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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4443/2024 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MANZO NADIA, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
PINEROLO il 30/07/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 32 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16.10.2016 e il Persona_1 Persona_2
20.07.2018
Con ricorso depositato il 19/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n.139/2024 del 17.06.2024, pubblicata in data 17.06.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'affidamento condiviso dei figli e ai genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente dei medesimi presso la madre, IG.ra , con esercizio disgiunto della Parte_1 responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale – di proprietà della IG.ra Parte_1
– con l'uso dei mobili ivi presenti, alla stessa con cui risiedono i figli.
DISPONE visite al padre nei termini che seguono, salva la facoltà di diversamente concordare:
- Il padre si occuperà di portare i figli a scuola tutte le mattine.
- a settimane alterne, il padre potrà tenere i figli con sé il fine settimana dal venerdì dall'uscita della scuola fino alle 17,30 e il sabato mattina dalle ore 9,00 fino alla domenica sera alle ore 17,30 con pernottamento.
- un giorno infrasettimanale (indicativamente il giovedì) dalle ore 18,00 fino al giorno successivo.
- durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore. Le vacanze dovranno essere comunicate da ciascun genitore entro il mese di maggio di ogni anno (in caso di disaccordo il padre sceglierà negli anni pari e la madre negli anni dispari);
- durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno metà delle vacanze con ciascun genitore e, ad anni alterni, la Vigilia di Natale unitamente al pranzo di Natale con un genitore (primo anno con la madre) e la cena di Natale e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore (primo anno con il padre). Ad anni alterni anche la vigilia di Capodanno e Capodanno con un genitore (primo anno con il padre) e l'Epifania con l'altro genitore (primo anno con la madre);
- durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore (prima anno con il padre) e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore (primo anno con la madre);
- durante le ulteriori festività verrà seguito il criterio dell'alternanza.
- In ogni caso il padre provvederà a prendere e riportare (salvo che i figli si trovino a scuola) i figli presso la loro residenza ovvero a scuola ovvero presso l'estate ragazzi nel periodo estivo.
DISPONE a carico del padre IG. l'assegno di mantenimento in favore dei figli e Parte_2 determinato in € 150,00 mensili cadauno per un totale pari a € 300,00 mensili oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (mese di riferimento giugno 2024); tale somma dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra . Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che la IG.ra potrà percepire integralmente Parte_1 l'assegno unico per i figli.
DISPONE che le spese extra assegno in favore dei figli siano suddivise al 50% tra i genitori con specifico richiamo al protocollo di intesa del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che i genitori si autorizzano sin da ora al rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio per sé stessi e per i minori.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere autonome economicamente con conseguente rinuncia ad assegni divorzili e dichiarano altresì di avere risolto ogni altra questione patrimoniale.
DÀ ATTO che le spese legali sono a carico delle parti in misura uguale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/02/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4443/2024 promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MANZO NADIA, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
PINEROLO il 30/07/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 32 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16.10.2016 e il Persona_1 Persona_2
20.07.2018
Con ricorso depositato il 19/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n.139/2024 del 17.06.2024, pubblicata in data 17.06.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
CONFERMA l'affidamento condiviso dei figli e ai genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente dei medesimi presso la madre, IG.ra , con esercizio disgiunto della Parte_1 responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale – di proprietà della IG.ra Parte_1
– con l'uso dei mobili ivi presenti, alla stessa con cui risiedono i figli.
DISPONE visite al padre nei termini che seguono, salva la facoltà di diversamente concordare:
- Il padre si occuperà di portare i figli a scuola tutte le mattine.
- a settimane alterne, il padre potrà tenere i figli con sé il fine settimana dal venerdì dall'uscita della scuola fino alle 17,30 e il sabato mattina dalle ore 9,00 fino alla domenica sera alle ore 17,30 con pernottamento.
- un giorno infrasettimanale (indicativamente il giovedì) dalle ore 18,00 fino al giorno successivo.
- durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere 15 giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore. Le vacanze dovranno essere comunicate da ciascun genitore entro il mese di maggio di ogni anno (in caso di disaccordo il padre sceglierà negli anni pari e la madre negli anni dispari);
- durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno metà delle vacanze con ciascun genitore e, ad anni alterni, la Vigilia di Natale unitamente al pranzo di Natale con un genitore (primo anno con la madre) e la cena di Natale e il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore (primo anno con il padre). Ad anni alterni anche la vigilia di Capodanno e Capodanno con un genitore (primo anno con il padre) e l'Epifania con l'altro genitore (primo anno con la madre);
- durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore (prima anno con il padre) e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore (primo anno con la madre);
- durante le ulteriori festività verrà seguito il criterio dell'alternanza.
- In ogni caso il padre provvederà a prendere e riportare (salvo che i figli si trovino a scuola) i figli presso la loro residenza ovvero a scuola ovvero presso l'estate ragazzi nel periodo estivo.
DISPONE a carico del padre IG. l'assegno di mantenimento in favore dei figli e Parte_2 determinato in € 150,00 mensili cadauno per un totale pari a € 300,00 mensili oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (mese di riferimento giugno 2024); tale somma dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla IG.ra . Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che la IG.ra potrà percepire integralmente Parte_1 l'assegno unico per i figli.
DISPONE che le spese extra assegno in favore dei figli siano suddivise al 50% tra i genitori con specifico richiamo al protocollo di intesa del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che i genitori si autorizzano sin da ora al rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio per sé stessi e per i minori.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere autonome economicamente con conseguente rinuncia ad assegni divorzili e dichiarano altresì di avere risolto ogni altra questione patrimoniale.
DÀ ATTO che le spese legali sono a carico delle parti in misura uguale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/02/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.