Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 24815/2024 r.g.
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati Giudice
Dott.ssa UL d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 24815 del R.G.N.C. del 2024, avente ad oggetto : Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso);
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dell'avv. CHARIELLO FRANCESCA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] in data [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. VINGELLI ROSARIO, presso ila quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM;
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
Con ricorso depositato il 21.11.2024, esponeva di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con dalla quale erano nate due figlie, in data 12.12.2013 e Controparte_1 Per_1
UL in data 19.12.2017, entrambe minorenni;
che la relazione era entrata in crisi dopo la nascita delle figlie, in quanto il aveva iniziato ad assumere nei suoi confronti un comportamento CP_1
aggressivo, insultandola ed umiliandola, anche alla presenza delle minori per futili motivi, a mostrare insofferenza verso le responsabilità familiari nonché ad intrattenere varie relazioni con donne diverse, circostanza quest'ultima che aveva reso irreversibile la crisi di coppia, tanto che, agli inizi di gennaio
2023, il lasciava la casa familiare per trasferirsi presso l'abitazione materna;
che le minori CP_1
apparivano destabilizzate dal comportamento paterno, soprattutto la figlia , la quale aveva Per_1
spesso delle manifestazioni di rabbia che rivolgeva contro la madre;
che il cambiava molto CP_1
spesso compagne, presentandole alle figlie, nonostante ella più volte lo avesse invitato a trascorrere il tempo dedicato a quest'ultime da solo con loro;
che ella aveva sporto denuncia contro il compagno in quanto quest'ultimo si era introdotto nella casa familiare e le aveva sottratto la somma di €
13.200,00, somma ricevuta in parte in donazione dai propri genitori per le figlie ed in parte dagli arretrati percepiti dalla sua pensione d'invalidità e successivamente aveva anche ammesso di aver commesso il fatto;
che lei era affetta da Lupus, con un'invalidità diagnosticata del 75% e che lavorava con un contratto a chiamata, due volte a settimana presso una pizzeria con un reddito annuo di circa
€ 3.011,90, mentre lui lavorava presso due ditte di pulizie con una RAL annua di circa 30mila euro e versava, dall'allontanamento dalla casa familiare, euro 600 mensili per il mantenimento della figlie.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di disporre l'affido esclusivo delle figlie minori e UL Per_1
alla madre a causa del comportamento maltrattante ed irresponsabile del con diritto di CP_1
visita paterno e assegnazione della casa familiare (di proprietà della madre) ad ella ricorrente, nonché un contributo al mantenimento delle figlie da porsi a carico del pari ad € 700,00, oltre il CP_1
50% dell'assegno d'inclusione, oltre il 60% delle spese straordinarie.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 17.3.2025, con comparsa di costituzione del
17.2.2025 si costituiva in giudizio , il quale deduceva di non aver mai avuto Controparte_1
comportamenti aggressivi nei confronti della moglie e delle figlie e che la convivenza si era interrotta per preservare la serenità delle minori, considerato il carattere della moglie, sfociato anche in aggressioni fisiche ai suoi danni e ai danni della sua compagna, che era costretto a denunciare presso le AG competenti;
deduceva di non averle sottratto alcuna somma, di aver sempre provveduto al mantenimento delle figlie versando alla ricorrente la somma di euro 600,00 mensili sin dall'allontanamento dalla casa familiare. n. 24815/2024 r.g.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale l'affido condiviso delle minori con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, nonché di disporre a suo carico un contributo al mantenimento delle figlie pari ad euro 600, considerato che a breve avrebbe avuto un altro figlio dalla nuova compagna.
All'udienza del 17.3.2025 venivano ascoltate le parti, presenti personalmente, le quali dichiaravano di essere addivenute alla definizione concordata della lite alle seguenti condizioni, come indicate nell'accordo depositato telematicamente in data 16.3.2025:
“1. La casa familiare sita in Napoli alla via IV Novembre n. 6 unitamente agli arredi in essa contenuti Per_ sarà assegnata alla sig. che vi abiterà con le figlie minori e UL. Pt_1
2. il sig. trasferirà la propria residenza altrove entro 30 giorni dalla firma dell'accordo CP_1
impegnandosi a comunicare alla sig.ra la nuova residenza;
Pt_1
Per_ 3. le figlie minori e UL rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre;
4. le parti concordano il relativo calendario diritto di visita padre - figlie: a) le minori trascorreranno con il padre due pomeriggi a settimana, da concordare tra le parti in base ai rispettivi impegni lavorativi dall'uscita di scuola fino alle 20:00 dopo cena;
nei fine settimana alternati le minori saranno con il padre dalla sera del venerdì fino alla domenica alle 20:00 dopo cena. Durante il fine settimana lui spettante, il padre potrà portare le figlie fuori città compatibilmente con le esigenze scolastiche ludiche delle stesse e nel rispetto della loro volontà;
b) per le festività natalizie le minori trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con
l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro ed il 6 gennaio alternativamente con l'uno o l'altro genitore;
c) per le festività pasquali le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis con l'uno o l'altro genitore;
d) per le vacanze estive con il padre trascorrerà con le figlie 15 giorni anche divisi in due settimane nel periodo da giugno ad agosto da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
5) il sig. verserà la sig.ra sul conto corrente di quest'ultima Controparte_1 Parte_1
presso SA PA (Iban [...]) entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Aprile 2025, la somma di euro 600 a titolo di contributo al mantenimento Per_ delle figlie minori e UL (euro 300 cadauna) da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat
a decorrere dal mese di Marzo 2026; 6) le parti concordano che le spese straordinarie, scolastiche compresa la mensa, mediche non coperte dal SSN, odontoiatriche, sportive e ludiche, per le minori
Per_
e UL saranno ripartite nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre
e saranno preventivamente concordate come da Protocollo d'SA del Tribunale di Napoli;
7) le
Per_ CP_ parti stabiliscono che l'assegno unico per le figlie minori e UL riconosciuto dall sarà n. 24815/2024 r.g.
percepito al 50% tra le parti. Il Sig. si impegna a versare, anche ratealmente, alla Sig.ra CP_1
la quota spettante a quest'ultima e non versata a titolo di assegno unico per il periodo da Pt_1
gennaio ad agosto 2023; 8) il sig. si impegna a restituire alla sig.ra la somma CP_1 Pt_1
di euro 10.200,00 costituenti risparmi della stessa da lui prelevati dalla casa familiare, in rate da euro 200 mensili da versarsi sul conto corrente della stessa a partire dal mese di Aprile 2025, solo per il mese di dicembre la rata sarà di euro 400,00; 9) le parti si impegnano a seguire un percorso di mediazione familiare presso una struttura pubblica che sceglieranno di comune accordo al fine di trovare, nel supremo interesse delle minori, un equilibrio nel loro rapporto genitori figli;
10) le parti si impegnano a rimettere reciprocamente le querele sporte l'uno nei confronti dell'altra; 11) i procuratori costituiti dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano alla solidarietà professionale e dichiarano compensate le spese del giudizio.”
All'esito, il Giudice preso atto dell'intervenuto accordo delle parti riservava in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al Pm per le sue conclusioni.
DIRITTO
In relazione all'accordo raggiunto dalle parti in data 16.3.2025, confermato all'udienza del 17.3.2025, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
L'accordo sottoscritto e depositato dalle parti in data 16.3.2025, confermato all'udienza del
17.3.2025, può essere pertanto recepito.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1.Omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo del 16.3.2025;
2. Prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. Spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente n. 24815/2024 r.g.
Dott.ssa UL d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti