TRIB
Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 15/11/2024, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Francesco Paganini - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2701/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRUZZIERO Parte_1 C.F._1
IOLE
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
tutti con il patrocinio dell'avv. PAGANI DESIREE
RESISTENTI
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 12 novembre 2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso depositato il 16.7.2024, chiedeva che i propri figli, , Parte_1 CP_1
e , venissero condannati al pagamento degli alimenti in proprio Controparte_4 Controparte_2
favore, nella misura di € 200,00, previo accertamento del proprio stato di bisogno.
I resistenti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda eccependo che, ex art. 433 c.c., la ricorrente avrebbe dovuto agire nei confronti del coniuge, dal quale si era separata Persona_1
nel 2020.
I resistenti, inoltre, sostenevano che la ricorrente avesse uno stile di vita incompatibile con il dedotto stato di bisogno e affermavano di non avere la capacità di adempiere ad alcun obbligo alimentare.
Alla prima udienza la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ex art.473bis.22 c.p.c., in quanto matura per la decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso non possa essere accolto.
Presupposti del diritto a ricevere gli alimenti, secondo i principi generali che regolano la materia, sono lo stato di bisogno del richiedente, l'impossibilità del richiedente di provvedere al proprio mantenimento, il rispetto dell'ordine fissato dall'art. 433 c.c. nella scelta del soggetto cui si richiede la prestazione alimentare, ovvero la prova, in caso di mancato rispetto dell'ordine degli obbligati, che l'obbligato precedente non si trovi nella condizione di poter soddisfare l'obbligo alimentare (a titolo esemplificativo Trib. Milano, sez. IX, 12.7.2019).
Nel caso di specie difetta detto ultimo presupposto.
L'art. 433 c.c. prevede che all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine 1) il coniuge;
2) i figli.
L'elencazione contenuta nella norma è tassativa e progressiva, nel senso che il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri.
La ratio della tassatività e progressività dell'elencazione contenuta nell'art. 433 c.c. è ravvisabile nell'intensità decrescente del vincolo di parentela o di affinità.
Nel caso di specie, la ricorrente ha un coniuge, dal quale si separava nel 2020. In Persona_1
particolare, i coniugi consensualizzavano la separazione e prevedevano che il marito versasse alla moglie, odierna ricorrente, un assegno mensile di € 700, oltre rivalutazione annua (doc. 1 della ricorrente).
pagina 2 di 3 Detto assegno di mantenimento, rivalutato, oggi è superiore ad € 800.
La ricorrente domandava che i figli pagassero gli alimenti senza essersi prima rivolta al marito per ottenere l'aumento dell'assegno e senza aver provato che il coniuge non fosse in condizione di poter soddisfare l'obbligo alimentare. La ricorrente, a titolo esemplificativo, nemmeno indicava l'ammontare dei redditi del coniuge, non chiariva se questi avesse beni immobili o mobili intestati, investimenti, depositi, etc. né formulava alcuna istanza istruttoria volta a valutare il suo patrimonio.
A giustificazione della scelta di agire nei confronti dei figli dichiarava solo di non sentirsela di chiedere altri importi al coniuge, versandole questi già metà della pensione.
La scelta della ricorrente, però, pur comprensibile su un piano morale, si scontra con la lettera dell'art. 433 c.c. e con la precisa scelta del legislatore.
Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere respinta senza necessità di accertare lo stato di bisogno della ricorrente e la capacità patrimoniale dei resistenti.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto dell'estrema semplicità della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda della ricorrente;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite dei resistenti che liquida in € 2.900, oltre accessori di legge e rimborso forfettario.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 13 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Francesco Paganini - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2701/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRUZZIERO Parte_1 C.F._1
IOLE
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
tutti con il patrocinio dell'avv. PAGANI DESIREE
RESISTENTI
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 12 novembre 2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso depositato il 16.7.2024, chiedeva che i propri figli, , Parte_1 CP_1
e , venissero condannati al pagamento degli alimenti in proprio Controparte_4 Controparte_2
favore, nella misura di € 200,00, previo accertamento del proprio stato di bisogno.
I resistenti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda eccependo che, ex art. 433 c.c., la ricorrente avrebbe dovuto agire nei confronti del coniuge, dal quale si era separata Persona_1
nel 2020.
I resistenti, inoltre, sostenevano che la ricorrente avesse uno stile di vita incompatibile con il dedotto stato di bisogno e affermavano di non avere la capacità di adempiere ad alcun obbligo alimentare.
Alla prima udienza la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ex art.473bis.22 c.p.c., in quanto matura per la decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso non possa essere accolto.
Presupposti del diritto a ricevere gli alimenti, secondo i principi generali che regolano la materia, sono lo stato di bisogno del richiedente, l'impossibilità del richiedente di provvedere al proprio mantenimento, il rispetto dell'ordine fissato dall'art. 433 c.c. nella scelta del soggetto cui si richiede la prestazione alimentare, ovvero la prova, in caso di mancato rispetto dell'ordine degli obbligati, che l'obbligato precedente non si trovi nella condizione di poter soddisfare l'obbligo alimentare (a titolo esemplificativo Trib. Milano, sez. IX, 12.7.2019).
Nel caso di specie difetta detto ultimo presupposto.
L'art. 433 c.c. prevede che all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine 1) il coniuge;
2) i figli.
L'elencazione contenuta nella norma è tassativa e progressiva, nel senso che il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri.
La ratio della tassatività e progressività dell'elencazione contenuta nell'art. 433 c.c. è ravvisabile nell'intensità decrescente del vincolo di parentela o di affinità.
Nel caso di specie, la ricorrente ha un coniuge, dal quale si separava nel 2020. In Persona_1
particolare, i coniugi consensualizzavano la separazione e prevedevano che il marito versasse alla moglie, odierna ricorrente, un assegno mensile di € 700, oltre rivalutazione annua (doc. 1 della ricorrente).
pagina 2 di 3 Detto assegno di mantenimento, rivalutato, oggi è superiore ad € 800.
La ricorrente domandava che i figli pagassero gli alimenti senza essersi prima rivolta al marito per ottenere l'aumento dell'assegno e senza aver provato che il coniuge non fosse in condizione di poter soddisfare l'obbligo alimentare. La ricorrente, a titolo esemplificativo, nemmeno indicava l'ammontare dei redditi del coniuge, non chiariva se questi avesse beni immobili o mobili intestati, investimenti, depositi, etc. né formulava alcuna istanza istruttoria volta a valutare il suo patrimonio.
A giustificazione della scelta di agire nei confronti dei figli dichiarava solo di non sentirsela di chiedere altri importi al coniuge, versandole questi già metà della pensione.
La scelta della ricorrente, però, pur comprensibile su un piano morale, si scontra con la lettera dell'art. 433 c.c. e con la precisa scelta del legislatore.
Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere respinta senza necessità di accertare lo stato di bisogno della ricorrente e la capacità patrimoniale dei resistenti.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto dell'estrema semplicità della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda della ricorrente;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite dei resistenti che liquida in € 2.900, oltre accessori di legge e rimborso forfettario.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 13 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott. Francesco Paganini
pagina 3 di 3