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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 428/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Cangemi Parte_1
- APPELLANTE -
c o n t r o
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avvocato Roberto Saetta
- APPELLATO -
All'udienza del 24 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato in data 19.10.2009 presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo
G.L., l'avv. formulava opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento Parte_1
n.669392/2009, emessa in data 16.09.2009 dal Dirigente coordinatore del settore risorse immobiliari e mobiliari del e notificatagli il 18.09.2009, con la quale gli era Controparte_1 stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 217.964,61, con causale “rimborso somme dovute in forza della Sentenza n.1800/08”, distinto in € 177.622,57 quale somma corrisposta dal in esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo G.L. Controparte_1
n. 3065/2002 (poi riformata dalla sentenza n.1800/2008 della Corte d'Appello di Palermo) ed
€40.342,04 a titolo di compensi professionali maturati negli anni 2003/2004/2005, dei quali l'ente locale chiedeva la restituzione, per l'espletamento dell'incarico di “amministratore responsabile della gestione degli alloggi di proprietà comunale”. A fondamento dell'azione proposta deduceva in fatto di aver espletato in favore del
[...]
prestazioni professionali in via continuativa per la gestione di immobili di proprietà CP_1 comunale, in esecuzione del disciplinare n. 447 dell'11.04.1989, adottato a seguito della deliberazione della Giunta municipale n.6635 del 29.12.1988; incarico che, successivamente,
Pag. 1 l'Amministrazione locale aveva provveduto dapprima a sospendere e poi a revocare, dando inizio a plurime controversie tra le odierne parti processuali. Lamentava nel dettaglio l'illegittimità dell'ingiunzione con riferimento sia all'importo di
€177.622,57, per l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, non avendo la Corte d'Appello di Palermo nella sentenza n.1800/2008 provveduto a statuire sulla domanda restitutoria del (allora appellante), sia alla restante pretesa di €40.342,04 , CP_1 CP_1 per avere l'amministrazione locale comunque usufruito delle prestazioni professionali regolarmente rese dall'avv. nel triennio 2003-2005. Parte_1
Inoltre, opponeva in compensazione, a titolo contrattuale o in subordine ex art. 2041 c.c., il proprio credito di € 39.995,02 quali compensi maturati negli anni 2006-2007-2008 per l'espletamento del predetto incarico in favore dell'Amministrazione resistente. In subordine, evidenziava che l'eventuale restituzione delle somme avrebbe dovuto essere realizzata con riferimento agli importi effettivamente percepiti dal professionista e cioè al netto degli oneri fiscali e previdenziali e delle ritenute d'acconto.
Nel costituirsi in giudizio il eccepiva in via preliminare l'improcedibilità Controparte_1 del ricorso per tardività della relativa proposizione e l'inammissibilità delle domande spiegate per estraneità delle stesse all'accertamento della pretesa creditoria sottesa all'ingiunzione opposta. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'avv. al pagamento della somma complessiva di € 274.259,71 Parte_1 comprensiva sia del credito oggetto dell'ingiunzione (€ 217.964,61), sia dell'importo corrisposto dall'amministrazione comunale al professionista (€ 56.295,10) in esecuzione dei pronunciamenti relativi al contenzioso inter partes conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di CA n.344/2014 (che aveva definitivamente dichiarato non dovuti, in ragione della nullità del propedeutico contratto di conferimento dell'incarico, i compensi rivendicati dal professionista durante la sospensione unilaterale del rapporto ad iniziativa del . CP_1
All'udienza del 25.01.2013 il processo era sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante la pendenza innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta del giudizio relativo alla domanda di condanna restitutoria avanzata dal con riguardo alle somme dallo stesso Controparte_1 versate in esecuzione della sentenza – poi riformata – n.3065/2002 del Tribunale di Palermo.
