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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 9221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9221 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9850/2024 R.G. avente ad oggetto: azione di simulazione e revocatoria
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Diego Militerni Parte_1 C.F._1
( presso lo studio del quale, in Napoli, alla via Vannella Gaetani n. 27, è C.F._2 elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
) e ( ), CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco dell'Aversana ( , elettivamente C.F._5 domiciliati presso l'indirizzo pec Email_1
CONVENUTI
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Controparte_3 C.F._6
IN ( ) presso lo studio del quale, in Cardito, alla via Palizzi n. 21, è elettivamente C.F._7 domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. titolare, nei confronti di di un credito da mantenimento di euro Parte_1 CP_1
36.000,00 (al netto dei ratei prescritti) sulla base di accordo di separazione omologato da questo Tribunale in pagina 1 di 7 data 2.1.2024, ha citato in giudizio, la di lui sorella, e CP_1 Controparte_2 CP_3
al fine di conseguire: 1) in via principale, l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto del
[...]
28.11.2019 (per notaio , rep. 19735, racc. 5876) con il quale il ha trasferito alla sorella Per_1 CP_1
la proprietà dell'unico immobile del proprio patrimonio (immobile sito in Napoli alla strada vicinale CP_2
TT contraddistinto dai n. civici 73-75 identificato al catasto fabbricati di Napoli, alla sez. SPI, f. 3,
p. 163, sub. 102) dietro corrispettivo di euro 85.000,00 (pari a meno della metà del valore di mercato del bene secondo gli indici OMI prodotti quale documento 7) il cui effettivo versamento non risulta documentato e pur continuando a conservare la propria residenza presso l'immobile trasferito;
2) in subordine, la dichiarazione della simulazione relativa del medesimo atto integrante, quanto meno, una vendita mista a donazione;
3) sempre in via principale, la nullità per simulazione assoluta dell'atto di vendita del 21.02.2023 (per notaio rep. 4157, racc. 2968) con il quale poco Persona_2 Controparte_2 dopo aver ricevuto la notificazione di un primo atto di citazione ex art. 2901 c.c. (doc. 5) poi non iscritto a ruolo stanti le rassicurazioni ricevute da ha venduto il medesimo immobile trasferitole dal CP_1 fratello a (giovane acquirente priva di redditi che ha continuato a conservare la Controparte_3 propria residenza presso i propri genitori) concordando anomale modalità di pagamento del prezzo;
4) per il caso di mancato accoglimento della domanda di simulazione assoluta dell'atto di vendita da ultimo indicato, la dichiarazione di nullità per simulazione relativa del medesimo atto;
5) in via gradata, la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. del primo o di entrambi gli atti di compravendita;
6) in ogni caso, la condanna di al risarcimento del danno (da quantificarsi equitativamente nella misura di euro 36.000,00) Controparte_2 ai sensi dell'art. 2043 c.c. per avere la stessa sottratto il bene alla garanzia patrimoniale dell'attrice. CP_1
e hanno chiesto di rigettare le domande formulate dall'attrice deducendo CP_1 Controparte_2 che il ha adempiuto all'obbligo di mantenimento derivante dal decreto di omologa di questo CP_1
Tribunale del 2.1.2014 (non essendo credibile che la quale ha da tempo intrapreso una stabile Parte_2 convivenza dalla quale sono nati due figli- abbia lasciato prescrivere il diritto di credito nella misura di ben euro 36.000,00), sì che, al momento del primo atto di alienazione, non v'era alcuna volontà di pregiudicare le ragioni dell'odierna attrice, neppure essendo consapevole dei pretesi (e, in realtà, Controparte_2 inesistenti) inadempimenti del fratello. Ancora, secondo i convenuti, la prima compravendita è stata conclusa solo al fine di evitare l'espropriazione cui l'immobile sarebbe andato incontro atteso che le sopraggiunte difficoltà economiche del non consentivano più, allo stesso, di onorare il mutuo concluso per CP_1
l'acquisto del medesimo appartamento. Né, proseguono le parti, il prezzo concordato può ritenersi fuori mercato, considerato che l'immobile, gravato da mutuo, era locato sino al 2026 e fermo restando che il corrispettivo è stato ritenuto “congruo” dall'Agenzia delle Entrate.
pagina 2 di 7 ha chiesto di rigettare le domande formulate nei propri confronti contestando la Controparte_3 prospettata esistenza di un proprio accordo con al fine di pregiudicare la garanzia Controparte_2 patrimoniale dei creditori di Premesso di non avere pregressa conoscenza degli ulteriori CP_1 convenuti, la ha, in particolare, dedotto di essere titolare di propri redditi e di avere acquistato CP_3
l'immobile oggetto delle domande attoree mediante un mutuo a fronte del quale è stata pure iscritta ipoteca sul bene acquistato.
Non accettata la proposta di definizione del giudizio formulata all'udienza del 12.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. il giorno 14.10.2025.
2. Le domande formulate dall'attrice vanno accolte nella misura di seguito indicata.
2.1. Le domande di simulazione assoluta (sia dell'atto di vendita intercorso tra e CP_1 CP_2
sia di quello concluso tra la e devono essere rigettate avuto
[...] CP_1 Controparte_3 riguardo al principio affermato da Cass., sez. 2, sent. 2 settembre 2009 n. 19099 (“La parte che deduca, con riferimento ad una determinata vendita, la ricorrenza di un prezzo inferiore a quello effettivo, deve agire in giudizio per far valere la simulazione relativa, nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione", e non il mancato pagamento dell'intero prezzo, che integra gli estremi di una simulazione assoluta”) ed al fatto che la vendita tra i germani è avvenuta al prezzo, sia pur inferiore ai valori OMI, di euro CP_1
85.000,00 (secondo quanto si dirà alla luce degli estratti conto depositati dalla mentre la CP_1 successiva vendita è avvenuta dietro pagamento del prezzo di euro 150.000,00 (come pure si dirà in sede di esame delle domanda di simulazione relativa).
2.2. Devono pure essere rigettate le domande tese all'accertamento della simulazione relativa (sub specie di vendita mista a donazione).
Come noto, la causa della vendita mista a donazione ha natura onerosa, ma il negozio ha lo scopo di raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento per puro spirito di liberalità di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, realizzandosi così una donazione indiretta (in tal senso, Cass., sez. 2, sent. 23 maggio 2016 n. 10614 secondo la quale “la compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un negotium mixtum cum donatione occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto”).
Ebbene, con riferimento al caso in esame, la prospettazione attorea secondo la quale l'atto di vendita avrebbe dissimulato una donazione risulta sconfessata già solo per effetto della documentata estinzione del mutuo da pagina 3 di 7 parte della (si vedano, in particolare i bonifici eseguiti -per complessivi euro 85.000,00- nelle date
CP_1 del 3.4.2019, 7.5.2019, 5.6.2019, 4.7.2019, 7.8.2019, 4.9.2019, 7.10.2019 e 5.11.2019 risultanti dagli estratti del conto cointestato alla qui depositati il 8.10.2024, nonché l'assenza di iscrizione ipotecaria in
CP_1 relazione al mutuo concluso da -evidente indice dell'estinzione di tale mutuo). D'altro canto,
CP_1 neppure sarebbe possibile ravvisare una simulazione sub specie di vendita mista a donazione, sia perché non risulta provata (e, prima ancora, neppure allegata) l'esistenza, in capo al fratello, della volontà di arricchire la sorella , sia perché, come già osservato, la vendita è avvenuta dietro pagamento (sia pur direttamente CP_2 in capo al titolare del credito derivante dal contratto di mutuo concluso da , da parte della
CP_1
delle somme necessarie per l'estinzione del mutuo (così da evitare l'espropriazione forzata cui CP_1
l'immobile del fratello, ormai privo di attività lavorativa, sarebbe andato incontro).
Parimenti, non risulta integrata la simulazione relativa del secondo atto di vendita, sia perché risulta documentato il pagamento del prezzo da parte della (si vedano, tra gli altri, gli estratti conto CP_3 dalla prodotti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, nonché l'atto di mutuo CP_3 depositato il giorno 8.10.2024), sia perché non risulta allegato (prima ancora che provato) lo spirito di liberalità della (la quale ha, in verità, alienato il bene dietro versamento di un corrispettivo congruo CP_1 avuto riguardo agli stessi valori OMI richiamati dall'attrice).
2.2. Va accolta, invece, la domanda revocatoria dell'atto di vendita intercorso tra e la sorella CP_1
, sussistendone i presupposti: - la (pacifica) titolarità del credito (non avendo il -a fronte CP_2 CP_1 della prova del titolo e dell'allegazione degli inadempimenti da parte dell'attrice- provato i pretesi pagamenti e non potendo certo la sopravvenuta relazione della comportare il venir meno del diritto al Pt_1 mantenimento per sé -in difetto di un provvedimento di modifica del decreto di omologa- e, a maggior ragione, del figlio dello stesso;
- l'atto di disposizione patrimoniale;
- l'eventus damni (non CP_1 contestata essendo la deduzione relativa alla mancata disponibilità da parte del di ulteriori beni CP_1 rispetto all'immobile trasferito alla sorella); - la scientia damni del debitore (consapevole -per quanto detto- dell'elevato debito da mantenimento e della mancata disponibilità di beni idonei a farvi fronte) e, essendo un atto a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo ( ). Controparte_2
Questo Giudice ritiene, in particolare, che l'attrice abbia provato la consapevolezza, da parte della CP_1 del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di compravendita. Come noto, ai sensi dell'art. 2729
c.c., il giudice può ammettere presunzioni non stabilite dalla legge solo quando le stesse risultino “gravi, precise e concordanti”. La Suprema Corte ha, anche di recente (si veda, tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 30 giugno 2025, n. 17646), ribadito che il requisito della precisione è riferito “al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica”, quello della 'gravità “al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto” e quello della concordanza (richiamato solo in caso di pluralità di elementi pagina 4 di 7 presuntivi) alla necessità che il fatto ignoto sia, di regola, “desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza” e che il procedimento logico seguito dal giudice deve essere articolato “nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi”.
Tanto detto in via generale, con riferimento al caso concreto ritiene questo Giudice che la consapevolezza della in ordine al pregiudizio recato alle ragioni creditorie sia ben desumibile: i) dallo stretto CP_1 rapporto di parentela che intercorre tra le parti del primo atto di compravendita;
ii) dalla esistenza di una effettiva vicinanza tra i germani risultante, tra l'altro, dalla conoscenza di aspetti importanti della vita del fratello (quali la separazione, l'obbligo di mantenimento e la recente perdita dell'occupazione) e dalla disponibilità manifestata ad acquistare l'immobile al fine di sottrarlo ad una espropriazione altrimenti inevitabile (stante, appunto, la disoccupazione del;
iii) dalla evidente sproporzione tra il valore di CP_1 mercato dell'immobile ed il prezzo della compravendita alla luce dei valori OMI (doc. 7 di parte attrice), che non può trovare giustificazione né in una pretesa locazione del medesimo immobile (non avendo i convenuti in alcun modo provato l'esistenza di tale locazione), né nell'assenza di rilievi da parte dell'Agenzia delle
Entrate (fermo restando che tale circostanza non è stata provata -e non può ritenersi provata per effetto della non contestazione poiché è relativa a fatti cui l'attrice è estranea- è appena il caso di osservare come l'assenza di rilievi da parte dell'Agenzia possa assumere valore sotto il solo profilo -sanzionatorio- tributario, ma non sia circostanza apprezzabile al fine della valutazione della congruità del corrispettivo pattuito).
Non può invece essere accolta la domanda revocatoria proposta avverso l'atto di compravendita del medesimo immobile intercorso tra la e la Invero, ai sensi dell'art. 2901, comma 4, CP_1 CP_3
c.c. “l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”. Nel caso in esame, la ha trascritto l'atto CP_3 di compravendita prima della trascrizione della domanda di revocazione proposta dalla e, deve Pt_1 ritenersi, ha concluso la compravendita in buona fede. A tale ultimo riguardo, non solo, infatti, non è stato provato (neanche tramite presunzioni) un preventivo accordo (tra le parti del secondo atto di compravendita) teso a privare l'odierna attrice di una garanzia per il credito vantato, ma, anche, è stato documentato che il Contro prezzo (congruo alla luce dei medesimi valori rodotti dalla della seconda compravendita è Pt_1 stato in massima parte pagato mediante la conclusione, da parte dell'acquirente di un contratto di mutuo.
Non da ultimo, alcun elemento è stato offerto al fine di disvelare una pregressa conoscenza tra i e CP_1
pagina 5 di 7 la nonché la conoscenza, da parte di tale ultima convenuta, della situazione debitoria di CP_3
CP_1
Dato atto, per quanto osservato, della salvezza della compravendita da parte della deve quindi CP_3 accertarsi il diritto della RU a far valere il proprio credito sul prezzo dalla conseguito per CP_1
l'alienazione del bene alla (Cass., sez. 3, sent. 17 febbraio 1993 n. 1941 secondo la quale “Con CP_3 riguardo agli effetti dell'azione revocatoria la inefficacia dell'atto stipulato, in frode ai creditori, tra debitore e primo acquirente, mentre estende i suoi effetti al subacquirente che ha acquistato a titolo gratuito, non pregiudica il diritto del subacquirente che, in buona fede, ha acquistato a titolo oneroso;
in tal caso resta salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal subacquirente, atteso che il creditore non può - senza venir meno la stessa funzione dell'azione revocatoria - essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., escludendosi anche il suo diritto verso il primo acquirente alla restituzione del corrispettivo da questo ricevuto dal sub – acquirente”).
3. La domanda tesa alla condanna della al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. non Pt_1 può essere accolta per l'assorbente ragione relativa alla mancata, puntuale allegazione (prima ancora che prova) di un danno subito in conseguenza della condotta dell'odierna convenuta.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d.m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 52.000,00 (tenuto conto dell'entità del credito vantato dall'odierna attrice , sez. 3, ord. 13 febbraio 2020, n. 3697) quanto al Pt_3 rapporto processuale tra l'attrice ed i convenuti e, quanto al rapporto processuale tra l'attrice e la CP_1
alla luce dei medesimi valori, ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta dalla CP_3 convenuta ben testimoniata dal tenore dei relativi atti) CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accolta la domanda revocatoria proposta da con riferimento all'atto di vendita del Parte_1
28.11.2019 (atto per notaio , rep. 19735, racc. 5876) con il quale ha venduto Per_1 CP_1 alla propria sorella l'immobile sito in Napoli alla strada vicinale TT Controparte_2 contraddistinto dai n. civici 73-75 ed identificato al catasto fabbricati di Napoli, alla sez. SPI, f. 3, p. 163, sub. 102, accerta il diritto di di far valere il proprio credito nei confronti di Parte_1 CP_1
(quale derivante dall'accordo di separazione omologato da questo Tribunale in data 2.1.2024) sul
[...] corrispettivo da ricevuto a fronte dell'atto di alienazione dell'immobile sopra indicato a Controparte_2
(atto del 21.02.2023 per notaio rep. 4157, racc. 2968); Controparte_3 Persona_2
pagina 6 di 7 2) dispone che, a far data dal passaggio in giudicato, la presente sentenza sia annotata a margine della trascrizione della domanda;
3) condanna e al pagamento, in solido, in favore dell'avv. Diego Militerni, CP_1 Controparte_2 difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida, per esborsi, in euro 545,00 e, per compensi, in euro 7.616,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
4) condanna al pagamento, in favore dell'avv. Massimiliano IN, difensore distrattario di Parte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.808,00, oltre 15% spese Controparte_3 generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 15 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott. ssa Cristina Monaco, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9850/2024 R.G. avente ad oggetto: azione di simulazione e revocatoria
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Diego Militerni Parte_1 C.F._1
( presso lo studio del quale, in Napoli, alla via Vannella Gaetani n. 27, è C.F._2 elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
) e ( ), CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco dell'Aversana ( , elettivamente C.F._5 domiciliati presso l'indirizzo pec Email_1
CONVENUTI
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Controparte_3 C.F._6
IN ( ) presso lo studio del quale, in Cardito, alla via Palizzi n. 21, è elettivamente C.F._7 domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. titolare, nei confronti di di un credito da mantenimento di euro Parte_1 CP_1
36.000,00 (al netto dei ratei prescritti) sulla base di accordo di separazione omologato da questo Tribunale in pagina 1 di 7 data 2.1.2024, ha citato in giudizio, la di lui sorella, e CP_1 Controparte_2 CP_3
al fine di conseguire: 1) in via principale, l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto del
[...]
28.11.2019 (per notaio , rep. 19735, racc. 5876) con il quale il ha trasferito alla sorella Per_1 CP_1
la proprietà dell'unico immobile del proprio patrimonio (immobile sito in Napoli alla strada vicinale CP_2
TT contraddistinto dai n. civici 73-75 identificato al catasto fabbricati di Napoli, alla sez. SPI, f. 3,
p. 163, sub. 102) dietro corrispettivo di euro 85.000,00 (pari a meno della metà del valore di mercato del bene secondo gli indici OMI prodotti quale documento 7) il cui effettivo versamento non risulta documentato e pur continuando a conservare la propria residenza presso l'immobile trasferito;
2) in subordine, la dichiarazione della simulazione relativa del medesimo atto integrante, quanto meno, una vendita mista a donazione;
3) sempre in via principale, la nullità per simulazione assoluta dell'atto di vendita del 21.02.2023 (per notaio rep. 4157, racc. 2968) con il quale poco Persona_2 Controparte_2 dopo aver ricevuto la notificazione di un primo atto di citazione ex art. 2901 c.c. (doc. 5) poi non iscritto a ruolo stanti le rassicurazioni ricevute da ha venduto il medesimo immobile trasferitole dal CP_1 fratello a (giovane acquirente priva di redditi che ha continuato a conservare la Controparte_3 propria residenza presso i propri genitori) concordando anomale modalità di pagamento del prezzo;
4) per il caso di mancato accoglimento della domanda di simulazione assoluta dell'atto di vendita da ultimo indicato, la dichiarazione di nullità per simulazione relativa del medesimo atto;
5) in via gradata, la revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. del primo o di entrambi gli atti di compravendita;
6) in ogni caso, la condanna di al risarcimento del danno (da quantificarsi equitativamente nella misura di euro 36.000,00) Controparte_2 ai sensi dell'art. 2043 c.c. per avere la stessa sottratto il bene alla garanzia patrimoniale dell'attrice. CP_1
e hanno chiesto di rigettare le domande formulate dall'attrice deducendo CP_1 Controparte_2 che il ha adempiuto all'obbligo di mantenimento derivante dal decreto di omologa di questo CP_1
Tribunale del 2.1.2014 (non essendo credibile che la quale ha da tempo intrapreso una stabile Parte_2 convivenza dalla quale sono nati due figli- abbia lasciato prescrivere il diritto di credito nella misura di ben euro 36.000,00), sì che, al momento del primo atto di alienazione, non v'era alcuna volontà di pregiudicare le ragioni dell'odierna attrice, neppure essendo consapevole dei pretesi (e, in realtà, Controparte_2 inesistenti) inadempimenti del fratello. Ancora, secondo i convenuti, la prima compravendita è stata conclusa solo al fine di evitare l'espropriazione cui l'immobile sarebbe andato incontro atteso che le sopraggiunte difficoltà economiche del non consentivano più, allo stesso, di onorare il mutuo concluso per CP_1
l'acquisto del medesimo appartamento. Né, proseguono le parti, il prezzo concordato può ritenersi fuori mercato, considerato che l'immobile, gravato da mutuo, era locato sino al 2026 e fermo restando che il corrispettivo è stato ritenuto “congruo” dall'Agenzia delle Entrate.
pagina 2 di 7 ha chiesto di rigettare le domande formulate nei propri confronti contestando la Controparte_3 prospettata esistenza di un proprio accordo con al fine di pregiudicare la garanzia Controparte_2 patrimoniale dei creditori di Premesso di non avere pregressa conoscenza degli ulteriori CP_1 convenuti, la ha, in particolare, dedotto di essere titolare di propri redditi e di avere acquistato CP_3
l'immobile oggetto delle domande attoree mediante un mutuo a fronte del quale è stata pure iscritta ipoteca sul bene acquistato.
Non accettata la proposta di definizione del giudizio formulata all'udienza del 12.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. il giorno 14.10.2025.
2. Le domande formulate dall'attrice vanno accolte nella misura di seguito indicata.
2.1. Le domande di simulazione assoluta (sia dell'atto di vendita intercorso tra e CP_1 CP_2
sia di quello concluso tra la e devono essere rigettate avuto
[...] CP_1 Controparte_3 riguardo al principio affermato da Cass., sez. 2, sent. 2 settembre 2009 n. 19099 (“La parte che deduca, con riferimento ad una determinata vendita, la ricorrenza di un prezzo inferiore a quello effettivo, deve agire in giudizio per far valere la simulazione relativa, nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione", e non il mancato pagamento dell'intero prezzo, che integra gli estremi di una simulazione assoluta”) ed al fatto che la vendita tra i germani è avvenuta al prezzo, sia pur inferiore ai valori OMI, di euro CP_1
85.000,00 (secondo quanto si dirà alla luce degli estratti conto depositati dalla mentre la CP_1 successiva vendita è avvenuta dietro pagamento del prezzo di euro 150.000,00 (come pure si dirà in sede di esame delle domanda di simulazione relativa).
2.2. Devono pure essere rigettate le domande tese all'accertamento della simulazione relativa (sub specie di vendita mista a donazione).
Come noto, la causa della vendita mista a donazione ha natura onerosa, ma il negozio ha lo scopo di raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento per puro spirito di liberalità di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, realizzandosi così una donazione indiretta (in tal senso, Cass., sez. 2, sent. 23 maggio 2016 n. 10614 secondo la quale “la compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un negotium mixtum cum donatione occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto”).
Ebbene, con riferimento al caso in esame, la prospettazione attorea secondo la quale l'atto di vendita avrebbe dissimulato una donazione risulta sconfessata già solo per effetto della documentata estinzione del mutuo da pagina 3 di 7 parte della (si vedano, in particolare i bonifici eseguiti -per complessivi euro 85.000,00- nelle date
CP_1 del 3.4.2019, 7.5.2019, 5.6.2019, 4.7.2019, 7.8.2019, 4.9.2019, 7.10.2019 e 5.11.2019 risultanti dagli estratti del conto cointestato alla qui depositati il 8.10.2024, nonché l'assenza di iscrizione ipotecaria in
CP_1 relazione al mutuo concluso da -evidente indice dell'estinzione di tale mutuo). D'altro canto,
CP_1 neppure sarebbe possibile ravvisare una simulazione sub specie di vendita mista a donazione, sia perché non risulta provata (e, prima ancora, neppure allegata) l'esistenza, in capo al fratello, della volontà di arricchire la sorella , sia perché, come già osservato, la vendita è avvenuta dietro pagamento (sia pur direttamente CP_2 in capo al titolare del credito derivante dal contratto di mutuo concluso da , da parte della
CP_1
delle somme necessarie per l'estinzione del mutuo (così da evitare l'espropriazione forzata cui CP_1
l'immobile del fratello, ormai privo di attività lavorativa, sarebbe andato incontro).
Parimenti, non risulta integrata la simulazione relativa del secondo atto di vendita, sia perché risulta documentato il pagamento del prezzo da parte della (si vedano, tra gli altri, gli estratti conto CP_3 dalla prodotti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, nonché l'atto di mutuo CP_3 depositato il giorno 8.10.2024), sia perché non risulta allegato (prima ancora che provato) lo spirito di liberalità della (la quale ha, in verità, alienato il bene dietro versamento di un corrispettivo congruo CP_1 avuto riguardo agli stessi valori OMI richiamati dall'attrice).
2.2. Va accolta, invece, la domanda revocatoria dell'atto di vendita intercorso tra e la sorella CP_1
, sussistendone i presupposti: - la (pacifica) titolarità del credito (non avendo il -a fronte CP_2 CP_1 della prova del titolo e dell'allegazione degli inadempimenti da parte dell'attrice- provato i pretesi pagamenti e non potendo certo la sopravvenuta relazione della comportare il venir meno del diritto al Pt_1 mantenimento per sé -in difetto di un provvedimento di modifica del decreto di omologa- e, a maggior ragione, del figlio dello stesso;
- l'atto di disposizione patrimoniale;
- l'eventus damni (non CP_1 contestata essendo la deduzione relativa alla mancata disponibilità da parte del di ulteriori beni CP_1 rispetto all'immobile trasferito alla sorella); - la scientia damni del debitore (consapevole -per quanto detto- dell'elevato debito da mantenimento e della mancata disponibilità di beni idonei a farvi fronte) e, essendo un atto a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo ( ). Controparte_2
Questo Giudice ritiene, in particolare, che l'attrice abbia provato la consapevolezza, da parte della CP_1 del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di compravendita. Come noto, ai sensi dell'art. 2729
c.c., il giudice può ammettere presunzioni non stabilite dalla legge solo quando le stesse risultino “gravi, precise e concordanti”. La Suprema Corte ha, anche di recente (si veda, tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 30 giugno 2025, n. 17646), ribadito che il requisito della precisione è riferito “al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica”, quello della 'gravità “al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto” e quello della concordanza (richiamato solo in caso di pluralità di elementi pagina 4 di 7 presuntivi) alla necessità che il fatto ignoto sia, di regola, “desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza” e che il procedimento logico seguito dal giudice deve essere articolato “nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi”.
Tanto detto in via generale, con riferimento al caso concreto ritiene questo Giudice che la consapevolezza della in ordine al pregiudizio recato alle ragioni creditorie sia ben desumibile: i) dallo stretto CP_1 rapporto di parentela che intercorre tra le parti del primo atto di compravendita;
ii) dalla esistenza di una effettiva vicinanza tra i germani risultante, tra l'altro, dalla conoscenza di aspetti importanti della vita del fratello (quali la separazione, l'obbligo di mantenimento e la recente perdita dell'occupazione) e dalla disponibilità manifestata ad acquistare l'immobile al fine di sottrarlo ad una espropriazione altrimenti inevitabile (stante, appunto, la disoccupazione del;
iii) dalla evidente sproporzione tra il valore di CP_1 mercato dell'immobile ed il prezzo della compravendita alla luce dei valori OMI (doc. 7 di parte attrice), che non può trovare giustificazione né in una pretesa locazione del medesimo immobile (non avendo i convenuti in alcun modo provato l'esistenza di tale locazione), né nell'assenza di rilievi da parte dell'Agenzia delle
Entrate (fermo restando che tale circostanza non è stata provata -e non può ritenersi provata per effetto della non contestazione poiché è relativa a fatti cui l'attrice è estranea- è appena il caso di osservare come l'assenza di rilievi da parte dell'Agenzia possa assumere valore sotto il solo profilo -sanzionatorio- tributario, ma non sia circostanza apprezzabile al fine della valutazione della congruità del corrispettivo pattuito).
