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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2024, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.9039.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Isceri dom.
CONTRO
Controparte_1
Avv. De Matteis Caretto
Parte ricorrente ha adito, in data 7.8.23, questo tribunale chiedendo accertarsi che ha lavorato alle dipendenze di parte avversa dal 19.10.09 al 17.11.21 e quindi il proprio credito a titolo di differenze retributive, straordinario, 13ma e tfr e quindi condannarsi parte avversa al pagamento di quanto dovuto a detto titolo, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite.
All'uopo espone come, benchè assunto a tempo indeterminato e part time quale operaio falegname in data 19.10.09 (e con rapporto trasformato in full time in data 1.3.11), abbia lavorato sempre full time per 40 ore settimanali, lavorando anche di sabato e fruendo solo di 3 gg di ferie annue e sia stato erroneamente inquadrato al liv d piuttosto che C;
di essere stato licenziato in data 17.11.21.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa eccependo la nullità del ricorso e chiedendo il rigetto del ricorso. Evidenzia come parte avversa abbia lavorato alle proprie dipendenze dal 19.10.09 all'11.11.21 quale falegname (liv. D ccnl) con prestazione resa dal lunedì al venerdì con orario 8\14 nel periodo sino al 28.2.11 e successivamente con orario 7\15 dal lunedì al venerdì con pausa pranzo di 30 min;
come non abbia mai lavorato di sabato e come saltuariamente negli ultimi anni al ricorrente sia stato concesso di utilizzare i locali e le attrezzature della falegnameria per effettuare lavori per proprio conto;
come la corresponsione della 13ma emerga dalle buste paga, sottoscritte anche per quietanza, per gli anni sino al 2017 e da assegno per il 2020; come parte avversa abbia fruito di cassa integrazione FSBA dall'1.4.20 al 14.10.21; come per il 2021 il ricorrente non abbia maturato il diritto alla 13ma in quanto in cig a 0 ore;
come, non potendo provare il pagamento della 13ma per gli anni 2018\19, parte resistente offra banco iudicis la somma di euro 1978,00; come da aprile 2020 il ricorrente non abbia maturato il diritto a ferie essendo in cassa integrazione FSBA.
All'odierna udienza è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007
, n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n.
12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa
[Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]. Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono compensate come da accordo transattivo.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 03/12/2024
Lorenzo Bellanova
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.9039.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Isceri dom.
CONTRO
Controparte_1
Avv. De Matteis Caretto
Parte ricorrente ha adito, in data 7.8.23, questo tribunale chiedendo accertarsi che ha lavorato alle dipendenze di parte avversa dal 19.10.09 al 17.11.21 e quindi il proprio credito a titolo di differenze retributive, straordinario, 13ma e tfr e quindi condannarsi parte avversa al pagamento di quanto dovuto a detto titolo, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite.
All'uopo espone come, benchè assunto a tempo indeterminato e part time quale operaio falegname in data 19.10.09 (e con rapporto trasformato in full time in data 1.3.11), abbia lavorato sempre full time per 40 ore settimanali, lavorando anche di sabato e fruendo solo di 3 gg di ferie annue e sia stato erroneamente inquadrato al liv d piuttosto che C;
di essere stato licenziato in data 17.11.21.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa eccependo la nullità del ricorso e chiedendo il rigetto del ricorso. Evidenzia come parte avversa abbia lavorato alle proprie dipendenze dal 19.10.09 all'11.11.21 quale falegname (liv. D ccnl) con prestazione resa dal lunedì al venerdì con orario 8\14 nel periodo sino al 28.2.11 e successivamente con orario 7\15 dal lunedì al venerdì con pausa pranzo di 30 min;
come non abbia mai lavorato di sabato e come saltuariamente negli ultimi anni al ricorrente sia stato concesso di utilizzare i locali e le attrezzature della falegnameria per effettuare lavori per proprio conto;
come la corresponsione della 13ma emerga dalle buste paga, sottoscritte anche per quietanza, per gli anni sino al 2017 e da assegno per il 2020; come parte avversa abbia fruito di cassa integrazione FSBA dall'1.4.20 al 14.10.21; come per il 2021 il ricorrente non abbia maturato il diritto alla 13ma in quanto in cig a 0 ore;
come, non potendo provare il pagamento della 13ma per gli anni 2018\19, parte resistente offra banco iudicis la somma di euro 1978,00; come da aprile 2020 il ricorrente non abbia maturato il diritto a ferie essendo in cassa integrazione FSBA.
All'odierna udienza è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007
, n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n.
12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa
[Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]. Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono compensate come da accordo transattivo.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 03/12/2024
Lorenzo Bellanova