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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/09/2024, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
Proc. Nr. 2781/2023 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2781/2023
Oggi 24/09/2024, ad ore 9.15 e fino alle h 9.25, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per il Sig con l'avv Iacopo Casetti, e l'Avv Vittoria Hayun collega di studio, Parte_1
per LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED IL Controparte_1
, L'AVVOCATURA DELLA STATO, nessuno,
[...] per REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, contumace
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv Cassetti precisa come da ricorso e in ordine all'eccezione per incompetenza per territorio richiama quanto evidenziato nel preverbale depositato in PCT, evidenziando l'infondatezza Cont dell'eccezione, così come per l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva della , alla luce della copiosa giurisprudenza richiamata nel detto preverbale oltre che in atti. Invita a valutare il comportamento dell'Avvocatura dello Stato, assente anche oggi in occasione della discussione orale, anche ai sensi dell'art 116 cpc.
Il Procuratore dichiara di rinunciare ad essere presente alla lettura della Sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Alle ore16.05 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2781/2023, promossa da: il Sig con l'avv Iacopo Casetti, Parte_1 ricorrente
ED IL Controparte_3 Controparte_1
[...] convenuta
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Convenuta contumace
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che: il Sig on ricorso ex art 281 decies cpc conveniva in Giudizio la Pt_1 Controparte_4
la ed il ,
[...] Controparte_3 Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Ogni contraria domanda ed eccezione respinta − accertare che la condotta della resistente , come descritta in premessa, Controparte_4 costituisce violazione e lesione dei diritti inviolabili della persona di Parte_2 conseguentemente, in tesi − condannare la Repubblica Federale Tedesca in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, in solido con essa ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. 36/2022 convertito con modifiche dalla L. 29.06.2022 n. 79, la Repubblica Italiana, rappresentata dalla e/o dal , in persona del Controparte_3 Controparte_1 loro legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi dall'odierno ricorrente, figlio ed erede legittimo di derivanti Parte_1 Parte_2 dalla ingiusta deportazione e detenzione dello stesso con liquidazione – a carico Parte_2 dei primi ed a favore del secondo - di un indennizzo per ingiusta detenzione di € 158.942,68- in pagina 2 di 5 moneta attuale, determinato dal totale di 674 giorni di prigionia moltiplicati per € 235,82, somma da devalutarsi alla data del 19 Settembre 1943 e rivalutata anno per anno con applicazione, sulla somma così ottenuta, degli interessi al tasso annuo del 4%, sino al giorno di pubblicazione della sentenza che definisce il presente giudizio, oltre interessi legali dalla stessa data di pubblicazione a quella del saldo;
in ipotesi − con ogni riserva di appello che formuliamo fin da adesso circa la mancata applicazione, da parte di questo Ecc.mo Tribunale, del criterio di liquidazione sopra indicato − condannare la Repubblica Federale Tedesca in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, in solido con essa ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. 36/2022 convertito con modifiche dalla L. 29.06.2022 n. 79 la Repubblica Italiana, rappresentata dalla
[...]
e/o dal , in persona del loro legale Controparte_3 Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi dall'odierna ricorrente, figlio ed erede legittimo di in conseguenza di quanto Parte_1 Parte_2 narrato, che si indicano nella somma in via equitativa in € 100.000,00, o alla diversa maggiore o minore somma che questo Ecc.mo Tribunale Vorrà liquidare in via equitativa, a carico dei primi e a favore del secondo, oltre interessi al tasso annuale del 4% calcolati sulla somma devalutata alla data del 19 Settembre 1943 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza che definisce il presente giudizio, oltre interessi legali dalla stessa data di pubblicazione della sentenza al saldo;
− In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”
Si costituivano in giudizio la ed il Controparte_3 Controparte_1
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che in via preliminare eccepiva
[...]
l'incompetenza per territorio inderogabile e la competenza del Tribunale di Firenze o di Venezia, quale foro erariale, concludendo come segue: “Piaccia all'On. Tribunale di Prato, disattesa ogni contraria istanza: a) in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza, per essere territorialmente competenti il Tribunale di Venezia ed il Tribunale di Firenze, sede di foro erariale;
b) via subordinata, in dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
ed in ogni caso rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto
[...] ed in diritto;
c) vinte le spese.”
Non si costituiva la Repubblica che veniva dichiarata contumace con Controparte_4 ordinanza del 31.07.2024.
Il Giudice anche alla luce dell'eccezione di incompetenza territoriale come formulata da parte convenuta costituita, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la pagina 3 di 5 discussione orale ex art 281 sexies cpc, cui compariva e discuteva unicamente parte ricorrente, come da verbale.
Considerato che:
- l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere accolta, in quanto, come fondatamente dedotto dall'Avvocatura dello Stato, “il coinvolgimento in giudizio di una
Amministrazione dello Stato indicata quale convenuta, Controparte_3
e il , impone l'applicazione delle disposizioni in tema Controparte_1 di Foro speciale della Pubblica Amministrazione, determinate dal combinato disposto degli articoli 6 r.d. 1611/33 e 25 del codice di rito che pongono una regola di competenza speciale ed inderogabile (la cui violazione è rilevabile anche di ufficio). L'articolo 6 del r.d. menzionato, infatti, testualmente dispone che “la competenza per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato anche nel caso di più convenuti, ai sensi dell'articolo 98 del codice di procedura civile, spetta al tribunale del luogo dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la corte di Appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie”. L'articolo 25 del codice di rito prescrive detta competenza inderogabile.
- nel caso di specie, il Giudice competente ex art 25 cpc è il Tribunale di Firenze, davanti al quale, pertanto, il presente giudizio dovrà essere riassunto.
- la pronuncia sulla competenza è adottata sulla base degli atti e il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé
(Cass.civ. n. 23727/2015; Cass. civ., n. 22541/2006; Cass. civ., n. 833/2003), che nel caso di specie, possono essere integralmente compensate tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali non conformi relativamente alla questioni giuridiche di cui al giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'eccezione di incompetenza ex art. 25 c.p.c. formulata dalla e Controparte_3 dal e, per l'effetto, dichiara l'incompetenza del Tribunale Controparte_1 di Prato a favore del Tribunale di Firenze, assegnando il termine di legge per la riassunzione;
- compensa le spese di lite.
Prato, 24/09/2024
pagina 4 di 5 Il Giudice
dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.05 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 5 di 5
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2781/2023
Oggi 24/09/2024, ad ore 9.15 e fino alle h 9.25, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per il Sig con l'avv Iacopo Casetti, e l'Avv Vittoria Hayun collega di studio, Parte_1
per LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED IL Controparte_1
, L'AVVOCATURA DELLA STATO, nessuno,
[...] per REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, contumace
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv Cassetti precisa come da ricorso e in ordine all'eccezione per incompetenza per territorio richiama quanto evidenziato nel preverbale depositato in PCT, evidenziando l'infondatezza Cont dell'eccezione, così come per l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva della , alla luce della copiosa giurisprudenza richiamata nel detto preverbale oltre che in atti. Invita a valutare il comportamento dell'Avvocatura dello Stato, assente anche oggi in occasione della discussione orale, anche ai sensi dell'art 116 cpc.
Il Procuratore dichiara di rinunciare ad essere presente alla lettura della Sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Alle ore16.05 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2781/2023, promossa da: il Sig con l'avv Iacopo Casetti, Parte_1 ricorrente
ED IL Controparte_3 Controparte_1
[...] convenuta
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Convenuta contumace
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che: il Sig on ricorso ex art 281 decies cpc conveniva in Giudizio la Pt_1 Controparte_4
la ed il ,
[...] Controparte_3 Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Ogni contraria domanda ed eccezione respinta − accertare che la condotta della resistente , come descritta in premessa, Controparte_4 costituisce violazione e lesione dei diritti inviolabili della persona di Parte_2 conseguentemente, in tesi − condannare la Repubblica Federale Tedesca in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, in solido con essa ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. 36/2022 convertito con modifiche dalla L. 29.06.2022 n. 79, la Repubblica Italiana, rappresentata dalla e/o dal , in persona del Controparte_3 Controparte_1 loro legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi dall'odierno ricorrente, figlio ed erede legittimo di derivanti Parte_1 Parte_2 dalla ingiusta deportazione e detenzione dello stesso con liquidazione – a carico Parte_2 dei primi ed a favore del secondo - di un indennizzo per ingiusta detenzione di € 158.942,68- in pagina 2 di 5 moneta attuale, determinato dal totale di 674 giorni di prigionia moltiplicati per € 235,82, somma da devalutarsi alla data del 19 Settembre 1943 e rivalutata anno per anno con applicazione, sulla somma così ottenuta, degli interessi al tasso annuo del 4%, sino al giorno di pubblicazione della sentenza che definisce il presente giudizio, oltre interessi legali dalla stessa data di pubblicazione a quella del saldo;
in ipotesi − con ogni riserva di appello che formuliamo fin da adesso circa la mancata applicazione, da parte di questo Ecc.mo Tribunale, del criterio di liquidazione sopra indicato − condannare la Repubblica Federale Tedesca in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, in solido con essa ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. 36/2022 convertito con modifiche dalla L. 29.06.2022 n. 79 la Repubblica Italiana, rappresentata dalla
[...]
e/o dal , in persona del loro legale Controparte_3 Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi dall'odierna ricorrente, figlio ed erede legittimo di in conseguenza di quanto Parte_1 Parte_2 narrato, che si indicano nella somma in via equitativa in € 100.000,00, o alla diversa maggiore o minore somma che questo Ecc.mo Tribunale Vorrà liquidare in via equitativa, a carico dei primi e a favore del secondo, oltre interessi al tasso annuale del 4% calcolati sulla somma devalutata alla data del 19 Settembre 1943 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza che definisce il presente giudizio, oltre interessi legali dalla stessa data di pubblicazione della sentenza al saldo;
− In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”
Si costituivano in giudizio la ed il Controparte_3 Controparte_1
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che in via preliminare eccepiva
[...]
l'incompetenza per territorio inderogabile e la competenza del Tribunale di Firenze o di Venezia, quale foro erariale, concludendo come segue: “Piaccia all'On. Tribunale di Prato, disattesa ogni contraria istanza: a) in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza, per essere territorialmente competenti il Tribunale di Venezia ed il Tribunale di Firenze, sede di foro erariale;
b) via subordinata, in dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_4
ed in ogni caso rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto
[...] ed in diritto;
c) vinte le spese.”
Non si costituiva la Repubblica che veniva dichiarata contumace con Controparte_4 ordinanza del 31.07.2024.
Il Giudice anche alla luce dell'eccezione di incompetenza territoriale come formulata da parte convenuta costituita, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la pagina 3 di 5 discussione orale ex art 281 sexies cpc, cui compariva e discuteva unicamente parte ricorrente, come da verbale.
Considerato che:
- l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere accolta, in quanto, come fondatamente dedotto dall'Avvocatura dello Stato, “il coinvolgimento in giudizio di una
Amministrazione dello Stato indicata quale convenuta, Controparte_3
e il , impone l'applicazione delle disposizioni in tema Controparte_1 di Foro speciale della Pubblica Amministrazione, determinate dal combinato disposto degli articoli 6 r.d. 1611/33 e 25 del codice di rito che pongono una regola di competenza speciale ed inderogabile (la cui violazione è rilevabile anche di ufficio). L'articolo 6 del r.d. menzionato, infatti, testualmente dispone che “la competenza per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato anche nel caso di più convenuti, ai sensi dell'articolo 98 del codice di procedura civile, spetta al tribunale del luogo dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la corte di Appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie”. L'articolo 25 del codice di rito prescrive detta competenza inderogabile.
- nel caso di specie, il Giudice competente ex art 25 cpc è il Tribunale di Firenze, davanti al quale, pertanto, il presente giudizio dovrà essere riassunto.
- la pronuncia sulla competenza è adottata sulla base degli atti e il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé
(Cass.civ. n. 23727/2015; Cass. civ., n. 22541/2006; Cass. civ., n. 833/2003), che nel caso di specie, possono essere integralmente compensate tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali non conformi relativamente alla questioni giuridiche di cui al giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'eccezione di incompetenza ex art. 25 c.p.c. formulata dalla e Controparte_3 dal e, per l'effetto, dichiara l'incompetenza del Tribunale Controparte_1 di Prato a favore del Tribunale di Firenze, assegnando il termine di legge per la riassunzione;
- compensa le spese di lite.
Prato, 24/09/2024
pagina 4 di 5 Il Giudice
dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.05 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
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