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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3573/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3573 R.G.A.C., anno 2021, avente ad oggetto: contratti bancari, passate in decisone all'udienza del 4 novembre 2024 e vertente
TRA
e , el.te dom.ti presso lo studio Parte_1 Parte_2
dell'avv. Patrizia Pastore, che li rapp.ta e difende giusta mandato a margine della citazione
Opponenti
E
el.te dom.ta presso lo studio degli Avv. A. Ornati e Controparte_1
R.Zurlo, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine della comparsa di costituzione
Opposta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del 4 novembre 2024, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo pagina 1 di 7 e proponevano opposizione al Parte_1 Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 514/2021, con il quale, su istanza di CP_1
veniva loro ingiunto il pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 7.872,69, oltre interessi come richiesti e spese per il procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione, eccepivano la nullità assoluta e la inefficacia del decreto ingiuntivo per nullità del contratto e l'usurarietà del tasso effettivo contrattuale applicato, nonché l'invalidità del decreto
Ingiuntivo, in quanto emesso in forza della documentazione non ritenuta equiparabile alla certificazione di cui all'art. 50 del D.Lgs. n° 385/1993.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta contestava i motivi di opposizione.
Venivano disposti accertamenti tecnici e, all'esito, la causa veniva ritenuta in decisione.
Motivi della decisione
Deve premettersi che il credito azionato da è stato oggetto di CP_1
una cessione di credito, inserita in una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo
Unico Bancario.
E' noto che, nella fattispecie di cui si è detto, la societá cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione. Rientra nella cessione di credito ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, rimanendone escluse le posizioni afferenti alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere all'istituto di credito cedente, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito. pagina 2 di 7 In particolare, deve rilevarsi che, secondo la S.C., in un primo orientamento, in caso di cessione dei crediti in blocco, la cessione risulta adeguatamente provata, dal cessionario, mediante il deposito del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. Non è quindi necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio;
invero, secondo la corte (Cass. 31188/17)” in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Secondo la richiamata decisione, la specifica enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento vanificherebbero la portata dell'art. 58 TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., per agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione.
La pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria ed, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti.
Con recente decisione (n. 10200/21) la Corte ha ribadito il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.u.b., viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti, precisando che “Nel pagina 3 di 7 caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006,
n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”.
Quanto alla prova della cessione del credito in blocco, la Suprema Corte ha ribadito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del pagina 4 di 7 credito). Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a)
l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
La Corte ha riconosciuto, ad esempio, che la produzione della dichiarazione del cedente, così come la disponibilità del contratto azionato, sono elementi che provano che un determinato credito è stato effettivamente ceduto;
nella specie emerge dagli atti che l'ingiungente ha la disponibilità di tutta la documentazione afferente il credito in oggetto
(allegando anche il numero della posizione in oggetto e gli estratti conto)cosa che rientra nei requisiti sopra menzionati dalla Suprema
Corte e di cui sopra si è detto.
Nel merito, risulta dagli atti che e Parte_1 Parte_2
hanno intrattenuto con il rapporto finanziario di prestito CP_2
personale indicato nel ricorso monitorio, con riportate condizioni economiche, di cui gli opponenti lamentano l'usurarietà.
Il contratto risulta redatto in forma scritta e la sottoscrizione non risulta tempestivamente disconosciuta. Gli opponenti hanno peraltro rinunciato al disconoscimento della firma.
La questione del contratto monofirma, è stato risolto, com'è noto, dalla
Suprema Corte, che ne ha ribadito la piena validità.
Appare evidente la qualità di quale coobligata e Parte_2
quindi obbligata in solido con il , ex art. 1292 c.c. Si ricorda che Pt_1
l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto pagina 5 di 7 all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.
Dalla documentazione in atti emerge che Santander Consumer Finanzia, in data 4.2.2010, concedeva a e Parte_1 Parte_2
l'importo di € 7.000,00.
Il totale finanziato, comprensivo anche delle spese di istruttoria per €
300,00 e del premio assicurativo per €584,00, era di € 7.884,00. Il rimborso era previsto in 72 rate, ciascuna dell'importo di € 154.
Il Tan era indicato nella misura del 11,96% e il Taeg nel 14,95%.
Per verificare la fondatezza delle doglianze esposte dagli opponenti sono stati disposti accertamenti tecnici.
Il CTU nominato in istruttoria ha proceduto al ricalcolo del T.A.E.G.
(Tasso Annuo Effettivo Globale) al fine di verificarne l'usurarietà e l'eventuale divergenza tra il tasso di interesse pattuito in contratto e quello effettivamente applicato.
Il CTU ha calcolato il T.A.E.G. allo scopo di stimare il costo effettivo del finanziamento in considerazione di tutte le spese correlate all'erogazione, fruizione ed estinzione del finanziamento.
Per la elaborazione del tasso effettivo globale (o indicatore sintetico di costo) applicato al rapporto di finanziamento de quo sono stati considerati, in aggiunta al tasso di interesse nominale pattuito, gli oneri correlati all'erogazione del finanziamento e oggetto dell'importo stesso finanziato, cioè le spese di istruttoria: € 300, spese di assicurazione: €
584,00; spese di incasso rata: € 2,5
La verifica di usura originaria non ha evidenziato il superamento del tasso soglia con riferimento ai tassi di interesse corrispettivi, in quanto il T.A.E.G. rielaborato dal ctu è risultato pari al 18,64%, a fronte di un pagina 6 di 7 tasso soglia, riferito alle operazioni di finanziamenti non bancari alle famiglie, vigente alla data del contratto è pari a 21,615%.
Ad analoghe conclusioni è pervenuto per la verifica dell'usurarietà del tasso di mora.
In conclusione, la verifica del Taeg del finanziamento in oggetto ha evidenziato la mancanza di usura originaria, anche considerando il tasso di mora.
La commissione per estinzione anticipata non va inclusa nel calcolo del
Taeg, come ribadito recentemente dalla Suprema Corte.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e , con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato nei confronti di avverso il Decreto Ingiuntivo Controparte_1
n. 514/21, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
2)Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1200,00 per la fase istruttoria, € 1600,00 per la fase decisoria, oltre spese di CTU, rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge
Benevento 14.2.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3573 R.G.A.C., anno 2021, avente ad oggetto: contratti bancari, passate in decisone all'udienza del 4 novembre 2024 e vertente
TRA
e , el.te dom.ti presso lo studio Parte_1 Parte_2
dell'avv. Patrizia Pastore, che li rapp.ta e difende giusta mandato a margine della citazione
Opponenti
E
el.te dom.ta presso lo studio degli Avv. A. Ornati e Controparte_1
R.Zurlo, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine della comparsa di costituzione
Opposta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del 4 novembre 2024, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo pagina 1 di 7 e proponevano opposizione al Parte_1 Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 514/2021, con il quale, su istanza di CP_1
veniva loro ingiunto il pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 7.872,69, oltre interessi come richiesti e spese per il procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione, eccepivano la nullità assoluta e la inefficacia del decreto ingiuntivo per nullità del contratto e l'usurarietà del tasso effettivo contrattuale applicato, nonché l'invalidità del decreto
Ingiuntivo, in quanto emesso in forza della documentazione non ritenuta equiparabile alla certificazione di cui all'art. 50 del D.Lgs. n° 385/1993.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta contestava i motivi di opposizione.
Venivano disposti accertamenti tecnici e, all'esito, la causa veniva ritenuta in decisione.
Motivi della decisione
Deve premettersi che il credito azionato da è stato oggetto di CP_1
una cessione di credito, inserita in una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo
Unico Bancario.
E' noto che, nella fattispecie di cui si è detto, la societá cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione. Rientra nella cessione di credito ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, rimanendone escluse le posizioni afferenti alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere all'istituto di credito cedente, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito. pagina 2 di 7 In particolare, deve rilevarsi che, secondo la S.C., in un primo orientamento, in caso di cessione dei crediti in blocco, la cessione risulta adeguatamente provata, dal cessionario, mediante il deposito del testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. Non è quindi necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio;
invero, secondo la corte (Cass. 31188/17)” in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Secondo la richiamata decisione, la specifica enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento vanificherebbero la portata dell'art. 58 TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., per agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione.
La pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria ed, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti.
Con recente decisione (n. 10200/21) la Corte ha ribadito il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del T.u.b., viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti, precisando che “Nel pagina 3 di 7 caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006,
n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”.
Quanto alla prova della cessione del credito in blocco, la Suprema Corte ha ribadito che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e può essere integrata, ad esempio, anche dagli atti d'intimazione del cessionario (si pensi alla notifica dell'atto di precetto per mezzo del quale è intimato, in via stragiudiziale, il pagamento al debitore ceduto;
oppure con la notifica di un atto di citazione di un giudizio di revocazione ordinaria ex art. 2901 del c.c.; o, anche in sede di giudizio, mediante il deposito dell'atto d'intervento ex art. 111 del c.p.c., adducendo la prova dell'esistenza del pagina 4 di 7 credito). Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a)
l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente.
La Corte ha riconosciuto, ad esempio, che la produzione della dichiarazione del cedente, così come la disponibilità del contratto azionato, sono elementi che provano che un determinato credito è stato effettivamente ceduto;
nella specie emerge dagli atti che l'ingiungente ha la disponibilità di tutta la documentazione afferente il credito in oggetto
(allegando anche il numero della posizione in oggetto e gli estratti conto)cosa che rientra nei requisiti sopra menzionati dalla Suprema
Corte e di cui sopra si è detto.
Nel merito, risulta dagli atti che e Parte_1 Parte_2
hanno intrattenuto con il rapporto finanziario di prestito CP_2
personale indicato nel ricorso monitorio, con riportate condizioni economiche, di cui gli opponenti lamentano l'usurarietà.
Il contratto risulta redatto in forma scritta e la sottoscrizione non risulta tempestivamente disconosciuta. Gli opponenti hanno peraltro rinunciato al disconoscimento della firma.
La questione del contratto monofirma, è stato risolto, com'è noto, dalla
Suprema Corte, che ne ha ribadito la piena validità.
Appare evidente la qualità di quale coobligata e Parte_2
quindi obbligata in solido con il , ex art. 1292 c.c. Si ricorda che Pt_1
l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto pagina 5 di 7 all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.
Dalla documentazione in atti emerge che Santander Consumer Finanzia, in data 4.2.2010, concedeva a e Parte_1 Parte_2
l'importo di € 7.000,00.
Il totale finanziato, comprensivo anche delle spese di istruttoria per €
300,00 e del premio assicurativo per €584,00, era di € 7.884,00. Il rimborso era previsto in 72 rate, ciascuna dell'importo di € 154.
Il Tan era indicato nella misura del 11,96% e il Taeg nel 14,95%.
Per verificare la fondatezza delle doglianze esposte dagli opponenti sono stati disposti accertamenti tecnici.
Il CTU nominato in istruttoria ha proceduto al ricalcolo del T.A.E.G.
(Tasso Annuo Effettivo Globale) al fine di verificarne l'usurarietà e l'eventuale divergenza tra il tasso di interesse pattuito in contratto e quello effettivamente applicato.
Il CTU ha calcolato il T.A.E.G. allo scopo di stimare il costo effettivo del finanziamento in considerazione di tutte le spese correlate all'erogazione, fruizione ed estinzione del finanziamento.
Per la elaborazione del tasso effettivo globale (o indicatore sintetico di costo) applicato al rapporto di finanziamento de quo sono stati considerati, in aggiunta al tasso di interesse nominale pattuito, gli oneri correlati all'erogazione del finanziamento e oggetto dell'importo stesso finanziato, cioè le spese di istruttoria: € 300, spese di assicurazione: €
584,00; spese di incasso rata: € 2,5
La verifica di usura originaria non ha evidenziato il superamento del tasso soglia con riferimento ai tassi di interesse corrispettivi, in quanto il T.A.E.G. rielaborato dal ctu è risultato pari al 18,64%, a fronte di un pagina 6 di 7 tasso soglia, riferito alle operazioni di finanziamenti non bancari alle famiglie, vigente alla data del contratto è pari a 21,615%.
Ad analoghe conclusioni è pervenuto per la verifica dell'usurarietà del tasso di mora.
In conclusione, la verifica del Taeg del finanziamento in oggetto ha evidenziato la mancanza di usura originaria, anche considerando il tasso di mora.
La commissione per estinzione anticipata non va inclusa nel calcolo del
Taeg, come ribadito recentemente dalla Suprema Corte.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e , con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato nei confronti di avverso il Decreto Ingiuntivo Controparte_1
n. 514/21, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
2)Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1200,00 per la fase istruttoria, € 1600,00 per la fase decisoria, oltre spese di CTU, rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge
Benevento 14.2.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
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