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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/10/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NA SS Presidente dott. RA De UN Giudice relatore ed estensore dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 88 /2025 R.G. da con l'avv. PORCELLATO VALENTINA Parte_1 ricorrente contro on l'avv. ZECCHIN MARIO Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M. oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni parte ricorrente:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) in Brindisi con atto trascritto nel Registro degli atti di C.F._2 matrimonio al N. 22 P. 2 S. A Uff 1 anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Brindisi, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
2. Affidare i figli minori , e congiuntamente ad entrambi i Per_1 CP_2 CP_3 genitori con collocamento prevalente presso la madre;
3. Disporre che la casa familiare di cui al contratto di affitto datato 1/07/2018, sita in Piove di Sacco (PD) Piazzetta De Castro D. n. 3, rimanga assegnata alla sig.ra 2
, insieme agli arredi e ai corredi, con tutti gli effetti di legge, Parte_1 perché ivi abiti con i figli minori , e;
Per_1 CP_2 CP_3
4. Disporre che il padre avrà diritto di tenere con sé i minori, infrasettimanalmente, indicativamente il mercoledì pomeriggio/sera, facendosi carico di riaccompagnarli a casa della madre. In ogni caso, le parti potranno concordare un diverso giorno, con preavviso telefonico tra i genitori con un giorno di anticipo e compatibilmente con le esigenze e gli impegni propri e dei figli.
A fine settimana alternati, il padre terrà i figli con sé il sabato, dal mattino o dall'uscita da scuola, sino alla sera quando li riaccompagnerà a casa della madre
e, la settimana successiva, la domenica, dal mattino sino alla sera.
I tre figli potranno pernottare nello stesso giorno di visita infrasettimanale pattuito presso l'abitazione del padre per essere poi accompagnati a scuola il mattino successivo nonché trascorrere con il padre i weekends con il criterio dell'alternanza, dal venerdì dopo scuola alla domenica sera.
Durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane anche non consecutive. I periodi delle ferie estive saranno concordati tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. Durante le festività natalizie i figli trascorreranno la prima settimana (sino al 30 dicembre) con un genitore e la seconda settimana (dal 31 dicembre) fino al termine delle vacanze con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza. Per le vacanze pasquali i figli rimarranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo, in modo alternato. Le rimanenti vacanze scolastiche verranno gestite di volta in volta dai genitori di comune accordo. Tutti gli accordi raggiunti potranno venire modificati concordemente dai genitori.
Come già indicato in sede di separazione, nulla osta ad una gestione “elastica” delle modalità di visita del padre coi figli, nel senso che, nel rispetto degli impegni dei minori e della disponibilità dei genitori, compatibilmente con le esigenze di entrambi, potranno essere concordati incontri ulteriori e/o diversi da quelli previsti dalle condizioni generali qui fissate. In aggiunta a quanto sopra, la sig.ra
[...] richiede di poter tenere con sé, indipendentemente dall'alternanza delle Pt_1 visite, i figli nelle giornate del proprio compleanno e della festa della mamma,
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lasciando analoga possibilità al padre nel giorno del compleanno e della festa del papà.
Il padre dovrà reperire a proprie spese idoneo alloggio ove poter ospitare i figli minori ed esercitare il proprio diritto di visita, necessariamente diverso dalla ex casa familiare affidata alla sig.ra ; Parte_1
5. disporre che entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei tre figli minori, corrisponda a mezzo bonifico Controparte_1 bancario a la somma di € 800,00 (diconsi euro ottocento), Parte_1 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT dall'anno successivo al deposito del presente ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nel
Protocollo del Tribunale di Padova, che si ritiene integralmente richiamato;
6. disporre che l'Assegno Unico Universale venga percepito integralmente dalla
Sig.ra senza diritto di rivalsa per il Sig. e senza obbligo di Parte_1 CP_1 rendicontazione. Stabilire che dall'emananda sentenza di divorzio, medio tempore che l'assegno unico non sarà corrisposto direttamente all'Iban della sig.ra
[...]
la relativa quota parte venga versata dal sig. alla stessa;
Pt_1 CP_1
7. ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di Legge.
- Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva se dovuta e c.p.a., come per Legge.
- in via istruttoria: riservata ogni ulteriore istanza o produzione, si chiede al
Tribunale di ordinare l'esibizione di tutta la documentazione relativa ai redditi del
Sig. Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale e Controparte_1 per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova, indicando come teste
e entrambi residenti in [...]
Piove di Sacco, in via G. Paolo I n. 1: 1. “Vero che a far data dalla separazione a tutt'oggi il sig. ometteva di ricercare un alloggio ove poter ospitare i figli CP_1 minori nei giorni di visita di sua spettanza, come stabiliti in sede di separazione”.”.
Conclusioni parte resistente:
“- Nel merito
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• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Brindisi il 19/04/2007 ordinando al competente Parte_1 Controparte_1
Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di rito.
• Confermare le condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Padova con decreto 22/12/2020 in punto affidamento dei figli minori, diritto di visita paterno e concorso paterno al mantenimento dei figli medesimi.
• Respingere ogni diversa richiesta della ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di lite.
- In via istruttoria: Si oppone alla ammissione della prova orale richiesta dalla ricorrente rilevando che l'unico capitolo di prova è relativo a circostanza irrilevante, generica e negativa.
- In via istruttoria ulteriore: Si chiede che venga ordinato ex art. 210 cpc alla sig.ra di esibire in giudizio la documentazione relativa alla Parte_1 pensione/indennità integrativa speciale percepita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o ex art. 213 cpc al Ministero medesimo e/o alla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Padova di fornire per iscritto informazioni sulla pensione/indennità integrativa speciale erogata a favore della sig.ra Parte_1
CF: ”
[...] C.F._1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 09.01.2025 premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Brindisi in data 19.04.2007 con
, che dalla loro unione erano nati tre figli, (il 02.12.2012), Controparte_1 Per_1
e (entrambi il 20.09.2014) e che, con decreto del 22.12.2020, il CP_2 CP_3
Tribunale di Padova aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva , associandosi alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio e concludendo per il resto come da relativa memoria difensiva.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 12.9.2025 il Giudice delegato procedeva alla audizione delle parti, esperiva tentativo di conciliazione e, ritenuta la causa matura
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per la decisione, invitava le parti a concludere, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
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1. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al presidente del
Tribunale (udienza tenutasi il 22.12.2020).
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2. Affido , collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario.
Quanto alle questioni inerenti affido, collocamento e diritto di visita dei tre figli minori delle parti, entrambi hanno chiesto la conferma di quanto già stabilito in sede di separazione consensuale.
La domanda concordemente formulata merita accoglimento in quanto conforme alle consolidate abitudini di vita dei minori.
Può inoltre trovare accoglimento l'ulteriore richiesta di parte ricorrente di prevedere che ciascun genitore possa tenere con sé, indipendentemente dall'alternanza delle visite, i figli nelle giornate del proprio compleanno e la mamma li possa tenere con sé nel giorno della festa della mamma e il papà li possa tenere con sé nel giorno della festa del papà.
Nulla può, invece, essere statuito in merito alla domanda formulata da parte ricorrente circa l'obbligo per il padre di reperire idonea abitazione, non rientrando tale disposizione tra le prescrizioni che possano essere impartite dal Tribunale.
Conseguentemente non può trovare accoglimento la domanda circa la disciplina dei pernotti dei figli presso il padre, dovendosi sul punto confermare le statuizioni di cui alla separazione.
Deve infine essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente in quanto collocataria dei figli minori.
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3. Contributo al mantenimento dei figli
Quanto al mantenimento la parte ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo per il mantenimento ordinario dei figli da 600 a 800 euro mensili e l'attribuzione esclusiva in capo a sé dell'assegno unico, allegando il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Parte resistente ha chiesto la conferma di quanto già stabilito in sede di separazione.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti dalle parti.
A tale fine il Collegio ritiene di dover richiamare in primo luogo, quanto stabilito in fase di separazione (dove le parti concordarono un contributo a carico del padre di euro 600 oltre il 50% delle spese straordinarie) e valutare se rispetto a quella situazione, ritenuta dalle stesse parti conforme alle proprie condizioni economiche, siano intervenuti mutamenti di rilievo.
all'epoca della separazione era operaia con reddito mensile di €. Parte_1
1.400 (cfr. verbale di separazione consensuale del 22.12.2020).
Dalla scheda anagrafica professionale depositata dalla parte ricorrente sub 23 risulta che si sia trattato di un lavoro a tempo determinato, poi seguito da un lungo periodo
(dal 08.11.2021 al 23.05.2024) nel quale la ricorrente ha svolto un lavoro a tempo indeterminato con buoni redditi.
Il dato è confermato dalle dichiarazioni depositate, da cui risultano i seguenti dati:
Mod. 730/2024 per l'anno 2023 reddito imponibile euro 28.412
UNICO 2023 per l'anno 2022 reddito imponibile euro 30.613
Mod. 730/2022 per l'anno 2021 reddito imponibile 32.718
Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza ex art 473bis.21 c.p.c. e dalla analisi della documentazione più recente, risulta che l'ultimo periodo sia invece
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stato caratterizzato da una maggiore precarietà e da un decremento dei redditi da lavoro dipendente.
In particolare, la sig.ra dal 8.9.2025 è stata assunta (doc. 24) con Parte_1 contratto a tempo determinato (con scadenza al 31.7.2026) presso un asilo nido con mansioni di ausiliario/addetto alle pulizie per un totale di 22,5 ore settimanali e stipendio pari a 8,06 lorde all'ora: rispetto a tale attuale impiego lavorativo, appena reperito, la ricorrente ha dichiarato di non avere ancora ricevuto la prima busta paga, ma che dai calcoli effettuati l'importo netto dello stipendio dovrebbe essere di circa 600/650 mensili. Ancora prima la ricorrente aveva usufruito (da ottobre 2024
a luglio 2025) della con importi variabili da 1100 a 970 euro per poi svolgere CP_4 per 2 mesi attività lavorativa presso uno zuccherificio.
Appare dunque documentato, rispetto al tempo della separazione, il peggioramento, nell'ultimo periodo, del dato reddituale della ricorrente, legato sia alla precarietà degli impieghi reperiti sia alla alternanza di periodi lavorativi a periodi di percezione di Da ultimo risulta che il dato di un reddito inferiore al CP_4 pregresso sia certo in quanto determinato dal reperimento di attività part-time.
Quanto al reddito, va poi aggiunto che la ricorrente - ad oggi come al tempo della separazione - percepisce anche una pensione (doc. 5) di importo pari a 599 euro.
Quanto al dato patrimoniale, a seguito degli accordi di separazione, è proprietaria esclusiva di un garage e ha dichiarato di averlo messo in vendita.
Quanto alle spese, ella è gravata del canone di locazione della abitazione pari a euro
565 mensili.
Il resistente lavora, oggi così come al tempo della separazione, Controparte_1 come dipendente del Ministero infrastrutture e Trasporti- Capitanerie di Porto.
All'epoca della separazione percepiva uno stipendio mensile pari a euro 2100. A tutt'oggi egli svolge le medesime mansioni con uno stipendio mensile medio di circa 2.300 euro (calcolato considerando gli importi maggiorati di luglio e dicembre così come risultanti dagli estratti conto depositati agli atti). Dalle dichiarazioni dei redditi risultano i seguenti dati:
Mod. 730/2025 per l'anno 2024 reddito imponibile 37.658
Mod. 730/2024 per l'anno 2023 reddito imponibile 39.123
Mod 730/2023 per l'anno 2022 reddito imponibile euro 30.537
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Quanto al dato patrimoniale, egli è proprietario esclusivo della ex casa coniugale gravata da mutuo con rata mensile di euro 485. La casa è stata concessa in uso a terzi per un importo di euro 430 mensili. Sebbene egli abbia allegato di avere avuto da ultimo problemi nella riscossione di questa somma, appare evidente come l'immobile possa essere nuovamente messo sul mercato e produrre reddito.
Il resistente non ha spese di abitazione, in quanto vive in caserma.
Ha in corso un finanziamento per euro 320 per l'acquisto dell'auto e ha una cessione del quinto per spese legate alla separazione.
Il quadro sopra delineato fa rilevare come dall'epoca della pronuncia di separazione, la posizione reddituale della ricorrente, a causa del susseguirsi di diverse attività lavorative non caratterizzate da stabilità sia peggiorato, restando invece invariata la situazione reddituale del resistente.
Tali dati vanno poi integrati con l'ulteriore voce di reddito rappresentata dall'assegno unico (aumentato rispetto all'epoca della separazione) che ad oggi ammonta a 802 euro mensili percepiti al 50% da ciascun coniuge.
Ciò posto , ritiene il Collegio che l'intervenuto peggioramento della situazione reddituale della ricorrente possa essere adeguatamente Parte_1 compensato prevedendo che l'assegno unico sia interamente percepito da quest'ultima. Tale decisione appare poi congrua rispetto alla attuale collocazione dei minori, che vivono con la madre e non hanno alcun pernotto presso il padre.
Alla luce di tale attribuzione, può invece essere confermato l'importo del contributo orinario dovuto dal resistente come già stabilito in separazione, aggiornato secondo gli indici Istat.
4. spese di lite
Attesa la natura e l'esito della contesa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Brindisi da e in data 19/04/2007, trascritto nel Parte_1 Controparte_1
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Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BRINDISI al n. 22 parte 2 serie A Uff. 1 anno 2007 ;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Conferma le condizioni di affido, collocamento e diritto di visita dei figli minori , e come da separazione, con la precisazione che, Per_1 CP_2 CP_3 indipendentemente dall'alternanza delle visite, i figli potranno stare con ciascun genitore nelle giornate del suo compleanno e con la madre nel giorno della festa della mamma e con il padre nel giorno della festa del papà;
4) Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Piove di Sacco Piazzetta
De Castro n. 3 alla parte ricorrente;
Parte_1
5) Determina in 705,60 euro il contributo mensile dovuto da per Controparte_1 il mantenimento dei figli , e , da corrispondere a Per_1 CP_2 CP_3 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale
[...] secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
6) Dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova;
7) Dispone che l'assegno unico sia interamente percepito dalla madre;
8) Spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 16/09/2025
Il Giudice est.
RA De UN
Il Presidente
NA SS
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