2) Con ricorso depositato il 21.04.2022, l'avv , riassumeva il giudizio Parte_1 sospeso riprendendo le argomentazioni già spiegate nel ricorso ex art.414 c.p.c. e deducendo che la Corte d'Appello di CA con sentenza n.998/2018, in accoglimento del ricorso per revocazione dallo stesso proposto, aveva annullato la sentenza n.344/2014 della medesima Corte, fondante la domanda riconvenzionale del al pagamento dell'ulteriore somma di CP_1
€56.295,10 (da aggiungersi – a dire dell'amministrazione – alla somma oggetto dell'ingiunzione n.669392/2009), e che, peraltro, da tale pronuncia era derivato un credito a proprio favore di
€1.207,99 “per compensi di cui alla sentenza n. 998/2018 della Corte d'Appello di CA” e di
€ 17.019,60 “per spese legali portate dalla stessa sentenza”, da opporre in compensazione all'importo oggetto dell'ingiunzione contestata.
Pag. 2 Tanto premesso, concludeva chiedendo “nel merito: ritenere e dichiarare nulla, annullare o, con qualsivoglia statuizione dichiarare inefficace e priva di effetti giuridici l'ingiunzione stessa” e “in via subordinata e gradualmente: ritenere e dichiarare che l'avv. è creditore del , per Parte_1 Controparte_1 compensi maturati nel periodo 2006/2008, della somma di € 39.995,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. da ogni singola decorrenza al soddisfo, a titolo contrattuale o, in subordine, ex art. 2041 c.c., dichiarando la compensazione legale fino alla concorrenza di tale somma, di ogni eventuale credito del eventualmente Controparte_1 ritenuto dal decidente, ovvero disponendo la compensazione giudiziale in egual misura e fino alla concorrenza;
prendere atto che l'avv. è creditore del , per compensi Parte_1 Controparte_1 di cui alla sentenza n. 998/2018 della sezione lavoro della Corte d'Appello di CA, residualmente ancora dovuti nella misura di € 1.207,99, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c., nonché di € 17.019,60 per spese legali portate dalla stessa sentenza, dichiarando la compensazione legale, fino alla concorrenza di tali somme, di ogni eventuale credito del
[...]
, in ipotesi ritenuto dal decidente, ovvero disponendo la compensazione giudiziale in CP_1 egual misura e fino alla concorrenza;
sempre in via subordinata, in ogni caso, ridurre gli importi eventualmente ritenuti dovuti dalla P.A. opposta, alle sole cifre nette ritenute in concreto corrisposte e con esclusione degli oneri fiscali e/o previdenziali, nonché delle ritenute d'acconto versate all'amministrazione finanziaria dello Stato”.
L'Amministrazione resistente, nel comparire all'udienza del 23.09.2022, insisteva nelle deduzioni ed eccezioni di cui all'originaria memoria di costituzione.
3) Il Giudice adito, con sentenza n.3653/2022, emessa in data 11.11.2022, revocava l'ordinanza ingiunzione di pagamento n.669392/2009 e, in accogliento parziale della domanda riconvenzionale avanzata dall'amministrazione convenuta, condannava l'avv. al Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 137.814,01 in favore del . Controparte_1
3.1) Il decidente - rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla Amministrazione resistente (l'ordinanza-ingiunzione era stata notificata il 18.09.2009 e il ricorso era stato ritualmente depositato presso la Cancelleria del Tribunale adito in data 19.10.2009, primo giorno non festivo seguente alla scadenza del termine, nel rispetto dei prescritti trenta giorni) - riteneva infondata l'azione di ripetizione avviata dal limitatamente all'importo di € 40.342,04 già CP_1 corrisposto all'avv. a titolo di compensi professionali per l'attività prestata in favore Parte_1 dell'ente locale nel triennio 2003-2005. Rilevava, sul punto, che, non rinvenendosi nella sentenza n.3065/2002 del Tribunale di
Palermo G.L. «una specifica condanna alla riattivazione dell'incarico in danno del , CP_1
«ritenuta pacifica, in quanto non contestata, la circostanza afferente all'effettivo svolgimento da parte del delle funzioni di amministratore responsabile della gestione degli alloggi Parte_1 di proprietà comunale nel triennio in questione, con consequenziale diritto al trattamento retributivo spettante” in applicazione dell'art. 2126 cod. civ., doveva «dichiararsi il diritto del
a trattenere quanto già percepito a titolo di compenso per il periodo 2003-2005, e, Parte_1
Pag. 3 per l'effetto, dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione opposta per la quota relativa ad € 40.432,04».
3.2) Riteneva, invece, di accogliere la domanda riconvenzionale con riferimento al residuo credito di credito di € 177.622,57, così argomentando:
- il Tribunale di Palermo G.L. «con sentenza n. 3065/2002 aveva dichiarato l'illegittimità del succitato provvedimento di revoca e condannato resistente “al pagamento, in favore dell'Avv.
ed a titolo risarcitorio, dei compensi a lui spettanti in base al disciplinare, Parte_1 dal momento della revoca a quello della presente decisione”;
- “l'Amministrazione resistente aveva dato puntuale esecuzione alla pronuncia di primo grado, corrispondendo al la somma - quantificata sulla scorta del disciplinare - pari Parte_1 ad €177.622,57, per come evincibile dal mandato di pagamento n. 10277/2003 versato in atti (cfr. all. 22 memoria di costituzione), proponendo al contempo appello avverso la succitata pronuncia;
- “Con successiva sentenza n. 1800/2008, la Corte di Appello di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dall'amministrazione, aveva riformato la sentenza resa dal giudice di prime cure n. 3065/2002 e così statuito: “rigetta la domanda proposta dall'Avv. con Parte_1 ricorso depositato il 12/07/2002” (cfr. sent. n. 1800/2008 Corte di Appello di Palermo, all. 19 memoria di costituzione)”;
- “Con tale decisione, la Corte d'Appello di Palermo aveva omesso di pronunciarsi espressamente sulle domande restitutorie avanzate dal in sede di gravame, Controparte_1 relative alle somme corrisposte al in esecuzione della pronuncia di primo grado, e Parte_1 ciò nonostante, in virtù dell'acclarata legittimità del provvedimento di revoca, aveva fatto sorgere il diritto del alla ripetizione di quanto già erogato in favore del Controparte_1
medesimo”; Parte_1
- “Avverso la succitata sentenza della Corte di Appello di Palermo n.1800/2008, era stato poi proposto ricorso per Cassazione in via principale dall'originario ricorrente e ricorso incidentale dall'amministrazione resistente”;
- “Orbene, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 25983/2011, aveva rigettato i primi sette motivi del ricorso principale, e accolto l'ottavo motivo del ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale, volti tutti a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva omesso di affrontare la questione della restituzione delle somme pagate dal CP_1
al , in esecuzione della sentenza di primo grado. Nell'accogliere i motivi di
[...] Parte_1 cui sopra, la sentenza rescindente della Cassazione aveva affermato il principio di diritto secondo cui: “pur sorgendo l'obbligo restitutorio automaticamente dalla riforma della sentenza di prime cure, tuttavia la Corte d'Appello non poteva esimersi dall'emettere un'esplicita pronuncia sul punto (nella motivazione del dispositivo), anche per evitare l'eventuale riproposizione della domanda restitutoria in separato giudizio, che sarebbe stata in contrasto con i principi del giusto processo di cui all'art.111 Cost.” (cfr. Cass. sent. n. 25983/11, r.g.n. 27445/2009, all. in produzione del 4/10/2022) e rinviato per la fase Controparte_1 rescissoria alla Corte d'Appello di Caltanissetta”;
- Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta per la fase rescissoria, con sentenza n. 325/2015, quest'ultima aveva così statuito: “avendo la Corte di Cassazione
Pag. 4 respinto i primi sette motivi di ricorso proposti dal , la decisione della Corte Parte_1
d'Appello di Palermo n. 1800 del 2008 è passata in giudicato, con conseguente conferma dell'obbligo di restituzione in capo all'avv. delle somme percepite in esecuzione della Parte_1 sentenza del Tribunale di Palermo n.3065 del 2002. Ciò perché, come affermato dalla
Cassazione, tale obbligo sorge automaticamente quale effetto consequenziale della riforma della sentenza. Presupposto della domanda di restituzione era l'avvenuta corresponsione delle somme in favore dell'avv. in esecuzione della sentenza di primo grado.” (cfr. Cass. Parte_1 ordinanza n.1886/2022, che riporta testualmente Corte d'Appello di Caltanissetta, sentenza n. 325/2015)”.
- “La succitata pronuncia della Corte di Caltanissetta n. 325/2015 - da cui discende l'obbligo restitutorio in capo al - è stata, da ultimo, confermata dall'Ordinanza n. 1886/2022 Parte_1 della S.C., con cui è stato chiarito che “La Corte d'Appello si è attenuta ai principi enunciati nella sentenza rescindente, atteso che in relazione alla domanda del di restituzione delle CP_1 somme versata in esecuzione della sentenza di primo grado, ha ritenuto non contestato, e quindi ammesso, il fatto costitutivo della domanda restitutoria e cioè la corresponsione di una somma in favore dell'avv. da parte del , in esecuzione della sentenza di Parte_1 Controparte_1 primo grado” (cfr. Cass. ordinanza n. 1886/2022, cfr. all. 2 al ricorso)”.
- sulla scorta della superiore ricostruzione doveva ritenersi «definitivamente accertato il diritto del ad ottenere in restituzione dal quanto a quest'ultimo Controparte_1 Parte_1 pagato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3065/2002» e che, in assenza di contestazione dell'opponente sul punto, «la circostanza afferente l'avvenuta corresponsione di
€177.622,57 da parte del in suo favore” doveva «ritenersi pacifica, oltre Controparte_1 che documentalmente comprovata dal mandato di pagamento n. 10277/2003, versato in atti», con conseguente obbligo di restituzione della predetta somma in favore dell'Amministrazione.
3.3) In accoglimento dell'eccezione formulata in via subordinata dall'avv. diretta Parte_1 al ricalcolo dell'importo di cui sopra al netto delle ritenute di legge, l'adito magistrato riduceva il suddetto credito (pari al lordo ad €177.622,57) in € 142.342,86.
3.4) Riteneva poi il decidente infondata la domanda riconvenzionale sollevata dall'Amministrazione locale quanto all'ulteriore somma di € 56.295,10, rilevando che la stessa era «afferente ad un contenzioso, tra le stesse parti, originatosi col ricorso avanzato dal
, e accolto con sentenza n. 1971/94 del Pretore di , volto ad ottenere il Parte_1 CP_1 pagamento dei compensi per l'espletamento dell'incarico di gestione di alloggi di proprietà comunale, per i periodi in cui il Comune medesimo aveva unilateralmente disposto una sospensione dell'incarico, pur continuando, de facto, a valersi della sua opera professionale. In particolare, avverso la pronuncia di accoglimento summenzionata, avevano proposto appello sia il che il . Controparte_1 Parte_1
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 4076/2001, aveva rigettato i motivi di appello proposti dal e accolto quelli formulati dal , condannando, in Controparte_1 Parte_1 parziale riforma della pronuncia di primo grado, l'amministrazione al pagamento, in favore del
, dei compensi per l'incarico illegittimamente sospeso, ma con la maggiorazione Parte_1 relativa al contributo integrativo per la Cassa avvocati pari al 2%, nonché l'IVA.
Pag. 5 Avverso detta decisione, era poi stato proposto ricorso per Cassazione e con sentenza n.
2719/2008 la S.C., in accoglimento delle censure mosse dal afferenti alla Controparte_1 validità del contratto intercorrente con il , aveva cassato la pronuncia della Corte di Parte_1
Appello di Palermo e rinviato alla Corte di Appello di CA per un nuovo esame della questione di validità del contratto in questione.
Riassunto il giudizio per la fase di rinvio, la Corte di Appello di CA con la sentenza n.
344/2014, aveva dichiarato la nullità del succitato contratto, rigettando tutte le domande proposte dal , con consequenziale condanna alla restituzione della somma Parte_1 corrisposta dal in adempimento alle sentenze di primo e secondo grado, per complessivi CP_1
€ 56.295,10 - chiesti nel presente giudizio dal in via riconvenzionale -. Controparte_1
Senonché deve, tuttavia, rilevarsi come avverso quest'ultima pronuncia n. 334/2014, il
aveva proposto ricorso per revocazione, definitosi con sentenza n. 998/2018 della Parte_1
Corte di Appello di CA, con la quale, è stato accertato il contrasto con un precedente giudicato sulla questione relativa alla validità del contratto di incarico de quo, giacché “la questione della nullità, posta a base della decisione del giudice di rinvio, di cui si chiede la revocazione, è stata discussa in altro giudizio riguardante la legittimità della revoca dell'incarico oggetto del presente procedimento, disposta dal con delibera n. 1361 CP_1 dell'8.6.1993. Il Tribunale prima di esaminare la questione principale, ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 6 l. n. 537/1993, come modificato dall'art. 44 l. n.
724/1994, per mancata apposizione di un termine di durata, così come l'ulteriore censura di nullità in relazione alla violazione dell'art. 189 DPRPS n. 6/1995, dichiarando poi l'illegittimità della revoca, con conseguente condanna del al pagamento dei corrispettivi maturati fino CP_1 alla sentenza. L'appello proposto dal avverso tale pronuncia non ha riguardato il capo CP_1 relativo al rigetto della eccezione di nullità, per cui l'accertamento, sotto tale profilo, della validità del contrato è passato in giudicato”, e, per l'effetto, accolto il ricorso per revocazione e statuito : “quale giudice di rinvio della sentenza n. 2719/2008 della Corte di Cassazione: rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza del Pretore di n. Controparte_1 CP_1
1971/1994; accoglie l'appello proposto avverso la medesima pronuncia da Parte_1
e, per l'effetto, fermi restando i limiti del giudicato, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 3.672,01, oltre accessori, IVA e Cassa
Avvocati e Procuratori;
condanna il al pagamento delle spese processuali Controparte_1 che liquida come da sentenza del Pretore di n. 1971/94 e del Tribunale di Palermo n. CP_1
4076/2001 quanto ai giudizi di primo e secondo grado, in euro 3.208,00, di cui euro 2.355,0000 per onorari, quanto al giudizio dinanzi la Corte di cassazione, in euro 3.300,00 quanto al primo giudizio di rinvio ed in euro 4.758,00 quanto al presente giudizio per revocazione, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge” (cfr. sentenza Corte di Appello di CA n. 998/2018)». Sicché, reputava il decidente del tutto infondata la pretesa creditoria azionata dal CP_1
in via riconvenzionale, «atteso che la succitata sentenza n.998/2018 della Corte di
[...]
Appello di CA» aveva «acclarato, con efficacia di giudicato, il diritto del a Parte_1 trattenere i compensi ad esso spettanti per tutto il periodo di sospensione dell'incarico di gestione degli alloggi comunali, maggiorato di IVA e c.p.a., per complessivi € 56.295,10, (somme pacificamente già corrisposte dal ), facendo altresì venir meno il titolo che Controparte_1
Pag. 6 legittimava il ad agire in via di ripetizione, ossia la revocata sentenza della Controparte_1
Corte di Appello di CA n. 344/2014».
Inoltre, rilevava come dalla stessa sentenza n.998/2018 della Corte di Appello di CA, fosse emerso che il era stato «condannato al pagamento in favore del Controparte_1
della somma di € 3.672,01, oltre accessori, IVA e Cpa, a titolo di ulteriori compensi Parte_1 per l'attività lavorativa svolta da quest'ultimo nel citato periodo di sospensione di incarico;
somme che ad oggi, come riconosciuto dal con note del 31/10/2022, vanno tuttavia Parte_1 ridotte ad € 1.207,99, oltre interessi come per legge, e portate in compensazione con i crediti vantati dal (cfr. note ricorrente del 31/10/2022)». Controparte_1
3.5) Dichiarava, infine, l'adito magistrato infondata la pretesa del diretta al Parte_1 riconoscimento del credito di € 39.995,02 rivendicato a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali dallo stesso rese in favore del nel triennio 2006-2008. Controparte_1
Riteneva in proposito carenti di adeguato valore probatorio sia le relazioni trimestrali inviate dal professionista all'ente locale (trattandosi di dichiarazioni unilateralmente elaborate dallo stesso creditore e sprovviste di alcun riferimento ad una eventuale delibera comunale di conferimento dell'incarico, e dunque inadeguate a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'incarico professionale diretto alla gestione di alloggi comunali nel periodo in oggetto), sia le fatture pro forma versate in atti (perché idonee solo ad attestare la provenienza delle dichiarazioni e non anche la veridicità del credito nelle stesse trascritto).
3.6) Tanto premesso, il decidente effettuava una compensazione tra le spese legali liquidate nella sentenza n.998/2018 della Corte di Appello di CA (che aveva determinato un credito del nei confronti del di € 10.413,00, aumentato ad €15.193,82 considerando Parte_1 CP_1 spese generali, Iva e CPA) e quelle derivanti dalla ordinanza n.1886/2022 della Corte di
Cassazione (dalla quale era sorto un credito del nei confronti del Controparte_1 Parte_1 pari ad importo che, aumentato di spese generali, Iva e CPA, ammontava ad € 11.872,96).
Compensazione all'esito della quale era risultato un credito residuo in favore del Parte_1 pari ad € 3.320,86 (€ 15.193,82 - €11.872,82). In conclusione il Tribunale di Palermo G.L. condannava «al pagamento Parte_1 in favore del della somma complessiva pari ad €137.814,01, oltre accessori Controparte_1 come per legge, (ovvero € 142.342,00 cui vanno sottratti €1.207,99 ed €3.320,86 per le causali sopra indicate)».
4) Per la parziale riforma della predetta sentenza, con ricorso depositato in data 10.05.2023, ha interposto gravame . Parte_1
4.1) Col primo motivo di appello lamenta l'“errore di computo” nel quale sarebbe incorso il primo Giudice, per avere “compensato per ben due volte il credito del per spese legali, CP_1 portate dalla sentenza della Corte di Cassazione”. Rileva in particolare che il credito vantato dal sulla scorta della ordinanza CP_1
n.1886/2022 della Corte di Cassazione non ammonterebbe a € 11.872,82, ma ad € 9.400,00, avendo l'adito magistrato erroneamente aggiunto ai compensi liquidati (€8.000,00 + 15% a titolo di spese generali) la maggiorazione per l'Iva e Cassa previdenza avvocati;
voci entrambe in realtà non dovute per essersi l'ente locale difeso innanzi alla Suprema Corte avvalendosi di propri avvocati interni.
Pag. 7 Evidenzia, inoltre, che tale credito (nel corretto ammontare di € 9.400,00) era già stato calcolato in compensazione nel ricorso in riassunzione del giudizio di primo grado, tenuto conto che la somma di € 1.207,99 ivi indicata era frutto di una compensazione operata in precedenza tra l'importo (€9.400,00) delle spese liquidate dall'ordinanza n.1886/2022 della Suprema Corte in favore del e a carico dell'avv. e il maggior credito per sorte Controparte_1 Parte_1 capitale (€10.607,99) vantato da quest'ultimo per effetto della sentenza n.998/2018 della Corte di Appello di CA (importi calcolati nella pec inviata il 10.04.2022 dal professionista all'allora difensore di controparte e mai contestati nel corso dell'odierno giudizio dall'appellato). Sicché, nel calcolare il credito da opporre in compensazione con le somme ingiunte nei confronti dell'odierno appellante, il G.L. non avrebbe dovuto scomputare nuovamente il credito per spese legali del derivante dalla ordinanza n.1886/2022, trattandosi di credito già CP_1 estinto per effetto della precedente compensazione.
Censura, altresì, la quantificazione del proprio credito derivante dalla sentenza n. 988/2018 della Corte di Appello di CA, come determinata dal primo giudice in € 15.193,82 anziché, come correttamente, in € 17.006,80 (di cui €3.208,00 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, €3.300,00 per il giudizio di rinvio, € 4.758,00 per il giudizio di revocazione, € 1.689,90 a titolo di rimborso forfettario su €11.266,00, €569,25 quale contributo unificato del giudizio di revocazione, €518,24 quale 4% Cassa avvocati su €12.955,90 ed €2.964,31 quale 22% di IVA su €13.474,14). Pertanto, riquantifica il credito in proprio favore (da compensare con le somme oggetto dell'ingiunzione opposta) nell'ammontare di € 18.214,79, di cui “€ 17.006,80, in luogo di
€3.320,86, erroneamente computati dal Tribunale” che vanno “ad aggiungersi agli € 1.207,99 (residuo credito derivante dalla compensazione tra sorte e accessori della sentenza di revocazione e le spese legali dell'ordinanza della Corte di Cassazione)”. 4.2) Col secondo e ultimo motivo d'appello, censura la sentenza nella parte in cui ha escluso il suo diritto al pagamento dell'importo di € 39.995,02 - da portare anch'esso in compensazione con il maggior debito - dovutogli quale compenso per l'espletamento dell'incarico di amministratore responsabile della gestione degli alloggi di proprietà comunale nel periodo dal 2006 al 2008. Evidenzia a tal fine:
- l'univoca rilevanza probatoria delle relazioni trimestrali versate in atti, poiché rese in esecuzione degli obblighi contrattuali discendenti dall'art.6 del propedeutico disciplinare d'incarico;
- l'espletamento di tale ultimo incarico in adempimento della nota datoriale n.546 del 27.01.2003, che ne aveva disposto la ripresa sempre in esecuzione della delibera n.4653/1988 e del disciplinare n.78 del 06.04.1989 (rapporto lavorativo che era stato poi definitivamente interrotto dal Comune con nota n.868360 del 12.12.2008). Chiede, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza di “dichiarare che l'avv.
è creditore del , per compensi maturati nel periodo Parte_1 Controparte_1
2006/2008, della somma di € 39.995,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dichiarando la compensazione legale, fino alla concorrenza di tale somma, di ogni credito del dedotto in giudizio, ovvero disponendo la compensazione giudiziale in Controparte_1
Pag. 8 egual misura e fino alla concorrenza” e di “prendere atto che l'avv. è Parte_1 creditore del , per compensi di cui alla sentenza n. 998/2018 della Corte Controparte_1
d'Appello di CA, residualmente ancora dovuti nella misura di € 1.207,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., nonché di € 17.006,80 per spese legali portate dalla stessa sentenza, dichiarando la compensazione legale, fino alla concorrenza di tali somme, di ogni credito del dedotto in giudizio, ovvero disponendo la compensazione Controparte_1 giudiziale in egual misura e fino alla concorrenza”.
Ha resistito al gravame il , con memoria depositata il 3.2.2025, chiedendo Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata, perché “lucidamente e convincentemente motivata” e le cui argomentazioni “si intendono richiamate”.
All'udienza del 24 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5) L'appello è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
5.1) E' fondata la prima ragione di gravame relativa all'errato computo del credito del scaturente dalla ordinanza n.1886/2022 della Suprema Corte, non dovendosi Controparte_1 aggiungere a quanto liquidato a titolo di compensi (€8.000,00) e spese generali (€1.400,00), né l'iva né la cpa, risultando pacifico che l'amministrazione locale si è difesa innanzi alla Suprema
Corte avvalendosi di propri difensori interni.
5.2) Del pari deve accogliersi la censura relativa all'erronea duplice compensazione della medesima partita creditoria del (l'importo liquidato dall'ordinanza della Corte di CP_1
Cassazione n.1886/2022).
Si tratta, invero, secondo i calcoli offerti dall'appellante (mai contestati dall'amministrazione resistente), di un credito già estinto per compensazione perché ricompreso nella somma di
€1.207,99 (scaturente dalla differenza tra il credito di € 10.607,99 per sorte capitale riconosciuto in favore del dalla sentenza n.998/2018 della Corte di Appello di CA e il credito Parte_1 di € 9.400,00 per spese legali liquidate in favore del nella ordinanza Controparte_1
n.1886/2022 della Cassazione), circostanza che preclude una nuova compensazione dello stesso con il maggior credito vantato dal professionista a titolo di spese processuali come liquidate dalla sentenza della Corte di Appello di CA n.998/2018. Queste ultime invero devono poi essere correttamente quantificate in €16.437,55 (e non in
€15.193,82 come affermato dal Tribunale alla pag.14 primo capoverso della sentenza), laddove all'importo calcolato dall'avvocato in € 17.006,80 (cfr. pagina 7 del ricorso in Parte_1 appello) deve essere detratta la somma di € 569,25 (contributo unificato del giudizio di revocazione) in quanto non oggetto di liquidazione nel dispositivo della sentenza della Corte di Appello di CA n.998/2018.
6) E' altresì fondato il secondo motivo di appello con il quale l'istante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto il suo diritto al pagamento dei compensi, da portare poi in compensazione con il maggiore credito dell'amministrazione di cui all'ingiunzione
Pag. 9 de qua, rivendicati dal professionista per l'attività espletata in favore del nel CP_1 CP_1 triennio 2006-2008. 6.1) Invero il rapporto professionale già sussistente tra le parti era stato riattivato - a seguito della sentenza del Tribunale di Palermo n.3065/2002 che aveva dichiarato l'illegittimità del provvedimento amministrativo di revoca del preesistente incarico - con nota datoriale n.546 del 27.01.2003 che aveva disposto il mantenimento dell'incarico, secondo le modalità stabilite dal disciplinare n.78 sottoscritto in data 06.04.1989 in esecuzione della delibera della Giunta municipale n.4635 del 29.12.1988; rapporto poi definitivamente interrotto con nota n.868360 del 12.12.2008 (doc. B5 dell'appellante). Si deve, dunque, presumere che l'avvocato abbia proseguito nell'esecuzione Parte_1 dell'incarico, con le medesime modalità esecutive inizialmente convenute, dal 2003 al 2005 (arco temporale per il quale ha già pacificamente ricevuto quanto a lui spettante) e fino al 2008. Militano in tal senso le relazioni trimestrali inviate periodicamente dal professionista al
, in esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 6 del disciplinare d'incarico, Controparte_1 dalle quali tuttavia non è ricavabile alcuna attività di report con riferimento all'ultimo trimestre del 2008, sicché per tale periodo non può ritenersi provato l'espletamento dell'incarico in oggetto (cfr. doc. B6-16 prodotti da parte appellante). Credito dell'avvocato , con riferimento al triennio 2006/2008, ma con esclusione Parte_1 dell'ultimo trimestre del 2008, che può essere quantificato - in assenza di specifiche contestazione dell'ente debitore in merito agli importi indicati nelle fatture allegate alla produzione di parte (all.B17-19) e della sostanziale conformità della somma dovuta a titolo di “compenso” rispetto ai parametri trascritti nel propedeutico disciplinare - in complessivi €30.640,89 (di cui €11.142,14 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 ed €8,356,61 per i primi nove mesi dell'anno 2008). Per quanto suesposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, previa compensazione delle reciproche poste attive e passive come innanzi descritte, deve essere ridotto ad € 99.944,38, oltre accessori come per legge, l'importo di cui alla pronuncia condannatoria in favore del adotta dal Tribunale di prime cure. Controparte_1
6) L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.3653/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. l'11 novembre 2022, riduce ad euro 99.944,38, oltre accessori come per legge, l'importo della pronuncia condannatoria in favore del
. Controparte_1
Conferma nel resto la predetta sentenza.
Compensa le spese del presente grado.
Così deciso in Palermo il 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo
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