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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza dell'08/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 376/2025 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'08/04/2025, promossa da
C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to GNOCCHI JACOPO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bergamo, via Palma Il
Vecchio, n. 45, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE,
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale e contratto di patrocinio.
Conclusioni come da verbale di udienza dell'08/04/2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011, depositato in data 22/01/2025, l'AVV.TO promuoveva il Parte_1 presente giudizio nei confronti di chiedendo la Controparte_1 condanna di quest'ultimo al pagamento del compenso dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva e veniva dichiarato contumace.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice celebrava anche la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza dell'08/04/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
Va premesso che, secondo la Suprema Corte, “la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice” (Sez. U, Sentenza n. 14699 del 18/06/2010, Rv. 613539 –
01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8160 del 2001, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 242 del 11/01/1997, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3019 del 14/11/1973), nonché che tale presunzione relativa fa riferimento agli esborsi compiuti ed alle prestazioni effettuate
(così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 932 del 30/01/1997, Rv. 502130 –
01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 242 del 11/01/1997, Rv. 501686 –
01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3194 del 2016), rimanendo al giudice la valutazione della congruità dei compensi anche rispetto ai d.m. ratione temporis di riferimento.
Orbene, nel caso di specie, sono provati il rapporto di patrocinio e l'espletamento della prestazione professionale da parte del ricorrente, considerati l'indirizzo giurisprudenziale suesposto,
2 la parcella depositata, la procura alle liti e la documentazione processuale prodotte unitamente all'atto introduttivo.
Per quanto attiene alla liquidazione del compenso, è congrua la quantificazione nell'importo capitale richiesto € 7.553,45, comprensivo di I.V.A., C.P.A. e spese generali e anticipazioni, stanti
- il d.m. ratione temporis applicabile,
- la pertinenza dei compensi medi richiesti, visti l'ordinarietà della natura della controversia e dello svolgimento della fase introduttiva, nonché la CTU espletata in sede istruttoria, e la celebrazione della discussione finale e della lettura della sentenza segnatamente in due tranche,
- la giurisprudenza suesposta, se non le fonti legali sull'ammontare del contributo unificato e della marca da bollo richiesti.
Ne consegue che, anche alla luce a) dell'applicazione dei principi di Cass., ord. n. 8611 del
2022, in tema di decorrenza degli interessi dalla costituzione in mora stragiudiziale, in questo caso, del
22/03/2023,
b) del riconoscimento del tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 22/01/2025 di deposito del ricorso, viste (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di
S.U., sent. n. 12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2434 del
08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi,
3 parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di € 7.553,45, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 22/03/2023 sino alla data della domanda giudiziale del 22/01/2025, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale del 22/01/2025 e sino al soddisfo.
2.1. Nulla è dovuto, invece, a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta (Cass. Sez. 2, ord. del
30/07/2019, n. 20547, Rv. 654981 - 01), non essendo, peraltro, stato domandato il diverso ammontare del risarcimento dei danni ex art. 1224, comma 2, c.c. (circa tale scarto tra azioni, ex multis,
Sez. U, Sentenza n. 5743 del 23/03/2015, Rv. 634625 - 01).
3. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del
D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, e l'estrema semplicità della controversia, in € 279,38 per spese vive ed €
2.540,00 per compensi (fase di studio € 460,00, fase introduttiva
€ 389,00, fase istruttoria € 840,00, fase decisoria € 851,00, calcolati in misura minima per la bassa difficoltà predetta), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertato e dichiarato che l'AVV.TO ha Parte_1 svolto l'attività indicata in ricorso, condanna
[...] al pagamento, in favore dell'AVV.TO CP_1 Parte_1
, dell'importo di € 7.553,45, oltre interessi legali
[...] ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 22/03/2023 sino alla data del 22/01/2025, ed oltre interessi legali ex art. 4 1284, comma 4, c.c. dalla data del 22/01/2025 e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'AVV.TO delle spese processuali, Parte_1 liquidate in € 279,38 per spese vive ed € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 08/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza dell'08/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 376/2025 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza dell'08/04/2025, promossa da
C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to GNOCCHI JACOPO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bergamo, via Palma Il
Vecchio, n. 45, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE,
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale e contratto di patrocinio.
