Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/05/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott. Ugo Scavuzzo – Presidente
Dott. Giuseppe Bonfiglio – Giudice
Dott. AO Petrolo – Giudice ha pronunciato la seguente Oggetto: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi SENTENZA e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue nella causa iscritta al n. 4019/2013R.G., assicuratrici e società cooperative e dei consorzi proposta da
[...]
( ), difesa dagli avv.ti Maurizio Cacace e Parte_1 C.F._1
Salvatore Sorbello,
– attrice contro
), difeso dall'avv. Franco Carella, CP_1 C.F._2
– convenuto e nei confronti di
( ), difesa dall'avv. Claudio Controparte_2 P.IVA_1
Parlagreco,
– convenuta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto pubblico stipulato in data 4.1.1996 e Parte_1 CP_1
ricevevano dal padre, a titolo di donazione, la quota indivisa di 9/10 CP_2
dell'azienda commerciale situata in Messina, via Placida, isolato 477, n. 99, e costituivano, anche con il dante causa, la società in nome collettivo “Salumeria Vinci
1
L'amministrazione della società era attribuita, con lo stesso atto, a CP_1
In seguito, con l'atto pubblico stipulato in data 13.12.2000, donava la CP_2
propria quota di 1/10 della società a e a che divenivano, Parte_1 CP_1
perciò, titolari ciascuno della metà delle quote sociali. constatava, tramite un proprio commercialista, che dalla situazione Parte_1
contabile della società emergeva, al 31.12.2010, una perdita di esercizio di euro
247.644,05 e, al 31.12.2011, una perdita di esercizio di euro 412.537,63.
Esaminando la documentazione ricevuta in consegna dall'amministratore della società, tramite il proprio commercialista, riscontrava inoltre svariate Parte_1
«gravi anomalie»: mancata tenuta di libri contabili obbligatori, tale da non consentire
«una corretta ricostruzione dei fatti accaduti durante gli esercizi»; l'applicazione di percentuali di ricarico, per gli anni 2007, 2008 e 2009, sul prezzo di vendita della merce
(genericamente, prodotti alimentari) «non compatibile con l'attività esercitata» (ad esempio, per l'anno 2009 la percentuale di ricarico era del 10,72%, mentre la media del settore era del 25%); anticipazioni infruttifere dei soci contabilizzate in euro 25.781,72, derivanti da «incassi in nero»; importi a vari titoli (un credito di euro 74.857,69, assegni insoluti per euro 20.074,00, anticipazioni infruttifere per euro 17.781,72) la cui natura era
«completamente sconosciuta»; l'utile medio (10,23%) non coincideva con quello del settore merceologico (25-30%); continuavano ad essere riportate le voci “altri crediti” e
“c/assegni insoluti”, mentre aumentavano gli anticipi infruttiferi dei soci;
perdite lorde di magazzino e perdite nette di esercizio;
il credito di euro 296.152,00, relativo all'esercizio del 2010, contabilizzato per “adeguamento ai parametri”, doveva essere considerato
«assolutamente inesistente»; nel bilancio inerente al 2011 non risultavano più i crediti da assegni insoluti e il credito da adeguamento ai parametri, mentre compariva un debito nei confronti del coniuge dell'amministratore; la perdita contabilizzata era «illogica», in quanto nel 2011 la società avrebbe acquistato merce in quantità maggiore (per oltre il
50%) rispetto agli anni precedenti, per poi venderla al di sotto del costo di acquisto.
Inoltre, riceveva un avviso di addebito per omesso versamento di Parte_1
contributi previdenziali, un avviso con cui l'Agenzia delle Entrate accertava e tassava redditi per utili distribuiti dalla società, ma non percepiti, e una diffida di pagamento da parte di una società. costituiva una società, la avente lo stesso oggetto della CP_1 Parte_2
2 società in nome collettivo, in violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 c.c.
Esposte tali vicende, ha lamentato un «pregiudizio all'integrità del Parte_1
patrimonio sociale», ha agito per ottenere il risarcimento del danno «alla redditività e al valore della propria partecipazione» e il ristoro della lesione, come «conseguenza» del
«depauperamento del patrimonio sociale», del diritto «a percepire l'utile» della società.
In particolare, ha chiesto il risarcimento «del danno subito al suo Parte_1
patrimonio personale, riflesso della lesione al valore ed alla redditività della sua partecipazione» e del danno da violazione del divieto di concorrenza, da quantificarsi in misura «non inferiore al valore dell'avviamento» sfruttato da esercitando CP_1
una società con lo stesso oggetto sociale e negli stessi locali dove prima si trovava la società in nome collettivo.
Quindi, l'attrice ha chiesto: che, accertato il conflitto di interessi tra il convenuto e la società, siano inviati gli atti al Presidente del Tribunale, per la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.; che sia accertata la sua estraneità alla gestione della società; che si accerti che il depauperamento del patrimonio sociale è imputabile alla gestione da parte del convenuto;
che si accerti la responsabilità del convenuto per i danni
«arrecati alla società», con la condanna dello stesso a risarcirli;
che il convenuto sia condannato a reintegrare il patrimonio sociale;
che si accerti l'obbligo del convenuto di
«tenere indenne la società» da quanto dovuto a titolo di «sanzioni» comminate per le violazioni indicate nell'atto di citazione e per «quelle altre che dovessero accertarsi», con conseguente condanna dello stesso;
che il convenuto sia condannato a risarcire il danno
(causato all'attrice) «alla redditività e al valore della partecipazione sociale», danno «da determinarsi anche in via equitativa»; che il convenuto sia condannato a tenerla (l'attrice) indenne di quanto dovuto a titolo di sanzioni comminate per irregolarità contabili, fiscali e previdenziali;
che il convenuto sia condannato a risarcire (all'attrice) il danno da violazione del divieto di concorrenza, in misura non inferiore all'avviamento della società in nome collettivo.
La (citata inizialmente in persona Controparte_2 dell'amministratore), costituitasi in persona del curatore speciale, nominato con provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., ha eccepito che le scelte gestionali e gli illeciti dedotti nei confronti del socio amministratore sono «evidentemente riconducibili alla tipologia delle azioni e omissioni in grado di danneggiare direttamente la s.n.c. e solo in via di riflesso (o indiretta) il socio» e, sostenendo che, nell'ipotesi in cui
3 fosse riscontrato quanto asserito dall'attrice, l'accoglimento delle domande non potrebbe che portare una reintegrazione del patrimonio sociale, ha chiesto che sia accertata, anche con una consulenza tecnica d'ufficio, «l'eventuale responsabilità del convenuto per le azioni ed omissioni contestate», con la condanna dello stesso («de del caso») a reintegrare il «patrimonio sociale».
Si è costituito che ha eccepito e dedotto quanto segue: l'attrice era CP_1
priva di legittimazione ad esperire l'azione di responsabilità, di esclusiva spettanza della società; l'attrice non aveva dedotto «condotte, azioni od omissioni colposamente o dolosamente poste in atto» ai danni della società (dall'amministratore), ma si era limitata a «ipotizzare» comportamenti contrari agli interessi sociali;
la sua gestione era stata improntata al rispetto delle norme di legge e dello statuto;
le scritture contabili obbligatorie erano state «regolarmente tenute ed aggiornate»; la società a responsabilità limitata era stata costituita soltanto dopo la cessazione dell'attività della società in nome collettivo ed aveva acquisito il ramo di azienda di un'altra società, già esercitato da oltre venti anni;
se il danno allegato dall'attrice era solamente il «riflesso» di quello causato al patrimonio sociale, si era al di fuori della tutela riconosciuta al socio;
similmente, la lesione del diritto agli utili non integrava un «danno diretto», in quanto gli utili, prima della distribuzione, da deliberarsi dall'assemblea, erano parte del patrimonio della società.
Le domande attoree non possono essere accolte.
L'art. 2660 c.c. – applicabile, per il rinvio fatto dall'art. 2293 c.c., anche alle società in nome collettivo – stabilisce che «gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale».
Secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
«l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato
“direttamente” dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società» (Cass. n.
11223/21).
Questa pronuncia ha puntualizzato, altresì, che «la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del
4 singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore» (Cass. n. 11223/21, relativamente ad un caso in cui i soci avevano agito nei confronti dell'amministratore di una società di persone per il risarcimento di danni da «depauperamento» del patrimonio sociale e da «mancata distribuzione degli utili dovuta alla sostanziale incapienza dell'attivo»: sono evidenti i tratti di somiglianza con il caso in esame).
Danni come quelli descritti, e dedotti nella causa, derivano soltanto indirettamente dall'attività dell'amministratore, tale da incidere primariamente sul patrimonio sociale e, di riflesso, sul diritto dei soci a percepire gli utili (Cass. n. 11223/21, in motivazione).
È un principio che la Suprema Corte afferma da pronunce risalenti: «L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato
“direttamente” dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore» (Cass. n.
4548/12).
Alla responsabilità degli amministratori di società nei confronti dei soci si applica, per analogia, l'art. 2395 c.c. (Cass. n. 1261/16; Cass. n. 16416/07), relativo alle società di capitali, così che i principi giurisprudenziali elaborati su questa norma si estendono, indubbiamente, alle azioni di responsabilità esperibili nei confronti degli amministratori dai soci di una società di persone.
L'art. 2395 c.c. si riferisce al «diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori».
L'avverbio “direttamente” consente di delimitare l'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2395 c.c., chiarendo che, se il danno lamentato costituisce solo il
5 riflesso di quello causato al patrimonio sociale, «si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395 c.c., in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo» (Cass. n. 4548/12, in motivazione, ove citazioni di ulteriori pronunce;
anche Cass. n. 6558/11, in motivazione).
Il danno diretto «non può consistere nella mancata distribuzione degli utili, appunto in quanto questi, prima della distribuzione, appartengono alla società», sicché «neppure in detta ipotesi al singolo socio compete l'azione di responsabilità disciplinata dall'art. 2395 c.c.», e analogamente si deve dire del «danno consistente nella riduzione del valore della partecipazione societaria», riduzione che non costituisce «danno diretto ai sensi dell'art. 2395 c.c. in quanto configura un effetto mediato di quello asseritamente arrecato al patrimonio sociale» (Cass. n. 4548/12, in motivazione, anche per il rilievo che la partecipazione sociale è un «bene distinto dal patrimonio sociale» e, quindi, nell'ipotesi di prospettata diminuzione di valore della misura della partecipazione, «il pregiudizio derivante al socio è una conseguenza indiretta e soltanto eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore»: la pronuncia ha, perciò, ritenuto infondata la doglianza circa «la mancata percezione degli utili realizzati dalla società e la diminuzione del valore della quota di partecipazione societaria»).
In termini più analitici, «la partecipazione sociale, pur attribuendo al socio una complessa posizione, comprensiva di diritti e poteri, è tuttavia un bene distinto dal patrimonio sociale, sicché, nell'ipotesi di prospettata diminuzione di valore della misura della partecipazione, il pregiudizio derivante al socio è una conseguenza indiretta e soltanto eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore», così che «il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società e non al socio, il quale ha, in materia, un mero interesse, la cui eventuale lesione non può concretare quel danno diretto, necessario perché possa esperirsi l'azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c.» (Cass. n. 6364/98).
Gli atti degli amministratori di società di persone che avessero una incidenza negativa sulla posizione del socio, riducendo il valore della partecipazione sociale o compromettendo il diritto alla distribuzione degli utili, anche se integrassero mala gestio, sarebbero fonte di responsabilità verso la società, non verso il socio.
La giurisprudenza ha affermato sì che le due azioni possono, astrattamente, coesistere, ma ciò non implica che il socio possa agire per ottenere il risarcimento di un danno qualificabile come riflesso o indiretto, cioè come conseguenza mediata del danno
6 arrecato al patrimonio della società, non essendo ipotizzabile, in caso contrario, un concorso dell'azione individuale di responsabilità spettante al socio con l'azione che, semmai, possa essere proposta dalla società (cfr. Cass. n. 6364/98, in motivazione, per l'analisi di un caso simile).
In sintesi, il diritto alla realizzazione dell'oggetto sociale e alla conservazione del patrimonio sociale «spetta alla società e non al socio, il quale ha, in materia, un mero interesse, la cui eventuale lesione non può concretare quel danno diretto necessario perché possa esperirsi l'azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c.» (Cass. n. 6364/98, in motivazione, anche per citazioni di numerose pronunce sulla questione).
E ancora, «l'azione promossa individualmente dal socio nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 2395 c.c., richiede la realizzazione di un danno diretto alla sfera giuridico-patrimoniale del singolo socio danneggiato», con la conseguenza che
«costituiscono condotte in relazioni alle quali difetta il carattere del danno diretto richiesto dalla norma indicata quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili, danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali, trattandosi di comportamenti dolosi o colposi che colpiscono in via diretta esclusivamente la società, avendo un effetto solo riflesso sui soci» (Cass. n. 6558/11).
Pure condotte che impediscano il conseguimento di utili e danneggino il patrimonio della società o rendano impossibile la liquidazione delle quote sociali (come quelle di omessa tenuta o di dispersione di scritture contabili), anche a causa dell'impossibilità di conoscenza dei dati sociali necessari a tale liquidazione, «costituiscano condotte in relazione alle quali difetta il carattere del danno diretto richiesto dall'art. 2395 c.c.» (Cass.
n. 6558/11, in motivazione).
Nemmeno atti di concorrenza sleale potrebbero determinare danni diretti nel patrimonio del socio (così, Cass. n. 8359/07).
E allora, legittimata ad esperire l'azione di responsabilità per danni nei confronti degli amministratori è esclusivamente la società, anche quella di persone, rappresentata dal nuovo amministratore o dal liquidatore (cfr., oltre alle pronunce citate, Cass. n.
12772/95; Cass. n. 2872/92).
Casi tipici di pregiudizi immediati (non indiretti, non riflessi) a diritti del socio (o di un terzo) sono – esemplificativamente – quelli di false comunicazioni sociali da parte degli amministratori che, provocando un errato convincimento sulla reale situazione
7 patrimoniale della società, abbiano indotto il socio a svendere le proprie azioni o di violazioni di norme speciali che abbiano esposto il patrimonio del socio, oppure, ancora, di utilizzo, per estinguere un mutuo, di quote versate da soci non inadempienti, costretti a versarle nuovamente: sono casi in cui si produce un danno diretto nel patrimonio del socio, correlato ad un atto dispositivo conseguente alla condotta dell'amministratore o del liquidatore.
La giurisprudenza ha riconosciuto come danno diretto e immediato quello subito da un socio, destinatario di un accertamento fiscale con cui era stato elevato l'ammontare dei suoi redditi da partecipazione sociale e con cui era stata irrogata una sanzione pecuniaria, accertamento causato da una dichiarazione erronea indotta dal socio amministratore, che aveva comunicato dati errati (Cass. n. 2846/96).
Le domande attoree di risarcimento hanno ad oggetto danni non riconducibili ad alcuno di quei casi: si tratta – letteralmente – di «danni arrecati alla società», in particolare al «patrimonio sociale» e di danni indiretti o riflessi, conseguenza dei pregiudizi incidenti sul patrimonio sociale, come quelli «alla redditività e al valore della partecipazione sociale» o quelli che sarebbero derivati dalla violazione del divieto di concorrenza (pagg.
18 e 19 dell'atto di citazione).
Le causae petendi dedotte sono congruenti con i petita: «pregiudizio all'integrità del patrimonio sociale», «lesione del patrimonio sociale», «depauperamento del patrimonio sociale», con conseguente «pregiudizio al patrimonio individuale» (della socia), provocata inesistenza di utili, perdita di valore della quota sociale, eventi causati da mala gestio.
È vero che – in astratto – «l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone, coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali», ma – ha puntualizzato la giurisprudenza di legittimità – «la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art. 2043 c.c. ed in applicazione analogica dell'art.2395 c.c., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori» (Cass. n. 16416/07, su un caso di illegittime sottrazioni di somme di spettanza della società in nome collettivo operate dall'amministratore, condotte che provocano una lesione dell'integrità del patrimonio sociale e solo indirettamente del valore della quota del singolo socio, essendo dunque
8 infondata l'azione di responsabilità individuale).
Per un'analisi compiuta, è da osservare selle società di persone, se l'amministratore non presenta il rendiconto il socio (al contrario di quanto accade nelle società di capitali, ove occorre una delibera assembleare che ne autorizzi la distribuzione) «non percepisce gli utili, subendo così, in via diretta ed immediata, un danno che, come tale, può invocare agendo per far valere la responsabilità extracontrattuale dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2395 c.c., ivi applicabile analogicamente, atteso che la società personale, ancorché priva di autonoma personalità giuridica, costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci» (Cass. n. 1261/16).
Tuttavia, sarebbe erroneo fare discendere da questa pronuncia, con un automatismo, la configurabilità di un danno diretto e immediato nella sfera del socio che lamenti la mancata distribuzione di utili.
Infatti, la pronuncia citata, dopo avere rilevato che il danno da mancata distribuzione di utili è configurabile se «ovviamente» utili sussistano, ha puntualizzato che la soluzione sarebbe diversa «ove il socio facesse valere in giudizio la mancata percezione degli utili come derivante da diversi comportamenti di gestione tenuti dall'amministratore, dato che in tali ipotesi il danno lamentato verrebbe a configurarsi quale conseguenza del danno arrecato alla società, e solo in seconda battuta al socio»
(Cass. n. 1261/16, in motivazione).
Nel caso in esame, l'attrice ha dedotto comportamenti di cattiva gestione della società, tali da avere arrecato danni al patrimonio sociale, incidendo negativamente sul valore della quota di partecipazione e sul diritto a percepire gli utili, comportamenti quali l'omessa tenuta delle scritture contabili o «irregolarità» nella tenuta delle scritture stesse, causativi di danni, per asserzione espressa (pag. 14 dell'atto di citazione), «alla società», il cui patrimonio aveva subito un «depauperamento», quindi per la socia solamente in via riflessa o indiretta, come, del resto, riconosciuto dall'attrice (pag. 15 dell'atto di citazione:
«…danno subito al suo patrimonio personale, riflesso della lesione al valore ed alla redditività della sua partecipazione»).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati, dai quali discende – osserva questo Collegio – l'irrilevanza delle prove testimoniali assunte, le domande non possono che essere rigettate.
I soli danni che potrebbero – astrattamente – configurarsi come diretti e immediati sarebbero quelli correlati ad avvisi di addebito emessi dall'Istituto Nazionale della
9 Previdenza Sociale per il mancato pagamento di contributi previdenziali o ad avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate con cui siano state irrogate sanzioni per dichiarazioni irregolari.
Sennonché, dai documenti prodotti (avvisi di addebito per contributi previdenziali omessi alla “gestione commercianti”, n. 595 2012 0001394368 000, n. 595 2014
0002924584 000 e n. 595 2014 0005497755 000; comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione per l'anno di imposta 2011) non si desume una prova, adeguata, dei danni subiti: non sono dimostrati i pagamenti (eventualmente) effettuati in seguito agli avvisi, né sono dimostrati gli importi che (eventualmente) sarebbero stati non dovuti, il cui mancato versamento (o, prima, la cui mancata dichiarazione) fosse stato causato direttamente da omissioni nella gestione imputabili al convenuto, pagamenti che – ove ne ricorrano le condizioni – integrerebbero danni, che, come qualunque altro danno, per essere risarcibili devono essere effettivi e concreti (non meramente ipotetici o possibili).
Anche la domanda che ha ad oggetto tali danni, pertanto, non può che essere rigettata.
La società , nel costituirsi, in persona del curatore Controparte_2
speciale, nominato ai sensi dell'art. 78 c.p.c. (v. il provvedimento in calce all'istanza, emesso il 30 giugno 2014), dopo avere eccepito che le condotte prospettate erano tali da incidere direttamente nel proprio patrimonio e soltanto indirettamente (o di riflesso) sulla posizione della socia, ha chiesto che «in ipotesi» di accertamento della «veridicità» delle deduzioni attoree e della «eventuale responsabilità del convenuto per le azioni ed omissioni contestate» lo stesso sia condannato a reintegrare il patrimonio sociale.
Tale domanda, in quanto avanzata da una parte convenuta – e tale è la società, anche se citata in persona del curatore, non comportando la sostituzione della persona fisica che ne ha la rappresentanza un cambio nell'identità del soggetto – nei confronti di un'altra parte già convenuta nella causa, una volta qualificata come domanda riconvenzionale c.d. trasversale, è inammissibile per tardività.
Secondo un indiritto giurisprudenziale meno rigido, «il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.» (Cass. n. 9441/22).
Se la domanda che un convenuto o un terzo chiamato formuli nei confronti di altro
10 convenuto «non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo», la detta domanda «non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore» (Cass. n. 9441/22, in motivazione;
in senso analogo, Cass.
n. 6846/17, relativamente ad una domanda riconvenzionale proposta tardivamente;
Cass.
n. 12558/99, per l'affermazione che la domanda in questione sia proposta con comparsa depositata tempestivamente, entro il termine preclusivo previsto dalla norma allora vigente).
Nell'atto di citazione notificato alla società, in persona del curatore, per l'integrazione del contraddittorio la data della prima udienza di comparizione è stata indicata all'11 dicembre 2014, mentre la società, in persona del curatore, si è costituita con comparsa di risposta depositata in data 10.12.2014.
In base agli artt. 166 e 167 c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis le domande riconvenzionali del convenuto devono essere proposte, a pena di decadenza, con comparsa depositata almeno venti giorni prima dell'udienza.
Se si seguisse l'indirizzo giurisprudenziale più rigoroso, che esige un'istanza di autorizzazione e di spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., formulata «con la comparsa di risposta tempestivamente depositata» (Cass. n. 12662/21), la detta domanda sarebbe comunque inammissibile per tardività della costituzione.
Le spese, nel rapporto tra l'attrice e il convenuto, seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: indeterminabile;
si prende a riferimento lo scaglione di valore fino ad euro
52.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa complessità delle questioni e delle attività, anche istruttorie, fattori che comportano la riduzione del 20% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
Nei rapporti tra l'attrice e la convenuta (società) e tra questa e l'altro convenuto le spese sono da compensare, considerando la finalità delle domande attoree rispetto alla società (non di effettivo contrasto) e la decisione in rito su quella avanzata dalla seconda.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta le domande attoree;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla società;
11 3) condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese di lite che liquida in euro
6.092,80 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.;
4) compensa le spese nei rapporti con la società convenuta.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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