Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/1999, n. 6232
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Sentenza 21 giugno 1999

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In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica, risultanti dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, determina l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi e la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, senza che possano trovare applicazione analogica, stante la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale, in tema di retroattività della norma più favorevole. Ne consegue che l'art. 197 del d.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 (entrato in vigore il 19 dicembre 1996), laddove ha modificato in modo più favorevole l'art. 345 comma secondo del Regolamento del nuovo Codice della Strada, di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, prevedendo espressamente una tolleranza pari al 5%, con una riduzione minima di 5 km, rispetto al valore della velocità rilevata dall'apparecchiatura "autovelox", non può trovare applicazione a violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore di detta modifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/1999, n. 6232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6232
    Data del deposito : 21 giugno 1999

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