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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 351 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: contratti bancari, passata in decisone all'udienza del 17.2.25 e vertente
TRA
, el.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Roberto Rosa, che Parte_1
lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'opposizione unitamente all'avv. Massimo Cavuoto
Opponente
E
e per essa, quale mandataria, giusto mandato generale OP
alle liti autenticato, e per essa, nella qualità di CP_2
procuratrice speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
Giuseppe Sollitto, giusta procura generale in autentica dal Notaio Dott.
in data 08.02.2024, elettivamente domiciliata Persona_1
presso il suo studio in Roma, via Ludovisi n. 45
Opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.2.25, da intendersi qui interamente trascritto pagina 1 di 4 Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso il precetto con cui la soc Parte_1
intimava il pagamento della somma di € 296.044,79, CP_1
richiesta in virtù di contratto di mutuo, garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà di . Parte_2
A sostegno dell'opposizione, l eccepiva la mancanza di Pt_1
legittimazione attiva in capo all'opposta e la nullità della cessione in blocco dei crediti, nonché la mancata iscrizione all'albo dei gestori crediti in sofferenza della Banca d'Italia.
Lamentava la mancata esplicitazione del piano di ammortamento e la inidoneità del titolo a fondare un'azione esecutiva.
Si costituiva l'opposta, contestando i motivi di opposizione.
Istruita la causa attraverso la produzione di documentazione, la stessa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è fondata. si assume titolare del credito vantato in forza di OP
cessione del credito da Unicredit S.p.A., avvenuta ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130, pubblicata in G.U. Parte Seconda n.137 del
18.11.2021. sostiene di avere conferito procura speciale a OP
(nuova denominazione assunta da per CP_2 CP_4
svolgere tutte le attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti.
In proposito deve rilevarsi che la precettante deduce che il credito in esame sia stato oggetto di una cessione di credito, inserita in una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario. pagina 2 di 4 Secondo la S.C., in caso di cessione dei crediti in blocco, la cessione risulta adeguatamente provata, dal cessionario, mediante il deposito del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni.
Secondo la corte (Cass. 31188/17)” in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
La pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria ed, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti.
Quanto alla prova della cessione del credito in blocco, la Suprema Corte ha ribadito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche, eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione, le dichiarazioni confessorie della cedente.
Nella specie, la parte precettante non ha prodotto alcun elemento da cui ritenere, anche presuntivamente, effettiva la cessione, né ha dimostrato pagina 3 di 4 di avere la disponibilità di tutta la documentazione afferente il credito in oggetto.
Ha infatti allegato unicamente un estratto della Gazzetta Ufficiale, da cui, isolatamente considerato, non è dato comprendere se il credito è compreso nella cessione;
né risultano documentati gli elencati passaggi che giustificherebbero l'asserita legittimazione.
L'accoglimento della preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva rende superfluo l'esame del merito
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , con atto di citazione notificato nei confronti di Parte_1
nella spiegata qualità e per essa, quale mandataria, OP
e per essa, nella qualità di procuratrice speciale, CP_2
avverso il precetto impugnato, ogni diversa istanza, CP_3
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'invalidità del precetto per difetto di legittimazione attiva
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900 per la fase istruttoria, € 1.400,00 per la fase decisoria, oltre spese di CU, rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberto Rosa e Massimo Cavuoto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c
Benevento 18.3.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 351 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: contratti bancari, passata in decisone all'udienza del 17.2.25 e vertente
TRA
, el.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Roberto Rosa, che Parte_1
lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'opposizione unitamente all'avv. Massimo Cavuoto
Opponente
E
e per essa, quale mandataria, giusto mandato generale OP
alle liti autenticato, e per essa, nella qualità di CP_2
procuratrice speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3
Giuseppe Sollitto, giusta procura generale in autentica dal Notaio Dott.
in data 08.02.2024, elettivamente domiciliata Persona_1
presso il suo studio in Roma, via Ludovisi n. 45
Opposta
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.2.25, da intendersi qui interamente trascritto pagina 1 di 4 Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso il precetto con cui la soc Parte_1
intimava il pagamento della somma di € 296.044,79, CP_1
richiesta in virtù di contratto di mutuo, garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà di . Parte_2
A sostegno dell'opposizione, l eccepiva la mancanza di Pt_1
legittimazione attiva in capo all'opposta e la nullità della cessione in blocco dei crediti, nonché la mancata iscrizione all'albo dei gestori crediti in sofferenza della Banca d'Italia.
Lamentava la mancata esplicitazione del piano di ammortamento e la inidoneità del titolo a fondare un'azione esecutiva.
Si costituiva l'opposta, contestando i motivi di opposizione.
Istruita la causa attraverso la produzione di documentazione, la stessa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è fondata. si assume titolare del credito vantato in forza di OP
cessione del credito da Unicredit S.p.A., avvenuta ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130, pubblicata in G.U. Parte Seconda n.137 del
18.11.2021. sostiene di avere conferito procura speciale a OP
(nuova denominazione assunta da per CP_2 CP_4
svolgere tutte le attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti.
In proposito deve rilevarsi che la precettante deduce che il credito in esame sia stato oggetto di una cessione di credito, inserita in una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario. pagina 2 di 4 Secondo la S.C., in caso di cessione dei crediti in blocco, la cessione risulta adeguatamente provata, dal cessionario, mediante il deposito del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni.
Secondo la corte (Cass. 31188/17)” in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
La pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria ed, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti.
Quanto alla prova della cessione del credito in blocco, la Suprema Corte ha ribadito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche, eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione, le dichiarazioni confessorie della cedente.
Nella specie, la parte precettante non ha prodotto alcun elemento da cui ritenere, anche presuntivamente, effettiva la cessione, né ha dimostrato pagina 3 di 4 di avere la disponibilità di tutta la documentazione afferente il credito in oggetto.
Ha infatti allegato unicamente un estratto della Gazzetta Ufficiale, da cui, isolatamente considerato, non è dato comprendere se il credito è compreso nella cessione;
né risultano documentati gli elencati passaggi che giustificherebbero l'asserita legittimazione.
L'accoglimento della preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva rende superfluo l'esame del merito
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , con atto di citazione notificato nei confronti di Parte_1
nella spiegata qualità e per essa, quale mandataria, OP
e per essa, nella qualità di procuratrice speciale, CP_2
avverso il precetto impugnato, ogni diversa istanza, CP_3
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'invalidità del precetto per difetto di legittimazione attiva
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 900 per la fase istruttoria, € 1.400,00 per la fase decisoria, oltre spese di CU, rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge, con distrazione in favore dell'avv. Roberto Rosa e Massimo Cavuoto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c
Benevento 18.3.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 4 di 4