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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 807/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 14/10/2021 da
- C.F. Parte_1 C.F._1 dro Borile n Padova Via Trieste 23, Parte appellante contro
- CF Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Anita Sciandrello elettivamente domiciliato in Padova, galleria Trieste 5 – Ufficio Legale Provinciale dell CP_1 Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 302/2021 resa dal Tribunale di Padova in data 08.06.2021 e non notificata.
In punto: controversie in materia di previdenza obbligatoria.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: 1) In riforma dell'impugnata sentenza, voglia la Corte di Appello accogliere nei confronti dell' in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, le domande avanzate dalla sig.ra CP_1
con il ricorso introduttivo del giudizio, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi Parte_1 di restituzione in capo alla sig.ra delle somme richieste Parte_1 dall' con raccomandata / ricalcolo datati 11/4/2017, stante la non addebitabilità al pensionato CP_1 perc dell'erogazione indebita, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla restituzione delle somme nel frattempo trattenute dall' 2) Spese di lite rifuse, per entrambi i gradi di giudizio, con CP_1 distrazione in favore dei sottoscritti p ri, che si dichiarano antistatari.
Per parte appellata: Respingersi l'appello perché infondato in fatto in fatto ed in diritto, con conferma della decisione n. 302/21 resa in causa rubricata sub nrg415/20 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado.
1 *
Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto d'impugnazione il Tribunale di Padova rigettava il ricorso presentato da , riconoscendo così il carattere Parte_1 indebito della percezione, da parte della stessa, della somma di Pt_1
€ 17.839,53; somma dalla ricevuta a titolo di indennità di Pt_1 accompagnamento, relativamente al periodo compreso tra l'1.7.2014 ed il 31.5.2017.
La , infatti, risultava titolare di tale indennità dal 14.5.2013, ma, Pt_1 in seguito a visita di revisione del 30.6.2014, pur mantenendo l'invalidità civile al 100%, perdeva il diritto all'indennità di accompagnamento;
da ciò conseguiva il provvedimento datato 11.4.2017 (tre anni dopo), con cui CP_1
l'Istituto chiedeva la restituzione della somma percepita in tale arco temporale;
somma che nonostante l'esito della visita di revisione, aveva continuato CP_1 ad erogare per tre anni.
1.1. Con il ricorso di primo grado, la chiedeva venisse Pt_1 affermata l'insussistenza dell'obbligo di restituzione avanzato dall'Ente in virtù della propria buona fede nella percezione dei ratei di indennità, non avendo avuto notizia del venir meno del proprio diritto prima del provvedimento di cui sopra. CP_1
l' insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1
1.2. Il primo giudice, rigettando il ricorso, evidenziava l'impossibilità di estendere i principi giurisprudenziali inerenti all'indebito previdenziale alla disciplina dell'indebito assistenziale mettendo altresì in luce come, nella normativa in materia, le erogazioni indebite successive all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti non si sottraessero alla regola generale dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Ciò posto, il giudice di prime cure riteneva non conferenti le norme evocate dalla a favore dell'irripetibilità, in quanto inerenti ad altre Pt_1 fattispecie, e non ne riteneva sussistente la buona fede.
Le spese di lite venivano compensate, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva appello, con unico articolato motivo,
con atto depositato in data 14/10/2021. Parte_1
2 2.1. L'appellante, innanzitutto, riconosceva la natura indebita di quanto corrispostole dall' , non avendo impugnato l'esito della visita di CP_1 revisione del 30.6.2014, e ribadiva come la materia dell'indebito assistenziale non fosse, a differenza di quanto sostenuto dall' e dal Tribunale di CP_1
Padova, in pieno soggetta ai criteri codicistici ex art. 2033 c.c.
Secondo la , infatti, nella materia assistenziale si sarebbe Pt_1 consolidato un principio di settore alla luce del quale la ripetizione dell'indebito sarebbe esclusa in alcune situazioni di fatto, caratterizzate dalla sussistenza di due presupposti: la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione (non dovuta) ed una situazione di fatto idonea a generare affidamento.
Ne sarebbe conseguito, pertanto, che la disciplina dell'indebito assistenziale andava integrata con la necessaria tutela del percettore in buona fede, determinando così la ripetibilità esclusivamente a partire dal provvedimento di revoca e non dalla visita di revisione, in quanto soltanto con la notifica di un simile provvedimento il percettore avrebbe avuto a conoscenza del venir meno del proprio diritto.
In particolare, nel caso di specie, sarebbe stata pacifica la non addebitabilità alla dell'erogazione e, di conseguenza, sarebbe integrata una Pt_1 situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole;
secondo l'appellante, infatti, l' avrebbe dovuto sospendere immediatamente l'erogazione CP_1 dell'indennità e disporne, come normativamente previsto, la revoca entro i novanta giorni successivi alla visita di revisione.
In aggiunta a ciò, l'appellante sottolineava la propria buona fede, non avendo violato i doveri di correttezza né avendo posto in essere condotte dolose o false dichiarazioni essendosi invero limitata la ad accettare in Pt_1 pagamento i ratei di pensione.
Pertanto, la concludeva insistendo nell'imputare all' la Pt_1 CP_1 responsabilità dell'erogazione non dovuta, in quanto l'Istituto aveva disposto la sospensione dell'indennità soltanto tre anni dopo la visita di revisione, non provvedendo, nel frattempo, ad alcuna comunicazione.
3. Si costituiva ritualmente l' contestando le difese avverse e instando CP_1 per la conferma della sentenza.
3 3.1 In particolare, l' ribadiva la non applicabilità dell'articolo 52, legge CP_1
88/1989, in quanto non si sarebbe trattato di somme percepite a titolo di pensione e, in più, la norma avrebbe avuto natura eccezionale in quanto derogatoria della disciplina generale ex art. 2033 c.c. A sostegno, richiamava la sentenza n. 1446/2008 della Corte di Cassazione e la sentenza n. 1/2006 della Corte Costituzionale.
Conseguentemente, così concludeva andava applicata la disciplina CP_1 generale ex 2033 c.c. inerente all'indebito oggettivo;
a supporto riportava un lungo stralcio della sentenza n. 5059/2018 della Corte di Cassazione e concludeva per il rigetto dell'appello.
4. La controversia, la cui prima udienza veniva fissata al 2/3/2023, è stata poi rinviata per ragioni organizzative al 21/3/2024 ed al 5/6/2025; in tale ultima udienza è stata trattata e definitivamente decisa.
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5. L'appello è fondato e, in quanto tale, deve essere accolto con quanto da ciò discende in punto liquidazione delle spese di giudizio.
6. E' preliminarmente utile far richiamo, seppur brevemente, dei fatti rilevanti di causa così come ricostruibili alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione dimessa (non avendo dimesso documentazione fatta CP_1 eccezione per una pronuncia resa dal Tribunale di Padova):
➢ La ha ottenuto, con decorrenza 14/5/2013, a seguito di Pt_1 visita collegiale del 17/12/2013, il riconoscimento dell'invalidità civile unitamente all'indennità di accompagnamento;
➢ In data 30/6/2014 (con verbale comunicato alla nel Pt_1 mese di agosto 2014), all'esito di visita di revisione, l'appellante viene riconosciuta invalida al 100%, senza ulteriori specificazioni in punto accompagnamento;
nel verbale in esame, occorre sottolinearlo, alcun riferimento esplicito veniva fatto all'indennità di accompagnamento né, soprattutto, alla revoca della provvidenza.
4 Dalla documentazione in atti, alla luce delle allegazioni delle parti, si evince che alla viene negato, pur residuato il Pt_2 riconoscimento dell'invalidità civile con quanto da ciò ne consegue, il beneficio dell'accompagnamento, salvo che,
➢ Nel mese di aprile 2017, manistava alla l'indebito CP_1 Pt_1 pagamento, fino a tale data, con decorrenza 1/7/2014, della suddetta indennità di accompagnamento,
La suddetta comunicazione conferma quindi che alla Pt_1 sono stati corrisposti, in quanto non dovuto nulla per l'accompagnamento, somme in eccesso sulla pensione corrispostale a seguito del riconoscimento dell'invalidità civile. 7. Posto quanto sopra in fatto e quindi appurato che si versa in ambito di indebito oggettivo di carattere assistenziale, ben possibile è richiamare i più recenti arresti giurisprudenziali, di legittimità, in tale materia (indebito oggettivo in ambito assistenziale).
Arresti secondo i quali, in diretta derivazione con il precetto dell'art. 38 Cost., deve escludersi l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita;
così, tra le tante Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617 (in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004, e quindi, con Corte costituzionale, sentenza n. 8 del 2023).
Dovendosi necessariamente ricordare come la regola della non ripetibilità o della limitata ripetibilità dell'indebito percepito dal pensionato senza dolo è attuativa del canone dell'art. 38 Cost., che mira a soddisfare le essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio e verrebbe indubbiamente contraddetto dalla “indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare” (v. Corte Cost. n.39 del 1993, n.431 del 1993; v. Cass. sez. lav. 23.1.2008 n.1446).
8. I suddetti principii possono oramai dirsi pacifici tanto che parte appellata cita in sede di finale discussione della vertenza, a suffragio delle proprie tesi, recente pronuncia (la n. 248/2023) della Cassazione – depositata qualche giorno prima della pronuncia resa dalla Corte Costituzionale n. 8/2023 – che
5 dà per assodato quanto sopra e che, sulla base dei suddetti presupposti, parrebbe ritenere (ma a ben vedere così non è) non assistito da buona fede il comportamento di colui che percepisce l'indennità di accompagnamento pur conoscendo l'esito della visita di revisione.
La pronuncia di legittimità appena sopra menzionata afferma infatti, mediante richiamo di precedente (leggasi datata) giurisprudenza, peraltro dando atto della insindacabilità in sede di legittimità della valutazione, in fatto, operata dalla pronuncia (resa dalla Corte d'appello) impugnata, che <in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C. 34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010)>>; tale pronuncia subito dopo aggiunge (e questo è passaggio di un certo rilievo nell'economia della decisione) che in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità dele prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, . Parte_3
9. Ora, posto quanto sopra e, quindi, fermo restando che anche nel settore assistenziale la regola base (che le parti oggi mostrano di condividere) non è affatto quella della ripetibilità dell'indebito come descritta dall'art. 2033 cc, essendo invece necessario verificare se vi sia legittimo affidamento del percettore della provvidenza, nel caso in esame il tema centrale – il quesito al quale rispondere – è il seguente: È ravvisabile un legittimo affidamento in ipotesi in cui – come nel caso di specie – il percettore della provvidenza abbia avuto conoscenza tempestiva del verbale della commissione medica che esclude l'esistenza dei requisiti sanitari (sempre che il verbale sia chiaro nell'escludere i detti requisiti)? In altri e più analitici termini, ha rilevanza, al fine di affermare che il percettore ha legittimamente fatto affidamento sulla spettanza della provvidenza (che infatti nel caso di specie è stata erogata per 3 anni dopo l'esito negativo di Commissione medica) il fatto che non CP_1 abbia compiuto gli adempimenti di cui all'art. art. 37, co. 8, Legge 448/1998 (vale a dire l'immediata sospensione della prestazione e la revoca, entro i 90 giorni successivi, dell'erogazione monetaria) e, al contempo, il percettore abbia continuato a percepire (legittimamente) l'invalidità civile al 100%.
6 9.1. Ritiene il Collegio – suffragato dalla soluzione offerta da altre Corti d'Appello (tra queste, Sent. n. 388/2024, CdA Torino, in data 4/11/2024) - di poter rispondere positivamente al suddetto quesito.
Ed infatti, se da un lato è certo che la è stata sottoposta a visita Pt_1 di revisione nel corso dell'anno 2014 con l'esito di cui sopra e di cui a breve si perverrà al commento, è anche certo che nel caso di specie, tenuto conto delle qualità delle parti e, in particolare, del soggetto pubblico pagatore, si sono verificati fatti più che idonei ad ingenerare nell'assistito la convinzione di essere creditore di somma di denaro in effetti erogata dall' CP_1
9.2. E' certo, ad opinione del Collegio, e a tal proposito è sufficiente leggere il verbale della Commissione Medica in data 30/6/2014 (sopra riportato), che l'esito della visita medica di revisione non sia stato per nulla chiaro;
quantomeno per il profano che, forse, avrebbe potuto al più comprendere che qualcosa era accaduto durante quella visita effettuando un confronto tra il verbale della visita di revisione con il verbale della precedente visita (del dicembre 2013) all'esito della quale era stata riconosciuta la provvidenza. Trattasi di operazione di raffronto, comunque dall'esito incerto, che evidentemente non è richiedibile al profano.
In ogni caso, nel verbale di Commissione del giugno 2014 per nulla chiaro, ad avviso del Collegio, è la revoca – peraltro espressa in forma di proposta – dell'indennità di accompagnamento.
Già solo quanto sopra appare all'organo giudicante ragione sufficiente per affermare il legittimo affidamento della . Pt_1
9.3. A ciò si deve aggiungere il fatto che un soggetto pubblico e, come CP_1 tale, idoneo ad ingenerare affidamento nel cittadino, ha per circa tre anni (tre anni) continuato a pagare, evidentemente in aggiunta a quanto erogato ad altro titolo (invalidità civile), l'indennità di accompagnamento.
Erogazione effettuata ancorché una norma esplicitamente prevedesse (preveda) l'obbligo in capo all'Ente previdenziale di immediatamente sospendere l'erogazione della provvidenza e, dopo, in tempi brevi (entro tre mesi), procedere alla formale revoca.
9.4. Il tutto, è ben evidente, senza che la avesse fatto alcunché Pt_1
– come potrebbe accadere in ipotesi di revoca di una provvidenza in ragione della non integrazione del requisito reddituale – per conseguire l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
7 9.5. Ora, poste le suddette circostanze, reputa il Collegio pienamente integrate quelle circostanze di fatto che, anche secondo le sopra richiamate pronunce di legittimità, sono idonee ad ingenerare nell'assicurato quel legittimo affidamento che inibisce all'Ente previdenziale di procedere al recupero di quanto indebitamente – come nel caso di specie – pagato.
9.5. Ritiene quindi il Collegio utile richiamare, data la chiarezza dei concetti espressi, precedente di altra Corte, condividendone appieno le considerazioni.
<La S.C., in altre pronunce, premesso che in materia assistenziale non opera integralmente il principio di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ha però anche sottolineato l'importanza dell'indagine sul legittimo affidamento dell'assistito, valorizzando, nell'ambito di detta indagine, anche la violazione del procedimento ex art. 37 comma 8 L. 448/1998.
È stato infatti affermato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è consolidato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass. 29419/2018 e precedenti della S.C. ivi citati).
Questo indirizzo trova solido fondamento nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al detto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
La Corte Costituzionale ha affermato che, sebbene non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, tuttavia opera anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004, v. anche ord. n. 448/2000). In particolare, in relazione alle tempistiche previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di revoca della prestazione (allora art. 4, D.L. 323/1996, convertito in L. 425/1996), ha rilevato come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esiste
8 pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' avendo evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione".
Proprio per il fatto di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost".
Da ultimo, nella sentenza n. 8/2023, la Corte Costituzionale - nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita - ha richiamato la giurisprudenza della S.C. che riconosce, quanto alla revoca delle prestazioni assistenziali, “la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (13223/2020)” per cui, in questi casi, l'affidamento “più che rilevare quale interesse protetto, si configura - unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate - quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993)”.
Nel caso in esame, è pacifico che, dopo l'esito negativo della visita di revisione del 28.2.2011, comunicato all'appellante il 22.3.2011, l' non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998 (immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e revoca, entro i 90 giorni successivi, delle provvidenze economiche), ma ha continuato ad erogarle l'indennità di accompagnamento per sette anni, fino a febbraio 2018.
[…]
Nella fattispecie per cui è causa la comunicazione da parte dell del verbale sanitario che comunicava all'assistita l'esito negativo della visita di verifica (“In allegato a questa comunicazione le invio una copia del verbale in base al quale non è possibile confermare la
9 prestazione di invalidità civile n. ……”) non è, tenuto conto di tutte le circostanze, di per sé idonea ad escludere l'affidamento dell'appellante, fondato non soltanto sul concreto e successivo mantenimento della provvidenza da parte dell' unitamente all'erogazione della pensione di invalidità (che già le veniva erogata insieme all'indennità di accompagnamento), ma anche sul fatto che l'esito di detta visita aveva comunque confermato la sua condizione di invalida al 100% (v. il giudizio medico legale contenuto nel citato verbale: “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%”).
La mancata adozione da parte dell' dei provvedimenti di sospensione e revoca previsti dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998, contenenti l'inequivoco accertamento del venire meno del requisito sanitario e le determinazioni conseguenti, unitamente al protrarsi ininterrotto per diversi anni delle erogazioni, integra una condotta dell'Ente idonea a ingenerare nell'appellante una condizione di affidamento incolpevole sulla debenza delle somme versate (che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' suscettibile di assumere rilievo nell'ambito di un'interpretazione della disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conforme ai principi costituzionali.
Considerate dette circostanze, l'erogazione dell'indennità di accompagnamento non dunque può essere addebitata a dolo dell'appellante ne è ravvisabile da parte sua alcuna violazione dei doveri di correttezza su di lei gravanti: doveri che, nello specifico caso del rapporto assistenziale, non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggior ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo (v., in tal senso, Cass. 4668/2021; v. anche Corte Appello Genova 105/2024).
Nell'appellante si è anzi consolidata una condizione di “affidamento riposto da una persona comunque invalida al 100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle” (cfr. Cass. 29419/18 cit.), tutela che, infatti, si è resa conto di dover (nuovamente) richiedere soltanto successivamente alla revoca della prestazione.
Non sussiste pertanto l'indebito rivendicato […]>> [Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 388/2024 del 04-11-2024].
9.6. I suddetti principii e le valutazioni, in fatto, qui svolte da questa Corte non contrastano, come si è già sopra in buona sostanza chiarito, con quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 248/2023 la quale, a
10 ben vedere, si pone in linea con i precetti (espressi dalla Corte di Legittimità) riportati nella porzione iniziale della presente motivazione e meglio esplicitati dalla pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Torino qui appena sopra riportata.
10. L'appello deve conseguentemente essere accolto con quanto da ciò discende in punto liquidazione delle spese di giudizio che potranno essere regolate, nel doppio grado, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore di controversia, dello scaglione di riferimento (con liquidazione nell'ambito dei valori medi dello stesso) e del fatto che non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria né in primo né in secondo grado con mera valutazione da parte del giudicante della documentazione in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara l'insussistenza dell'obbligo di restituzione in capo alla parte appellante delle somme richieste dalla parte appellata con raccomandata/ricalcolo datati 11/4/2017;
- condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante le spese di lite da queste sostenute, a tale titolo liquidando, quanto al primo grado di giudizio, la somma di € 3.727,00, e quanto al presente grado di giudizio, la somma pari ad € 3.966,00, oltre a quanto corrisposto della parte appellante, in tutti i gradi di giudizio, a titolo di contributo unificato ed oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Venezia, 5 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 14/10/2021 da
- C.F. Parte_1 C.F._1 dro Borile n Padova Via Trieste 23, Parte appellante contro
- CF Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Anita Sciandrello elettivamente domiciliato in Padova, galleria Trieste 5 – Ufficio Legale Provinciale dell CP_1 Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 302/2021 resa dal Tribunale di Padova in data 08.06.2021 e non notificata.
In punto: controversie in materia di previdenza obbligatoria.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: 1) In riforma dell'impugnata sentenza, voglia la Corte di Appello accogliere nei confronti dell' in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, le domande avanzate dalla sig.ra CP_1
con il ricorso introduttivo del giudizio, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi Parte_1 di restituzione in capo alla sig.ra delle somme richieste Parte_1 dall' con raccomandata / ricalcolo datati 11/4/2017, stante la non addebitabilità al pensionato CP_1 perc dell'erogazione indebita, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla restituzione delle somme nel frattempo trattenute dall' 2) Spese di lite rifuse, per entrambi i gradi di giudizio, con CP_1 distrazione in favore dei sottoscritti p ri, che si dichiarano antistatari.
Per parte appellata: Respingersi l'appello perché infondato in fatto in fatto ed in diritto, con conferma della decisione n. 302/21 resa in causa rubricata sub nrg415/20 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado.
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto d'impugnazione il Tribunale di Padova rigettava il ricorso presentato da , riconoscendo così il carattere Parte_1 indebito della percezione, da parte della stessa, della somma di Pt_1
€ 17.839,53; somma dalla ricevuta a titolo di indennità di Pt_1 accompagnamento, relativamente al periodo compreso tra l'1.7.2014 ed il 31.5.2017.
La , infatti, risultava titolare di tale indennità dal 14.5.2013, ma, Pt_1 in seguito a visita di revisione del 30.6.2014, pur mantenendo l'invalidità civile al 100%, perdeva il diritto all'indennità di accompagnamento;
da ciò conseguiva il provvedimento datato 11.4.2017 (tre anni dopo), con cui CP_1
l'Istituto chiedeva la restituzione della somma percepita in tale arco temporale;
somma che nonostante l'esito della visita di revisione, aveva continuato CP_1 ad erogare per tre anni.
1.1. Con il ricorso di primo grado, la chiedeva venisse Pt_1 affermata l'insussistenza dell'obbligo di restituzione avanzato dall'Ente in virtù della propria buona fede nella percezione dei ratei di indennità, non avendo avuto notizia del venir meno del proprio diritto prima del provvedimento di cui sopra. CP_1
l' insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1
1.2. Il primo giudice, rigettando il ricorso, evidenziava l'impossibilità di estendere i principi giurisprudenziali inerenti all'indebito previdenziale alla disciplina dell'indebito assistenziale mettendo altresì in luce come, nella normativa in materia, le erogazioni indebite successive all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti non si sottraessero alla regola generale dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Ciò posto, il giudice di prime cure riteneva non conferenti le norme evocate dalla a favore dell'irripetibilità, in quanto inerenti ad altre Pt_1 fattispecie, e non ne riteneva sussistente la buona fede.
Le spese di lite venivano compensate, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva appello, con unico articolato motivo,
con atto depositato in data 14/10/2021. Parte_1
2 2.1. L'appellante, innanzitutto, riconosceva la natura indebita di quanto corrispostole dall' , non avendo impugnato l'esito della visita di CP_1 revisione del 30.6.2014, e ribadiva come la materia dell'indebito assistenziale non fosse, a differenza di quanto sostenuto dall' e dal Tribunale di CP_1
Padova, in pieno soggetta ai criteri codicistici ex art. 2033 c.c.
Secondo la , infatti, nella materia assistenziale si sarebbe Pt_1 consolidato un principio di settore alla luce del quale la ripetizione dell'indebito sarebbe esclusa in alcune situazioni di fatto, caratterizzate dalla sussistenza di due presupposti: la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione (non dovuta) ed una situazione di fatto idonea a generare affidamento.
Ne sarebbe conseguito, pertanto, che la disciplina dell'indebito assistenziale andava integrata con la necessaria tutela del percettore in buona fede, determinando così la ripetibilità esclusivamente a partire dal provvedimento di revoca e non dalla visita di revisione, in quanto soltanto con la notifica di un simile provvedimento il percettore avrebbe avuto a conoscenza del venir meno del proprio diritto.
In particolare, nel caso di specie, sarebbe stata pacifica la non addebitabilità alla dell'erogazione e, di conseguenza, sarebbe integrata una Pt_1 situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole;
secondo l'appellante, infatti, l' avrebbe dovuto sospendere immediatamente l'erogazione CP_1 dell'indennità e disporne, come normativamente previsto, la revoca entro i novanta giorni successivi alla visita di revisione.
In aggiunta a ciò, l'appellante sottolineava la propria buona fede, non avendo violato i doveri di correttezza né avendo posto in essere condotte dolose o false dichiarazioni essendosi invero limitata la ad accettare in Pt_1 pagamento i ratei di pensione.
Pertanto, la concludeva insistendo nell'imputare all' la Pt_1 CP_1 responsabilità dell'erogazione non dovuta, in quanto l'Istituto aveva disposto la sospensione dell'indennità soltanto tre anni dopo la visita di revisione, non provvedendo, nel frattempo, ad alcuna comunicazione.
3. Si costituiva ritualmente l' contestando le difese avverse e instando CP_1 per la conferma della sentenza.
3 3.1 In particolare, l' ribadiva la non applicabilità dell'articolo 52, legge CP_1
88/1989, in quanto non si sarebbe trattato di somme percepite a titolo di pensione e, in più, la norma avrebbe avuto natura eccezionale in quanto derogatoria della disciplina generale ex art. 2033 c.c. A sostegno, richiamava la sentenza n. 1446/2008 della Corte di Cassazione e la sentenza n. 1/2006 della Corte Costituzionale.
Conseguentemente, così concludeva andava applicata la disciplina CP_1 generale ex 2033 c.c. inerente all'indebito oggettivo;
a supporto riportava un lungo stralcio della sentenza n. 5059/2018 della Corte di Cassazione e concludeva per il rigetto dell'appello.
4. La controversia, la cui prima udienza veniva fissata al 2/3/2023, è stata poi rinviata per ragioni organizzative al 21/3/2024 ed al 5/6/2025; in tale ultima udienza è stata trattata e definitivamente decisa.
*
5. L'appello è fondato e, in quanto tale, deve essere accolto con quanto da ciò discende in punto liquidazione delle spese di giudizio.
6. E' preliminarmente utile far richiamo, seppur brevemente, dei fatti rilevanti di causa così come ricostruibili alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione dimessa (non avendo dimesso documentazione fatta CP_1 eccezione per una pronuncia resa dal Tribunale di Padova):
➢ La ha ottenuto, con decorrenza 14/5/2013, a seguito di Pt_1 visita collegiale del 17/12/2013, il riconoscimento dell'invalidità civile unitamente all'indennità di accompagnamento;
➢ In data 30/6/2014 (con verbale comunicato alla nel Pt_1 mese di agosto 2014), all'esito di visita di revisione, l'appellante viene riconosciuta invalida al 100%, senza ulteriori specificazioni in punto accompagnamento;
nel verbale in esame, occorre sottolinearlo, alcun riferimento esplicito veniva fatto all'indennità di accompagnamento né, soprattutto, alla revoca della provvidenza.
4 Dalla documentazione in atti, alla luce delle allegazioni delle parti, si evince che alla viene negato, pur residuato il Pt_2 riconoscimento dell'invalidità civile con quanto da ciò ne consegue, il beneficio dell'accompagnamento, salvo che,
➢ Nel mese di aprile 2017, manistava alla l'indebito CP_1 Pt_1 pagamento, fino a tale data, con decorrenza 1/7/2014, della suddetta indennità di accompagnamento,
La suddetta comunicazione conferma quindi che alla Pt_1 sono stati corrisposti, in quanto non dovuto nulla per l'accompagnamento, somme in eccesso sulla pensione corrispostale a seguito del riconoscimento dell'invalidità civile. 7. Posto quanto sopra in fatto e quindi appurato che si versa in ambito di indebito oggettivo di carattere assistenziale, ben possibile è richiamare i più recenti arresti giurisprudenziali, di legittimità, in tale materia (indebito oggettivo in ambito assistenziale).
Arresti secondo i quali, in diretta derivazione con il precetto dell'art. 38 Cost., deve escludersi l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita;
così, tra le tante Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617 (in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004, e quindi, con Corte costituzionale, sentenza n. 8 del 2023).
Dovendosi necessariamente ricordare come la regola della non ripetibilità o della limitata ripetibilità dell'indebito percepito dal pensionato senza dolo è attuativa del canone dell'art. 38 Cost., che mira a soddisfare le essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio e verrebbe indubbiamente contraddetto dalla “indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare” (v. Corte Cost. n.39 del 1993, n.431 del 1993; v. Cass. sez. lav. 23.1.2008 n.1446).
8. I suddetti principii possono oramai dirsi pacifici tanto che parte appellata cita in sede di finale discussione della vertenza, a suffragio delle proprie tesi, recente pronuncia (la n. 248/2023) della Cassazione – depositata qualche giorno prima della pronuncia resa dalla Corte Costituzionale n. 8/2023 – che
5 dà per assodato quanto sopra e che, sulla base dei suddetti presupposti, parrebbe ritenere (ma a ben vedere così non è) non assistito da buona fede il comportamento di colui che percepisce l'indennità di accompagnamento pur conoscendo l'esito della visita di revisione.
La pronuncia di legittimità appena sopra menzionata afferma infatti, mediante richiamo di precedente (leggasi datata) giurisprudenza, peraltro dando atto della insindacabilità in sede di legittimità della valutazione, in fatto, operata dalla pronuncia (resa dalla Corte d'appello) impugnata, che <in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C. 34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010)>>; tale pronuncia subito dopo aggiunge (e questo è passaggio di un certo rilievo nell'economia della decisione) che in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità dele prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, . Parte_3
9. Ora, posto quanto sopra e, quindi, fermo restando che anche nel settore assistenziale la regola base (che le parti oggi mostrano di condividere) non è affatto quella della ripetibilità dell'indebito come descritta dall'art. 2033 cc, essendo invece necessario verificare se vi sia legittimo affidamento del percettore della provvidenza, nel caso in esame il tema centrale – il quesito al quale rispondere – è il seguente: È ravvisabile un legittimo affidamento in ipotesi in cui – come nel caso di specie – il percettore della provvidenza abbia avuto conoscenza tempestiva del verbale della commissione medica che esclude l'esistenza dei requisiti sanitari (sempre che il verbale sia chiaro nell'escludere i detti requisiti)? In altri e più analitici termini, ha rilevanza, al fine di affermare che il percettore ha legittimamente fatto affidamento sulla spettanza della provvidenza (che infatti nel caso di specie è stata erogata per 3 anni dopo l'esito negativo di Commissione medica) il fatto che non CP_1 abbia compiuto gli adempimenti di cui all'art. art. 37, co. 8, Legge 448/1998 (vale a dire l'immediata sospensione della prestazione e la revoca, entro i 90 giorni successivi, dell'erogazione monetaria) e, al contempo, il percettore abbia continuato a percepire (legittimamente) l'invalidità civile al 100%.
6 9.1. Ritiene il Collegio – suffragato dalla soluzione offerta da altre Corti d'Appello (tra queste, Sent. n. 388/2024, CdA Torino, in data 4/11/2024) - di poter rispondere positivamente al suddetto quesito.
Ed infatti, se da un lato è certo che la è stata sottoposta a visita Pt_1 di revisione nel corso dell'anno 2014 con l'esito di cui sopra e di cui a breve si perverrà al commento, è anche certo che nel caso di specie, tenuto conto delle qualità delle parti e, in particolare, del soggetto pubblico pagatore, si sono verificati fatti più che idonei ad ingenerare nell'assistito la convinzione di essere creditore di somma di denaro in effetti erogata dall' CP_1
9.2. E' certo, ad opinione del Collegio, e a tal proposito è sufficiente leggere il verbale della Commissione Medica in data 30/6/2014 (sopra riportato), che l'esito della visita medica di revisione non sia stato per nulla chiaro;
quantomeno per il profano che, forse, avrebbe potuto al più comprendere che qualcosa era accaduto durante quella visita effettuando un confronto tra il verbale della visita di revisione con il verbale della precedente visita (del dicembre 2013) all'esito della quale era stata riconosciuta la provvidenza. Trattasi di operazione di raffronto, comunque dall'esito incerto, che evidentemente non è richiedibile al profano.
In ogni caso, nel verbale di Commissione del giugno 2014 per nulla chiaro, ad avviso del Collegio, è la revoca – peraltro espressa in forma di proposta – dell'indennità di accompagnamento.
Già solo quanto sopra appare all'organo giudicante ragione sufficiente per affermare il legittimo affidamento della . Pt_1
9.3. A ciò si deve aggiungere il fatto che un soggetto pubblico e, come CP_1 tale, idoneo ad ingenerare affidamento nel cittadino, ha per circa tre anni (tre anni) continuato a pagare, evidentemente in aggiunta a quanto erogato ad altro titolo (invalidità civile), l'indennità di accompagnamento.
Erogazione effettuata ancorché una norma esplicitamente prevedesse (preveda) l'obbligo in capo all'Ente previdenziale di immediatamente sospendere l'erogazione della provvidenza e, dopo, in tempi brevi (entro tre mesi), procedere alla formale revoca.
9.4. Il tutto, è ben evidente, senza che la avesse fatto alcunché Pt_1
– come potrebbe accadere in ipotesi di revoca di una provvidenza in ragione della non integrazione del requisito reddituale – per conseguire l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
7 9.5. Ora, poste le suddette circostanze, reputa il Collegio pienamente integrate quelle circostanze di fatto che, anche secondo le sopra richiamate pronunce di legittimità, sono idonee ad ingenerare nell'assicurato quel legittimo affidamento che inibisce all'Ente previdenziale di procedere al recupero di quanto indebitamente – come nel caso di specie – pagato.
9.5. Ritiene quindi il Collegio utile richiamare, data la chiarezza dei concetti espressi, precedente di altra Corte, condividendone appieno le considerazioni.
<La S.C., in altre pronunce, premesso che in materia assistenziale non opera integralmente il principio di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ha però anche sottolineato l'importanza dell'indagine sul legittimo affidamento dell'assistito, valorizzando, nell'ambito di detta indagine, anche la violazione del procedimento ex art. 37 comma 8 L. 448/1998.
È stato infatti affermato che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è consolidato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass. 29419/2018 e precedenti della S.C. ivi citati).
Questo indirizzo trova solido fondamento nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al detto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
La Corte Costituzionale ha affermato che, sebbene non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, tuttavia opera anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004, v. anche ord. n. 448/2000). In particolare, in relazione alle tempistiche previste dalla legge per l'adozione del provvedimento di revoca della prestazione (allora art. 4, D.L. 323/1996, convertito in L. 425/1996), ha rilevato come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esiste
8 pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' avendo evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione".
Proprio per il fatto di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost".
Da ultimo, nella sentenza n. 8/2023, la Corte Costituzionale - nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita - ha richiamato la giurisprudenza della S.C. che riconosce, quanto alla revoca delle prestazioni assistenziali, “la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (13223/2020)” per cui, in questi casi, l'affidamento “più che rilevare quale interesse protetto, si configura - unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate - quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993)”.
Nel caso in esame, è pacifico che, dopo l'esito negativo della visita di revisione del 28.2.2011, comunicato all'appellante il 22.3.2011, l' non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998 (immediata sospensione dell'erogazione del beneficio e revoca, entro i 90 giorni successivi, delle provvidenze economiche), ma ha continuato ad erogarle l'indennità di accompagnamento per sette anni, fino a febbraio 2018.
[…]
Nella fattispecie per cui è causa la comunicazione da parte dell del verbale sanitario che comunicava all'assistita l'esito negativo della visita di verifica (“In allegato a questa comunicazione le invio una copia del verbale in base al quale non è possibile confermare la
9 prestazione di invalidità civile n. ……”) non è, tenuto conto di tutte le circostanze, di per sé idonea ad escludere l'affidamento dell'appellante, fondato non soltanto sul concreto e successivo mantenimento della provvidenza da parte dell' unitamente all'erogazione della pensione di invalidità (che già le veniva erogata insieme all'indennità di accompagnamento), ma anche sul fatto che l'esito di detta visita aveva comunque confermato la sua condizione di invalida al 100% (v. il giudizio medico legale contenuto nel citato verbale: “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100%”).
La mancata adozione da parte dell' dei provvedimenti di sospensione e revoca previsti dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998, contenenti l'inequivoco accertamento del venire meno del requisito sanitario e le determinazioni conseguenti, unitamente al protrarsi ininterrotto per diversi anni delle erogazioni, integra una condotta dell'Ente idonea a ingenerare nell'appellante una condizione di affidamento incolpevole sulla debenza delle somme versate (che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' suscettibile di assumere rilievo nell'ambito di un'interpretazione della disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conforme ai principi costituzionali.
Considerate dette circostanze, l'erogazione dell'indennità di accompagnamento non dunque può essere addebitata a dolo dell'appellante ne è ravvisabile da parte sua alcuna violazione dei doveri di correttezza su di lei gravanti: doveri che, nello specifico caso del rapporto assistenziale, non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggior ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo (v., in tal senso, Cass. 4668/2021; v. anche Corte Appello Genova 105/2024).
Nell'appellante si è anzi consolidata una condizione di “affidamento riposto da una persona comunque invalida al 100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle” (cfr. Cass. 29419/18 cit.), tutela che, infatti, si è resa conto di dover (nuovamente) richiedere soltanto successivamente alla revoca della prestazione.
Non sussiste pertanto l'indebito rivendicato […]>> [Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 388/2024 del 04-11-2024].
9.6. I suddetti principii e le valutazioni, in fatto, qui svolte da questa Corte non contrastano, come si è già sopra in buona sostanza chiarito, con quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 248/2023 la quale, a
10 ben vedere, si pone in linea con i precetti (espressi dalla Corte di Legittimità) riportati nella porzione iniziale della presente motivazione e meglio esplicitati dalla pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Torino qui appena sopra riportata.
10. L'appello deve conseguentemente essere accolto con quanto da ciò discende in punto liquidazione delle spese di giudizio che potranno essere regolate, nel doppio grado, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore di controversia, dello scaglione di riferimento (con liquidazione nell'ambito dei valori medi dello stesso) e del fatto che non si è resa necessaria alcuna attività istruttoria né in primo né in secondo grado con mera valutazione da parte del giudicante della documentazione in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara l'insussistenza dell'obbligo di restituzione in capo alla parte appellante delle somme richieste dalla parte appellata con raccomandata/ricalcolo datati 11/4/2017;
- condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante le spese di lite da queste sostenute, a tale titolo liquidando, quanto al primo grado di giudizio, la somma di € 3.727,00, e quanto al presente grado di giudizio, la somma pari ad € 3.966,00, oltre a quanto corrisposto della parte appellante, in tutti i gradi di giudizio, a titolo di contributo unificato ed oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Venezia, 5 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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