Ordinanza collegiale 10 aprile 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/06/2025, n. 11367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11367 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11367/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02437/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2437 del 2025, proposto da
Soc. Sport Race SSD arl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Antonio Caputo, Sara Corsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione Italiana di Atletica Leggera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RO AL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento da intendersi quale mancata adozione della procedura di selezione delle associazioni che possono accedere ed usufruire dello Stadio “Paolo Rosi” nel rispetto dei criteri stabiliti nella Convenzione di cui alla Deliberazione n. 36 del 6.3.2016 stipulata tra RO AL e ID, a fronte della nota prot. QA/2024/30256 del 18.4.2024 emessa da RO AL; e per l’accertamento dell’inadempimento stesso che ne consegue, nonché per l’annullamento di qualsiasi eventuale altro comportamento, atto e/o provvedimento, ancorchè non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana di Atletica Leggera e di RO AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato il silenzio - inadempimento serbato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (d’ora in poi ID) sulla nota datata 18.4.2024 di RO AL (cfr. gli atti depositati da RO AL il 18.4.2025);
- con il predetto atto RO AL, richiamando una precedente nota del 17.7.2023, ha fatto presente alla ID che fosse necessario, nel dare piena attuazione dell’accordo sottoscritto relativo alla convenzione per lo stadio “Paolo Rosi” di cui alla deliberazione n. 36 del 30 marzo 2016, adottare dei criteri oggettivi e trasparenti in relazione alle modalità di accesso all’impianto da parte delle associazioni sportive; a tal fine, RO AL aveva chiesto alla ID di attivare delle procedure nel rispetto dei suddetti criteri già per l’annualità sportiva in corso;
- come appreso dalla relazione del 17.4.2025 di RO AL, a seguito dell’ordinanza del Collegio n. 7074/2025, la ID non ha ancora provveduto; in effetti, con una nota ricevuta il 26.7.2024 la ID aveva comunicato che “ Il Consiglio Regionale con seduta dell’8.7.2024 con il punto all’ordine del giorno Regolamento impianti - Nomina Commissione ha deciso di andare in prorogatio sulle assegnazioni alle società affiliate degli impianti che il CR ha ingestione. Visto lo scadere imminente del mandato e l’indizione dell’assemblea al 13 ottobre, si è ritenuto doveroso lasciare al prossimo Consiglio Regionale, che si insedierà dopo le suddette elezioni, la scelta dei criteri e modalità di assegnazione degli spazi, alle società affiliate, all’interno degli impianti ” e, dopo tale comunicazione, null’altro è accaduto, salvo degli incontri con le parti per cercare di dirimere la controversia;
- allo stato, malgrado siano trascorsi oltre sei mesi dalle elezioni anzidette, permane la situazione di inerzia della ID; invero, la nota del 26.7.2024 può considerarsi come “atto soprassessorio”, che, per indirizzo consolidato, non fa venir meno l’obbligo di provvedere e la conseguente inerzia dell’amministrazione;
- l’azione avverso il silenzio può essere proposta da chiunque “ vi ha interesse ” ai sensi dell’art. 31 c.p.a., dunque la legittimazione attiva non è riservata esclusivamente al soggetto che ha dato impulso all’attività della P.A.; al riguardo, deve ritenersi che la Sport Rece SSD arl è titolare di un interesse legittimo pretensivo collegato alla possibilità di utilizzo, quale associazione sportiva, dell’impianto “Paolo Rosi”;
- inoltre, l’azione in questione non è, né irricevibile (essendo la nota di RO AL del 18.4.2024 e il ricorso notificato il 5.2.2025, dunque prima che scadesse il termine previsto dall’art. 31 co. 2 c.p.a.), né inammissibile, poiché non vale per l’azione avverso il silenzio la pregiudiziale sportiva, poiché tale azione non è prevista nell’ordinamento sportivo (cfr. per un caso analogo TAR Lazio, sez. I ter., n. 3693/2023);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e ordinato alla ID di riscontare con un provvedimento espresso la nota datata 18.4.2024 di RO AL che ha chiesto di adottare dei criteri oggettivi e trasparenti in relazione alle modalità di accesso all’impianto “Paolo Rosi” da parte delle associazioni sportive, nonché di adottare gli atti conseguenti per l’annualità in corso, provvedendo nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza; si nomina il Presidente della ID (oppure altro funzionario dell’ufficio da lui delegato) quale Commissario ad acta - nel caso di perdurante inerzia della ID oltre il termine ad esso sopra assegnato - che provvederà nell’ulteriore termine di trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione procedente.
Ritenuto che per le spese seguono la soccombenza quanto alla sola posizione della ID e sono liquidate come da dispositivo, mentre possono essere compensate quanto alla posizione di RO AL.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla ID e, per l’effetto, le ordina di riscontrare con un provvedimento espresso la nota datata 18.4.2024 di RO AL che ha chiesto di adottare dei criteri oggettivi e trasparenti in relazione alle modalità di accesso all’impianto “Paolo Rosi” da parte delle associazioni sportive, nonché di adottare gli atti conseguenti per l’annualità in corso, nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza.
Nomina il Presidente della ID (o altro funzionario dell’ufficio da lui delegato) quale Commissario ad acta - nel caso di perdurante inerzia della ID oltre il termine ad esso sopra assegnato - che provvederà nell’ulteriore termine di trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione procedente.
Condanna la ID al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si quantificano in euro 1.500,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato laddove versato.
Compensa le spese di lite fra la ricorrente e RO AL.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO