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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/07/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 84/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Fabrizio Cosentino Presidente
2) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 84/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto
[...] C.F._2
Antonio Nesticò; appellanti
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Minicò; appellata
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Paolo Mosca;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 961/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 04.06.2018, avente ad oggetto azione revocatoria e domanda riconvenzionale di restituzione somme e di risarcimento danni
1 Conclusioni delle parti
Per gli appellanti: “Voglia l'On.le Corte d' Appello di Catanzaro accogliere il presente Appello e, in riforma della impugnata Sentenza di Primo Grado n 961/2018 emessa dal Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione conclusione disattesa, dichiarare e statuire Nel merito Confermare il rigetto della domanda revocatoria proposta dalla Banca Accogliere tutto quanto chiesto , eccepito e le conclusioni formulate nel atto di citazione di Appello e nelle memorie conclusionali primo e secondo termine del giudizio d'Appello Condannare la
[...]
a restituzione l'attivo presente sul conto corrente dei sig e CP_1 Pt_1
,al momento dell'inoltro dell'ordine d'acquisto dei Titoli PA , pari Pt_2 ad euro 140.592, 82 - capitale impiegato per l'acquisto dei predetti Titoli. - oltre interessi e/o Condannare la alla restituzione di quella maggiore Controparte_1
o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. per i motivi di cui in narrativa e dell''atto di citazione in Appello e delle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare nullo e/o annullabile e/o invalido il contratto del
03.03.2000 stipulato tra i sig , e la Parte_1 Parte_2 [...]
per la negoziazione ,la ricezione, la trasmissione di ordini su Controparte_3 strumenti finanziari per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello
e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare nullo il contratto del 03.03.2000 stipulato tra i sig , e la Pt_1 Pt_2 Controparte_3 per la negoziazione , la ricezione , la trasmissione di ordini su strumenti
[...] finanziari per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare nullo il contratto stipulato tra i sig , e la per la Pt_1 Pt_2 Controparte_3 negoziazione , la ricezione , la trasmissione di ordini su strumenti finanziari per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello Dichiarare nullo e/o annullabile e/o invalido
e/o inesistente l'eventuale contratto di finanziamento dell' operazione d' acquisto dei titoli del 16.12.2003 per i motivi di cui in narrativa e all'atto Parte_3 di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio
d'Appello Per l'effetto - Condannare la a ripetere l'indebito Controparte_1 ovvero l'attivo presente sul conto corrente degli LA ,al momento dell'inoltro dell'ordine d'acquisto dei Titoli PA , pari ad euro 140.592, 82 oltre interessi
e rivalutazione monetaria e/o a ripetere quella maggiore o minore somma che sarà
2 ritenuta di giustizia per i motivi di cui in narrativa e all'Atto di Citazione in Appello
e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Condannare la
a restituire ai SI e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
l'attivo presente sul conto corrente degli LA , al momento dell'inoltro dell'ordine d'acquisto dei Titoli , pari ad euro 140.592, 82 - capitale Parte_3 impiegato dalla per l'acquisto dei predetti Titoli PA . – oltre interessi CP_1
e rivalutazione monetaria e/o Condannare la a restituire quella Controparte_1 maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia per i motivi di cui in narrativa e all'atto di Citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Accertare e dichiarare il grave inadempimento della
[...] agli obblighi su essa gravanti in base al contratto di Controparte_3 negoziazione di strumenti finanziari stipulato con gli attori per i motivi di cui alla
Comparsa di costituzione nel giudizio di Primo grado e per motivi di cui in narrativa
, e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello Per l'effetto condannare la al risarcimento Controparte_4 dei danni in favore dei sig e nella misura di € 200.592, 82 e/o Pt_1 Pt_2 condannare la a titolo di risarcimento danni a quella maggiore Controparte_4
o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi dal giorno dell'evento sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Accogliere integralmente il presente Appello - Accertare e dichiarare il grave inadempimento della allora agli Controparte_3 obblighi su essa gravanti in base al contratto per la negoziazione, la ricezione , la trasmissione di ordini su strumenti finanziari stipulato con i SI ri e Pt_1 Pt_2 per i motivi di cui in narrativa e all'Atto di Citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Accertare e dichiarare il grave inadempimento della allora agli obblighi su essa Controparte_3 gravanti in base al contratto per la negoziazione, la ricezione , la trasmissione di ordini su strumenti finanziari stipulato con i SI ri e per i motivi di Pt_1 Pt_2 cui alla Comparsa di costituzione nel giudizio di Primo grado e per i motivi di cui in narrativa e all'Atto di Citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello Per l'effetto - Dichiarare la risoluzione del contratto per la negoziazione, la ricezione , la trasmissione di ordini su strumenti finanziari del 03.03.2000 per il grave inadempimento della agli Controparte_3
3 obblighi su di essa gravanti Dichiarare la risoluzione del contratto per la negoziazione, la ricezione , la trasmissione di ordini su strumenti finanziari per il grave inadempimento della agli obblighi su di essa Controparte_3 gravanti Per l'effetto Condannare la a ripetere l'indebito ovvero Controparte_1
a restituire l'attivo presente sul conto corrente dei SI e ,al momento Pt_1 Pt_2 dell'inoltro dell'ordine d'acquisto dei Titoli PA , pari ad euro 140.592, 82 - capitale impiegato per l'acquisto dei predetti Titoli. - oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o condannare la a ripetere quella maggiore o Controparte_1 minore somma che sarà ritenuta di giustizia per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio
d'Appello - Condannare la a restituire ai SI e Controparte_1 Parte_1
l'attivo presente sul conto corrente degli LA ,al Parte_2 momento dell'inoltro dell'ordine d'acquisto dei Titoli PA , pari alla somma di euro 140.592, 82 - capitale impiegato dalla Banca per l'acquisto dei Titoli .PA oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o Condannare la a Controparte_1 restituire quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia per i motivi di cui in narrativa e all'Atto di Citazione in Appello e alla Comparsa di Costituzione nel giudizio di primo Grado e alle memorie primo e secondo termine del giudizio
d'Appello - Accertare e dichiarare il grave inadempimento della allora
[...]
agli obblighi su essa gravanti per i motivi di cui in narrativa e Controparte_3 all'Atto di Citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio
d'Appello Per l'effetto Dichiarare la risoluzione del presunto contratto di investimento del 16. Dicembre .2003 avente ad oggetto 190.000 Titoli Parte_3
per grave inadempimento dalla Banca Per l'effetto Condannare la
[...] CP_1
a ripetere l'indebito ovvero restituire l'attivo presente sul conto corrente dei
[...]
