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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5730/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale di Trani –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Laura Cantore Presidente
2) Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
3) Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5730 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Tedesco Francesco, presso il cui studio, Parte_1 sito in Molfetta al viale Pio XI n. 40/36, elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marchesini Domenico, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Bisceglie alla via A. Gentileschi n. 2, presso lo studio del difensore;
Resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.11.2021 e successiva memoria integrativa del 10.5.2022, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di Trani di pronunciare la separazione personale dal coniuge CP_1
, con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Bisceglie il 30.1.1999 (atto n. 7 parte II
[...] serie A anno 1999). A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale sono nati i figli, il Per_1
18.5.1999, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, in quanto studente universitario, ed
, il 26.6.2008, minore in condizione di disabilità; che l'unione familiare, inizialmente felice ed Per_2 armoniosa, si è con il tempo irrimediabilmente incrinata a causa del comportamento prevaricatore ed opprimente del culminato in alcuni episodi di violenza domestica per i quali è stato richiesto CP_1
l'intervento della forza pubblica al fine di sedare le intemperanze del marito nei suoi confronti, avvenute anche alla presenza dei figli e della di lei madre;
che l'unione coniugale è stata irrimediabilmente compromessa e dall'estate del 2021 il resistente ha lasciato la casa coniugale;
che pur continuando a frequentare regolarmente il figlio minore, il non contribuisce al ménage familiare, CP_1 costringendola a dover chiedere aiuto alla propria famiglia d'origine. Ciò posto, la ha chiesto al Tribunale: di pronunciare la separazione personale dei coniugi, Parte_1 con addebito al resistente e con condanna dello stesso al risarcimento del danno da quantificarsi anche in via simbolica ed equitativa;
di assegnare la casa coniugale, già di proprietà esclusiva della ricorrente, unitamente al mobilio ivi contenuto, alla stessa, in quanto genitore collocatario, autorizzando, altresì, il resistente ad accedervi per ritirare i propri effetti personali;
di affidare il figlio minore ad entrambi Per_2
i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, e idonea regolamentazione del diritto di visita in favore del padre;
in ordine al figlio maggiorenne, ma economicamente non autonomo Per_1
e convivente con la madre, di rimettere alla volontà dello stesso la gestione dei rapporti con il genitore, secondo i rispettivi impegni di studio e lavoro;
di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento in suo favore pari ad € 200,00 mensili ed in favore dei figli pari ad € 250,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
vinte le spese. Con la memoria integrativa, ha altresì chiesto al Tribunale di ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 co. VI c.c., al datore di lavoro del resistente, di corrisponderle direttamente quanto dovuto dal per il mantenimento. CP_1
Con comparsa di risposta del 17.2.2022 e successiva memoria integrativa del 31.5.2022, si è costituito
, contestando le allegazioni della ricorrente con riferimento ai propri Controparte_1 comportamenti prevaricatori e deducendo che il rapporto coniugale si è irrimediabilmente incrinato poiché, all'esito di una banale lite, la ricorrente lo ha allontanato dalla casa coniugale, impedendogli di fare rientro presso l'abitazione. Inoltre, il ha rappresentato di non svolgere regolarmente CP_1 attività lavorativa e di occuparsi da sempre di tutte le esigenze del figlio . Per_2
Quindi, il resistente ha chiesto al Tribunale: di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
di disporre l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna e con determinazione dei tempi e delle modalità degli incontri col minore;
di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al Per_2 mantenimento dei figli di importo totale pari ad € 250,00 mensile, di cui € 150,00 per ed € 100,00 Per_2 per oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
vinte le spese di lite. Per_1
All'udienza del 2.3.2022, il Presidente del Tribunale, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha riservato la decisione in ordine ai provvedimenti provvisori e con successiva ordinanza del 5.3.2022: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha assegnato alla ricorrente la casa familiare, concedendo al resistente un termine per prelevare i propri effetti personali;
ha disposto l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e disposto un regime Per_2 di incontri liberi con il padre, con un congruo preavviso all'altro genitore;
ha posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando un assegno mensile pari ad € CP_1
200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quindi, ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo, disponendo la comunicazione della pendenza del procedimento al P.M. in sede, avvenuta in data 7.3.2022. Alla prima udienza di comparizione del 13.7.2022, il Giudice ha accolto l'istanza ex art.156 c.c., ordinando al datore di lavoro del di pagare direttamente in favore della ricorrente la somma di € 400,00 CP_1 mensili, trattenendola da quanto dovuto al a titolo retributivo e, stante la richiesta di parte CP_1 resistente, ha concesso i termini istruttori ex art. 183, VI comma, c.p.c. Depositate le memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., all'udienza del 15.2.2023 è stato compiuto il libero interrogatorio delle parti che, al termine dell'udienza, hanno chiesto un breve rinvio al fine di tentare una soluzione conciliativa della controversia. Le parti sono state nuovamente ascoltate all'udienza del 3.5.2023, all'esito della quale parte ricorrente ha chiesto l'espletamento di una CTU volta a valutare la capacità genitoriale del padre, alla quale la controparte si è opposta. Quindi, con ordinanza del 30.5.2023 il Giudice istruttore ha disposto un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali in ordine alle condizioni di vita del minore , nelle more del giudizio trasferitosi presso Per_2
l'abitazione del padre. All'udienza del 6.12.2023 la ricorrente ha ribadito la rinuncia alla richiesta di mantenimento per sé e per il figlio maggiorenne formulata all'udienza del 15.2.2023 ed ha altresì rinunciato alla domanda di Per_1 addebito della separazione, quindi il Giudice istruttore ha formulato la seguente proposta conciliativa: affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
collocamento dello stesso presso il Per_2 padre;
regime di incontri liberi della madre con il minore con congruo preavviso al padre;
concorso della madre al mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 200,00 al mese e spese straordinarie al 50%; compensazione integrale delle spese di lite. Nel prosieguo, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte del CP_1 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'esito delle quali è stata riservata in decisione al collegio con i termini ex art. 190 c.p.c.. Tanto premesso, deve evidenziarsi che stante la rinuncia di parte ricorrente alle domande di addebito della separazione al e di mantenimento per sé e per il figlio maggiorenne, il Collegio CP_1
è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di addebito proposta dal resistente e ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio minore - rispetto ai quali la ha concluso come da proposta Per_2 Parte_1 conciliativa- , nonché ad esaminare le ulteriori domande proposte dal all'udienza di CP_1 precisazione delle conclusioni di mantenimento per sé, di restituzione delle somme di denaro erogate per il figlio in condizione di disabilità e di assegnazione della casa coniugale. Occorre altresì revocare, a far data dalla rinuncia, il contributo posto a carico del al CP_1 mantenimento ordinario e straordinario per il figlio stabilito con i provvedimenti provvisori ed Per_1 urgenti. Sulla domanda di separazione giudiziale Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta da entrambe le parti, sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento. Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione. In particolare, la perdurante cessazione della convivenza, antecedente all'introduzione del giudizio, e le dichiarazioni delle parti circa l'impossibilità di una conciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Il resistente ha proposto domanda di addebito della separazione al coniuge, deducendo che la crisi coniugale è stata causata dall'allontanamento del dalla casa coniugale, avvenuto mediante il CP_1 cambio della serratura dell'abitazione. La ha contestato tale circostanza, evidenziando che le ragioni della crisi coniugale sono da Parte_1 ricondursi al comportamento prevaricatore ed opprimente del marito, che ha posto in essere episodi di violenza verbale connotati da una gravità sempre crescente. Ciò posto, deve evidenziarsi che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (Cass. n. 17317/16). Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare il comportamento di entrambi i coniugi nel suo complesso, tenendo conto che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi. In punto di onere probatorio, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà o più in generale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr. Cass., ord. n. 16691/2020; Cass., ord. n. 3923/2018). Nel caso di specie, le allegazioni della ricorrente impongono di ritenere contestato il nesso causale tra l'episodio dedotto dal e la crisi coniugale. CP_1
Tuttavia, a fronte della predetta contestazione, alcuna richiesta istruttoria è stata articolata dal sebbene gravato dell'onere probatorio del nesso di causalità tra l'allegata violazione dei CP_1 doveri nascenti dal matrimonio e l'irreversibilità della crisi coniugale. Pertanto, la domanda va rigettata.
Sui provvedimenti nell'interesse del minore Per_2
Con riguardo all'esercizio della responsabilità genitoriale, va disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, in quanto non sono emersi elementi di segno contrario che possano Per_2 giustificare una deroga al regime preferenziale previsto dal legislatore ed il conseguente accoglimento della richiesta di affidamento esclusivo proposta dal padre. Sul punto, deve rilevarsi che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori". È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che quest'ultimo sia da ritenere il regime ordinario e che la deroga a tale modello preferenziale non possa essere giustificata dalla mera conflittualità tra i genitori, quando quest'ultima determina per la prole un disagio tollerabile e non sfoci in condotte tali da porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, rendendo necessaria l'applicazione di un diverso regime nell'interesse esclusivo dei minori (cfr. Cass. n. 6535/2019). Parimenti, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi soltanto se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, precisando che ai fini dell'affidamento esclusivo non è sufficiente la mera considerazione della distanza oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori” (cfr. Cass. sent. n. 30826/2018). L'applicazione dei principi esposti al caso in esame impone la conferma del regime dell'affidamento condiviso del minore disposto con i provvedimenti temporanei ed urgenti. Ed invero, la circostanza che la , per esigenze lavorative si rechi periodicamente fuori Parte_1 regione, non è circostanza sufficiente per derogare al predetto regime preferenziale. Del pari non può attribuirsi rilievo alla mancata contribuzione della madre al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore, atteso che in seguito al mutamento di fatto del collocamento del minore non v'è stata domanda di modifica dei provvedimenti provvisori e non v'è prova dell'avvenuta richiesta di contribuzione alle spese straordinarie sostenute. Del pari, v'è generica allegazione del disinteresse della madre nei confronti del figlio, anche con riguardo all'esercizio della responsabilità genitoriale, laddove si deduce che il mancato ausilio della Parte_1 ha comportato lungaggini in tutti gli adempimenti burocratici. Tuttavia, le predette circostanze, oltre che ad inserirsi in una fase di incertezza circa lo stabile mutamento del collocamento del minore presso il padre, non sono supportate dalla prova della sussistenza di effettivi contrasti genitoriali circa le scelte da assumere nell'interesse del minore ovvero dal rifiuto immotivato della madre di assumere le necessarie decisioni, previa effettiva interlocuzione tra le parti. Quanto alla mancanza di incontri regolari e frequenti tra la madre ed il minore, deve evidenziarsi che sebbene gli stessi abbiano inevitabilmente subito le difficoltà connesse al periodico trasferimento della madre per esigenze lavorative, la stessa è prevalentemente da ricondursi alla volontà del minore, il quale teme di non fare più rientro presso l'abitazione paterna quando trascorre il tempo dalla madre, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti nel corso del libero interrogatorio dinanzi al Giudice istruttore (cfr. verbale udienza del 15.2.2023). Dunque, non v'è prova di effettive carenze genitoriali della idonee a determinare Parte_1
l'affidamento esclusivo del minore al padre. Quanto alla residenza privilegiata occorre premettere che la scelta del genitore di prevalente collocamento deve essere necessariamente assunta nell'esclusivo interesse morale e materiale del minore, all'esito di un giudizio prognostico, da condurre sulla base di elementi concreti, tenendo conto “del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (cfr. Cass. n. 3913/2018). Sul punto, deve rilevarsi che in seguito alla relazione dei Servizi Sociali depositata in data 20.11.2023, dalla quale è emerso che il rappresenta un punto di riferimento sano e positivo per il minore CP_1 presso il quale è opportuno che resti collocato, le parti hanno concordemente concluso in tal Per_2 senso. In ordine agli incontri madre-figlio, il Collegio, pur considerando che la disciplina del diritto di visita è volta a garantire regolari, soddisfacenti e formative relazioni familiari con ciascuno dei genitori, mediante la previsione dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, ritiene che non sussistano i presupposti per la previsione di un puntuale calendario di incontri, in ragione dell'età del minore – sedici anni-, della condizione di disabilità in cui si trova – disturbo dello spettro autistico associato a disabilità intellettiva di grado lieve- , che ingenera talvolta uno stato ansioso per l'allontanamento prolungato dalla figura paterna e per la lontananza della , che svolge un lavoro stagionale in altra regione. Parte_1
Pertanto, è opportuno prevedere che la madre incontrerà il minore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo, liberamente, senza la predeterminazione di giorni ed orari, accordandosi di volta in volta con il genitore collocatario. Pur a fronte del collocamento del minore presso l'abitazione paterna, non può trovare accoglimento la domanda del di assegnazione della casa coniugale, atteso che per costante giurisprudenza CP_1
l'istituto dell'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire ai figli minori ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti la conservazione dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, con la conseguenza che una volta che quest'ultima abbia cessato di essere tale, non v'è possibilità di riviviscenza del diritto all'assegnazione, in quanto la misura non assolverebbe in tal caso la funzione riconosciutale, ossia quella di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli nell'ambiente nel quale durante il matrimonio esse si sono sviluppate, venuta meno inevitabilmente in seguito al trasferimento (cfr. Cass. n. 10453/2022). Orbene, è pacifico che il minore dal gennaio del 2023 si è trasferito stabilmente presso l'abitazione paterna, facendo venir meno il legame con l'abitazione dove aveva in precedenza sempre vissuto. Va, infine, determinato l'importo del contributo mensile materno al mantenimento ordinario del minore. Il ha chiesto di determinare in € 250,00 l'obbligo della madre di concorrere al mantenimento CP_1 per il figlio, mentre la , in conformità alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Parte_1 istruttore ha chiesto di quantificare il predetto obbligo in € 200,00 mensili. Sul punto, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte, con riguardo ai criteri applicabili per la determinazione dell'assegno di mantenimento. Il quadro normativo costituito dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. impone, ai fini della determinazione dell'assegno, sia la valutazione di aspetti che attengono al figlio, quali le attuali e concrete esigenze di vita dello stesso, il tenore di vita da questi goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, che di profili che riguardano i genitori, ossia le risorse economiche di ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da ciascuno assunti. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il dato normativo, nello stabilire che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevede, per la determinazione del contributo al mantenimento, un criterio automatico, limitato al calcolo percentuale dei redditi, ma impone l'applicazione di un sistema più completo ed elastico di valutazione (Cass. n. 25134/18). Sicché, il giudice di merito è tenuto a valutare, oltre ai rispettivi redditi, ogni altra risorsa economica del coniuge separato o divorziato, “considerando la complessiva consistenza del patrimonio di ciascuno di essi, quale espressa da ogni forma di reddito od utilità, e quindi anche dal valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati” (cfr. Cass. n. 706/95). La è proprietaria della casa coniugale per l'acquisto della quale è stato contratto un mutuo Parte_1 da parte dei coniugi con rata mensile di € 500,00 che scadrà a settembre 2026, mentre il non CP_1 ha beni di proprietà e per soddisfare le proprie esigenze abitative ha locato un immobile per il quale corrisponde un canone di € 200,00 mensili. Quanto alle rispettive attività lavorative, la ricorrente ha svolto in passato saltuariamente l'attività di collaboratrice domestica, conseguendo circa 400,00- 500,00 euro al mese, ed attualmente lavora come addetta alle pulizie delle camere presso una struttura alberghiera situata al nord, dove viene chiamata per il periodo estivo da maggio a settembre e per la stagione invernale da novembre sino ad aprile. Il invece, pur non essendo stabilmente occupato, ha sempre svolto l'attività di manovale, CP_1 conseguendo in passato uno stipendio pari ad € 1.197,00 ed è gravato da debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. allegati alla comparsa di costituzione). In applicazione dei principi esposti, considerata la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, l'età del minore, la valenza economica dei compiti domestici e dei tempi di cura assunti da ciascun genitore e la circostanza che, per le peculiari esigenze del minore connesse alla condizione di disabilità, il figlio percepisce la pensione di invalidità di circa € 500,00 il Tribunale ritiene congruo fissare il concorso della madre al mantenimento del figlio nell'importo complessivo di € 200,00 con decorrenza dalla formale proposizione della domanda da parte del padre nel presente procedimento avvenuta in data 14.5.2023. Inoltre, su entrambi i genitori deve gravare il pagamento del 50% delle spese straordinarie per il minore, da determinarsi secondo il Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Trani e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani.
Sulle ulteriori domande proposte dal CP_1 Con le note depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il ha CP_1 chiesto di onerare la della corresponsione della somma mensile di € 100,00 a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento per sé. La domanda va dichiarata tardiva, in quanto non motivata da sopravvenienze relative alle condizioni patrimoniali ed economiche delle parti. Parimenti inammissibile va dichiarata la domanda avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità in favore del minore, non essendo consentita nei giudizi soggetti al rito speciale, la trattazione congiunta delle cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi – in cui rientra quelle in esame- di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti (sul punto Cass. n. 18870/2014).
Sulle spese di lite Tenuto conto degli esiti del giudizio ed in particolare della rinuncia della ricorrente alle domande inizialmente proposte – in parte avvenuta per circostanze sopravvenute- e della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte del resistente, il cui contenuto è stato integralmente confermato dalla presente pronuncia, ricorrono i presupposti per la compensazione parziale delle spese di lite e per la condanna del ex art. 91 comma 1 c.p.c., al pagamento delle spese processuali relative CP_1 all'ultima fase del giudizio, da liquidarsi, in applicazione del D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, in ragione dell'oggetto, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività concretamente svolta in euro 1.453,00 per compensi professionali, in applicazione del parametro minimo della fase decisionale della seconda tabella allegata al decreto (da € 26.000,00 a € 52.000,00 -prima fascia valore indeterminabile), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara la separazione personale fra , nato a [...] il [...] e Controparte_1
nata a [...] l'[...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.; Parte_1
- Rigetta la domanda di addebito proposta;
Controparte_1
- Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_3 collocamento prevalente presso il padre;
- Dispone che gli incontri tra la madre ed il minore avvengano liberamente, senza la predeterminazione di giorni ed orari, e siano concordati – tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di – con l'altro genitore;
Per_2
- Dispone che versi mensilmente a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 1 di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento/00) annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici ISTAT, con decorrenza dal 14.5.2024;
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie per il figlio da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Trani;
- Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dal CP_1
- Dichiara inammissibile la domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. proposta dal
CP_1
- Dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle somme proposta dal CP_1
- Revoca l'obbligo del disposto con ordinanza presidenziale, di concorrere al CP_1 mantenimento ordinario e straordinario per il figlio maggiorenne dal 15.2.2023; Per_1
- Compensa parzialmente le spese di lite e condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella Parte_1 misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bisceglie per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte II, serie A, dell'anno 1999).
Così deciso in Trani nella Camera di Consiglio del 13.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale di Trani –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Laura Cantore Presidente
2) Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
3) Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5730 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Tedesco Francesco, presso il cui studio, Parte_1 sito in Molfetta al viale Pio XI n. 40/36, elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marchesini Domenico, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Bisceglie alla via A. Gentileschi n. 2, presso lo studio del difensore;
Resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.11.2021 e successiva memoria integrativa del 10.5.2022, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di Trani di pronunciare la separazione personale dal coniuge CP_1
, con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Bisceglie il 30.1.1999 (atto n. 7 parte II
[...] serie A anno 1999). A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale sono nati i figli, il Per_1
18.5.1999, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, in quanto studente universitario, ed
, il 26.6.2008, minore in condizione di disabilità; che l'unione familiare, inizialmente felice ed Per_2 armoniosa, si è con il tempo irrimediabilmente incrinata a causa del comportamento prevaricatore ed opprimente del culminato in alcuni episodi di violenza domestica per i quali è stato richiesto CP_1
l'intervento della forza pubblica al fine di sedare le intemperanze del marito nei suoi confronti, avvenute anche alla presenza dei figli e della di lei madre;
che l'unione coniugale è stata irrimediabilmente compromessa e dall'estate del 2021 il resistente ha lasciato la casa coniugale;
che pur continuando a frequentare regolarmente il figlio minore, il non contribuisce al ménage familiare, CP_1 costringendola a dover chiedere aiuto alla propria famiglia d'origine. Ciò posto, la ha chiesto al Tribunale: di pronunciare la separazione personale dei coniugi, Parte_1 con addebito al resistente e con condanna dello stesso al risarcimento del danno da quantificarsi anche in via simbolica ed equitativa;
di assegnare la casa coniugale, già di proprietà esclusiva della ricorrente, unitamente al mobilio ivi contenuto, alla stessa, in quanto genitore collocatario, autorizzando, altresì, il resistente ad accedervi per ritirare i propri effetti personali;
di affidare il figlio minore ad entrambi Per_2
i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, e idonea regolamentazione del diritto di visita in favore del padre;
in ordine al figlio maggiorenne, ma economicamente non autonomo Per_1
e convivente con la madre, di rimettere alla volontà dello stesso la gestione dei rapporti con il genitore, secondo i rispettivi impegni di studio e lavoro;
di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento in suo favore pari ad € 200,00 mensili ed in favore dei figli pari ad € 250,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
vinte le spese. Con la memoria integrativa, ha altresì chiesto al Tribunale di ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 co. VI c.c., al datore di lavoro del resistente, di corrisponderle direttamente quanto dovuto dal per il mantenimento. CP_1
Con comparsa di risposta del 17.2.2022 e successiva memoria integrativa del 31.5.2022, si è costituito
, contestando le allegazioni della ricorrente con riferimento ai propri Controparte_1 comportamenti prevaricatori e deducendo che il rapporto coniugale si è irrimediabilmente incrinato poiché, all'esito di una banale lite, la ricorrente lo ha allontanato dalla casa coniugale, impedendogli di fare rientro presso l'abitazione. Inoltre, il ha rappresentato di non svolgere regolarmente CP_1 attività lavorativa e di occuparsi da sempre di tutte le esigenze del figlio . Per_2
Quindi, il resistente ha chiesto al Tribunale: di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
di disporre l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna e con determinazione dei tempi e delle modalità degli incontri col minore;
di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo al Per_2 mantenimento dei figli di importo totale pari ad € 250,00 mensile, di cui € 150,00 per ed € 100,00 Per_2 per oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
vinte le spese di lite. Per_1
All'udienza del 2.3.2022, il Presidente del Tribunale, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha riservato la decisione in ordine ai provvedimenti provvisori e con successiva ordinanza del 5.3.2022: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha assegnato alla ricorrente la casa familiare, concedendo al resistente un termine per prelevare i propri effetti personali;
ha disposto l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e disposto un regime Per_2 di incontri liberi con il padre, con un congruo preavviso all'altro genitore;
ha posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando un assegno mensile pari ad € CP_1
200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quindi, ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo, disponendo la comunicazione della pendenza del procedimento al P.M. in sede, avvenuta in data 7.3.2022. Alla prima udienza di comparizione del 13.7.2022, il Giudice ha accolto l'istanza ex art.156 c.c., ordinando al datore di lavoro del di pagare direttamente in favore della ricorrente la somma di € 400,00 CP_1 mensili, trattenendola da quanto dovuto al a titolo retributivo e, stante la richiesta di parte CP_1 resistente, ha concesso i termini istruttori ex art. 183, VI comma, c.p.c. Depositate le memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., all'udienza del 15.2.2023 è stato compiuto il libero interrogatorio delle parti che, al termine dell'udienza, hanno chiesto un breve rinvio al fine di tentare una soluzione conciliativa della controversia. Le parti sono state nuovamente ascoltate all'udienza del 3.5.2023, all'esito della quale parte ricorrente ha chiesto l'espletamento di una CTU volta a valutare la capacità genitoriale del padre, alla quale la controparte si è opposta. Quindi, con ordinanza del 30.5.2023 il Giudice istruttore ha disposto un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali in ordine alle condizioni di vita del minore , nelle more del giudizio trasferitosi presso Per_2
l'abitazione del padre. All'udienza del 6.12.2023 la ricorrente ha ribadito la rinuncia alla richiesta di mantenimento per sé e per il figlio maggiorenne formulata all'udienza del 15.2.2023 ed ha altresì rinunciato alla domanda di Per_1 addebito della separazione, quindi il Giudice istruttore ha formulato la seguente proposta conciliativa: affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
collocamento dello stesso presso il Per_2 padre;
regime di incontri liberi della madre con il minore con congruo preavviso al padre;
concorso della madre al mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 200,00 al mese e spese straordinarie al 50%; compensazione integrale delle spese di lite. Nel prosieguo, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte del CP_1 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'esito delle quali è stata riservata in decisione al collegio con i termini ex art. 190 c.p.c.. Tanto premesso, deve evidenziarsi che stante la rinuncia di parte ricorrente alle domande di addebito della separazione al e di mantenimento per sé e per il figlio maggiorenne, il Collegio CP_1
è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di addebito proposta dal resistente e ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio minore - rispetto ai quali la ha concluso come da proposta Per_2 Parte_1 conciliativa- , nonché ad esaminare le ulteriori domande proposte dal all'udienza di CP_1 precisazione delle conclusioni di mantenimento per sé, di restituzione delle somme di denaro erogate per il figlio in condizione di disabilità e di assegnazione della casa coniugale. Occorre altresì revocare, a far data dalla rinuncia, il contributo posto a carico del al CP_1 mantenimento ordinario e straordinario per il figlio stabilito con i provvedimenti provvisori ed Per_1 urgenti. Sulla domanda di separazione giudiziale Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta da entrambe le parti, sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento. Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione. In particolare, la perdurante cessazione della convivenza, antecedente all'introduzione del giudizio, e le dichiarazioni delle parti circa l'impossibilità di una conciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Il resistente ha proposto domanda di addebito della separazione al coniuge, deducendo che la crisi coniugale è stata causata dall'allontanamento del dalla casa coniugale, avvenuto mediante il CP_1 cambio della serratura dell'abitazione. La ha contestato tale circostanza, evidenziando che le ragioni della crisi coniugale sono da Parte_1 ricondursi al comportamento prevaricatore ed opprimente del marito, che ha posto in essere episodi di violenza verbale connotati da una gravità sempre crescente. Ciò posto, deve evidenziarsi che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (Cass. n. 17317/16). Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare il comportamento di entrambi i coniugi nel suo complesso, tenendo conto che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi. In punto di onere probatorio, grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà o più in generale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr. Cass., ord. n. 16691/2020; Cass., ord. n. 3923/2018). Nel caso di specie, le allegazioni della ricorrente impongono di ritenere contestato il nesso causale tra l'episodio dedotto dal e la crisi coniugale. CP_1
Tuttavia, a fronte della predetta contestazione, alcuna richiesta istruttoria è stata articolata dal sebbene gravato dell'onere probatorio del nesso di causalità tra l'allegata violazione dei CP_1 doveri nascenti dal matrimonio e l'irreversibilità della crisi coniugale. Pertanto, la domanda va rigettata.
Sui provvedimenti nell'interesse del minore Per_2
Con riguardo all'esercizio della responsabilità genitoriale, va disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, in quanto non sono emersi elementi di segno contrario che possano Per_2 giustificare una deroga al regime preferenziale previsto dal legislatore ed il conseguente accoglimento della richiesta di affidamento esclusivo proposta dal padre. Sul punto, deve rilevarsi che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori". È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che quest'ultimo sia da ritenere il regime ordinario e che la deroga a tale modello preferenziale non possa essere giustificata dalla mera conflittualità tra i genitori, quando quest'ultima determina per la prole un disagio tollerabile e non sfoci in condotte tali da porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, rendendo necessaria l'applicazione di un diverso regime nell'interesse esclusivo dei minori (cfr. Cass. n. 6535/2019). Parimenti, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi soltanto se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, precisando che ai fini dell'affidamento esclusivo non è sufficiente la mera considerazione della distanza oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori” (cfr. Cass. sent. n. 30826/2018). L'applicazione dei principi esposti al caso in esame impone la conferma del regime dell'affidamento condiviso del minore disposto con i provvedimenti temporanei ed urgenti. Ed invero, la circostanza che la , per esigenze lavorative si rechi periodicamente fuori Parte_1 regione, non è circostanza sufficiente per derogare al predetto regime preferenziale. Del pari non può attribuirsi rilievo alla mancata contribuzione della madre al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore, atteso che in seguito al mutamento di fatto del collocamento del minore non v'è stata domanda di modifica dei provvedimenti provvisori e non v'è prova dell'avvenuta richiesta di contribuzione alle spese straordinarie sostenute. Del pari, v'è generica allegazione del disinteresse della madre nei confronti del figlio, anche con riguardo all'esercizio della responsabilità genitoriale, laddove si deduce che il mancato ausilio della Parte_1 ha comportato lungaggini in tutti gli adempimenti burocratici. Tuttavia, le predette circostanze, oltre che ad inserirsi in una fase di incertezza circa lo stabile mutamento del collocamento del minore presso il padre, non sono supportate dalla prova della sussistenza di effettivi contrasti genitoriali circa le scelte da assumere nell'interesse del minore ovvero dal rifiuto immotivato della madre di assumere le necessarie decisioni, previa effettiva interlocuzione tra le parti. Quanto alla mancanza di incontri regolari e frequenti tra la madre ed il minore, deve evidenziarsi che sebbene gli stessi abbiano inevitabilmente subito le difficoltà connesse al periodico trasferimento della madre per esigenze lavorative, la stessa è prevalentemente da ricondursi alla volontà del minore, il quale teme di non fare più rientro presso l'abitazione paterna quando trascorre il tempo dalla madre, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti nel corso del libero interrogatorio dinanzi al Giudice istruttore (cfr. verbale udienza del 15.2.2023). Dunque, non v'è prova di effettive carenze genitoriali della idonee a determinare Parte_1
l'affidamento esclusivo del minore al padre. Quanto alla residenza privilegiata occorre premettere che la scelta del genitore di prevalente collocamento deve essere necessariamente assunta nell'esclusivo interesse morale e materiale del minore, all'esito di un giudizio prognostico, da condurre sulla base di elementi concreti, tenendo conto “del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore” (cfr. Cass. n. 3913/2018). Sul punto, deve rilevarsi che in seguito alla relazione dei Servizi Sociali depositata in data 20.11.2023, dalla quale è emerso che il rappresenta un punto di riferimento sano e positivo per il minore CP_1 presso il quale è opportuno che resti collocato, le parti hanno concordemente concluso in tal Per_2 senso. In ordine agli incontri madre-figlio, il Collegio, pur considerando che la disciplina del diritto di visita è volta a garantire regolari, soddisfacenti e formative relazioni familiari con ciascuno dei genitori, mediante la previsione dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, ritiene che non sussistano i presupposti per la previsione di un puntuale calendario di incontri, in ragione dell'età del minore – sedici anni-, della condizione di disabilità in cui si trova – disturbo dello spettro autistico associato a disabilità intellettiva di grado lieve- , che ingenera talvolta uno stato ansioso per l'allontanamento prolungato dalla figura paterna e per la lontananza della , che svolge un lavoro stagionale in altra regione. Parte_1
Pertanto, è opportuno prevedere che la madre incontrerà il minore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo, liberamente, senza la predeterminazione di giorni ed orari, accordandosi di volta in volta con il genitore collocatario. Pur a fronte del collocamento del minore presso l'abitazione paterna, non può trovare accoglimento la domanda del di assegnazione della casa coniugale, atteso che per costante giurisprudenza CP_1
l'istituto dell'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire ai figli minori ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti la conservazione dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, con la conseguenza che una volta che quest'ultima abbia cessato di essere tale, non v'è possibilità di riviviscenza del diritto all'assegnazione, in quanto la misura non assolverebbe in tal caso la funzione riconosciutale, ossia quella di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli nell'ambiente nel quale durante il matrimonio esse si sono sviluppate, venuta meno inevitabilmente in seguito al trasferimento (cfr. Cass. n. 10453/2022). Orbene, è pacifico che il minore dal gennaio del 2023 si è trasferito stabilmente presso l'abitazione paterna, facendo venir meno il legame con l'abitazione dove aveva in precedenza sempre vissuto. Va, infine, determinato l'importo del contributo mensile materno al mantenimento ordinario del minore. Il ha chiesto di determinare in € 250,00 l'obbligo della madre di concorrere al mantenimento CP_1 per il figlio, mentre la , in conformità alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Parte_1 istruttore ha chiesto di quantificare il predetto obbligo in € 200,00 mensili. Sul punto, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte, con riguardo ai criteri applicabili per la determinazione dell'assegno di mantenimento. Il quadro normativo costituito dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. impone, ai fini della determinazione dell'assegno, sia la valutazione di aspetti che attengono al figlio, quali le attuali e concrete esigenze di vita dello stesso, il tenore di vita da questi goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, che di profili che riguardano i genitori, ossia le risorse economiche di ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da ciascuno assunti. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il dato normativo, nello stabilire che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevede, per la determinazione del contributo al mantenimento, un criterio automatico, limitato al calcolo percentuale dei redditi, ma impone l'applicazione di un sistema più completo ed elastico di valutazione (Cass. n. 25134/18). Sicché, il giudice di merito è tenuto a valutare, oltre ai rispettivi redditi, ogni altra risorsa economica del coniuge separato o divorziato, “considerando la complessiva consistenza del patrimonio di ciascuno di essi, quale espressa da ogni forma di reddito od utilità, e quindi anche dal valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati” (cfr. Cass. n. 706/95). La è proprietaria della casa coniugale per l'acquisto della quale è stato contratto un mutuo Parte_1 da parte dei coniugi con rata mensile di € 500,00 che scadrà a settembre 2026, mentre il non CP_1 ha beni di proprietà e per soddisfare le proprie esigenze abitative ha locato un immobile per il quale corrisponde un canone di € 200,00 mensili. Quanto alle rispettive attività lavorative, la ricorrente ha svolto in passato saltuariamente l'attività di collaboratrice domestica, conseguendo circa 400,00- 500,00 euro al mese, ed attualmente lavora come addetta alle pulizie delle camere presso una struttura alberghiera situata al nord, dove viene chiamata per il periodo estivo da maggio a settembre e per la stagione invernale da novembre sino ad aprile. Il invece, pur non essendo stabilmente occupato, ha sempre svolto l'attività di manovale, CP_1 conseguendo in passato uno stipendio pari ad € 1.197,00 ed è gravato da debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. allegati alla comparsa di costituzione). In applicazione dei principi esposti, considerata la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, l'età del minore, la valenza economica dei compiti domestici e dei tempi di cura assunti da ciascun genitore e la circostanza che, per le peculiari esigenze del minore connesse alla condizione di disabilità, il figlio percepisce la pensione di invalidità di circa € 500,00 il Tribunale ritiene congruo fissare il concorso della madre al mantenimento del figlio nell'importo complessivo di € 200,00 con decorrenza dalla formale proposizione della domanda da parte del padre nel presente procedimento avvenuta in data 14.5.2023. Inoltre, su entrambi i genitori deve gravare il pagamento del 50% delle spese straordinarie per il minore, da determinarsi secondo il Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Trani e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani.
Sulle ulteriori domande proposte dal CP_1 Con le note depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il ha CP_1 chiesto di onerare la della corresponsione della somma mensile di € 100,00 a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento per sé. La domanda va dichiarata tardiva, in quanto non motivata da sopravvenienze relative alle condizioni patrimoniali ed economiche delle parti. Parimenti inammissibile va dichiarata la domanda avente ad oggetto la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità in favore del minore, non essendo consentita nei giudizi soggetti al rito speciale, la trattazione congiunta delle cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi – in cui rientra quelle in esame- di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti (sul punto Cass. n. 18870/2014).
Sulle spese di lite Tenuto conto degli esiti del giudizio ed in particolare della rinuncia della ricorrente alle domande inizialmente proposte – in parte avvenuta per circostanze sopravvenute- e della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte del resistente, il cui contenuto è stato integralmente confermato dalla presente pronuncia, ricorrono i presupposti per la compensazione parziale delle spese di lite e per la condanna del ex art. 91 comma 1 c.p.c., al pagamento delle spese processuali relative CP_1 all'ultima fase del giudizio, da liquidarsi, in applicazione del D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, in ragione dell'oggetto, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività concretamente svolta in euro 1.453,00 per compensi professionali, in applicazione del parametro minimo della fase decisionale della seconda tabella allegata al decreto (da € 26.000,00 a € 52.000,00 -prima fascia valore indeterminabile), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Dichiara la separazione personale fra , nato a [...] il [...] e Controparte_1
nata a [...] l'[...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.; Parte_1
- Rigetta la domanda di addebito proposta;
Controparte_1
- Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_3 collocamento prevalente presso il padre;
- Dispone che gli incontri tra la madre ed il minore avvengano liberamente, senza la predeterminazione di giorni ed orari, e siano concordati – tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di – con l'altro genitore;
Per_2
- Dispone che versi mensilmente a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio minore, entro il giorno 1 di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento/00) annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici ISTAT, con decorrenza dal 14.5.2024;
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie per il figlio da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Trani;
- Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dal CP_1
- Dichiara inammissibile la domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. proposta dal
CP_1
- Dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle somme proposta dal CP_1
- Revoca l'obbligo del disposto con ordinanza presidenziale, di concorrere al CP_1 mantenimento ordinario e straordinario per il figlio maggiorenne dal 15.2.2023; Per_1
- Compensa parzialmente le spese di lite e condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella Parte_1 misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bisceglie per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte II, serie A, dell'anno 1999).
Così deciso in Trani nella Camera di Consiglio del 13.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore