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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3659 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8150/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8150 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 22.4.2025, vertente
1
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lucio Russo.
APPELLANTE
E
(P.IVA n. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Controparte_1 P.IVA_1
Pesenti, Alberto Toffoletto, Simona Daminelli, Luciana Cipolla, Christian Romeo e Flora
Lettenmayer.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reictis, in riforma dell'impugnata Sentenza e, previe le
declaratorie del caso, per gli esposti motivi, Vorrà accogliere l'interposto gravame e, per l'effetto:
a) accogliere il presente atto d'appello, riformando integralmente e per tutte le esposte causali,
l'impugnata Sentenza n. 22764/19 (rgn. 51517/14) del 26.11.2019 del Tribunale di Roma;
b) respingere integralmente ogni domanda e pretesa della CP_1
c) condannare la al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di CP_1 giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario.”.
2 L'appellata ha così concluso:
“in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 348 bis
c.p.c.;
in via principale:
- respingere tutte le domande formulate dall'odierno appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto, confermare la sentenza n. 22764/19, emessa dal
Tribunale di Roma 26 novembre 2019; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 12193/2014 con cui gli era stato ordinato il pagamento in favore della
, quale mandataria della della Controparte_2 Controparte_1
somma di € 65.134,083, dovuta quale saldo debitore del rapporto di c/c. n. 4810864.
L'opponente eccepiva che il rapporto di conto corrente era basato su una copia del contratto di c/c n. 4810864 non firmata e neanche conforme all'originale.
Inoltre il rapporto era integralmente inquinato dall'addebito d'interessi ultralegali, c.m.s.,
anatocismo, spese e valute antergate e postergate, illegittimamente calcolati siccome non pattuiti in forma scritta.
Nel corso del giudizio l'opponente rilevava anche la carente documentazione dell'andamento del rapporto, in mancanza della produzione integrale di estratti conto e scalari.
3 2. Il Tribunale di Roma, all'esito di espletamento di C.T.U. contabile, con sentenza n.
22764/2019, accoglieva parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo, che veniva revocato, e condannava l'opponente al pagamento della minor somma di € 4.301,15, oltre interessi legali dalla domanda. Poneva in via definitiva le spese di C.T.U. a carico dell'opposta e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale fondava la propria decisione su una delle ipotesi alternative offerte dal C.T.U.
secondo cui al 30.3.2012 il saldo ricalcolato, in caso di capitalizzazione degli interessi semplice e a tasso legale con saldo iniziale uguale al primo disponibile, ammontava appunto a € - 4.301,15.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale, pur avendo in diritto correttamente richiamato i principi in tema di onere della prova in capo alla banca che agisce per rivendicare il saldo debitore del conto corrente, non aveva, stante la lacunosità della documentazione contabile, tenuto conto dell'ipotesi di ricalcolo del C.T.U. che applicava il c.d. criterio del saldo zero, consistente nell'abbattimento del saldo debitore più remoto di cui la banca non forniva la modalità di quantificazione pregressa, ma utilizzava l'ipotesi fondata sul saldo iniziale uguale a quello disponibile che, nel caso di specie, era negativo.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'ingiusta compensazione delle spese di lite, dovendosi invece considerare che, per quanto sopra dedotto, l'applicazione del saldo zero iniziale portava al ricalcolo di un saldo finale positivo, con conseguente rigetto di qualsiasi pretesa creditoria.
4. Il primo motivo d'appello è fondato.
Sulla questione in diritto trova applicazione il principio espresso dalla pronuncia della
Corte di Cassazione n. 11543/2019, richiamata sia nella sentenza appellata sia dalla stessa
4 parte appellata, secondo cui “E' naturalmente la banca ad avere l'onere della prova del proprio
credito, sicché, in mancanza di elementi idonei ad escludere che il saldo iniziale, a debito del cliente,
riportato nel primo degli estratti conto prodotti, possa convertirsi, per quanto appena detto, in un
saldo positivo di importo imprecisato, essa non potrà certamente aspirare a un azzeramento del saldo
stesso.”.
Nel caso in esame, essendo l'onere della prova gravante sulla banca, in mancanza di specifici elementi di prova offerti da quest'ultima, non potrà mai essere preso in considerazione il primo saldo disponibile negativo, ma semmai, come richiesto dall'appellante, potrà procedersi all'azzeramento di tale saldo.
5. Ne consegue, sulla base delle risultanze della C.T.U., un saldo positivo per il correntista e pertanto il decreto ingiuntivo deve essere integralmente revocato, con ogni conseguenza sulle spese di lite che, in accoglimento del secondo motivo d'appello, devono essere integralmente poste a carico di parte opposta.
6. Le spese di lite dell'appello, che merita integrale accoglimento, sono poste a carico di parte appellata e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, sulla base dell'importo oggetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello rigetta la domanda di pagamento proposta da CP_1
[...]
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite del primo grado di giudizio che liquida in € 9.000,00 per compensi ed € 406,50 per spese,
oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Conferma per il resto la sentenza appellata;
5 4) Condanna al pagamento in favore di parte appellante delle spese di Controparte_1
lite del presente grado di giudizio che liquida in € 1.500,00 per compensi ed € 174,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 10.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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