Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 1
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica, risultanti dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, determina l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi e la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, senza che possano trovare applicazione analogica, stante la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale, in tema di retroattività della norma più favorevole. Ne consegue che l'art. 197 del d.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 (entrato in vigore il 19 dicembre 1996), laddove ha modificato in modo più favorevole l'art. 345 comma secondo del Regolamento del nuovo Codice della Strada, di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, prevedendo espressamente una tolleranza pari al 5%, con una riduzione minima di 5 km, rispetto al valore della velocità rilevata dall'apparecchiatura "autovelox", non può trovare applicazione a violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore di detta modifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/1999, n. 6232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6232 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato PANARITI BENITO PIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARZAN GIAN ANDREA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI PORDENONE, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 212/96 della Pretura di PORDENONE, depositata il 07/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/99 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Panariti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21.4.1995 ON EN proponeva opposizione avanti al Pretore di Pordenone avverso l'ordinanza-ingiunzione del 22.3.1995 con cui il Prefetto di Pordenone le aveva inflitto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di mesi tre ai sensi dell'art. 142 comma 9 Cod. d. Str.. Lamentava che il superamento del limite di velocità di 90 Km/h, che consentiva l'applicazione di tale sanzione, era avvenuto per un solo Km/h orario e sosteneva quindi l'inattendibilità dell'apparecchiatura "autovelox" oltre alla mancata contestazione immediata, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione. Si costituiva il Prefetto che deduceva l'assoluta affidabilità dell'apparecchiatura, la presenza di due pattuglie sul posto e la legittimità della contestazione avvenuta con la successiva notifica. All'esito del giudizio il Pretore con sentenza del 20.9- 7.10.1996 rigettava l'opposizione, rilevando la legittimità della successiva notifica e l'affidabilità dell'apparecchiatura ed osservando che, ai fini della determinazione della velocità, si era già tenuto conto della tolleranza di un Km/h, come risultava dal verbale e dalla deposizione del verbalizzante.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione ON EN, deducendo un unico motivo di censura, illustrato anche con memoria.
Resiste con controricorso il Prefetto di Pordenone. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso ON EN deduce l'applicabilità dell'art. 197 D.P.R. 16.9.1996 n. 610 (entrato in vigore il 19.12.1996) che ha modificato l'art. 345 comma 2 D.P.R. 16.12.1992 n.495, prevedendo una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 Km/h, alla velocità rilevata dall'apparecchiatura. La censura è infondata.
Il principio della retroattività della norma più favorevole in materia di illeciti amministrativi, invocato per analogia in relazione all'art. 2 C.P., non può essere condiviso, dovendo trovare applicazione invece il diverso principio dell'ultrattività recepito espressamente dall'art. 1 comma 1 della Legge 24.11.1981 n.689. Trattasi del resto di un orientamento, dopo
Qualche pronuncia contraria, da tempo ormai consolidato (per tutte Sez. un. 890/94) e basato sui principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia risultante dal richiamato art. 1, il quale richiede l'assoggettamento del comportamento alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole.
In particolare poi, per quanto riguarda il divieto di applicazione analogica dell'art. 2 commi 2 e 3 C.P., è stata sottolineata la differenza qualitativa della materia degli illeciti amministrativi rispetto a quella penale, differenza che ha comportato una diversa scelta sul punto da parte del legislatore che pur aveva recepito molti istituti del diritto penale.
Conseguentemente, il richiamato art. 197 del D.P.R. 16.9.1996 n.610 che, nel modificare l'art. 345 comma 2 del Reg. al Cod. d. Str. ,
ha previsto una tolleranza pari al 5% con una riduzione minima di 5 Km rispetto al valore rilevato dal l'apparecchiatura, non può trovare applicazione nel caso in esame in quanto entrato in vigore successivamente (19.12.1996) all'epoca dei fatti per cui è causa, risalendo l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto (dalla sentenza non risulta la data della commissione della violazione) al 22.3.1995. Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Si ritiene equo comunque compensare totalmente le spese fra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 1999