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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere est. dr.ssa Virginia Zuppetta consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 195 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020 pendente
TRA
con sede in , in Piazza Salimbeni, n°3 Parte_1 Pt_1
(iscr. Trib. Siena del 23/08/1995, c.f./Partita IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Pasca e dall'Avv. Filiberto
Pasca, come da mandato in atti;
[...]
[...]
, Controparte_1
con sede legale e direzione generale in alla Via Miglietta, n°5 IVA CP_1 C.F._1
) in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gioffreda, come da procura alle liti in atti;
1
-APPELLATA–
E
, “capogruppo Controparte_2 Controparte_3
”, con sede in Parabita (LE), (Partita IVA
[...] Controparte_4
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_3
Raffaele Dell'Anna e Giuseppe Dell'Anna Misurale;
-APPELLATA-
La causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. dopo il deposito telematico di note scritte autorizzate sostitutive della comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.10.2022 di cui è stata disposta la trattazione scritta con decreto presidenziale del 16.09.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado ha, così, testualmente, ricostruito i fatti di causa: “Con ricorso ex art. 702 bis depositato 28.5.15 adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir accertare la condotta Parte_2
inadempiente posta in essere da , gerente il proprio servizio di Parte_1
tesoreria, rispetto agli obblighi contrattualmente assunti nei propri confronti con contratto datato 8.3.01 ed al fine di sentirla condannare al ristoro del danno;
deduceva, a sostegno della pretesa vantata: che la medesima le avesse accordato, nel 2001, un'anticipazione di cassa per £ 48.470.088.000, erogata per la quota del 50% direttamente e per la quota residua tramite che nel 2002 fosse Controparte_2
stata disposta in favore della convenuta la liquidazione della somma di € 888.087,65 comprensiva di interessi passivi e di cms sull'esposizione derivante dall'anticipazione di cassa;
che solo con missiva del
15.6.04, ovvero dopo il maturare della decadenza di cui all'art. 9 della convenzione, detto istituto le avesse richiesto il pagamento del residuo e dei relativi accessori;
che in data 27.6.14 le avesse comunicato di aver trattenuto la somma di € 422.000,00, giacente in cassa e destinata ad esigenze sanitarie, per
“improcrastinabili e definitive esigenze di sistemazione del sospeso”, agendo in dispregio del punto n. 3 della convenzione ed impedendole di contestare anche le modalità di determinazione dell'importo
2 arbitrariamente distratto, con riferimento ad oneri anatocistici, cms e spese non dovute;
invocava, pertanto, la restituzione dell'importo suddetto e la rifusione del danno subito nella misura di € 50.000,00; in via gradata, spiegava azione ex art. 2033 c.c. al fine di rientrare in possesso della somma medesima ed ottenere il ristoro dei pregiudizi patiti in ragione dell'unilaterale iniziativa. costituendosi con CP_6
comparsa depositata in data 28.12.15, preliminarmente eccepiva che il rito incardinato dall' non risultasse consono rispetto alle necessità istruttorie del procedimento;
eccepiva l'intervenuta prescrizione delle domanda volta al ricalcolo del debito in ragione di presunti illegittimi addebiti, rimarcando che il rapporto risalisse al 2001; assumeva che l' pur avendo riconosciuto, con delibera del 1.8.02, l'esistenza di un debito, conseguente all'anticipazione erogatale, per € 888.087,65, da rifondersi in parti uguali in favore proprio e di le avesse corrisposto solo € 298.084,43 con mandato n. 27798; precisava di aver versato a a seguito di trattativa volta alla riduzione dell'esborso richiesto, € 422.000,00 – comprensiva di interessi da ritardo - e di essere rimasta creditrice dell per € 391.616,38, dovuti, quanto ad € 298.084,43 a titolo di restituzione del 50% dell'anticipazione e, quanto ad € 93.531,41,
a titolo di rifusione di somme erroneamente rimborsate all' in assenza di precedente annotazione di tale addebito;
rimarcava che la ricorrente non avesse mai contestato gli estratti conto inoltratile, che la clausola 9.07 della convenzione intercorsa tra le parti non spiegasse incidenza rispetto alla posizione dell'istituto con cui il conto di tesoreria era cogestito e, comunque, rispetto alla fonte dell'operazione contabile;
assumeva che il prelievo della somma in contestazione fosse un mero atto esecutivo scaturente dalla Deliberazione n. 3490/02 con cui era stato liquidato il debito connesso all'anticipazione; contestava sussistessero i presupposti legittimanti l'azione proposta ex art. 2033 c.c., in ragione dell'incontestata esistenza del debito suddetto;
chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della percettrice dell'importo di € 422.000,00 cui l'operazione contestata afferiva.
Con ordinanza emessa in data 11.1.16 veniva disposto il mutamento del rito sommario incardinato, quindi veniva autorizzata l'evocazione in giudizio della terza chiamata;
quest'ultima, costituendosi, rimarcava che alcuna delle contestazioni formulate dalle parti attenesse alla propria condotta nella cogestione del conto tesoreria demandatale;
segnalava che il pagamento in proprio favore ad opera di fosse avvenuto, all'esito di transazione, nel 2005 e che, pertanto, qualsivoglia pretesa di quest'ultima nei propri confronti risultasse prescritta;
invocava, pertanto, il rigetto delle domande articolate in proprio danno.
3 Con ordinanza depositata in data 13.4.17 veniva disposta ctu volta alla determinazione dell'ammontare dei pagamenti effettuati dall fronte del debito cristallizzato nella delibera del 1.8.02 ed alla verifica della storicità del dedotto mancato addebito della somma di € 93.531,41; con ordinanza emessa in data
3.7.18 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza tenutasi in data 3.4.19,
i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il procedimento veniva trattenuto a sentenza, previa reiterata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Con sentenza n. 3934/2019 del 12.12.2019, il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso presentato da condannando al Parte_2 Parte_1
versamento in favore della parte attrice della somma di € 422.000,00, oltre interessi al tasso contrattualmente previsto per il conto anticipi dalla data del prelievo e fino al soddisfo.
Avverso tale sentenza, notificata in data 28.01.2020, la odierna appellante ha proposto tempestivo gravame per i motivi di cui appresso, con atto di citazione notificato in data
24.02.2020, invocando la riforma della sentenza e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni avanzate, con vittoria delle spese di lite e di competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta del 29.06.2020 si è costituita concludendo per il Parte_2
rigetto dell'appello, nonché per la riforma della sentenza nel punto relativo al rigetto della richiesta risarcitoria, con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
A seguito di un rinvio d'udienza per nullità della notifica, si è costituita con comparsa di risposta del 26.11.2020 concludendo per Controparte_8
il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. dopo il deposito telematico di note scritte autorizzate sostitutive della comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.10.2022 di cui è stata disposta la trattazione scritta con decreto presidenziale del 16.09.2022.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, innanzitutto rilevata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da Pt_3
nella comparsa di costituzione in giudizio depositata il 29.6.2020 per la tardività dello stesso rispetto alla data di citazione nella presente fase di giudizio 25.06.2020.
2. Con il gravame proposto, articolato in tre motivi di doglianza, l'appellante impugna la sentenza di primo grado, nei passaggi di seguito riportati:
- “il prelievo non autorizzato tramite mandato dal conto Tesoreria dell' in funzione della soddisfazione di un proprio credito perpetrato unilateralmente dalla integri una condotta in dispregio delle obbligazioni negozialmente assunte dalla parte medesima;
la circostanza che tale profilo di inadempimento abbia materialmente concorso alla soddisfazione di un credito che la stessa aveva riconosciuto con la delibera n. 2490 del 18/5/2002, non elide l'illegittimità di tale contegno, giacché concretizza la deliberata scelta di piegare le previsioni contrattuali ai propri interessi, in luogo del ricorso agli strumenti approntati dall'ordinamento”_
- “Non risulta… fondata la pretesa vantata da nei confronti di nell'ipotesi di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 422.000,00 atteso che tale condanna è stata pronunciata in ragione dell'esistenza di un inadempimento imputabile alla medesima, circostanza che nulla sposta in ordine all'esistenza del credito in questione”;
- sul presupposto, ritenuto nella sentenza impugnata, che avesse chiesto: “ in via riconvenzionale, se pure in maniera non cristallina, accertarsi il proprio diritto a rivalersi in danno dell' delle somme corrisposte a e premesso, in sentenza, che “parte convenuta risulta titolare del diritto alla restituzione, da parte della dell'intera somma oggetto di anticipazione straordinaria alle condizioni economiche indicate in allegato all'accordo suddetto…”, il rigetto di detta riconvenzionale in quanto “…sarebbe irrilevante, rispetto al rapporto con l' circostanza Pt_4
che la banca medesima fosse tenuta a rifondere a la metà di tale anticipazione olche he e somme corriposte a . CP_9
2.1. In definitiva, censura la sentenza di condanna sia in Parte_1
quanto ha accolto la domanda attorea relativa all'illegittimità del prelievo effettuato dalla odierna appellante della somma di € 422.000,00 in data 27.6.2014 e alla correlata condanna alla restituzione di detta somma, sia in quanto ha rigettato la domanda riconvenzionale
5 finalizzata ad “accertare e dichiarare la legittimità della pretesa della banca resistente di rivalersi delle somme versate a per conto e nell'interesse dell ora ricorrente”. Controparte_1
3. Ciò posto, si osserva che, con il primo motivo di doglianza (rubricato: “Omessa valutazione degli effetti della delibera 3490 dell'1/8/2002 – Errato rigetto del richiesto accertamento del diritto di rivalersi della ), l'appellante sostiene che il Tribunale abbia errato CP_10
nel valutare la legittimità dell'addebito contestato “…alla luce delle modalità operative previste nel contratto di tesoreria”, affermando che avrebbe dovuto, piuttosto, decidere la controversia sulla base della delibera del D.G. della n. 3490 dell'1.08.2002 quale atto contenente il riconoscimento, da parte dell' del debito di € 888.087,65 a chiusura dell'esercizio
2001 e l' impegno di pagamento dello stesso in favore di Banca 121 (poi,
[...]
. Tale riconoscimento secondo legittimerebbe l'addebito Parte_1
contestato quale esercizio, da parte della banca, del diritto di pretendere dall' anche ai sensi dell'art. 1241 cod. civ., “tutto quanto anticipato, oltre interessi e commissioni” , trattandosi, del resto, di un diritto riconosciuto espressamente dallo stesso Tribunale, il cui esercizio
“con la modalità di autotutela” il Tribunale avrebbe escluso “sostanzialmente per la inopponibilità alla stessa debitrice della circostanza dell'avvenuto pagamento dello stesso importo alla .
3.1. Ad avviso della Corte, gli argomenti spesi dall'appellante sono inidonei – sotto un profilo logico, ancora prima che giuridico - a scalfire il percorso motivazionale che fonda le statuizioni impugnate. Ed infatti, il doveroso vaglio critico delle perorazioni difensive di parte appellante autorizza la constatazione che le stesse si concretizzano in un'affermazione che ben può essere qualificata come meramente apodittica, dato che l'affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la legittimità dell'
“addebito contestato” alla stregua delle “modalità operative previste nel contratto di tesoreria”, anziché alla stregua del riconoscimento di debito da parte dell' di cui alla delibera del D.G. n.
3490 dell'1.08.2002…”), non risulta essere sorretta da argomentazioni giuridiche idonee a dimostrare l'erroneità dell'opzione adottata dal primo giudice.
3.1.1. S'impone, a tale riguardo, il rilievo che l'impegno delibativo del primo giudice, tenuto conto delle domande in concreto proposte dalla non poteva che avere ad oggetto la verifica dell'inadempimento contrattuale da parte di per violazione del CP_10
6 contratto-convenzione che disciplinava il servizio di tesoreria e cassa per conto della
(di cui ra unica affidataria) per avere, trasferito in proprio favore (prelevandolo dal conto corrente intestato alla , di cui aveva la gestione nella anzidetta qualità), di propria iniziativa e senza autorizzazione da parte della titolare del conto, l'importo di €
422.000,00.
