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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12333/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12333/2021 promossa da:
(già (C.F. ), in persona del Presidente del C.d.A. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA BONATO (C.F. Parte_3 C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Torino, Via A. Brofferio n.
[...]
1 come da procura alle liti agli atti
OPPONENTE
contro
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
ELENA CAMPOSTRINI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
del difensore sito in Firenze, Via Antonio Stradivari n. 23, coma da procura alle liti agli atti
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 4299/2021.
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA ISTRUTTORIA: - previa acquisizione degli atti, relazioni, note e documenti, anche di parte, depositati nel procedimento per accertamento tecnico preventivo in corso di causa R.G. 12333/2021 -2; - ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale e
1 testi, da intendersi anche in materia contraria sia diretta che in indiretta, di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati da intendersi anch'essi anche in materia contraria sia diretta che indiretta;
- disporre CTU atta a descrivere lo stato attuale delle apparecchiature fornite da la loro inutilizzabilità da parte del nuovo appaltatore CP_2
Revetec S.r.l., nonché a determinare e quantificare i costi, al valore di mercato, per la rimozione e installazione di un nuovo impianto in sostituzione del precedente, nonché l'ammontare dei danni;
IN VIA PRINCIPALE: - revocare e/o comunque dichiarare nullo, inefficace e/o annullare, per i motivi di cui in atti, il decreto ingiuntivo n. 4299/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15-
18.10.2021 in favore di mandando assolta la concludente da qualsivoglia avversaria CP_2 pretesa e per l'effetto dichiarare tenuta e condannata essa alla restituzione, in favore CP_2
della conchiudente, di tutte le somme alla stessa corrisposte in forza del decreto ingiuntivo n.
4299/2021 del Tribunale di Firenze e successive;
IN VIA RICONVENZIONALE: - dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la risoluzione del contratto, rispettivamente ex art. 1456 cod. civ. per la commessa di ed ex art. 1454 cod. civ. per la commessa di e/o Parte_4 Parte_5
in ogni caso accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il grave inadempimento di
e per l'effetto accertare e dichiarare la risoluzione dell'intercorso accordo quadro CP_2
prodotto sub doc. 1 e/o dei relativi ordini, conseguentemente revocando e/o comunque dichiarando nullo, inefficace e/o annullando, per i motivi di cui in atti, il decreto ingiuntivo n. 4299/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15-18.10.2021 in favore di IN OGNI CASO: - CP_2
dichiarare tenuta e condannare, per le causali di cui in narrativa, al pagamento, in CP_2
favore della concludente, a titolo di risarcimento danni, quanto alla commessa di Parte_5
€ 153.765,15, oltre IVA o di quella differente e maggiore in corso di causa determinanda,
[...] anche ex art. 1226 cod. civ.; quanto alla commessa di € 42.468,46, oltre IVA o di Parte_4
quella differente e maggiore in corso di causa determinanda, anche ex art. 1226 cod. civ.; il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con il favore di onorari e spese del presente giudizio, ivi incluse quelli relativi al procedimento per accertamento tecnico preventivo in corso di causa R.G. 12333/2021 -2, il tutto oltre 15% di rimborso forfettario ex D.M. 55/14, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e le successive occorrende, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA: “affinché Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze adito: - nel merito, respingere tutte le domande giudiziali spiegate da in via pregiudiziale, in via Parte_1
principale ed in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte negli atti di causa, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 4299/2021 emesso in
2 forma esecutiva dal Tribunale di Firenze in data 15.10.2021 e depositato in Cancelleria il
18.10.2021 ed opposto da - in ogni caso con vittoria di spese e compensi Parte_1
professionali della causa di merito e del procedimento monitorio, ed anche del procedimento di
ATP in corso di causa di cui al R.G. 12333/2021 Sub. 2, vinte anche le spese di CTU e di CTP”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha promosso opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4299/2021 del 15-18/10/2021 emesso dal
Tribunale di Firenze, con il quale le è stato intimato il pagamento, in favore di della CP_1 somma di € 95.718,76 a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale per la realizzazione di impianti di illuminazione, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo: in via preliminare, con decreto inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza, di disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ancora in via preliminare di accertare l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favore di quello di
Torino, e nel merito, in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, di pronunciare la risoluzione dei contratti stipulati per la fornitura di merci nei
Comuni di ai sensi degli articoli 1456 e 1454 c.c. e Parte_6 Parte_5 dell'accordo-quadro prodotto per grave inadempimento della società opposta, e in ogni caso di condannare quest'ultima al risarcimento dei danni quantificati nella somma complessiva di €
190.029,38 o nel diverso importo ritenuto di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle domande proposte, l'opponente ha esposto in fatto:
- che, con contratto stipulato in data 19.06.2020, il aveva affidato Controparte_3
alla società di progetto denominata Spezzano Albanese Smart City s.r.l. – costituita ex art. 184 del
Codice degli Appalti tra le società facenti parte dell' (capogruppo mandataria) e Controparte_4
(mandante) – l'esecuzione in concessione di lavori, servizi e forniture relativi alla Parte_2
riqualificazione energetica, alla fornitura di energia elettrica e alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale “compresa la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il monitoraggio e verifica delle prestazioni energetiche, in linea con la normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica”;
- di aver chiesto all'opposta la predisposizione di una prima offerta per la fornitura del materiale di telecontrollo per il “Progetto Tipo Smart City - Smart Lighting versione Zhaga Parte_5
3 + interno /230/24Vdc”, inviatale in data 26.06.2020 e recante espresso riferimento all'accordo- quadro che sarebbe stato stipulato tra le parti al fine di regolare i rapporti tra le stesse intrapresi;
- di aver inoltrato all'opposta, in data 30.06.2020, l'ordinativo relativo all'offerta inerente al precisando che lo stesso doveva considerarsi attuativo Controparte_3 dell'accordo-quadro;
- di aver inviato detto accordo-quadro alla società opposta il 06.07.2020, data in cui quest'ultima aveva provveduto a confermare l'ordinativo precedentemente ricevuto;
- che, in seguito al ricevimento dell'accordo-quadro, l'opposta aveva dato esecuzione all'ordinativo, provvedendo alla consegna del materiale di cui ai documenti di trasporto prodotti in sede monitoria;
- che, con contratto stipulato in data 30.11.2020, il aveva affidato alla Controparte_5 società di progetto denominata – anch'essa costituita ex art. 184 Parte_7
Codice degli Appalti tra le società facenti parte dell' (capogruppo mandataria) e CP_4 CP_4
(mandante) – l'esecuzione in concessione dei servizi di riqualificazione energetica, Parte_2 gestione e manutenzione, unitamente alla fornitura di energia, dell'impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale;
- che, in data 03.02.2021, le era stata affidata dalle società di progetto in questione, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del Codice degli Appalti, la realizzazione delle opere di riqualificazione oggetto dei contratti stipulati con i suddetti Comuni, nonché di tutti gli ulteriori interventi migliorativi proposti dal RTI in sede di offerta;
- di essersi rivolta alla società opposta per la fornitura di prodotti e sistemi di telecontrollo con relativa implementazione e della piattaforma di illuminazione adattiva, in conformità alla normativa
UNI 11248, finalizzati all'efficientamento energetico dell'intera rete di pubblica illuminazione dei predetti Comuni;
- che, in base a quanto previsto dall'accordo-quadro stipulato, le prestazioni richieste avevano ad oggetto la fornitura di prodotti dotati delle caratteristiche tecniche e idonei all'uso dettagliatamente indicati, nonché del sistema di telecontrollo e telegestione “MAX-LEF SYSTEM” completo dei dispositivi hardware e software necessari a garantirne il corretto funzionamento;
- di aver informato l'opposta, in data 22.01.2021, della necessità di procedere con urgenza alla fornitura dei materiali, che veniva confermata il successivo 25.01.2021 con un primo ordine relativo
4 al “Progetto Tipo Smart City Agrate ORDINE 1 - Smart Lighting versione radio Zhaga” da eseguirsi in relazione alla commessa in essere con il Comune di;
Parte_4
- di aver eseguito, a seguito dell'ultimazione, nel mese di giugno 2021, della fornitura delle componenti del sistema di efficientamento energetico e per l'implementazione del sistema di telecontrollo dei punti luce nel un primo test di verifica, dal quale Controparte_3
erano emersi gravi difetti di funzionamento dei sistemi forniti, risultati di fatto inutilizzabili;
- di aver contestato, con PEC del 02.07.2021, i vizi riscontrati durante il test del sistema di apparecchiature fornite, nonché la mancata conclusione da parte dell'opposta delle attività necessarie per la piena gestione del sistema e delle relative funzionalità specifiche di diagnostica;
- che, successivamente, l'opposta si era offerta di rispristinare i sistemi e completare gli sviluppi mancanti entro la data concessa del 15.07.2021;
- che in data 09.07.2021, l'opposta aveva confermato di non essere in grado di adempiere alle proprie prestazioni e di effettuare il collaudo dell'impianto entro la data del 15.07.2021;
- di aver ribadito le contestazioni già precedentemente formulate con riguardo all'inadempimento della società opposta, la quale, in data 05.08.2021, aveva deciso, senza valido motivo, di sospendere i lavori e il supporto tecnico inerenti alle funzionalità e alla messa in servizio dell'impianto;
- che il aveva contestato la mancata illuminazione di una parte del Controparte_3
proprio territorio e una consistente riduzione dell'illuminazione cittadina, con conseguente gravissimo pregiudizio per la pubblica utilità e sicurezza;
- di avere, pertanto, intimato all'opposta in data 06.08.2021 di adempiere, entro e non oltre la data del 31.08.2021, ai propri obblighi al fine di garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi;
- che era rimasta priva di riscontro la proposta di eseguire un sopralluogo alla presenza di un tecnico terzo super partes al fine di individuare una soluzione alle cause dei disservizi denunciati;
- di essersi avvalsa, con comunicazione PEC del 19.10.2021, della facoltà di risolvere il contratto di fornitura relativo al territorio del Comune di in base all'art. 17 lett. b dell'accordo- Parte_4 quadro, a causa dei reiterati inadempimenti e dei ritardi della società opposta nell'esecuzione della fornitura;
Tanto premesso in fatto, l'opponente ha dedotto ed eccepito:
5 - in rito, l'incompetenza del Tribunale di Firenze, dovendosi applicare la clausola di cui all'art. 24 dell'accordo-quadro che individua il Tribunale di Torino quale foro competente in via esclusiva per le controversie attinenti al contratto;
- nel merito, l'inesigibilità parziale del credito azionato dall'opposta, nella misura del 5% degli importi riportati dalle fatture prodotte in allegato al ricorso monitorio, atteso che dette somme erano svincolabili solo a seguito del positivo collaudo delle forniture – nella specie, non ancora intervenuto – ai sensi dell'art. 7 dell'accordo-quadro;
- che l'opposta aveva assunto obbligazioni di risultato, atteso che la fornitura dei prodotti ordinati risultava strumentale alla creazione di un sistema di telecontrollo e telegestione completo e funzionante, atto a garantire l'efficientamento energetico dell'intera rete di pubblica illuminazione dei Comuni di e di;
Parte_5 Parte_4
- l'inadempimento della società opposta rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, consistito, quanto alla fornitura da eseguirsi nel nell'aver consegnato un Controparte_3
sistema non utilizzabile e comunque inidoneo a conseguire i risultati di efficientamento energetico attesi, e, quanto alla fornitura da eseguirsi nel Comune di nell'aver eseguito le Parte_4
prestazioni con sistematico ritardo nonostante le esigenze di speditezza espressamente manifestate;
- che, in particolare, al momento dell'effettuazione, nel mese di giugno 2021, del test di verifica nel
Comune di erano state riscontrate rilevanti criticità di funzionamento del Parte_5 sistema e dei prodotti, come meglio descritte nella relazione redatta dall'Ing. , e Persona_1
segnatamente: la mancata e/o instabile connessione di nodi alla rete, il malfunzionamento del server centrale, l'impossibilità di trasferire ai nodi le configurazioni con i range di amperaggio, il malfunzionamento del sistema di regolazione FAI;
- di aver dichiarato, con PEC del 19.10.2021, la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di fornitura da eseguirsi nel territorio del Comune di ai sensi dell'art. 17 dell'accordo- Parte_4
quadro;
- di aver conseguentemente iniziato a smontare i prodotti già forniti e istallati sugli impianti di pubblica illuminazione relativi alla commessa del per il cui Controparte_5
adempimento dovrà rivolgersi ad altri operatori del settore;
- la sussistenza dei presupposti per accertare l'avvenuta risoluzione dei contratti di fornitura stipulati con l'opposta;
6 - la spettanza a proprio favore del diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati dall'inadempimento dell'opposta, corrispondenti al costo da sostenere per la rimozione e la posa in opera di nuovi moduli “Zhaga e gateway da QE” e per la fornitura di nuovo materiale per la gestione degli impianti nei suddetti Comuni, da quantificarsi, una volta dedotti gli importi relativi agli ordini conclusi, nella somma di € 82.867,98;
- di aver diritto, altresì, alla restituzione dei corrispettivi versati, pari complessivamente a €
7.161,40;
- di aver subito, inoltre, a causa dell'inadempimento dell'opposta, danni non patrimoniali per importo da quantificarsi in via equitativa in misura non inferiore a € 100.000,00, atteso che le contestazioni avanzate dal e dai relativi dipendenti e cariche Controparte_3
pubbliche/politiche si erano ripercosse negativamente sulla propria reputazione di operatore nazionale specializzato nell'erogazione di servizi di facility management.
Costituitasi regolarmente in giudizio, premesso di svolgere attività di progettazione, CP_1
produzione e commercializzazione di sistemi per efficientamento energetico, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto,
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo a sua volta:
- di aver trasmesso all'opponente, come da sua richiesta, l'offerta economica n. 19-528 del
04.12.2019 relativa alla fornitura di prodotti per le quantità previamente indicate, nonché, con successiva e-mail del 05.12.2019, tutte le schede tecniche e il listino-prezzi;
- che, successivamente alla conclusione in data 19.06.2020 del contratto avente ad oggetto il servizio di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica dell'ente comunale tra la società di progetto denominata Spezzano Albanese Smart City S.r.l. (costituita fra Controparte_4
e e il l'opponente le chiedeva, con e-mail del Parte_2 Controparte_3
26.06.2020, di formulare un'offerta economica definitiva, indicando i prodotti specifici necessari in relazione alla commessa in essere con il suddetto CP_3
- di aver inviato all'opponente in pari data l'offerta n. 20-031rev.5 per un complessivo ammontare di € 72.246,48 oltre IVA, incluso il software “On Premise” gratuito per 6 mesi, elaborata sulla base delle specifiche tecniche richieste;
- che detta offerta era integrata dalle condizioni generali di vendita, le quali individuavano il
Tribunale di Firenze quale foro competente per ogni controversia collegata al contratto di fornitura;
7 - che il contratto di fornitura si è perfezionato al momento dell'accettazione di detta offerta da parte dell'opponente, manifestata con PEC del 30.06.2020, successivamente alla quale le parti si accordavano per escludere che il pagamento delle fatture fosse vincolato all'emissione di SAL o decurtato dell'importo pari al 5% a titolo di trattenute fino al collaudo, come si desume dalla mancata contestazione, da parte dell'opponente, delle fatture emesse nei suoi confronti;
- di aver correttamente eseguito le prestazioni oggetto del contratto di fornitura provvedendo a consegnare i materiali ordinati, e di aver conseguentemente rimesso all'opponente le fatture n. 29 del 31.08.2020 di € 22.204,00, n. 34 del 31.08.2020 di € 3.172,00, n. 36 del 30.09.2020 di €
16.677,40, n. 60 del 14.12.2020 di € 16.050,32, n. 65 del 31.12.2020 di € 10.372,44, n. 03 del
29.01.2021 di € 3.172,00, n. 60 del 30.06.2021 di € 12.200,00, solo parzialmente saldate e rimaste in gran parte insolute;
- di aver inviato all'opponente – successivamente alla conclusione del contratto del 30.11.2020 avente ad oggetto il servizio di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica dell'ente comunale tra la società di progetto denominata (costituita Parte_7 fra e e il – l'offerta n. 20-282 rev1 del Controparte_4 Parte_2 Controparte_5
10.12.2020 elaborata sulla base di quanto richiesto dalla controparte, con descrizione analitica dei dispositivi e dei prezzi applicati, e anch'essa comprensiva delle condizioni generali di vendita con individuazione del Tribunale di Firenze quale foro competente per le controversie inerenti al rapporto;
- che l'opponente, con e-mail del 22.01.2021, ha confermato l'ordine dei materiali come da ultima indicazione, riferendosi all'offerta n. 20-282 rev1 del 10.12.2020;
- di aver rappresentato che iniziavano a porsi problemi di approvvigionamento di materie prime e di semilavorati, nonostante il fatto di aver già richiesto, nell'ottobre del 2020, ai propri fornitori
( e gli ordinativi di detto materiale necessario per le lavorazioni Controparte_6 Parte_8
dei prodotti finiti;
- di aver evaso per la gran parte l'ordine relativo al rimettendo Controparte_5 all'opponente le fatture n. 22 del 31.03.2021 di € 12.688,00 e n. 31 del 30.04.2021 di € 9.516,00, rimaste insolute;
- di non essere responsabile della mancata consegna dei restanti prodotti finiti per il cantiere di
, essendo questa dipesa dai ritardi nella consegna delle materie prime ascrivibile ai Parte_4 propri fornitori, comunicati formalmente all'opponente nel giugno del 2021 e mai contestati;
8 - di aver interrotto l'esecuzione delle consegne dei materiali relativi ai due contratti di fornitura in ragione del mancato pagamento, ad opera dell'opponente, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo pari in totale a € 90.000,00;
- l'inapplicabilità agli ordinativi oggetto di causa delle pattuizioni di cui all'accordo-quadro menzionato dall'opponente e, in particolare, della relativa clausola derogatoria della competenza territoriale, essendo quest'ultimo stato sottoscritto dal proprio legale rappresentante il 22.01.2021, e quindi successivamente al perfezionamento dei contratti di fornitura di materiale da eseguirsi nei
Comuni di;
Parte_9
- che detta clausola derogatoria è, in ogni caso, da considerarsi vessatoria e pertanto nulla in quanto priva di specifica sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.;
- di non aver assunto alcuna obbligazione di risultato, atteso che le proprie prestazioni si sono limitate alla consegna dei prodotti ordinati dall'opponente, la quale li ha evidentemente considerati idonei per la realizzazione, nei territori interessati, dei progetti di efficientamento energetico e di illuminazione pubblica, della cui corretta predisposizione doveva ritenersi responsabile soltanto la società opponente in quanto assegnataria della commessa;
- che l'opponente è decaduta dalla possibilità di eccepire vizi in relazione ai prodotti venduti e consegnati nel territorio del Comune di atteso che questi ultimi sono stati Parte_5
consegnati fra luglio 2020 e giugno 2021 e che le prime contestazioni sono state formulate tardivamente nel luglio del 2021;
- di non aver mai riconosciuto l'esistenza di malfunzionamenti o difetti dei prodotti forniti, e di aver provato, invece, a fornire supporto ai tecnici dell'opponente intervenuti nel cantiere ai fini della risoluzione delle problematiche emerse, da imputarsi ad una erronea progettazione ascrivibile a monte alla sola società opponente;
- che dalla corrispondenza via e-mail prodotta in giudizio, si evince che l'Impresa incaricata dell'installazione, nonché il restante personale presente in cantiere, non erano in grado di svolgere la propria attività, tanto che più volte l'opponente invocava un suo intervento;
- di aver respinto gli addebiti a suo carico con lettera del 16.07.2021 e con PEC del 30.07.2021, nelle quali precisava, tra l'altro, che l'opponente doveva ritenersi responsabile dei difetti e dei malfunzionamenti che imputava alla merce fornitale, e di aver offerto all'opponente il proprio supporto anche nell'agosto del 2021, evidenziando tuttavia l'inidoneità delle opere da questa realizzate col materiale consegnatole;
9 - la mancata prova dei presupposti necessari per l'accoglimento delle domande riconvenzionali di risoluzione dei contratti di fornitura e di risarcimento dei danni;
- l'insussistenza, in capo all'opponente, dell'interesse ad agire per l'ottenimento del risarcimento dei danni non patrimoniali per presunti danni arrecati alla propria immagine o reputazione, in quanto mero soggetto affidatario della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica da parte delle società di progetto Spezzano Albanese Smart City s.r.l. e Parte_7
le quali hanno sottoscritto con i due rispettivi Comuni i contratti di rendimento energetico.
[...]
Con provvedimento del 29/11/2021 il Giudice, preso atto della rinuncia dell'opponente e della mancata costituzione dell'opposta, ha dichiarato estinto il subprocedimento (R.G. n. 12333-1/2021) aperto su istanza della prima, di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito dell'apertura di un ulteriore subprocedimento (R.G. n. 12333-2/2021), il giudice ha disposto, con ordinanza del 05/04/2022, l'accertamento tecnico in corso di causa con incarico al
CTU di redigere perizia in ordine ai quesiti formulati.
Con note scritte del 28/06/2022 l'opponente ha dato atto del proprio cambio di denominazione da a Parte_2 Parte_1
Respinte le richieste di prova avanzate dall'opponente, esaurita l'istruttoria sulla base dei documenti agli atti e della CTU svolta in sede di accertamento tecnico, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/01/2025, sostituita con trattazione scritta e termine per note sino a tale data, indi trattenuta in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione, di cui le parti si sono avvalse depositando le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale.
L'eccezione di incompetenza territoriale originariamente sollevata dall'opponente con l'atto di citazione, è stata dalla stessa abbandonata dopo l'introduzione del giudizio, avendo costituito oggetto di rinuncia espressa contenuta nel ricorso per accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c. in corso di causa (si veda il ricorso depositato nel subprocedimento R.G. n. 12333-2/2021), e non essendo stata reiterata con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 cpc, nè riproposta all'atto della precisazione delle conclusioni.
10
2. Sul thema decidendum.
L'opposta ha agito in sede monitoria e nel presente giudizio di opposizione al fine di ottenere la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 95.718,76 oltre interessi nella misura di cui al D. lgs. n. 231/2022, a titolo di corrispettivo per le forniture di merci eseguite sulla base degli ordinativi ricevuti, come da fatture prodotte e rimaste in gran parte insolute.
L'opponente, a sua volta, ha chiesto revocarsi il DI e, in via riconvenzionale, dichiararsi risolti ovvero risolvere con pronuncia costitutiva i contratti con l'opposta per grave inadempimento di questa agli obblighi assunti, consistito, quanto alla fornitura da eseguirsi nel Controparte_3
nell'aver consegnato un sistema non utilizzabile e comunque inidoneo a conseguire i
[...]
risultati di efficientamento energetico attesi e, quanto alla fornitura per il Controparte_5
nell'aver eseguito le prestazioni con sistematico ritardo nonostante le esigenze di
[...]
speditezza espressamente manifestate, con condanna dell'opposta al risarcimento dei danni cagionati.
3. Sulle domande riconvenzionali di risoluzione.
Per ragioni di ordine logico vengono prioritariamente passate in rassegna le domande riconvenzionali dell'opponente volte ad ottenere la declaratoria di intervenuta risoluzione di diritto ovvero la pronuncia di risoluzione dell'accordo quadro e dei restanti contratti per grave inadempimento dell'opposta.
A riguardo, integrano circostanze provate in quanto, in parte, risultanti dai documenti prodotti e, per la restante parte, o non contestate, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.:
- la stipula del contratto del 19.06.2020, con cui il ha affidato alla Controparte_3 società di – costituita ex art. 184 del Codice degli Parte_10
Appalti – l'esecuzione in concessione di lavori, servizi e forniture relativi alla riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale (doc. n. 9 dell'opponente) e del contratto del 30.11.2020, con cui il ha affidato alla Controparte_5
– anch'essa costituita ex art. 184 Codice degli Controparte_7
Appalti – l'esecuzione in concessione dei servizi di riqualificazione energetica, gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale (doc. n. 10 dell'opponente);
11 - il successivo affidamento, da parte di dette società di progetto all'opponente, della realizzazione degli interventi di efficientamento e di riqualificazione energetica relativi ai contratti pubblici stipulati con i Comuni in questione (vedi i contratti sub doc. n. 11 e 12 dell'opponente);
- che l'opponente si è rivolta all'opposta al fine di reperire prodotti hardware e software strumentali all'esecuzione dei servizi affidatigli dalle società di progetto e costituenti oggetto dei contratti pubblici da queste ultime stipulati con i;
Parte_11
- il perfezionamento – ad esito della sequenza negoziale articolatasi nello scambio tra le parti di offerta comprensiva di schede tecniche dei prodotti e di condizioni contrattuali generali, ordinativo di fornitura, precisazioni in ordine alle condizioni applicabili alle modalità di pagamento del corrispettivo e conferma d'ordine – di un primo contratto di compravendita in data 06/07/2020 con cui l'opponente ordinava all'opposta la consegna di una serie specifica di prodotti per il territorio del Comune di (vedi doc. n. 4A ossia l'“Offerta 20_031rev5 Parte_5 [...]
; la PEC del 30.06.2020 sub doc. n. 5 con cui l'opponente inviava l'ordine di Parte_12
fornitura di prodotti in cui non vi è alcun riferimento alla richiesta di servizi aggiuntivi o di installazione;
la comunicazione e-mail del 03.07.2020 sub doc. n. 6 con cui l'opposta precisava di non poter accettare le condizioni che prevedevano che il pagamento delle fatture fosse vincolato all'emissione di SAL o decurtato dell'importo pari al 5% a titolo di trattenute fino al collaudo;
la conferma d'ordine del 06.07.2020 sub doc. n. 7 dell'opposta);
- la conclusione, a seguito dello scambio tra le parti di offerta e di accettazione, quest'ultima avvenuta con l'invio dell'ordinativo, di un secondo contratto di compravendita in data 10/12/2020 con cui l'opponente richiedeva all'opposta la consegna di una serie specifica di prodotti per il senza riferimento a servizi aggiuntivi (doc. n. 8, 8A, 9, 9A, 9B Controparte_5 dell'opposta, dai quali si desume che il contratto si è perfezionato con l'accettazione da parte dell'opponente dell'offerta precedentemente inviata dall'opposta con comunicazione e-mail del
10/12/2020, e che poi successivamente l'opponente si è limitata solo ad autorizzare l'avvio delle operazioni di consegna dei prodotti oggetto dell'accordo di fornitura in questione già intercorso);
- la successiva stipula in data 22.01.2021 di un accordo-quadro con cui l'opponente ha conferito all'opposta l'incarico di fornirle i prodotti “dotati delle caratteristiche tecniche e idonei all'uso” specificamente indicati nella tabella allegata fino a concorrenza dell'importo di € 1.521.260,00, alle condizioni ivi individuate (vedi docc. 15 e 15A dell'opposta, da cui si evince che quest'ultima ha inviato l'accordo in questione debitamente sottoscritto dal proprio legale rappresentante il
22.01.2021);
12 - l'effettiva consegna da parte dell'opposta dei prodotti indicati nelle fatture azionate e oggetto del primo contratto di fornitura, e di alcuni di quelli oggetto del secondo ordinativo, come da fatture e
DDT prodotti e non contestati, nonché il mancato pagamento da parte dell'opponente di gran parte delle somme portate dalle fatture azionate in sede monitoria (risulta provato, infatti, in quanto confermato dall'opposta nel ricorso monitorio, il pagamento di € 7.161,4 a parziale saldo delle fatture n. 34 del 31.08.2020 e n. 36 del 30.09.2020).
Ciò premesso, dai documenti in atti risulta che le parti hanno stipulato, oltre ad un contratto quadro teso a regolare le condizioni dei rapporti, due contratti di compravendita, con i quali l'opponente ha acquistato dall'opposta determinati prodotti hardware e software, così come elencati negli ordinativi accettati o confermati, deponendo in tal senso sia l'oggetto degli accordi in questione, sia le inequivoche affermazioni delle parti contenute nella corrispondenza e-mail prodotta nonché negli ordini stessi (cfr. il primo ordine sub doc. n. 5 dell'opposta in cui si legge che “Tale richiesta è da considerarsi ordinativo di fornitura ai prezzi indicati nella tabella stessa ed alle ulteriori condizioni seguenti”, nonché l'e-mail sub doc. n. 9 in cui l'opponente afferma “in allegato troverete il file relativo alla richiesta di ordine per la fornitura dei moduli ed rilievo consumi per
l'illuminazione pubblica del comune di ”). Pt_4
Contrariamente a quanto prospettato dall'opponente, pertanto, non risulta che l'opposta, con gli ordini in questione, abbia assunto alcuna obbligazione di risultato, avendo i contratti di vendita stipulati tra le parti ad oggetto esclusivamente la consegna dei prodotti individuati idonei all'uso e funzionanti e non la garanzia del raggiungimento di un ulteriore risultato, dovendosi, piuttosto ritenere che incombesse in capo all'opponente l'obbligo di assicurare alle società di progetto quali proprie controparti negoziali, i risultati di efficientamento energetico attesi in base ai contratti stipulati nei Comuni interessati.
A detti ordinativi, seppur conclusi, rispettivamente, il 06.07.2020 e il 10.12.2020, deve ritenersi applicabile l'accordo-quadro stipulato successivamente in data 22.01.2021, tramite cui le parti hanno predisposto una regolamentazione specifica dei propri rapporti di fornitura, ad integrazione delle pattuizioni precedenti.
Invero, le affermaazioni dell'opposta secondo cui l'intenzione delle parti era quella di rendere l'accordo in questione applicabile soltanto agli ordinativi futuri, intercorsi successivamente alla relativa stipula, è smentita dai documenti prodotti in giudizio e dalle allegazioni delle parti, che invece confermano la valenza integrativa/modificativa del contratto-quadro rispetto alla disciplina degli ordinativi già perfezionati, come si evince:
13 - dall'offerta del 26.06.2020, che si riferisce espressamente a “Termini di consegna Da
Concordare: come riportato in ACCORDO QUADRO” (doc. n. 2 dell'opponente e n. 4A dell'opposta);
- dall'ordine del 30.06.2020 in cui l'opponente specifica che la richiesta di fornitura doveva intendersi attuativa dell'accordo-quadro in corso di sottoscrizione (cfr. doc. n. 3 dell'opponente in cui si legge che “Resta inteso che anche questo ordinativo sarà da considerarsi come attuativo dell'Accordo Quadro di cui sopra sottoscrivendo”);
- dalla comunicazione e-mail del 10.12.2020 in cui si legge “ecco offerta con quantità ricevute e prezzi come da accordo quadro in essere” (doc. n. 8 dell'opponente);
- dall'oggetto dell'accordo-quadro, tramite cui la società opponente ha conferito all'opposta l'incarico di fornirle gli specifici prodotti indicati nella tabella allegata, identificati con codici corrispondenti ai prodotti descritti nei due specifici ordini di fornitura oggetto di causa, fino a concorrenza dell'importo totale di € 1.521.260,00 (doc. n. 15A dell'opposta).
Ciò detto, in ogni caso, non è condivisibile l'assunto dell'opponente secondo cui l'opposta si sarebbe impegnata a consegnare un sistema idoneo ad ottenere i risultati di efficientamento energetico dell'intera rete di pubblica illuminazione dei Comuni di CP_3 Parte_9
non potendo le previsioni dell'accordo-quadro essere interpretate in tal senso.
[...]
Queste ultime, invero, si limitano a stabilire che le prestazioni richieste avevano ad oggetto la fornitura di prodotti “dotati delle caratteristiche tecniche e idonei all'uso” e del sistema di telecontrollo e telegestione “MAX-LEF SYSTEM” completo dei dispositivi hardware e software necessari ad assicurarne il corretto funzionamento, senza fare alcun riferimento alla garanzia di ottenimento di un determinato risultato di efficientamento.
Tanto chiarito, si osserva quanto segue in ordine ai due contratti di compravendita ed ai relativi rapporti, come regolati altresì dal contratto quadro.
3.1. Sulla domanda di risoluzione del contratto relativo al Comune di Parte_5
Per quanto concerne, nello specifico, l'ordinativo inerente ai prodotti consegnati nel territorio del
Comune di l'opponente ha dedotto che l'opposta non è stata in grado di fornire Parte_5
un sistema utilizzabile e idoneo a conseguire i risultati attesi e contrattualmente garantiti, atteso che dal test di funzionamento eseguito nel mese di giugno del 2021 erano emerse gravi problematiche quali la mancata e/o instabile connessione di nodi alla rete, il malfunzionamento del server centrale,
14 l'impossibilità di trasferire ai nodi le configurazioni con i range di amperaggio e il malfunzionamento del sistema di regolazione FAI, come meglio specificate nella relazione di parte prodotta in giudizio.
Ciò detto, si pone, in via preliminare, la necessità di provvedere alla qualificazione giuridica delle domande avanzate dell'opponente.
Come è noto, infatti, nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti posti a base delle domande o delle eccezioni, il giudice del merito – in virtù del principio "iura novit curia" – deve procedere all'individuazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione, ben potendo discostarsi dalle indicazioni date dalle parti nei rispettivi atti difensivi, con il solo limite del rispetto del principio dispositivo e di corrispondenza tra "il chiesto e il pronunciato", a norma dell'art. 112 c.p.c., non potendo arrivare a sostituire la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale mai dedotta.
Tanto chiarito e ribadito che l'opponente ha azionato i rimedi della risoluzione e del risarcimento del danno tipici della garanzia per i vizi o per mancanza di qualità della cosa compravenduta, risulta pertinente il richiamo ai criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità al fine di distinguere le ipotesi di vizi da quelle di mancanza di qualità promesse nonché di aliud pro alio, secondo cui “Il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 cod. civ.), pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano, quindi, in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra”, e secondo cui ricorre un'ipotesi di mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata
“qualora il bene presenti imperfezioni che lo rendano inidoneo all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita” e di aliud pro alio “soltanto qualora il bene consegnato sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" promessa” (Cass. n. 6596/2016).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'opponente abbia lamentato problematiche riconducibili alla nozione di mancanza di qualità promesse, non essendo i difetti di funzionamento dedotti attinenti al processo di produzione o fabbricazione dei prodotti o tali da renderli
15 appartenenti ad un genere diverso da quello pattuito, e risultando invece afferenti all'inidoneità del sistema di telecontrollo e dei prodotti fornitele in base agli ordini oggetto di causa ad assicurare le prestazioni tecniche garantite in sede di offerta e i risultati di efficientamento energetico auspicati.
Quanto ai criteri di ripartizione dell'onere probatorio applicabili al caso di specie, risulta conferente, pertanto, il richiamo sia al consolidato orientamento della Cassazione secondo cui il compratore che intenda fare valere in sede giudiziale la mancanza di qualità promesse o essenziali e fruire della correlata tutela è onerato della prova del titolo, costituito non soltanto dal contratto di vendita, ma altresì dall'intervenuta previsione pattizia del possesso di determinate qualità da parte del bene compravenduto, sia all'indirizzo recente della Suprema Corte, secondo cui anche per l'azione di risoluzione di cui all'art. 1497 c.c. vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, trattandosi “di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali «azioni edilizie», riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione” (Cass. n. 14895/2023).
Ciò detto, risulta, innanzitutto, infondata l'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dall'opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta ai sensi degli art. 1497 comma 2 c.c. e
1495 c.c., atteso che l'opponente ha provato di aver denunciato la presenza di anomalie di funzionamento – a suo parere riconducibili a vizi o mancanza di qualità del sistema e dei prodotti – nel termine di otto giorni dalla scoperta previsto dall'art. 1495 comma 1 c.c. avvenuta con test di funzionamento eseguito nel mese di giugno del 2021 (potendosi solo da detto momento verificare concretamente l'esistenza di eventuali difetti del sistema e dei prodotti nel loro complesso: cfr. in termini Cass. n. 40814/2021).
Sono state, infatti, prodotte in giudizio le comunicazioni inviate tramite e-mail e PEC a partire dalla prima del 02.07.2021 (doc. n. 13, 15, 16 dell'opponente) in cui venivano espressamente rappresentati i problemi di funzionalità rilevati, derivanti dalla mancata esecuzione o dal mancato completamento dell'aggiornamento firmware dei nodi di telecontrollo, della configurazione degli apparecchi secondo gli amperaggi di progetto, dell'impostazione del sistema di regolazione in modalità FAI, del riarmo automatico dei quadri elettrici in caso di malfunzionamenti e del sistema
FAI operante su rete Mesh.
16 Procedendo, quindi, all'accertamento nel merito sulla fondatezza della domanda attorea, occorre rilevare che, nel caso di specie, difetta la prova, da un lato, del fatto che i prodotti forniti dovessero avere qualità diverse e migliori rispetto a quelle specificamente indicate nelle schede-tecniche allegate in sede di offerta, e dall'altro che i difetti di funzionamento lamentati dipendano da vizi dei prodotti o da mancanza di qualità ascrivibili alla responsabilità dell'opposta.
Invero, dalla disamina delle allegazioni delle parti, dei documenti agli atti, delle risultanze della
CTU esperita nel procedimento di ATP in corso di causa, si evince che:
- il sistema di telecontrollo realizzato con i prodotti forniti dall'opposta risulta attivo e funzionante;
- non vi è stato alcun riconoscimento dei vizi o della mancanza di qualità dei prodotti forniti utilmente valutabile ai fini dell'esercizio della azione di garanzia ex art. 1490 e seguenti c.c., appurato che la società opposta ha escluso ogni sua responsabilità in merito alla causazione dei problemi di funzionamento lamentati dalla società opponente sia con la e-mail del 09.07.2021 (doc.
n. 17 dell'opposta, in cui si precisa che “Dall'analisi effettuata risulta evidente che il sistema di telecontrollo è funzionante ed i comandi dimmerazione vengono inviati ed eseguiti sulle lampade raggiunte. I problemi e le anomalie rispetto ai valori attesi di consumo energetico sono da attribuirsi in primis ai carichi esogeni presenti sulle linee della pubblica illuminazione e in minima parte alle lampade che non vengono raggiunte dal telecontrollo su cui occorre verificare il corretto collegamento/funzionamento al driver della lampada”) sia con la PEC del 16.07.2021 con la quale venivano respinti, con specifica motivazione, tutti gli addebiti dell'opponente (doc. n. 19 dell'opposta);
- i prodotti hardware e software forniti dalla società opposta corrispondono a quelli ordinati e accettati dalla società opponente in sede di offerta come da specifiche tecniche a quest'ultima allegate con livello base di comunicazione e di interscambio denominato “DALI” e non presentano vizi quanto al relativo processo di produzione o fabbricazione (pag. 28 della CTU del procedimento di ATP);
- nell'ordine inviato all'opposta in data 30.06.2020 di cui al doc. n. 5, l'opponente, nel selezionare gli specifici prodotti indicati in sede di offerta che intendeva effettivamente acquistare e le relative quantità, si riferisce espressamente ai soli moduli di controllo lampada “DALI” con codice WMAX-
ILL LVI, senza operare alcun riferimento ai driver Philips con livello di interscambio superiore, non specificamente acquistati con l'ordinativo in questione e rimasti, quindi, meramente menzionati in sede di offerta al solo fine di indicare il driver di cui veniva consigliato l'acquisto in quanto preso
17 in considerazione come parametro per l'elaborazione dell'offerta sui corpi illuminanti (cfr. l'offerta
20-031rev5 del 26/06/2020 sub doc. n. 4A dell'opposta in cui si legge che “Occorre prevedere
DRIVER tipo SR Philips (o equivalente)” e che “l'offerta viene elaborate considerando di equipaggiare ogni corpo illuminante con DRIVER tipo SR Philips (o equivalente) pe cui saranno previsti moduli di telecontrollo (per la soluzione punto punto) del tipo: - Moduli Bassa tensione
24Vdc ovvero con modulo Zhaga per “Stradale” (eccetto i 28 stradali MACH) (FAEL) - Moduli
LVI bassa tensione da interno lampada + antenna per “Retrofit”. (LITEK) - Moduli con Driver 1-
10V per quelli 230Vac Esistenti (PROIETTORI) + Stradali NO ZHAGA (FAEL)”);
- pertanto, nel contratto oggetto di causa, non era inclusa la consegna di moduli di controllo con firmware tale da implementare i protocolli che consentivano un maggior livello di interscambio con i driver Philips, livello che, in ogni caso, come appurato dal CTU, è conseguibile comunque dagli attuali moduli installati mediante una semplice modifica da remoto della relativa programmazione
(vedi pag. 31 della CTU in cui si legge che “l'aggiornamento del firmware dei moduli di controllo alla versione 02.0B, in grado di leggere tutti i parametri resi disponibili dal driver Philips, può essere eseguito telematicamente”);
- quanto al settaggio della massima corrente erogabile da ciascun driver, il CTU ha appurato, su concorde indicazione delle parti stesse, che si tratta di una regolazione da eseguire tramite programmazione NFC o via cavo dedicato sui driver che non fanno parte della fornitura oggetto di causa e che sono imputabili all'installatore e non all'opposta fornitrice;
- il problema di mancanza di una connessione stabile di una parte rilevante dei punti luce non dipende dalla presunta esistenza di vizi o dalla mancanza di qualità dei prodotti forniti dall'opposta, quanto piuttosto dalla mancata esecuzione di specifiche valutazioni e verifiche da operarsi in sede di progettazione (pacificamente incombente in capo all'opponente in quanto assegnataria dei servizi di efficientamento relativi al dalle quali sarebbe emersa la necessità Controparte_3
di acquistare prodotti con caratteristiche diverse e più idonee a conseguire i risultati attesi (pag. 35 e seguenti della CTU in cui si precisa che detti problemi potevano essere evitati “attraverso una più accurata analisi della localizzazione dei nodi della rete e dei relativi gateway e attraverso una simulazione della copertura radio in funzione della specifica topografia e delle caratteristiche morfologiche del sito d'installazione. Nel caso di specie la posizione della stragrande maggioranza dei nodi e di tutti i gateway non è stata oggetto di progettazione o, almeno, di verifica preliminare, ma era prefissata nel senso che i dispositivi di telecomunicazione sono stati rispettivamente installati sui corpi illuminanti e nei quadri elettrici già esistenti. È evidente che l'analisi preventiva
18 della copertura radio attesa nelle diverse aree del sito avrebbe potuto evidenziare la necessità di installare antenne con una maggiore portata, oppure diminuire la distanza tra i nodi nelle zone più densamente edificate e/o con vie molto strette, ove non vi è visibilità diretta, oppure ancora avrebbe mostrato la necessità di installare dei ripetitori del segnale radio. Tali valutazioni avrebbero potuto
e dovuto essere oggetto di un'analisi preventiva (radio planning) che avrebbe dovuto Pt_1 svolgere preliminarmente in sede di progetto, che tuttavia non è stata predisposta”);
- le prestazioni delle apparecchiature oggetto di fornitura da parte dell'opposta rientrano nel campo di tolleranza descritto nell'offerta, superando di poco i valori minimi previsti;
- in particolare, con le prove effettuate in contraddittorio tra le parti in data 11 gennaio 2023 è stato accertato che i prodotti oggetto di fornitura rispettano le specifiche minime contrattuali in relazione al profilo della distanza di comunicazione, la quale risulta soddisfatta per distanze pari al limite minimo dell'intervallo di funzionamento dichiarato in offerta pari a 100 metri in campo aperto e che i problemi rilevati a distanze inferiori sono ascrivibili al fatto che l'opponente non ha eseguito le opportune verifiche in sede di progettazione in funzione della specifica topografia e delle caratteristiche morfologiche del sito d'installazione;
- la mancata esecuzione in sede di progetto (il quale è peraltro risultato conforme alle normative di settore dal punto di vista dei requisiti illuminotecnici e dei limiti delle emissioni elettromagnetiche) di un'analisi previsionale della diffusione del segnale elettromagnetico, unitamente alla scelta di acquistare dispositivi di telecontrollo allineati ai valori minimi del range di funzionamento previsto, ha verosimilmente portato alle conseguenze di scarsa connettività di alcuni dei nodi della rete;
- che risulta regolare il funzionamento dei sensori del sistema di illuminazione adattiva FAI, di cui manca soltanto l'implementazione, per la cui realizzazione è necessario il previo completamento della programmazione del sistema a sua volta strumentale alla regolazione delle singole lampade raggruppate in gruppi omogenei, in base ai segnali emessi dai sensori LTM;
- non è stato possibile accertare la natura e i risultati dei controlli che l'opponente assume di aver eseguito sui nodi non stabilmente connessi;
- l'ordine di cui al doc. n. 5 dell'opposta includeva la sola consegna del sistema di video-analisi con l'algoritmo di illuminazione adattiva FAI (Full Adaptive Installation), e non la relativa installazione né la relativa implementazione, le quali pertanto dovevano considerarsi operazioni successive alla consegna del dispositivo in questione incombenti sulla società opponente e sulle Imprese installatrici di cui quest'ultima si è eventualmente avvalsa (quanto alla prova della consegna si veda
19 il DDT sub doc. n. 29 allegato al fasc. monitorio, firmato dal conducente e non contestato dall'opponente).
Quanto ai rilievi delle parti, occorre precisare che il CTU ha puntualmente esaminato le osservazioni del CTP nominato dalla società opposta, mentre l'opponente non ha depositato, per il tramite del proprio consulente nominato, una propria memoria tecnica in risposta alla stesura preliminare della consulenza tecnica d'ufficio entro il termine fissato al 2 marzo 2023.
Inoltre, le contestazioni e i rilievi formulati in ordine ai risultati cui è pervenuto il CTU contenute nella comparsa conclusionale dell'opponente (in cui quest'ultima si è limitata a riportare frasi estrapolate dalla relazione senza il relativo contesto di riferimento e da cui si evincerebbe la responsabilità dell'opposta per i difetti riscontrati) riguardano i medesimi problemi di connettività, di funzionalità e di completamento del sistema già ampiamente vagliati nella perizia redatta in sede di ATP – di cui si è compiutamente dato atto – riconducibili, invece, a mancanze verificatesi in sede di progettazione e di installazione ascrivibili all'opponente stessa e alle altre imprese di cui quest'ultima di avvalsa nei cantieri di e di . Parte_5 Parte_4
Segnatamente, è stato accertato, mediante prove tecniche eseguite in contraddittorio tra le parti e alla presenza del CTU – e nel cui contesto il montaggio sulla lampada C del nodo '829 non oggetto della fornitura ma messa a disposizione dall'opposta tramite suo magazzino era stato eseguito su accordo delle parti al fine di verificare le funzionalità dei dispositivi – che i prodotti oggetto di fornitura soddisfano il parametro minimo della distanza di comunicazione previsto in offerta pari a
100 metri (cfr. offerta 031 rev5 del 26.06.2020 sub doc. n. 4A dell'opposta in cui si legge che “La comunicazione se Wireless richiede distanze fra i dispositivi radio tra i 100 e 200 metri in condizioni di visibilità ottica preferibilmente”).
Alla luce degli accertamenti tecnici svolti dal Consulente nominato d'ufficio, non sono stati provati vizi o mancanza di qualità promesse in relazione ai prodotti forniti dall'opposta, che sono risultati pienamente rispondenti alle specifiche tecniche inviate in sede di offerta, e che sono serviti alla predisposizione di un sistema funzionante, di cui l'opponente non ha provato lo smontaggio in corso di causa, essendo piuttosto emerso che le problematiche di funzionalità rilevate attinenti al mancato raggiungimento di livelli prestazionali superiori, sono in realtà dipese dalla mancata esecuzione delle opportune valutazioni e verifiche in sede di progettazione, imputabile alla stessa acquirente.
20 A ciò si aggiunga che non risulta utile a fondare di per se' il giudizio di gravità dell'inadempimento, quale fatto costitutivo della domanda di risoluzione avanzata dall'opponente, la mancata consegna di 72 moduli, dal momento che a fronte della consegna della maggior parte dei prodotti ordinati, non contestata e comunque comprovata dai DDT versati in atti, l'opponente non ha provveduto a versare il corrispettivo dovuto in relazione alle fatture azionate in sede monitoria, senza una valida giustificazione – non essendo stata provata la sussistenza di vizi o la mancanza di qualità promesse imputabile all'opposta – con la conseguenza che è legittimo il rifiuto dell'opposta di provvedere al completamento della fornitura ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Pertanto, non risultando provato l'inadempimento grave e imputabile dell'opposta rispetto agli obblighi assunti, né in termini di garanzia per vizi o mancanza di qualità promesse ai sensi dell'art. 1497 e 1492 c.c., né in termini di mancato completamento della fornitura ai sensi del generale art. 1453 c.c., la domanda di risoluzione del contratto di cui all'ordinativo del 30.06.2020 proposta dall'opponente in via riconvenzionale deve essere rigettata.
3.2. Sulla domanda di risoluzione del contratto relativo al Comune di . Parte_4
Destituita di fondamento è altresì la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di fornitura relativo ai prodotti da utilizzare nel territorio del Comune di . Parte_4
Neppure in questo caso, infatti, ricorre la prova del grave inadempimento imputabile all'opposta, non avendo l'opponente allegato specificamente i ritardi accumulati nelle consegne o i presunti danni subiti in conseguenza dell'intempestivo adempimento (1), né replicato in maniera specifica e contestatole affermazioni contenute nella comparsa di costituzione dell'opposta secondo, cui la sospensione delle prestazioni e il mancato completamento della fornitura non sono imputabili a propria colpa in quanto causati da una carenza di materie prime necessarie alla produzione delle merci ordinate e comunque giustificati, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dall'omesso versamento del corrispettivo dovuto in relazione ai prodotti già rimessi all'opponente. Segnatamente, quanto al primo profilo, non è stato specificamente contestato ad opera dell'opponente, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., il fatto che l'opposta oltre ad aver ordinato tempestivamente, a far data dall'ottobre del 2020, le materie prime di cui necessitava per la produzione delle apparecchiature ordinate (vedi doc. n. 26 e 26A dell'opposta), ha anche rappresentato all'opponente, allorquando quest'ultima ha comunicato in data 22.01.2021 la richiesta di partire con la consegna dei materiali, che iniziavano a porsi problemi di approvvigionamento di materie prime e di semilavorati che i propri fornitori e terzisti non riuscivano a consegnare.
In ogni caso, è pacifico il mancato pagamento del corrispettivo dovuto dall'opponente per le forniture già compiutamente eseguite e consegnate, con la conseguenza che la domanda di risoluzione del contratto relativo all'ordinativo in questione è parimenti inaccoglibile.
4. Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.
Per quanto detto, deve essere respinta anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali avanzata dall'opponente in via riconvenzionale (e da considerarsi ammissibile sussistendo in capo all'opponente sia l'interesse ad agire in tale senso sia la titolarità sul lato attivo del diritto azionato in quanto trattasi di società che ha stipulato i contratti di fornitura oggetto di causa in qualità di acquirente), non risultando provati i relativi fatti costitutivi, rappresentati dai vizi o dalla mancanza di qualità promesse – insussistenti alla luce degli accertamenti tecnici esperiti in corsi di causa – nonché l'esistenza di pregiudizi concreti e la relativa derivazione causale dall'inadempimento del venditore.
Invero, i prodotti forniti sono risultati funzionanti e corrispondenti a quelli ordinati dall'opponente anche sotto il profilo delle relative caratteristiche tecniche debitamente esplicate in sede di offerta, sicché non è ravvisabile alcun inadempimento rispetto ai contratti di fornitura oggetto di causa imputabile all'opposta in qualità di venditrice, e conseguentemente non merita accoglimento la domanda di risarcimento dei danni correlati ai costi necessari per la rimozione degli impianti preesistenti e per l'installazione di un nuovo sistema di telecontrollo, le cui stime quantificate dal
CTU nel procedimento di ATP non possono essere, pertanto, prese in considerazione.
In ogni caso, si rileva che non è stata dimostrata, mediante la produzione di documenti o la formulazione di richieste istruttorie ammissibili, l'esistenza di danni correlati ai presunti difetti di funzionamento lamentati, dal momento che l'opponente non ha provato di aver avviato le operazioni smontaggio dei materiali consegnati dall'opposta nei Comuni interessati e si è limitata a versare in giudizio fatture e preventivi – non idonei a provare gli effettivi esborsi o i maggiori costi
22 sostenuti – emessi da società terze asseritamente incaricate della fornitura di nuovi prodotti in sostituzione di quelli originariamente consegnati dall'opposta (vedi doc. da n. 31 a 36 dell'opponente, tra cui risulta compreso il contratto stipulato con tale società Revetec s.r.l. che prevede espressamente l'emissione di appositi ordini di fornitura per i dispositivi riportati nell'Allegato, nella specie non prodotti).
D'altra parte, un'eventuale e futura esecuzione delle operazioni di smontaggio dei materiali attualmente in uso, in assenza della prova di difetti o di mancanza di qualità dei prodotti forniti dall'opposta, dovrà ritenersi frutto di una libera scelta della società opponente, senza che questa possa esigere il ristoro delle spese sopportate a tale titolo.
Né sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni relativi ai presunti maggiori consumi energetici generati dal sistema di illuminazione rispetto ai risultati attesi, i quali, peraltro, non sono risultati verificabili e quantificabili con sufficiente grado di certezza in sede di CTU (vedi pag. 47 e seguenti della perizia in cui si legge che “non si ritiene possibile effettuare un calcolo attendibile del maggior consumo energetico (e conseguentemente dell'ammontare dei relativi danni) senza avere a disposizione i dati effettivi del consumo dell'impianto completato e completamente a regime, almeno per tre mensilità successive. La stima fornita da parte ricorrente è basata su assunzioni ed ipotesi che mancano però di riscontri oggettivi certi, anche in considerazione del fatto che al momento l'impianto non è stato completato”).
A riguardo, infatti, è sufficiente precisare che gli accertamenti tecnici eseguiti in corso di causa hanno consentito di appurare che il maggior consumo energetico di una parte dei punti illuminanti non è riconducibile a presunti difetti o alla mancanza di qualità dei prodotti forniti dall'opposta, ma risulta invece eziologicamente correlato alla mancata esecuzione di specifiche operazioni di impostazione da effettuarsi in sede di installazione dei driver, e quindi ad attività relative ad una fase del progetto e a componenti non inclusi nel contratto di vendita stipulati con l'opposta.
In particolare, il CTU ha chiarito che “i driver sono stati installati senza preventivamente impostare, per ciascuno di essi, il rispettivo valore di corrente massimo di progetto, con il risultato che il valore di dimmerazione risulta ora applicato alla corrente massima assoluta (la corrente massima potenzialmente erogabile dal driver) e non invece alla corrente massima di progetto” e che, comunque, il problema relativo al maggiore consumo energetico così generato può essere agevolmente risolto mediante l'aggiornamento del firmware dei moduli di telecontrollo (cfr. pag. 52 della CTU).
23 Deve presumersi, invece, abbandonata la domanda di risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione originariamente avanzata dall'opponente, in quanto non riproposta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e nei successivi atti difensivi prodotti in giudizio né, infine, nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 27/11/2024, e non emergendo dalla valutazione complessiva della condotta processuale di detta parte una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. n. 15860/2014; Cass. Sez. un. n. 1785/2018).
In ogni caso, detta domanda è infondata, avendo l'opponente genericamente affermato di aver subito pregiudizi non patrimoniali da determinarsi equitativamente in misura non inferiore a
100.000,00 euro, in conseguenza delle contestazioni asseritamente avanzate dai
[...]
causate a loro volta dall'inadempimento dell'opposta ai Parte_11
propri obblighi contrattuali.
Nel caso di specie, infatti, ferma restando la configurabilità di detta tipologia di danni anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi (Cass. n. 20643/2016), assume rilievo determinante il fatto che l'opponente non ha allegato specificamente né dimostrato tramite la produzione di documentazione conferente, la formulazione di prove ammissibili o l'allegazione di fattori presuntivi, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine o alla reputazione ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., né in termini di conseguenze pregiudizievoli né con riguardo all'esistenza di un nesso causale tra queste ultime e la condotta tenuta dalla società opposta.
Più precisamente, difetta la prova sia dell'inoltro di effettive contestazioni da parte dei
[...]
tramite i propri dipendenti, in ordine ai servizi oggetto dei Parte_11 contratti pubblici stipulati con l'opponente (la PEC sub doc. n. 29 dell'opponente contiene contestazioni inviate dalla società Spezzano Smart City s.r.l. e non dal con riguardo ai CP_3
lavori eseguiti e alle prestazioni rese in relazione allo specifico e diverso rapporto contrattuale intercorso con l'opponente alla quale viene addebitata la responsabilità della mancanza del sistema di monitoraggio e gestione dell'impianto di illuminazione oggetto della concessione), sia delle relative ripercussioni negative sulla reputazione e la credibilità pubblica di quest'ultima in qualità di operatore nazionale erogante servizi di facility management.
5. Sulla domanda riconvenzionale di restituzione del corrispettivo versato.
E' del pari da rigettarsi, pertanto, in ragione del rigetto delle domande riconvenzionali di risoluzione dei contratti di fornitura, la richiesta, accessoria rispetto all'azione di risoluzione, di
24 restituzione della somma di € 7.161,40 versata a titolo di corrispettivo per le forniture oggetto di causa.
6. Sulla prova del credito dell'opposta.
Sussistono, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo dei contratti di vendita intercorsi tra le parti proposta della società opposta.
Nel caso di specie, infatti, l'opposta ha provveduto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, rappresentati dalla conclusione dei contratti di vendita di cui agli ordinativi in atti (doc. n.
5 e 8 dell'opposta), dall'effettiva consegna dei prodotti oggetto delle fatture azionate e dal mancato pagamento da parte dell'opponente del corrispettivo dovuto senza una valida giustificazione, in conformità ai principi costantemente invalsi in giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr. ex multis Cass. S.U., Sentenza,
30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-
2007, n. 9351).
Tanto premesso, l'ammontare dovuto dall'opponente deve essere rideterminato atteso che risulta fondata l'eccezione di parziale inesigibilità del credito azionato.
A riguardo, occorre infatti precisare che secondo le previsioni contenute nell'accordo-quadro stipulato il 22.01.2021, applicabili anche agli ordinativi oggetto di causa, doveva essere operata sulle fatture emesse dall'opposta una trattenuta pari al 5% da svincolare all'esito del collaudo, nella specie pacificamente non eseguito.
Tuttavia, la mancata applicazione della previsione in esame con riguardo alla maggior parte delle fatture azionate in sede monitoria è stata espressamente autorizzata dall'opponente, come si evince dai documenti prodotti in giudizio.
Ne deriva che, per un verso, l'opponente resta tenuta all'integrale versamento delle somme portate dalle fatture in relazione alle quali ha emesso espressa autorizzazione senza applicare alcuna trattenuta (doc. n. 7, 10, 15, 16, 20, 21 allegati al fasc. monitorio), e per altro verso gli importi di alcune delle fatture azionate in sede monitoria, ossia delle fatture n. 22 del 31.03.2021, n. 65 del
25 31.12.2020 e n. 3 del 29.01.2021, in relazione alle quali la società opponente ha autorizzato la fatturazione con applicazione della trattenuta, devono essere decurtati del 5% in conformità agli accordi intercorsi tra le parti (doc. n. 22, 25, 31 allegati al fasc. monitorio).
Segnatamente dall'importo totale di 10.372,44 euro di cui alla fattura n. 65 del 31.12.2020 deve essere decurtato il 5% pari a 518,622 euro, dall'importo totale di 3.172,00 euro di cui alla fattura n.
3 del 29.01.2021 deve essere decurtato il 5% pari a 158,6 euro, e dall'importo totale di 12.688,00 euro di cui alla fattura n. 22 del 31.03.2021 deve essere decurtato il 5% pari a 634,4 euro.
Alla luce dei rilievi che precedono, occorre revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare il credito dell'opposta nella minor somma di 94.407,138 euro (derivante dalla differenza tra l'importo complessivo originariamente richiesto pari a 95.718,76 euro e la somma totale da decurtare a titolo di trattenuta pari a 1.311,622 euro) oltre interessi nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
7. Sulle spese di lite e del procedimento di ATP.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono, pertanto, poste a carico dell'opponente sia con riguardo alla causa di merito che a quella di istruzione preventiva in corso di causa, trovando applicazione il principio secondo cui “anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass.,
Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n.
9587)” (Cass. n. 4860/2024).
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr. art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avendo riguardo al valore dato dalla misura del credito accertato (principio del decisum: art. 5 comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014; cfr. Cass. n. 9237/2022), e tenendo presenti i parametri medi previsti per tutte le fasi del procedimento di merito e di quello di istruzione preventiva in corso di causa.
26 La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Vengono poste a carico dell'opponente, in ragione della sua soccombenza altresì le spese di CTU, con liquidazione come da decreto adottato all'esito del procedimento di ATP.
Le spese di CTP, di cui l'opposta ha chiesto la restituzione depositando nota spese del proprio tecnico di fiducia, devono essere rimborsate nei limiti di cui in dispositivo, con esclusione di quelle eccessive o superflue, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10173 del
2015 in motivazione;
Cass 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716), oltre IVA e contributi previdenziali come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) In accoglimento parziale dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.
4299/2021 emesso dal Tribunale di Firenze;
M Parte_1 Parte_2Controparte_1 CP_1
della somma a titolo di corrispettivo pari a 94.407,138 euro oltre interessi nella misura di cui al
D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
3) ND (già a rifondere a le spese di Parte_1 Parte_2 CP_1
lite che si liquidano, per il giudizio di merito, in euro € 14.103,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge, e per quello di
ATP in € 3.827,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
4) PONE a definitivo carico di (già le spese di CTU del Parte_1 Parte_2
procedimento di ATP liquidate come da decreto in atti;
5) ND (già a rifondere a le spese di Parte_1 Parte_2 CP_1
CTP del procedimento di ATP, che liquida in 2.500,00 euro, oltre IVA e contributi previdenziali come per Legge.
Firenze, 31.3.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non potendosi evidentemente considerare tali le vaghe affermazioni contenute nell'atto di citazione in cui si legge che
“per , è stata sistematicamente in ritardo nelle forniture (cfr. docc. 23, 24 e 25), nonostante le urgenze Parte_4 sul punto da subito comunicatele (cfr doc. 8). Tanto si è che con PEC del 19.10.2021, dichiarava la Parte_2 risoluzione ex art. 1456 cod. civ. dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 17 dello stesso accordo limitatamente a detta commessa”, né il contenuto generico della lettera di risoluzione sub doc. n. 26 dell'opponente in cui quest'ultima si limita a dichiarare che “con riferimento all'Accordo Quadro e relativo all'Ordine di Fornitura “Progetto Agrate – Smart City Wireless” inerente ai materiali (telecontrollo e telegestione) indispensabile per la corretta riqualificazione degli Impianti di Pubblica Illuminazione per il Comune di siamo a rappresentare che, la predetta Parte_4 fornitura non è stata consegnata nei modi e nei tempi previst uadro e relativo Ordine di Fornitura del 25/01/2021”. 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12333/2021 promossa da:
(già (C.F. ), in persona del Presidente del C.d.A. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA BONATO (C.F. Parte_3 C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Torino, Via A. Brofferio n.
[...]
1 come da procura alle liti agli atti
OPPONENTE
contro
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
ELENA CAMPOSTRINI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
del difensore sito in Firenze, Via Antonio Stradivari n. 23, coma da procura alle liti agli atti
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 4299/2021.
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA ISTRUTTORIA: - previa acquisizione degli atti, relazioni, note e documenti, anche di parte, depositati nel procedimento per accertamento tecnico preventivo in corso di causa R.G. 12333/2021 -2; - ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale e
1 testi, da intendersi anche in materia contraria sia diretta che in indiretta, di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati da intendersi anch'essi anche in materia contraria sia diretta che indiretta;
- disporre CTU atta a descrivere lo stato attuale delle apparecchiature fornite da la loro inutilizzabilità da parte del nuovo appaltatore CP_2
Revetec S.r.l., nonché a determinare e quantificare i costi, al valore di mercato, per la rimozione e installazione di un nuovo impianto in sostituzione del precedente, nonché l'ammontare dei danni;
IN VIA PRINCIPALE: - revocare e/o comunque dichiarare nullo, inefficace e/o annullare, per i motivi di cui in atti, il decreto ingiuntivo n. 4299/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15-
18.10.2021 in favore di mandando assolta la concludente da qualsivoglia avversaria CP_2 pretesa e per l'effetto dichiarare tenuta e condannata essa alla restituzione, in favore CP_2
della conchiudente, di tutte le somme alla stessa corrisposte in forza del decreto ingiuntivo n.
4299/2021 del Tribunale di Firenze e successive;
IN VIA RICONVENZIONALE: - dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la risoluzione del contratto, rispettivamente ex art. 1456 cod. civ. per la commessa di ed ex art. 1454 cod. civ. per la commessa di e/o Parte_4 Parte_5
in ogni caso accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il grave inadempimento di
e per l'effetto accertare e dichiarare la risoluzione dell'intercorso accordo quadro CP_2
prodotto sub doc. 1 e/o dei relativi ordini, conseguentemente revocando e/o comunque dichiarando nullo, inefficace e/o annullando, per i motivi di cui in atti, il decreto ingiuntivo n. 4299/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15-18.10.2021 in favore di IN OGNI CASO: - CP_2
dichiarare tenuta e condannare, per le causali di cui in narrativa, al pagamento, in CP_2
favore della concludente, a titolo di risarcimento danni, quanto alla commessa di Parte_5
€ 153.765,15, oltre IVA o di quella differente e maggiore in corso di causa determinanda,
[...] anche ex art. 1226 cod. civ.; quanto alla commessa di € 42.468,46, oltre IVA o di Parte_4
quella differente e maggiore in corso di causa determinanda, anche ex art. 1226 cod. civ.; il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con il favore di onorari e spese del presente giudizio, ivi incluse quelli relativi al procedimento per accertamento tecnico preventivo in corso di causa R.G. 12333/2021 -2, il tutto oltre 15% di rimborso forfettario ex D.M. 55/14, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e le successive occorrende, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA: “affinché Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze adito: - nel merito, respingere tutte le domande giudiziali spiegate da in via pregiudiziale, in via Parte_1
principale ed in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte negli atti di causa, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 4299/2021 emesso in
2 forma esecutiva dal Tribunale di Firenze in data 15.10.2021 e depositato in Cancelleria il
18.10.2021 ed opposto da - in ogni caso con vittoria di spese e compensi Parte_1
professionali della causa di merito e del procedimento monitorio, ed anche del procedimento di
ATP in corso di causa di cui al R.G. 12333/2021 Sub. 2, vinte anche le spese di CTU e di CTP”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha promosso opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4299/2021 del 15-18/10/2021 emesso dal
Tribunale di Firenze, con il quale le è stato intimato il pagamento, in favore di della CP_1 somma di € 95.718,76 a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale per la realizzazione di impianti di illuminazione, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo: in via preliminare, con decreto inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza, di disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ancora in via preliminare di accertare l'incompetenza del Tribunale di Firenze in favore di quello di
Torino, e nel merito, in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, di pronunciare la risoluzione dei contratti stipulati per la fornitura di merci nei
Comuni di ai sensi degli articoli 1456 e 1454 c.c. e Parte_6 Parte_5 dell'accordo-quadro prodotto per grave inadempimento della società opposta, e in ogni caso di condannare quest'ultima al risarcimento dei danni quantificati nella somma complessiva di €
190.029,38 o nel diverso importo ritenuto di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, con condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno delle domande proposte, l'opponente ha esposto in fatto:
- che, con contratto stipulato in data 19.06.2020, il aveva affidato Controparte_3
alla società di progetto denominata Spezzano Albanese Smart City s.r.l. – costituita ex art. 184 del
Codice degli Appalti tra le società facenti parte dell' (capogruppo mandataria) e Controparte_4
(mandante) – l'esecuzione in concessione di lavori, servizi e forniture relativi alla Parte_2
riqualificazione energetica, alla fornitura di energia elettrica e alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale “compresa la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il monitoraggio e verifica delle prestazioni energetiche, in linea con la normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica”;
- di aver chiesto all'opposta la predisposizione di una prima offerta per la fornitura del materiale di telecontrollo per il “Progetto Tipo Smart City - Smart Lighting versione Zhaga Parte_5
3 + interno /230/24Vdc”, inviatale in data 26.06.2020 e recante espresso riferimento all'accordo- quadro che sarebbe stato stipulato tra le parti al fine di regolare i rapporti tra le stesse intrapresi;
- di aver inoltrato all'opposta, in data 30.06.2020, l'ordinativo relativo all'offerta inerente al precisando che lo stesso doveva considerarsi attuativo Controparte_3 dell'accordo-quadro;
- di aver inviato detto accordo-quadro alla società opposta il 06.07.2020, data in cui quest'ultima aveva provveduto a confermare l'ordinativo precedentemente ricevuto;
- che, in seguito al ricevimento dell'accordo-quadro, l'opposta aveva dato esecuzione all'ordinativo, provvedendo alla consegna del materiale di cui ai documenti di trasporto prodotti in sede monitoria;
- che, con contratto stipulato in data 30.11.2020, il aveva affidato alla Controparte_5 società di progetto denominata – anch'essa costituita ex art. 184 Parte_7
Codice degli Appalti tra le società facenti parte dell' (capogruppo mandataria) e CP_4 CP_4
(mandante) – l'esecuzione in concessione dei servizi di riqualificazione energetica, Parte_2 gestione e manutenzione, unitamente alla fornitura di energia, dell'impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale;
- che, in data 03.02.2021, le era stata affidata dalle società di progetto in questione, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del Codice degli Appalti, la realizzazione delle opere di riqualificazione oggetto dei contratti stipulati con i suddetti Comuni, nonché di tutti gli ulteriori interventi migliorativi proposti dal RTI in sede di offerta;
- di essersi rivolta alla società opposta per la fornitura di prodotti e sistemi di telecontrollo con relativa implementazione e della piattaforma di illuminazione adattiva, in conformità alla normativa
UNI 11248, finalizzati all'efficientamento energetico dell'intera rete di pubblica illuminazione dei predetti Comuni;
- che, in base a quanto previsto dall'accordo-quadro stipulato, le prestazioni richieste avevano ad oggetto la fornitura di prodotti dotati delle caratteristiche tecniche e idonei all'uso dettagliatamente indicati, nonché del sistema di telecontrollo e telegestione “MAX-LEF SYSTEM” completo dei dispositivi hardware e software necessari a garantirne il corretto funzionamento;
- di aver informato l'opposta, in data 22.01.2021, della necessità di procedere con urgenza alla fornitura dei materiali, che veniva confermata il successivo 25.01.2021 con un primo ordine relativo
4 al “Progetto Tipo Smart City Agrate ORDINE 1 - Smart Lighting versione radio Zhaga” da eseguirsi in relazione alla commessa in essere con il Comune di;
Parte_4
- di aver eseguito, a seguito dell'ultimazione, nel mese di giugno 2021, della fornitura delle componenti del sistema di efficientamento energetico e per l'implementazione del sistema di telecontrollo dei punti luce nel un primo test di verifica, dal quale Controparte_3
erano emersi gravi difetti di funzionamento dei sistemi forniti, risultati di fatto inutilizzabili;
- di aver contestato, con PEC del 02.07.2021, i vizi riscontrati durante il test del sistema di apparecchiature fornite, nonché la mancata conclusione da parte dell'opposta delle attività necessarie per la piena gestione del sistema e delle relative funzionalità specifiche di diagnostica;
- che, successivamente, l'opposta si era offerta di rispristinare i sistemi e completare gli sviluppi mancanti entro la data concessa del 15.07.2021;
- che in data 09.07.2021, l'opposta aveva confermato di non essere in grado di adempiere alle proprie prestazioni e di effettuare il collaudo dell'impianto entro la data del 15.07.2021;
- di aver ribadito le contestazioni già precedentemente formulate con riguardo all'inadempimento della società opposta, la quale, in data 05.08.2021, aveva deciso, senza valido motivo, di sospendere i lavori e il supporto tecnico inerenti alle funzionalità e alla messa in servizio dell'impianto;
- che il aveva contestato la mancata illuminazione di una parte del Controparte_3
proprio territorio e una consistente riduzione dell'illuminazione cittadina, con conseguente gravissimo pregiudizio per la pubblica utilità e sicurezza;
- di avere, pertanto, intimato all'opposta in data 06.08.2021 di adempiere, entro e non oltre la data del 31.08.2021, ai propri obblighi al fine di garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi;
- che era rimasta priva di riscontro la proposta di eseguire un sopralluogo alla presenza di un tecnico terzo super partes al fine di individuare una soluzione alle cause dei disservizi denunciati;
- di essersi avvalsa, con comunicazione PEC del 19.10.2021, della facoltà di risolvere il contratto di fornitura relativo al territorio del Comune di in base all'art. 17 lett. b dell'accordo- Parte_4 quadro, a causa dei reiterati inadempimenti e dei ritardi della società opposta nell'esecuzione della fornitura;
Tanto premesso in fatto, l'opponente ha dedotto ed eccepito:
5 - in rito, l'incompetenza del Tribunale di Firenze, dovendosi applicare la clausola di cui all'art. 24 dell'accordo-quadro che individua il Tribunale di Torino quale foro competente in via esclusiva per le controversie attinenti al contratto;
- nel merito, l'inesigibilità parziale del credito azionato dall'opposta, nella misura del 5% degli importi riportati dalle fatture prodotte in allegato al ricorso monitorio, atteso che dette somme erano svincolabili solo a seguito del positivo collaudo delle forniture – nella specie, non ancora intervenuto – ai sensi dell'art. 7 dell'accordo-quadro;
- che l'opposta aveva assunto obbligazioni di risultato, atteso che la fornitura dei prodotti ordinati risultava strumentale alla creazione di un sistema di telecontrollo e telegestione completo e funzionante, atto a garantire l'efficientamento energetico dell'intera rete di pubblica illuminazione dei Comuni di e di;
Parte_5 Parte_4
- l'inadempimento della società opposta rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, consistito, quanto alla fornitura da eseguirsi nel nell'aver consegnato un Controparte_3
sistema non utilizzabile e comunque inidoneo a conseguire i risultati di efficientamento energetico attesi, e, quanto alla fornitura da eseguirsi nel Comune di nell'aver eseguito le Parte_4
prestazioni con sistematico ritardo nonostante le esigenze di speditezza espressamente manifestate;
- che, in particolare, al momento dell'effettuazione, nel mese di giugno 2021, del test di verifica nel
Comune di erano state riscontrate rilevanti criticità di funzionamento del Parte_5 sistema e dei prodotti, come meglio descritte nella relazione redatta dall'Ing. , e Persona_1
segnatamente: la mancata e/o instabile connessione di nodi alla rete, il malfunzionamento del server centrale, l'impossibilità di trasferire ai nodi le configurazioni con i range di amperaggio, il malfunzionamento del sistema di regolazione FAI;
- di aver dichiarato, con PEC del 19.10.2021, la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di fornitura da eseguirsi nel territorio del Comune di ai sensi dell'art. 17 dell'accordo- Parte_4
quadro;
- di aver conseguentemente iniziato a smontare i prodotti già forniti e istallati sugli impianti di pubblica illuminazione relativi alla commessa del per il cui Controparte_5
adempimento dovrà rivolgersi ad altri operatori del settore;
- la sussistenza dei presupposti per accertare l'avvenuta risoluzione dei contratti di fornitura stipulati con l'opposta;
6 - la spettanza a proprio favore del diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati dall'inadempimento dell'opposta, corrispondenti al costo da sostenere per la rimozione e la posa in opera di nuovi moduli “Zhaga e gateway da QE” e per la fornitura di nuovo materiale per la gestione degli impianti nei suddetti Comuni, da quantificarsi, una volta dedotti gli importi relativi agli ordini conclusi, nella somma di € 82.867,98;
- di aver diritto, altresì, alla restituzione dei corrispettivi versati, pari complessivamente a €
7.161,40;
- di aver subito, inoltre, a causa dell'inadempimento dell'opposta, danni non patrimoniali per importo da quantificarsi in via equitativa in misura non inferiore a € 100.000,00, atteso che le contestazioni avanzate dal e dai relativi dipendenti e cariche Controparte_3
pubbliche/politiche si erano ripercosse negativamente sulla propria reputazione di operatore nazionale specializzato nell'erogazione di servizi di facility management.
