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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6654/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cundari e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in Controparte_1 persona del Ministro p.t., nonché Controparte_2
in persona del Dirigente Scolastico p.t., tutti rappresentati e
[...]
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – proc. Giuseppe Nappo, e con essa elettivamente domiciliata alla via Diaz, 11
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2019, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di lavorare presso il di al 01.09.2007 svolgendo la funzione di Controparte_2 CP_2 DSGA, conveniva in giudizio il , in persona del Dirigente p.t., ed il in CP_2 CP_1
persona del Ministro p.t., chiedendo che, previo accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno, notificata in data 12.06.2019, la stessa fosse annullata, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, con attribuzione.
Il ricorrente, più specificamente, deduceva che, nel mese di settembre 2019, a causa di uno stato depressivo regolarmente certificato, gli veniva prescritto un periodo di riposo fino al
13.05.2019, specificando che la certificazione medica emessa dall'ASL Caserta – Distretto
Sanitario 13 – Maddaloni, avrebbe attestato la necessità dell'istante di “relazioni sociali non legate ad impegni di lavoro, anche allontanandosi dalla propria residenza”.
Il ricorrente esponeva, inoltre, che, su specifica richiesta del D.S., in data 03.02.2019, di domenica, veniva espletata una visita fiscale presso il suo domicilio;
dedotto di essere risultato momentaneamente assente per essersi recato in Chiesa per assistere alla Santa
Messa, riferiva, tuttavia, che, come da avviso lasciatogli dal medico fiscale, veniva sottoposto a visita ambulatoriale presso l di Caserta, ove sarebbe stata confermata la CP_3 malattia fino al giorno indicato dal medico curante, ovvero fino alla data del 13.05.2019.
Affermava che, successivamente, con nota prot. n. 988 del 05.02.2019, il Dirigente Scolastico contestava la circostanza al ricorrente, invitandolo a fornire giustificazioni del suo operato, deducendo, poi, di averle fatte pervenire in data 06.02.2019, rilevando sia la temporaneità dell'assenza, sia la possibilità riconosciutagli di allontanarsi dal proprio domicilio per intrattenere relazioni sociali utili per lo stato di stress depressivo certificato.
Dedotto che, con nota prot. n. 1335/U del 13.02.2019, nel dare riscontro delle giustificazioni del ricorrente, il Dirigente Scolastico gli comunicava l'avvio del procedimento disciplinare, convocandolo presso il proprio ufficio per il giorno 01.03.2019, alle ore 12,00, con l'assistenza eventuale di un procuratore o di un rappresentante sindacale, l'istante lamentava l'inosservanza del termine dei 20 giorni prescritti dalla legge, ed, ancora, che, in data
12.06.2019, gli veniva notificato, alle ore 14,10, per il tramite dell'assistente amministrativa sig.ra il provvedimento disciplinare della sospensione di un giorno dal Parte_2
servizio, da scontare il giorno 13.06.2019, con privazione della retribuzione.
Il ricorrente deduceva, pertanto, la violazione dell'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001 e, dunque,
l'illegittimità per vizi formali e procedurali;
a sostegno di tali deduzioni, invero, argomentava affermando che il Dirigente Scolastico D.S. non avrebbe convocato il ricorrente assegnandogli i 20 giorni previsti per preparare la difesa, né avrebbe completato il procedimento entro i 120 giorni stabiliti dalla norma, evidenziando che la conclusione del procedimento doveva avvenire entro i 120 giorni successivi alla notifica della contestazione di addebito e non entro i 120 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare.
Sotto tale profilo, il lavoratore deduceva la violazione del termine per la conclusione del procedimento disciplinare, argomentando che, nonostante la previsione ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, il provvedimento conclusivo sarebbe stato adottato soltanto in data 12.06.2019 e, quindi, ben oltre il termine previsto dalla norma.
Al riguardo, evidenziava che la contestazione dell'addebito gli sarebbe stata notificata in data 05.02.2019; assumeva, perciò, che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto concludersi entro il 05.06.2019 e non, invece, entro il 12.06.2019, data in cui veniva emesso il provvedimento disciplinare impugnato.
Nel merito, infine, affermava l'irrilevanza, sul piano disciplinare, della propria condotta, assumendo che “in base alle prescrizioni mediche, non solo poteva ma doveva intrattenere relazioni sociali non legate ad impegni di lavoro, anche allontanandosi dalla propria residenza” ed evidenziando che tale ipotesi rientrerebbe tra quelle di esonero dall'obbligo della reperibilità previste dalla normativa ed, in ogni caso, la sproporzione della sanzione rispetto alla gravità del fatto contestato.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano i resistenti, i quali eccepivano l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, i resistenti contestavano l'assunto attoreo, assumendo, innanzitutto, che il procedimento disciplinare avrebbe avuto inizio in data 13.02.2019 e che la contestazione di addebito ricevuta in data 05.02.2019 sarebbe riferibile, diversamente da quanto dedotto in ricorso, alla mancata giustifica dell'assenza alla visita fiscale del 07.01.2019 entro i termini richiesti dalla comunicazione inoltrata e poi archiviata e, dunque, non all'assenza alla visita fiscale
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, l'art. 7 della legge 300/1970, in una prospettiva di tutela del lavoratore nei confronti di interventi del datore di lavoro discrezionali o arbitrari, pone all'esercizio del potere disciplinare dello stesso precisi limiti, sia di ordine sostanziale sia di ordine procedurale, che possono definirsi - in contrapposizione, meramente logica, a quelli direttamente desumibili dall'art. 2106 c.c., norma fondante il potere disciplinare del datore, cui vanno ad aggiungersi - di carattere esterno. Nel valutare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, risponde, pertanto, ad un corretto metodo d'indagine procedere - beninteso, in coerente applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nei limiti segnati dalle allegazioni delle parti - anzitutto all'accertamento dell'osservanza da parte del datore di lavoro degli oneri posti a suo carico dalla disciplina statutaria e solo successivamente, ove tale accertamento abbia avuto esito positivo, acclarare
(questi i limiti interni) la veridicità e fondatezza degli addebiti contestati e, quindi, la proporzionalità della sanzione alla gravità dell'infrazione.
Appare opportuno altresì precisare che il complessivo sistema di garanzie delineato dall'art. 7 Statuto Lavoratori, come successivamente specificato dalla elaborazione giurisprudenziale formatasi al riguardo, rappresenta esclusivamente un minimum di tutela in favore del lavoratore, essendo sempre consentito alle parti contrattuali, nell'esercizio dei propri poteri dispositivi - sia a livello collettivo quanto a livello individuale - prevedere ulteriori adempimenti di carattere procedurale a carico del datore di lavoro che intenda esercitare i propri poteri disciplinari o anche ulteriori limiti di natura sostanziale che vadano ad ampliare e, quindi, a rafforzare l'originario sistema di tutela.
Completano la disciplina, per quanto concerne il settore del pubblico impiego, le disposizioni di cui agli artt. 55 e ss., contenute nel d.lgs. n. 165/2001.
Più specificamente, l'art. 55 bis, a garanzia del lavoratore alle dipendenze della P.A., prevede le forme ed i termini da osservare nell'ambito del procedimento disciplinare;
in particolare, con riferimento al caso in esame, il referente normativo è rappresentato dal comma 4 della predetta disposizione, in base al quale “per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' , entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di Controparte_4 tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo”.
Così brevemente tracciate le coordinate di riferimento, va disposto l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente, per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Orbene, dalla sintetica ricostruzione dei fatti operata, appare chiaro che, ai fini della valutazione della legittimità della sanzione disciplinare, assume rilievo decisivo stabilire, in via preliminare, la data a cui risale l'avvio del procedimento disciplinare, che la parte ricorrente afferma essere corrispondente al 05.02.2019, diversamente dai resistenti, che, invece, assumono sia il 13.02.2019.
Così, nel caso in esame, occorre soffermarsi sulla nota prot. n. 986 del 05.02.2019 – recante
“richiesta giustifica assenza visita medica di controllo domiciliare N. 367576 del
03/02/2019” e su quella prot. n. 1335/U del 13.02.2019 – avente come oggetto “avvio di procedimento disciplinare – atto di contestazione di addebito” – nonché la portata di tali atti nell'ambito del procedimento disciplinare.
Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dai resistenti, non può ritenersi che il termine – di natura perentoria – di conclusione del procedimento prescritto dall'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, decorra dal 13.02.2019, data con cui, attraverso la nota prot. n. 1335/U, il resistente comunicava formalmente al ricorrente l'avvio del procedimento CP_2
disciplinare.
Ed, invero, nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza della contestazione dell'addebito sin dalla data del 05.02.2019 e, cioè, quando gli veniva notificata la nota prot. n. 986, recante “richiesta giustifica assenza visita medica di controllo domiciliare N. 367576 del 03/02/2019”.
Al riguardo, si evidenzia, innanzitutto, che i re quisiti essenziali della contestazione disciplinare vanno individuati nei caratteri della specificità, dell'immediatezza e dell'immutabilità.
Deve, inoltre, osservarsi che, in base all'art. 55 bis, comma 4, cit., il termine dei 120 giorni decorre espressamente dalla “contestazione dell'addebito”.
Quest'ultima, com'è noto, ha lo scopo di consentire al lavoratore un'immediata ed efficace difesa e deve rivestire il carattere della specificità, in modo tale che possa essere enucleato il comportamento disciplinarmente rilevante.
Come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione disciplinare rappresenta il principale elemento di garanzia per il lavoratore che, al fine di rendere le proprie giustificazioni rispetto ai fatti addebitatigli, deve essere in grado di conoscere con esattezza i comportamenti oggetto del procedimento. Infatti, la contestazione non solo deve essere motivata, ma deve avere l'ulteriore requisito della specificità proprio al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore.
Nella fattispecie in esame, prescindendo dalla formale qualificazione della nota n. 1335/U del 13.02.2019 come atto di comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare, deve rilevarsi come quella prot. n. 986 del 05.02.2019 presenti un contenuto di per sé già assimilabile a quello di una contestazione disciplinare, essendo inquadrata la condotta oggetto di contestazione – secondo i summenzionati canoni della specificità, immediatezza ed immodificabilità – ed essendo concesso anche un termine per la difesa, con l'avvertimento che, in caso di mancata giustifica, “l'assenza sarà considerata ingiustificata, con gli atti conseguenti connessi” (cfr. allegato n. 2 di produzione di parte resistente e v. anche prod. parte ricorrente).
Sul punto, non può neppure trascurarsi l'ulteriore circostanza rappresentata dal fatto che, nel medesimo arco temporale, al ricorrente veniva contestato un addebito dal tenore simile, come emerge in via documentale (cfr. nota prot. n. 1011 del 05.02.2019 – all. n. 14, versata in atti dalla stessa parte resistente); in particolare, dalla nota prot. n. 1011 del 05.02.2019 si evince che, nella stessa giornata in cui al ricorrente veniva richiesto di giustificare l'assenza del 03.02.2019, allo stesso veniva contestata l'assenza ingiustificata del 07.01.2019 all'esito di visita fiscale, con contestuale comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare.
La successiva nota del 13.02.2019, del resto, oltre a costituire, nella sostanza, l'atto con cui il resistente ha dato riscontro alle giustificazioni rese dal ricorrente in data CP_2
06.02.2019, fa espresso richiamo alla nota prot. n. 986 del 05.02.2019.
Del resto, nemmeno può affermarsi che tale nota avesse contenuto generico nell'ottica di consentire ulteriori approfondimenti in vista della successiva contestazione con la nota del
13.02.2019.
Ed, invero, con la nota prot. n. 986 del 05.02.2019 il lavoratore, in maniera puntuale e specifica tale da consentire allo stesso di articolare le proprie difese, è stato reso edotto dell'assenza alla visita medica di controllo domiciliare del 03.02.2019, a fronte della quale viene richiesto di produrre la giustifica.
Risulta, peraltro, smentita altresì la ricostruzione fornita dai resistenti in ordine alla ricezione, da parte del ricorrente, in data 05.02.2019 della contestazione di addebito ascrivibile alla mancata giustifica all'assenza alla visita fiscale del 07.01.2019 e non già all'assenza alla visita fiscale del 03.02.2019 (cfr. pagina 3 della memoria di costituzione e risposta).
Ed, invero, come è emerso in via documentale, in data 05.02.2019, al ricorrente veniva effettivamente contestata l'assenza alla visita fiscale del 07.01.2019, ma ciò avveniva con una nota diversa da quella recante prot. n. 886, trattandosi, invero, della nota prot. n. 1011.
Deve, pertanto, concludersi che il ricorrente abbia avuto effettiva e compiuta conoscenza della contestazione di addebito già in data 05.02.2019; per tale ragione, in applicazione della previsione ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001, deve ritenersi che l'Amministrazione abbia violato il termine dei centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito, indipendentemente, ciò dalla data in cui avveniva la comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare al lavoratore.
Logica conseguenza è, dunque, che l'eccezione sollevata dalla resistente va disattesa.
Dalle considerazioni sin qui svolte discende la illegittimità della sanzione irrogata all'istante e quivi impugnata;
conseguentemente, la stessa va annullata e la parte resistente va condannata alla restituzione, in favore del ricorrente, della retribuzione relativa al giorno di sospensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
La domanda di parte attrice merita, pertanto, accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disciplinare impugnata e, per l'effetto, condanna la parte resistente alla restituzione, in favore del ricorrente, della retribuzione relativa al giorno di sospensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) condanna la parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 15.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6654/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cundari e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in Controparte_1 persona del Ministro p.t., nonché Controparte_2
in persona del Dirigente Scolastico p.t., tutti rappresentati e
[...]
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – proc. Giuseppe Nappo, e con essa elettivamente domiciliata alla via Diaz, 11
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.07.2019, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di lavorare presso il di al 01.09.2007 svolgendo la funzione di Controparte_2 CP_2 DSGA, conveniva in giudizio il , in persona del Dirigente p.t., ed il in CP_2 CP_1
persona del Ministro p.t., chiedendo che, previo accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno, notificata in data 12.06.2019, la stessa fosse annullata, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, con attribuzione.
Il ricorrente, più specificamente, deduceva che, nel mese di settembre 2019, a causa di uno stato depressivo regolarmente certificato, gli veniva prescritto un periodo di riposo fino al
13.05.2019, specificando che la certificazione medica emessa dall'ASL Caserta – Distretto
Sanitario 13 – Maddaloni, avrebbe attestato la necessità dell'istante di “relazioni sociali non legate ad impegni di lavoro, anche allontanandosi dalla propria residenza”.
Il ricorrente esponeva, inoltre, che, su specifica richiesta del D.S., in data 03.02.2019, di domenica, veniva espletata una visita fiscale presso il suo domicilio;
dedotto di essere risultato momentaneamente assente per essersi recato in Chiesa per assistere alla Santa
Messa, riferiva, tuttavia, che, come da avviso lasciatogli dal medico fiscale, veniva sottoposto a visita ambulatoriale presso l di Caserta, ove sarebbe stata confermata la CP_3 malattia fino al giorno indicato dal medico curante, ovvero fino alla data del 13.05.2019.
Affermava che, successivamente, con nota prot. n. 988 del 05.02.2019, il Dirigente Scolastico contestava la circostanza al ricorrente, invitandolo a fornire giustificazioni del suo operato, deducendo, poi, di averle fatte pervenire in data 06.02.2019, rilevando sia la temporaneità dell'assenza, sia la possibilità riconosciutagli di allontanarsi dal proprio domicilio per intrattenere relazioni sociali utili per lo stato di stress depressivo certificato.
Dedotto che, con nota prot. n. 1335/U del 13.02.2019, nel dare riscontro delle giustificazioni del ricorrente, il Dirigente Scolastico gli comunicava l'avvio del procedimento disciplinare, convocandolo presso il proprio ufficio per il giorno 01.03.2019, alle ore 12,00, con l'assistenza eventuale di un procuratore o di un rappresentante sindacale, l'istante lamentava l'inosservanza del termine dei 20 giorni prescritti dalla legge, ed, ancora, che, in data
12.06.2019, gli veniva notificato, alle ore 14,10, per il tramite dell'assistente amministrativa sig.ra il provvedimento disciplinare della sospensione di un giorno dal Parte_2
servizio, da scontare il giorno 13.06.2019, con privazione della retribuzione.
Il ricorrente deduceva, pertanto, la violazione dell'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001 e, dunque,
l'illegittimità per vizi formali e procedurali;
a sostegno di tali deduzioni, invero, argomentava affermando che il Dirigente Scolastico D.S. non avrebbe convocato il ricorrente assegnandogli i 20 giorni previsti per preparare la difesa, né avrebbe completato il procedimento entro i 120 giorni stabiliti dalla norma, evidenziando che la conclusione del procedimento doveva avvenire entro i 120 giorni successivi alla notifica della contestazione di addebito e non entro i 120 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare.
Sotto tale profilo, il lavoratore deduceva la violazione del termine per la conclusione del procedimento disciplinare, argomentando che, nonostante la previsione ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, il provvedimento conclusivo sarebbe stato adottato soltanto in data 12.06.2019 e, quindi, ben oltre il termine previsto dalla norma.
Al riguardo, evidenziava che la contestazione dell'addebito gli sarebbe stata notificata in data 05.02.2019; assumeva, perciò, che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto concludersi entro il 05.06.2019 e non, invece, entro il 12.06.2019, data in cui veniva emesso il provvedimento disciplinare impugnato.
Nel merito, infine, affermava l'irrilevanza, sul piano disciplinare, della propria condotta, assumendo che “in base alle prescrizioni mediche, non solo poteva ma doveva intrattenere relazioni sociali non legate ad impegni di lavoro, anche allontanandosi dalla propria residenza” ed evidenziando che tale ipotesi rientrerebbe tra quelle di esonero dall'obbligo della reperibilità previste dalla normativa ed, in ogni caso, la sproporzione della sanzione rispetto alla gravità del fatto contestato.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano i resistenti, i quali eccepivano l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, i resistenti contestavano l'assunto attoreo, assumendo, innanzitutto, che il procedimento disciplinare avrebbe avuto inizio in data 13.02.2019 e che la contestazione di addebito ricevuta in data 05.02.2019 sarebbe riferibile, diversamente da quanto dedotto in ricorso, alla mancata giustifica dell'assenza alla visita fiscale del 07.01.2019 entro i termini richiesti dalla comunicazione inoltrata e poi archiviata e, dunque, non all'assenza alla visita fiscale
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, l'art. 7 della legge 300/1970, in una prospettiva di tutela del lavoratore nei confronti di interventi del datore di lavoro discrezionali o arbitrari, pone all'esercizio del potere disciplinare dello stesso precisi limiti, sia di ordine sostanziale sia di ordine procedurale, che possono definirsi - in contrapposizione, meramente logica, a quelli direttamente desumibili dall'art. 2106 c.c., norma fondante il potere disciplinare del datore, cui vanno ad aggiungersi - di carattere esterno. Nel valutare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, risponde, pertanto, ad un corretto metodo d'indagine procedere - beninteso, in coerente applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nei limiti segnati dalle allegazioni delle parti - anzitutto all'accertamento dell'osservanza da parte del datore di lavoro degli oneri posti a suo carico dalla disciplina statutaria e solo successivamente, ove tale accertamento abbia avuto esito positivo, acclarare
(questi i limiti interni) la veridicità e fondatezza degli addebiti contestati e, quindi, la proporzionalità della sanzione alla gravità dell'infrazione.
Appare opportuno altresì precisare che il complessivo sistema di garanzie delineato dall'art. 7 Statuto Lavoratori, come successivamente specificato dalla elaborazione giurisprudenziale formatasi al riguardo, rappresenta esclusivamente un minimum di tutela in favore del lavoratore, essendo sempre consentito alle parti contrattuali, nell'esercizio dei propri poteri dispositivi - sia a livello collettivo quanto a livello individuale - prevedere ulteriori adempimenti di carattere procedurale a carico del datore di lavoro che intenda esercitare i propri poteri disciplinari o anche ulteriori limiti di natura sostanziale che vadano ad ampliare e, quindi, a rafforzare l'originario sistema di tutela.
Completano la disciplina, per quanto concerne il settore del pubblico impiego, le disposizioni di cui agli artt. 55 e ss., contenute nel d.lgs. n. 165/2001.
Più specificamente, l'art. 55 bis, a garanzia del lavoratore alle dipendenze della P.A., prevede le forme ed i termini da osservare nell'ambito del procedimento disciplinare;
in particolare, con riferimento al caso in esame, il referente normativo è rappresentato dal comma 4 della predetta disposizione, in base al quale “per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' , entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di Controparte_4 tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo”.
Così brevemente tracciate le coordinate di riferimento, va disposto l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente, per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Orbene, dalla sintetica ricostruzione dei fatti operata, appare chiaro che, ai fini della valutazione della legittimità della sanzione disciplinare, assume rilievo decisivo stabilire, in via preliminare, la data a cui risale l'avvio del procedimento disciplinare, che la parte ricorrente afferma essere corrispondente al 05.02.2019, diversamente dai resistenti, che, invece, assumono sia il 13.02.2019.
Così, nel caso in esame, occorre soffermarsi sulla nota prot. n. 986 del 05.02.2019 – recante
“richiesta giustifica assenza visita medica di controllo domiciliare N. 367576 del
03/02/2019” e su quella prot. n. 1335/U del 13.02.2019 – avente come oggetto “avvio di procedimento disciplinare – atto di contestazione di addebito” – nonché la portata di tali atti nell'ambito del procedimento disciplinare.
Ebbene, contrariamente a quanto dedotto dai resistenti, non può ritenersi che il termine – di natura perentoria – di conclusione del procedimento prescritto dall'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, decorra dal 13.02.2019, data con cui, attraverso la nota prot. n. 1335/U, il resistente comunicava formalmente al ricorrente l'avvio del procedimento CP_2
disciplinare.
Ed, invero, nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza della contestazione dell'addebito sin dalla data del 05.02.2019 e, cioè, quando gli veniva notificata la nota prot. n. 986, recante “richiesta giustifica assenza visita medica di controllo domiciliare N. 367576 del 03/02/2019”.
Al riguardo, si evidenzia, innanzitutto, che i re quisiti essenziali della contestazione disciplinare vanno individuati nei caratteri della specificità, dell'immediatezza e dell'immutabilità.
Deve, inoltre, osservarsi che, in base all'art. 55 bis, comma 4, cit., il termine dei 120 giorni decorre espressamente dalla “contestazione dell'addebito”.
Quest'ultima, com'è noto, ha lo scopo di consentire al lavoratore un'immediata ed efficace difesa e deve rivestire il carattere della specificità, in modo tale che possa essere enucleato il comportamento disciplinarmente rilevante.
Come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione disciplinare rappresenta il principale elemento di garanzia per il lavoratore che, al fine di rendere le proprie giustificazioni rispetto ai fatti addebitatigli, deve essere in grado di conoscere con esattezza i comportamenti oggetto del procedimento. Infatti, la contestazione non solo deve essere motivata, ma deve avere l'ulteriore requisito della specificità proprio al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore.
Nella fattispecie in esame, prescindendo dalla formale qualificazione della nota n. 1335/U del 13.02.2019 come atto di comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare, deve rilevarsi come quella prot. n. 986 del 05.02.2019 presenti un contenuto di per sé già assimilabile a quello di una contestazione disciplinare, essendo inquadrata la condotta oggetto di contestazione – secondo i summenzionati canoni della specificità, immediatezza ed immodificabilità – ed essendo concesso anche un termine per la difesa, con l'avvertimento che, in caso di mancata giustifica, “l'assenza sarà considerata ingiustificata, con gli atti conseguenti connessi” (cfr. allegato n. 2 di produzione di parte resistente e v. anche prod. parte ricorrente).
Sul punto, non può neppure trascurarsi l'ulteriore circostanza rappresentata dal fatto che, nel medesimo arco temporale, al ricorrente veniva contestato un addebito dal tenore simile, come emerge in via documentale (cfr. nota prot. n. 1011 del 05.02.2019 – all. n. 14, versata in atti dalla stessa parte resistente); in particolare, dalla nota prot. n. 1011 del 05.02.2019 si evince che, nella stessa giornata in cui al ricorrente veniva richiesto di giustificare l'assenza del 03.02.2019, allo stesso veniva contestata l'assenza ingiustificata del 07.01.2019 all'esito di visita fiscale, con contestuale comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare.
La successiva nota del 13.02.2019, del resto, oltre a costituire, nella sostanza, l'atto con cui il resistente ha dato riscontro alle giustificazioni rese dal ricorrente in data CP_2
06.02.2019, fa espresso richiamo alla nota prot. n. 986 del 05.02.2019.
Del resto, nemmeno può affermarsi che tale nota avesse contenuto generico nell'ottica di consentire ulteriori approfondimenti in vista della successiva contestazione con la nota del
13.02.2019.
Ed, invero, con la nota prot. n. 986 del 05.02.2019 il lavoratore, in maniera puntuale e specifica tale da consentire allo stesso di articolare le proprie difese, è stato reso edotto dell'assenza alla visita medica di controllo domiciliare del 03.02.2019, a fronte della quale viene richiesto di produrre la giustifica.
Risulta, peraltro, smentita altresì la ricostruzione fornita dai resistenti in ordine alla ricezione, da parte del ricorrente, in data 05.02.2019 della contestazione di addebito ascrivibile alla mancata giustifica all'assenza alla visita fiscale del 07.01.2019 e non già all'assenza alla visita fiscale del 03.02.2019 (cfr. pagina 3 della memoria di costituzione e risposta).
Ed, invero, come è emerso in via documentale, in data 05.02.2019, al ricorrente veniva effettivamente contestata l'assenza alla visita fiscale del 07.01.2019, ma ciò avveniva con una nota diversa da quella recante prot. n. 886, trattandosi, invero, della nota prot. n. 1011.
Deve, pertanto, concludersi che il ricorrente abbia avuto effettiva e compiuta conoscenza della contestazione di addebito già in data 05.02.2019; per tale ragione, in applicazione della previsione ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001, deve ritenersi che l'Amministrazione abbia violato il termine dei centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito, indipendentemente, ciò dalla data in cui avveniva la comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare al lavoratore.
Logica conseguenza è, dunque, che l'eccezione sollevata dalla resistente va disattesa.
Dalle considerazioni sin qui svolte discende la illegittimità della sanzione irrogata all'istante e quivi impugnata;
conseguentemente, la stessa va annullata e la parte resistente va condannata alla restituzione, in favore del ricorrente, della retribuzione relativa al giorno di sospensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
La domanda di parte attrice merita, pertanto, accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disciplinare impugnata e, per l'effetto, condanna la parte resistente alla restituzione, in favore del ricorrente, della retribuzione relativa al giorno di sospensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) condanna la parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 15.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico