TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1300/2001 del ruolo civile contenzioso, decisa all'udienza del 14.03.2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Parte_1
Marzo, mandato in atti;
-attore-
Contro
, nella qualità di Controparte_1 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, nonché Persona_1 Controparte_2
, nella qualità di genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale sul minore , Persona_2 rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Bruni e Raffaele Cesari,
-convenuti- nonchè
, e , tutte eredi Controparte_3 Controparte_4 P_ di , quest'ultimo a sua volta erede di Persona_3 Persona_4
e di , e di , quale erede di Controparte_6 Controparte_7 Per_3
, rappresentate e difese dall'avv. Maurizio Perulli,
[...]
-convenuti-
Nonché
, quale erede di , quest'ultimo a sua CP Persona_3 volta erede di e di , e di Persona_4 Controparte_6 P_
, quale erede di , rappresentato e difeso
[...] Persona_3 dall'Avv. Carlo Congedo, mandato in atti;
-convenuto-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12/06/2001, Parte_1 esponeva che, con atto per notar del 4/7/1996, SO trascritto il 2/8/1996, e gli avevano Controparte_6 Persona_4 venduto la proprietà di un locale deposito di circa mq. 90 ubicato in
Aradeo alla via Puccini, angolo via Di Vittorio, nel N.C.E.U. di Aradeo al foglio 8 p.lla n. 700 per il prezzo di £. 36.000.000. Aveva appreso, poi, che, con sentenza n. 1584/2000, emessa da questo Tribunale, il medesimo bene era stato trasferito agli eredi di , ( Parte_2 [...]
, e ) in CP_9 Persona_6 CP_10 Controparte_11 virtù di domanda avanzata ex art. 2932 c.c. da per Parte_2
l'esecuzione specifica di un contratto preliminare.
Tanto premesso, adiva questo Tribunale perché, Parte_1 in accoglimento della domanda proposta ex art. 404 c.p.c., 1) dichiarasse inammissibile l'azione promossa ex art. 2932 c.c. da
; 2) dichiarasse illecito, nullo, inopponibile, inefficace il Parte_2 preliminare stipulato dai RM e da;
3) Per_4 Parte_2 dichiarasse valido ed efficace ed opponibile alle controparti il contratto stipulato per notar del 4/7/1996 con declaratoria CP_1 che l'immobile de quo era di proprietà di esso e con Pt_1 condanna di chiunque lo detenga al rilascio ed al risarcimento dei danni da occupazione senza titolo;
4) dichiarasse invalidamente emessa la sentenza n. 1584/2000 con conseguente revoca con ordine al Conservatore RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza;
5) in via subordinata, dichiarasse il notaio responsabile SO del danno derivato all'attore nella misura di £. 36.000.000, oltre rivalutazione ed interessi legali dal 4/7/1996 all'effettivo soddisfo;
6) in via più gradata, pronunciasse la risoluzione del contratto 4/7/1996 per inadempimento dei venditori e condannasse i RM
[...]
e al rimborso della somma di £. CP_6 Persona_4
36.000.000, oltre interessi legali e rivalutazione del 1996 e fino all'effettivo soddisfo, 7) con la rifusione delle spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si costituivano , , Controparte_9 CP_10
e , i quali eccepivano la totale Persona_6 Controparte_11 infondatezza della domanda attorea della quale chiedevano il rigetto.
Deducevano preliminarmente l'inammissibilità della opposizione di terzo: 1) per mancata produzione di copia autentica della sentenza impugnata, 2) per mancato passaggio in giudicato della predetta sentenza;
3) per violazione dell'art. 404 c.p.c; nel merito rilevavano l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda nei loro confronti. Spiegavano, in subordine, domanda riconvenzionale nei confronti di e per la Controparte_6 Persona_4 restituzione ed il pagamento della somma di £. 35.000.000 materialmente versate dal loro dante causa, ai , Parte_2 Per_4 oltre a £. 60.000.000 quale corrispettivo per l'attività professionale prestata dal nel giudizio di divisione n. 206/1983, con la Pt_2 rifusione delle spese di lite. Si costituiva anche , il quale chiedeva l'accoglimento SO della opposizione proposta dal nei confronti degli eredi di Pt_1
, rilevando l'infondatezza delle pretese del Parte_2 Pt_1 avanzate nei suoi confronti, che risultavano comunque eccessive.
Spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dei RM Per_4 chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità per tutte le domande risarcitorie avanzate nei confronti di esso notaio con condanna a tenerlo indenne dalle somme dovute eventualmente al
. Pt_1
e non provvedevano a costituirsi Controparte_6 Persona_4 sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 26/02/2002 veniva autorizzata la notifica ai contumaci delle domande riconvenzionali spiegate dai convenuti. Con ordinanza del 16/01/2003, resa fuori dall'udienza, veniva rigettata la richiesta di sequestro conservativo avanzata dal CP_1
Con successiva ordinanza del 6/4/2005, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dagli eredi . Pt_2
Con sentenza non definitiva resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.03.2006, veniva dichiara l'inammissibilità della opposizione proposta da ex art. 404 c.p.c. nonché la Parte_1 estromissione di , Controparte_9 Persona_6 CP_10
e e disposto il prosieguo del giudizio. Controparte_11
All'udienza del 02.02.2017, sulla scorta della dichiarazione di morte di , veniva dichiarata la interruzione del giudizio. SO
Con decreto del 16.02.2017 veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti a seguito della proposizione del ricorso per riassunzione da parte dell'attore.
Si costituivano in giudizio , e CP_12 Controparte_1
, chiamati all'eredità di , i quali Controparte_2 SO deducevano di aver rinunciato all'eredità del dante causa e chiedevano di essere estromessi dal giudizio.
Autorizzata la precisazione delle conclusioni e la discussione orale su tale richiesta, con sentenza non definitiva del 06.07.2017, veniva dichiarata la carenza di legittimazione passiva di , Controparte_1
e e disposta la estromissione dal Controparte_2 CP_12 giudizio.
Veniva integrato il contraddittorio nei confronti dei nipoti minori di
, che avevano accettato l'eredità con beneficio SO
d'inventario.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_1 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nonché e Persona_1 Controparte_2 [...]
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità CP_13 genitoriale sul minore eccependo Persona_7 preliminarmente l'estinzione del giudizio limitatamente alla loro posizione.
Con sentenza non definitiva del 7.07.2020 il Giudicante rigettava l'eccezione di estinzione del giudizio.
Con ordinanza del 19.10.2020 veniva nominato CTU, come richiesto dall'attore, per la valutazione dell'immobile oggetto di compravendita, ai fini del risarcimento del danno.
Dopo diversi rinvii, dovuti anche al cambio di due magistrati, con ordinanza del 3.02.2022 veniva conferito l'incarico al CTU Ing.
, che depositava il proprio elaborato peritale in data Persona_8
10.03.2023.
All'udienza del 24.03.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.06.2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito della morte della convenuta . Controparte_7
Il giudizio veniva riassunto dall'attore nei confronti degli eredi di
, con ricorso del 22.06.2023. Controparte_7
Si costituivano in giudizio gli eredi di , nonché SO [...]
, e , quali eredi di CP_3 Controparte_4 P_ Per_3
e di (erede di ).
[...] Controparte_7 Persona_3
Con provvedimento del 14.11.2023 veniva disposta la notifica del ricorso in riassunzione nei confronti del convenuto contumace CP
, quale erede di .
[...] Persona_3 Con comparsa del 14.03.2024 si costituiva in giudizio , CP il quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbali in atti e la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, con concessione di termine per deposito di note conclusive.
In data 11.03.2025 il procuratore dell'attore comunicava di avere appreso la notizia del decesso dell'Avv. Raffaele Cesari, difensore degli eredi di , al fine di valutare l'eventuale SO interruzione del processo.
All'udienza del 14.03.2024 la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
Morte dell'Avv. Raffaele Cesari, difensore degli eredi di SO
.
[...]
Nella fattispecie in esame il mandato è stato conferito da nella qualità di Controparte_1 Controparte_1 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, nonché Persona_1 Controparte_2
, nella qualità di genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale sul minore , Persona_2 agli avvocati Luca Bruni e Raffaele Cesari, senza alcuna espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo e non disgiuntivo del mandato.
La Suprema Corte in proposito ha chiarito che “Qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa e non equivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo e non disgiuntivo del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale…” (Cassazione civile sez. III,
20/06/2017, n.15174), ed ancora “Nel caso in cui la parte abbia dato facoltà di rappresentarla in giudizio a più difensori, senza obbligo di agire congiuntamente, la morte di uno di essi non comporta l'interruzione del processo a norma dell'art. 301 c.p.c., ma soltanto il venire meno dell'elezione di domicilio che presso tale procuratore la parte abbia effettuato…” (Cassazione civile sez. III, 25/06/1990,
n.6400).
Per quanto riguarda la ritualità e conformità della predetta costituzione all'autorizzazione del Giudice Tutelare e/o del Giudice dell'eredità beneficiata, cui fa riferimento il procuratore dell'attore, occorre rilevare che la Suprema Corte ha chiarito, in più occasioni, che l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio, e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace, mentre si atteggia ad atto di ordinaria amministrazione, per il quale non è necessaria la predetta autorizzazione, l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, trattandosi di un atto di difesa diretto a resistere all'azione avversaria (Cassazione civile sez. II,
05/04/2022, n.10930).
Pertanto, poiché nel caso in esame i genitori dei minori si sono costituiti con comparsa di risposta e domanda riconvenzionale al solo fine di difendersi e resistere all'azione avversaria, non era necessaria alcuna autorizzazione del Giudice Tutelare e/o dell'eredità beneficiata, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione.
Responsabilità del Notaio SO
Per quanto interessa la posizione del Notaio l'attore CP_1 svolge, in via subordinata, domanda di accertamento della responsabilità professionale dello stesso, senza chiedere alcuna condanna, in guisa da qualificare la domanda come di mero accertamento.
Con riferimento alla domanda di accertamento della responsabilità del Notaio per aver asseritamente trascritto con ritardo CP_1
l'atto di vendita oggetto di causa, la fattispecie è disciplinata dall'art. 2671 comma 1 c.c. che recita: “Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed
è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.”
Il comma è quindi da analizzare in base a due distinti profili, ossia: a)
l'obbligo del pubblico ufficiale di curare che la trascrizione venga eseguita nel più breve tempo possibile;
b) l'ipotesi risarcitoria se esegue la trascrizione lasciando trascorrere trenta giorni dall'atto.
Nella fattispecie l'atto è stato trascritto nel rispetto dei 30 giorni, in guisa da elidere ogni ipotesi risarcitoria, peraltro neppure richiesta in questa sede dall'attore.
Occorre ora esaminare l'orientamento giurisprudenziale, consolidatosi nel tempo, relativo all'interpretazione del citato articolo.
La recente ordinanza della S.C. n. 24662 del 13.9.2024, nel solco della giurisprudenza precedente, afferma che: “qualora per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta il termine nel quale quell'adempimento deve essere eseguito e stabilire se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, tenendo presente che tale responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio è tenuto ad espletare l'incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, secondo quanto dispone l'art. 1176 secondo comma c.c..” (Cass. n. 566/2000; si veda anche Cass., n. 1439/2023, in tema di responsabilità disciplinare del notaio, secondo cui “l'art. 2671 c.c., richiedendo che la trascrizione dell'atto sia effettuata dal pubblico ufficiale “nel più breve tempo possibile”, non effettua una rigida predeterminazione del termine, che spetta al giudice del merito stabilire di volta in volta, avuto riguardo alla particolare sollecitudine con la quale la prestazione contrattuale richiesta al professionista deve essere espletata…”). Prosegue poi la citata sentenza affermando che la formulazione della norma “…mediante il riferimento al “più breve tempo possibile”, impedisce di accedere a un'interpretazione che postuli l'immediata esigibilità (ai sensi dell'art. 1183, comma 1, prima parte, c.c.) di una prestazione pur sempre necessitante di un certo spazio temporale per la sua esecuzione” e conclude che la condotta del Notaio “…diviene, pertanto, irrilevante dall'angolo visuale della responsabilità contrattuale, non potendo essere posta in connessione causale con il danno patrimoniale allegato (da ascriversi, come detto, alla condotta del creditore ipotecario).”
In sintesi la Giurisprudenza sostiene che: a) non sussiste una responsabilità in re ipsa del Notaio in tutte le ipotesi in cui trascriva un atto successivamente ad altra trascrizione intervenuta nelle more che risulti pregiudizievole del diritto del cliente;
b) l'eventuale sussistenza della responsabilità del pubblico ufficiale va indagata, di volta in volta, analizzando una serie di circostanze eventualmente ricorrenti nel caso concreto, quali la natura dell'atto, l'eventuale necessità di trascrizione urgente rappresentatagli dalle parti e, in fine, il tempo trascorso tra la stipula dell'atto e l'intervenuta trascrizione pregiudizievole.
In tal senso Cass. n. 3433/1981 afferma: “…Ne consegue che, dovendo il notaio usare, nell'assolvimento dell'obbligo suddetto, quella particolare sollecitudine imposta dall'importanza della formalità
e dall'esigenza della più pronta tutela dell'interesse delle parti, spetta al giudice del merito di stabilire di volta in volta - tenendo conto della particolarità del caso concreto, della natura dell'atto e di ogni altra utile circostanza - se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, la quale non può invece farsi discendere dalla semplice considerazione che detta formalità è stata adempiuta dopo un certo numero di giorni dalla stipula dell'atto o in un momento posteriore ad altre trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli al cliente.”
E ancora la stessa sentenza afferma: “La Corte di merito deve stabilire di volta in volta, tenendo conto della particolarità del caso concreto, della natura dell'atto e di ogni altra utile circostanza, se l'indugio frapposto dal notaio nell'adempimento dell'obbligo di trascrivere giustifichi l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, e non può invece limitarsi ad affermare apoditticamente che l'ingiustificato ritardo era insito nello stesso obiettivo rilievo che la trascrizione non era stata ancora eseguita quando furono iscritte, dopo la stipula dell'atto, le ipoteche pregiudizievoli.”
Nel caso che ci occupa la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. da parte dell'Avv. è avvenuta il 10.7.1996, ossia Pt_2
a distanza di soli 6 giorni dal rogito dell'atto di compravendita con cui i RM hanno venduto al sig. lo stesso immobile Per_4 Pt_1 oggetto di quel giudizio (4.7.1996); per cui la circostanza dedotta dall'attore che il Notaio abbia trascritto l'atto il 2.8.1996 è del tutto ininfluente, atteso che qualsiasi trascrizione, pur eseguita nel più breve tempo possibile, ma successiva ai 6 giorni, avrebbe dato il medesimo risultato.
Peraltro non risulta contestato che né il né i abbiano Pt_1 Per_4 rappresentato al Notaio ragioni d'urgenza nella trascrizione di un ordinario atto di compravendita di un locale deposito, stipulato in un momento storico (1996) non informatizzato, in cui gli adempimenti pubblicitari si effettuavano recandosi personalmente all'Ufficio del
Registro e successivamente in Conservatoria. Tanto si ritiene sufficiente ad escludere la responsabilità del Notaio
CP_1
All'esito di quanto innanzi, non deve essere esaminata la domanda riconvenzionale spiegata dal Notaio nei confronti dei CP_1 RM . Per_4
Responsabilità dei RM e Controparte_6 Persona_4
A seguito del decesso di , erede di Persona_3 CP_6
e di l'eredità di questi si è devoluta a favore
[...] Persona_4 del coniuge e dei figli , Controparte_7 Controparte_4 P_
, e (tutti odierni convenuti).
[...] Controparte_3 CP
Nelle more del giudizio decedeva anche la convenuta P_
, coniuge di .
[...] Persona_3
Con le note conclusive le convenute , Controparte_4 P_
e sostengono che, non essendo stato acquisito Controparte_3 alla presente procedura il fascicolo d'ufficio della causa N. 1546/96
R.G. di codesto Tribunale di Lecce, non vi è prova della data certa di trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del processo avente N.
1546/96 R.G., e dei relativi beni immobili oggetto di trascrizione della suddetta domanda.
Sempre le predette convenute affermano che non erano a conoscenza dei fatti di causa relativi all'atto per Notar del CP_1
4.7.96, trascritto nei PP.RR.II. di Lecce in data 2.8.96 ai nn. 22331 e
18486, con il quale i sigg. e Controparte_6 Persona_4 vendevano e trasferivano al Sig. , che accettava e Parte_1 acquistava, la piena proprietà dell'immobile sito in Aradeo alla Via
Puccini angolo Via Di Vittorio (già Via Foresta), al piano terra;
il tutto confinante con dette vie, con proprietà e con aventi causa di Per_9
; censito nel NCEU di Aradeo alla partita 1001822, Fgl.8, Persona_10
P.lla 700, Via G.G. Di Vittorio n. 56, piano terra, categ. C/2, classe 3^, mq. 99 e RCL £. 356.400, per il pagato prezzo di £. 36.000.000.
Affermano inoltre le convenute che non erano a conoscenza neanche della scrittura privata 16.6.1994, di data certa, con la quale i
Sigg. e promettevano di vendere Controparte_6 Persona_4 lo stesso immobile, di cui sopra, all'Avv. , il quale - Parte_2 atteso l'inadempimento dei promittenti venditori -, con atto di citazione trascritto il 10.7.1996 ai nn. 20400 di registro generale e
16953 di registro particolare, aveva convenuto innanzi al Tribunale di
Lecce i cedenti, per sentire emettere sentenza di trasferimento dell'immobile in questione. Documentazione, quest'ultima, che non è comunque presente ed allegata in atti.
Occorre a questo punto rilevare che non risulta rilevante e necessaria l'acquisizione del fascicolo d'ufficio richiesto dalle convenute, non essendo stata mai contestata, nell'odierno giudizio, la data di trascrizione dell'atto di citazione e l'individuazione dei beni immobili oggetto di trascrizione della domanda avanzata ex art. 2932
c.c. da , decisa con la sentenza n. 1584/2000. Parte_2
Peraltro l'asserita non conoscenza dei fatti di causa non è invocabile dalle convenute al fine di andare esenti dalla responsabilità in qualità di eredi dei venditori.
Nella fattispecie i sigg.ri e hanno Controparte_6 Persona_4 agito in mala fede in danno del in quanto, all'epoca del Pt_1 rogito per Notaio del 4.7.1996, hanno omesso di CP_1 rappresentare allo stesso sia l'esistenza del preliminare intercorso con l'Avv. due anni prima, ed avente ad oggetto il medesimo Pt_2 immobile, e sia l'esistenza del giudizio intrapreso dall'Avv. nei Pt_2 loro confronti, nel quale si erano regolarmente costituiti.
A seguito di tali condotte omissive, non contestate dagli eredi dei
, all'attore è stato impedito di esercitare sull'immobile in Per_4 questione il suo diritto di proprietà, conseguito con atto pubblico, nonchè di intervenire volontariamente in quel giudizio per far valere tale diritto.
Il convenuto sostiene infine che il mancato CP accoglimento della domanda di revoca della sentenza n. 1584/2000 renderebbe impossibile statuire in questa sede sulle domande subordinate proposte dall'attore.
Tale eccezione non può essere accolta, in quanto detta sentenza non preclude all'attore il diritto di agire nel presente giudizio a tutela delle proprie ragioni.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, dev'essere accolta la domanda proposta dall'attore, volta ad ottenere la risoluzione del contratto del 4/7/1996 per inadempimento dei venditori e la condanna degli eredi dei RM e al Controparte_6 Persona_4 rimborso della somma di £. 36.000.000, oltre interessi legali e rivalutazione dal 1996 e fino all'effettivo soddisfo.
Il CTU Ing. , nella consulenza espletata nel corso del Persona_8 processo, ha rivalutato l'immobile oggetto di causa in € 31.067,92 alla data del mese di dicembre 2022; detto importo dev'essere aggiornato con rivalutazione sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della domanda.
Spese di lite di cui alla sentenza parziale n. 1626/2020.
Nel dispositivo della citata sentenza parziale n. 1626/2020, che ha rigettato l'eccezione processuale degli eredi del Notaio di CP_1 estinzione del giudizio, il giudice ha rinviato al definitivo la statuizione sulle spese.
Nella vicenda de qua deve applicarsi il disposto dell'art. 94 c.p.c. che recita: “Gli eredi beneficiati [i tutori, i curatori e in genere coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio] possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita”.
Nel presente giudizio, posta l'insussistenza di responsabilità del
Notaio occorre rilevare che, nella formulazione e CP_1 coltivazione dell'eccezione processuale poi rigettata con la sentenza parziale, non ricorre alcun grave motivo tale da consentire la condanna personale degli eredi beneficiati del Notaio CP_1
Tali spese pertanto potrebbero essere poste a carico dell'eredità, ove ne sussistessero i presupposti. Nella fattispecie tuttavia, considerata la particolarità della questione trattata, si ritiene vi siano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di tale fase del giudizio. Spese di lite della presente fase
Anche per quanto riguarda la fase di merito, si ritiene che le spese di lite tra l'attore e gli eredi del notaio debbano essere SO interamente compensate, stante la peculiarità della vicenda.
Le spese di lite sostenute dall'attore, per quanto riguarda il merito della controversia, vanno poste in solido a carico degli eredi di
[...]
e che sono risultati soccombenti. CP_6 Persona_4
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico degli eredi di e n solido tra loro. Controparte_6 Persona_4
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
nella qualità di genitori Controparte_1 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
, nonché
[...] Controparte_2
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...] sul minore , nonché contro Persona_2 CP
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 P_
, eredi di , quest'ultimo a sua volta erede di
[...] Persona_3
e di , e di , quale Persona_4 Controparte_6 Controparte_7 erede di , con atto di citazione depositato il Persona_3
22.06.2001:
- rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti degli eredi del
Notaio Dr. SO
- dichiara la risoluzione del contratto del 04-07-1996 per inadempimento dei venditori e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti , , CP Controparte_3 CP_4
e , al rimborso in favore dell'attore,
[...] P_ della somma di € 31.067,92, già rivalutata alla data del mese di dicembre 2022, oltre rivalutazione sino alla data della presente sentenza, nonchè interessi legali dalla data della domanda;
- condanna in solido i convenuti , CP [...]
, e , al pagamento in CP_3 Controparte_4 P_ favore dell'attore delle spese della fase di merito del presente giudizio, che si quantificano in € 4.100,00, di cui € 100,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
- compensa interamente le spese di lite della fase di merito tra l'attore ed i convenuti eredi del notaio Dr. SO
- pone definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti
, , e CP Controparte_3 Controparte_4 P_
, in solido tra loro.
[...]
- compensa tra l'attore e gli eredi del notaio Dr. le SO spese di cui alla sentenza parziale n.1626/2020.
Così deciso in Lecce, 14.03.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1300/2001 del ruolo civile contenzioso, decisa all'udienza del 14.03.2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Parte_1
Marzo, mandato in atti;
-attore-
Contro
, nella qualità di Controparte_1 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, nonché Persona_1 Controparte_2
, nella qualità di genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale sul minore , Persona_2 rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Bruni e Raffaele Cesari,
-convenuti- nonchè
, e , tutte eredi Controparte_3 Controparte_4 P_ di , quest'ultimo a sua volta erede di Persona_3 Persona_4
e di , e di , quale erede di Controparte_6 Controparte_7 Per_3
, rappresentate e difese dall'avv. Maurizio Perulli,
[...]
-convenuti-
Nonché
, quale erede di , quest'ultimo a sua CP Persona_3 volta erede di e di , e di Persona_4 Controparte_6 P_
, quale erede di , rappresentato e difeso
[...] Persona_3 dall'Avv. Carlo Congedo, mandato in atti;
-convenuto-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12/06/2001, Parte_1 esponeva che, con atto per notar del 4/7/1996, SO trascritto il 2/8/1996, e gli avevano Controparte_6 Persona_4 venduto la proprietà di un locale deposito di circa mq. 90 ubicato in
Aradeo alla via Puccini, angolo via Di Vittorio, nel N.C.E.U. di Aradeo al foglio 8 p.lla n. 700 per il prezzo di £. 36.000.000. Aveva appreso, poi, che, con sentenza n. 1584/2000, emessa da questo Tribunale, il medesimo bene era stato trasferito agli eredi di , ( Parte_2 [...]
, e ) in CP_9 Persona_6 CP_10 Controparte_11 virtù di domanda avanzata ex art. 2932 c.c. da per Parte_2
l'esecuzione specifica di un contratto preliminare.
Tanto premesso, adiva questo Tribunale perché, Parte_1 in accoglimento della domanda proposta ex art. 404 c.p.c., 1) dichiarasse inammissibile l'azione promossa ex art. 2932 c.c. da
; 2) dichiarasse illecito, nullo, inopponibile, inefficace il Parte_2 preliminare stipulato dai RM e da;
3) Per_4 Parte_2 dichiarasse valido ed efficace ed opponibile alle controparti il contratto stipulato per notar del 4/7/1996 con declaratoria CP_1 che l'immobile de quo era di proprietà di esso e con Pt_1 condanna di chiunque lo detenga al rilascio ed al risarcimento dei danni da occupazione senza titolo;
4) dichiarasse invalidamente emessa la sentenza n. 1584/2000 con conseguente revoca con ordine al Conservatore RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza;
5) in via subordinata, dichiarasse il notaio responsabile SO del danno derivato all'attore nella misura di £. 36.000.000, oltre rivalutazione ed interessi legali dal 4/7/1996 all'effettivo soddisfo;
6) in via più gradata, pronunciasse la risoluzione del contratto 4/7/1996 per inadempimento dei venditori e condannasse i RM
[...]
e al rimborso della somma di £. CP_6 Persona_4
36.000.000, oltre interessi legali e rivalutazione del 1996 e fino all'effettivo soddisfo, 7) con la rifusione delle spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si costituivano , , Controparte_9 CP_10
e , i quali eccepivano la totale Persona_6 Controparte_11 infondatezza della domanda attorea della quale chiedevano il rigetto.
Deducevano preliminarmente l'inammissibilità della opposizione di terzo: 1) per mancata produzione di copia autentica della sentenza impugnata, 2) per mancato passaggio in giudicato della predetta sentenza;
3) per violazione dell'art. 404 c.p.c; nel merito rilevavano l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda nei loro confronti. Spiegavano, in subordine, domanda riconvenzionale nei confronti di e per la Controparte_6 Persona_4 restituzione ed il pagamento della somma di £. 35.000.000 materialmente versate dal loro dante causa, ai , Parte_2 Per_4 oltre a £. 60.000.000 quale corrispettivo per l'attività professionale prestata dal nel giudizio di divisione n. 206/1983, con la Pt_2 rifusione delle spese di lite. Si costituiva anche , il quale chiedeva l'accoglimento SO della opposizione proposta dal nei confronti degli eredi di Pt_1
, rilevando l'infondatezza delle pretese del Parte_2 Pt_1 avanzate nei suoi confronti, che risultavano comunque eccessive.
Spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dei RM Per_4 chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità per tutte le domande risarcitorie avanzate nei confronti di esso notaio con condanna a tenerlo indenne dalle somme dovute eventualmente al
. Pt_1
e non provvedevano a costituirsi Controparte_6 Persona_4 sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 26/02/2002 veniva autorizzata la notifica ai contumaci delle domande riconvenzionali spiegate dai convenuti. Con ordinanza del 16/01/2003, resa fuori dall'udienza, veniva rigettata la richiesta di sequestro conservativo avanzata dal CP_1
Con successiva ordinanza del 6/4/2005, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dagli eredi . Pt_2
Con sentenza non definitiva resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.03.2006, veniva dichiara l'inammissibilità della opposizione proposta da ex art. 404 c.p.c. nonché la Parte_1 estromissione di , Controparte_9 Persona_6 CP_10
e e disposto il prosieguo del giudizio. Controparte_11
All'udienza del 02.02.2017, sulla scorta della dichiarazione di morte di , veniva dichiarata la interruzione del giudizio. SO
Con decreto del 16.02.2017 veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti a seguito della proposizione del ricorso per riassunzione da parte dell'attore.
Si costituivano in giudizio , e CP_12 Controparte_1
, chiamati all'eredità di , i quali Controparte_2 SO deducevano di aver rinunciato all'eredità del dante causa e chiedevano di essere estromessi dal giudizio.
Autorizzata la precisazione delle conclusioni e la discussione orale su tale richiesta, con sentenza non definitiva del 06.07.2017, veniva dichiarata la carenza di legittimazione passiva di , Controparte_1
e e disposta la estromissione dal Controparte_2 CP_12 giudizio.
Veniva integrato il contraddittorio nei confronti dei nipoti minori di
, che avevano accettato l'eredità con beneficio SO
d'inventario.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_1 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nonché e Persona_1 Controparte_2 [...]
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità CP_13 genitoriale sul minore eccependo Persona_7 preliminarmente l'estinzione del giudizio limitatamente alla loro posizione.
Con sentenza non definitiva del 7.07.2020 il Giudicante rigettava l'eccezione di estinzione del giudizio.
Con ordinanza del 19.10.2020 veniva nominato CTU, come richiesto dall'attore, per la valutazione dell'immobile oggetto di compravendita, ai fini del risarcimento del danno.
Dopo diversi rinvii, dovuti anche al cambio di due magistrati, con ordinanza del 3.02.2022 veniva conferito l'incarico al CTU Ing.
, che depositava il proprio elaborato peritale in data Persona_8
10.03.2023.
All'udienza del 24.03.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.06.2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito della morte della convenuta . Controparte_7
Il giudizio veniva riassunto dall'attore nei confronti degli eredi di
, con ricorso del 22.06.2023. Controparte_7
Si costituivano in giudizio gli eredi di , nonché SO [...]
, e , quali eredi di CP_3 Controparte_4 P_ Per_3
e di (erede di ).
[...] Controparte_7 Persona_3
Con provvedimento del 14.11.2023 veniva disposta la notifica del ricorso in riassunzione nei confronti del convenuto contumace CP
, quale erede di .
[...] Persona_3 Con comparsa del 14.03.2024 si costituiva in giudizio , CP il quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbali in atti e la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, con concessione di termine per deposito di note conclusive.
In data 11.03.2025 il procuratore dell'attore comunicava di avere appreso la notizia del decesso dell'Avv. Raffaele Cesari, difensore degli eredi di , al fine di valutare l'eventuale SO interruzione del processo.
All'udienza del 14.03.2024 la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
Morte dell'Avv. Raffaele Cesari, difensore degli eredi di SO
.
[...]
Nella fattispecie in esame il mandato è stato conferito da nella qualità di Controparte_1 Controparte_1 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, nonché Persona_1 Controparte_2
, nella qualità di genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale sul minore , Persona_2 agli avvocati Luca Bruni e Raffaele Cesari, senza alcuna espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo e non disgiuntivo del mandato.
La Suprema Corte in proposito ha chiarito che “Qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa e non equivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo e non disgiuntivo del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale…” (Cassazione civile sez. III,
20/06/2017, n.15174), ed ancora “Nel caso in cui la parte abbia dato facoltà di rappresentarla in giudizio a più difensori, senza obbligo di agire congiuntamente, la morte di uno di essi non comporta l'interruzione del processo a norma dell'art. 301 c.p.c., ma soltanto il venire meno dell'elezione di domicilio che presso tale procuratore la parte abbia effettuato…” (Cassazione civile sez. III, 25/06/1990,
n.6400).
Per quanto riguarda la ritualità e conformità della predetta costituzione all'autorizzazione del Giudice Tutelare e/o del Giudice dell'eredità beneficiata, cui fa riferimento il procuratore dell'attore, occorre rilevare che la Suprema Corte ha chiarito, in più occasioni, che l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio, e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace, mentre si atteggia ad atto di ordinaria amministrazione, per il quale non è necessaria la predetta autorizzazione, l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, trattandosi di un atto di difesa diretto a resistere all'azione avversaria (Cassazione civile sez. II,
05/04/2022, n.10930).
Pertanto, poiché nel caso in esame i genitori dei minori si sono costituiti con comparsa di risposta e domanda riconvenzionale al solo fine di difendersi e resistere all'azione avversaria, non era necessaria alcuna autorizzazione del Giudice Tutelare e/o dell'eredità beneficiata, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione.
Responsabilità del Notaio SO
Per quanto interessa la posizione del Notaio l'attore CP_1 svolge, in via subordinata, domanda di accertamento della responsabilità professionale dello stesso, senza chiedere alcuna condanna, in guisa da qualificare la domanda come di mero accertamento.
Con riferimento alla domanda di accertamento della responsabilità del Notaio per aver asseritamente trascritto con ritardo CP_1
l'atto di vendita oggetto di causa, la fattispecie è disciplinata dall'art. 2671 comma 1 c.c. che recita: “Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed
è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.”
Il comma è quindi da analizzare in base a due distinti profili, ossia: a)
l'obbligo del pubblico ufficiale di curare che la trascrizione venga eseguita nel più breve tempo possibile;
b) l'ipotesi risarcitoria se esegue la trascrizione lasciando trascorrere trenta giorni dall'atto.
Nella fattispecie l'atto è stato trascritto nel rispetto dei 30 giorni, in guisa da elidere ogni ipotesi risarcitoria, peraltro neppure richiesta in questa sede dall'attore.
Occorre ora esaminare l'orientamento giurisprudenziale, consolidatosi nel tempo, relativo all'interpretazione del citato articolo.
La recente ordinanza della S.C. n. 24662 del 13.9.2024, nel solco della giurisprudenza precedente, afferma che: “qualora per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta il termine nel quale quell'adempimento deve essere eseguito e stabilire se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, tenendo presente che tale responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio è tenuto ad espletare l'incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, secondo quanto dispone l'art. 1176 secondo comma c.c..” (Cass. n. 566/2000; si veda anche Cass., n. 1439/2023, in tema di responsabilità disciplinare del notaio, secondo cui “l'art. 2671 c.c., richiedendo che la trascrizione dell'atto sia effettuata dal pubblico ufficiale “nel più breve tempo possibile”, non effettua una rigida predeterminazione del termine, che spetta al giudice del merito stabilire di volta in volta, avuto riguardo alla particolare sollecitudine con la quale la prestazione contrattuale richiesta al professionista deve essere espletata…”). Prosegue poi la citata sentenza affermando che la formulazione della norma “…mediante il riferimento al “più breve tempo possibile”, impedisce di accedere a un'interpretazione che postuli l'immediata esigibilità (ai sensi dell'art. 1183, comma 1, prima parte, c.c.) di una prestazione pur sempre necessitante di un certo spazio temporale per la sua esecuzione” e conclude che la condotta del Notaio “…diviene, pertanto, irrilevante dall'angolo visuale della responsabilità contrattuale, non potendo essere posta in connessione causale con il danno patrimoniale allegato (da ascriversi, come detto, alla condotta del creditore ipotecario).”
In sintesi la Giurisprudenza sostiene che: a) non sussiste una responsabilità in re ipsa del Notaio in tutte le ipotesi in cui trascriva un atto successivamente ad altra trascrizione intervenuta nelle more che risulti pregiudizievole del diritto del cliente;
b) l'eventuale sussistenza della responsabilità del pubblico ufficiale va indagata, di volta in volta, analizzando una serie di circostanze eventualmente ricorrenti nel caso concreto, quali la natura dell'atto, l'eventuale necessità di trascrizione urgente rappresentatagli dalle parti e, in fine, il tempo trascorso tra la stipula dell'atto e l'intervenuta trascrizione pregiudizievole.
In tal senso Cass. n. 3433/1981 afferma: “…Ne consegue che, dovendo il notaio usare, nell'assolvimento dell'obbligo suddetto, quella particolare sollecitudine imposta dall'importanza della formalità
e dall'esigenza della più pronta tutela dell'interesse delle parti, spetta al giudice del merito di stabilire di volta in volta - tenendo conto della particolarità del caso concreto, della natura dell'atto e di ogni altra utile circostanza - se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, la quale non può invece farsi discendere dalla semplice considerazione che detta formalità è stata adempiuta dopo un certo numero di giorni dalla stipula dell'atto o in un momento posteriore ad altre trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli al cliente.”
E ancora la stessa sentenza afferma: “La Corte di merito deve stabilire di volta in volta, tenendo conto della particolarità del caso concreto, della natura dell'atto e di ogni altra utile circostanza, se l'indugio frapposto dal notaio nell'adempimento dell'obbligo di trascrivere giustifichi l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, e non può invece limitarsi ad affermare apoditticamente che l'ingiustificato ritardo era insito nello stesso obiettivo rilievo che la trascrizione non era stata ancora eseguita quando furono iscritte, dopo la stipula dell'atto, le ipoteche pregiudizievoli.”
Nel caso che ci occupa la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. da parte dell'Avv. è avvenuta il 10.7.1996, ossia Pt_2
a distanza di soli 6 giorni dal rogito dell'atto di compravendita con cui i RM hanno venduto al sig. lo stesso immobile Per_4 Pt_1 oggetto di quel giudizio (4.7.1996); per cui la circostanza dedotta dall'attore che il Notaio abbia trascritto l'atto il 2.8.1996 è del tutto ininfluente, atteso che qualsiasi trascrizione, pur eseguita nel più breve tempo possibile, ma successiva ai 6 giorni, avrebbe dato il medesimo risultato.
Peraltro non risulta contestato che né il né i abbiano Pt_1 Per_4 rappresentato al Notaio ragioni d'urgenza nella trascrizione di un ordinario atto di compravendita di un locale deposito, stipulato in un momento storico (1996) non informatizzato, in cui gli adempimenti pubblicitari si effettuavano recandosi personalmente all'Ufficio del
Registro e successivamente in Conservatoria. Tanto si ritiene sufficiente ad escludere la responsabilità del Notaio
CP_1
All'esito di quanto innanzi, non deve essere esaminata la domanda riconvenzionale spiegata dal Notaio nei confronti dei CP_1 RM . Per_4
Responsabilità dei RM e Controparte_6 Persona_4
A seguito del decesso di , erede di Persona_3 CP_6
e di l'eredità di questi si è devoluta a favore
[...] Persona_4 del coniuge e dei figli , Controparte_7 Controparte_4 P_
, e (tutti odierni convenuti).
[...] Controparte_3 CP
Nelle more del giudizio decedeva anche la convenuta P_
, coniuge di .
[...] Persona_3
Con le note conclusive le convenute , Controparte_4 P_
e sostengono che, non essendo stato acquisito Controparte_3 alla presente procedura il fascicolo d'ufficio della causa N. 1546/96
R.G. di codesto Tribunale di Lecce, non vi è prova della data certa di trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del processo avente N.
1546/96 R.G., e dei relativi beni immobili oggetto di trascrizione della suddetta domanda.
Sempre le predette convenute affermano che non erano a conoscenza dei fatti di causa relativi all'atto per Notar del CP_1
4.7.96, trascritto nei PP.RR.II. di Lecce in data 2.8.96 ai nn. 22331 e
18486, con il quale i sigg. e Controparte_6 Persona_4 vendevano e trasferivano al Sig. , che accettava e Parte_1 acquistava, la piena proprietà dell'immobile sito in Aradeo alla Via
Puccini angolo Via Di Vittorio (già Via Foresta), al piano terra;
il tutto confinante con dette vie, con proprietà e con aventi causa di Per_9
; censito nel NCEU di Aradeo alla partita 1001822, Fgl.8, Persona_10
P.lla 700, Via G.G. Di Vittorio n. 56, piano terra, categ. C/2, classe 3^, mq. 99 e RCL £. 356.400, per il pagato prezzo di £. 36.000.000.
Affermano inoltre le convenute che non erano a conoscenza neanche della scrittura privata 16.6.1994, di data certa, con la quale i
Sigg. e promettevano di vendere Controparte_6 Persona_4 lo stesso immobile, di cui sopra, all'Avv. , il quale - Parte_2 atteso l'inadempimento dei promittenti venditori -, con atto di citazione trascritto il 10.7.1996 ai nn. 20400 di registro generale e
16953 di registro particolare, aveva convenuto innanzi al Tribunale di
Lecce i cedenti, per sentire emettere sentenza di trasferimento dell'immobile in questione. Documentazione, quest'ultima, che non è comunque presente ed allegata in atti.
Occorre a questo punto rilevare che non risulta rilevante e necessaria l'acquisizione del fascicolo d'ufficio richiesto dalle convenute, non essendo stata mai contestata, nell'odierno giudizio, la data di trascrizione dell'atto di citazione e l'individuazione dei beni immobili oggetto di trascrizione della domanda avanzata ex art. 2932
c.c. da , decisa con la sentenza n. 1584/2000. Parte_2
Peraltro l'asserita non conoscenza dei fatti di causa non è invocabile dalle convenute al fine di andare esenti dalla responsabilità in qualità di eredi dei venditori.
Nella fattispecie i sigg.ri e hanno Controparte_6 Persona_4 agito in mala fede in danno del in quanto, all'epoca del Pt_1 rogito per Notaio del 4.7.1996, hanno omesso di CP_1 rappresentare allo stesso sia l'esistenza del preliminare intercorso con l'Avv. due anni prima, ed avente ad oggetto il medesimo Pt_2 immobile, e sia l'esistenza del giudizio intrapreso dall'Avv. nei Pt_2 loro confronti, nel quale si erano regolarmente costituiti.
A seguito di tali condotte omissive, non contestate dagli eredi dei
, all'attore è stato impedito di esercitare sull'immobile in Per_4 questione il suo diritto di proprietà, conseguito con atto pubblico, nonchè di intervenire volontariamente in quel giudizio per far valere tale diritto.
Il convenuto sostiene infine che il mancato CP accoglimento della domanda di revoca della sentenza n. 1584/2000 renderebbe impossibile statuire in questa sede sulle domande subordinate proposte dall'attore.
Tale eccezione non può essere accolta, in quanto detta sentenza non preclude all'attore il diritto di agire nel presente giudizio a tutela delle proprie ragioni.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, dev'essere accolta la domanda proposta dall'attore, volta ad ottenere la risoluzione del contratto del 4/7/1996 per inadempimento dei venditori e la condanna degli eredi dei RM e al Controparte_6 Persona_4 rimborso della somma di £. 36.000.000, oltre interessi legali e rivalutazione dal 1996 e fino all'effettivo soddisfo.
Il CTU Ing. , nella consulenza espletata nel corso del Persona_8 processo, ha rivalutato l'immobile oggetto di causa in € 31.067,92 alla data del mese di dicembre 2022; detto importo dev'essere aggiornato con rivalutazione sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della domanda.
Spese di lite di cui alla sentenza parziale n. 1626/2020.
Nel dispositivo della citata sentenza parziale n. 1626/2020, che ha rigettato l'eccezione processuale degli eredi del Notaio di CP_1 estinzione del giudizio, il giudice ha rinviato al definitivo la statuizione sulle spese.
Nella vicenda de qua deve applicarsi il disposto dell'art. 94 c.p.c. che recita: “Gli eredi beneficiati [i tutori, i curatori e in genere coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio] possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita”.
Nel presente giudizio, posta l'insussistenza di responsabilità del
Notaio occorre rilevare che, nella formulazione e CP_1 coltivazione dell'eccezione processuale poi rigettata con la sentenza parziale, non ricorre alcun grave motivo tale da consentire la condanna personale degli eredi beneficiati del Notaio CP_1
Tali spese pertanto potrebbero essere poste a carico dell'eredità, ove ne sussistessero i presupposti. Nella fattispecie tuttavia, considerata la particolarità della questione trattata, si ritiene vi siano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di tale fase del giudizio. Spese di lite della presente fase
Anche per quanto riguarda la fase di merito, si ritiene che le spese di lite tra l'attore e gli eredi del notaio debbano essere SO interamente compensate, stante la peculiarità della vicenda.
Le spese di lite sostenute dall'attore, per quanto riguarda il merito della controversia, vanno poste in solido a carico degli eredi di
[...]
e che sono risultati soccombenti. CP_6 Persona_4
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico degli eredi di e n solido tra loro. Controparte_6 Persona_4
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
nella qualità di genitori Controparte_1 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
, nonché
[...] Controparte_2
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...] sul minore , nonché contro Persona_2 CP
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 P_
, eredi di , quest'ultimo a sua volta erede di
[...] Persona_3
e di , e di , quale Persona_4 Controparte_6 Controparte_7 erede di , con atto di citazione depositato il Persona_3
22.06.2001:
- rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti degli eredi del
Notaio Dr. SO
- dichiara la risoluzione del contratto del 04-07-1996 per inadempimento dei venditori e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti , , CP Controparte_3 CP_4
e , al rimborso in favore dell'attore,
[...] P_ della somma di € 31.067,92, già rivalutata alla data del mese di dicembre 2022, oltre rivalutazione sino alla data della presente sentenza, nonchè interessi legali dalla data della domanda;
- condanna in solido i convenuti , CP [...]
, e , al pagamento in CP_3 Controparte_4 P_ favore dell'attore delle spese della fase di merito del presente giudizio, che si quantificano in € 4.100,00, di cui € 100,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
- compensa interamente le spese di lite della fase di merito tra l'attore ed i convenuti eredi del notaio Dr. SO
- pone definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti
, , e CP Controparte_3 Controparte_4 P_
, in solido tra loro.
[...]
- compensa tra l'attore e gli eredi del notaio Dr. le SO spese di cui alla sentenza parziale n.1626/2020.
Così deciso in Lecce, 14.03.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)