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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 4168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4168 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 21.11.2024 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2719/2021 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona dell'Amministratore unico nonché legale Parte_1 rappresentante p.t., dr. (c.f. ), con sede Parte_2 C.F._1 legale in al Centro Direzionale – Isola C1, Partita Iva/CF , Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in sostituzione del precedente difensore , dall'Avv. Annantonia Romano (C.F: , presso il cui studio elett.te domicilia in Quarto (NA), C.F._2 al Corso Italia n.5, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio, all'indirizzo di Posta elettronica certificata:
Email_1
appellante
CONTRO
CP_1
-appellato-non costituito Oggetto: ricorso in appello avverso la Sentenza n°1962/2021, non notificata, depositata e pubblicata in data 23.03.2021 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 4.4.2019, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 51/2019 emesso dal GL del Tribunale di Napoli in data 11.1.2019 e notificatole in data 26.02.2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 153,85 a favore del dipendente CP_1
a titolo di conguaglio ore per gli anni 2016 e 2017, vale a dire la differenza
[...] tra quanto lavorato in più , mese per mese, e quanto erogato in più dalla Azienda rispetto alle ore effettivamente lavorate. Eccepiva, in via preliminare, la propria natura di società in house cui ricollegava il divieto di attribuzione al lavoratore di somme non previste dalla legge o dal CCNL;
affermava l'infondatezza della avversa tesi, fondata su erronea interpretazione dell'art. 19 CCNL di settore;
proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite dal dipendente a titolo di conguaglio ore dalla data di assunzione al gennaio 2016. Si costituiva l'opposto che resisteva sia all'opposizione che alla domanda riconvenzionale. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava l'opposizione nonché la domanda riconvenzionale, confermando il D.I. opposto;
condannava la alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame la società soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte in data 22.9.2021, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto erroneamente la correttezza dei conteggi operati dalla controparte, ritenendoli adeguatamente motivati nonché nella parte in cui il medesimo giudicante aveva erroneamente valutato le risultanze processuali, omettendo di analizzare il contenuto degli statini paga (prodotti in atti di causa dal medesimo opposto), ma soprattutto omettendo di valutare tali emergenze processuali nel loro complesso;
evidenziava che vi era stata una errata valutazione sia delle emergenze processuali che del materiale probatorio in relazione alla domanda di condanna della società al pagamento della retribuzione relativa alle ore lavorate oltre l'orario ordinario di lavoro e comunque oltre le 173 ore mensili convenzionalmente retribuite, assumendo che il ricorrente non aveva mai effettuato prestazioni di lavoro straordinario attenendosi sempre all'orario ordinario di lavoro (come risultante dalla documentazione in atti - fogli di presenze e statini paga) ;che , dunque, il ricorrente non aveva fornito alcuna prova di avere prestato un orario di lavoro superiore alle 173 ore mensili retribuite;
che in ogni caso la società non aveva mai autorizzato l'effettuazione di alcuna prestazione di lavoro straordinario;
che il trattamento stipendiale veniva corrisposto su base mensile e calcolato facendo applicazione del metodo della mensilizzazione in virtù delle disposizioni del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizie servizi integrati /Multiservizi del 31/05/2011 ( ex art 19 ccnl citato ) Allegava, altresì, che i prospetti paga posti a base della condanna si limitavano ad evidenziare le ore non lavorate ma retribuite il cui ammontare non doveva essere sommato alle 173 previste dal contratto ma al numero delle ore realmente lavorate riportate sotto la voce ore ordinarie. Il conguaglio ore di cui ai prospetti paga, dunque, lungi dal comprovare un credito del lavoratore costituiva unicamente un elemento figurativo per conciliare le discrepanze tra divisore orario contrattuale e divisore orario formato sulla scorta della durata di calendario del mese lavorato. Evidenziava, altresì, che il primo Giudice aveva erroneamente fatto riferimento all'art. 31 del c.c.n.l. di settore atteso che la norma pattizia disciplinava la fattispecie dell'orario multiperiodale, mai applicata da essa appellante in quanto l'attività esercitata non prevedeva variazioni di intensità dell'attività lavorativa. Riproponeva, poi, la domanda riconvenzionale già spiegata nel giudizio di primo grado chiedendo che il lavoratore fosse condannato alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di conguaglio ore fino a tutto l'anno 2015. Concludeva, pertanto, perché, in riforma della gravata sentenza, fosse rigettata la domanda proposta dall'odierno appellato ed accolta la domanda riconvenzionale.
Vinte le spese. Ricostituito il contraddittorio, parte appellata non si costituiva in giudizio.
A seguito del collocamento fuori ruolo dell'originario relatore ( dr. ) con Per_1 decreto presidenziale del 24.9.2024 , la causa veniva assegnata alla scrivente relatrice. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
Con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 5.11.2024, parte appellante ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere , per avvenuta conciliazione in sede sindacale in data 25.1.2023 ( v. doc. in atti) Con tale verbale redatto ,ai sensi e per gli effetti del comma IV dell'art. 2113 cc e degli artt. 410, 411, 412 ter cpc , presso gli uffici comunali siti in Pt_1
,Piazza Cavour 42, le parti hanno regolato i loro rapporti diversamente da quanto stabilito dalla sentenza appellata, rinunziando rispettivamente all'impugnazione ed agli effetti della decisione di primo grado e compiendo le altre reciproche rinunce come risultanti dal verbale medesimo. Alla stregua dell'accordo raggiunto, le parti in causa hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine al rapporto di lavoro dedotto in giudizio. In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poichè alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione. Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997)
Ed invero la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando invece escluso che ad una tale soluzione processuale possa pervenirsi quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia comunque insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia. (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1997, n. 622 ).
Qualora , in particolare , la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone , però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto invero la Suprema Corte che , per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo , dev'essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n 10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite.
Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacchè in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero
- se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse ,non solo all'impugnazione, bensì a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso.
Ne consegue allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 cfr. anche, in tal senso, Cass. n.1614/94).
Nè potrebbe sostenersi che vi sia comunque un residuo interesse in ordine al regime delle spese processuali in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. La Suprema Corte ha ritenuto , però, che tale regolazione ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonchè della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite ( Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie tenuto conto del tenore dell'accordo intercorso , il regime delle spese di lite resta quello concordato tra le parti, in sede di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
- spese di lite come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Napoli lì 21.11.2024
Il Presidente est. rel. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 21.11.2024 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2719/2021 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona dell'Amministratore unico nonché legale Parte_1 rappresentante p.t., dr. (c.f. ), con sede Parte_2 C.F._1 legale in al Centro Direzionale – Isola C1, Partita Iva/CF , Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in sostituzione del precedente difensore , dall'Avv. Annantonia Romano (C.F: , presso il cui studio elett.te domicilia in Quarto (NA), C.F._2 al Corso Italia n.5, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio, all'indirizzo di Posta elettronica certificata:
Email_1
appellante
CONTRO
CP_1
-appellato-non costituito Oggetto: ricorso in appello avverso la Sentenza n°1962/2021, non notificata, depositata e pubblicata in data 23.03.2021 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 4.4.2019, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 51/2019 emesso dal GL del Tribunale di Napoli in data 11.1.2019 e notificatole in data 26.02.2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 153,85 a favore del dipendente CP_1
a titolo di conguaglio ore per gli anni 2016 e 2017, vale a dire la differenza
[...] tra quanto lavorato in più , mese per mese, e quanto erogato in più dalla Azienda rispetto alle ore effettivamente lavorate. Eccepiva, in via preliminare, la propria natura di società in house cui ricollegava il divieto di attribuzione al lavoratore di somme non previste dalla legge o dal CCNL;
affermava l'infondatezza della avversa tesi, fondata su erronea interpretazione dell'art. 19 CCNL di settore;
proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite dal dipendente a titolo di conguaglio ore dalla data di assunzione al gennaio 2016. Si costituiva l'opposto che resisteva sia all'opposizione che alla domanda riconvenzionale. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava l'opposizione nonché la domanda riconvenzionale, confermando il D.I. opposto;
condannava la alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame la società soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte in data 22.9.2021, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto erroneamente la correttezza dei conteggi operati dalla controparte, ritenendoli adeguatamente motivati nonché nella parte in cui il medesimo giudicante aveva erroneamente valutato le risultanze processuali, omettendo di analizzare il contenuto degli statini paga (prodotti in atti di causa dal medesimo opposto), ma soprattutto omettendo di valutare tali emergenze processuali nel loro complesso;
evidenziava che vi era stata una errata valutazione sia delle emergenze processuali che del materiale probatorio in relazione alla domanda di condanna della società al pagamento della retribuzione relativa alle ore lavorate oltre l'orario ordinario di lavoro e comunque oltre le 173 ore mensili convenzionalmente retribuite, assumendo che il ricorrente non aveva mai effettuato prestazioni di lavoro straordinario attenendosi sempre all'orario ordinario di lavoro (come risultante dalla documentazione in atti - fogli di presenze e statini paga) ;che , dunque, il ricorrente non aveva fornito alcuna prova di avere prestato un orario di lavoro superiore alle 173 ore mensili retribuite;
che in ogni caso la società non aveva mai autorizzato l'effettuazione di alcuna prestazione di lavoro straordinario;
che il trattamento stipendiale veniva corrisposto su base mensile e calcolato facendo applicazione del metodo della mensilizzazione in virtù delle disposizioni del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizie servizi integrati /Multiservizi del 31/05/2011 ( ex art 19 ccnl citato ) Allegava, altresì, che i prospetti paga posti a base della condanna si limitavano ad evidenziare le ore non lavorate ma retribuite il cui ammontare non doveva essere sommato alle 173 previste dal contratto ma al numero delle ore realmente lavorate riportate sotto la voce ore ordinarie. Il conguaglio ore di cui ai prospetti paga, dunque, lungi dal comprovare un credito del lavoratore costituiva unicamente un elemento figurativo per conciliare le discrepanze tra divisore orario contrattuale e divisore orario formato sulla scorta della durata di calendario del mese lavorato. Evidenziava, altresì, che il primo Giudice aveva erroneamente fatto riferimento all'art. 31 del c.c.n.l. di settore atteso che la norma pattizia disciplinava la fattispecie dell'orario multiperiodale, mai applicata da essa appellante in quanto l'attività esercitata non prevedeva variazioni di intensità dell'attività lavorativa. Riproponeva, poi, la domanda riconvenzionale già spiegata nel giudizio di primo grado chiedendo che il lavoratore fosse condannato alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di conguaglio ore fino a tutto l'anno 2015. Concludeva, pertanto, perché, in riforma della gravata sentenza, fosse rigettata la domanda proposta dall'odierno appellato ed accolta la domanda riconvenzionale.
Vinte le spese. Ricostituito il contraddittorio, parte appellata non si costituiva in giudizio.
A seguito del collocamento fuori ruolo dell'originario relatore ( dr. ) con Per_1 decreto presidenziale del 24.9.2024 , la causa veniva assegnata alla scrivente relatrice. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
Con le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 5.11.2024, parte appellante ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere , per avvenuta conciliazione in sede sindacale in data 25.1.2023 ( v. doc. in atti) Con tale verbale redatto ,ai sensi e per gli effetti del comma IV dell'art. 2113 cc e degli artt. 410, 411, 412 ter cpc , presso gli uffici comunali siti in Pt_1
,Piazza Cavour 42, le parti hanno regolato i loro rapporti diversamente da quanto stabilito dalla sentenza appellata, rinunziando rispettivamente all'impugnazione ed agli effetti della decisione di primo grado e compiendo le altre reciproche rinunce come risultanti dal verbale medesimo. Alla stregua dell'accordo raggiunto, le parti in causa hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine al rapporto di lavoro dedotto in giudizio. In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poichè alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione. Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997)
Ed invero la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando invece escluso che ad una tale soluzione processuale possa pervenirsi quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia comunque insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia. (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1997, n. 622 ).
Qualora , in particolare , la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone , però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto invero la Suprema Corte che , per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo , dev'essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n 10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite.
Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacchè in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero
- se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse ,non solo all'impugnazione, bensì a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso.
Ne consegue allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 cfr. anche, in tal senso, Cass. n.1614/94).
Nè potrebbe sostenersi che vi sia comunque un residuo interesse in ordine al regime delle spese processuali in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. La Suprema Corte ha ritenuto , però, che tale regolazione ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonchè della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite ( Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie tenuto conto del tenore dell'accordo intercorso , il regime delle spese di lite resta quello concordato tra le parti, in sede di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
- spese di lite come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Napoli lì 21.11.2024
Il Presidente est. rel. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.