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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 4425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4425 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 3537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Maurizio Spezzaferri,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3537/2024, avente ad oggetto “Responsabilità professionale” assunta in decisione mediante ordinanza del 12-5-2025 resa all'esito di udienza a trattazione scritta del 25-11-2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
( ), in proprio e nella qualità di esercente Parte_1 C.F._1
la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
( ), ), in C.F._2 Parte_2 C.F._3
proprio e nella qualità di esercente la reponsabilità genitoriale sulle minori Per_2
(nata a [...] il [...]) e (C.F.
[...] Parte_3
), ( ), CodiceFiscale_4 Parte_4 C.F._5
( , (C.F. Parte_5 C.F._6 Parte_6
), (C.F. , C.F._7 Parte_7 C.F._8
(C.F. ), Parte_8 C.F._9 Parte_9
(C.F. ), (C.F. ), C.F._10 Parte_10 C.F._11
(C.F. ), tutti in proprio ed i figli anche Parte_11 C.F._12
nella qualità di eredi della de cuius, sig.ra nata a [...] il [...] Persona_3
ed ivi deceduta il 22/02/2022, rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Fanelli, giusta mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Giugliano in Campania (NA), Via A. Palumbo n. 55 – Borgo Meridiano;
RICORRENTI
1 RG 3537/2024
E
), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Frattamaggiore alla via M. Lupoli n. 27, presso lo studio dell'avv. DULVI CORCIONE MARIA, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in lla via F. Fracanzano n. 20, presso CP_1
lo studio dell'avv. DI RIENZO GABRIELE, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 novembre 2025, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni che espressamente si richiamano.
Parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis :
A) Accertare e dichiarare la condotta negligente, imprudente e imperita dei sanitari della
struttura sanitaria resistente, – P.O. “Santa Maria delle Grazie” di Controparte_1
LI e, per l'effetto, accogliere la relativa domanda di risarcimento danni per il decesso della IG.ra ; Persona_3
B) In accoglimento della domanda, dichiarare che le gravissime lesioni, le sofferenze, i traumi patiti dalla IG.ra e il suo decesso si sono verificati per fatto, Persona_3
responsabilità e colpa dei sanitari dell' , ivi in servizio, per i fatti di Controparte_1
cui in narrativa;
C) Per l'effetto, condannare le parti resistenti in solido tra loro, in favore dei ricorrenti, figli, nella qualità di eredi legittimi della de cuius, IG.ra , al risarcimento Persona_3
dei danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze, dai traumi e dal decesso
cagionato alla paziente, quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, 2 RG 3537/2024 morale, esistenziale, da mancato guadagno e da perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi all'evento morte di cui è causa, anche quale danno biologico terminale da liquidarsi nella misura tabellare (Tabelle Milano) massima, da liquidarsi iure successionis in favore dei ricorrenti, figli, eredi legittimi, ovvero secondo diversi criteri in attuazione, il tutto oltre gli interessi, ex art. 1284 c. IV
c.p.c. e rivalutazione;
D) Condannare le resistenti in solido e in favore dei ricorrenti al risarcimento del danno iure proprio e di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze e dai traumi cagionati alla de cuius e per la perdita del congiunto, IG.ra , per i fatti di cui in Per_3
narrativa, quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo di cui è causa nella misura prevista dalle Tabelle di Milano per la perdita del congiunto, riconoscendo il massimo
valore delle Tabelle per ciascuno dei rapporti parentali, anche in ragione del vincolo familiare e della convivenza in essere, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ex art.
1284 c. IV c.p.c., sino al soddisfo;
E) Condannare le resistenti in solido al risarcimento del danno da perdita di chance patito dalla IG.ra , da riconoscersi in favore dei ricorrenti, eredi legittimi, nella Persona_3
misura stabilita dal Giudice;
F) Condannare le resistenti, in solido, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio di merito in ragione del decisum, con attribuzione alla scrivente procuratrice che si dichiara anticipataria;
G) Condannare le resistenti in solido altresì al pagamento delle spese ed onorari della
procedura ante causam ex art. 696 bis c.p.c., nonché al pagamento della C.T.U. (acconto
e saldo), con attribuzione alla scrivente procuratrice anticipataria;
H) Emettere ogni altro provvedimento del caso».
