Versione
11 marzo 1980
11 marzo 1980
Art. 1. Termini per l'emanazione delle norme delegate e di un testo unico
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della docenza universitaria e per la revisione dello stato giuridico del personale docente delle universita', con la osservanza dei principi e dei criteri direttivi indicati negli articoli seguenti.
Il Governo della Repubblica e' delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui al precedente comma con tutte le altre attinenti allo stato giuridico del personale docente delle universita', apportando le modificazioni alle norme vigenti richieste dal loro coordinamento.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della docenza universitaria e per la revisione dello stato giuridico del personale docente delle universita', con la osservanza dei principi e dei criteri direttivi indicati negli articoli seguenti.
Il Governo della Repubblica e' delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui al precedente comma con tutte le altre attinenti allo stato giuridico del personale docente delle universita', apportando le modificazioni alle norme vigenti richieste dal loro coordinamento.
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- 1. Osservatorio Corte EDU: gennaio 2020https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 1
Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale A cura di Francesco Zacché e Stefano Zirulia Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Maria Crippa (artt. 2, 3, 10 e 14 Cedu) e Stefania Basilico (artt. 5 e 6 Cedu). A gennaio abbiamo selezionato pronunce relative a: morte di persona sottoposta ad arresto (art. 2); sofferenze fisiche della vittima di torture e sofferenze morali dei famigliari (art. 3); contenzione di paziente psichiatrico (art. 5); equità processuale, imparzialità del giudice, contraddittorio e presunzione di innocenza (art. 6); dichiarazioni autoincriminanti rese in assenza del difensore …
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Giurisprudenza • 29
- 1. TAR Roma, sez. IV, sentenza 03/08/2026, n. 14013Provvedimento: […] Con unico motivo di diritto si lamentano i vizi di “violazione degli artt. 1 e 4 della legge regionale n. 28/1980, eccesso di potere per erroneità della motivazione e difetto dei presupposti, contraddittorietà manifesta, sviamento di potere e violazione del principio di parità di trattamento” , […]Leggi di più...
- PTPR·
- difetto di interesse·
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