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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 19/12/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 960/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. R.G.V.G. 960/2025 promosso da:
DI (C.F.: , nata il [...] a [...] C.F._1
TI ME NO (CH), e da (C.F.: Parte_2
), nato il [...] a [...], entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Almonti Alessandra;
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
“a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 11.07.1992 (matrimonio Parte_3 Parte_2
concordatario, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Roccavivara al N. 17 P. II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1992), ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roccavivara perché provveda alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
b) Il sig. continuerà a vivere presso l'abitazione sita in Vasto Parte_2
(CH) alla Via Histonia 81/A, di proprietà, nella quota del 50% cadauno, di entrambi i ricorrenti in comunione ordinaria;
il sig. avrà altresì Parte_2
in godimento, a titolo gratuito, e sino a quando la signora non Parte_3
né farà richiesta di restituzione, anche senza un sopravvenuto motivo di urgenza, il garage di proprietà esclusiva della medesima, sito in Vasto, località
“Tubello”, alla Via Histonia 81/A, nel Residence Belvedere, individuato al
Catasto Fabbricati al fg. nr. 37, mappale 4094, sub. 11, piano S/1, edificio A,
Cat. C/6, Classe 5, consistenza mq. 25; la sig.ra , invece, continuerà Pt_3
a vivere nella casa di Sua esclusiva proprietà ubicata in Vasto (CH) alla Piazza
TE IO AL nr. 9;
c) Le parti congiuntamente, e nella tutela del nucleo famigliare costituito, stabiliscono che nella casa famigliare assegnata al sig. è fatto divieto a Pt_2
quest'ultimo, di costituire nuove relazioni sia convivenza di fatto sia nuovo matrimonio;
il sig. dichiara altresì di non ritenere eccessivamente limitata Pt_2
la libertà personale dello stesso in forza di detta condizione;
d) Stante il sopra richiamato godimento, il sig. si obbliga a Parte_2
pagare personalmente ed integralmente, in nome e per conto della sig.ra
[...]
l'IMU e/o qualunque altra forma di imposta sia prevista dal Legislatore Pt_3
italiano in merito all'unità immobiliare a Lui assegnata;
il pagamento dovrà essere eseguito entro 5 gg. dalla richiesta inoltrata dalla sig.ra ; Pt_3
e) I coniugi dispongono, congiuntamente, che la pratica di regolarizzazione edilizia relativa all'immobile sito in Vasto (CH) alla Via Histonia 81/A di proprietà di entrambi i ricorrenti, sarà interamente a cura e spese del sig.
[...]
che dovrà provvedervi;
Pt_2 f) Il sig. provvederà a mantenere il figlio direttamente Parte_2 Per_1
(iure proprio) e sino a quando lo stesso non sarà del tutto economicamente autosufficiente ed in grado di provvedere da solo a sé perché avente un reddito personale ad oggi non dignitoso che conferisca lui una completa autonomia economica;
resta inteso tra le parti che il sig. si impegna a Parte_2
garantire ogni diversa forma di mantenimento a favore del figlio , sino Per_1
a quando lo stesso non sarà del tutto economicamente autosufficiente, qualora rispetto alle Sue esigenze, dovessero sopravvenire ulteriori necessità di mantenimento, purché le richieste siano compatibili con il tenore di vita sino ad oggi garantito a lui, nonché alle possibilità economiche del padre;
g) Il sig. si impegna altresì a garantire, in via esclusiva ossia nella misura Pt_2
del 100%, la corresponsione ai figli delle somme a titolo di spese di natura straordinaria, rinunciando, ora per allora, ad avanzare richiesta di rimborso alla sig.ra ; sono da intendersi spese straordinarie quelle di cui al Pt_3
Protocollo sottoscritto da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Vasto in data 7 novembre 2019 da considerarsi qui integralmente richiamato e trascritto, salvo la condizione che attiene alle modalità di richiesta del consenso e di rimborso al genitore anticipatario essendo, ripetesi, le spese straordinarie poste in via esclusiva in capo al sig. Pt_2
h) I ricorrenti confermano che debbono intendersi come straordinarie, e a prescindere dal consenso, anche eventualmente in deroga al Protocollo vigente presso il Tribunale di Vasto, le seguenti voci di spesa: - corsi extrauniversitari, master, specialistiche etc.; - spese mediche: oculistiche;
occhiali e presidi ortopedici etc.;
h) Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile essendo gli stessi economicamente autosufficienti e, per l'effetto, dichiarano di disporre di mezzi adeguati al proprio sostentamento;
i) Resta inteso tra le parti che il gatto rimarrà presso la casa famigliare assegnata al sig. che si prenderà cura di lui, mentre il cane continuerà ad Pt_2 essere affidato alle cure della sig.ra la quale, in caso di Parte_3
vacanza e/o allontanamento da Vasto per un periodo superiore a un giorno, avrà la facoltà di lasciarlo presso l'abitazione del sig. in Vasto alla Via Pt_2
Histonia nr. 81/A. Per tale ultima ragione, il sig. acconsente a che la Pt_2
sig.ra continui a godere di un mazzo di chiavi dell'unità abitativa a Pt_3
lui assegnata ove potrà recarsi solo per tale finalità sino a quando l'immobile sarà a lui assegnato;
salvo facoltà della sig.ra di poter accedere e, Pt_3
quindi mantenere le chiavi della casa famigliare, per esigenze di accudimento degli animali, ovvero al fine di trascorrere del tempo con i propri figli nei giorni in cui gli stessi si trovino in Vasto;
l) Sarà obbligo del sig. provvedere alla liquidazione, in via esclusiva, del Pt_2
trattamento di fine rapporto maturato dalla collaboratrice domestica dei signori la quale continuerà a prestare la propria attività Parte_4
lavorativa a favore di entrambe le parti presso le rispettive abitazioni;
detto obbligo graverà in capo al sig. anche nel caso di anticipazione di una Pt_2
percentuale per ogni anno di prestazione futura;
resta fermo tra le parti che la sig.ra continuerà a versare i contributivi alla collaboratrice mentre Pt_3
il sig. provvederà al pagamento della prestazione per entrambe le Pt_2
abitazioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.11.2025, i coniugi, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio concordatario a Roccavivara l'11.07.1992 e che dalla loro unione sono nati due figli, (in data 03.07.1996) e (in data Per_1 Per_2
3.11.1997), hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni analiticamente indicate nel ricorso introduttivo. L'udienza è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note di trattazione scritta, tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L.
n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati consensualmente con una convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 21.06.2021 e trascritta nei registri di matrimonio dell'ufficio dello Stato civile del Comune di Roccavivara (al nr. 6, parte 2, serie C). Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge (che, nell'ipotesi di negoziazione assistita, come nel caso di specie, decorre dalla data certificata dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione); inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Roccavivara l'11.07.1992, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Roccavivara al n. 17, parte II, serie A, ufficio
1, dell'anno 1992. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio , il quale, sebbene Per_1
maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente, “essendo assunto con contratto a tempo determinato che non gli consente di poter godere di un reddito da lavoro congruo e dignitoso e di indipendenza ed autosufficienza economica”.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Roccavivara l'11.07.1992, e trascritto nel Parte_3 Parte_2
Registro dello Stato Civile del comune di Roccavivara al n. 17, parte II, serie
A, ufficio 1, dell'anno 1992;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccavivara di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite. Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
IL GIUDICE REL.
Dott. Aureliano Deluca
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. R.G.V.G. 960/2025 promosso da:
DI (C.F.: , nata il [...] a [...] C.F._1
TI ME NO (CH), e da (C.F.: Parte_2
), nato il [...] a [...], entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Almonti Alessandra;
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
“a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 11.07.1992 (matrimonio Parte_3 Parte_2
concordatario, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Roccavivara al N. 17 P. II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1992), ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roccavivara perché provveda alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
b) Il sig. continuerà a vivere presso l'abitazione sita in Vasto Parte_2
(CH) alla Via Histonia 81/A, di proprietà, nella quota del 50% cadauno, di entrambi i ricorrenti in comunione ordinaria;
il sig. avrà altresì Parte_2
in godimento, a titolo gratuito, e sino a quando la signora non Parte_3
né farà richiesta di restituzione, anche senza un sopravvenuto motivo di urgenza, il garage di proprietà esclusiva della medesima, sito in Vasto, località
“Tubello”, alla Via Histonia 81/A, nel Residence Belvedere, individuato al
Catasto Fabbricati al fg. nr. 37, mappale 4094, sub. 11, piano S/1, edificio A,
Cat. C/6, Classe 5, consistenza mq. 25; la sig.ra , invece, continuerà Pt_3
a vivere nella casa di Sua esclusiva proprietà ubicata in Vasto (CH) alla Piazza
TE IO AL nr. 9;
c) Le parti congiuntamente, e nella tutela del nucleo famigliare costituito, stabiliscono che nella casa famigliare assegnata al sig. è fatto divieto a Pt_2
quest'ultimo, di costituire nuove relazioni sia convivenza di fatto sia nuovo matrimonio;
il sig. dichiara altresì di non ritenere eccessivamente limitata Pt_2
la libertà personale dello stesso in forza di detta condizione;
d) Stante il sopra richiamato godimento, il sig. si obbliga a Parte_2
pagare personalmente ed integralmente, in nome e per conto della sig.ra
[...]
l'IMU e/o qualunque altra forma di imposta sia prevista dal Legislatore Pt_3
italiano in merito all'unità immobiliare a Lui assegnata;
il pagamento dovrà essere eseguito entro 5 gg. dalla richiesta inoltrata dalla sig.ra ; Pt_3
e) I coniugi dispongono, congiuntamente, che la pratica di regolarizzazione edilizia relativa all'immobile sito in Vasto (CH) alla Via Histonia 81/A di proprietà di entrambi i ricorrenti, sarà interamente a cura e spese del sig.
[...]
che dovrà provvedervi;
Pt_2 f) Il sig. provvederà a mantenere il figlio direttamente Parte_2 Per_1
(iure proprio) e sino a quando lo stesso non sarà del tutto economicamente autosufficiente ed in grado di provvedere da solo a sé perché avente un reddito personale ad oggi non dignitoso che conferisca lui una completa autonomia economica;
resta inteso tra le parti che il sig. si impegna a Parte_2
garantire ogni diversa forma di mantenimento a favore del figlio , sino Per_1
a quando lo stesso non sarà del tutto economicamente autosufficiente, qualora rispetto alle Sue esigenze, dovessero sopravvenire ulteriori necessità di mantenimento, purché le richieste siano compatibili con il tenore di vita sino ad oggi garantito a lui, nonché alle possibilità economiche del padre;
g) Il sig. si impegna altresì a garantire, in via esclusiva ossia nella misura Pt_2
del 100%, la corresponsione ai figli delle somme a titolo di spese di natura straordinaria, rinunciando, ora per allora, ad avanzare richiesta di rimborso alla sig.ra ; sono da intendersi spese straordinarie quelle di cui al Pt_3
Protocollo sottoscritto da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Vasto in data 7 novembre 2019 da considerarsi qui integralmente richiamato e trascritto, salvo la condizione che attiene alle modalità di richiesta del consenso e di rimborso al genitore anticipatario essendo, ripetesi, le spese straordinarie poste in via esclusiva in capo al sig. Pt_2
h) I ricorrenti confermano che debbono intendersi come straordinarie, e a prescindere dal consenso, anche eventualmente in deroga al Protocollo vigente presso il Tribunale di Vasto, le seguenti voci di spesa: - corsi extrauniversitari, master, specialistiche etc.; - spese mediche: oculistiche;
occhiali e presidi ortopedici etc.;
h) Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile essendo gli stessi economicamente autosufficienti e, per l'effetto, dichiarano di disporre di mezzi adeguati al proprio sostentamento;
i) Resta inteso tra le parti che il gatto rimarrà presso la casa famigliare assegnata al sig. che si prenderà cura di lui, mentre il cane continuerà ad Pt_2 essere affidato alle cure della sig.ra la quale, in caso di Parte_3
vacanza e/o allontanamento da Vasto per un periodo superiore a un giorno, avrà la facoltà di lasciarlo presso l'abitazione del sig. in Vasto alla Via Pt_2
Histonia nr. 81/A. Per tale ultima ragione, il sig. acconsente a che la Pt_2
sig.ra continui a godere di un mazzo di chiavi dell'unità abitativa a Pt_3
lui assegnata ove potrà recarsi solo per tale finalità sino a quando l'immobile sarà a lui assegnato;
salvo facoltà della sig.ra di poter accedere e, Pt_3
quindi mantenere le chiavi della casa famigliare, per esigenze di accudimento degli animali, ovvero al fine di trascorrere del tempo con i propri figli nei giorni in cui gli stessi si trovino in Vasto;
l) Sarà obbligo del sig. provvedere alla liquidazione, in via esclusiva, del Pt_2
trattamento di fine rapporto maturato dalla collaboratrice domestica dei signori la quale continuerà a prestare la propria attività Parte_4
lavorativa a favore di entrambe le parti presso le rispettive abitazioni;
detto obbligo graverà in capo al sig. anche nel caso di anticipazione di una Pt_2
percentuale per ogni anno di prestazione futura;
resta fermo tra le parti che la sig.ra continuerà a versare i contributivi alla collaboratrice mentre Pt_3
il sig. provvederà al pagamento della prestazione per entrambe le Pt_2
abitazioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.11.2025, i coniugi, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio concordatario a Roccavivara l'11.07.1992 e che dalla loro unione sono nati due figli, (in data 03.07.1996) e (in data Per_1 Per_2
3.11.1997), hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni analiticamente indicate nel ricorso introduttivo. L'udienza è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note di trattazione scritta, tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L.
n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati consensualmente con una convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 21.06.2021 e trascritta nei registri di matrimonio dell'ufficio dello Stato civile del Comune di Roccavivara (al nr. 6, parte 2, serie C). Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge (che, nell'ipotesi di negoziazione assistita, come nel caso di specie, decorre dalla data certificata dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione); inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Roccavivara l'11.07.1992, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Roccavivara al n. 17, parte II, serie A, ufficio
1, dell'anno 1992. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio , il quale, sebbene Per_1
maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente, “essendo assunto con contratto a tempo determinato che non gli consente di poter godere di un reddito da lavoro congruo e dignitoso e di indipendenza ed autosufficienza economica”.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a Roccavivara l'11.07.1992, e trascritto nel Parte_3 Parte_2
Registro dello Stato Civile del comune di Roccavivara al n. 17, parte II, serie
A, ufficio 1, dell'anno 1992;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccavivara di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite. Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
IL GIUDICE REL.
Dott. Aureliano Deluca
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo