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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18772 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7941 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio;
tra
- nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Amerigo Manili e dall'abogado Dario Manili, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro
- ), nata a [...], il [...] e ivi residente in CP_1 C.F._2
Largo Odoardo Tabacchi 5, scala N, interno 302;
-resistente contumace-
nonché contro
- ( , nato a [...] il [...] e ivi residente Controparte_2 C.F._3 in Largo Odoardo Tabacchi 5, scala N, interno 302;
-resistente contumace-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. Parte_1 adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio in Roma il
[...]
17.04.1982 con la sig.ra dal quale nascevano due figli CP_1 Per_1
(10.04.1983) e 23.01.1990); con sentenza n. 1254/2008 il Tribunale di Roma CP_2 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuendo un assegno paterno per ciascun figlio di € 206,50 mensili nonché un assegno divorzile in favore della sig.ra i € 464 mensili;
successivamente, con decreto n. cronol. 11845/2015 del CP_1
20/04/2015 RG n. 15254/2013, il Tribunale di Roma, in parziale modifica della sentenza di divorzio, revocava l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio confermando le ulteriori statuizioni. Per_1
Tanto premesso, parte ricorrente rappresentava che nel corso del tempo le condizioni delle parti erano mutate. Difatti, il figlio convivente con la madre, terminato il CP_2 percorso di studi all'età di 16, aveva nel tempo svolto diversi lavori saltuari essendo in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento. Pertanto, avuto riguardo dell'età del ragazzo, ultratrentenne, chiedeva, in via principale, fosse disposta la revoca del contributo in favore di come stabilito nella sentenza n. 1254 del 16.11.2007 e CP_2 confermato nel decreto del 20.04.2015 n. 11485/2015 del Tribunale di Roma, in subordino, la sua riduzione, ferme le ulteriori statuizioni.
Nessuno si costituiva per le parti resistenti.
All'udienza del 26.11.2024 il GD, verificata preliminarmente la notifica alle parti resistenti rimaste contumaci, letti gli atti e la documentazione depositata, sentita parte ricorrente, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, riservava al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti. Deve essere esaminata la circostanza, dedotta dal padre, che il figlio maggiorenne
35 anni) sia in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento, stante CP_2
l'età e le proprie competenze professionali acquisite.
Come emerso dalle dichiarazioni del sig. all'udienza del 26.11.2024, il ragazzo, Pt_1 terminato il percorso di istruzione conseguito con la scuola secondaria di primo grado, all'età di 16 anni ha manifestato la volontà di entrare nel mondo del lavoro. Difatti, per un periodo a lavorato – senza dare alcuna informazione al padre – presso un CP_2 bar.
Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). Di conseguenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. n. 38366/2021; Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 5088/2018).
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, , il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 18076/2014).
Orbene, nel caso specifico, è indubbio che l'età del figlio 35 anni a gennaio), il CP_2 fatto che lo stesso abbia interrotto all'età di 16 anni il percorso scolastico per entrare nel mondo del lavoro e la circostanza che egli abbia svolto negli anni lavori, seppur saltuari, acquisendo una qualche competenza professionale, comportano la cessazione dell'obbligo del padre di corrispondere l'assegno perequativo per il suo mantenimento.
Alla stregua delle illustrate emergenze istruttorie, il Collegio ritiene che debba dichiararsi cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio far data CP_2 dal mese successivo alla notifica del ricorso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza. Stante la natura del giudizio e la contumacia delle parti resistenti, le spese devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, in parziale modifica della sentenza n. 1254 del 16.11.2007 e confermato nel decreto del 20.04.2015 n. 11485/2015 del Tribunale di Roma, che si confermano per il resto, così decide:
- dichiara cessato l'obbligo gravante sul sig. di versare al figlio maggiorenne Pt_1
l contributo per il suo mantenimento, a decorrere dal mese successivo al CP_2 deposito del predetto provvedimento;
- dischiara irripetibili spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.11.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7941 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio;
tra
- nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Amerigo Manili e dall'abogado Dario Manili, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro
- ), nata a [...], il [...] e ivi residente in CP_1 C.F._2
Largo Odoardo Tabacchi 5, scala N, interno 302;
-resistente contumace-
nonché contro
- ( , nato a [...] il [...] e ivi residente Controparte_2 C.F._3 in Largo Odoardo Tabacchi 5, scala N, interno 302;
-resistente contumace-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. Parte_1 adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio in Roma il
[...]
17.04.1982 con la sig.ra dal quale nascevano due figli CP_1 Per_1
(10.04.1983) e 23.01.1990); con sentenza n. 1254/2008 il Tribunale di Roma CP_2 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuendo un assegno paterno per ciascun figlio di € 206,50 mensili nonché un assegno divorzile in favore della sig.ra i € 464 mensili;
successivamente, con decreto n. cronol. 11845/2015 del CP_1
20/04/2015 RG n. 15254/2013, il Tribunale di Roma, in parziale modifica della sentenza di divorzio, revocava l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio confermando le ulteriori statuizioni. Per_1
Tanto premesso, parte ricorrente rappresentava che nel corso del tempo le condizioni delle parti erano mutate. Difatti, il figlio convivente con la madre, terminato il CP_2 percorso di studi all'età di 16, aveva nel tempo svolto diversi lavori saltuari essendo in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento. Pertanto, avuto riguardo dell'età del ragazzo, ultratrentenne, chiedeva, in via principale, fosse disposta la revoca del contributo in favore di come stabilito nella sentenza n. 1254 del 16.11.2007 e CP_2 confermato nel decreto del 20.04.2015 n. 11485/2015 del Tribunale di Roma, in subordino, la sua riduzione, ferme le ulteriori statuizioni.
Nessuno si costituiva per le parti resistenti.
All'udienza del 26.11.2024 il GD, verificata preliminarmente la notifica alle parti resistenti rimaste contumaci, letti gli atti e la documentazione depositata, sentita parte ricorrente, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, riservava al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Deve essere esaminata la circostanza, dedotta dal padre, che il figlio maggiorenne
35 anni) sia in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento, stante CP_2
l'età e le proprie competenze professionali acquisite.
Come emerso dalle dichiarazioni del sig. all'udienza del 26.11.2024, il ragazzo, Pt_1 terminato il percorso di istruzione conseguito con la scuola secondaria di primo grado, all'età di 16 anni ha manifestato la volontà di entrare nel mondo del lavoro. Difatti, per un periodo a lavorato – senza dare alcuna informazione al padre – presso un CP_2 bar.
Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). Di conseguenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr.
Cass. n. 38366/2021; Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 5088/2018). Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, , il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 18076/2014).
Orbene, nel caso specifico, è indubbio che l'età del figlio 35 anni a gennaio), il CP_2 fatto che lo stesso abbia interrotto all'età di 16 anni il percorso scolastico per entrare nel mondo del lavoro e la circostanza che egli abbia svolto negli anni lavori, seppur saltuari, acquisendo una qualche competenza professionale, comportano la cessazione dell'obbligo del padre di corrispondere l'assegno perequativo per il suo mantenimento.
Alla stregua delle illustrate emergenze istruttorie, il Collegio ritiene che debba dichiararsi cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio far data CP_2 dal mese successivo alla notifica del ricorso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza.
Stante la natura del giudizio e la contumacia delle parti resistenti, le spese devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, in parziale modifica della sentenza n. 1254 del 16.11.2007 e confermato nel decreto del 20.04.2015 n. 11485/2015 del Tribunale di Roma, che si confermano per il resto, così decide:
- dichiara cessato l'obbligo gravante sul sig. di versare al figlio maggiorenne Pt_1
l contributo per il suo mantenimento, a decorrere dal mese successivo al CP_2 deposito del predetto provvedimento;
- dischiara irripetibili spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.11.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7941 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio;
tra
- nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Amerigo Manili e dall'abogado Dario Manili, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro
- ), nata a [...], il [...] e ivi residente in CP_1 C.F._2
Largo Odoardo Tabacchi 5, scala N, interno 302;
-resistente contumace-
nonché contro
- ( , nato a [...] il [...] e ivi residente Controparte_2 C.F._3 in Largo Odoardo Tabacchi 5, scala N, interno 302;
-resistente contumace-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. Parte_1 adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio in Roma il
[...]
17.04.1982 con la sig.ra dal quale nascevano due figli CP_1 Per_1
(10.04.1983) e 23.01.1990); con sentenza n. 1254/2008 il Tribunale di Roma CP_2 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuendo un assegno paterno per ciascun figlio di € 206,50 mensili nonché un assegno divorzile in favore della sig.ra i € 464 mensili;
successivamente, con decreto n. cronol. 11845/2015 del CP_1
20/04/2015 RG n. 15254/2013, il Tribunale di Roma, in parziale modifica della sentenza di divorzio, revocava l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio confermando le ulteriori statuizioni. Per_1
Tanto premesso, parte ricorrente rappresentava che nel corso del tempo le condizioni delle parti erano mutate. Difatti, il figlio convivente con la madre, terminato il CP_2 percorso di studi all'età di 16, aveva nel tempo svolto diversi lavori saltuari essendo in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento. Pertanto, avuto riguardo dell'età del ragazzo, ultratrentenne, chiedeva, in via principale, fosse disposta la revoca del contributo in favore di come stabilito nella sentenza n. 1254 del 16.11.2007 e CP_2 confermato nel decreto del 20.04.2015 n. 11485/2015 del Tribunale di Roma, in subordino, la sua riduzione, ferme le ulteriori statuizioni.
Nessuno si costituiva per le parti resistenti.
All'udienza del 26.11.2024 il GD, verificata preliminarmente la notifica alle parti resistenti rimaste contumaci, letti gli atti e la documentazione depositata, sentita parte ricorrente, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, riservava al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti. Deve essere esaminata la circostanza, dedotta dal padre, che il figlio maggiorenne
35 anni) sia in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento, stante CP_2
l'età e le proprie competenze professionali acquisite.
Come emerso dalle dichiarazioni del sig. all'udienza del 26.11.2024, il ragazzo, Pt_1 terminato il percorso di istruzione conseguito con la scuola secondaria di primo grado, all'età di 16 anni ha manifestato la volontà di entrare nel mondo del lavoro. Difatti, per un periodo a lavorato – senza dare alcuna informazione al padre – presso un CP_2 bar.
Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). Di conseguenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. n. 38366/2021; Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 5088/2018).
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, , il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 18076/2014).
Orbene, nel caso specifico, è indubbio che l'età del figlio 35 anni a gennaio), il CP_2 fatto che lo stesso abbia interrotto all'età di 16 anni il percorso scolastico per entrare nel mondo del lavoro e la circostanza che egli abbia svolto negli anni lavori, seppur saltuari, acquisendo una qualche competenza professionale, comportano la cessazione dell'obbligo del padre di corrispondere l'assegno perequativo per il suo mantenimento.
Alla stregua delle illustrate emergenze istruttorie, il Collegio ritiene che debba dichiararsi cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio far data CP_2 dal mese successivo alla notifica del ricorso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza. Stante la natura del giudizio e la contumacia delle parti resistenti, le spese devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, in parziale modifica della sentenza n. 1254 del 16.11.2007 e confermato nel decreto del 20.04.2015 n. 11485/2015 del Tribunale di Roma, che si confermano per il resto, così decide:
- dichiara cessato l'obbligo gravante sul sig. di versare al figlio maggiorenne Pt_1
l contributo per il suo mantenimento, a decorrere dal mese successivo al CP_2 deposito del predetto provvedimento;
- dischiara irripetibili spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.11.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7941 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio;
tra
- nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Amerigo Manili e dall'abogado Dario Manili, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro
- ), nata a [...], il [...] e ivi residente in CP_1 C.F._2
Largo Odoardo Tabacchi 5, scala N, interno 302;
-resistente contumace-
nonché contro
- ( , nato a [...] il [...] e ivi residente Controparte_2 C.F._3 in Largo Odoardo Tabacchi 5, scala N, interno 302;
-resistente contumace-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. Parte_1 adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio in Roma il
[...]
17.04.1982 con la sig.ra dal quale nascevano due figli CP_1 Per_1
(10.04.1983) e 23.01.1990); con sentenza n. 1254/2008 il Tribunale di Roma CP_2 pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuendo un assegno paterno per ciascun figlio di € 206,50 mensili nonché un assegno divorzile in favore della sig.ra i € 464 mensili;
successivamente, con decreto n. cronol. 11845/2015 del CP_1
20/04/2015 RG n. 15254/2013, il Tribunale di Roma, in parziale modifica della sentenza di divorzio, revocava l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio confermando le ulteriori statuizioni. Per_1
Tanto premesso, parte ricorrente rappresentava che nel corso del tempo le condizioni delle parti erano mutate. Difatti, il figlio convivente con la madre, terminato il CP_2 percorso di studi all'età di 16, aveva nel tempo svolto diversi lavori saltuari essendo in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento. Pertanto, avuto riguardo dell'età del ragazzo, ultratrentenne, chiedeva, in via principale, fosse disposta la revoca del contributo in favore di come stabilito nella sentenza n. 1254 del 16.11.2007 e CP_2 confermato nel decreto del 20.04.2015 n. 11485/2015 del Tribunale di Roma, in subordino, la sua riduzione, ferme le ulteriori statuizioni.
Nessuno si costituiva per le parti resistenti.
All'udienza del 26.11.2024 il GD, verificata preliminarmente la notifica alle parti resistenti rimaste contumaci, letti gli atti e la documentazione depositata, sentita parte ricorrente, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, riservava al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Deve essere esaminata la circostanza, dedotta dal padre, che il figlio maggiorenne
35 anni) sia in grado di provvedere da solo al proprio mantenimento, stante CP_2
l'età e le proprie competenze professionali acquisite.
Come emerso dalle dichiarazioni del sig. all'udienza del 26.11.2024, il ragazzo, Pt_1 terminato il percorso di istruzione conseguito con la scuola secondaria di primo grado, all'età di 16 anni ha manifestato la volontà di entrare nel mondo del lavoro. Difatti, per un periodo a lavorato – senza dare alcuna informazione al padre – presso un CP_2 bar.
Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). Di conseguenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr.
Cass. n. 38366/2021; Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 5088/2018). Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, , il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 18076/2014).
Orbene, nel caso specifico, è indubbio che l'età del figlio 35 anni a gennaio), il CP_2 fatto che lo stesso abbia interrotto all'età di 16 anni il percorso scolastico per entrare nel mondo del lavoro e la circostanza che egli abbia svolto negli anni lavori, seppur saltuari, acquisendo una qualche competenza professionale, comportano la cessazione dell'obbligo del padre di corrispondere l'assegno perequativo per il suo mantenimento.
Alla stregua delle illustrate emergenze istruttorie, il Collegio ritiene che debba dichiararsi cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio far data CP_2 dal mese successivo alla notifica del ricorso, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza.
Stante la natura del giudizio e la contumacia delle parti resistenti, le spese devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, in parziale modifica della sentenza n. 1254 del 16.11.2007 e confermato nel decreto del 20.04.2015 n. 11485/2015 del Tribunale di Roma, che si confermano per il resto, così decide:
- dichiara cessato l'obbligo gravante sul sig. di versare al figlio maggiorenne Pt_1
l contributo per il suo mantenimento, a decorrere dal mese successivo al CP_2 deposito del predetto provvedimento;
- dischiara irripetibili spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 29.11.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi