Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 25/2/25
- tenuta in trattazione scritta secondo le modalità previste dall' art.127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1938 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Grillo Francesco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, Centro Direzionale isola E1
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Leone, Controparte_1 presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Mercato n.45
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/07/2024 la società indicata in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n°3489/2024, pubblicata in data 14/05/2024, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva così statuito: a)in parziale accoglimento del ricorso, condanna 1) la convenuta Parte_1
in persona del legale rappresentare pro tempore,
[...] al pagamento della somma di euro 79.011,38 (di cui euro 5.010,41 a titolo di trattamento di fine rapporto), oltre accessori come da parte motiva;
2) la convenuta in persona Controparte_2 del legale rappresentate pro tempore, al pagamento della somma di euro 18.586,58 (di cui euro 1.885,80 a titolo di trattamento di fine
b) rigetta la domanda per il resto;
c) condanna la convenuta Parte_1
, in persona del legale rappresentare pro tempore al
[...] pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.080,00 oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
condanna la convenuta in persona del legale Controparte_2 rappresentate pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.080,00 oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
L'appellante società sosteneva l'erroneità della decisione per le varie ragioni evidenziate nell'atto di appello.
Chiedeva, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.
Ricostituito il contraddittorio, la resistente chiedeva il rigetto dell'appello per i motivi di cui alla memoria di costituzione.
Disposta la trattazione scritta della causa, all'esito dell'udienza, dopo il deposito delle note di entrambe le parti, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla società avverso la statuizione Parte_1 di condanna di cui al punto 1 del dispositivo della sentenza in questa sede impugnata, che è del tutto autonoma rispetto a quella del punto 2 (riguardante altra società), è infondato e va pertanto rigettato.
L'appellante società ha in primo luogo censurato la sentenza nella parte in cui aveva affermato che le convenute in primo grado non avevano specificamente contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, essendosi limitate, nelle rispettive memorie di costituzione, a ridimensionare l'importanza dell'apporto lavorativo fornito dalla lavoratrice (affermando che la stessa svolgeva mansioni elementari e non di segretaria) ed a contestare il livello di inquadramento richiesto, deducendo che il rapporto lavorativo aveva avuto una durata sensibilmente inferiore a quella dedotta in ricorso (omettendo, però ogni riferimento sia in relazione all'inizio che alla fine del rapporto).
Ad avviso dell'appellante, tale assunto sarebbe smentito da quanto affermato nella propria memoria di costituzione (alla pagina tre, capo 2), laddove si asseriva che la lavoratrice, odierna appellata, aveva lavorato per pochi mesi rispetto al periodo indicato in ricorso, anche in considerazione del fatto che si assentava spesso dal posto di lavoro, talvolta per mesi o settimane, per problemi di famiglia nonché a causa di frequenti problemi di salute. Tale deduzione difensiva, nel rappresentare una presenza saltuaria e discontinua della lavoratrice, era chiaramente volta a contestare la pretesa natura subordinata del rapporto di lavoro, attraverso la negazione della continuità e sistematicità della prestazione lavorativa, la quale, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, costituisce uno dei requisiti fondamentali della subordinazione.
L'appellante ha, dunque, denunciato il vizio di motivazione da cui sarebbe affetta la sentenza di primo grado, considerato che essa, a suo dire, si fondava su un presupposto errato, quale l'accertata sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto dalla ricorrente in primo grado.
Con il secondo motivo di appello la società ha eccepito l'inattendibilità dei testi escussi ( figlio della Testimone_1
, e , cognato della medesima), in ragione sia CP_1 Testimone_2 del vincolo di parentela/affinità intercorrente tra questi e la parte appellata che della circostanza che, come si evinceva dal contenuto delle deposizioni raccolte, i suddetti testi non avevano alcuna cognizione diretta dei fatti di causa, in particolare in merito alla durata del rapporto di lavoro controverso, all'orario di lavoro ed alle mansioni svolte, essendosi limitati ad esporre fatti e circostanze acquisite esclusivamente de relato actoris.
Di qui l'errore della decisione in ordine all'accertamento della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni lavorative di segretaria, inquadrabili nel IV livello del CCNL di categoria, di cui ai motivi di censura sub 3 e 4 dell'atto di appello, e del conseguente riconoscimento delle differenze e spettanze retributive (motivo di censura sub 5).
I motivi di censura fin qui riportati, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, vanno disattesi stante la loro infondatezza.
Si condividono in questa sede del gravame innanzitutto le argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure laddove ha affermato che non vi fosse stata una specifica contestazione circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa.
Ed invero, la società convenuta, nella memoria di costituzione tardiva dell'8/05/2023, a cui è conseguita la decadenza della stessa dalla prova testimoniale, si è limitata ad eccepire quanto segue:
“1- Nel merito si contesta integralmente la ricostruzione operata dalla ricorrente, ritenendo le cifre richieste macroscopiche e comunque non in linea con la prestazione effettivamente svolta. Infatti, la suddetta svolgeva esclusivamente attività e mansioni meramente esecutive, molto banali, come pagare bollette, spedire raccomandate, rispondere al telefono, ma solo per trasferire le chiamate a persone più preparate professionalmente dell'impresa per trattare con i clienti, nei fatti non ha mai gestito alcun settore o compito di carattere intellettivo per la suddetta società, e legato a dettami di produttività della stessa. Non è possibile ritenere professionale la mera attività di apertura della porta per l'ingresso per ricevere alcune persone presso la sede effettiva della società in Volla (NA), né tantomeno può ritenersi la mera attività di fotocopiare, collazionare fascicoli e spedire dei pacchi come una attività di particolare responsabilità professionale.
2- Va detto che l'odierna ricorrente ha lavorato effettivamente pochi mesi rispetto al periodo indicato in ricorso, anche perché aveva frequenti problemi di salute, aveva avuto problemi familiari che spesso la portavano ad assentarsi per mesi o settimane dal posto di lavoro.
3- Di conseguenza, l'an della domanda non risulta provato, e così pure il quantum della stessa eccessivamente oneroso e non corrispondente alle reali prestazioni svolte dalla ricorrente”.
Orbene, come risulta evidente dalle generiche e scarne allegazioni contenute nella memoria difensiva di prime cure, la parte convenuta- odierna appellante - venendo meno al suo onere di prendere specifica posizione sui fatti di causa, si è limitata ad affermare che le somme richieste dalla erano macroscopiche rispetto alle mansioni CP_1 effettivamente svolte dalla stessa, di natura meramente esecutiva, senza nulla eccepire né in merito alla natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, né sulla data di inizio e fine dello stesso, avendo solo parlato di una durata di pochi mesi a causa delle continue assenze (talvolta per mesi o settimane), per problemi di famiglia o di salute, senza chiarire quali fossero stati i mesi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nell'arco temporale dall'01/03/2015 al 31/10/2019 indicato dall'attrice; meno che mai risultava contestato l'orario di lavoro osservato dalla CP_1 quale dedotto nel ricorso introduttivo, ossia dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30, né era contestata la retribuzione mensile, che si assumeva percepita, di € 400,00 al mese e di € 600,00 a dicembre.
Quanto poi alle risultanze istruttorie raccolte, atteso che pacificamente l'esistenza di un vincolo di parentela o affinità dei testi con la parte in causa non è di per sé ostativa al riconoscimento dell'attendibilità degli stessi da parte del Giudice, si rileva che le deposizioni testimoniali acquisite al giudizio di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dall'impugnante società, appaiono a questo collegio pienamente attendibili ed idonee a supportare la domanda della lavoratrice, anche alla luce del contegno difensivo della società impugnante e della circostanza che non sono state contraddette da deposizioni di segno contrario.
In particolare, in ordine al rilievo di parte appellante secondo cui le dichiarazioni rese dai due testi sono tutte de relato actoris, si osserva che – come emerge dal contenuto di tali dichiarazioni, riportate anche nell'atto di appello – la conoscenza indiretta dei fatti manifestata dai testi ha riguardato solo le mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice. Solo relativamente a tale profilo, sia il figlio che il cognato della hanno dichiarato CP_1 di sapere che la stessa espletava mansioni di segretaria per averlo appreso da lei.
Quanto, invece, all'orario di lavoro ed alla durata del rapporto di lavoro, i testi hanno manifestano, invece, una conoscenza diretta. Sul punto, il figlio della ricorrente ha affermato “mi risulta (per averla accompagnata e prelevata sul luogo di lavoro, per periodi lunghi quando il cantiere dove lavoravo era nei pressi del suo ufficio) che la ricorrente svolgesse la sua attività dal lunedì al sabato con il seguente orario: dalle 08:30 alle 13:30. Andavo a prenderla quando ero in pausa pranzo”, mentre il cognato ha riferito
“capitava talvolta che la accompagnassi al lavoro (sarà capitato una decina di volte, perché aveva disponibilità di un'auto), anche perché abitava a poca distanza dalla mia abitazione e spesso la incontravo o mi chiamava se non aveva l'auto a disposizione. Mi risulta (per le volte in cui l'ho accompagnata, che alle 08:00 del mattino doveva stare sul luogo di lavoro;
cessava la sua attività intorno alle 13:00/13;30; ciò dal lunedì al sabato;
anche io, quando avevo il turno di mattina, tornavo allo stesso orario suo e la incontravo nei pressi dell'abitazione e ci fermavamo a parlare”.
Il teste ha peraltro dichiarato di avere lavorato presso Tes_1 cantieri e per società che si servivano per i materiali edili proprio della da cui acquistavano. Parte_1
Anche ad ammettere, poi, che le testimonianze raccolte, in quanto de relato sul punto, non siano idonee a provare lo svolgimento delle mansioni di segretaria da parte della ricorrente, a ciò sopperiscono le stesse dichiarazioni della convenuta, odierna appellante, riportate nella memoria di costituzione, laddove la stessa, nel tentativo di sminuire la rilevanza delle mansioni espletate dalla
, finisce per confermare lo svolgimento da parte della CP_1 lavoratrice di mansioni tipiche del profilo di segretaria, inquadrabili nel IV livello del CCNL di categoria commercio- confcommercio, quali appunto spedire raccomandate, accoglienza clienti (cfr. apertura della porta per l'ingresso per ricevere alcune persone presso la sede della società in Volla - NA), redazione e archiviazione documenti aziendali (cfr. attività di fotocopiare, collazionare fascicoli e spedire dei pacchi), rispondere al telefono, anche se solo per trasferire le chiamate a persone più preparate professionalmente dell'impresa per trattare con i clienti), etc., come correttamente osservato anche dalla lavoratrice nella propria memoria difensiva. Risulta inoltre documentalmente provata l'emissione e registrazione di fatture (cfr. copia fattura b 13/07/2019 Copia c/c corrispondenza n. 367 000 009073-52; Copia e-mail proposta piano di rientro).
Alcun dubbio, in definitiva, può sorgere circa le mansioni effettivamente svolte dall'odierna appellata e, di conseguenza, circa l'accertato inquadramento contrattuale.
Appare evidente, inoltre, che è la stessa parte appellante a confermare, con le proprie difese di primo grado, sia il chiaro inserimento della lavoratrice nel contesto lavorativo aziendale, sia il carattere subordinato dell'attività prestata in favore della stessa.
Una volta ritenuta raggiunta la prova in merito allo svolgimento delle mansioni rivendicate nonché alla durata del rapporto di lavoro ed alla sua natura, ne discende il corretto accoglimento della domanda relativa alla corresponsione delle differenze retributive, richieste dalla ricorrente a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria nonché di tredicesima e di TFR, in ordine alle quali l'appellante società non ha fornito prova dell'avvenuto pagamento.
In merito alla quantificazione degli importi dovuti, per i titoli accertati come dovuti, il Giudice ha ritenuto potersi accogliere i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, in quanto basati sulle previsioni contrattuali e “non contestati in modo puntuale e specifico, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche”.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza di prime cure confermata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 3.000,00, oltre iva cpa e spese, con attribuzione all'avv. Felice Leone distrattario.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 25/2/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente