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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/12/2024, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1320 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1320 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il ) con il Parte_1 C.F._1
CC GI (C.F. C.F._2
e
nata a [...] (T ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
RG RI ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 01/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 5 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Il figlio , maggiorenne studente, che ha conseguito in questo anno diploma di maturità Persona_2
classica e che si iscriverà a corso universitario da decidere, manterrà la sua residenza in Rimini via
Dario Campana n. 30 int. 5, nell'immobile, già adibito a residenza familiare, che verrà interamente assegnato al comproprietario , nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali fra Parte_1
le parti di cui al successivo punto 6).
2) Il figlio maggiorenne , per sua espressa richiesta, trascorrerà con ogni genitore tempi Per_1
sostanzialmente equivalenti, da definirsi, nello specifico, sulla base delle esigenze anche scolastiche di e degli impegni di lavoro dei genitori. Per_1
3) I genitori provvederanno al mantenimento diretto di nei periodi di permanenza del figlio Per_1
presso ciascuno di loro, inoltre si impegnano a corrispondere, direttamente al figlio maggiorenne
, un contributo paritario pari ad € 100,00 (cento/00) mensili per ciascun genitore che si Per_1
impegnano a versare sul conto corrente intestato a presso Credit Agricole Italia Rimini Persona_2
ag.
3. IBAN [...] per far fronte alle spese quotidiane.
Detto importo verrà versato da ogni genitore a far data dal mese del rilascio della casa, già adibita a residenza familiare, da parte della madre . Parte_2
4) Le spese straordinarie verranno sostenute al 50% dai genitori, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori sia quelle c.d. “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna., in uso presso l'intestato Tribunale di Rimini, che i genitori, previa visione, dichiarano di conoscere ed accettare.
Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e -mail, fax, PEC, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per pagina 2 di 5 iscritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
Il rimborso pro -quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
Gli importi per i quali viene richiesto il rimborso dovranno essere debitamente documentati attraverso l'esibizione dei giustificativi di spesa, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute attestanti le somme anticipate;
5) Il SI. e la SI.ra percepiranno l'assegno unico e universale nella misura del 50% Per_2 Pt_2
ognuno, e quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, questa sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato relativamente a spese universitarie e/o sanitarie della prole, andranno a beneficio di entrambi i coniugi sempre nella misura del 50%;
6) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali fra le parti, nella premessa che:
-La casa, già adibita a residenza familiare, sita a Rimini in via Dario Campana n. 30 int.5, è in comproprietà fra le parti, in ragione di ½ ciascuno, giusta compravendita del 28 settembre 2012 a ministero notaio repertorio n.227/169 (reg.to a Rimini il 2 ottobre 2012 N.9738/1T, Persona_3
trascritto a Rimini il 3 ottobre 2012 Reg.gen.13127 Reg.part. 8630. ( Doc. 14)
le parti convengono quanto segue a) la sig.ra si obbliga a vendere al GN , che si obbliga ad acquistare, Parte_2 Parte_1
la sua quota di proprietà pari ad ½ sull'immobile, già adibito a residenza familiare, sito a Rimini via
Dario Campana 30 int.5, per il prezzo concordato fra le parti pari ad € 89.775,00 che verrà corrisposto dal SI. alla SI.ra in un'unica soluzione, in sede di stipula notarile, da rogarsi dal mese di Per_2 Pt_2
settembre 2024 e comunque entro tre mesi dalla sottoscrizione e deposito al Tribunale del presente ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
Le spese notarili, dipendenti e conseguenti la vendita, saranno a totale carico dell'acquirente SI.
[...]
