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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.843 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 843/2019 R.G., avente ad oggetto: lesione personale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Basso Giovanni, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Amantea (CS), P.zza Cappuccini n.1A, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Suma Luigi ed elettivamente domiciliata CP_1
presso il suo studio in Fuscaldo M.na (CS), in C/da Flavia n.28, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
NONCHE' in persona del l.r.p.t., subentrata in tutti i Controparte_2
rapporti attivi e passivi facenti capo in precedenza alla , rappresentata e difesa CP_3 dall'avv. Gullo Luigi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, P.zza
Zumbini n. 25, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 2.2.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21.5.19, a mezzo pec, il Sig. proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 171/19 R.G.A.C. n. 389/2018, del 16.3.19, pubblicata il 4.4.19, notificata il 3.5.19, con la quale il Giudice di Pace di Paola rigettava la domanda proposta dall'odierno appellante intesa all'ottenimento del risarcimento dei danni materiali e fisici riportati in conseguenza del sinistro avvenuto il 15.7.17, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, condannarsi in solido gli appellati al pagamento di una somma quale risarcimento del danno fisico riportato da Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, il tutto da concedersi entro la somma complessiva di €20.000,00; con condanna di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 13.9.19, si costituiva il
Sig. , il quale domandava: preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'atto CP_1
d'appello proposto da nel merito, rigettarsi l'appello di Parte_1 Parte_1
perché infondato;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 29.9.19, si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t., la quale domandava: Controparte_2 rigettarsi l'appello proposto perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata sentenza n. 171/2019 emessa dal Giudice di Pace di Paola, nella persona del Dott. Carlo Le Pera nel procedimento civile RG 389/2018 in data 16.03.2019, pubblicata il
4.4.2019; condannarsi l'appellante alla refusione delle spese, competenze e onorari di questo grado del giudizio.
L'appello appare infondato e, quindi, va rigettato per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, sulla eccepita inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, si ritiene la stessa non accoglibile.
Infatti, per superare il vaglio di ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., l'atto di appello non necessita di una redazione formale rigida, ma deve consentire l'identificazione delle parti specificatamente impugnate della sentenza, delle modifiche suggerite alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze fattuali dimostrative dell'errata ricostruzione in fatto (così Cass. Civ., Sez. II,
Ordinanza n. 18548 del 8/7/24).
Invero, si richiama l'orientamento espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 27199 del 16/11/17, ribadita con l'ulteriore decisione, sempre a Sezioni Unite, n.1932 del 18/1/24, laddove stabilisce che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, vanno interpretati nel senso che “L'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Ciò che è imposto all'appellante è di individuare, in modo chiaro e univoco , il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso..” (in tal senso Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 10916 del 5/5/17).
Nella fattispecie in esame l'atto di appello contiene gli elementi sufficienti per la sua ammissibilità.
Passando al merito in ordine alla contestata affermazione del giudice di prime cure circa la considerazione che “emergenze istruttorie non avrebbero consentito una valutazione positiva dell'una o dell'altra tesi sostenute dalle parti coinvolte nel sinistro..” atteso che “i testi escussi avrebbero reso deposizioni di senso opposto ed incompatibili tra esse..” si ritiene che la stessa sia infondata.
In presenza di un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni, il Giudice è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti.
Il valore probatorio delle dichiarazioni di terzi, raccolte in fase istruttoria, può essere solamente quello proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione.
La formazione del giudizio da parte del giudice deve basarsi su una conclusione dotata di certezza e non su una valutazione dubitativa, in quanto la stessa non è in grado di integrare un accertamento dei fatti in causa.
“Qualora il giudice di merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova..” ( Cass. Civ. Sez. Lavoro, Sentenza n.4773 del 10/3/15).
Per il principio del libero convincimento del giudice, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità delle prove testimoniali spetta al giudice di merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass Civ. Sez. III n. 15829 del 6/6/24), per cui la valutazione delle prove testimoniali rientra nel suo prudente apprezzamento. La mancata attribuzione di rilevanza probatoria a certe dichiarazioni non costituisce di per sè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., qualora il giudice abbia motivato adeguatamente le sue conclusioni sulla base di un esame complessivo delle prove ( cfr. Cass. Civ. Sex. V, Ordinanza n. 5835 del 5/3/24).
In omaggio ai criteri cd. della linearità e della completezza, ciò che deve essere verificato è che la deposizione sia internamente logica e coerente, priva di contraddizioni e che non sia in inspiegabile contrasto con altre deposizioni testimoniali parimenti attendibili o con elementi “aliunde” accertati con i caratteri della certezza.
La valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi d natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed an che all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Nell fattispecie esaminanda, quindi, si può affermare che il Giudice di Pace di Paola abbia compiutamente effettuato una valutazione comparativa tra le prove testimoniali offerte ed abbia attinto il proprio convincimento dagli elementi probatori in atti, considerati nel loro complesso, ed abbia adeguatamente motivato tale convincimento.
Invero il Giudice di prime cure ha ritenuto alla luce della dinamica del sinistro la ricostruzione offerta dal teste non coerente poiché per come riferito dall'altro teste la Testimone_1 CP_1
Fiat Punto svoltava sulla propria sinistra non potendo così entrare in contatto con il velocipede con la propria ruota sinistra – ricostruzione invece offerta dal prima teste.
Tali emergenze istruttorie, in assenza di ulteriori elementi valutativi il cui onere ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombeva evidentemente sull'attore odierno appellante, hanno determinato nel Giudice di prime cure l'impossibilità di formulare il convincimento nei confronti di un'ipotesi ricostruttiva dell'evento rispetto all'altra
Dunque atteso che le deposizioni testimoniali sono state ritenute inidonee, il giudice di prime cure, ritenendo non sufficientemente suffragata la domanda attrice, ha rigettato la stessa.
In questa sede, pertanto, viene confermata la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 843/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal Sig. e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
171/19 R.G.A.C. n. 389/2018 emessa dal Giudice di Pace di Paola;
- condanna il Sig. al pagamento nei confronti di ciascuna parte appellata delle Parte_1 spese di lite nella misura di € 1.550,00 per il presente grado di giudizio, oltre iva e cpa come per legge;
Paola, lì 22.04.25
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli