Art. 107.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).