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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3055/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott. Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3055/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRAGNI LAURA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA G. E G. SICURI N. 60/A PARMA, presso il difensore avv. FRAGNI
LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) (C.F. ) C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPENNATO SIMONE e
[...] C.F._5 dell'avv. TRAVERSA EUGENIO, elettivamente domiciliato in VIA GOITO 9 PARMA, presso il difensore avv. SPENNATO SIMONE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: - In via principale: accertare e per l'effetto dichiarare la nullità del testamento del signor in quanto non attribuibile allo stesso. - In via conseguenziale: dichiarare Controparte_5
l'apertura della successione legittima del fu - In via subordinata e condizionata alla Controparte_5
dichiarazione di nullità voglia procedere alla quantificazione, divisione e attribuzione delle quote tra gli pagina 1 di 7 eredi legittimi. - In estremo subordine, qualora non venga dichiarata la nullità del testamento, accertare la lesione della quota legittima del signor e per l'effetto dichiarare la riduzione delle Parte_1
quote degli eredi legittimi. - Con vittoria di spese e competenze ed onorario di giudizio”;
Conclusioni per parte convenuta: “insistono per il rigetto integrale delle domande avversarie, anche ed in ragione dell'esito della CTU effettuata per tramite del Consulente Dott.ssa che Persona_1
ha confermato la genuinità del testamento olografo del de cuius ed anche in Controparte_5
considerazione del fatto che il presente giudizio ha ad oggetto - esclusivamente - la valutazione circa la genuinità del testamento olografo del fu e delle disposizioni ivi contenute e non altre Controparte_5
questioni il cui accertamento è oggetto demandato ad altri procedimenti già pendenti (v. R.G. n.
988/2022 Tribunale di Parma, Giudice Dott. Medioli). Con vittoria di spese e competenze professionali oltre Spese generali, IVA e CPA come per Legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
di Parma e al fine di sentir CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
dichiarare, in via principale, la nullità del testamento olografo di in quanto non Controparte_5
redatto e sottoscritto dal de cuius, con conseguente devoluzione del patrimonio del de cuius secondo le regole della successione ex lege. In via subordinata, l'attore insisteva perché fosse accertata la lesione della propria quota di legittima e per l'effetto dichiarata la riduzione delle quote delle eredi testamentarie. A sostegno delle proprie pretese l'attore deduceva di essere figlio di Controparte_5
che era deceduto in data 5.8.2020, lasciando la moglie, nonché altre tre figlie, CP_1
, e Aggiungeva che in data 27.10.2020 era stato pubblicato il predetto CP_2 CP_4 CP_3
testamento, che non era però stato redatto dal de cuius, come confermato da una perizia calligrafica. Si doleva inoltre l'attore che le disposizioni testamentarie erano comunque lesive della propria quota di legittima, in quanto il padre aveva disposto che il relictum fosse destinato alle sue tre figlie, così integralmente pretermettendo sia lui che la madre, sul presupposto che la sua quota di legittima fosse già stata soddisfatta in vita mediante donazioni, circostanza non vera.
Con comparsa di risposta depositata in data 31.1.2022 si costituivano in giudizio le convenute, insistendo per il rigetto delle pretese avversarie, sia in quanto il testamento era stato interamente redatto, datato e sottoscritto dal de cuius, sia perché corrispondeva a realtà il fatto che l'attore avesse ricevuto in vita dal padre quanto gli spettava per soddisfare la sua quota di legittima.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., ed istruita la causa mediante CTU grafologica, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 26.9.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c. pagina 2 di 7 *** ***
In via principale, l'attore ha agito al fine di sentir dichiarare la nullità del testamento olografo di
[...]
datato 1.2.2020, e pubblicato in data 27.10.2020, con il quale il de cuius ha disposto delle CP_5
proprie sostanze in questo senso: “io sottosritto nato a [...] il cinqe giugno Controparte_5
millenovecento Trentasei Nelle mie piene facoltà mentali con il presente testamento fatto di mio pugno che anulla gli eventuli altri fatti in precedenza dichiaro di voler destinare in caso di morte tutto il mio patrimonio mobili ed imobili in parti uguali alle mie figlie. nata a [...] il 28 - 08 – Controparte_2
1960 nata a [...] il 0.8- 01 – 1963 nata Parma il 22 - 10 – 1971. Controparte_4 CP_3
Escludo mio figlo nato a [...] il 01 - 08 - 1969 in quanto ha ricevuto in vita più di Parte_1 quanto spetta per legge. in fede ” (v. doc. n. 1, fascicolo attore). Controparte_5
In punto di diritto, va evidenziato che le Sezioni Unite, con sentenza n. 12307/2015, hanno chiarito che la parte che intende contestare l'autenticità del testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e deve dare la prova di quanto afferma. Il testamento olografo è una scrittura privata del tutto peculiare, in quanto caratterizzata da una intrinseca forza dimostrativa che lo differenzia dagli ordinari documenti. La parte che agisce per contestarlo in giudizio pone una quaestio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, quindi, a disconoscere gli effetti del testamento come conseguenza del riconoscimento della sua falsità. Sulla parte che contesti l'autenticità del documento olografo ovvero deduca che la scheda testamentaria non proviene da chi ne appare l'autore grava l'onere della prova, e ciò indipendentemente dalla posizione processuale rivestita. Con la conseguenza che, ai fini dell'esperimento dell'azione di accertamento negativo, si deve avere riguardo esclusivamente ai principi generali dettati con riferimento a tale azione di impugnativa negoziale, tra i quali non si annovera alcun onere della parte contro cui l'azione è proposta di dichiarare di volersi avvalere dell'atto, né quale autonomo requisito dell'azione di impugnazione né attraverso il richiamo analogico ai principi vigenti in tema di verificazione e disconoscimento delle scritture private.
Tanto premesso, si osserva che, a sostegno della propria domanda, l'attore ha prodotto un parere tecnico- grafologico, redatto dalla dott.ssa il quale nega che la redazione del testo sia Per_2
attribuibile al de cuius (v. doc. n. 2, fascicolo attore).
È stato pertanto dato ingresso ad una CTU, al fine di verificare se la scheda testamentaria fosse, o meno, stata integralmente scritta, firmata e datata dal de cuius, come imposto dalla previsione di cui all'art. 602, c.c.
Ai fini dell'indagine di verificazione dell'autenticità della documentazione per cui è causa, attraverso la tecnica della comparazione, e in assenza di contestazione da parte delle convenute, sono state utilizzate pagina 3 di 7 tutte le versioni originali delle scritture di comparizione prodotte dall'attore e in particolare le firme autografe a nome “ apposte su di una scrittura privata del 21.12.2018 e una del Controparte_5
7.5.2021, su di un accordo con il Comune di Traversetolo del 21.12.2018, su di un contratto di affitto del 01.1.2020 e in calce ad un contratto di compravendita del 07.02.2011 a rogito dott.ssa (v. Per_3
docc. nn. 4, 5, 8, 9 e 10, fascicolo attore). Tali scritture sono state ritenute dalla predetta C.T.U. qualitativamente e quantitativamente idonee alla ricostruzione del percorso grafomotorio del de cuius.
Con riferimento al caso che ci occupa, la C.T.U., previo esame dell'originale della scheda testamentaria per cui è causa, su base analitico-comparativa e grafoscopica, nonché con l'utilizzo di varie tecniche strumentali (in particolare l'analisi del tratto mediante microscopio digitale e l'impiego della lampada per verificare l'esistenza di alterazioni), ha accertato la genuinità della scrittura, escludendo l'intervento di tecniche contraffattive. L'ausiliaria ha poi esaminato le scritture di comparazione, fissando attraverso queste le caratteristiche peculiari e il patrimonio grafico del de cuius; ha, infine, proceduto al confronto e bilancio comparativo tra i modelli, sottolineando che, all'esito delle indagini compiute, sono emersi evidenti elementi di coerenza e di compatibilità tra il testamento olografo in verifica e le autografe in comparazione, soprattutto in relazione alla produzione di contrassegni personali unici ed irripetibili e di costanti grafiche, concludendo nel senso che la scheda testamentaria oggetto di verificazione deve ritenersi integralmente redatta e autografata da esprimendo il detto giudizio Controparte_5
attraverso il grado massimo di confidenza tecnica. In particolare, la CTU ha riscontrato che “nella scrittura in accertamento si evince una valida leggibilità in un contesto di elementarità delle forme. Il procedere è accurato e lento, la lentezza è originata da difficoltà grafomotorie sintomo dell'età anagrafica dello scrivente. Tutto lo scritto è permeato da stentatezza, tremori e squadrature delle forme curvilinee, ciò nonostante si osserva il desiderio di essere comprensibile, in uno spazio organizzato, privo di disordine. […] Le peculiarità del movimento, in un contesto in cui sono presenti segni di naturalezza grafica e di una spontaneità, condizionata da richieste interne (condizionamenti grafomotori dovuti a processi di invecchiamento della motricità fine e di ciò che la genera), mette in evidenza un gesto grafico coerente poiché privo di illogicità o contraddizioni operative. Quanto esaminato manifesta un gesto che non viene liberato con scioltezza. Le qualità specifiche descritte sono comuni a tutto il testo, data e firma, pertanto può dirsi tecnicamente riconducibile alla medesima motricità grafica” (v. pag. 13, CTU). All'esito della comparazione tra la scheda testamentaria e le autografie, la CTU ha riportato che: “Dimensioni/Proporzioni – X1/AA: i rapporti dimensionali presentano valida costanza con variazioni delle altezze, tale peculiarità è comune sia al testamento che alle autografe comparative, anche per ciò che concerne una composizione ordinata […] Pressione grafica e qualità del tratto – testamento e autografe comparative mettono in luce variazione pressoria
pagina 4 di 7 con alternanza tra pieni e filetti, con assottigliamento di alcuni tratti finali mentre altri risultano frenati. Il procedere passo passo della mano scrivente determina gesti preparatori e interruzione e ripresa, ciò detto è presente un procedere naturale privo di controllo volontario, con stentatezze, tremori e assenza di fluidità del tratto. Si osservano anche piccoli cumuli di inchiostro subitanei.
Quanto descritto mette in luce identità tra il testamento e le autografe […] il ritmo sia nel testamento che nelle firme di raffronto mostra la presenza di chiarezza, rallentamento della velocità esecutiva che, assieme ad un basso livello di abilità grafomotoria, produce difficoltà nel procedere lontano da fissità
[…] il documento X1 e le firme AA dispongono di assi titubanti che confermano l'indecisione nel redigere la scrittura […] Tutta la scheda testamentaria ha un andamento sul rigo immaginario che si caratterizza per scarsa insicurezza dovuta sempre all'effetto dell'invecchiamento degli impulsi motori
e genera ondulazioni nonostante la traccia del foglio rigato, anche il rallentamento della velocità esecutiva da' luogo ad oscillazioni sul rigo;
si veda in particolare le firme autografe comparative prive di traccia sottostante. Sono omologhe anche la dinamica costruttiva delle maiuscole di nome e cognome dove la lettera “R” viene vergata in due momenti esecutivi, l'apposizione del puntino della lettera “i” in asse al corpo della lettera, il doppio tracciato nel vergare l'asta della “t”, il collegamento “ch” con l'attacco della lettera “i” a due terzi dell'asta e la modalità di apporre il taglio della lettera “t” […]”. Ha concluso la CTU nel senso che “il testamento presenta indubitabile omografia: testo, data e firma sono redatti dalla stessa mano scrivente. Ciò che compare in tutto il testamento è naturalezza e una spontaneità condizionata dai limiti imposti dall'età del testatore in un contesto di scrittura con forme elementari. Le autografe comparative e il testamento mostrano un basso livello di maturità grafica, tuttavia, le funzioni fisiologiche e neurologiche che sono alla base dell'espressione di potenza, velocità, direzione e precisione sono ben rappresentate. Anche per ciò che riguarda le firme autografe, queste sono frutto di una motricità libera da condizionamenti. La comparazione dei dati raccolti in fase di analisi del reperto in verifica e delle autografe comparative mostra compatibilità, vale adire che hanno una paternità comune. Il protocollo seguito porta al raggiungimento di un giudizio conclusivo di autografia della scheda testamentaria oggetto di perizia”
(v. pag. 28, CTU).
I risultati cui è pervenuta l'indagine tecnica, approfondita ed immune nel suo percorso argomentativo da vizi logici, non possono essere messi in discussione dalle osservazioni critiche mosse dal C.T. di parte attrice.
In definitiva, la consulenza appare completa, esaustiva e fondata su dati obiettivi, ragione per la quale è stata disattesa l'istanza di parte attrice di rinnovo della C.T.U.
pagina 5 di 7 A tal proposito, appare comunque utile richiamare il principio di diritto secondo cui in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (v. Cass. Sent. n. 20090/2023).
Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover aderire alle conclusioni raggiunte dalla C.T.U., che ha riconosciuto l'autenticità del testamento, tenuto conto del metodo rigoroso adottato per l'accertamento e della coerenza delle conclusioni cui la stessa è addivenuta.
La domanda di accertamento della nullità del testamento proposta da parte attrice deve quindi essere rigettata.
Del pari, non può trovare accoglimento la domanda di accertamento della lesione di legittima e conseguente condanna alla reintegra della stessa. Ed infatti, come più volte precisato dalla Suprema
Corte, nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia (v., ex plurimis, Cass. sent. n. 18199/20). Tuttavia, nel caso che ci occupa, l'attore non ha offerto alcuna ricostruzione del patrimonio del de cuius al momento della morte, né ha allegato se vi fossero crediti o donazioni. In altri termini, in assenza di qualsivoglia allegazione da parte dell'attore di dati indispensabili per procedere alla riunione fittizia, è preclusa al Collegio qualsivoglia valutazione in merito alla asserita violazione della quota di riserva spettante all'attore. Ed infatti, è dirimente osservare che, nonostante la decisione del de cuius di non lasciare parte del relictum al figlio, la quota di riserva dell'attore ben potrebbe essere stata soddisfatta mediante elargizioni in vita, come pure allegato dalle convenute, oppure il de cuius potrebbe essere deceduto senza lasciare alcunché o con un'eredità soltanto passiva, circostanze che, all'evidenza, precluderebbero l'accoglimento della domanda attorea. La radicale assenza di qualsivoglia allegazione attorea in merito alla composizione del relictum e degli altri elementi richiamati dall'art. 556, c.c., impedisce il calcolo della quota che sarebbe spettata al figlio e di conseguenza ogni decisione sulla sua domanda di riduzione.
Pertanto, anche la domanda proposta in via subordinata dall'attore deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché l'attore è tenuto a rifondere alle convenute, in solido tra loro essendo difese da un unico legale, le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro
7.616,00, calcolate avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda.
pagina 6 di 7 Del pari, l'attore deve farsi carico in via definitiva delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 3055/2021, introdotta da
[...]
nei confronti di e Pt_1 CP_1 CP_3 Controparte_2 Controparte_4
così provvede:
1) Rigetta le domande proposte dall'attore;
2) Condanna a rifondere a e Parte_1 CP_1 CP_3 Controparte_2
in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in euro 7.616,00, oltre IVA, c.p.a. Controparte_4
e 15% di spese forfettarie;
3) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a Parte_1
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio del 30.1.2025
La Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott. Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3055/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRAGNI LAURA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA G. E G. SICURI N. 60/A PARMA, presso il difensore avv. FRAGNI
LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) (C.F. ) C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPENNATO SIMONE e
[...] C.F._5 dell'avv. TRAVERSA EUGENIO, elettivamente domiciliato in VIA GOITO 9 PARMA, presso il difensore avv. SPENNATO SIMONE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: - In via principale: accertare e per l'effetto dichiarare la nullità del testamento del signor in quanto non attribuibile allo stesso. - In via conseguenziale: dichiarare Controparte_5
l'apertura della successione legittima del fu - In via subordinata e condizionata alla Controparte_5
dichiarazione di nullità voglia procedere alla quantificazione, divisione e attribuzione delle quote tra gli pagina 1 di 7 eredi legittimi. - In estremo subordine, qualora non venga dichiarata la nullità del testamento, accertare la lesione della quota legittima del signor e per l'effetto dichiarare la riduzione delle Parte_1
quote degli eredi legittimi. - Con vittoria di spese e competenze ed onorario di giudizio”;
Conclusioni per parte convenuta: “insistono per il rigetto integrale delle domande avversarie, anche ed in ragione dell'esito della CTU effettuata per tramite del Consulente Dott.ssa che Persona_1
ha confermato la genuinità del testamento olografo del de cuius ed anche in Controparte_5
considerazione del fatto che il presente giudizio ha ad oggetto - esclusivamente - la valutazione circa la genuinità del testamento olografo del fu e delle disposizioni ivi contenute e non altre Controparte_5
questioni il cui accertamento è oggetto demandato ad altri procedimenti già pendenti (v. R.G. n.
988/2022 Tribunale di Parma, Giudice Dott. Medioli). Con vittoria di spese e competenze professionali oltre Spese generali, IVA e CPA come per Legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
di Parma e al fine di sentir CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
dichiarare, in via principale, la nullità del testamento olografo di in quanto non Controparte_5
redatto e sottoscritto dal de cuius, con conseguente devoluzione del patrimonio del de cuius secondo le regole della successione ex lege. In via subordinata, l'attore insisteva perché fosse accertata la lesione della propria quota di legittima e per l'effetto dichiarata la riduzione delle quote delle eredi testamentarie. A sostegno delle proprie pretese l'attore deduceva di essere figlio di Controparte_5
che era deceduto in data 5.8.2020, lasciando la moglie, nonché altre tre figlie, CP_1
, e Aggiungeva che in data 27.10.2020 era stato pubblicato il predetto CP_2 CP_4 CP_3
testamento, che non era però stato redatto dal de cuius, come confermato da una perizia calligrafica. Si doleva inoltre l'attore che le disposizioni testamentarie erano comunque lesive della propria quota di legittima, in quanto il padre aveva disposto che il relictum fosse destinato alle sue tre figlie, così integralmente pretermettendo sia lui che la madre, sul presupposto che la sua quota di legittima fosse già stata soddisfatta in vita mediante donazioni, circostanza non vera.
Con comparsa di risposta depositata in data 31.1.2022 si costituivano in giudizio le convenute, insistendo per il rigetto delle pretese avversarie, sia in quanto il testamento era stato interamente redatto, datato e sottoscritto dal de cuius, sia perché corrispondeva a realtà il fatto che l'attore avesse ricevuto in vita dal padre quanto gli spettava per soddisfare la sua quota di legittima.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., ed istruita la causa mediante CTU grafologica, con ordinanza ex art. 127 ter, c.p.c., del 26.9.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c. pagina 2 di 7 *** ***
In via principale, l'attore ha agito al fine di sentir dichiarare la nullità del testamento olografo di
[...]
datato 1.2.2020, e pubblicato in data 27.10.2020, con il quale il de cuius ha disposto delle CP_5
proprie sostanze in questo senso: “io sottosritto nato a [...] il cinqe giugno Controparte_5
millenovecento Trentasei Nelle mie piene facoltà mentali con il presente testamento fatto di mio pugno che anulla gli eventuli altri fatti in precedenza dichiaro di voler destinare in caso di morte tutto il mio patrimonio mobili ed imobili in parti uguali alle mie figlie. nata a [...] il 28 - 08 – Controparte_2
1960 nata a [...] il 0.8- 01 – 1963 nata Parma il 22 - 10 – 1971. Controparte_4 CP_3
Escludo mio figlo nato a [...] il 01 - 08 - 1969 in quanto ha ricevuto in vita più di Parte_1 quanto spetta per legge. in fede ” (v. doc. n. 1, fascicolo attore). Controparte_5
In punto di diritto, va evidenziato che le Sezioni Unite, con sentenza n. 12307/2015, hanno chiarito che la parte che intende contestare l'autenticità del testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e deve dare la prova di quanto afferma. Il testamento olografo è una scrittura privata del tutto peculiare, in quanto caratterizzata da una intrinseca forza dimostrativa che lo differenzia dagli ordinari documenti. La parte che agisce per contestarlo in giudizio pone una quaestio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, quindi, a disconoscere gli effetti del testamento come conseguenza del riconoscimento della sua falsità. Sulla parte che contesti l'autenticità del documento olografo ovvero deduca che la scheda testamentaria non proviene da chi ne appare l'autore grava l'onere della prova, e ciò indipendentemente dalla posizione processuale rivestita. Con la conseguenza che, ai fini dell'esperimento dell'azione di accertamento negativo, si deve avere riguardo esclusivamente ai principi generali dettati con riferimento a tale azione di impugnativa negoziale, tra i quali non si annovera alcun onere della parte contro cui l'azione è proposta di dichiarare di volersi avvalere dell'atto, né quale autonomo requisito dell'azione di impugnazione né attraverso il richiamo analogico ai principi vigenti in tema di verificazione e disconoscimento delle scritture private.
Tanto premesso, si osserva che, a sostegno della propria domanda, l'attore ha prodotto un parere tecnico- grafologico, redatto dalla dott.ssa il quale nega che la redazione del testo sia Per_2
attribuibile al de cuius (v. doc. n. 2, fascicolo attore).
È stato pertanto dato ingresso ad una CTU, al fine di verificare se la scheda testamentaria fosse, o meno, stata integralmente scritta, firmata e datata dal de cuius, come imposto dalla previsione di cui all'art. 602, c.c.
Ai fini dell'indagine di verificazione dell'autenticità della documentazione per cui è causa, attraverso la tecnica della comparazione, e in assenza di contestazione da parte delle convenute, sono state utilizzate pagina 3 di 7 tutte le versioni originali delle scritture di comparizione prodotte dall'attore e in particolare le firme autografe a nome “ apposte su di una scrittura privata del 21.12.2018 e una del Controparte_5
7.5.2021, su di un accordo con il Comune di Traversetolo del 21.12.2018, su di un contratto di affitto del 01.1.2020 e in calce ad un contratto di compravendita del 07.02.2011 a rogito dott.ssa (v. Per_3
docc. nn. 4, 5, 8, 9 e 10, fascicolo attore). Tali scritture sono state ritenute dalla predetta C.T.U. qualitativamente e quantitativamente idonee alla ricostruzione del percorso grafomotorio del de cuius.
Con riferimento al caso che ci occupa, la C.T.U., previo esame dell'originale della scheda testamentaria per cui è causa, su base analitico-comparativa e grafoscopica, nonché con l'utilizzo di varie tecniche strumentali (in particolare l'analisi del tratto mediante microscopio digitale e l'impiego della lampada per verificare l'esistenza di alterazioni), ha accertato la genuinità della scrittura, escludendo l'intervento di tecniche contraffattive. L'ausiliaria ha poi esaminato le scritture di comparazione, fissando attraverso queste le caratteristiche peculiari e il patrimonio grafico del de cuius; ha, infine, proceduto al confronto e bilancio comparativo tra i modelli, sottolineando che, all'esito delle indagini compiute, sono emersi evidenti elementi di coerenza e di compatibilità tra il testamento olografo in verifica e le autografe in comparazione, soprattutto in relazione alla produzione di contrassegni personali unici ed irripetibili e di costanti grafiche, concludendo nel senso che la scheda testamentaria oggetto di verificazione deve ritenersi integralmente redatta e autografata da esprimendo il detto giudizio Controparte_5
attraverso il grado massimo di confidenza tecnica. In particolare, la CTU ha riscontrato che “nella scrittura in accertamento si evince una valida leggibilità in un contesto di elementarità delle forme. Il procedere è accurato e lento, la lentezza è originata da difficoltà grafomotorie sintomo dell'età anagrafica dello scrivente. Tutto lo scritto è permeato da stentatezza, tremori e squadrature delle forme curvilinee, ciò nonostante si osserva il desiderio di essere comprensibile, in uno spazio organizzato, privo di disordine. […] Le peculiarità del movimento, in un contesto in cui sono presenti segni di naturalezza grafica e di una spontaneità, condizionata da richieste interne (condizionamenti grafomotori dovuti a processi di invecchiamento della motricità fine e di ciò che la genera), mette in evidenza un gesto grafico coerente poiché privo di illogicità o contraddizioni operative. Quanto esaminato manifesta un gesto che non viene liberato con scioltezza. Le qualità specifiche descritte sono comuni a tutto il testo, data e firma, pertanto può dirsi tecnicamente riconducibile alla medesima motricità grafica” (v. pag. 13, CTU). All'esito della comparazione tra la scheda testamentaria e le autografie, la CTU ha riportato che: “Dimensioni/Proporzioni – X1/AA: i rapporti dimensionali presentano valida costanza con variazioni delle altezze, tale peculiarità è comune sia al testamento che alle autografe comparative, anche per ciò che concerne una composizione ordinata […] Pressione grafica e qualità del tratto – testamento e autografe comparative mettono in luce variazione pressoria
pagina 4 di 7 con alternanza tra pieni e filetti, con assottigliamento di alcuni tratti finali mentre altri risultano frenati. Il procedere passo passo della mano scrivente determina gesti preparatori e interruzione e ripresa, ciò detto è presente un procedere naturale privo di controllo volontario, con stentatezze, tremori e assenza di fluidità del tratto. Si osservano anche piccoli cumuli di inchiostro subitanei.
Quanto descritto mette in luce identità tra il testamento e le autografe […] il ritmo sia nel testamento che nelle firme di raffronto mostra la presenza di chiarezza, rallentamento della velocità esecutiva che, assieme ad un basso livello di abilità grafomotoria, produce difficoltà nel procedere lontano da fissità
[…] il documento X1 e le firme AA dispongono di assi titubanti che confermano l'indecisione nel redigere la scrittura […] Tutta la scheda testamentaria ha un andamento sul rigo immaginario che si caratterizza per scarsa insicurezza dovuta sempre all'effetto dell'invecchiamento degli impulsi motori
e genera ondulazioni nonostante la traccia del foglio rigato, anche il rallentamento della velocità esecutiva da' luogo ad oscillazioni sul rigo;
si veda in particolare le firme autografe comparative prive di traccia sottostante. Sono omologhe anche la dinamica costruttiva delle maiuscole di nome e cognome dove la lettera “R” viene vergata in due momenti esecutivi, l'apposizione del puntino della lettera “i” in asse al corpo della lettera, il doppio tracciato nel vergare l'asta della “t”, il collegamento “ch” con l'attacco della lettera “i” a due terzi dell'asta e la modalità di apporre il taglio della lettera “t” […]”. Ha concluso la CTU nel senso che “il testamento presenta indubitabile omografia: testo, data e firma sono redatti dalla stessa mano scrivente. Ciò che compare in tutto il testamento è naturalezza e una spontaneità condizionata dai limiti imposti dall'età del testatore in un contesto di scrittura con forme elementari. Le autografe comparative e il testamento mostrano un basso livello di maturità grafica, tuttavia, le funzioni fisiologiche e neurologiche che sono alla base dell'espressione di potenza, velocità, direzione e precisione sono ben rappresentate. Anche per ciò che riguarda le firme autografe, queste sono frutto di una motricità libera da condizionamenti. La comparazione dei dati raccolti in fase di analisi del reperto in verifica e delle autografe comparative mostra compatibilità, vale adire che hanno una paternità comune. Il protocollo seguito porta al raggiungimento di un giudizio conclusivo di autografia della scheda testamentaria oggetto di perizia”
(v. pag. 28, CTU).
I risultati cui è pervenuta l'indagine tecnica, approfondita ed immune nel suo percorso argomentativo da vizi logici, non possono essere messi in discussione dalle osservazioni critiche mosse dal C.T. di parte attrice.
In definitiva, la consulenza appare completa, esaustiva e fondata su dati obiettivi, ragione per la quale è stata disattesa l'istanza di parte attrice di rinnovo della C.T.U.
pagina 5 di 7 A tal proposito, appare comunque utile richiamare il principio di diritto secondo cui in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (v. Cass. Sent. n. 20090/2023).
Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover aderire alle conclusioni raggiunte dalla C.T.U., che ha riconosciuto l'autenticità del testamento, tenuto conto del metodo rigoroso adottato per l'accertamento e della coerenza delle conclusioni cui la stessa è addivenuta.
La domanda di accertamento della nullità del testamento proposta da parte attrice deve quindi essere rigettata.
Del pari, non può trovare accoglimento la domanda di accertamento della lesione di legittima e conseguente condanna alla reintegra della stessa. Ed infatti, come più volte precisato dalla Suprema
Corte, nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia (v., ex plurimis, Cass. sent. n. 18199/20). Tuttavia, nel caso che ci occupa, l'attore non ha offerto alcuna ricostruzione del patrimonio del de cuius al momento della morte, né ha allegato se vi fossero crediti o donazioni. In altri termini, in assenza di qualsivoglia allegazione da parte dell'attore di dati indispensabili per procedere alla riunione fittizia, è preclusa al Collegio qualsivoglia valutazione in merito alla asserita violazione della quota di riserva spettante all'attore. Ed infatti, è dirimente osservare che, nonostante la decisione del de cuius di non lasciare parte del relictum al figlio, la quota di riserva dell'attore ben potrebbe essere stata soddisfatta mediante elargizioni in vita, come pure allegato dalle convenute, oppure il de cuius potrebbe essere deceduto senza lasciare alcunché o con un'eredità soltanto passiva, circostanze che, all'evidenza, precluderebbero l'accoglimento della domanda attorea. La radicale assenza di qualsivoglia allegazione attorea in merito alla composizione del relictum e degli altri elementi richiamati dall'art. 556, c.c., impedisce il calcolo della quota che sarebbe spettata al figlio e di conseguenza ogni decisione sulla sua domanda di riduzione.
Pertanto, anche la domanda proposta in via subordinata dall'attore deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché l'attore è tenuto a rifondere alle convenute, in solido tra loro essendo difese da un unico legale, le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro
7.616,00, calcolate avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda.
pagina 6 di 7 Del pari, l'attore deve farsi carico in via definitiva delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 3055/2021, introdotta da
[...]
nei confronti di e Pt_1 CP_1 CP_3 Controparte_2 Controparte_4
così provvede:
1) Rigetta le domande proposte dall'attore;
2) Condanna a rifondere a e Parte_1 CP_1 CP_3 Controparte_2
in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in euro 7.616,00, oltre IVA, c.p.a. Controparte_4
e 15% di spese forfettarie;
3) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a Parte_1
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio del 30.1.2025
La Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
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