Conclusioni come da verbale di udienza dell'08/04/2025.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011, depositato in data 22/01/2025, l'AVV.TO promuoveva il Parte_1 presente giudizio nei confronti di chiedendo la Controparte_1 condanna di quest'ultimo al pagamento del compenso dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur ritualmente evocato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva e veniva dichiarato contumace.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice celebrava anche la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza dell'08/04/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
Va premesso che, secondo la Suprema Corte, “la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice” (Sez. U, Sentenza n. 14699 del 18/06/2010, Rv. 613539 –
01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8160 del 2001, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 242 del 11/01/1997, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3019 del 14/11/1973), nonché che tale presunzione relativa fa riferimento agli esborsi compiuti ed alle prestazioni effettuate
(così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 932 del 30/01/1997, Rv. 502130 –
01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 242 del 11/01/1997, Rv. 501686 –
01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3194 del 2016), rimanendo al giudice la valutazione della congruità dei compensi anche rispetto ai d.m. ratione temporis di riferimento.
Orbene, nel caso di specie, sono provati il rapporto di patrocinio e l'espletamento della prestazione professionale da parte del ricorrente, considerati l'indirizzo giurisprudenziale suesposto,
2 la parcella depositata, la procura alle liti e la documentazione processuale prodotte unitamente all'atto introduttivo.
Per quanto attiene alla liquidazione del compenso, è congrua la quantificazione nell'importo capitale richiesto € 7.553,45, comprensivo di I.V.A., C.P.A. e spese generali e anticipazioni, stanti
- il d.m. ratione temporis applicabile,
- la pertinenza dei compensi medi richiesti, visti l'ordinarietà della natura della controversia e dello svolgimento della fase introduttiva, nonché la CTU espletata in sede istruttoria, e la celebrazione della discussione finale e della lettura della sentenza segnatamente in due tranche,
- la giurisprudenza suesposta, se non le fonti legali sull'ammontare del contributo unificato e della marca da bollo richiesti.
Ne consegue che, anche alla luce a) dell'applicazione dei principi di Cass., ord. n. 8611 del
2022, in tema di decorrenza degli interessi dalla costituzione in mora stragiudiziale, in questo caso, del
22/03/2023,
b) del riconoscimento del tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 22/01/2025 di deposito del ricorso, viste (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di
S.U., sent. n. 12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2434 del
08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi,
3 parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di € 7.553,45, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 22/03/2023 sino alla data della domanda giudiziale del 22/01/2025, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale del 22/01/2025 e sino al soddisfo.
2.1. Nulla è dovuto, invece, a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta (Cass. Sez. 2, ord. del
30/07/2019, n. 20547, Rv. 654981 - 01), non essendo, peraltro, stato domandato il diverso ammontare del risarcimento dei danni ex art. 1224, comma 2, c.c. (circa tale scarto tra azioni, ex multis,
Sez. U, Sentenza n. 5743 del 23/03/2015, Rv. 634625 - 01).
3. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del
D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, e l'estrema semplicità della controversia, in € 279,38 per spese vive ed €
2.540,00 per compensi (fase di studio € 460,00, fase introduttiva
€ 389,00, fase istruttoria € 840,00, fase decisoria € 851,00, calcolati in misura minima per la bassa difficoltà predetta), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertato e dichiarato che l'AVV.TO ha Parte_1 svolto l'attività indicata in ricorso, condanna
[...] al pagamento, in favore dell'AVV.TO CP_1 Parte_1
, dell'importo di € 7.553,45, oltre interessi legali
[...] ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del 22/03/2023 sino alla data del 22/01/2025, ed oltre interessi legali ex art. 4 1284, comma 4, c.c. dalla data del 22/01/2025 e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'AVV.TO delle spese processuali, Parte_1 liquidate in € 279,38 per spese vive ed € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 08/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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