CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. LE Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 23 settembre
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1100/24 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
IS RO, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in Frattamaggiore
APPELLANTE
E
rappresentato e difesi dall'avv. Domenico Carozza, presso il quale CP_1 elettivamente domicilia, in Napoli, Centro Direzionale, Is. F 10
APPELLATI
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' ha proposto tempestivo appello avverso la sent. n. 6288 del Parte_1
2023 con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva accolto la domanda di lavoratore dipendente che con sent. n. 1591 del 2021, sempre del Tribunale di CP_1
Napoli, passata in giudicato, e di cui in questo procedimento ha agito per la quantificazione, si era visto riconoscere il suo diritto a percepire le differenze retributive, per il periodo giugno 2014-giugno
2019, tra il livello D, di formale inquadramento, e quello DS, riconosciuto dal Giudice, per le
1 mansioni in concreto espletate. Il Giudice di primo grado aveva determinato la somma dovuta in euro 42.590,81, oltre interessi di legge.
Censurava detta decisione, per essere state le differenze retributive parametrate, partendo dal livello
D6 posseduto dalla controparte, al livello DS6, anziché al livello DS1, e comunque contestava i conteggi recepiti dal Tribunale, per la loro genericità e l'inserimento di voci accessorie non dovute.
Concludeva, pertanto, affinchè, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda proposta nei suoi confronti con il ricorso di primo grado della controparte o, comunque, venisse rideterminata la somma dovuta.
Si è costituito resistendo all'appello, del quale preliminarmente ha eccepito CP_1
l'inammissibilità, ex art. 434 c.p.c. .
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene uno specifico motivo di impugnazione, peraltro fondato, del tutto idoneo a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
Per quanto concerne i parametri di calcolo per verificare le differenze retributive scaturenti dalla pronuncia generica espressa alla sentenza n. 1591 indicata in premessa, fissati dal primo giudice
2 raffrontando i profili D6 e DS6, reputa la Corte che debba aversi riguardo ai parametri relativi a trattamenti iniziali per entrambi i livelli messi a confronto, in quanto il giudicato individua come spettante il livello DS, senza fornire altra precisazione o riconoscimento del diritto alla conservazione della progressione economica orizzontale acquisita nella categoria D.
Tale impostazione è in linea con quanto statuito dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 20.8.2024 n. 22958), per la quale nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del d.l.vo n. 165 del 2001, in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori, deve interpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore, ferma la nullità dell'assegnazione, ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza ed, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
Reputa la difesa appellata che tale principio non si attagli alla fattispecie al vaglio, in quanto il sistema di classificazione previsto dalla contrattazione collettiva imposta il livello DS non come profilo superiore alla cat. B, ma come mera progressione economica.
L'assunto non ha pregio.
Al riguardo va puntualizzato che l'art. 13, comma 4, del CCNL comparto sanità, 1998-2001, recita:
“I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all'interno della stessa categoria, possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come "super". I profili ivi collocati assumono la denominazione di "specializzato" o di "esperto"”, e nel sistema di classificazione era previsto un livello economico “super” nell'ambito delle categorie B e D.
Del resto, “Nell'ambito del comparto sanità, la progressione economica orizzontale, di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, non è attribuita automaticamente bensì in base ai criteri previsti dal contratto collettivo integrativo, come previsto dai successivi artt. 31 e 35, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39 del medesimo (cfr. CP_2
Cass. 22.5.2018 n. 12562).
La (cfr. Cass., Sez. lav., 22.5.2018 n. 12562) ha precisato che nell'ambito del comparto Parte_2 sanità la progressione economica orizzontale, di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, non è attribuita automaticamente bensì in base ai criteri previsti dal contratto collettivo integrativo, come previsto dai successivi artt. 31 e 35, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39 del medesimo c.c.n.l. (
3 Tali richiami, tuttavia, non sono completi se non si considera la declaratoria delle mansioni, anch'essa parte integrante della contrattazione collettiva, dalla quale può ricavarsi il seguente confronto tra la cat. D e quella DS.
La declaratoria della categoria D, posseduta dal , recita: CP_1
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale. Appartengono altresì a questa categoria – nel livello economico D super (DS) – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”. Nella categoria D sono altresì previsti i collaboratori professionali che “[...] svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale – quale, ad esempio, la tenuta dei registri – nell'ambito delle unità operative semplici;
assicurano i turni previsti nelle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore;
collaborano all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi all'interno delle unità operative semplici, possono coordinare anche attività del personale Addetto per predisporre i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo”.
Tra i profili professionali del livello economico D PE (DS) è previsto il Collaboratore professionale sanitario esperto con i requisiti che seguono “Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente a profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
4 Dunque, le categorie D e DS non rappresentano semplicemente i gradini di una progressione economica, stante l'evidenza superiore pregnanza delle mansioni rientranti nel livello DS e, infatti, nella pronuncia costituente giudicato, alla quale la presente è in ogni caso vincolata, all'esito della verifica dell'attività svolta dal viene reso esplicito il riconoscimento non di una mera CP_1 progressione economica, ma delle superiori mansioni svolte.
Scrive, al riguardo, il Tribunale:
“Da quanto riportato può facilmente evincersi come le competenze per ciò che concerne
l'inquadramento D PE vadano a inglobare e superare quelle previste il livello D, essendone quindi un evoluzione migliorativa. L'inquadramento D PE prevede una responsabilità più ampia relativa non solo alla propria condotta, come nel livello D, ma anche ai risultati raggiunti nell'ambito della struttura operativa di assegnazione. Sebbene lo svolgimento di dette mansioni superiori non può dar vita ad un inquadramento economico diverso rispetto a quello di contratto, lo stesso non può dirsi delle differenze retributive già maturate e non coperte da prescrizione, in applicazione dell'art. 52 TU 165/2001. I fatti prospettati in ricorso danno luogo all'esercizio di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento D”.
Dunque, il parametro da individuarsi è quello relativo al livello DS. L'altro termine del confronto
(D6), va individuato con riferimento al trattamento iniziale, posto che il riconoscimento con sentenza del livello superiore non può essere vanificato dalla progressione economica intanto raggiunta dal in quello inferiore. In altri termini, in presenza di un giudicato che accorda il livello CP_1 economico DS, senza altro precisare, ai fini della determinazione delle differenze retributive la comparazione va effettuata tra il trattamento economico iniziale del livello economico professionale in godimento (D) e quello accertato in sentenza (DS), ferma la progressione acquisita nel livello D..
Ciò posto, su questa base la Corte ha onerato le parti di proporre dei conteggi e, sul punto, mentre quelli formulati da parte appellata appaiono non intelligibili, ove la differenza dovuta viene indicata sulla base di alcuna somma percepita, così incongruamente arrivando a un importo pretesamente dovuto addirittura ben superiore a quello già riconosciuto, i conteggi di parte appellante appaiono chiari e lineari, pienamente rispondendo ai parametri di calcolo sollecitati. Alcuna parte, poi, nei suoi conteggi, ha inserito voci accessorie, pur oggetto di un'inziale contestazione e, in ogni caso, a tal riguardo parte appella non ha formulato alcuna osservazione e/o contestazione.
Può pertanto, reputarsi corretto il calcolo di parte datoriale che individua in euro 9.661,86, in luogo della somma di euro 42.590,81 riconosciuta all'esito del giudizio primo grado, oltre gli accessori di legge già riconosciuti, l'importo dovuto, per quanto azionato, dall' a Controparte_3 CP_1
[...]
5 In considerazione del rilevante ridimensionamento della somma dovuta e della particolarità giuridica della vicenda azionata, appare al Collegio equo, pur nel contesto ordinamentale di cui all'art. 92
c.p.c., come d'altronde rimodulato da Cort Cost. n. 77 del 2018, dichiarare compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite del doppio grado, che invece per la restante parte seguono la Part complessiva soccombenza dell' liquidandosi, con distrazione al procuratore antistatario, nella misura, reputata congrua, ricompresa nello scaglione di riferimento della tabella allegata al d.m. n.
55 del 2014, come aggiornati dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina in euro 9.661,86, in luogo della somma di euro
42.590,81 determinata all'esito del giudizio primo grado, oltre gli accessori di legge già riconosciuti,
l'importo oggetto della condanna di pagamento dell' nei confronti di Controparte_3 CP_1
[...] dichiara compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite del doppio grado;
condanna l' a corrispondere a con distrazione, le spese di lite per la Controparte_3 CP_1 rimanente metà, che liquida, per compenso, in euro 1.400,00 per il primo grado e in euro 1.500.00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. LE Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. LE Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 23 settembre
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1100/24 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
IS RO, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in Frattamaggiore
APPELLANTE
E
rappresentato e difesi dall'avv. Domenico Carozza, presso il quale CP_1 elettivamente domicilia, in Napoli, Centro Direzionale, Is. F 10
APPELLATI
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' ha proposto tempestivo appello avverso la sent. n. 6288 del Parte_1
2023 con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva accolto la domanda di lavoratore dipendente che con sent. n. 1591 del 2021, sempre del Tribunale di CP_1
Napoli, passata in giudicato, e di cui in questo procedimento ha agito per la quantificazione, si era visto riconoscere il suo diritto a percepire le differenze retributive, per il periodo giugno 2014-giugno
2019, tra il livello D, di formale inquadramento, e quello DS, riconosciuto dal Giudice, per le
1 mansioni in concreto espletate. Il Giudice di primo grado aveva determinato la somma dovuta in euro 42.590,81, oltre interessi di legge.
Censurava detta decisione, per essere state le differenze retributive parametrate, partendo dal livello
D6 posseduto dalla controparte, al livello DS6, anziché al livello DS1, e comunque contestava i conteggi recepiti dal Tribunale, per la loro genericità e l'inserimento di voci accessorie non dovute.
Concludeva, pertanto, affinchè, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda proposta nei suoi confronti con il ricorso di primo grado della controparte o, comunque, venisse rideterminata la somma dovuta.
Si è costituito resistendo all'appello, del quale preliminarmente ha eccepito CP_1
l'inammissibilità, ex art. 434 c.p.c. .
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene uno specifico motivo di impugnazione, peraltro fondato, del tutto idoneo a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
Per quanto concerne i parametri di calcolo per verificare le differenze retributive scaturenti dalla pronuncia generica espressa alla sentenza n. 1591 indicata in premessa, fissati dal primo giudice
2 raffrontando i profili D6 e DS6, reputa la Corte che debba aversi riguardo ai parametri relativi a trattamenti iniziali per entrambi i livelli messi a confronto, in quanto il giudicato individua come spettante il livello DS, senza fornire altra precisazione o riconoscimento del diritto alla conservazione della progressione economica orizzontale acquisita nella categoria D.
Tale impostazione è in linea con quanto statuito dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 20.8.2024 n. 22958), per la quale nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del d.l.vo n. 165 del 2001, in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori, deve interpretarsi nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore, ferma la nullità dell'assegnazione, ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza ed, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
Reputa la difesa appellata che tale principio non si attagli alla fattispecie al vaglio, in quanto il sistema di classificazione previsto dalla contrattazione collettiva imposta il livello DS non come profilo superiore alla cat. B, ma come mera progressione economica.
L'assunto non ha pregio.
Al riguardo va puntualizzato che l'art. 13, comma 4, del CCNL comparto sanità, 1998-2001, recita:
“I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all'interno della stessa categoria, possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come "super". I profili ivi collocati assumono la denominazione di "specializzato" o di "esperto"”, e nel sistema di classificazione era previsto un livello economico “super” nell'ambito delle categorie B e D.
Del resto, “Nell'ambito del comparto sanità, la progressione economica orizzontale, di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, non è attribuita automaticamente bensì in base ai criteri previsti dal contratto collettivo integrativo, come previsto dai successivi artt. 31 e 35, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39 del medesimo (cfr. CP_2
Cass. 22.5.2018 n. 12562).
La (cfr. Cass., Sez. lav., 22.5.2018 n. 12562) ha precisato che nell'ambito del comparto Parte_2 sanità la progressione economica orizzontale, di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, non è attribuita automaticamente bensì in base ai criteri previsti dal contratto collettivo integrativo, come previsto dai successivi artt. 31 e 35, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39 del medesimo c.c.n.l. (
3 Tali richiami, tuttavia, non sono completi se non si considera la declaratoria delle mansioni, anch'essa parte integrante della contrattazione collettiva, dalla quale può ricavarsi il seguente confronto tra la cat. D e quella DS.
La declaratoria della categoria D, posseduta dal , recita: CP_1
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale. Appartengono altresì a questa categoria – nel livello economico D super (DS) – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”. Nella categoria D sono altresì previsti i collaboratori professionali che “[...] svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale – quale, ad esempio, la tenuta dei registri – nell'ambito delle unità operative semplici;
assicurano i turni previsti nelle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle 24 ore;
collaborano all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi all'interno delle unità operative semplici, possono coordinare anche attività del personale Addetto per predisporre i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo”.
Tra i profili professionali del livello economico D PE (DS) è previsto il Collaboratore professionale sanitario esperto con i requisiti che seguono “Programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente a profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
4 Dunque, le categorie D e DS non rappresentano semplicemente i gradini di una progressione economica, stante l'evidenza superiore pregnanza delle mansioni rientranti nel livello DS e, infatti, nella pronuncia costituente giudicato, alla quale la presente è in ogni caso vincolata, all'esito della verifica dell'attività svolta dal viene reso esplicito il riconoscimento non di una mera CP_1 progressione economica, ma delle superiori mansioni svolte.
Scrive, al riguardo, il Tribunale:
“Da quanto riportato può facilmente evincersi come le competenze per ciò che concerne
l'inquadramento D PE vadano a inglobare e superare quelle previste il livello D, essendone quindi un evoluzione migliorativa. L'inquadramento D PE prevede una responsabilità più ampia relativa non solo alla propria condotta, come nel livello D, ma anche ai risultati raggiunti nell'ambito della struttura operativa di assegnazione. Sebbene lo svolgimento di dette mansioni superiori non può dar vita ad un inquadramento economico diverso rispetto a quello di contratto, lo stesso non può dirsi delle differenze retributive già maturate e non coperte da prescrizione, in applicazione dell'art. 52 TU 165/2001. I fatti prospettati in ricorso danno luogo all'esercizio di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento D”.
Dunque, il parametro da individuarsi è quello relativo al livello DS. L'altro termine del confronto
(D6), va individuato con riferimento al trattamento iniziale, posto che il riconoscimento con sentenza del livello superiore non può essere vanificato dalla progressione economica intanto raggiunta dal in quello inferiore. In altri termini, in presenza di un giudicato che accorda il livello CP_1 economico DS, senza altro precisare, ai fini della determinazione delle differenze retributive la comparazione va effettuata tra il trattamento economico iniziale del livello economico professionale in godimento (D) e quello accertato in sentenza (DS), ferma la progressione acquisita nel livello D..
Ciò posto, su questa base la Corte ha onerato le parti di proporre dei conteggi e, sul punto, mentre quelli formulati da parte appellata appaiono non intelligibili, ove la differenza dovuta viene indicata sulla base di alcuna somma percepita, così incongruamente arrivando a un importo pretesamente dovuto addirittura ben superiore a quello già riconosciuto, i conteggi di parte appellante appaiono chiari e lineari, pienamente rispondendo ai parametri di calcolo sollecitati. Alcuna parte, poi, nei suoi conteggi, ha inserito voci accessorie, pur oggetto di un'inziale contestazione e, in ogni caso, a tal riguardo parte appella non ha formulato alcuna osservazione e/o contestazione.
Può pertanto, reputarsi corretto il calcolo di parte datoriale che individua in euro 9.661,86, in luogo della somma di euro 42.590,81 riconosciuta all'esito del giudizio primo grado, oltre gli accessori di legge già riconosciuti, l'importo dovuto, per quanto azionato, dall' a Controparte_3 CP_1
[...]
5 In considerazione del rilevante ridimensionamento della somma dovuta e della particolarità giuridica della vicenda azionata, appare al Collegio equo, pur nel contesto ordinamentale di cui all'art. 92
c.p.c., come d'altronde rimodulato da Cort Cost. n. 77 del 2018, dichiarare compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite del doppio grado, che invece per la restante parte seguono la Part complessiva soccombenza dell' liquidandosi, con distrazione al procuratore antistatario, nella misura, reputata congrua, ricompresa nello scaglione di riferimento della tabella allegata al d.m. n.
55 del 2014, come aggiornati dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina in euro 9.661,86, in luogo della somma di euro
42.590,81 determinata all'esito del giudizio primo grado, oltre gli accessori di legge già riconosciuti,
l'importo oggetto della condanna di pagamento dell' nei confronti di Controparte_3 CP_1
[...] dichiara compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite del doppio grado;
condanna l' a corrispondere a con distrazione, le spese di lite per la Controparte_3 CP_1 rimanente metà, che liquida, per compenso, in euro 1.400,00 per il primo grado e in euro 1.500.00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. LE Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
6