Costituitasi regolarmente in giudizio, premesso di svolgere attività di progettazione, CP_1
produzione e commercializzazione di sistemi per efficientamento energetico, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto,
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo a sua volta:
- di aver trasmesso all'opponente, come da sua richiesta, l'offerta economica n. 19-528 del
04.12.2019 relativa alla fornitura di prodotti per le quantità previamente indicate, nonché, con successiva e-mail del 05.12.2019, tutte le schede tecniche e il listino-prezzi;
- che, successivamente alla conclusione in data 19.06.2020 del contratto avente ad oggetto il servizio di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica dell'ente comunale tra la società di progetto denominata Spezzano Albanese Smart City S.r.l. (costituita fra Controparte_4
e e il l'opponente le chiedeva, con e-mail del Parte_2 Controparte_3
26.06.2020, di formulare un'offerta economica definitiva, indicando i prodotti specifici necessari in relazione alla commessa in essere con il suddetto CP_3
- di aver inviato all'opponente in pari data l'offerta n. 20-031rev.5 per un complessivo ammontare di € 72.246,48 oltre IVA, incluso il software “On Premise” gratuito per 6 mesi, elaborata sulla base delle specifiche tecniche richieste;
- che detta offerta era integrata dalle condizioni generali di vendita, le quali individuavano il
Tribunale di Firenze quale foro competente per ogni controversia collegata al contratto di fornitura;
7 - che il contratto di fornitura si è perfezionato al momento dell'accettazione di detta offerta da parte dell'opponente, manifestata con PEC del 30.06.2020, successivamente alla quale le parti si accordavano per escludere che il pagamento delle fatture fosse vincolato all'emissione di SAL o decurtato dell'importo pari al 5% a titolo di trattenute fino al collaudo, come si desume dalla mancata contestazione, da parte dell'opponente, delle fatture emesse nei suoi confronti;
- di aver correttamente eseguito le prestazioni oggetto del contratto di fornitura provvedendo a consegnare i materiali ordinati, e di aver conseguentemente rimesso all'opponente le fatture n. 29 del 31.08.2020 di € 22.204,00, n. 34 del 31.08.2020 di € 3.172,00, n. 36 del 30.09.2020 di €
16.677,40, n. 60 del 14.12.2020 di € 16.050,32, n. 65 del 31.12.2020 di € 10.372,44, n. 03 del
29.01.2021 di € 3.172,00, n. 60 del 30.06.2021 di € 12.200,00, solo parzialmente saldate e rimaste in gran parte insolute;
- di aver inviato all'opponente – successivamente alla conclusione del contratto del 30.11.2020 avente ad oggetto il servizio di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica dell'ente comunale tra la società di progetto denominata (costituita Parte_7 fra e e il – l'offerta n. 20-282 rev1 del Controparte_4 Parte_2 Controparte_5
10.12.2020 elaborata sulla base di quanto richiesto dalla controparte, con descrizione analitica dei dispositivi e dei prezzi applicati, e anch'essa comprensiva delle condizioni generali di vendita con individuazione del Tribunale di Firenze quale foro competente per le controversie inerenti al rapporto;
- che l'opponente, con e-mail del 22.01.2021, ha confermato l'ordine dei materiali come da ultima indicazione, riferendosi all'offerta n. 20-282 rev1 del 10.12.2020;
- di aver rappresentato che iniziavano a porsi problemi di approvvigionamento di materie prime e di semilavorati, nonostante il fatto di aver già richiesto, nell'ottobre del 2020, ai propri fornitori
( e gli ordinativi di detto materiale necessario per le lavorazioni Controparte_6 Parte_8
dei prodotti finiti;
- di aver evaso per la gran parte l'ordine relativo al rimettendo Controparte_5 all'opponente le fatture n. 22 del 31.03.2021 di € 12.688,00 e n. 31 del 30.04.2021 di € 9.516,00, rimaste insolute;
- di non essere responsabile della mancata consegna dei restanti prodotti finiti per il cantiere di
, essendo questa dipesa dai ritardi nella consegna delle materie prime ascrivibile ai Parte_4 propri fornitori, comunicati formalmente all'opponente nel giugno del 2021 e mai contestati;
8 - di aver interrotto l'esecuzione delle consegne dei materiali relativi ai due contratti di fornitura in ragione del mancato pagamento, ad opera dell'opponente, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo pari in totale a € 90.000,00;
- l'inapplicabilità agli ordinativi oggetto di causa delle pattuizioni di cui all'accordo-quadro menzionato dall'opponente e, in particolare, della relativa clausola derogatoria della competenza territoriale, essendo quest'ultimo stato sottoscritto dal proprio legale rappresentante il 22.01.2021, e quindi successivamente al perfezionamento dei contratti di fornitura di materiale da eseguirsi nei
Comuni di;
Parte_9
- che detta clausola derogatoria è, in ogni caso, da considerarsi vessatoria e pertanto nulla in quanto priva di specifica sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.;
- di non aver assunto alcuna obbligazione di risultato, atteso che le proprie prestazioni si sono limitate alla consegna dei prodotti ordinati dall'opponente, la quale li ha evidentemente considerati idonei per la realizzazione, nei territori interessati, dei progetti di efficientamento energetico e di illuminazione pubblica, della cui corretta predisposizione doveva ritenersi responsabile soltanto la società opponente in quanto assegnataria della commessa;
- che l'opponente è decaduta dalla possibilità di eccepire vizi in relazione ai prodotti venduti e consegnati nel territorio del Comune di atteso che questi ultimi sono stati Parte_5
consegnati fra luglio 2020 e giugno 2021 e che le prime contestazioni sono state formulate tardivamente nel luglio del 2021;
- di non aver mai riconosciuto l'esistenza di malfunzionamenti o difetti dei prodotti forniti, e di aver provato, invece, a fornire supporto ai tecnici dell'opponente intervenuti nel cantiere ai fini della risoluzione delle problematiche emerse, da imputarsi ad una erronea progettazione ascrivibile a monte alla sola società opponente;
- che dalla corrispondenza via e-mail prodotta in giudizio, si evince che l'Impresa incaricata dell'installazione, nonché il restante personale presente in cantiere, non erano in grado di svolgere la propria attività, tanto che più volte l'opponente invocava un suo intervento;
- di aver respinto gli addebiti a suo carico con lettera del 16.07.2021 e con PEC del 30.07.2021, nelle quali precisava, tra l'altro, che l'opponente doveva ritenersi responsabile dei difetti e dei malfunzionamenti che imputava alla merce fornitale, e di aver offerto all'opponente il proprio supporto anche nell'agosto del 2021, evidenziando tuttavia l'inidoneità delle opere da questa realizzate col materiale consegnatole;
9 - la mancata prova dei presupposti necessari per l'accoglimento delle domande riconvenzionali di risoluzione dei contratti di fornitura e di risarcimento dei danni;
- l'insussistenza, in capo all'opponente, dell'interesse ad agire per l'ottenimento del risarcimento dei danni non patrimoniali per presunti danni arrecati alla propria immagine o reputazione, in quanto mero soggetto affidatario della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica da parte delle società di progetto Spezzano Albanese Smart City s.r.l. e Parte_7
le quali hanno sottoscritto con i due rispettivi Comuni i contratti di rendimento energetico.
[...]
Con provvedimento del 29/11/2021 il Giudice, preso atto della rinuncia dell'opponente e della mancata costituzione dell'opposta, ha dichiarato estinto il subprocedimento (R.G. n. 12333-1/2021) aperto su istanza della prima, di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito dell'apertura di un ulteriore subprocedimento (R.G. n. 12333-2/2021), il giudice ha disposto, con ordinanza del 05/04/2022, l'accertamento tecnico in corso di causa con incarico al
CTU di redigere perizia in ordine ai quesiti formulati.
Con note scritte del 28/06/2022 l'opponente ha dato atto del proprio cambio di denominazione da a Parte_2 Parte_1
Respinte le richieste di prova avanzate dall'opponente, esaurita l'istruttoria sulla base dei documenti agli atti e della CTU svolta in sede di accertamento tecnico, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/01/2025, sostituita con trattazione scritta e termine per note sino a tale data, indi trattenuta in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione, di cui le parti si sono avvalse depositando le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale.
L'eccezione di incompetenza territoriale originariamente sollevata dall'opponente con l'atto di citazione, è stata dalla stessa abbandonata dopo l'introduzione del giudizio, avendo costituito oggetto di rinuncia espressa contenuta nel ricorso per accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c. in corso di causa (si veda il ricorso depositato nel subprocedimento R.G. n. 12333-2/2021), e non essendo stata reiterata con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 cpc, nè riproposta all'atto della precisazione delle conclusioni.
10
2. Sul thema decidendum.
L'opposta ha agito in sede monitoria e nel presente giudizio di opposizione al fine di ottenere la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 95.718,76 oltre interessi nella misura di cui al D. lgs. n. 231/2022, a titolo di corrispettivo per le forniture di merci eseguite sulla base degli ordinativi ricevuti, come da fatture prodotte e rimaste in gran parte insolute.
L'opponente, a sua volta, ha chiesto revocarsi il DI e, in via riconvenzionale, dichiararsi risolti ovvero risolvere con pronuncia costitutiva i contratti con l'opposta per grave inadempimento di questa agli obblighi assunti, consistito, quanto alla fornitura da eseguirsi nel Controparte_3
nell'aver consegnato un sistema non utilizzabile e comunque inidoneo a conseguire i
[...]
risultati di efficientamento energetico attesi e, quanto alla fornitura per il Controparte_5
nell'aver eseguito le prestazioni con sistematico ritardo nonostante le esigenze di
[...]
speditezza espressamente manifestate, con condanna dell'opposta al risarcimento dei danni cagionati.
3. Sulle domande riconvenzionali di risoluzione.
Per ragioni di ordine logico vengono prioritariamente passate in rassegna le domande riconvenzionali dell'opponente volte ad ottenere la declaratoria di intervenuta risoluzione di diritto ovvero la pronuncia di risoluzione dell'accordo quadro e dei restanti contratti per grave inadempimento dell'opposta.
A riguardo, integrano circostanze provate in quanto, in parte, risultanti dai documenti prodotti e, per la restante parte, o non contestate, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.:
- la stipula del contratto del 19.06.2020, con cui il ha affidato alla Controparte_3 società di – costituita ex art. 184 del Codice degli Parte_10
Appalti – l'esecuzione in concessione di lavori, servizi e forniture relativi alla riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale (doc. n. 9 dell'opponente) e del contratto del 30.11.2020, con cui il ha affidato alla Controparte_5
– anch'essa costituita ex art. 184 Codice degli Controparte_7
Appalti – l'esecuzione in concessione dei servizi di riqualificazione energetica, gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale (doc. n. 10 dell'opponente);
11 - il successivo affidamento, da parte di dette società di progetto all'opponente, della realizzazione degli interventi di efficientamento e di riqualificazione energetica relativi ai contratti pubblici stipulati con i Comuni in questione (vedi i contratti sub doc. n. 11 e 12 dell'opponente);
- che l'opponente si è rivolta all'opposta al fine di reperire prodotti hardware e software strumentali all'esecuzione dei servizi affidatigli dalle società di progetto e costituenti oggetto dei contratti pubblici da queste ultime stipulati con i;
Parte_11
- il perfezionamento – ad esito della sequenza negoziale articolatasi nello scambio tra le parti di offerta comprensiva di schede tecniche dei prodotti e di condizioni contrattuali generali, ordinativo di fornitura, precisazioni in ordine alle condizioni applicabili alle modalità di pagamento del corrispettivo e conferma d'ordine – di un primo contratto di compravendita in data 06/07/2020 con cui l'opponente ordinava all'opposta la consegna di una serie specifica di prodotti per il territorio del Comune di (vedi doc. n. 4A ossia l'“Offerta 20_031rev5 Parte_5 [...]
; la PEC del 30.06.2020 sub doc. n. 5 con cui l'opponente inviava l'ordine di Parte_12
fornitura di prodotti in cui non vi è alcun riferimento alla richiesta di servizi aggiuntivi o di installazione;
la comunicazione e-mail del 03.07.2020 sub doc. n. 6 con cui l'opposta precisava di non poter accettare le condizioni che prevedevano che il pagamento delle fatture fosse vincolato all'emissione di SAL o decurtato dell'importo pari al 5% a titolo di trattenute fino al collaudo;
la conferma d'ordine del 06.07.2020 sub doc. n. 7 dell'opposta);
- la conclusione, a seguito dello scambio tra le parti di offerta e di accettazione, quest'ultima avvenuta con l'invio dell'ordinativo, di un secondo contratto di compravendita in data 10/12/2020 con cui l'opponente richiedeva all'opposta la consegna di una serie specifica di prodotti per il senza riferimento a servizi aggiuntivi (doc. n. 8, 8A, 9, 9A, 9B Controparte_5 dell'opposta, dai quali si desume che il contratto si è perfezionato con l'accettazione da parte dell'opponente dell'offerta precedentemente inviata dall'opposta con comunicazione e-mail del
10/12/2020, e che poi successivamente l'opponente si è limitata solo ad autorizzare l'avvio delle operazioni di consegna dei prodotti oggetto dell'accordo di fornitura in questione già intercorso);
- la successiva stipula in data 22.01.2021 di un accordo-quadro con cui l'opponente ha conferito all'opposta l'incarico di fornirle i prodotti “dotati delle caratteristiche tecniche e idonei all'uso” specificamente indicati nella tabella allegata fino a concorrenza dell'importo di € 1.521.260,00, alle condizioni ivi individuate (vedi docc. 15 e 15A dell'opposta, da cui si evince che quest'ultima ha inviato l'accordo in questione debitamente sottoscritto dal proprio legale rappresentante il
22.01.2021);
12 - l'effettiva consegna da parte dell'opposta dei prodotti indicati nelle fatture azionate e oggetto del primo contratto di fornitura, e di alcuni di quelli oggetto del secondo ordinativo, come da fatture e
DDT prodotti e non contestati, nonché il mancato pagamento da parte dell'opponente di gran parte delle somme portate dalle fatture azionate in sede monitoria (risulta provato, infatti, in quanto confermato dall'opposta nel ricorso monitorio, il pagamento di € 7.161,4 a parziale saldo delle fatture n. 34 del 31.08.2020 e n. 36 del 30.09.2020).
Ciò premesso, dai documenti in atti risulta che le parti hanno stipulato, oltre ad un contratto quadro teso a regolare le condizioni dei rapporti, due contratti di compravendita, con i quali l'opponente ha acquistato dall'opposta determinati prodotti hardware e software, così come elencati negli ordinativi accettati o confermati, deponendo in tal senso sia l'oggetto degli accordi in questione, sia le inequivoche affermazioni delle parti contenute nella corrispondenza e-mail prodotta nonché negli ordini stessi (cfr. il primo ordine sub doc. n. 5 dell'opposta in cui si legge che “Tale richiesta è da considerarsi ordinativo di fornitura ai prezzi indicati nella tabella stessa ed alle ulteriori condizioni seguenti”, nonché l'e-mail sub doc. n. 9 in cui l'opponente afferma “in allegato troverete il file relativo alla richiesta di ordine per la fornitura dei moduli ed rilievo consumi per
l'illuminazione pubblica del comune di ”). Pt_4
Contrariamente a quanto prospettato dall'opponente, pertanto, non risulta che l'opposta, con gli ordini in questione, abbia assunto alcuna obbligazione di risultato, avendo i contratti di vendita stipulati tra le parti ad oggetto esclusivamente la consegna dei prodotti individuati idonei all'uso e funzionanti e non la garanzia del raggiungimento di un ulteriore risultato, dovendosi, piuttosto ritenere che incombesse in capo all'opponente l'obbligo di assicurare alle società di progetto quali proprie controparti negoziali, i risultati di efficientamento energetico attesi in base ai contratti stipulati nei Comuni interessati.
A detti ordinativi, seppur conclusi, rispettivamente, il 06.07.2020 e il 10.12.2020, deve ritenersi applicabile l'accordo-quadro stipulato successivamente in data 22.01.2021, tramite cui le parti hanno predisposto una regolamentazione specifica dei propri rapporti di fornitura, ad integrazione delle pattuizioni precedenti.
Invero, le affermaazioni dell'opposta secondo cui l'intenzione delle parti era quella di rendere l'accordo in questione applicabile soltanto agli ordinativi futuri, intercorsi successivamente alla relativa stipula, è smentita dai documenti prodotti in giudizio e dalle allegazioni delle parti, che invece confermano la valenza integrativa/modificativa del contratto-quadro rispetto alla disciplina degli ordinativi già perfezionati, come si evince:
13 - dall'offerta del 26.06.2020, che si riferisce espressamente a “Termini di consegna Da
Concordare: come riportato in ACCORDO QUADRO” (doc. n. 2 dell'opponente e n. 4A dell'opposta);
- dall'ordine del 30.06.2020 in cui l'opponente specifica che la richiesta di fornitura doveva intendersi attuativa dell'accordo-quadro in corso di sottoscrizione (cfr. doc. n. 3 dell'opponente in cui si legge che “Resta inteso che anche questo ordinativo sarà da considerarsi come attuativo dell'Accordo Quadro di cui sopra sottoscrivendo”);
- dalla comunicazione e-mail del 10.12.2020 in cui si legge “ecco offerta con quantità ricevute e prezzi come da accordo quadro in essere” (doc. n. 8 dell'opponente);
- dall'oggetto dell'accordo-quadro, tramite cui la società opponente ha conferito all'opposta l'incarico di fornirle gli specifici prodotti indicati nella tabella allegata, identificati con codici corrispondenti ai prodotti descritti nei due specifici ordini di fornitura oggetto di causa, fino a concorrenza dell'importo totale di € 1.521.260,00 (doc. n. 15A dell'opposta).
Ciò detto, in ogni caso, non è condivisibile l'assunto dell'opponente secondo cui l'opposta si sarebbe impegnata a consegnare un sistema idoneo ad ottenere i risultati di efficientamento energetico dell'intera rete di pubblica illuminazione dei Comuni di CP_3 Parte_9
non potendo le previsioni dell'accordo-quadro essere interpretate in tal senso.
[...]
Queste ultime, invero, si limitano a stabilire che le prestazioni richieste avevano ad oggetto la fornitura di prodotti “dotati delle caratteristiche tecniche e idonei all'uso” e del sistema di telecontrollo e telegestione “MAX-LEF SYSTEM” completo dei dispositivi hardware e software necessari ad assicurarne il corretto funzionamento, senza fare alcun riferimento alla garanzia di ottenimento di un determinato risultato di efficientamento.
Tanto chiarito, si osserva quanto segue in ordine ai due contratti di compravendita ed ai relativi rapporti, come regolati altresì dal contratto quadro.
3.1. Sulla domanda di risoluzione del contratto relativo al Comune di Parte_5
Per quanto concerne, nello specifico, l'ordinativo inerente ai prodotti consegnati nel territorio del
Comune di l'opponente ha dedotto che l'opposta non è stata in grado di fornire Parte_5
un sistema utilizzabile e idoneo a conseguire i risultati attesi e contrattualmente garantiti, atteso che dal test di funzionamento eseguito nel mese di giugno del 2021 erano emerse gravi problematiche quali la mancata e/o instabile connessione di nodi alla rete, il malfunzionamento del server centrale,
14 l'impossibilità di trasferire ai nodi le configurazioni con i range di amperaggio e il malfunzionamento del sistema di regolazione FAI, come meglio specificate nella relazione di parte prodotta in giudizio.
Ciò detto, si pone, in via preliminare, la necessità di provvedere alla qualificazione giuridica delle domande avanzate dell'opponente.
Come è noto, infatti, nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti posti a base delle domande o delle eccezioni, il giudice del merito – in virtù del principio "iura novit curia" – deve procedere all'individuazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione, ben potendo discostarsi dalle indicazioni date dalle parti nei rispettivi atti difensivi, con il solo limite del rispetto del principio dispositivo e di corrispondenza tra "il chiesto e il pronunciato", a norma dell'art. 112 c.p.c., non potendo arrivare a sostituire la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale mai dedotta.
Tanto chiarito e ribadito che l'opponente ha azionato i rimedi della risoluzione e del risarcimento del danno tipici della garanzia per i vizi o per mancanza di qualità della cosa compravenduta, risulta pertinente il richiamo ai criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità al fine di distinguere le ipotesi di vizi da quelle di mancanza di qualità promesse nonché di aliud pro alio, secondo cui “Il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 cod. civ.), pur presupponendo entrambi l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano, quindi, in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra”, e secondo cui ricorre un'ipotesi di mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata
“qualora il bene presenti imperfezioni che lo rendano inidoneo all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita” e di aliud pro alio “soltanto qualora il bene consegnato sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" promessa” (Cass. n. 6596/2016).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'opponente abbia lamentato problematiche riconducibili alla nozione di mancanza di qualità promesse, non essendo i difetti di funzionamento dedotti attinenti al processo di produzione o fabbricazione dei prodotti o tali da renderli
15 appartenenti ad un genere diverso da quello pattuito, e risultando invece afferenti all'inidoneità del sistema di telecontrollo e dei prodotti fornitele in base agli ordini oggetto di causa ad assicurare le prestazioni tecniche garantite in sede di offerta e i risultati di efficientamento energetico auspicati.
Quanto ai criteri di ripartizione dell'onere probatorio applicabili al caso di specie, risulta conferente, pertanto, il richiamo sia al consolidato orientamento della Cassazione secondo cui il compratore che intenda fare valere in sede giudiziale la mancanza di qualità promesse o essenziali e fruire della correlata tutela è onerato della prova del titolo, costituito non soltanto dal contratto di vendita, ma altresì dall'intervenuta previsione pattizia del possesso di determinate qualità da parte del bene compravenduto, sia all'indirizzo recente della Suprema Corte, secondo cui anche per l'azione di risoluzione di cui all'art. 1497 c.c. vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, trattandosi “di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali «azioni edilizie», riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione” (Cass. n. 14895/2023).
Ciò detto, risulta, innanzitutto, infondata l'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dall'opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta ai sensi degli art. 1497 comma 2 c.c. e
1495 c.c., atteso che l'opponente ha provato di aver denunciato la presenza di anomalie di funzionamento – a suo parere riconducibili a vizi o mancanza di qualità del sistema e dei prodotti – nel termine di otto giorni dalla scoperta previsto dall'art. 1495 comma 1 c.c. avvenuta con test di funzionamento eseguito nel mese di giugno del 2021 (potendosi solo da detto momento verificare concretamente l'esistenza di eventuali difetti del sistema e dei prodotti nel loro complesso: cfr. in termini Cass. n. 40814/2021).
Sono state, infatti, prodotte in giudizio le comunicazioni inviate tramite e-mail e PEC a partire dalla prima del 02.07.2021 (doc. n. 13, 15, 16 dell'opponente) in cui venivano espressamente rappresentati i problemi di funzionalità rilevati, derivanti dalla mancata esecuzione o dal mancato completamento dell'aggiornamento firmware dei nodi di telecontrollo, della configurazione degli apparecchi secondo gli amperaggi di progetto, dell'impostazione del sistema di regolazione in modalità FAI, del riarmo automatico dei quadri elettrici in caso di malfunzionamenti e del sistema
FAI operante su rete Mesh.
16 Procedendo, quindi, all'accertamento nel merito sulla fondatezza della domanda attorea, occorre rilevare che, nel caso di specie, difetta la prova, da un lato, del fatto che i prodotti forniti dovessero avere qualità diverse e migliori rispetto a quelle specificamente indicate nelle schede-tecniche allegate in sede di offerta, e dall'altro che i difetti di funzionamento lamentati dipendano da vizi dei prodotti o da mancanza di qualità ascrivibili alla responsabilità dell'opposta.
Invero, dalla disamina delle allegazioni delle parti, dei documenti agli atti, delle risultanze della
CTU esperita nel procedimento di ATP in corso di causa, si evince che:
- il sistema di telecontrollo realizzato con i prodotti forniti dall'opposta risulta attivo e funzionante;
- non vi è stato alcun riconoscimento dei vizi o della mancanza di qualità dei prodotti forniti utilmente valutabile ai fini dell'esercizio della azione di garanzia ex art. 1490 e seguenti c.c., appurato che la società opposta ha escluso ogni sua responsabilità in merito alla causazione dei problemi di funzionamento lamentati dalla società opponente sia con la e-mail del 09.07.2021 (doc.
n. 17 dell'opposta, in cui si precisa che “Dall'analisi effettuata risulta evidente che il sistema di telecontrollo è funzionante ed i comandi dimmerazione vengono inviati ed eseguiti sulle lampade raggiunte. I problemi e le anomalie rispetto ai valori attesi di consumo energetico sono da attribuirsi in primis ai carichi esogeni presenti sulle linee della pubblica illuminazione e in minima parte alle lampade che non vengono raggiunte dal telecontrollo su cui occorre verificare il corretto collegamento/funzionamento al driver della lampada”) sia con la PEC del 16.07.2021 con la quale venivano respinti, con specifica motivazione, tutti gli addebiti dell'opponente (doc. n. 19 dell'opposta);
- i prodotti hardware e software forniti dalla società opposta corrispondono a quelli ordinati e accettati dalla società opponente in sede di offerta come da specifiche tecniche a quest'ultima allegate con livello base di comunicazione e di interscambio denominato “DALI” e non presentano vizi quanto al relativo processo di produzione o fabbricazione (pag. 28 della CTU del procedimento di ATP);
- nell'ordine inviato all'opposta in data 30.06.2020 di cui al doc. n. 5, l'opponente, nel selezionare gli specifici prodotti indicati in sede di offerta che intendeva effettivamente acquistare e le relative quantità, si riferisce espressamente ai soli moduli di controllo lampada “DALI” con codice WMAX-
ILL LVI, senza operare alcun riferimento ai driver Philips con livello di interscambio superiore, non specificamente acquistati con l'ordinativo in questione e rimasti, quindi, meramente menzionati in sede di offerta al solo fine di indicare il driver di cui veniva consigliato l'acquisto in quanto preso
17 in considerazione come parametro per l'elaborazione dell'offerta sui corpi illuminanti (cfr. l'offerta
20-031rev5 del 26/06/2020 sub doc. n. 4A dell'opposta in cui si legge che “Occorre prevedere
DRIVER tipo SR Philips (o equivalente)” e che “l'offerta viene elaborate considerando di equipaggiare ogni corpo illuminante con DRIVER tipo SR Philips (o equivalente) pe cui saranno previsti moduli di telecontrollo (per la soluzione punto punto) del tipo: - Moduli Bassa tensione
24Vdc ovvero con modulo Zhaga per “Stradale” (eccetto i 28 stradali MACH) (FAEL) - Moduli
LVI bassa tensione da interno lampada + antenna per “Retrofit”. (LITEK) - Moduli con Driver 1-
10V per quelli 230Vac Esistenti (PROIETTORI) + Stradali NO ZHAGA (FAEL)”);
- pertanto, nel contratto oggetto di causa, non era inclusa la consegna di moduli di controllo con firmware tale da implementare i protocolli che consentivano un maggior livello di interscambio con i driver Philips, livello che, in ogni caso, come appurato dal CTU, è conseguibile comunque dagli attuali moduli installati mediante una semplice modifica da remoto della relativa programmazione
(vedi pag. 31 della CTU in cui si legge che “l'aggiornamento del firmware dei moduli di controllo alla versione 02.0B, in grado di leggere tutti i parametri resi disponibili dal driver Philips, può essere eseguito telematicamente”);
- quanto al settaggio della massima corrente erogabile da ciascun driver, il CTU ha appurato, su concorde indicazione delle parti stesse, che si tratta di una regolazione da eseguire tramite programmazione NFC o via cavo dedicato sui driver che non fanno parte della fornitura oggetto di causa e che sono imputabili all'installatore e non all'opposta fornitrice;
- il problema di mancanza di una connessione stabile di una parte rilevante dei punti luce non dipende dalla presunta esistenza di vizi o dalla mancanza di qualità dei prodotti forniti dall'opposta, quanto piuttosto dalla mancata esecuzione di specifiche valutazioni e verifiche da operarsi in sede di progettazione (pacificamente incombente in capo all'opponente in quanto assegnataria dei servizi di efficientamento relativi al dalle quali sarebbe emersa la necessità Controparte_3
di acquistare prodotti con caratteristiche diverse e più idonee a conseguire i risultati attesi (pag. 35 e seguenti della CTU in cui si precisa che detti problemi potevano essere evitati “attraverso una più accurata analisi della localizzazione dei nodi della rete e dei relativi gateway e attraverso una simulazione della copertura radio in funzione della specifica topografia e delle caratteristiche morfologiche del sito d'installazione. Nel caso di specie la posizione della stragrande maggioranza dei nodi e di tutti i gateway non è stata oggetto di progettazione o, almeno, di verifica preliminare, ma era prefissata nel senso che i dispositivi di telecomunicazione sono stati rispettivamente installati sui corpi illuminanti e nei quadri elettrici già esistenti. È evidente che l'analisi preventiva
18 della copertura radio attesa nelle diverse aree del sito avrebbe potuto evidenziare la necessità di installare antenne con una maggiore portata, oppure diminuire la distanza tra i nodi nelle zone più densamente edificate e/o con vie molto strette, ove non vi è visibilità diretta, oppure ancora avrebbe mostrato la necessità di installare dei ripetitori del segnale radio. Tali valutazioni avrebbero potuto
e dovuto essere oggetto di un'analisi preventiva (radio planning) che avrebbe dovuto Pt_1 svolgere preliminarmente in sede di progetto, che tuttavia non è stata predisposta”);
- le prestazioni delle apparecchiature oggetto di fornitura da parte dell'opposta rientrano nel campo di tolleranza descritto nell'offerta, superando di poco i valori minimi previsti;
- in particolare, con le prove effettuate in contraddittorio tra le parti in data 11 gennaio 2023 è stato accertato che i prodotti oggetto di fornitura rispettano le specifiche minime contrattuali in relazione al profilo della distanza di comunicazione, la quale risulta soddisfatta per distanze pari al limite minimo dell'intervallo di funzionamento dichiarato in offerta pari a 100 metri in campo aperto e che i problemi rilevati a distanze inferiori sono ascrivibili al fatto che l'opponente non ha eseguito le opportune verifiche in sede di progettazione in funzione della specifica topografia e delle caratteristiche morfologiche del sito d'installazione;
- la mancata esecuzione in sede di progetto (il quale è peraltro risultato conforme alle normative di settore dal punto di vista dei requisiti illuminotecnici e dei limiti delle emissioni elettromagnetiche) di un'analisi previsionale della diffusione del segnale elettromagnetico, unitamente alla scelta di acquistare dispositivi di telecontrollo allineati ai valori minimi del range di funzionamento previsto, ha verosimilmente portato alle conseguenze di scarsa connettività di alcuni dei nodi della rete;
- che risulta regolare il funzionamento dei sensori del sistema di illuminazione adattiva FAI, di cui manca soltanto l'implementazione, per la cui realizzazione è necessario il previo completamento della programmazione del sistema a sua volta strumentale alla regolazione delle singole lampade raggruppate in gruppi omogenei, in base ai segnali emessi dai sensori LTM;
- non è stato possibile accertare la natura e i risultati dei controlli che l'opponente assume di aver eseguito sui nodi non stabilmente connessi;
- l'ordine di cui al doc. n. 5 dell'opposta includeva la sola consegna del sistema di video-analisi con l'algoritmo di illuminazione adattiva FAI (Full Adaptive Installation), e non la relativa installazione né la relativa implementazione, le quali pertanto dovevano considerarsi operazioni successive alla consegna del dispositivo in questione incombenti sulla società opponente e sulle Imprese installatrici di cui quest'ultima si è eventualmente avvalsa (quanto alla prova della consegna si veda
19 il DDT sub doc. n. 29 allegato al fasc. monitorio, firmato dal conducente e non contestato dall'opponente).
Quanto ai rilievi delle parti, occorre precisare che il CTU ha puntualmente esaminato le osservazioni del CTP nominato dalla società opposta, mentre l'opponente non ha depositato, per il tramite del proprio consulente nominato, una propria memoria tecnica in risposta alla stesura preliminare della consulenza tecnica d'ufficio entro il termine fissato al 2 marzo 2023.
Inoltre, le contestazioni e i rilievi formulati in ordine ai risultati cui è pervenuto il CTU contenute nella comparsa conclusionale dell'opponente (in cui quest'ultima si è limitata a riportare frasi estrapolate dalla relazione senza il relativo contesto di riferimento e da cui si evincerebbe la responsabilità dell'opposta per i difetti riscontrati) riguardano i medesimi problemi di connettività, di funzionalità e di completamento del sistema già ampiamente vagliati nella perizia redatta in sede di ATP – di cui si è compiutamente dato atto – riconducibili, invece, a mancanze verificatesi in sede di progettazione e di installazione ascrivibili all'opponente stessa e alle altre imprese di cui quest'ultima di avvalsa nei cantieri di e di . Parte_5 Parte_4
Segnatamente, è stato accertato, mediante prove tecniche eseguite in contraddittorio tra le parti e alla presenza del CTU – e nel cui contesto il montaggio sulla lampada C del nodo '829 non oggetto della fornitura ma messa a disposizione dall'opposta tramite suo magazzino era stato eseguito su accordo delle parti al fine di verificare le funzionalità dei dispositivi – che i prodotti oggetto di fornitura soddisfano il parametro minimo della distanza di comunicazione previsto in offerta pari a
100 metri (cfr. offerta 031 rev5 del 26.06.2020 sub doc. n. 4A dell'opposta in cui si legge che “La comunicazione se Wireless richiede distanze fra i dispositivi radio tra i 100 e 200 metri in condizioni di visibilità ottica preferibilmente”).
Alla luce degli accertamenti tecnici svolti dal Consulente nominato d'ufficio, non sono stati provati vizi o mancanza di qualità promesse in relazione ai prodotti forniti dall'opposta, che sono risultati pienamente rispondenti alle specifiche tecniche inviate in sede di offerta, e che sono serviti alla predisposizione di un sistema funzionante, di cui l'opponente non ha provato lo smontaggio in corso di causa, essendo piuttosto emerso che le problematiche di funzionalità rilevate attinenti al mancato raggiungimento di livelli prestazionali superiori, sono in realtà dipese dalla mancata esecuzione delle opportune valutazioni e verifiche in sede di progettazione, imputabile alla stessa acquirente.
20 A ciò si aggiunga che non risulta utile a fondare di per se' il giudizio di gravità dell'inadempimento, quale fatto costitutivo della domanda di risoluzione avanzata dall'opponente, la mancata consegna di 72 moduli, dal momento che a fronte della consegna della maggior parte dei prodotti ordinati, non contestata e comunque comprovata dai DDT versati in atti, l'opponente non ha provveduto a versare il corrispettivo dovuto in relazione alle fatture azionate in sede monitoria, senza una valida giustificazione – non essendo stata provata la sussistenza di vizi o la mancanza di qualità promesse imputabile all'opposta – con la conseguenza che è legittimo il rifiuto dell'opposta di provvedere al completamento della fornitura ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Pertanto, non risultando provato l'inadempimento grave e imputabile dell'opposta rispetto agli obblighi assunti, né in termini di garanzia per vizi o mancanza di qualità promesse ai sensi dell'art. 1497 e 1492 c.c., né in termini di mancato completamento della fornitura ai sensi del generale art. 1453 c.c., la domanda di risoluzione del contratto di cui all'ordinativo del 30.06.2020 proposta dall'opponente in via riconvenzionale deve essere rigettata.
3.2. Sulla domanda di risoluzione del contratto relativo al Comune di . Parte_4
Destituita di fondamento è altresì la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di fornitura relativo ai prodotti da utilizzare nel territorio del Comune di . Parte_4
Neppure in questo caso, infatti, ricorre la prova del grave inadempimento imputabile all'opposta, non avendo l'opponente allegato specificamente i ritardi accumulati nelle consegne o i presunti danni subiti in conseguenza dell'intempestivo adempimento (1), né replicato in maniera specifica e contestatole affermazioni contenute nella comparsa di costituzione dell'opposta secondo, cui la sospensione delle prestazioni e il mancato completamento della fornitura non sono imputabili a propria colpa in quanto causati da una carenza di materie prime necessarie alla produzione delle merci ordinate e comunque giustificati, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dall'omesso versamento del corrispettivo dovuto in relazione ai prodotti già rimessi all'opponente. Segnatamente, quanto al primo profilo, non è stato specificamente contestato ad opera dell'opponente, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., il fatto che l'opposta oltre ad aver ordinato tempestivamente, a far data dall'ottobre del 2020, le materie prime di cui necessitava per la produzione delle apparecchiature ordinate (vedi doc. n. 26 e 26A dell'opposta), ha anche rappresentato all'opponente, allorquando quest'ultima ha comunicato in data 22.01.2021 la richiesta di partire con la consegna dei materiali, che iniziavano a porsi problemi di approvvigionamento di materie prime e di semilavorati che i propri fornitori e terzisti non riuscivano a consegnare.
In ogni caso, è pacifico il mancato pagamento del corrispettivo dovuto dall'opponente per le forniture già compiutamente eseguite e consegnate, con la conseguenza che la domanda di risoluzione del contratto relativo all'ordinativo in questione è parimenti inaccoglibile.
4. Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.
Per quanto detto, deve essere respinta anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali avanzata dall'opponente in via riconvenzionale (e da considerarsi ammissibile sussistendo in capo all'opponente sia l'interesse ad agire in tale senso sia la titolarità sul lato attivo del diritto azionato in quanto trattasi di società che ha stipulato i contratti di fornitura oggetto di causa in qualità di acquirente), non risultando provati i relativi fatti costitutivi, rappresentati dai vizi o dalla mancanza di qualità promesse – insussistenti alla luce degli accertamenti tecnici esperiti in corsi di causa – nonché l'esistenza di pregiudizi concreti e la relativa derivazione causale dall'inadempimento del venditore.
Invero, i prodotti forniti sono risultati funzionanti e corrispondenti a quelli ordinati dall'opponente anche sotto il profilo delle relative caratteristiche tecniche debitamente esplicate in sede di offerta, sicché non è ravvisabile alcun inadempimento rispetto ai contratti di fornitura oggetto di causa imputabile all'opposta in qualità di venditrice, e conseguentemente non merita accoglimento la domanda di risarcimento dei danni correlati ai costi necessari per la rimozione degli impianti preesistenti e per l'installazione di un nuovo sistema di telecontrollo, le cui stime quantificate dal
CTU nel procedimento di ATP non possono essere, pertanto, prese in considerazione.
In ogni caso, si rileva che non è stata dimostrata, mediante la produzione di documenti o la formulazione di richieste istruttorie ammissibili, l'esistenza di danni correlati ai presunti difetti di funzionamento lamentati, dal momento che l'opponente non ha provato di aver avviato le operazioni smontaggio dei materiali consegnati dall'opposta nei Comuni interessati e si è limitata a versare in giudizio fatture e preventivi – non idonei a provare gli effettivi esborsi o i maggiori costi
22 sostenuti – emessi da società terze asseritamente incaricate della fornitura di nuovi prodotti in sostituzione di quelli originariamente consegnati dall'opposta (vedi doc. da n. 31 a 36 dell'opponente, tra cui risulta compreso il contratto stipulato con tale società Revetec s.r.l. che prevede espressamente l'emissione di appositi ordini di fornitura per i dispositivi riportati nell'Allegato, nella specie non prodotti).
D'altra parte, un'eventuale e futura esecuzione delle operazioni di smontaggio dei materiali attualmente in uso, in assenza della prova di difetti o di mancanza di qualità dei prodotti forniti dall'opposta, dovrà ritenersi frutto di una libera scelta della società opponente, senza che questa possa esigere il ristoro delle spese sopportate a tale titolo.
Né sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni relativi ai presunti maggiori consumi energetici generati dal sistema di illuminazione rispetto ai risultati attesi, i quali, peraltro, non sono risultati verificabili e quantificabili con sufficiente grado di certezza in sede di CTU (vedi pag. 47 e seguenti della perizia in cui si legge che “non si ritiene possibile effettuare un calcolo attendibile del maggior consumo energetico (e conseguentemente dell'ammontare dei relativi danni) senza avere a disposizione i dati effettivi del consumo dell'impianto completato e completamente a regime, almeno per tre mensilità successive. La stima fornita da parte ricorrente è basata su assunzioni ed ipotesi che mancano però di riscontri oggettivi certi, anche in considerazione del fatto che al momento l'impianto non è stato completato”).
A riguardo, infatti, è sufficiente precisare che gli accertamenti tecnici eseguiti in corso di causa hanno consentito di appurare che il maggior consumo energetico di una parte dei punti illuminanti non è riconducibile a presunti difetti o alla mancanza di qualità dei prodotti forniti dall'opposta, ma risulta invece eziologicamente correlato alla mancata esecuzione di specifiche operazioni di impostazione da effettuarsi in sede di installazione dei driver, e quindi ad attività relative ad una fase del progetto e a componenti non inclusi nel contratto di vendita stipulati con l'opposta.
In particolare, il CTU ha chiarito che “i driver sono stati installati senza preventivamente impostare, per ciascuno di essi, il rispettivo valore di corrente massimo di progetto, con il risultato che il valore di dimmerazione risulta ora applicato alla corrente massima assoluta (la corrente massima potenzialmente erogabile dal driver) e non invece alla corrente massima di progetto” e che, comunque, il problema relativo al maggiore consumo energetico così generato può essere agevolmente risolto mediante l'aggiornamento del firmware dei moduli di telecontrollo (cfr. pag. 52 della CTU).
23 Deve presumersi, invece, abbandonata la domanda di risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione originariamente avanzata dall'opponente, in quanto non riproposta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e nei successivi atti difensivi prodotti in giudizio né, infine, nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 27/11/2024, e non emergendo dalla valutazione complessiva della condotta processuale di detta parte una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. n. 15860/2014; Cass. Sez. un. n. 1785/2018).
In ogni caso, detta domanda è infondata, avendo l'opponente genericamente affermato di aver subito pregiudizi non patrimoniali da determinarsi equitativamente in misura non inferiore a
100.000,00 euro, in conseguenza delle contestazioni asseritamente avanzate dai
[...]
causate a loro volta dall'inadempimento dell'opposta ai Parte_11
propri obblighi contrattuali.
Nel caso di specie, infatti, ferma restando la configurabilità di detta tipologia di danni anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi (Cass. n. 20643/2016), assume rilievo determinante il fatto che l'opponente non ha allegato specificamente né dimostrato tramite la produzione di documentazione conferente, la formulazione di prove ammissibili o l'allegazione di fattori presuntivi, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine o alla reputazione ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., né in termini di conseguenze pregiudizievoli né con riguardo all'esistenza di un nesso causale tra queste ultime e la condotta tenuta dalla società opposta.
Più precisamente, difetta la prova sia dell'inoltro di effettive contestazioni da parte dei
[...]
tramite i propri dipendenti, in ordine ai servizi oggetto dei Parte_11 contratti pubblici stipulati con l'opponente (la PEC sub doc. n. 29 dell'opponente contiene contestazioni inviate dalla società Spezzano Smart City s.r.l. e non dal con riguardo ai CP_3
lavori eseguiti e alle prestazioni rese in relazione allo specifico e diverso rapporto contrattuale intercorso con l'opponente alla quale viene addebitata la responsabilità della mancanza del sistema di monitoraggio e gestione dell'impianto di illuminazione oggetto della concessione), sia delle relative ripercussioni negative sulla reputazione e la credibilità pubblica di quest'ultima in qualità di operatore nazionale erogante servizi di facility management.
5. Sulla domanda riconvenzionale di restituzione del corrispettivo versato.
E' del pari da rigettarsi, pertanto, in ragione del rigetto delle domande riconvenzionali di risoluzione dei contratti di fornitura, la richiesta, accessoria rispetto all'azione di risoluzione, di
24 restituzione della somma di € 7.161,40 versata a titolo di corrispettivo per le forniture oggetto di causa.
6. Sulla prova del credito dell'opposta.
Sussistono, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo dei contratti di vendita intercorsi tra le parti proposta della società opposta.
Nel caso di specie, infatti, l'opposta ha provveduto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, rappresentati dalla conclusione dei contratti di vendita di cui agli ordinativi in atti (doc. n.
5 e 8 dell'opposta), dall'effettiva consegna dei prodotti oggetto delle fatture azionate e dal mancato pagamento da parte dell'opponente del corrispettivo dovuto senza una valida giustificazione, in conformità ai principi costantemente invalsi in giurisprudenza in materia di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (cfr. ex multis Cass. S.U., Sentenza,
30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-
2007, n. 9351).
Tanto premesso, l'ammontare dovuto dall'opponente deve essere rideterminato atteso che risulta fondata l'eccezione di parziale inesigibilità del credito azionato.
A riguardo, occorre infatti precisare che secondo le previsioni contenute nell'accordo-quadro stipulato il 22.01.2021, applicabili anche agli ordinativi oggetto di causa, doveva essere operata sulle fatture emesse dall'opposta una trattenuta pari al 5% da svincolare all'esito del collaudo, nella specie pacificamente non eseguito.
Tuttavia, la mancata applicazione della previsione in esame con riguardo alla maggior parte delle fatture azionate in sede monitoria è stata espressamente autorizzata dall'opponente, come si evince dai documenti prodotti in giudizio.
Ne deriva che, per un verso, l'opponente resta tenuta all'integrale versamento delle somme portate dalle fatture in relazione alle quali ha emesso espressa autorizzazione senza applicare alcuna trattenuta (doc. n. 7, 10, 15, 16, 20, 21 allegati al fasc. monitorio), e per altro verso gli importi di alcune delle fatture azionate in sede monitoria, ossia delle fatture n. 22 del 31.03.2021, n. 65 del
25 31.12.2020 e n. 3 del 29.01.2021, in relazione alle quali la società opponente ha autorizzato la fatturazione con applicazione della trattenuta, devono essere decurtati del 5% in conformità agli accordi intercorsi tra le parti (doc. n. 22, 25, 31 allegati al fasc. monitorio).
Segnatamente dall'importo totale di 10.372,44 euro di cui alla fattura n. 65 del 31.12.2020 deve essere decurtato il 5% pari a 518,622 euro, dall'importo totale di 3.172,00 euro di cui alla fattura n.
3 del 29.01.2021 deve essere decurtato il 5% pari a 158,6 euro, e dall'importo totale di 12.688,00 euro di cui alla fattura n. 22 del 31.03.2021 deve essere decurtato il 5% pari a 634,4 euro.
Alla luce dei rilievi che precedono, occorre revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare il credito dell'opposta nella minor somma di 94.407,138 euro (derivante dalla differenza tra l'importo complessivo originariamente richiesto pari a 95.718,76 euro e la somma totale da decurtare a titolo di trattenuta pari a 1.311,622 euro) oltre interessi nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
7. Sulle spese di lite e del procedimento di ATP.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono, pertanto, poste a carico dell'opponente sia con riguardo alla causa di merito che a quella di istruzione preventiva in corso di causa, trovando applicazione il principio secondo cui “anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass.,
Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n.
9587)” (Cass. n. 4860/2024).
La liquidazione ha luogo come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr. art. 6 DM 147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avendo riguardo al valore dato dalla misura del credito accertato (principio del decisum: art. 5 comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014; cfr. Cass. n. 9237/2022), e tenendo presenti i parametri medi previsti per tutte le fasi del procedimento di merito e di quello di istruzione preventiva in corso di causa.
26 La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Vengono poste a carico dell'opponente, in ragione della sua soccombenza altresì le spese di CTU, con liquidazione come da decreto adottato all'esito del procedimento di ATP.
Le spese di CTP, di cui l'opposta ha chiesto la restituzione depositando nota spese del proprio tecnico di fiducia, devono essere rimborsate nei limiti di cui in dispositivo, con esclusione di quelle eccessive o superflue, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10173 del
2015 in motivazione;
Cass 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056; Cass. 11-6-1980 n. 3716), oltre IVA e contributi previdenziali come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) In accoglimento parziale dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.
4299/2021 emesso dal Tribunale di Firenze;
M Parte_1 Parte_2Controparte_1 CP_1
della somma a titolo di corrispettivo pari a 94.407,138 euro oltre interessi nella misura di cui al
D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
3) ND (già a rifondere a le spese di Parte_1 Parte_2 CP_1
lite che si liquidano, per il giudizio di merito, in euro € 14.103,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge, e per quello di
ATP in € 3.827,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
4) PONE a definitivo carico di (già le spese di CTU del Parte_1 Parte_2
procedimento di ATP liquidate come da decreto in atti;
5) ND (già a rifondere a le spese di Parte_1 Parte_2 CP_1
CTP del procedimento di ATP, che liquida in 2.500,00 euro, oltre IVA e contributi previdenziali come per Legge.
Firenze, 31.3.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non potendosi evidentemente considerare tali le vaghe affermazioni contenute nell'atto di citazione in cui si legge che
“per , è stata sistematicamente in ritardo nelle forniture (cfr. docc. 23, 24 e 25), nonostante le urgenze Parte_4 sul punto da subito comunicatele (cfr doc. 8). Tanto si è che con PEC del 19.10.2021, dichiarava la Parte_2 risoluzione ex art. 1456 cod. civ. dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 17 dello stesso accordo limitatamente a detta commessa”, né il contenuto generico della lettera di risoluzione sub doc. n. 26 dell'opponente in cui quest'ultima si limita a dichiarare che “con riferimento all'Accordo Quadro e relativo all'Ordine di Fornitura “Progetto Agrate – Smart City Wireless” inerente ai materiali (telecontrollo e telegestione) indispensabile per la corretta riqualificazione degli Impianti di Pubblica Illuminazione per il Comune di siamo a rappresentare che, la predetta Parte_4 fornitura non è stata consegnata nei modi e nei tempi previst uadro e relativo Ordine di Fornitura del 25/01/2021”. 21