Articolo 1 della Legge 21 febbraio 1980, n. 28
Articolo 2
Versione
11 marzo 1980
Art. 1. Termini per l'emanazione delle norme delegate e di un testo unico

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della docenza universitaria e per la revisione dello stato giuridico del personale docente delle universita', con la osservanza dei principi e dei criteri direttivi indicati negli articoli seguenti.
Il Governo della Repubblica e' delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui al precedente comma con tutte le altre attinenti allo stato giuridico del personale docente delle universita', apportando le modificazioni alle norme vigenti richieste dal loro coordinamento.
Entrata in vigore il 11 marzo 1980
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