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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 7239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7239/2024 promossa da: assistito e difeso dall'avv.to BIANCAMANO MARA presso cui elettivamente Parte_1 domicilia,
RICORRENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha dedotto di essere affetto da disturbo dell'identità di genere, con forte e Parte_1 persistente identificazione con il sesso opposto sin dall'infanzia, tanto da aver intrapreso un percorso psico- terapeutico per la riassegnazione del sesso da maschile a femminile.
Ha così chiesto, al fine conseguire la tutela della identità sessuale, la rettifica dell'atto di nascita con l'indicazione del nuovo e diverso sesso femminile e di essere autorizzato a sottoporsi a trattamento medico chirurgico per adeguare i suoi caratteri sessuali primari al medesimo sesso femminile.
pagina 1 di 5 La domanda è fondata e deve essere accolta.
Posto che la L. n. 164 del 1982, che detta "norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", attribuisce preminente rilevanza al cosiddetto sesso psicologico e comportamentale, va accordata l'autorizzazione alla rettifica dell'atto di nascita, allorché il soggetto che lo richiede, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia manifestato sin dalla tenera età una naturale tendenza a comportarsi con se stesso e nella vita di relazione come appartenente all'altro sesso.
Ritiene infatti il Collegio che la transessualità irreversibile - intesa come situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di appartenere al sesso opposto - legittima la persona interessata a chiedere l'autorizzazione per l'adeguamento anatomico del proprio corpo, mediante intervento medico chirurgico, alla personalità psico - sessuale effettiva.
Tale interpretazione risulta avvalorata dalla sentenza n. 161 del 1985 della Corte Costituzionale.
Afferma, in tale sede, la Corte: "L'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica. (...) Ciò che conta (...) è che l'intervento chirurgico e la conseguente rettificazione anagrafica riescono nella grande maggioranza dei casi a ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche”.
La Corte, dopo aver affermato che il legislatore ha accolto una concezione di identità sessuale che non conferisce più esclusivo rilievo agli organi sessuali, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale, aggiunge: "...il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero a consentire l'intervento chirurgico risolutore e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione anagrafica del sesso".
Esaminando, quindi, la domanda di autorizzazione alla rettifica dell'atto di nascita di parte ricorrente, devono essere valutati due distinti aspetti: quello delle condizioni psico-sessuali del richiedente e quello della necessità della rettificazione dell'atto di nascita.
Dalla documentazione in atti (relazione della psicologa dell'Asl Napoli sud 3)risulta che il si è Pt_1 sottoposto ad approfonditi esami medici psichiatrici dai quali è emersa la diagnosi di disforia di genere, la necessità che l'interessato prosegua e completi il percorso di transizione da uomo a donna avendo eseguito già interventi chirurgici estetici e la correttezza della terapia ormonale.
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto il libero interrogatorio della parte attrice che ha insistito per l'accoglimento della domanda.
Risulta inoltre documentato in atti che non presenta patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica e in particolare dalla relazione psicodiagnostica depositata in atti redatta dallo psicologo dell'A.S.L Napoli sud 3, delle dichiarazioni rese dall'interessata in pagina 2 di 5 sede di interrogatorio, ritiene il Collegio che debba essere autorizzata la rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile e che sia superfluo, in considerazione della completezza delle indagini effettuate e della durata del periodo di osservazione compiuto, procedere all'espletamento di apposita CTU.
Invero recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale hanno chiarito che l'intervento chirurgico volto alla modificazione dei caratteri sessuali primari dell'individuo non è da ritenersi prodromico, e dunque necessario, rispetto alla modificazione degli atti anagrafici.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha stabilito che alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della
L. n. 164 del 1982, nonché del successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Ancora più recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015, ha così stabilito: “Il ricorso alla modificazione dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico
e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione
- come prospettato dal rimettente - ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Infine, da ultimo deve essere citata l'ultima pronuncia della Consulta n. 143 del 2024 in base alla quale è stata dichiarata illegittima la disposizione di cui all'art. 31, comma 4, del Dlgs n. 150 del 2011 nella parte in cui prevede “l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile, avanzata da parte attrice, ancor prima ed a prescindere dalla eventuale effettuazione di interventi chirurgici da parte del Pt_1
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza di una apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova pagina 3 di 5 assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona.
La rettificazione dell'atto di stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione, e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione, nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legata alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, che tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva, deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma anche il nuovo Parte_1 prenome, di con le conseguenti variazioni. Persona_1
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1. Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato a [...] il [...], Parte_1 nel senso che alla indicazione del sesso maschile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso femminile con attribuzione del nome di in luogo di Persona_1 Parte_1
2. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Maddaloni (CE) di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7239/2024 promossa da: assistito e difeso dall'avv.to BIANCAMANO MARA presso cui elettivamente Parte_1 domicilia,
RICORRENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha dedotto di essere affetto da disturbo dell'identità di genere, con forte e Parte_1 persistente identificazione con il sesso opposto sin dall'infanzia, tanto da aver intrapreso un percorso psico- terapeutico per la riassegnazione del sesso da maschile a femminile.
Ha così chiesto, al fine conseguire la tutela della identità sessuale, la rettifica dell'atto di nascita con l'indicazione del nuovo e diverso sesso femminile e di essere autorizzato a sottoporsi a trattamento medico chirurgico per adeguare i suoi caratteri sessuali primari al medesimo sesso femminile.
pagina 1 di 5 La domanda è fondata e deve essere accolta.
Posto che la L. n. 164 del 1982, che detta "norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", attribuisce preminente rilevanza al cosiddetto sesso psicologico e comportamentale, va accordata l'autorizzazione alla rettifica dell'atto di nascita, allorché il soggetto che lo richiede, pur presentando caratteristiche genetiche, anatomiche e sessuali del proprio sesso anagrafico, abbia manifestato sin dalla tenera età una naturale tendenza a comportarsi con se stesso e nella vita di relazione come appartenente all'altro sesso.
Ritiene infatti il Collegio che la transessualità irreversibile - intesa come situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di appartenere al sesso opposto - legittima la persona interessata a chiedere l'autorizzazione per l'adeguamento anatomico del proprio corpo, mediante intervento medico chirurgico, alla personalità psico - sessuale effettiva.
Tale interpretazione risulta avvalorata dalla sentenza n. 161 del 1985 della Corte Costituzionale.
Afferma, in tale sede, la Corte: "L'esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica. (...) Ciò che conta (...) è che l'intervento chirurgico e la conseguente rettificazione anagrafica riescono nella grande maggioranza dei casi a ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche”.
La Corte, dopo aver affermato che il legislatore ha accolto una concezione di identità sessuale che non conferisce più esclusivo rilievo agli organi sessuali, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale, aggiunge: "...il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero a consentire l'intervento chirurgico risolutore e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione anagrafica del sesso".
Esaminando, quindi, la domanda di autorizzazione alla rettifica dell'atto di nascita di parte ricorrente, devono essere valutati due distinti aspetti: quello delle condizioni psico-sessuali del richiedente e quello della necessità della rettificazione dell'atto di nascita.
Dalla documentazione in atti (relazione della psicologa dell'Asl Napoli sud 3)risulta che il si è Pt_1 sottoposto ad approfonditi esami medici psichiatrici dai quali è emersa la diagnosi di disforia di genere, la necessità che l'interessato prosegua e completi il percorso di transizione da uomo a donna avendo eseguito già interventi chirurgici estetici e la correttezza della terapia ormonale.
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto il libero interrogatorio della parte attrice che ha insistito per l'accoglimento della domanda.
Risulta inoltre documentato in atti che non presenta patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica e in particolare dalla relazione psicodiagnostica depositata in atti redatta dallo psicologo dell'A.S.L Napoli sud 3, delle dichiarazioni rese dall'interessata in pagina 2 di 5 sede di interrogatorio, ritiene il Collegio che debba essere autorizzata la rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile e che sia superfluo, in considerazione della completezza delle indagini effettuate e della durata del periodo di osservazione compiuto, procedere all'espletamento di apposita CTU.
Invero recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale hanno chiarito che l'intervento chirurgico volto alla modificazione dei caratteri sessuali primari dell'individuo non è da ritenersi prodromico, e dunque necessario, rispetto alla modificazione degli atti anagrafici.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha stabilito che alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della
L. n. 164 del 1982, nonché del successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Ancora più recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015, ha così stabilito: “Il ricorso alla modificazione dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico
e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione
- come prospettato dal rimettente - ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Infine, da ultimo deve essere citata l'ultima pronuncia della Consulta n. 143 del 2024 in base alla quale è stata dichiarata illegittima la disposizione di cui all'art. 31, comma 4, del Dlgs n. 150 del 2011 nella parte in cui prevede “l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile, avanzata da parte attrice, ancor prima ed a prescindere dalla eventuale effettuazione di interventi chirurgici da parte del Pt_1
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza di una apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova pagina 3 di 5 assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona.
La rettificazione dell'atto di stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione, e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione, nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legata alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, che tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva, deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma anche il nuovo Parte_1 prenome, di con le conseguenti variazioni. Persona_1
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1. Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato a [...] il [...], Parte_1 nel senso che alla indicazione del sesso maschile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso femminile con attribuzione del nome di in luogo di Persona_1 Parte_1
2. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Maddaloni (CE) di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
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