Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 184.
((Atti compiuti senza il necessario consenso.)) ((Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.
L'azione puo' essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non puo' essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro e' obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora cio' non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione))
((Atti compiuti senza il necessario consenso.)) ((Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.
L'azione puo' essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non puo' essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro e' obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora cio' non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione))
Commentari • 192
- 1. Preliminare vendita immobile in comunione dei beni: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 giugno 2021 · 181.43835
Rapporti patrimoniali tra coniugi e comunione dei beni: applicazione dell'articolo 184 del Codice civile. Nel caso in cui sia stipulato un contratto preliminare di vendita di un bene immobile ricadente nel regime di comunione legale, in assenza del consenso dell'altro coniuge, l'atto è soggetto alla disciplina dell'art. 184 c.c. e pertanto è esposto all'azione di annullamento, […] III, 19/07/2012, n.12466 Rapporti tra coniugi e comunione del bene In regime di comunione legale tra coniugi, il contratto preliminare di vendita di bene immobile stipulato da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro è soggetto alla disciplina dell'art. 184 comma 1 c.c., e non è, pertanto, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/03/2025, n. 146Provvedimento: […] N. 202201, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 c.c., venisse dichiarato l'annullamento del rogito notarile indicato, ex art. 184 c.c., e, per tale effetto, venisse dichiarato il citato atto pubblico invalido ed improduttivo di effetti giuridici per le causali di cui in assertiva; […] I convenuti hanno eccepito tempestivamente l'intervenuta prescrizione dell'azione, ex art. 184, secondo comma, c.c., non avendo l'attrice proposto l'azione entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e, in ogni caso, entro un anno dalla data di trascrizione.Leggi di più...
- art. 180 c.c.·
- comunione legale·
- trascrizione atto·
- annullamento atto pubblico·
- art. 1345 c.c.·
- sospensione prescrizione·
- prescrizione azione·
- conoscenza atto·
- art. 184 c.c.·
- nullità per illeceità motivi