; Pt_1
A stipula avvenuta, la SI.ra si impegnerà a lasciare l'appartamento entro un mese dalla vendita Pt_2
per atto notarile, trasferendosi altrove.
pagina 3 di 5 L'abitazione familiare verrà consegnata dalla SI.ra al SI. alla scadenza come sopra Pt_2 Per_2
pattuita, libera da persone e/o cose, salvo la cameretta del figlio che resterà di esclusiva Per_1
proprietà del padre.
b) In esecuzione del suddetto accordo, si impegna ed obbliga, ora per allora, a trasferire Parte_2
a , nato a [...], il [...], la sua quota di proprietà pari ad ½ del dell'immobile Parte_1
sito a Rimini in via Dario Campana n. 30 int. 5, costituito da un appartamento ubicato al primo piano composto da tre vani ed accessori,censito al Catasto Urbano del Comune di Rimini al Fg. 73, particella
160, sub 7 categoria A/3 classe 5 vani 5,5 R.C. Euro 499,36.
Pertanto la sig.ra si impegna, e fin da ora si obbliga, a presentarsi per la stipula avanti al Parte_2
Notaio che verrà indicato, a semplice richiesta, con spese per onorari di notaio nonché imposte e tasse dipendenti e conseguenti a carico del cessionario . Parte_1
Trattandosi di trasferimento immobiliare costituente elemento essenziale funzionale ed indispensabile ai fini dello scioglimento del matrimonio e della regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, le parti richiedono fin da ora espressamente, ove applicabili alla fattispecie concreta, le agevolazioni di cui all'art. 19 L. nr. 75/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 15.04.92 nr. 176 e 10.05.99 nr. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate
– Direzione Centrale Normativa - nella Circolare nr. 18/E del 29.05.13 e nella Circolare nr. 2/E del
21.02.14; tale trasferimento immobiliare dovrà pertanto ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale.
Le parti concordano che il presente atto ha efficacia obbligatoria e non traslativa tra le parti ed esonerano altresì la cancelleria dall'obbligo di trascrizione.
7) Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni altro rapporto di natura economico - patrimoniale tra loro intercorrente, pertanto, fatta salva l'esecuzione delle condizioni tutte di cui al presente ricorso, dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsiasi ulteriore pretesa o azione di carattere patrimoniale.
8) Le spese e competenze professionali connesse alla presente procedura saranno interamente compensate fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
il 24.07.2010 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 100 Parte I Anno 2010 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1320 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il ) con il Parte_1 C.F._1
CC GI (C.F. C.F._2
e
nata a [...] (T ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
RG RI ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 01/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 5 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Il figlio , maggiorenne studente, che ha conseguito in questo anno diploma di maturità Persona_2
classica e che si iscriverà a corso universitario da decidere, manterrà la sua residenza in Rimini via
Dario Campana n. 30 int. 5, nell'immobile, già adibito a residenza familiare, che verrà interamente assegnato al comproprietario , nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali fra Parte_1
le parti di cui al successivo punto 6).
2) Il figlio maggiorenne , per sua espressa richiesta, trascorrerà con ogni genitore tempi Per_1
sostanzialmente equivalenti, da definirsi, nello specifico, sulla base delle esigenze anche scolastiche di e degli impegni di lavoro dei genitori. Per_1
3) I genitori provvederanno al mantenimento diretto di nei periodi di permanenza del figlio Per_1
presso ciascuno di loro, inoltre si impegnano a corrispondere, direttamente al figlio maggiorenne
, un contributo paritario pari ad € 100,00 (cento/00) mensili per ciascun genitore che si Per_1
impegnano a versare sul conto corrente intestato a presso Credit Agricole Italia Rimini Persona_2
ag.
3. IBAN [...] per far fronte alle spese quotidiane.
Detto importo verrà versato da ogni genitore a far data dal mese del rilascio della casa, già adibita a residenza familiare, da parte della madre . Parte_2
4) Le spese straordinarie verranno sostenute al 50% dai genitori, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori sia quelle c.d. “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna., in uso presso l'intestato Tribunale di Rimini, che i genitori, previa visione, dichiarano di conoscere ed accettare.
Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e -mail, fax, PEC, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per pagina 2 di 5 iscritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
Il rimborso pro -quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
Gli importi per i quali viene richiesto il rimborso dovranno essere debitamente documentati attraverso l'esibizione dei giustificativi di spesa, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute attestanti le somme anticipate;
5) Il SI. e la SI.ra percepiranno l'assegno unico e universale nella misura del 50% Per_2 Pt_2
ognuno, e quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, questa sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato relativamente a spese universitarie e/o sanitarie della prole, andranno a beneficio di entrambi i coniugi sempre nella misura del 50%;
6) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali fra le parti, nella premessa che:
-La casa, già adibita a residenza familiare, sita a Rimini in via Dario Campana n. 30 int.5, è in comproprietà fra le parti, in ragione di ½ ciascuno, giusta compravendita del 28 settembre 2012 a ministero notaio repertorio n.227/169 (reg.to a Rimini il 2 ottobre 2012 N.9738/1T, Persona_3
trascritto a Rimini il 3 ottobre 2012 Reg.gen.13127 Reg.part. 8630. ( Doc. 14)
le parti convengono quanto segue a) la sig.ra si obbliga a vendere al GN , che si obbliga ad acquistare, Parte_2 Parte_1
la sua quota di proprietà pari ad ½ sull'immobile, già adibito a residenza familiare, sito a Rimini via
Dario Campana 30 int.5, per il prezzo concordato fra le parti pari ad € 89.775,00 che verrà corrisposto dal SI. alla SI.ra in un'unica soluzione, in sede di stipula notarile, da rogarsi dal mese di Per_2 Pt_2
settembre 2024 e comunque entro tre mesi dalla sottoscrizione e deposito al Tribunale del presente ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
Le spese notarili, dipendenti e conseguenti la vendita, saranno a totale carico dell'acquirente SI.
[...]
; Pt_1
A stipula avvenuta, la SI.ra si impegnerà a lasciare l'appartamento entro un mese dalla vendita Pt_2
per atto notarile, trasferendosi altrove.
pagina 3 di 5 L'abitazione familiare verrà consegnata dalla SI.ra al SI. alla scadenza come sopra Pt_2 Per_2
pattuita, libera da persone e/o cose, salvo la cameretta del figlio che resterà di esclusiva Per_1
proprietà del padre.
b) In esecuzione del suddetto accordo, si impegna ed obbliga, ora per allora, a trasferire Parte_2
a , nato a [...], il [...], la sua quota di proprietà pari ad ½ del dell'immobile Parte_1
sito a Rimini in via Dario Campana n. 30 int. 5, costituito da un appartamento ubicato al primo piano composto da tre vani ed accessori,censito al Catasto Urbano del Comune di Rimini al Fg. 73, particella
160, sub 7 categoria A/3 classe 5 vani 5,5 R.C. Euro 499,36.
Pertanto la sig.ra si impegna, e fin da ora si obbliga, a presentarsi per la stipula avanti al Parte_2
Notaio che verrà indicato, a semplice richiesta, con spese per onorari di notaio nonché imposte e tasse dipendenti e conseguenti a carico del cessionario . Parte_1
Trattandosi di trasferimento immobiliare costituente elemento essenziale funzionale ed indispensabile ai fini dello scioglimento del matrimonio e della regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, le parti richiedono fin da ora espressamente, ove applicabili alla fattispecie concreta, le agevolazioni di cui all'art. 19 L. nr. 75/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 15.04.92 nr. 176 e 10.05.99 nr. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate
– Direzione Centrale Normativa - nella Circolare nr. 18/E del 29.05.13 e nella Circolare nr. 2/E del
21.02.14; tale trasferimento immobiliare dovrà pertanto ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale.
Le parti concordano che il presente atto ha efficacia obbligatoria e non traslativa tra le parti ed esonerano altresì la cancelleria dall'obbligo di trascrizione.
7) Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni altro rapporto di natura economico - patrimoniale tra loro intercorrente, pertanto, fatta salva l'esecuzione delle condizioni tutte di cui al presente ricorso, dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsiasi ulteriore pretesa o azione di carattere patrimoniale.
8) Le spese e competenze professionali connesse alla presente procedura saranno interamente compensate fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
il 24.07.2010 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 100 Parte I Anno 2010 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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