SI e CO ,al momento dell'inoltro dell'ordine d'acquisto dei Titoli Pt_1
PA , pari ad euro 140.592, 82 - capitale impiegato per l'acquisto dei predetti
Titoli. - oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o condannare la CP_1
a ripetere quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia per
[...]
i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Condannare la al Controparte_4 risarcimento dei danni in favore dei sig e nella misura di € 200.592, Pt_1 Pt_2
82 e/o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi dal giorno dell'evento sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria per i
4 motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello Dichiarare la nullita dell'ordine di acquisto di 190.000 titoli per i motivi di cui all'atto di citazione in Appello e Parte_3 alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare la nullita dell'ordine di acquisto di 190.000 titoli per aver violato la Parte_3 [...]
l Art 21 comma 1 let E del TUF quale norma imperativa oltre Controparte_3 che posta a presidio del corretto processo fomativo della volonta negoziale del cliente per i motivi di cui all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare la nullita in combinato disposto degli art 1343 e 1418 c.c. dell'ordine di acquisto dei Titoli per i motivi Parte_3 di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Per effetto della declaratoria di nullita' -
Condannare la a ripetere l'indebito ovvero a restituire l'attivo Controparte_1 presente sul conto corrente degli LA ,al momento dell'inoltro dell'ordine
d'acquisto dei Titoli PA , pari alla somma di euro 140.592, 82 - – oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o Condannare la a Controparte_1 restituire quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Condannare la a restituire ai Controparte_1
SI e l'attivo presente sul conto corrente Parte_1 Parte_2 degli LA ,al momento dell'inoltro dell'ordine d'acquisto dei Titoli PA
, pari alla somma di euro 140.592, 82 - capitale impiegato dalla per l'acquisto CP_1 dei predetti Titoli PA . – oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o
Condannare la a quella maggiore o minore somma che sarà Controparte_1 ritenuta di giustizia per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello
e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare
l'inesistenza del credito dalla Banca pari all'ammontare di Euro 99.518,44 per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare l'inesistenza del credito dalla allora pari all'ammontare di Euro 99.518,44 per Controparte_5
i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare che nulla e ' dovuto alla CP_1 per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo
e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare la prescrizione dell'
5 inesistente credito dalla allora nonché degli interessi Controparte_5 calcolati su tali somme. per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in
Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare che nulla è dovuto dai sig e - Con vittoria di spese e competenze Pt_1 Pt_2 distraende ex art. 93 cpc. - Con vittoria di spese e competenze distraende ex art. 93 cpc. di entrambi i gradi di giudizio”.
Per “in via preliminare: accertare e dichiarare che le difese e CP_1 domande dedotte dagli appellanti signori e , Parte_1 Parte_2 sono coperte da giudicato, rigettando, conseguentemente, l'appello spiegato;
in ogni caso, per tutte le ragioni sopra esposte, rigettare appello per cui è causa e tutte le domande, anche riconvenzionali, e le eccezioni preliminari, pregiudiziali, di rito e di merito, di controparte, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque non provate, rinunciate e prescritte. Condannare gli appellanti al pagamento, in solido, delle spese e competenze del giudizio”.
Per : “insiste affinché l'Ecc.ma Corte D'Appello di Catanzaro Controparte_2 adita voglia accogliere le seguenti conclusioni: - Confermare la sentenza di primo grado nella parte non impugnata e per l'effetto confermare il rigetto dell'azione revocatoria avanzata dall'Istituto di Credito;
- Confermare la condanna alle spese
a carico della in favore dell'esponente pari ad € 2.738,00 oltre accessori di CP_1 legge;
- Con vittoria di spese ed onorario del grado di appello”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_4
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro i signori
[...]
e , affinchè si accertasse Parte_1 Parte_2 Controparte_2
e dichiarasse inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di essa attrice, l'atto con il quale i sig.ri e avevano alienato alla Parte_1 Parte_2 signora la piena proprietà indivisa dell'immobile sito nel Comune Controparte_2 di Borgia (CZ), alla Contrada Camarda, in Catasto al fg. 11 p.lla 463 sub 3.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali eccepivano l'infondatezza della domanda attorea, evidenziando come l'alienazione dell'immobile rappresentasse l'adempimento di un debito scaduto. Deducevano, poi, che a fronte dell'inadempimento accertato dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 2072/2012
6 nel giudizio iscritto al n. 3687/04 R.G., la non aveva ancora risarcito il CP_1 notevole danno da essi subito quantificato in complessivi €200.592,82 e che intendevano ottenere la risoluzione del contratto di negoziazione di strumenti finanziari per il predetto inadempimento e il risarcimento del danno. Reiteravano le eccezioni di nullità dell'operazione di acquisto del 16.12.2003 e del contratto di negoziazione su strumenti finanziari già svolte nel giudizio definito con la sentenza n. 2072/2012 (pag. 19-26 della comparsa di costituzione in primo grado).
Spiegavano, quindi, domanda riconvenzionale al fine di sentire “dichiarare
l'inesistenza del credito preteso dalla banca pari all'ammontare di €99.518,44; dichiarare nullo e/o annullabile e/o invalido il contratto del 03.03.2000 tra
[...]
e stipulato con la per Pt_1 Parte_2 Controparte_3 la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari;
accertare e dichiarare il grave inadempimento della agli Controparte_3 obblighi su essa gravanti in base al contratto di negoziazione di strumenti finanziari stipulato con gli attori;
per l'effetto condannare la Controparte_5 al risarcimento dei danni in favore di e Parte_1 Parte_2 nella misura di €200.592,82 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi dal giorno dell'evento sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
dichiarare la risoluzione del contratto di negoziazione su strumenti finanziari del
03.03.2000 per il grave inadempimento della agli Controparte_3 obblighi su essa gravanti per l'effetto condannare la Controparte_5
al risarcimento dei danni in favore di e
[...] Parte_1 [...]
nella misura di €200.592,82 o di quella maggiore o minore ritenuta Parte_2 di giustizia, oltre gli interessi dal giorno dell'evento sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto di 190.000 titoli , per aver violato, la , l'art. 21 comma Parte_3 Controparte_3
1 lett. E) del TUF quale norma imperativa, oltre che posta a presidio del corretto processo formativo della volontà negoziale del cliente;
dichiarare la nullità in combinato disposto degli artt. 1343 e 1418 c.c. per i motivi di cui in narrativa dell'ordine d'acquisto; per l'effetto della declaratoria di nullità condannare la banca a restituire l'indebito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. oltre interessi ed eventuale maggior danno;
dichiarare la prescrizione del credito chiesto dalla
nonché degli interessi;
dichiarare che nulla è Controparte_5 dovuto dai sig. e . Pt_1 Pt_2
7 Con sentenza n. 961/2018 il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda proposta dalla Banca e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti. Segnatamente, per quanto qui interessa, il giudice di primo grado rilevava che la riconvenzionale era stata già oggetto di contrasto tra le parti ed aveva trovato soluzione nella sentenza n. 2072/2012 del Tribunale di Catanzaro, passata in giudicato.
1.2. Avverso detta sentenza proponevano appello, con citazione notificata il
10.12.2018, i sigg.ri e lamentandone la Parte_1 Parte_2 illegittimità nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale. A sostegno del gravame denunciavano che: 1) il giudice di primo aveva erroneamente affermato che la sentenza n. 2072/2012 era passata in giudicato atteso che avverso la stessa era stato proposto appello definito con sentenza per la quale erano ancora pendenti i termini per il ricorso in cassazione;
2) nel giudizio concluso con la citata sentenza n. 2072/2012 era stata proposta esclusivamente domanda di risarcimento danni e le statuizioni contenute nella stessa nessun eventuale rilievo avevano con le domande di risoluzione del contratto per la negoziazione, la ricezione, la trasmissione di ordini su strumenti finanziari, di nullità del medesimo contratto nonché con la richiesta di risarcimento danni avanzate nel giudizio definito con la sentenza impugnata;
3) che il contratto del 03.03.2000 intercorso tra i sig e e la Pt_1 Parte_2 Controparte_3 per la negoziazione, la ricezione, la trasmissione di ordini su strumenti finanziari era affetto da nullità assoluta per la mancanza e/o inesistenza della sottoscrizione dello stesso da parte di un rappresentante della Banca;
4) che la s'era resa CP_1 gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dal presunto contratto di negoziazione di strumenti finanziari stipulato con gli appellanti per aver eseguito l'acquisto di una quantità di titoli di valore superiore alla disponibilità presente sul conto corrente degli appellanti, senza aver stipulato con i medesimi un contratto di finanziamento;
5) che la risultava gravemente Controparte_3 inadempiente anche con riferimento alla informazioni rese all'investitore nel momento in cui aveva impartito l'ordine di acquisto dei titoli per essersi Parte_3 limitata la medesima tramite il suo servizio di trading on line, ad informare CP_1
l'investitore dell'inadeguatezza dell'operazione richiesta attraverso la dicitura:
“operazione inadeguata per oggetto” – operazione inadeguata per frequenza – operazione inadeguata per dimensione, che non consentiva al cliente di comprendere
8 l'operazione che stava ponendo in essere e, quindi, di valutarne le conseguenze economiche;
6) che la inoltre risultava gravemente Controparte_3 inadempiente con riferimento alle informazioni rese all'Investitore, traendolo in inganno, nel momento in cui aveva impartito l'ordine di acquisto dei titoli Parte_3
[...
per aver segnalato, un “contro valore complessivo del quantitativo dei Titoli
PA pari ad euro 139.650,00, e quindi rientrante nella disponibilità degli attori stessi, diverso e molto più basso di quello reale ed effettivo pari ad Euro 190.389,50.
Chiedevano, quindi, la riforma della impugnata sentenza con pronuncia che dichiarasse ammissibili e fondate le domande proposte da essi appellanti.
Con comparsa depositata in data 13.03.2019 si costituiva chiedendo CP_1 il rigetto del gravame atteso che tutte le questioni dedotte dagli appellanti erano state già decise dalla sentenza n. 2172/2012.
In data 08.05.2019 si costituiva anche deducendo la propria Controparte_2 estraneità al capo di sentenza impugnato dagli appellanti.
Alla prima udienza del 14.05.2019 la Corte rinviava al 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione e successivamente rimessa sul ruolo (ordinanza del 18.03.2025) al fine di invitare le parti a documentare il passaggio in giudicato della sentenza n. 2072/2012 emessa dal Tribunale di
Catanzaro il 12.06.2012 ovvero la pendenza del ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello n. 375/2018 che aveva confermato la predetta pronuncia. A tale onere ottemperava la e all'esito dell'udienza del 13.05.2025, CP_1 svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva nuovamente riservata al
Collegio.
9 §2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello non può trovare accoglimento.
Ritiene il Collegio che la domanda riconvenzionale spiegata dai sigg.ri
[...] sia coperta dal giudicato formatosi in virtù della sentenza n. 2072/2012 del Pt_5
Tribunale di Catanzaro, confermata in sede di appello e da ultimo in sede di legittimità, giusta ordinanza della Suprema Corte n. 15165/2022.
Va innanzitutto evidenziato che le censure avanzate dagli appellanti avverso l'ordinanza del 18.03.2025 con la quale questa Corte ha invitato le parti a documentare “il passaggio in giudicato della sentenza n. 2072/2012 emessa dal
Tribunale di Catanzaro il 12.06.2012 ovvero l'attuale pendenza del ricorso in cassazione avverso la sentenza di questa Corte n. 375/2018 che ha confermato la predetta pronuncia” non colgono nel segno. Ed infatti, l'esistenza del giudicato è rilevabile d'ufficio e la sua allegazione non subisce decadenze istruttorie, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito con la produzione della sentenza posta a fondamento dell'eccezione (Cass. n. 48/2021; 24455/2020), rispondendo alla finalità, di interesse non solo delle parti ma anche pubblico, rappresentata dalla eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni.
Ciò posto, risulta ex actis che nel giudizio definito con la sentenza n. 2072/2012
e hanno citato, avanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Catanzaro, la (cui subentrò la Controparte_3 Parte_4
, deducendo: di avere stipulato in data 3/3/2000 un contratto per
[...] la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari regolato su conto corrente;
di avere aderito in data 19/11/2001 al servizio di trading on line offerto dalla banca e gestito dalla di avere Controparte_6 acquistato, in data 16/12/2003, n. 190.000 azioni al controvalore Parte_3 presunto di € 139.650 come tale rientrante nella disponibilità del proprio conto corrente, pari a € 140.592,82; di avere appreso che il controvalore effettivo delle azioni era, invece, di € 190.389,50 e che in ragione di tanto si era creato uno scoperto di conto corrente pari a € 49.796,00; di avere ricevuto dalla banca l'invito a sanare la passività del conto con lettera del 5/1/2004; ed hanno chiesto: a) dichiararsi la nullità ex art. 1418 cod. civ. dell'ordine di acquisto on line di 190.000 azioni Parte_3
[...
per violazione dell'art. 21, comma 1, lett. e), T.U.F. impositivo dell'obbligo di sana e prudente gestione, in forza del quale la banca avrebbe dovuto rifiutare
10 l'esecuzione dell'ordine di acquisto di titoli regolato su conto corrente in mancanza di adeguata provvista e di apposito contratto di finanziamento scritto;
b) conseguentemente condannarsi la banca alla restituzione del capitale investito ex art. 2033 cod. civ., pari a € 140.593,00; c) dichiararsi l'inesistenza del credito preteso dalla banca pari all'ammontare dello scoperto di € 49.796,00, oltre interessi;
d) dichiararsi, in subordine, l'inadempimento della banca con la conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno, quantificabile nello scoperto, oltre al maggior danno nella misura ritenuta di giustizia.
La costituendosi in giudizio, ha replicato che: il era soggetto dedito CP_1 Pt_1
a investimenti rischiosi;
aveva effettuato un ordine di acquisto on line di azioni del tipo «prezzo al meglio» ed il prezzo indicato dal sistema informatico Parte_3 era, per tal motivo, da intendersi meramente indicativo;
il sistema aveva segnalato all'investitore l'inadeguatezza dell'operazione «per dimensione», ma, nonostante ciò, il lo aveva forzato confermando l'ordine d'acquisto. Pt_1
Il Tribunale adito, con sentenza del 12 giugno 2012, ha dichiarato l'inadempimento della banca agli obblighi su di essa gravanti in base al contratto predetto, ma ha rigettato le altre domande.
Ha osservato che la violazione dell'obbligo sancito dall'art 21, comma 1, lett. e),
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), nel testo applicabile ratione temporis — secondo il quale la banca deve «e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati» — non integrava motivo di nullità dell'ordine, ma piuttosto mero inadempimento;
ha dichiarato la Banca inadempiente, per non essersi rifiutata di dare esecuzione all'ordine di acquisto di titoli regolato su conto corrente per un controvalore superiore alle somme disponibili sul conto in assenza di un contratto di finanziamento, ma ha negato che costituisse danno risarcibile lo scoperto di conto corrente (€ 49.796,00), dal momento che gli attori non avevano chiesto la risoluzione del contratto a fronte dell'inadempimento della ma solo il risarcimento del CP_1 danno derivante da tale inadempimento, ed avevano con ciò manifestato una volontà conservativa dell'acquisto dei titoli rimasti, infatti, nella loro titolarità; Parte_3 ha escluso, altresì, che il danno patito dagli attori potesse essere rapportato agli interessi sulle somme anticipate in via di mero fatto dalla banca per effettuare l'acquisto delle azioni, sia perché gli attori non avevano dedotto di avere corrisposto
11 detti interessi, sia perché, a monte, la banca non aveva titolo per pretenderli in mancanza di un contratto di finanziamento scritto;
ha negato, infine, il diritto alla restituzione dell'attivo presente sul conto al momento dell'operazione di acquisto delle azioni (€140.593), avendo gli attori ammesso nell'atto di citazione l'intendimento d'investire la loro disponibilità per intero;
ragione per la quale doveva presumersi che, anche laddove la banca avesse rifiutato l'esecuzione dell'ordine di acquisto, essi avrebbero effettuato un nuovo ordine di acquisto per un valore corrispondente alla loro disponibilità.
La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza n. 375/2018 del 23.02.2018 ha rigettato il gravame interposto dagli originari attori, confermando integralmente la pronuncia impugnata.
Avverso tale sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2 ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 15165/2022 avverso la quale i sigg.ri hanno proposto ricorso per revocazione ex Parte_6 art. 391bis c.p.c., dichiarato anch'esso inammissibile con ordinanza n. 7584/2025.
Orbene, così ripercorso l'oggetto del giudizio definito con la sentenza n.
2072/2012, ne appare evidente l'identità con la domanda risarcitoria proposta nel presente contenzioso, venendo in rilievo il medesimo rapporto giuridico nonché le medesime ragioni di nullità e/o di inadempimento, come peraltro dimostra l'espresso richiamo operato dalla difesa degli odierni appellanti, nella comparsa di costituzione in primo grado, alle doglianze articolate nel giudizio pregresso.
L'unico elemento di novità introdotto nel giudizio definito con la sentenza gravata
è rappresentato dalla domanda di risoluzione che, tuttavia, deve ritenersi ugualmente preclusa per effetto del giudicato.
Ed invero, è principio pacifico che, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (ex multis Cass. III, Ord. 21 gennaio 2024, n. 2387; Cass. III, 14 settembre
12 2022, n. 27013Cass. III, 17 gennaio 2022 n. 1165; Cass. civ., n. 25269/2016; conf.
n. 24433/2013).
Il giudicato copre tanto il dedotto quanto il deducibile e riguarda, perciò, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. III, 11 gennaio 2024, n. 1259 ; Cass. civ., n. 14535/2012).
Detto principio, che attiene alla stabilità degli effetti della sentenza, deve essere inteso nel senso che il vincolo del giudicato esclude che si possano far valere questioni che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, anche se esse non sono state proposte ed esaminate nel processo (Cass. civ., n. 3591/1991).
Di conseguenza, deve ritenersi preclusa alle parti la proposizione, in un altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (Cass. civ. III, 14 novembre 2000, n. 14747).
Sulla base di tale principio, il risultato del giudizio conclusosi con la sentenza passata in giudicato non potrà essere rimesso in discussione, o comunque diminuito o disconosciuto, attraverso la deduzione in un altro giudizio di questioni (di fatto o di diritto, rilevabili d'ufficio o solo su eccezione di parte, di merito o di rito) rilevanti ai fini dell'oggetto del primo giudicato e che sono state proposte (dedotto) o che si sarebbero potute proporre (deducibile) nel corso del primo giudizio.
L'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, ossia a quelle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia, ed impedisce che possa essere introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con nuove ragioni, che ben si potevano far valere nel primo giudizio.
Nel caso di specie, la proponibilità della domanda di risoluzione è preclusa per avere la sentenza n. 2072/2012 accertato che i sigg.ri hanno Parte_6 manifestato una volontà conservativa dell'acquisto dei titoli che sono, infatti, rimasti nella loro titolarità. In particolare, si legge a pag. 10 della sentenza che gli attori “non chiedendo la risoluzione del contratto a fronte dell'inadempimento della ma CP_1 solo il risarcimento del danno derivante da tale inadempimento, hanno inteso manifestare una volontà conservativa dell'acquisto dei titoli che, Parte_3 infatti, anche a fronte del riscontrato inadempimento della convenuta, rimangono
13 nella titolarità degli attori per la quantità (190.000) indicata nell'ordine di acquisto”. Sulla scorta di tale accertamento il Tribunale ha escluso l'esistenza di un danno risarcibile in capo agli attori.
In definitiva la sentenza de qua ha accertato, in capo agli odierni appellanti, un comportamento incompatibile con la volontà di domandare la risoluzione e tale accertamento non può più essere messo in discussione.
Né giova agli appellanti richiamare, a sostegno dell'ammissibilità della domanda di risoluzione, il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art.
1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto” (ex plurimis Cass. n. 30384/24).
Ciò che, infatti, viene in rilievo in questa sede è l'accertamento di una volontà contraria alla risoluzione. Il Tribunale ha, infatti, accertato che gli attori hanno inteso conservare le azioni acquistate e da tale presupposto ha fatto discendere l'insussistenza di un danno risarcibile.
2.2.Va, inoltre, dichiarata inammissibile la domanda nuova formulata dai sigg.ri nell'atto di appello con la quale hanno chiesto di dichiarare la Parte_6 nullità del contratto di negoziazione su strumenti finanziari per difetto di valida sottoscrizione della banca, non avendo la dedotta nullità formale del contratto quadro fatto parte del tema d'indagine portato all'attenzione del giudice di primo grado.
La domanda è, comunque, infondata alla luce del principio espresso dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite nella ormai nota sentenza n. 898/2018 secondo cui il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Per tutte le considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere confermata.
14 §3. Le spese processuali
3.1. Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti nei confronti di e sono liquidate come da dispositivo, ai valori minimi stante la semplicità CP_1 delle questioni trattate.
Vanno invece compensate con riguardo a convenuta in appello Controparte_2 ai soli fini dell'integrità del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ..
3.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con citazione notificata il 10.12.2018, nei Parte_1 Parte_2 confronti di e avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Catanzaro n. 961/2018, pubblicata il 04.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore di CP_1
delle spese del presente grado, che liquida in euro 7.160,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge;
c) compensa le spese nei riguardi di . Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Fabrizio Cosentino
15 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Fabrizio Cosentino Presidente
2) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 84/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto
[...] C.F._2
Antonio Nesticò; appellanti
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Minicò; appellata
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Paolo Mosca;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 961/2018 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 04.06.2018, avente ad oggetto azione revocatoria e domanda riconvenzionale di restituzione somme e di risarcimento danni
1 Conclusioni delle parti
Per gli appellanti: “Voglia l'On.le Corte d' Appello di Catanzaro accogliere il presente Appello e, in riforma della impugnata Sentenza di Primo Grado n 961/2018 emessa dal Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione conclusione disattesa, dichiarare e statuire Nel merito Confermare il rigetto della domanda revocatoria proposta dalla Banca Accogliere tutto quanto chiesto , eccepito e le conclusioni formulate nel atto di citazione di Appello e nelle memorie conclusionali primo e secondo termine del giudizio d'Appello Condannare la
[...]
a restituzione l'attivo presente sul conto corrente dei sig e CP_1 Pt_1
,al momento dell'inoltro dell'ordine d'acquisto dei Titoli PA , pari Pt_2 ad euro 140.592, 82 - capitale impiegato per l'acquisto dei predetti Titoli. - oltre interessi e/o Condannare la alla restituzione di quella maggiore Controparte_1
o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. per i motivi di cui in narrativa e dell''atto di citazione in Appello e delle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare nullo e/o annullabile e/o invalido il contratto del
03.03.2000 stipulato tra i sig , e la Parte_1 Parte_2 [...]
per la negoziazione ,la ricezione, la trasmissione di ordini su Controparte_3 strumenti finanziari per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello
e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare nullo il contratto del 03.03.2000 stipulato tra i sig , e la Pt_1 Pt_2 Controparte_3 per la negoziazione , la ricezione , la trasmissione di ordini su strumenti
[...] finanziari per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare nullo il contratto stipulato tra i sig , e la per la Pt_1 Pt_2 Controparte_3 negoziazione , la ricezione , la trasmissione di ordini su strumenti finanziari per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello Dichiarare nullo e/o annullabile e/o invalido
e/o inesistente l'eventuale contratto di finanziamento dell' operazione d' acquisto dei titoli del 16.12.2003 per i motivi di cui in narrativa e all'atto Parte_3 di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio
d'Appello Per l'effetto - Condannare la a ripetere l'indebito Controparte_1 ovvero l'attivo presente sul conto corrente degli LA ,al momento dell'inoltro dell'ordine d'acquisto dei Titoli PA , pari ad euro 140.592, 82 oltre interessi
e rivalutazione monetaria e/o a ripetere quella maggiore o minore somma che sarà
2 ritenuta di giustizia per i motivi di cui in narrativa e all'Atto di Citazione in Appello
e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Condannare la
a restituire ai SI e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
l'attivo presente sul conto corrente degli LA , al momento dell'inoltro dell'ordine d'acquisto dei Titoli , pari ad euro 140.592, 82 - capitale Parte_3 impiegato dalla per l'acquisto dei predetti Titoli PA . – oltre interessi CP_1
e rivalutazione monetaria e/o Condannare la a restituire quella Controparte_1 maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia per i motivi di cui in narrativa e all'atto di Citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Accertare e dichiarare il grave inadempimento della
[...] agli obblighi su essa gravanti in base al contratto di Controparte_3 negoziazione di strumenti finanziari stipulato con gli attori per i motivi di cui alla
Comparsa di costituzione nel giudizio di Primo grado e per motivi di cui in narrativa
, e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello Per l'effetto condannare la al risarcimento Controparte_4 dei danni in favore dei sig e nella misura di € 200.592, 82 e/o Pt_1 Pt_2 condannare la a titolo di risarcimento danni a quella maggiore Controparte_4
o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi dal giorno dell'evento sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Accogliere integralmente il presente Appello - Accertare e dichiarare il grave inadempimento della allora agli Controparte_3 obblighi su essa gravanti in base al contratto per la negoziazione, la ricezione , la trasmissione di ordini su strumenti finanziari stipulato con i SI ri e Pt_1 Pt_2 per i motivi di cui in narrativa e all'Atto di Citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Accertare e dichiarare il grave inadempimento della allora agli obblighi su essa Controparte_3 gravanti in base al contratto per la negoziazione, la ricezione , la trasmissione di ordini su strumenti finanziari stipulato con i SI ri e per i motivi di Pt_1 Pt_2 cui alla Comparsa di costituzione nel giudizio di Primo grado e per i motivi di cui in narrativa e all'Atto di Citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello Per l'effetto - Dichiarare la risoluzione del contratto per la negoziazione, la ricezione , la trasmissione di ordini su strumenti finanziari del 03.03.2000 per il grave inadempimento della agli Controparte_3
3 obblighi su di essa gravanti Dichiarare la risoluzione del contratto per la negoziazione, la ricezione , la trasmissione di ordini su strumenti finanziari per il grave inadempimento della agli obblighi su di essa Controparte_3 gravanti Per l'effetto Condannare la a ripetere l'indebito ovvero Controparte_1
a restituire l'attivo presente sul conto corrente dei SI e ,al momento Pt_1 Pt_2 dell'inoltro dell'ordine d'acquisto dei Titoli PA , pari ad euro 140.592, 82 - capitale impiegato per l'acquisto dei predetti Titoli. - oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o condannare la a ripetere quella maggiore o Controparte_1 minore somma che sarà ritenuta di giustizia per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio
d'Appello - Condannare la a restituire ai SI e Controparte_1 Parte_1
l'attivo presente sul conto corrente degli LA ,al Parte_2 momento dell'inoltro dell'ordine d'acquisto dei Titoli PA , pari alla somma di euro 140.592, 82 - capitale impiegato dalla Banca per l'acquisto dei Titoli .PA oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o Condannare la a Controparte_1 restituire quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia per i motivi di cui in narrativa e all'Atto di Citazione in Appello e alla Comparsa di Costituzione nel giudizio di primo Grado e alle memorie primo e secondo termine del giudizio
d'Appello - Accertare e dichiarare il grave inadempimento della allora
[...]
agli obblighi su essa gravanti per i motivi di cui in narrativa e Controparte_3 all'Atto di Citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio
d'Appello Per l'effetto Dichiarare la risoluzione del presunto contratto di investimento del 16. Dicembre .2003 avente ad oggetto 190.000 Titoli Parte_3
per grave inadempimento dalla Banca Per l'effetto Condannare la
[...] CP_1
a ripetere l'indebito ovvero restituire l'attivo presente sul conto corrente dei
[...]
SI e CO ,al momento dell'inoltro dell'ordine d'acquisto dei Titoli Pt_1
PA , pari ad euro 140.592, 82 - capitale impiegato per l'acquisto dei predetti
Titoli. - oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o condannare la CP_1
a ripetere quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia per
[...]
i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Condannare la al Controparte_4 risarcimento dei danni in favore dei sig e nella misura di € 200.592, Pt_1 Pt_2
82 e/o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi dal giorno dell'evento sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria per i
4 motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello Dichiarare la nullita dell'ordine di acquisto di 190.000 titoli per i motivi di cui all'atto di citazione in Appello e Parte_3 alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare la nullita dell'ordine di acquisto di 190.000 titoli per aver violato la Parte_3 [...]
l Art 21 comma 1 let E del TUF quale norma imperativa oltre Controparte_3 che posta a presidio del corretto processo fomativo della volonta negoziale del cliente per i motivi di cui all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare la nullita in combinato disposto degli art 1343 e 1418 c.c. dell'ordine di acquisto dei Titoli per i motivi Parte_3 di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Per effetto della declaratoria di nullita' -
Condannare la a ripetere l'indebito ovvero a restituire l'attivo Controparte_1 presente sul conto corrente degli LA ,al momento dell'inoltro dell'ordine
d'acquisto dei Titoli PA , pari alla somma di euro 140.592, 82 - – oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o Condannare la a Controparte_1 restituire quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Condannare la a restituire ai Controparte_1
SI e l'attivo presente sul conto corrente Parte_1 Parte_2 degli LA ,al momento dell'inoltro dell'ordine d'acquisto dei Titoli PA
, pari alla somma di euro 140.592, 82 - capitale impiegato dalla per l'acquisto CP_1 dei predetti Titoli PA . – oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o
Condannare la a quella maggiore o minore somma che sarà Controparte_1 ritenuta di giustizia per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello
e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare
l'inesistenza del credito dalla Banca pari all'ammontare di Euro 99.518,44 per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare l'inesistenza del credito dalla allora pari all'ammontare di Euro 99.518,44 per Controparte_5
i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare che nulla e ' dovuto alla CP_1 per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in Appello e alle memorie primo
e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare la prescrizione dell'
5 inesistente credito dalla allora nonché degli interessi Controparte_5 calcolati su tali somme. per i motivi di cui in narrativa e all'atto di citazione in
Appello e alle memorie primo e secondo termine del giudizio d'Appello - Dichiarare che nulla è dovuto dai sig e - Con vittoria di spese e competenze Pt_1 Pt_2 distraende ex art. 93 cpc. - Con vittoria di spese e competenze distraende ex art. 93 cpc. di entrambi i gradi di giudizio”.
Per “in via preliminare: accertare e dichiarare che le difese e CP_1 domande dedotte dagli appellanti signori e , Parte_1 Parte_2 sono coperte da giudicato, rigettando, conseguentemente, l'appello spiegato;
in ogni caso, per tutte le ragioni sopra esposte, rigettare appello per cui è causa e tutte le domande, anche riconvenzionali, e le eccezioni preliminari, pregiudiziali, di rito e di merito, di controparte, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e, comunque non provate, rinunciate e prescritte. Condannare gli appellanti al pagamento, in solido, delle spese e competenze del giudizio”.
Per : “insiste affinché l'Ecc.ma Corte D'Appello di Catanzaro Controparte_2 adita voglia accogliere le seguenti conclusioni: - Confermare la sentenza di primo grado nella parte non impugnata e per l'effetto confermare il rigetto dell'azione revocatoria avanzata dall'Istituto di Credito;
- Confermare la condanna alle spese
a carico della in favore dell'esponente pari ad € 2.738,00 oltre accessori di CP_1 legge;
- Con vittoria di spese ed onorario del grado di appello”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_4
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro i signori
[...]
e , affinchè si accertasse Parte_1 Parte_2 Controparte_2
e dichiarasse inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di essa attrice, l'atto con il quale i sig.ri e avevano alienato alla Parte_1 Parte_2 signora la piena proprietà indivisa dell'immobile sito nel Comune Controparte_2 di Borgia (CZ), alla Contrada Camarda, in Catasto al fg. 11 p.lla 463 sub 3.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali eccepivano l'infondatezza della domanda attorea, evidenziando come l'alienazione dell'immobile rappresentasse l'adempimento di un debito scaduto. Deducevano, poi, che a fronte dell'inadempimento accertato dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 2072/2012
6 nel giudizio iscritto al n. 3687/04 R.G., la non aveva ancora risarcito il CP_1 notevole danno da essi subito quantificato in complessivi €200.592,82 e che intendevano ottenere la risoluzione del contratto di negoziazione di strumenti finanziari per il predetto inadempimento e il risarcimento del danno. Reiteravano le eccezioni di nullità dell'operazione di acquisto del 16.12.2003 e del contratto di negoziazione su strumenti finanziari già svolte nel giudizio definito con la sentenza n. 2072/2012 (pag. 19-26 della comparsa di costituzione in primo grado).
Spiegavano, quindi, domanda riconvenzionale al fine di sentire “dichiarare
l'inesistenza del credito preteso dalla banca pari all'ammontare di €99.518,44; dichiarare nullo e/o annullabile e/o invalido il contratto del 03.03.2000 tra
[...]
e stipulato con la per Pt_1 Parte_2 Controparte_3 la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari;
accertare e dichiarare il grave inadempimento della agli Controparte_3 obblighi su essa gravanti in base al contratto di negoziazione di strumenti finanziari stipulato con gli attori;
per l'effetto condannare la Controparte_5 al risarcimento dei danni in favore di e Parte_1 Parte_2 nella misura di €200.592,82 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi dal giorno dell'evento sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
dichiarare la risoluzione del contratto di negoziazione su strumenti finanziari del
03.03.2000 per il grave inadempimento della agli Controparte_3 obblighi su essa gravanti per l'effetto condannare la Controparte_5
al risarcimento dei danni in favore di e
[...] Parte_1 [...]
nella misura di €200.592,82 o di quella maggiore o minore ritenuta Parte_2 di giustizia, oltre gli interessi dal giorno dell'evento sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto di 190.000 titoli , per aver violato, la , l'art. 21 comma Parte_3 Controparte_3
1 lett. E) del TUF quale norma imperativa, oltre che posta a presidio del corretto processo formativo della volontà negoziale del cliente;
dichiarare la nullità in combinato disposto degli artt. 1343 e 1418 c.c. per i motivi di cui in narrativa dell'ordine d'acquisto; per l'effetto della declaratoria di nullità condannare la banca a restituire l'indebito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. oltre interessi ed eventuale maggior danno;
dichiarare la prescrizione del credito chiesto dalla
nonché degli interessi;
dichiarare che nulla è Controparte_5 dovuto dai sig. e . Pt_1 Pt_2
7 Con sentenza n. 961/2018 il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda proposta dalla Banca e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti. Segnatamente, per quanto qui interessa, il giudice di primo grado rilevava che la riconvenzionale era stata già oggetto di contrasto tra le parti ed aveva trovato soluzione nella sentenza n. 2072/2012 del Tribunale di Catanzaro, passata in giudicato.
1.2. Avverso detta sentenza proponevano appello, con citazione notificata il
10.12.2018, i sigg.ri e lamentandone la Parte_1 Parte_2 illegittimità nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale. A sostegno del gravame denunciavano che: 1) il giudice di primo aveva erroneamente affermato che la sentenza n. 2072/2012 era passata in giudicato atteso che avverso la stessa era stato proposto appello definito con sentenza per la quale erano ancora pendenti i termini per il ricorso in cassazione;
2) nel giudizio concluso con la citata sentenza n. 2072/2012 era stata proposta esclusivamente domanda di risarcimento danni e le statuizioni contenute nella stessa nessun eventuale rilievo avevano con le domande di risoluzione del contratto per la negoziazione, la ricezione, la trasmissione di ordini su strumenti finanziari, di nullità del medesimo contratto nonché con la richiesta di risarcimento danni avanzate nel giudizio definito con la sentenza impugnata;
3) che il contratto del 03.03.2000 intercorso tra i sig e e la Pt_1 Parte_2 Controparte_3 per la negoziazione, la ricezione, la trasmissione di ordini su strumenti finanziari era affetto da nullità assoluta per la mancanza e/o inesistenza della sottoscrizione dello stesso da parte di un rappresentante della Banca;
4) che la s'era resa CP_1 gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dal presunto contratto di negoziazione di strumenti finanziari stipulato con gli appellanti per aver eseguito l'acquisto di una quantità di titoli di valore superiore alla disponibilità presente sul conto corrente degli appellanti, senza aver stipulato con i medesimi un contratto di finanziamento;
5) che la risultava gravemente Controparte_3 inadempiente anche con riferimento alla informazioni rese all'investitore nel momento in cui aveva impartito l'ordine di acquisto dei titoli per essersi Parte_3 limitata la medesima tramite il suo servizio di trading on line, ad informare CP_1
l'investitore dell'inadeguatezza dell'operazione richiesta attraverso la dicitura:
“operazione inadeguata per oggetto” – operazione inadeguata per frequenza – operazione inadeguata per dimensione, che non consentiva al cliente di comprendere
8 l'operazione che stava ponendo in essere e, quindi, di valutarne le conseguenze economiche;
6) che la inoltre risultava gravemente Controparte_3 inadempiente con riferimento alle informazioni rese all'Investitore, traendolo in inganno, nel momento in cui aveva impartito l'ordine di acquisto dei titoli Parte_3
[...
per aver segnalato, un “contro valore complessivo del quantitativo dei Titoli
PA pari ad euro 139.650,00, e quindi rientrante nella disponibilità degli attori stessi, diverso e molto più basso di quello reale ed effettivo pari ad Euro 190.389,50.
Chiedevano, quindi, la riforma della impugnata sentenza con pronuncia che dichiarasse ammissibili e fondate le domande proposte da essi appellanti.
Con comparsa depositata in data 13.03.2019 si costituiva chiedendo CP_1 il rigetto del gravame atteso che tutte le questioni dedotte dagli appellanti erano state già decise dalla sentenza n. 2172/2012.
In data 08.05.2019 si costituiva anche deducendo la propria Controparte_2 estraneità al capo di sentenza impugnato dagli appellanti.
Alla prima udienza del 14.05.2019 la Corte rinviava al 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 21.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione e successivamente rimessa sul ruolo (ordinanza del 18.03.2025) al fine di invitare le parti a documentare il passaggio in giudicato della sentenza n. 2072/2012 emessa dal Tribunale di
Catanzaro il 12.06.2012 ovvero la pendenza del ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello n. 375/2018 che aveva confermato la predetta pronuncia. A tale onere ottemperava la e all'esito dell'udienza del 13.05.2025, CP_1 svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva nuovamente riservata al
Collegio.
9 §2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello non può trovare accoglimento.
Ritiene il Collegio che la domanda riconvenzionale spiegata dai sigg.ri
[...] sia coperta dal giudicato formatosi in virtù della sentenza n. 2072/2012 del Pt_5
Tribunale di Catanzaro, confermata in sede di appello e da ultimo in sede di legittimità, giusta ordinanza della Suprema Corte n. 15165/2022.
Va innanzitutto evidenziato che le censure avanzate dagli appellanti avverso l'ordinanza del 18.03.2025 con la quale questa Corte ha invitato le parti a documentare “il passaggio in giudicato della sentenza n. 2072/2012 emessa dal
Tribunale di Catanzaro il 12.06.2012 ovvero l'attuale pendenza del ricorso in cassazione avverso la sentenza di questa Corte n. 375/2018 che ha confermato la predetta pronuncia” non colgono nel segno. Ed infatti, l'esistenza del giudicato è rilevabile d'ufficio e la sua allegazione non subisce decadenze istruttorie, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito con la produzione della sentenza posta a fondamento dell'eccezione (Cass. n. 48/2021; 24455/2020), rispondendo alla finalità, di interesse non solo delle parti ma anche pubblico, rappresentata dalla eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni.
Ciò posto, risulta ex actis che nel giudizio definito con la sentenza n. 2072/2012
e hanno citato, avanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Catanzaro, la (cui subentrò la Controparte_3 Parte_4
, deducendo: di avere stipulato in data 3/3/2000 un contratto per
[...] la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari regolato su conto corrente;
di avere aderito in data 19/11/2001 al servizio di trading on line offerto dalla banca e gestito dalla di avere Controparte_6 acquistato, in data 16/12/2003, n. 190.000 azioni al controvalore Parte_3 presunto di € 139.650 come tale rientrante nella disponibilità del proprio conto corrente, pari a € 140.592,82; di avere appreso che il controvalore effettivo delle azioni era, invece, di € 190.389,50 e che in ragione di tanto si era creato uno scoperto di conto corrente pari a € 49.796,00; di avere ricevuto dalla banca l'invito a sanare la passività del conto con lettera del 5/1/2004; ed hanno chiesto: a) dichiararsi la nullità ex art. 1418 cod. civ. dell'ordine di acquisto on line di 190.000 azioni Parte_3
[...
per violazione dell'art. 21, comma 1, lett. e), T.U.F. impositivo dell'obbligo di sana e prudente gestione, in forza del quale la banca avrebbe dovuto rifiutare
10 l'esecuzione dell'ordine di acquisto di titoli regolato su conto corrente in mancanza di adeguata provvista e di apposito contratto di finanziamento scritto;
b) conseguentemente condannarsi la banca alla restituzione del capitale investito ex art. 2033 cod. civ., pari a € 140.593,00; c) dichiararsi l'inesistenza del credito preteso dalla banca pari all'ammontare dello scoperto di € 49.796,00, oltre interessi;
d) dichiararsi, in subordine, l'inadempimento della banca con la conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno, quantificabile nello scoperto, oltre al maggior danno nella misura ritenuta di giustizia.
La costituendosi in giudizio, ha replicato che: il era soggetto dedito CP_1 Pt_1
a investimenti rischiosi;
aveva effettuato un ordine di acquisto on line di azioni del tipo «prezzo al meglio» ed il prezzo indicato dal sistema informatico Parte_3 era, per tal motivo, da intendersi meramente indicativo;
il sistema aveva segnalato all'investitore l'inadeguatezza dell'operazione «per dimensione», ma, nonostante ciò, il lo aveva forzato confermando l'ordine d'acquisto. Pt_1
Il Tribunale adito, con sentenza del 12 giugno 2012, ha dichiarato l'inadempimento della banca agli obblighi su di essa gravanti in base al contratto predetto, ma ha rigettato le altre domande.
Ha osservato che la violazione dell'obbligo sancito dall'art 21, comma 1, lett. e),
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), nel testo applicabile ratione temporis — secondo il quale la banca deve «e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati» — non integrava motivo di nullità dell'ordine, ma piuttosto mero inadempimento;
ha dichiarato la Banca inadempiente, per non essersi rifiutata di dare esecuzione all'ordine di acquisto di titoli regolato su conto corrente per un controvalore superiore alle somme disponibili sul conto in assenza di un contratto di finanziamento, ma ha negato che costituisse danno risarcibile lo scoperto di conto corrente (€ 49.796,00), dal momento che gli attori non avevano chiesto la risoluzione del contratto a fronte dell'inadempimento della ma solo il risarcimento del CP_1 danno derivante da tale inadempimento, ed avevano con ciò manifestato una volontà conservativa dell'acquisto dei titoli rimasti, infatti, nella loro titolarità; Parte_3 ha escluso, altresì, che il danno patito dagli attori potesse essere rapportato agli interessi sulle somme anticipate in via di mero fatto dalla banca per effettuare l'acquisto delle azioni, sia perché gli attori non avevano dedotto di avere corrisposto
11 detti interessi, sia perché, a monte, la banca non aveva titolo per pretenderli in mancanza di un contratto di finanziamento scritto;
ha negato, infine, il diritto alla restituzione dell'attivo presente sul conto al momento dell'operazione di acquisto delle azioni (€140.593), avendo gli attori ammesso nell'atto di citazione l'intendimento d'investire la loro disponibilità per intero;
ragione per la quale doveva presumersi che, anche laddove la banca avesse rifiutato l'esecuzione dell'ordine di acquisto, essi avrebbero effettuato un nuovo ordine di acquisto per un valore corrispondente alla loro disponibilità.
La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza n. 375/2018 del 23.02.2018 ha rigettato il gravame interposto dagli originari attori, confermando integralmente la pronuncia impugnata.
Avverso tale sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2 ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 15165/2022 avverso la quale i sigg.ri hanno proposto ricorso per revocazione ex Parte_6 art. 391bis c.p.c., dichiarato anch'esso inammissibile con ordinanza n. 7584/2025.
Orbene, così ripercorso l'oggetto del giudizio definito con la sentenza n.
2072/2012, ne appare evidente l'identità con la domanda risarcitoria proposta nel presente contenzioso, venendo in rilievo il medesimo rapporto giuridico nonché le medesime ragioni di nullità e/o di inadempimento, come peraltro dimostra l'espresso richiamo operato dalla difesa degli odierni appellanti, nella comparsa di costituzione in primo grado, alle doglianze articolate nel giudizio pregresso.
L'unico elemento di novità introdotto nel giudizio definito con la sentenza gravata
è rappresentato dalla domanda di risoluzione che, tuttavia, deve ritenersi ugualmente preclusa per effetto del giudicato.
Ed invero, è principio pacifico che, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (ex multis Cass. III, Ord. 21 gennaio 2024, n. 2387; Cass. III, 14 settembre
12 2022, n. 27013Cass. III, 17 gennaio 2022 n. 1165; Cass. civ., n. 25269/2016; conf.
n. 24433/2013).
Il giudicato copre tanto il dedotto quanto il deducibile e riguarda, perciò, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. III, 11 gennaio 2024, n. 1259 ; Cass. civ., n. 14535/2012).
Detto principio, che attiene alla stabilità degli effetti della sentenza, deve essere inteso nel senso che il vincolo del giudicato esclude che si possano far valere questioni che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, anche se esse non sono state proposte ed esaminate nel processo (Cass. civ., n. 3591/1991).
Di conseguenza, deve ritenersi preclusa alle parti la proposizione, in un altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (Cass. civ. III, 14 novembre 2000, n. 14747).
Sulla base di tale principio, il risultato del giudizio conclusosi con la sentenza passata in giudicato non potrà essere rimesso in discussione, o comunque diminuito o disconosciuto, attraverso la deduzione in un altro giudizio di questioni (di fatto o di diritto, rilevabili d'ufficio o solo su eccezione di parte, di merito o di rito) rilevanti ai fini dell'oggetto del primo giudicato e che sono state proposte (dedotto) o che si sarebbero potute proporre (deducibile) nel corso del primo giudizio.
L'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, ossia a quelle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia, ed impedisce che possa essere introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con nuove ragioni, che ben si potevano far valere nel primo giudizio.
Nel caso di specie, la proponibilità della domanda di risoluzione è preclusa per avere la sentenza n. 2072/2012 accertato che i sigg.ri hanno Parte_6 manifestato una volontà conservativa dell'acquisto dei titoli che sono, infatti, rimasti nella loro titolarità. In particolare, si legge a pag. 10 della sentenza che gli attori “non chiedendo la risoluzione del contratto a fronte dell'inadempimento della ma CP_1 solo il risarcimento del danno derivante da tale inadempimento, hanno inteso manifestare una volontà conservativa dell'acquisto dei titoli che, Parte_3 infatti, anche a fronte del riscontrato inadempimento della convenuta, rimangono
13 nella titolarità degli attori per la quantità (190.000) indicata nell'ordine di acquisto”. Sulla scorta di tale accertamento il Tribunale ha escluso l'esistenza di un danno risarcibile in capo agli attori.
In definitiva la sentenza de qua ha accertato, in capo agli odierni appellanti, un comportamento incompatibile con la volontà di domandare la risoluzione e tale accertamento non può più essere messo in discussione.
Né giova agli appellanti richiamare, a sostegno dell'ammissibilità della domanda di risoluzione, il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art.
1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto” (ex plurimis Cass. n. 30384/24).
Ciò che, infatti, viene in rilievo in questa sede è l'accertamento di una volontà contraria alla risoluzione. Il Tribunale ha, infatti, accertato che gli attori hanno inteso conservare le azioni acquistate e da tale presupposto ha fatto discendere l'insussistenza di un danno risarcibile.
2.2.Va, inoltre, dichiarata inammissibile la domanda nuova formulata dai sigg.ri nell'atto di appello con la quale hanno chiesto di dichiarare la Parte_6 nullità del contratto di negoziazione su strumenti finanziari per difetto di valida sottoscrizione della banca, non avendo la dedotta nullità formale del contratto quadro fatto parte del tema d'indagine portato all'attenzione del giudice di primo grado.
La domanda è, comunque, infondata alla luce del principio espresso dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite nella ormai nota sentenza n. 898/2018 secondo cui il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Per tutte le considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere confermata.
14 §3. Le spese processuali
3.1. Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti nei confronti di e sono liquidate come da dispositivo, ai valori minimi stante la semplicità CP_1 delle questioni trattate.
Vanno invece compensate con riguardo a convenuta in appello Controparte_2 ai soli fini dell'integrità del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ..
3.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con citazione notificata il 10.12.2018, nei Parte_1 Parte_2 confronti di e avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Catanzaro n. 961/2018, pubblicata il 04.06.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore di CP_1
delle spese del presente grado, che liquida in euro 7.160,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge;
c) compensa le spese nei riguardi di . Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Fabrizio Cosentino
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