3.2. Il primo giudice ha dato adeguatamente conto, in sentenza, con motivazione chiara e coerente, del convincimento al riguardo maturato - sulla base di una ricognizione in fatto ed in diritto pienamente condivisibile - che lo ha portato ad accogliere la domanda di parte attrice, accertando, dopo avere congruamente esaminato le eccezioni della odierna appellante (fra cui, per l'appunto, la rilevanza della delibera di riconoscimento di debito n.
3490 dell'1.08.2002), l'inadempimento della banca titolare del servizio di tesoreria e pronunciandosi, all'esito nei seguenti termini: “Risulta, pertanto, evidente, che il prelievo non autorizzato tramite mandato, di somme dal conto tesoreria dell' in funzione della soddisfazione di un proprio credito perpetrato unilateralmente dalla integri una condotta in dispregio delle obbligazioni negozialmente assunte dalla parte medesima;
la circostanza che tale profilo di inadempimento abbia materialmente concorso alla soddisfazione di un credito che la stessa veva riconosciuto…non elide l'illegittimità di tale contegno, giacchè concretizza la deliberata scelta di piegare le previsioni contrattuali ai propri interessi , in luogo del ricorso agli strumenti approntati dall'ordinamento”.
3.3. Ebbene, la banca appellante a fronte di tale percorso argomentativo, con il motivo in esame, si è limitata - come già detto, del tutto apoditticamente - ad affermare che il
Tribunale non avrebbe dovuto rinvenire i parametri di verifica della legittimità del prelievo contestato nella disciplina contrattuale del servizio di tesoreria, omettendo di impegnarsi in una seria dimostrazione sia dell'erroneità del ricorso a tali parametri, sia della conformità del proprio operato alle obbligazioni contrattualmente assunte.
Ed anzi la rivendicazione “sommaria” da parte di dell'esercizio “con la modalità di autotutela” del proprio diritto di pretendere dall' “tutto quanto anticipato, oltre interessi e commissioni”, non fa altro che avvalorare la correttezza delle valutazioni operate dal
Tribunale quanto all'arbitrarietà dell'iniziativa assunta da abusando dei propri poteri
7 di gestione del conto corrente intestato alla quale unica affidataria del servizio di tesoreria e cassa per conto della stessa Pt_2
3.3.1. E' appena il caso di aggiungere che, nel diritto civile, vige il divieto di autotutela privata, come si desume dal combinato disposto degli artt. 392 e 393 c.p.
e 2907 c.c., divieto che rinviene il suo fondamento, storicamente, nella repressione delle forme primitive di giustizia privata e, funzionalmente, nel principio del monopolio esclusivo dell'amministrazione pubblica della giustizia, oltre che nell'esigenza di tutelare l'ordine pubblico, in attuazione dei doveri di solidarietà sanciti dall'art. 2 della Cost.
Fanno eccezione talune ipotesi tipiche e tassative di autotutela privatistica, strettamente ancorate a specifiche norme attributive del potere, per la parte privata, di attivare taluni rimedi diretti a tutelare la propria sfera giuridica senza il necessario intervento del giudice
(si pensi, a mero titolo esemplificativo, al diritto di ritenzione, alla clausola solve et repete, alla diffida ad adempiere, alla clausola risolutiva espressa). Ebbene, alcuna norma – del resto, inesistente - ha potuto invocare la banca appellante a fondamento della propria iniziativa in autotutela.
3.4. Non ci si può, poi, esimere dal rilevare che la banca appellante nel formulare il motivo in esame è incorsa in un evidente errore di interpretazione del decisum del primo giudice, laddove (a p. 16 dell'atto di citazione in appello) ha opinato, del tutto ingiustificatamente, che la valutazione di illegittimità dell'esercizio del diritto in autotutela di cui si discute, operata dal Tribunale, possa essere dipesa dalla “inopponibilità alla stessa debitrice della circostanza dell'avvenuto pagamento dello stesso importo alla . Ed infatti, se è senz'altro vero che il primo giudice ha predicato una tale inopponibilità nei termini anzidetti, non è però altrettanto vero che abbia fondato su tale inopponibilità l'affermazione della illegittimità della condotta della banca tesoriera, che ha invece acclarato all'interno di altra linea di ragionamento (afferente l'apprezzamento del regolamento contrattuale del servizio di tesoreria e cassa per conto dell' da parte di . Sicchè appare superfluo Pt_3
intrattenersi ulteriormente su tale articolazione del primo motivo.
4. Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante censura l'“errata qualificazione ed interpretazione della convenzione del servizio di tesoreria”, sostenendo - anche in questo caso, del
8 tutto apoditticamente – “…che le obbligazioni del tesoriere consacrate nell'art. 4 della convenzione non riguardano la fattispecie che ci occupa”, senza offrire alcun argomento a sostegno di un tale assunto, ma limitandosi ad affermare, sempre apoditticamente, che la fattispecie in esame andrebbe inquadrata “..nella più corretta prospettiva di un inadempimento parziale dell'obbligo di pagamento conseguente al riconoscimento di debito”, ancora una volta senza impegnarsi nella dimostrazione della correttezza del proposto inquadramento rispetto a quello ritenuto dal primo giudice sulla base di un percorso motivazionale che, non intaccato seriamente sotto alcun profilo dall'appellante, merita senz'altro di essere confermato, in quanto sostanzialmente neanche impugnato.
4.1. Non è infine chiaro il fondamento giuridico del rilievo secondo cui “ammesso e non concesso che vi sia stato da parte della banca un comportamento illegittimo, non sarebbe certamente corretto formulare detto giudizio sulla base di una convenzione (ed ancor più sulla base della forma degli ordini di pagamento al tesoriere) che, per quanto riguarda l'esercizio 2001, aveva esaurito la sua operatività” (p.
18 dell'atto d'appello) sul quale, pertanto, in quanto incomprensibile, la corte ritiene di non essere gravata da oneri di delibazione.
5. Con il terzo motivo lamenta l'errata statuizione in ordine alle spese di causa, dal momento che il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione il parziale accoglimento delle domande attoree e avrebbe, altresì, erroneamente condannato l'odierna appellante a rifondere le spese processuali a carico della chiamata in causa.
5.1. Il motivo in esame può essere accolto – con la riformulazione delle statuizioni impugnate come da dispositivo – limitatamente alla prima sottoarticolazione afferente la richiesta di veder dato atto della parziale soccombenza della in conseguenza del rigetto da parte del Tribunale della domanda di risarcimento del danno accessoria a quella di accertamento di inadempimento contrattuale, invece accolta. Va, invece, disatteso quanto alla seconda sottoarticolazione, risultando, la statuizione di condanna di alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla chiamata in causa pienamente coerente con le decisioni adottate dal Tribunale nel rapporto fra e
6. La regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, consegue come da dispositivo, con la precisazione che, non avendo l'appellante
9 formulato motivi d'impugnazione avverso il rigetto, da parte del primo giudice, della pretesa avanzata da ei confronti di si ritiene che le spese processuali sostenute da quest'ultima nella presente fase siano irripetibili.
6.1. Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Pt_3
in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata – che conferma nel resto – condanna l'appellante principale al pagamento del 90% delle spese processuali del doppio grado nel rapporto tra e Controparte_1
spese che compensa nella misura del 10% e che Parte_1
liquida, per l'intero, per il primo grado, in complessivi € 14.150,00 di cui € 13.500,00 per compenso ed € 650,00 per spese, nonché rimborso forfettario in misura del 15% ed accessori di legge e, per questo grado, in complessivi € 12.000,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15% ed accessori di legge.
Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante incidentale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, il 12.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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