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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/05/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 134/2024 Rg promossa da:
Pt_1
con gli avv.ti Ilaria Raffanti, Marco Fallaci appellante contro
CP_1 con l'avv. Elisa Pirrotta appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Lucca n. 84/2024, pubblicata il 15.2.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 3 dicembre 2024 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA aveva proposto ricorso al Tribunale di Lucca per ottenere, in via principale, l'assegno sociale CP_1
per il periodo febbraio 2021-agosto 2022, per l'importo di € 9.728,44, oltre 13° mensilità, oltre interessi;
in via subordinata, per ottenere l'assegno sociale a far data dal suo rientro in Italia (avvenuto il
25.7.2021), per l'importo di € 6.046,20, per il periodo agosto 2021-agosto 2022, oltre 13° mensilità, oltre interessi;
in via ulteriormente subordinata, per ottenere il suddetto assegno a decorrere dalla data di giustizia, oltre interessi.
Assumeva in fatto:
-di essere entrato in Italia il 18.4.2010, con permesso di soggiorno rilasciato il 23.4.2010 per motivi familiari, permesso rinnovato nel 2015 quale carta di soggiorno per familiari di cittadini UE (lo stesso aveva una figlia sposata in Italia con cittadino italiano); di essere oggi titolare di una carta di soggiorno per familiari di cittadini UE dal 9.7.2020 a tempo illimitato
1 -di essersi visto negare dall' la prestazione assegno sociale per mancanza del soggiorno legale stabile Pt_1
e continuativo per almeno 10 anni, in quanto il 14.7.2020 si era recato in Albania, rientrando in Italia solo il 25.7.2021, sebbene tale rientro tardivo fosse stato causato da motivi non dipendenti dalla sua volontà
-che in Albania era andato in quanto invitato ad un matrimonio;
si era poi trattenuto per le ferie estive e successivamente era intervenuta la seconda ondata di pandemia (con blocco dei voli) e lui si trovava in una situazione di fragilità essendo iperteso e con pregresso ictus documentato, ragione per cui non faceva rientro in Italia. Nel marzo 2021 veniva ricoverato in ospedale per frattura del colle del femore, con successivo intervento, essendo stato investito da un auto. Si era quindi trattenuto sino al luglio 2021 per cure fisioterapiche e perché era in corso il processo nei confronti del suo investitore, poi conclusosi nel dicembre 2021.
Il Tribunale di Lucca accoglieva il ricorso dichiarando il suo diritto a percepire l'assegno sociale dal
12.2.2021 fino all'agosto 2022, oltre 13° mensilità e interessi di legge;
condannando l' al pagamento Pt_1 delle spese di lite per € 1.865,00, oltre accessori.
Il Tribunale affermava, quanto al requisito in contestazione (soggiorno legale e continuativo in Italia per
10 anni) che dal permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura si evinceva la sua presenza in Italia dal
23.4.2010 al luglio 2020; che la giurisprudenza di legittimità non richiedeva la costante e ininterrotta presenza sul territorio italiano, ma una continuità intesa come espressione di un radicamento sul territorio nazionale (in ultimo Cass n. 16865/2020) e che, ai fini dell'assegno, l'equiparazione dei cittadini italiani agli stranieri con regolare carta o permesso di soggiorno non richiedeva il requisito della stabile dimora, irrilevante l'allontanamento temporaneo;
laddove poi si trattava di prestazioni per il sostentamento della persona, qualsiasi discrimine per requisiti diversi dalle condizioni soggettive avrebbe violato il principio di non discriminazione ex art 14 Convenzione dei diritti dell'uomo (Cass n. 17397/2016).
Stante la presenza di tutti i requisiti per il godimento dell'assegno sociale e stante una formale residenza decennale, era onere di provare che egli non aveva soggiornato stabilmente in Italia. Pt_1
Il soggetto si era allontanato dall'Italia per un periodo alquanto lungo, ma ciò era imputabile a motivi sanitari (secondo Cass n. 24454/2019 e n. 18189/2019, il requisito del soggiorno doveva permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione, salvo la ricorrenza di gravi motivi sanitari).
Il ricorrente aveva dimostrato di essersi allontanato per motivi personali, ma che successivamente era intervenuta l'emergenza sanitaria con restrizione dei voli proseguita sino al 15.1.2021 e, in seguito alla presentazione della domanda (febbraio 2021), nel marzo 2021 aveva subito un sinistro stradale, ricorrendo le gravi ragioni sanitarie.
