Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 1717/2024 trattenuta in decisione in data 3.6.2025 avente ad oggetto: Divorzio
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Carmelo Solano – giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25.11.2024 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 6.7.2017; che dall'unione non nascevano figli;
di essere separati consensualmente giusta Decreto di omologa dell'intestato Tribunale n. cron. n.
3314/2022 – RG n. 187/2022, dep. il 10.5.2022 - chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per i motivi meglio indicati in ricorso.
Fissata ex art. 473-bis. 14 c.p.c. l'udienza di comparizione personale dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – non si costituiva il resistente, pertanto, sulla verificata regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia;
indi –autorizzata
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Collegio.
Motivi della decisione
Sullo status
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dal Decreto di omologa dell'intestato Tribunale n. cron. 3314/2022 – RG n.
187/2022, dep. il 10.5.20122 (in atti) e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In assenza di sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vibo Valentia il
6.6.2017 tra e – smg - Parte_1 Controparte_1
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia
(R.A.M. Anno 2017 Numero 9 Parte I) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898 e s.m.i.
(ex L.
6.3.1987 n. 74) e art. 152 septies disp. Att. C.p.c.;
C. Nulla per le spese
Così deciso nella C.C. da remoto dell' 11.6.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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