Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/12/2022, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02057/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2020, proposto da
Comune di Poggiardo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Altamura e Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
nei confronti
di: Istituto Comprensivo Statale di Diso, Istituto Comprensivo Statale di Poggiardo, Comune di Spongano, Comune di Diso, Provincia di Lecce, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera di G.R. Puglia n. 2432 del 30 dicembre 2019, avente ad oggetto il Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/21 e 2021/22, nella parte in cui ha disposto la trasformazione per scorporo dei punti di erogazione della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ricadenti nel Comune di Spongano e già accorpati all’I.C. di Poggiardo, al fine di accorparli al diverso I.C. di Marittima-Diso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui, ove occorra, la successiva delibera di G.R. n. 54 del 21 gennaio 2020, nella parte in cui nulla ha modificato rispetto alle suindicate previsioni di cui alla medesima D.G.R. n. 2432/19.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. M. Conte, in sostituzione dell'avv. A. Sticchi Damiani, per la parte ricorrente.
Preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa (depositata in atti il 18 novembre 2022), con conseguente declaratoria d’improcedibilità del ricorso.
Ritenuto di compensare le spese di lite tra parte ricorrente e le parti costituitesi in giudizio.
Ritenuto che nulla vada disposto sulle spese di giudizio nei riguardi degli altri soggetti non costituitisi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e le parti costituitesi in giudizio.
Nulla spese nei confronti delle altre parti non costituitesi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO