TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/12/2025, n. 5997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5997 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE Seconda CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. Luca Trognacara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1131 /2021 del ruolo generale promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. SIMONETTI
DO e AL TE , con domicilio eletto presso il loro Studio in
Mestre, Via Pepe n. 20 (comunicazioni e notificazioni da inoltrarsi ai rispettivi indirizzi PEC dei difensori)
parte attrice contro
, IN QUALITA' DI EREDE DI CP_1 Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIOATTO
[...] C.F._1
ME elettivamente domiciliato in VIA TORINO 180 30172 TR presso il
1 difensore avv. CHIOATTO ME (comunicazioni e notificazioni da inoltrarsi all'indirizzo PEC del difensore)
, IN QUALITA' DI EREDE DI CP_2 Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIOATTO
[...] C.F._2
ME e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA TORINO 180 30172
TR presso il difensore avv. CHIOATTO ME (comunicazioni e notificazioni da inoltrarsi all'indirizzo PEC del difensore)
parte convenuta
, Controparte_3
rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. CERUTTI STEFANO, con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA FERRETTO 53 30174 VENEZIA
TR (comunicazioni da inoltrarsi all'indirizzo PEC del difensore)
terza chiamata in punto: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
conclusioni parte attrice: come da note sostitutive di udienza 10.06.2025
conclusioni parte convenuta: come da note sostitutive di udienza 10.06.2025
conclusioni terza chiamata: come da note sostitutive di udienza 6.6.2024
1.Svolgimento del processo
Con atto di citazione in data 8 febbraio 2021, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti il Tribunale di Venezia i sigg. e Persona_1 CP_2
2 , per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in data 14 CP_4 novembre 2009.
Ha esposto l'attore che, in tale data, si trovava presso la propria abitazione sita in
Spinea (VE), via Leonardo Da Vinci n. 2, in compagnia delle sig.re Controparte_5
e quando, entrato in cucina assieme alla sig.ra Controparte_6 Controparte_7
entrambi improvvisamente perdevano i sensi a causa di Controparte_5 un'esalazione di monossido di carbonio, che l'attore attribuiva proveniente dalla caldaia dell'abitazione.
In conseguenza dell'evento, entrambi riportavano importanti danni permanenti, tanto che l'odierno attore veniva trasportato con urgenza in ospedale in stato di coma.
Ritenendo responsabili dell'evento sia la proprietaria dell'immobile, sig.ra
[...]
, sia l'installatore/manutentore della caldaia, sig. , Persona_1 Persona_2
l'attore ha agito nei loro confronti per ottenere il risarcimento del danno subito.
Si è costituita in giudizio la proprietaria dell'immobile, sig.ra , Persona_1 deceduta nel corso del procedimento, contestando la ricostruzione fattuale di controparte e la quantificazione del danno, nonché rilevando come nessuna responsabilità potesse esserle ascritta per un eventuale difetto di funzionamento e/o di manutenzione della caldaia.
La sig.ra ha comunque chiamato in causa la propria assicuratrice Persona_1
che garantiva l'immobile in virtù di polizza globale fabbricati Controparte_3 civili, affinché fosse dalla stessa manlevata e tenuta indenne in caso di soccombenza.
Si è costituito in giudizio altresì il sig. , eccependo il proprio difetto Persona_2 di legittimazione passiva, per non essere stato egli l'installatore né il manutentore della caldaia.
Si è infine costituita in giudizio la terza chiamata associandosi Controparte_3 alle difese in fatto e in diritto svolte dall'assicurata sig.ra e Persona_1 contestando, pertanto, la fondatezza della domanda attorea sia in punto di an che di quantum debeatur. La Compagnia ha altresì eccepito, in via subordinata, i limiti di operatività della polizza, nonché i relativi massimali e le franchigie contrattuali.
All'udienza del 16 dicembre 2021, il Giudice, preso atto della dichiarazione di rinuncia alla domanda e agli atti formulata da parte attrice nei confronti del convenuto e della relativa accettazione da parte di quest'ultimo, ha Persona_2 dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente alle domande proposte nei suoi confronti, con compensazione delle spese di lite.
3 All'udienza del 14 febbraio 2023, la causa è stata interrotta per l'intervenuto decesso della convenuta ed è stata successivamente riassunta nei Persona_1 confronti degli eredi e , i quali si sono costituiti Controparte_8 Controparte_9 richiamando gli atti e le conclusioni dell'originaria convenuta.
Successivamente, al precedente Giudicante, dott.ssa Silvia Franzoso, è subentrato l'odierno decidente con provvedimento di riassegnazione dell'allora Presidente della
Seconda Sezione Civile, dott. Roberto Simone, in data 19 febbraio 2021.
La causa è stata quindi istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale, disposta dal precedente Giudicante, nonché attraverso le consulenze tecniche d'ufficio medico-legale (Dott. e di ricostruzione del sinistro Persona_3
(Geom. ), disposte dal presente Giudice. Persona_4
Precisate le conclusioni, all'udienza dell'11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Tema della controversia.
Parte attrice, a sostegno della propria domanda risarcitoria, ha esposto che il giorno
14.11.2009, verso le ore 16.00, si trovava nella cucina della propria Parte_1 abitazione in Spinea, via Leonardo Da Vinci n. 2/A, unitamente a una conoscente, la signora mentre la di lui moglie, si trovava in Controparte_5 Controparte_6 un altro locale della casa insieme alla signora figlia di Controparte_7 CP_5
[...]
In tale frangente e improvvisamente perdevano i Parte_1 Controparte_5 sensi e finivano riversi a terra, ove venivano rinvenuti esanimi da e Controparte_7
quali vittime di esalazione di monossido di carbonio, così come Controparte_6 risulta dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco di Venezia (All.to 1, fascicolo parte attrice).
, in stato di coma, veniva condotto in ambulanza e ricoverato presso Parte_1
l'Ospedale Civile di Mirano con diagnosi di “avvelenamento acuto da monossido di carbonio, con trattamento di miringotomia bilaterale e decorso complicato da broncopolmonite acuta. Sindrome psicorganica derivante dall'insulto ipercapnico- ipossico a carico del sistema nervoso centrale con deficit acustico, più accentuato a destra”. Dimesso in data 20.11.2009, rimaneva successivamente in stato di malattia
(cfr. All.to 2, fascicolo parte attrice).
L'abitazione ove è accaduto il fatto consiste in un appartamento al piano primo di un condominio di tre piani sito in via Leonardo Da Vinci n. 2 in Spinea (VE), ove
4 conduttrice e intestataria del contratto di locazione del suddetto immobile sin dall'1.2.2007 è coniuge di parte attrice, mentre proprietaria Controparte_6 dell'immobile locato era , la quale era altresì proprietaria Persona_1 dell'appartamento soprastante.
Parte attrice ha quindi rilevato che l'esalazione di monossido di carbonio sarebbe stata causata da un difetto dell'impianto di riscaldamento, intendendosi per impianto il complesso costituito dal generatore (caldaia), dal sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, nonché dai regolatori e dai controlli. In sostanza, la caldaia scaricava i fumi di combustione passando attraverso la cucina e quindi all'interno di un condotto verticale in laterocemento, non coibentato, che non aveva né ha alcuna caratteristica o funzione di canna fumaria, in violazione della normativa all'epoca vigente (L. n. 46/1990 e UNI 7129/1992).
Ha inoltre evidenziato che i Vigili del Fuoco hanno immediatamente disposto la chiusura della fornitura di gas all'appartamento in oggetto e ai due appartamenti sovrastanti, cosicché la proprietà ha successivamente realizzato, per tutte e tre le unità abitative, lo scarico dei fumi all'esterno mediante camini autonomi, senza più utilizzare quelli preesistenti in laterocemento.
La convenuta e la terza chiamata hanno contestato gli assunti attorei non già sotto il profilo, peraltro da esse stesse riconosciuto, che il sig. sia stato Parte_1 vittima di un grave incidente domestico provocato dall'esalazione di monossido di carbonio, bensì sotto il profilo della responsabilità dell'accaduto, negando che l'evento potesse essere messo in relazione con l'impianto di riscaldamento al servizio dell'appartamento di proprietà della IG.ra , nonché contestando Persona_1 la fondatezza degli elementi probatori offerti da parte attrice.
In particolare, hanno evidenziato che la causa è stata introdotta a distanza di dodici anni dall'evento e sulla base di una perizia di parte disposta nove anni dopo i fatti su cui poggia la pretesa risarcitoria, quando ormai i luoghi risultavano modificati.
3. Profilo giuridico – Esclusione responsabilità ex art. 2051 c.c.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c. Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i
5 danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. Civ., sez.
III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
Nondimeno, non può non rilevarsi che, in ogni caso, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno (cfr. Cass. civ. n. 3875/2016; Cass. civ. n. 7125/2013), nesso che sussiste o se
6 il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso.
Riepilogati gli insegnamenti dottrinali e giurisprudenziali ormai consolidati in materia, deve ritenersi che solo in apparenza la prova della invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. risulti agevole per chi intenda avvalersene, poiché, pur avendo indiscutibilmente carattere oggettivo, essa richiede preliminarmente la prova del nesso eziologico, ossia la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Nella specie, invece, parte attrice non ha fornito la prova della derivazione causale tra l'evento dannoso e la fuoriuscita di monossido di carbonio dalla caldaia.
Tale prova non è stata raggiunta né in sede testimoniale — sebbene in tale contesto abbiano trovato conferma gli accadimenti prospettati da parte attrice, e cioè la circostanza di essere stato vittima di esalazione di monossido di carbonio
(unitamente alla conoscente , come emerge peraltro dal rapporto di Controparte_5 intervento dei Vigili del Fuoco di Venezia (all. 1 fascicolo parte attrice) — né in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
Nella parte conclusiva della CTU affidata al Geom. , che si ritiene di Persona_4 condividere in quanto esente da vizi tecnici e logici per la coerenza e la linearità dell'impianto motivazionale, si trova infatti affermato che:
1. lo stato dei luoghi risultava integralmente modificato dopo l'evento e non vi erano fotografie e/o videoispezioni dell'impianto immediatamente successive allo stesso;
2. non sussistevano i vizi e i difetti denunciati nell'atto di citazione ed indicati nella perizia dell'ing. ; Per_5
3. l'impianto era conforme ai criteri normativi e di sicurezza vigenti all'epoca dei fatti;
4. la più plausibile causa della fuga di monossido di carbonio poteva essere riconducibile alla quasi totale occlusione della canna fumaria, rilevata con la videoispezione del 2025 — circostanza della quale, tuttavia, non vi è alcuna prova o certezza che sussistesse anche nel 2009 — che, unitamente al fatto che la sigillatura dell'imbocco del tubo di scarico della caldaia non fosse a tenuta stagna, avrebbe potuto consentire la fuoriuscita del gas (cfr. pag. 16 relazione CTU).
Nella parte motiva il CTU ha inoltre ritenuto improbabile che l'esalazione del monossido di carbonio possa essere derivata dall'impianto di riscaldamento —
7 caldaia — dell'abitazione di proprietà della dante causa degli odierni convenuti, poiché le caldaie di tipo stagno, come quella all'epoca in uso presso l'immobile in questione, sono dotate di un pressostato fumi che, in caso di malfunzionamento della linea di scarico, blocca l'afflusso del gas e determina lo spegnimento della caldaia
(cfr. pagg. 11–12 relazione CTU).
In sede di risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, il CTU ha precisato a) che pure nella relazione dei Vigili del Fuoco non è stato fatto alcun riferimento alla caldaia quale causa del sinistro b) che non è dato conoscere la data di formazione dell'occlusione rilevata nel corso della videoispezione del 2025, che ben potrebbe essere successiva all'evento;
c) che nella propria relazione non è stato possibile individuare con certezza le cause della fuga di monossido di carbonio, anche in ragione del fatto che si è tentato di
“ricostruire una situazione occorsa più di quindici anni fa, della quale non si ha alcuna prova certa o fotografica dell'epoca, ad eccezione del suddetto verbale dei
Vigili del Fuoco” (cfr. pag. 20 relazione CTU), oltre che dei rapportini di verifica annuale della caldaia.
Ne consegue che la prospettata occlusione della canna fumaria quale causa del sinistro deve ritenersi una mera ipotesi, mancando evidenze idonee a dimostrarne la sussistenza all'epoca dei fatti, né essendovi certezza che la canna fumaria rinvenuta occlusa fosse effettivamente allacciata alla caldaia dell'appartamento, avendo il CTU accertato che detto immobile era in realtà servito da due canne di esalazione, di cui solo una risultava occlusa.
Stante quanto sopra rilevato, la domanda attorea va respinta in quanto rimasta indimostrata
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e i convenuti, mentre vanno interamene compensate con riguardo ai convenuti e la terza chiamata in causa.
Per analoghe ragioni restano a definitivo carico di parte attrice le spese di entrambe le consulenze tecniche.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda attorea proposta nei confronti dei convenuti e Controparte_8
, eredi della IG.ra Controparte_9 Persona_1
8 - condanna parte attrice a rifondere ai convenuti le spese processuali, che liquida in
€ 3.380,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre ad IVA se dovuta e Cpa,
- Compensa le spese di lite tra i convenuti e la terza chiamata Controparte_3
- Spese delle consulenze tecniche a definitivo carico di parte attrice
Venezia, il 12.12.2025
Il Got
Dott. Luca Trognacara
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
SEZIONE Seconda CIVILE
Il Giudice Onorario Dott. Luca Trognacara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1131 /2021 del ruolo generale promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. SIMONETTI
DO e AL TE , con domicilio eletto presso il loro Studio in
Mestre, Via Pepe n. 20 (comunicazioni e notificazioni da inoltrarsi ai rispettivi indirizzi PEC dei difensori)
parte attrice contro
, IN QUALITA' DI EREDE DI CP_1 Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIOATTO
[...] C.F._1
ME elettivamente domiciliato in VIA TORINO 180 30172 TR presso il
1 difensore avv. CHIOATTO ME (comunicazioni e notificazioni da inoltrarsi all'indirizzo PEC del difensore)
, IN QUALITA' DI EREDE DI CP_2 Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIOATTO
[...] C.F._2
ME e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA TORINO 180 30172
TR presso il difensore avv. CHIOATTO ME (comunicazioni e notificazioni da inoltrarsi all'indirizzo PEC del difensore)
parte convenuta
, Controparte_3
rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. CERUTTI STEFANO, con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA FERRETTO 53 30174 VENEZIA
TR (comunicazioni da inoltrarsi all'indirizzo PEC del difensore)
terza chiamata in punto: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
conclusioni parte attrice: come da note sostitutive di udienza 10.06.2025
conclusioni parte convenuta: come da note sostitutive di udienza 10.06.2025
conclusioni terza chiamata: come da note sostitutive di udienza 6.6.2024
1.Svolgimento del processo
Con atto di citazione in data 8 febbraio 2021, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti il Tribunale di Venezia i sigg. e Persona_1 CP_2
2 , per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in data 14 CP_4 novembre 2009.
Ha esposto l'attore che, in tale data, si trovava presso la propria abitazione sita in
Spinea (VE), via Leonardo Da Vinci n. 2, in compagnia delle sig.re Controparte_5
e quando, entrato in cucina assieme alla sig.ra Controparte_6 Controparte_7
entrambi improvvisamente perdevano i sensi a causa di Controparte_5 un'esalazione di monossido di carbonio, che l'attore attribuiva proveniente dalla caldaia dell'abitazione.
In conseguenza dell'evento, entrambi riportavano importanti danni permanenti, tanto che l'odierno attore veniva trasportato con urgenza in ospedale in stato di coma.
Ritenendo responsabili dell'evento sia la proprietaria dell'immobile, sig.ra
[...]
, sia l'installatore/manutentore della caldaia, sig. , Persona_1 Persona_2
l'attore ha agito nei loro confronti per ottenere il risarcimento del danno subito.
Si è costituita in giudizio la proprietaria dell'immobile, sig.ra , Persona_1 deceduta nel corso del procedimento, contestando la ricostruzione fattuale di controparte e la quantificazione del danno, nonché rilevando come nessuna responsabilità potesse esserle ascritta per un eventuale difetto di funzionamento e/o di manutenzione della caldaia.
La sig.ra ha comunque chiamato in causa la propria assicuratrice Persona_1
che garantiva l'immobile in virtù di polizza globale fabbricati Controparte_3 civili, affinché fosse dalla stessa manlevata e tenuta indenne in caso di soccombenza.
Si è costituito in giudizio altresì il sig. , eccependo il proprio difetto Persona_2 di legittimazione passiva, per non essere stato egli l'installatore né il manutentore della caldaia.
Si è infine costituita in giudizio la terza chiamata associandosi Controparte_3 alle difese in fatto e in diritto svolte dall'assicurata sig.ra e Persona_1 contestando, pertanto, la fondatezza della domanda attorea sia in punto di an che di quantum debeatur. La Compagnia ha altresì eccepito, in via subordinata, i limiti di operatività della polizza, nonché i relativi massimali e le franchigie contrattuali.
All'udienza del 16 dicembre 2021, il Giudice, preso atto della dichiarazione di rinuncia alla domanda e agli atti formulata da parte attrice nei confronti del convenuto e della relativa accettazione da parte di quest'ultimo, ha Persona_2 dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente alle domande proposte nei suoi confronti, con compensazione delle spese di lite.
3 All'udienza del 14 febbraio 2023, la causa è stata interrotta per l'intervenuto decesso della convenuta ed è stata successivamente riassunta nei Persona_1 confronti degli eredi e , i quali si sono costituiti Controparte_8 Controparte_9 richiamando gli atti e le conclusioni dell'originaria convenuta.
Successivamente, al precedente Giudicante, dott.ssa Silvia Franzoso, è subentrato l'odierno decidente con provvedimento di riassegnazione dell'allora Presidente della
Seconda Sezione Civile, dott. Roberto Simone, in data 19 febbraio 2021.
La causa è stata quindi istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale, disposta dal precedente Giudicante, nonché attraverso le consulenze tecniche d'ufficio medico-legale (Dott. e di ricostruzione del sinistro Persona_3
(Geom. ), disposte dal presente Giudice. Persona_4
Precisate le conclusioni, all'udienza dell'11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Tema della controversia.
Parte attrice, a sostegno della propria domanda risarcitoria, ha esposto che il giorno
14.11.2009, verso le ore 16.00, si trovava nella cucina della propria Parte_1 abitazione in Spinea, via Leonardo Da Vinci n. 2/A, unitamente a una conoscente, la signora mentre la di lui moglie, si trovava in Controparte_5 Controparte_6 un altro locale della casa insieme alla signora figlia di Controparte_7 CP_5
[...]
In tale frangente e improvvisamente perdevano i Parte_1 Controparte_5 sensi e finivano riversi a terra, ove venivano rinvenuti esanimi da e Controparte_7
quali vittime di esalazione di monossido di carbonio, così come Controparte_6 risulta dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco di Venezia (All.to 1, fascicolo parte attrice).
, in stato di coma, veniva condotto in ambulanza e ricoverato presso Parte_1
l'Ospedale Civile di Mirano con diagnosi di “avvelenamento acuto da monossido di carbonio, con trattamento di miringotomia bilaterale e decorso complicato da broncopolmonite acuta. Sindrome psicorganica derivante dall'insulto ipercapnico- ipossico a carico del sistema nervoso centrale con deficit acustico, più accentuato a destra”. Dimesso in data 20.11.2009, rimaneva successivamente in stato di malattia
(cfr. All.to 2, fascicolo parte attrice).
L'abitazione ove è accaduto il fatto consiste in un appartamento al piano primo di un condominio di tre piani sito in via Leonardo Da Vinci n. 2 in Spinea (VE), ove
4 conduttrice e intestataria del contratto di locazione del suddetto immobile sin dall'1.2.2007 è coniuge di parte attrice, mentre proprietaria Controparte_6 dell'immobile locato era , la quale era altresì proprietaria Persona_1 dell'appartamento soprastante.
Parte attrice ha quindi rilevato che l'esalazione di monossido di carbonio sarebbe stata causata da un difetto dell'impianto di riscaldamento, intendendosi per impianto il complesso costituito dal generatore (caldaia), dal sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, nonché dai regolatori e dai controlli. In sostanza, la caldaia scaricava i fumi di combustione passando attraverso la cucina e quindi all'interno di un condotto verticale in laterocemento, non coibentato, che non aveva né ha alcuna caratteristica o funzione di canna fumaria, in violazione della normativa all'epoca vigente (L. n. 46/1990 e UNI 7129/1992).
Ha inoltre evidenziato che i Vigili del Fuoco hanno immediatamente disposto la chiusura della fornitura di gas all'appartamento in oggetto e ai due appartamenti sovrastanti, cosicché la proprietà ha successivamente realizzato, per tutte e tre le unità abitative, lo scarico dei fumi all'esterno mediante camini autonomi, senza più utilizzare quelli preesistenti in laterocemento.
La convenuta e la terza chiamata hanno contestato gli assunti attorei non già sotto il profilo, peraltro da esse stesse riconosciuto, che il sig. sia stato Parte_1 vittima di un grave incidente domestico provocato dall'esalazione di monossido di carbonio, bensì sotto il profilo della responsabilità dell'accaduto, negando che l'evento potesse essere messo in relazione con l'impianto di riscaldamento al servizio dell'appartamento di proprietà della IG.ra , nonché contestando Persona_1 la fondatezza degli elementi probatori offerti da parte attrice.
In particolare, hanno evidenziato che la causa è stata introdotta a distanza di dodici anni dall'evento e sulla base di una perizia di parte disposta nove anni dopo i fatti su cui poggia la pretesa risarcitoria, quando ormai i luoghi risultavano modificati.
3. Profilo giuridico – Esclusione responsabilità ex art. 2051 c.c.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c. Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i
5 danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. Civ., sez.
III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
Nondimeno, non può non rilevarsi che, in ogni caso, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno (cfr. Cass. civ. n. 3875/2016; Cass. civ. n. 7125/2013), nesso che sussiste o se
6 il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso.
Riepilogati gli insegnamenti dottrinali e giurisprudenziali ormai consolidati in materia, deve ritenersi che solo in apparenza la prova della invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. risulti agevole per chi intenda avvalersene, poiché, pur avendo indiscutibilmente carattere oggettivo, essa richiede preliminarmente la prova del nesso eziologico, ossia la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Nella specie, invece, parte attrice non ha fornito la prova della derivazione causale tra l'evento dannoso e la fuoriuscita di monossido di carbonio dalla caldaia.
Tale prova non è stata raggiunta né in sede testimoniale — sebbene in tale contesto abbiano trovato conferma gli accadimenti prospettati da parte attrice, e cioè la circostanza di essere stato vittima di esalazione di monossido di carbonio
(unitamente alla conoscente , come emerge peraltro dal rapporto di Controparte_5 intervento dei Vigili del Fuoco di Venezia (all. 1 fascicolo parte attrice) — né in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
Nella parte conclusiva della CTU affidata al Geom. , che si ritiene di Persona_4 condividere in quanto esente da vizi tecnici e logici per la coerenza e la linearità dell'impianto motivazionale, si trova infatti affermato che:
1. lo stato dei luoghi risultava integralmente modificato dopo l'evento e non vi erano fotografie e/o videoispezioni dell'impianto immediatamente successive allo stesso;
2. non sussistevano i vizi e i difetti denunciati nell'atto di citazione ed indicati nella perizia dell'ing. ; Per_5
3. l'impianto era conforme ai criteri normativi e di sicurezza vigenti all'epoca dei fatti;
4. la più plausibile causa della fuga di monossido di carbonio poteva essere riconducibile alla quasi totale occlusione della canna fumaria, rilevata con la videoispezione del 2025 — circostanza della quale, tuttavia, non vi è alcuna prova o certezza che sussistesse anche nel 2009 — che, unitamente al fatto che la sigillatura dell'imbocco del tubo di scarico della caldaia non fosse a tenuta stagna, avrebbe potuto consentire la fuoriuscita del gas (cfr. pag. 16 relazione CTU).
Nella parte motiva il CTU ha inoltre ritenuto improbabile che l'esalazione del monossido di carbonio possa essere derivata dall'impianto di riscaldamento —
7 caldaia — dell'abitazione di proprietà della dante causa degli odierni convenuti, poiché le caldaie di tipo stagno, come quella all'epoca in uso presso l'immobile in questione, sono dotate di un pressostato fumi che, in caso di malfunzionamento della linea di scarico, blocca l'afflusso del gas e determina lo spegnimento della caldaia
(cfr. pagg. 11–12 relazione CTU).
In sede di risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, il CTU ha precisato a) che pure nella relazione dei Vigili del Fuoco non è stato fatto alcun riferimento alla caldaia quale causa del sinistro b) che non è dato conoscere la data di formazione dell'occlusione rilevata nel corso della videoispezione del 2025, che ben potrebbe essere successiva all'evento;
c) che nella propria relazione non è stato possibile individuare con certezza le cause della fuga di monossido di carbonio, anche in ragione del fatto che si è tentato di
“ricostruire una situazione occorsa più di quindici anni fa, della quale non si ha alcuna prova certa o fotografica dell'epoca, ad eccezione del suddetto verbale dei
Vigili del Fuoco” (cfr. pag. 20 relazione CTU), oltre che dei rapportini di verifica annuale della caldaia.
Ne consegue che la prospettata occlusione della canna fumaria quale causa del sinistro deve ritenersi una mera ipotesi, mancando evidenze idonee a dimostrarne la sussistenza all'epoca dei fatti, né essendovi certezza che la canna fumaria rinvenuta occlusa fosse effettivamente allacciata alla caldaia dell'appartamento, avendo il CTU accertato che detto immobile era in realtà servito da due canne di esalazione, di cui solo una risultava occlusa.
Stante quanto sopra rilevato, la domanda attorea va respinta in quanto rimasta indimostrata
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e i convenuti, mentre vanno interamene compensate con riguardo ai convenuti e la terza chiamata in causa.
Per analoghe ragioni restano a definitivo carico di parte attrice le spese di entrambe le consulenze tecniche.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda attorea proposta nei confronti dei convenuti e Controparte_8
, eredi della IG.ra Controparte_9 Persona_1
8 - condanna parte attrice a rifondere ai convenuti le spese processuali, che liquida in
€ 3.380,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre ad IVA se dovuta e Cpa,
- Compensa le spese di lite tra i convenuti e la terza chiamata Controparte_3
- Spese delle consulenze tecniche a definitivo carico di parte attrice
Venezia, il 12.12.2025
Il Got
Dott. Luca Trognacara
9