Non può invece essere accolta la domanda revocatoria proposta avverso l'atto di compravendita del medesimo immobile intercorso tra la e la Invero, ai sensi dell'art. 2901, comma 4, CP_1 CP_3
c.c. “l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”. Nel caso in esame, la ha trascritto l'atto CP_3 di compravendita prima della trascrizione della domanda di revocazione proposta dalla e, deve Pt_1 ritenersi, ha concluso la compravendita in buona fede. A tale ultimo riguardo, non solo, infatti, non è stato provato (neanche tramite presunzioni) un preventivo accordo (tra le parti del secondo atto di compravendita) teso a privare l'odierna attrice di una garanzia per il credito vantato, ma, anche, è stato documentato che il Contro prezzo (congruo alla luce dei medesimi valori rodotti dalla della seconda compravendita è Pt_1 stato in massima parte pagato mediante la conclusione, da parte dell'acquirente di un contratto di mutuo.
Non da ultimo, alcun elemento è stato offerto al fine di disvelare una pregressa conoscenza tra i e CP_1
pagina 5 di 7 la nonché la conoscenza, da parte di tale ultima convenuta, della situazione debitoria di CP_3
CP_1
Dato atto, per quanto osservato, della salvezza della compravendita da parte della deve quindi CP_3 accertarsi il diritto della RU a far valere il proprio credito sul prezzo dalla conseguito per CP_1
l'alienazione del bene alla (Cass., sez. 3, sent. 17 febbraio 1993 n. 1941 secondo la quale “Con CP_3 riguardo agli effetti dell'azione revocatoria la inefficacia dell'atto stipulato, in frode ai creditori, tra debitore e primo acquirente, mentre estende i suoi effetti al subacquirente che ha acquistato a titolo gratuito, non pregiudica il diritto del subacquirente che, in buona fede, ha acquistato a titolo oneroso;
in tal caso resta salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal subacquirente, atteso che il creditore non può - senza venir meno la stessa funzione dell'azione revocatoria - essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., escludendosi anche il suo diritto verso il primo acquirente alla restituzione del corrispettivo da questo ricevuto dal sub – acquirente”).
3. La domanda tesa alla condanna della al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. non Pt_1 può essere accolta per l'assorbente ragione relativa alla mancata, puntuale allegazione (prima ancora che prova) di un danno subito in conseguenza della condotta dell'odierna convenuta.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d.m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 52.000,00 (tenuto conto dell'entità del credito vantato dall'odierna attrice , sez. 3, ord. 13 febbraio 2020, n. 3697) quanto al Pt_3 rapporto processuale tra l'attrice ed i convenuti e, quanto al rapporto processuale tra l'attrice e la CP_1
alla luce dei medesimi valori, ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta dalla CP_3 convenuta ben testimoniata dal tenore dei relativi atti) CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accolta la domanda revocatoria proposta da con riferimento all'atto di vendita del Parte_1
28.11.2019 (atto per notaio , rep. 19735, racc. 5876) con il quale ha venduto Per_1 CP_1 alla propria sorella l'immobile sito in Napoli alla strada vicinale TT Controparte_2 contraddistinto dai n. civici 73-75 ed identificato al catasto fabbricati di Napoli, alla sez. SPI, f. 3, p. 163, sub. 102, accerta il diritto di di far valere il proprio credito nei confronti di Parte_1 CP_1
(quale derivante dall'accordo di separazione omologato da questo Tribunale in data 2.1.2024) sul
[...] corrispettivo da ricevuto a fronte dell'atto di alienazione dell'immobile sopra indicato a Controparte_2
(atto del 21.02.2023 per notaio rep. 4157, racc. 2968); Controparte_3 Persona_2
pagina 6 di 7 2) dispone che, a far data dal passaggio in giudicato, la presente sentenza sia annotata a margine della trascrizione della domanda;
3) condanna e al pagamento, in solido, in favore dell'avv. Diego Militerni, CP_1 Controparte_2 difensore distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida, per esborsi, in euro 545,00 e, per compensi, in euro 7.616,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
4) condanna al pagamento, in favore dell'avv. Massimiliano IN, difensore distrattario di Parte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.808,00, oltre 15% spese Controparte_3 generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 15 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott. ssa Cristina Monaco, magistrato ordinario in tirocinio.
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