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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/09/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°3633 2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. TRITTO MARIA Parte_1
LUIGIA TARRICONE CATALDO;
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 09/04/2024 il ricorrente in epigrafe indicato già beneficiario di rendita per malattie professionali riconosciute e complessivamente considerate nella misura del 20%, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo in ragione dell'aggravamento della malattia “tunnel carpale” riconosciuta in via amministrativa dall' nell' 1% di danno biologico. CP_1
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che il ricorrente ha continuato ad esercitare la propria attività lavorativa espletando le proprie mansioni nell'esecuzione di opere in muratura e di carpenteria in generale;
attività determinante l'insorgenza della riconosciuta malattia. Il CTU, a seguito di valutazione obiettiva e della documentazione sanitaria agli atti ha ritenuto effettivamente sussistente un peggioramento del quadro patologico. La valutazione del danno biologico è stata eseguita a mente della tabella contenuta nel D.M. 12.07.2000 (pubblicato in G.U. n. 182 del 25.07.2000) nella misura del 4% (quattro per cento), da considerare aggravamento di malattia professionale già riconosciuta.
Il danno biologico complessivamente considerato è da quantificare nella misura del 23%
(ventitre per cento) a decorrere dalla domanda di aggravamento
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento delle differenze di indennizzo maturato e CP_1
maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il maggiore indennizzo determinato dall'aggravamento della malattia professionale “tunnel carpale” nella misura del 4% che complessivamente conduce al 23% dalla domanda di aggravamento, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su quelli CP_1 maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
Così deciso in Taranto, 15.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
.
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°3633 2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. TRITTO MARIA Parte_1
LUIGIA TARRICONE CATALDO;
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 09/04/2024 il ricorrente in epigrafe indicato già beneficiario di rendita per malattie professionali riconosciute e complessivamente considerate nella misura del 20%, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo in ragione dell'aggravamento della malattia “tunnel carpale” riconosciuta in via amministrativa dall' nell' 1% di danno biologico. CP_1
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che il ricorrente ha continuato ad esercitare la propria attività lavorativa espletando le proprie mansioni nell'esecuzione di opere in muratura e di carpenteria in generale;
attività determinante l'insorgenza della riconosciuta malattia. Il CTU, a seguito di valutazione obiettiva e della documentazione sanitaria agli atti ha ritenuto effettivamente sussistente un peggioramento del quadro patologico. La valutazione del danno biologico è stata eseguita a mente della tabella contenuta nel D.M. 12.07.2000 (pubblicato in G.U. n. 182 del 25.07.2000) nella misura del 4% (quattro per cento), da considerare aggravamento di malattia professionale già riconosciuta.
Il danno biologico complessivamente considerato è da quantificare nella misura del 23%
(ventitre per cento) a decorrere dalla domanda di aggravamento
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento delle differenze di indennizzo maturato e CP_1
maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire il maggiore indennizzo determinato dall'aggravamento della malattia professionale “tunnel carpale” nella misura del 4% che complessivamente conduce al 23% dalla domanda di aggravamento, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su quelli CP_1 maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1
liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
Così deciso in Taranto, 15.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE
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