L' propone appello e chiede la riforma della sentenza di primo grado;
in denegata ipotesi, di Pt_1 accertare il diritto alla prestazione per l'importo di € 8.263,06, per il periodo marzo 2021-luglio 2022
2 (tenuto conto della domanda del febbraio 2021 e che il mese di agosto 2022 era stato pagato) o del diverso importo di giustizia.
La sentenza era errata non essendo stato integrato il requisito della residenza effettiva in Italia al momento della domanda, presentata nel febbraio 2021, quando l'interessato non dimorava più in Italia dal 14.7.2020, essendovi rientrato solo il 25.7.2021. L' sosteneva che il requisito del soggiorno Pt_1
decennale in Italia si perfezionava con la dimora effettiva e stabile nel territorio italiano che, ai fini del mantenimento della prestazione, doveva permanere anche successivamente, salvo i gravi motivi sanitari.
Nella specie, il si era trattenuto in Albania con la moglie;
in Italia aveva solo una figlia, dal CP_1 momento che l'altra figlia (per sua ammissione) si era trasferita solo recentemente;
la casa che aveva acquistato nel maggio 2011 era destinata alla figlia che viveva in Italia e alla di lei famiglia. Non sussistevano ragioni a fondamento del soggiorno lungo in Albania, dal momento che l'emergenza sanitaria (dal 24.10.2020 sino al 15.1.2021, come dedotto in sentenza) non aveva imposto un blocco assoluto del traffico aereo (imponendo solo l'effettuazione del test Covid e l'eventuale quarantena/isolamento); peraltro, l'aereo non era il solo mezzo di trasporto. Non sussisteva certificazione medica a giustificazione della necessità di cure e riabilitazione per quattro mesi dopo l'incidente del 16 marzo (peraltro, non si sa se imputabile a sinistro stradale o a caduta dall'alto), non emergendo dalla scheda di dimissioni ospedaliere alcuna prescrizione in tal senso. Pertanto, controparte non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. In ipotesi, la sentenza era errata nel quantum, risultando dovuto al più un importo ridotto da marzo 2021 a luglio 2022, chiedendosi in merito verifiche contabili a mezzo di consulenza tecnica.
Si è costituito sollevando questioni di ammissibilità dell'appello ex art 342 cpc essendo CP_1
l'appello carente dei requisiti necessari e riproponendo l'appellante le difese svolte in primo grado. Nel merito, ha insistito per il riconoscimento della prestazione, rilevando di essere residente stabile in Italia, di essersi allontanato momentaneamente per ritornare nel proprio paese;
soggiorno che si era prolungato per ragioni contingenti di forza maggiore, indipendenti dalla sua volontà e anche dovuti a gravi motivi sanitari. Si opponeva ai mezzi istruttori richiesti da solo in questo grado (la consulenza tecnica); Pt_1
ribadiva la correttezza della quantificazione della prestazione dovuta come accertata dal Tribunale, con adesione dell' Assumeva essere intervenuta acquiescenza sulle parti della sentenza non impugnata, Pt_1 afferenti l'irrilevanza dell'allontanamento momentaneo, l'affermazione della sussistenza di una discriminazione e sull'onere probatorio sul soggiorno non stabile a carico Ha infine concluso anche Pt_1
in via istruttoria.
*****
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità ex artt 342/434 cpc sollevata da parte appellata, dal momento che l'appello è sufficientemente determinato nell'individuazione dei capi di
3 sentenza impugnati, delle ragioni a fondamento dell'appello e della diversa ricostruzione dei fatti chiesta al giudice dell'impugnazione.
Nel merito, si evince dagli atti che l' aveva respinto la domanda di assegno sociale del febbraio Pt_1
2021, rilevando che dalla documentazione inviata su richiesta dell' del marzo 2021 non era CP_2
possibile accertare il requisito dei 10 anni continuativi di permanenza in Italia.
Osserva la Corte che il ricorrente ha documentato di essere entrato in Italia il 28.4.2010 e di avere una carta di soggiorno per motivi familiari di durata “illimitata”; ha prodotto certificazione di residenza dal
7.1.2011 al 15.11.2012 nel Comune di Serravezza, da cui si evince che successivamente (dal 15.11.2012) risultava emigrato nel Comune di Pietrasanta;
ha documentato di avere acquistato con la moglie nel maggio 2011 una casa nel Comune di Pietrasanta, non risultando alcun immobile di proprietà al catasto del suo paese di origine.
Nessun altro documento è stato fornito a riprova dell'effettività in concreto del soggiorno legale e continuativo per 10 anni (gravando l'onere probatorio sulla medesima parte quale richiedente la prestazione); mentre la prova per testi sul punto indicava - quali unici testimoni - soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'appellato (moglie e figlie), con evidenti profili di inattendibilità, in assenza di ulteriori circostanze esterne a riprova.
Sebbene per giurisprudenza di legittimità, il suddetto soggiorno legale deve sostanzialmente intendersi nel senso di un “radicamento” territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale (Cass. n. 16989/2019), nella specie non può dirsi dimostrato detto
“radicamento” per il solo fatto che lo stesso avesse acquistato assieme alla moglie una casa in Italia
(paese dove viveva la figlia), in assenza di altre circostanze a supporto dell'effettività di tale soggiorno e a fronte del fatto che, al momento della domanda (febbraio 2021), lo stesso si trovava dal luglio 2020 in Albania, facendo ritorno in Italia nel luglio 2021.
In ogni caso, quindi, non sussisteva comunque il requisito della permanenza del soggiorno al momento in cui era stata proposta la domanda di assegno sociale, essendo ritornato nel territorio italiano, oltre un anno dopo la sua partenza per l'Albania.
Nella specie, non appare rilevante il fatto che l'appellante si fosse recato nel suo paese nel luglio 2020 per assistere ad un matrimonio e che vi fosse rimasto per le ferie estive (trattandosi di un allontanamento breve); è invece significativa la circostanza che, finito il periodo di ferie, nell'ottobre 2020 (quando vi fu la seconda ondata emergenziale Covid) lo stesso non era ancora rientrato e che tale rientro non è stato giustificato.
In proposito, la parte non ha dato dimostrazione di una impossibilità assoluta di ritorno in Italia, non essendo comprovato il blocco totale degli aerei né che l'aereo fosse l'unico mezzo di trasporto;
né vi è prova documentale (ossia una certificazione medica) che attesti l'impossibilità di mettersi in viaggio in
4 quel contesto emergenziale per la pregressa vasculopatia cerebrale e ictus, pena un effettivo pericolo per le sue condizioni di salute: in atti, vi è solo la certificazione successiva del medico curante italiano, dell'agosto 2022, che attesta che tali patologie erano già presenti quando il paziente era stato preso in cura dallo stesso medico nell'anno 2011.
Peraltro, il soggiorno nel paese di origine ebbe a continuare anche successivamente all'emergenza pandemica: sebbene il fosse stato ricoverato dal 16 al 23 marzo 2021 per intervento chirurgico CP_1
dovuto ad un sinistro stradale da lui subito (investimento), tuttavia non vi è prova in atti che, dopo e per effetto di tale vicenda, egli fu impossibilitato a rientrare in Italia: nel certificato ospedaliero di dimissioni si davano prescrizioni soltanto sul fatto che il paziente avrebbe dovuto camminare con l'uso di stampelle e avrebbe dovuto assumere farmaci anticoagulanti;
nulla veniva detto in tale certificato sul fatto che egli avrebbe dovuto effettuare terapie di fisioterapia, ragione addotta dal a giustificazione del CP_1
trattenimento nel suo paese (né ci sono altre certificazioni mediche in tal senso); così come non è stato dimostrato che fu effettuata effettivamente detta fisioterapia.
Pertanto, non appare giustificato l'ulteriore trattenimento per altri quattro mesi in Albania dalle dimissioni ospedaliere del marzo 2021 e fino al luglio 2021 quando fece rientro in Italia.
Irrilevante altresì il fatto della pendenza di un procedimento penale a carico del suo investitore, conclusosi nel dicembre 2021, che avrebbe richiesto la sua presenza.
Per le suesposte ragioni, l'appello deve essere accolto, con rigetto integrale della domanda proposta Pt_1
in primo grado dal CP_1
In considerazione della complessità della vicenda in fatto e per la diversa condizione delle parti in causa, sussistono ragioni gravi ed eccezionali per compensare le spese del doppio grado di giudizio (art 92 cpc;
sent Corte cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento dell'appello, respinge la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato;
-compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Firenze, 3 dicembre 2024
La Consigliera est. La Presidente
dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
N
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La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 134/2024 Rg promossa da:
Pt_1
con gli avv.ti Ilaria Raffanti, Marco Fallaci appellante contro
CP_1 con l'avv. Elisa Pirrotta appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Lucca n. 84/2024, pubblicata il 15.2.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 3 dicembre 2024 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA aveva proposto ricorso al Tribunale di Lucca per ottenere, in via principale, l'assegno sociale CP_1
per il periodo febbraio 2021-agosto 2022, per l'importo di € 9.728,44, oltre 13° mensilità, oltre interessi;
in via subordinata, per ottenere l'assegno sociale a far data dal suo rientro in Italia (avvenuto il
25.7.2021), per l'importo di € 6.046,20, per il periodo agosto 2021-agosto 2022, oltre 13° mensilità, oltre interessi;
in via ulteriormente subordinata, per ottenere il suddetto assegno a decorrere dalla data di giustizia, oltre interessi.
Assumeva in fatto:
-di essere entrato in Italia il 18.4.2010, con permesso di soggiorno rilasciato il 23.4.2010 per motivi familiari, permesso rinnovato nel 2015 quale carta di soggiorno per familiari di cittadini UE (lo stesso aveva una figlia sposata in Italia con cittadino italiano); di essere oggi titolare di una carta di soggiorno per familiari di cittadini UE dal 9.7.2020 a tempo illimitato
1 -di essersi visto negare dall' la prestazione assegno sociale per mancanza del soggiorno legale stabile Pt_1
e continuativo per almeno 10 anni, in quanto il 14.7.2020 si era recato in Albania, rientrando in Italia solo il 25.7.2021, sebbene tale rientro tardivo fosse stato causato da motivi non dipendenti dalla sua volontà
-che in Albania era andato in quanto invitato ad un matrimonio;
si era poi trattenuto per le ferie estive e successivamente era intervenuta la seconda ondata di pandemia (con blocco dei voli) e lui si trovava in una situazione di fragilità essendo iperteso e con pregresso ictus documentato, ragione per cui non faceva rientro in Italia. Nel marzo 2021 veniva ricoverato in ospedale per frattura del colle del femore, con successivo intervento, essendo stato investito da un auto. Si era quindi trattenuto sino al luglio 2021 per cure fisioterapiche e perché era in corso il processo nei confronti del suo investitore, poi conclusosi nel dicembre 2021.
Il Tribunale di Lucca accoglieva il ricorso dichiarando il suo diritto a percepire l'assegno sociale dal
12.2.2021 fino all'agosto 2022, oltre 13° mensilità e interessi di legge;
condannando l' al pagamento Pt_1 delle spese di lite per € 1.865,00, oltre accessori.
Il Tribunale affermava, quanto al requisito in contestazione (soggiorno legale e continuativo in Italia per
10 anni) che dal permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura si evinceva la sua presenza in Italia dal
23.4.2010 al luglio 2020; che la giurisprudenza di legittimità non richiedeva la costante e ininterrotta presenza sul territorio italiano, ma una continuità intesa come espressione di un radicamento sul territorio nazionale (in ultimo Cass n. 16865/2020) e che, ai fini dell'assegno, l'equiparazione dei cittadini italiani agli stranieri con regolare carta o permesso di soggiorno non richiedeva il requisito della stabile dimora, irrilevante l'allontanamento temporaneo;
laddove poi si trattava di prestazioni per il sostentamento della persona, qualsiasi discrimine per requisiti diversi dalle condizioni soggettive avrebbe violato il principio di non discriminazione ex art 14 Convenzione dei diritti dell'uomo (Cass n. 17397/2016).
Stante la presenza di tutti i requisiti per il godimento dell'assegno sociale e stante una formale residenza decennale, era onere di provare che egli non aveva soggiornato stabilmente in Italia. Pt_1
Il soggetto si era allontanato dall'Italia per un periodo alquanto lungo, ma ciò era imputabile a motivi sanitari (secondo Cass n. 24454/2019 e n. 18189/2019, il requisito del soggiorno doveva permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione, salvo la ricorrenza di gravi motivi sanitari).
Il ricorrente aveva dimostrato di essersi allontanato per motivi personali, ma che successivamente era intervenuta l'emergenza sanitaria con restrizione dei voli proseguita sino al 15.1.2021 e, in seguito alla presentazione della domanda (febbraio 2021), nel marzo 2021 aveva subito un sinistro stradale, ricorrendo le gravi ragioni sanitarie.
L' propone appello e chiede la riforma della sentenza di primo grado;
in denegata ipotesi, di Pt_1 accertare il diritto alla prestazione per l'importo di € 8.263,06, per il periodo marzo 2021-luglio 2022
2 (tenuto conto della domanda del febbraio 2021 e che il mese di agosto 2022 era stato pagato) o del diverso importo di giustizia.
La sentenza era errata non essendo stato integrato il requisito della residenza effettiva in Italia al momento della domanda, presentata nel febbraio 2021, quando l'interessato non dimorava più in Italia dal 14.7.2020, essendovi rientrato solo il 25.7.2021. L' sosteneva che il requisito del soggiorno Pt_1
decennale in Italia si perfezionava con la dimora effettiva e stabile nel territorio italiano che, ai fini del mantenimento della prestazione, doveva permanere anche successivamente, salvo i gravi motivi sanitari.
Nella specie, il si era trattenuto in Albania con la moglie;
in Italia aveva solo una figlia, dal CP_1 momento che l'altra figlia (per sua ammissione) si era trasferita solo recentemente;
la casa che aveva acquistato nel maggio 2011 era destinata alla figlia che viveva in Italia e alla di lei famiglia. Non sussistevano ragioni a fondamento del soggiorno lungo in Albania, dal momento che l'emergenza sanitaria (dal 24.10.2020 sino al 15.1.2021, come dedotto in sentenza) non aveva imposto un blocco assoluto del traffico aereo (imponendo solo l'effettuazione del test Covid e l'eventuale quarantena/isolamento); peraltro, l'aereo non era il solo mezzo di trasporto. Non sussisteva certificazione medica a giustificazione della necessità di cure e riabilitazione per quattro mesi dopo l'incidente del 16 marzo (peraltro, non si sa se imputabile a sinistro stradale o a caduta dall'alto), non emergendo dalla scheda di dimissioni ospedaliere alcuna prescrizione in tal senso. Pertanto, controparte non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. In ipotesi, la sentenza era errata nel quantum, risultando dovuto al più un importo ridotto da marzo 2021 a luglio 2022, chiedendosi in merito verifiche contabili a mezzo di consulenza tecnica.
Si è costituito sollevando questioni di ammissibilità dell'appello ex art 342 cpc essendo CP_1
l'appello carente dei requisiti necessari e riproponendo l'appellante le difese svolte in primo grado. Nel merito, ha insistito per il riconoscimento della prestazione, rilevando di essere residente stabile in Italia, di essersi allontanato momentaneamente per ritornare nel proprio paese;
soggiorno che si era prolungato per ragioni contingenti di forza maggiore, indipendenti dalla sua volontà e anche dovuti a gravi motivi sanitari. Si opponeva ai mezzi istruttori richiesti da solo in questo grado (la consulenza tecnica); Pt_1
ribadiva la correttezza della quantificazione della prestazione dovuta come accertata dal Tribunale, con adesione dell' Assumeva essere intervenuta acquiescenza sulle parti della sentenza non impugnata, Pt_1 afferenti l'irrilevanza dell'allontanamento momentaneo, l'affermazione della sussistenza di una discriminazione e sull'onere probatorio sul soggiorno non stabile a carico Ha infine concluso anche Pt_1
in via istruttoria.
*****
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità ex artt 342/434 cpc sollevata da parte appellata, dal momento che l'appello è sufficientemente determinato nell'individuazione dei capi di
3 sentenza impugnati, delle ragioni a fondamento dell'appello e della diversa ricostruzione dei fatti chiesta al giudice dell'impugnazione.
Nel merito, si evince dagli atti che l' aveva respinto la domanda di assegno sociale del febbraio Pt_1
2021, rilevando che dalla documentazione inviata su richiesta dell' del marzo 2021 non era CP_2
possibile accertare il requisito dei 10 anni continuativi di permanenza in Italia.
Osserva la Corte che il ricorrente ha documentato di essere entrato in Italia il 28.4.2010 e di avere una carta di soggiorno per motivi familiari di durata “illimitata”; ha prodotto certificazione di residenza dal
7.1.2011 al 15.11.2012 nel Comune di Serravezza, da cui si evince che successivamente (dal 15.11.2012) risultava emigrato nel Comune di Pietrasanta;
ha documentato di avere acquistato con la moglie nel maggio 2011 una casa nel Comune di Pietrasanta, non risultando alcun immobile di proprietà al catasto del suo paese di origine.
Nessun altro documento è stato fornito a riprova dell'effettività in concreto del soggiorno legale e continuativo per 10 anni (gravando l'onere probatorio sulla medesima parte quale richiedente la prestazione); mentre la prova per testi sul punto indicava - quali unici testimoni - soggetti appartenenti al nucleo familiare dell'appellato (moglie e figlie), con evidenti profili di inattendibilità, in assenza di ulteriori circostanze esterne a riprova.
Sebbene per giurisprudenza di legittimità, il suddetto soggiorno legale deve sostanzialmente intendersi nel senso di un “radicamento” territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale (Cass. n. 16989/2019), nella specie non può dirsi dimostrato detto
“radicamento” per il solo fatto che lo stesso avesse acquistato assieme alla moglie una casa in Italia
(paese dove viveva la figlia), in assenza di altre circostanze a supporto dell'effettività di tale soggiorno e a fronte del fatto che, al momento della domanda (febbraio 2021), lo stesso si trovava dal luglio 2020 in Albania, facendo ritorno in Italia nel luglio 2021.
In ogni caso, quindi, non sussisteva comunque il requisito della permanenza del soggiorno al momento in cui era stata proposta la domanda di assegno sociale, essendo ritornato nel territorio italiano, oltre un anno dopo la sua partenza per l'Albania.
Nella specie, non appare rilevante il fatto che l'appellante si fosse recato nel suo paese nel luglio 2020 per assistere ad un matrimonio e che vi fosse rimasto per le ferie estive (trattandosi di un allontanamento breve); è invece significativa la circostanza che, finito il periodo di ferie, nell'ottobre 2020 (quando vi fu la seconda ondata emergenziale Covid) lo stesso non era ancora rientrato e che tale rientro non è stato giustificato.
In proposito, la parte non ha dato dimostrazione di una impossibilità assoluta di ritorno in Italia, non essendo comprovato il blocco totale degli aerei né che l'aereo fosse l'unico mezzo di trasporto;
né vi è prova documentale (ossia una certificazione medica) che attesti l'impossibilità di mettersi in viaggio in
4 quel contesto emergenziale per la pregressa vasculopatia cerebrale e ictus, pena un effettivo pericolo per le sue condizioni di salute: in atti, vi è solo la certificazione successiva del medico curante italiano, dell'agosto 2022, che attesta che tali patologie erano già presenti quando il paziente era stato preso in cura dallo stesso medico nell'anno 2011.
Peraltro, il soggiorno nel paese di origine ebbe a continuare anche successivamente all'emergenza pandemica: sebbene il fosse stato ricoverato dal 16 al 23 marzo 2021 per intervento chirurgico CP_1
dovuto ad un sinistro stradale da lui subito (investimento), tuttavia non vi è prova in atti che, dopo e per effetto di tale vicenda, egli fu impossibilitato a rientrare in Italia: nel certificato ospedaliero di dimissioni si davano prescrizioni soltanto sul fatto che il paziente avrebbe dovuto camminare con l'uso di stampelle e avrebbe dovuto assumere farmaci anticoagulanti;
nulla veniva detto in tale certificato sul fatto che egli avrebbe dovuto effettuare terapie di fisioterapia, ragione addotta dal a giustificazione del CP_1
trattenimento nel suo paese (né ci sono altre certificazioni mediche in tal senso); così come non è stato dimostrato che fu effettuata effettivamente detta fisioterapia.
Pertanto, non appare giustificato l'ulteriore trattenimento per altri quattro mesi in Albania dalle dimissioni ospedaliere del marzo 2021 e fino al luglio 2021 quando fece rientro in Italia.
Irrilevante altresì il fatto della pendenza di un procedimento penale a carico del suo investitore, conclusosi nel dicembre 2021, che avrebbe richiesto la sua presenza.
Per le suesposte ragioni, l'appello deve essere accolto, con rigetto integrale della domanda proposta Pt_1
in primo grado dal CP_1
In considerazione della complessità della vicenda in fatto e per la diversa condizione delle parti in causa, sussistono ragioni gravi ed eccezionali per compensare le spese del doppio grado di giudizio (art 92 cpc;
sent Corte cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento dell'appello, respinge la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato;
-compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Firenze, 3 dicembre 2024
La Consigliera est. La Presidente
dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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