Parte resistente:
«In particolare, questa difesa si riporta a tutte le eccezioni formulate e reiterate nelle proprie memorie conclusionali, insistendo nella richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali con nomina di un nuovo collegio formato da specialisti da individuarsi al di fuori
3 RG 3537/2024 del distretto di Corte di Appello di napoli. In subordine chiede che l'On. Giudice adito voglia:
-dichiarare inammissibile e per l'effetto rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio, per tutte le motivazioni innanzi svolte in quanto assolutamente infondato, pretestuoso ed esplorativo;
-rigettare tutte le avverse richieste siccome infondate in fatto e diritto, ma soprattutto non
provate e non qualificate, con condanna alle spese di lite;
-nella denegata e mai creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate da
+ altri n.q. di eredi e prossimi congiunti di e di Parte_1 Persona_3
declaratoria di responsabilità della convenuta azienda sanitaria, condannare
[...]
, a manlevare e tenere indenne la dalle conseguenze Controparte_2 CP_1 CP_1
pregiudizievoli eventualmente derivanti dall'accoglimento, anche solo parziale, delle richieste risarcitorie formulate dai ricorrenti».
Terza chiamata in causa:
«IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede procedersi alla rinnovazione della CTU, con la nomina di un Collegio Peritale
formato da un medico-legale di chiara fama e soprattutto da uno specialista Pneumologo
e o Chirurgo Vascolare, anch'egli di chiara fama, da nominarsi, se del caso, anche al di fuori della Regione Campania, sì da evitare possibili incompatibilità e rapporti amicali con i consulenti delle parti in causa.
NEL MERITO
Rigettare, in ogni caso, le domande attoree risultando, sin dalla loro proposizione, illegittime, inammissibili ed improcedibili, nonché infondate, risultando assolutamente
insussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei richiesti provvedimenti, con conseguente reiezione totale della richiesta risarcitoria, anch'essa assolutamente infondata, oltre che non provata.
Condannare i ricorrenti alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA E GRADATA, e senza che ciò costituisca, in nessun modo, un riconoscimento di responsabilità a carico dei Sanitari della chiamante
in causa ASL NA2 NORD, nella sola denegata e mai creduta ipotesi in cui il Magistrato
4 RG 3537/2024 dovesse ritenere la causa sufficientemente istruita, limitare il risarcimento alle sole poste di danno effettivamente legittime e risarcibili.
Riconoscersi l'operatività della garanzia assicurativa nei limiti di quanto pattuito in polizza e dettagliatamente descritto in premessa»
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in 2 maggio 2024, i sig.ri , Pt_1
e – i primi due, in proprio e nella qualità anche di genitori esercenti Parte_2 Parte_4
la responsabilità genitoriale, rispettivamente, sui minori nonché Persona_1 Per_2
Parte e – e i sig.ri , , e Parte_3 Pt_7 Parte_8 Pt_9 Pt_11 Parte_5
convenivano in giudizio la per ottenere il risarcimento dei danni non Controparte_1
patrimoniali subiti a causa del decesso della sig.ra , avvenuto presso il – Persona_3
P.O. “S. Maria delle Grazie” di LI in data 22 febbraio 2022, per l'aggravamento delle condizioni di salute che ne avevano ivi occasionato il ricovero il precedente 13
febbraio.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda promossa, parte attrice deduceva, anche nelle successive note autorizzate, per quanto qui d'interesse:
a) che i sig.ri , e agivano in proprio e nella qualità di Pt_1 Parte_2 Parte_4
eredi legittimi della sig.ra , essendone figli;
Persona_3
b) che i minori nonché e erano le nipoti Persona_1 Per_2 Parte_3
ex filio della de cuius;
c) che i sig.ri , , e erano invece Pt_7 Parte_8 Pt_9 Pt_11 Parte_5
i germani della sig.ra ; Per_3
d) che la sig.ra , paziente affetta da broncopneumopatia cronica Persona_3
ostruttiva, fece accesso d'urgenza al P.O. Santa Maria della Grazie di LI per il progressivo aggravamento delle proprie condizioni di salute, dovuto alla contrazione in comunità di una polmonite di tipo non severo;
e) che il decesso di quest'ultima, tuttavia, doveva ascriversi eziologicamente al colposo ritardo con il quale il personale medico di detto nosocomio, in maniera
5 RG 3537/2024 imperita, pervenne alla diagnosi differenziale e quindi al trattamento terapeutico dell'evento trombo-embolico insorto durante la degenza, nonostante il miglioramento dell'infezione respiratoria che ne aveva occasionato il ricovero;
f) che tale inadempimento assistenziale era stato già accertato nel corso del procedimento d'istruzione preventiva instaurato dinnanzi a questo Tribunale, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., con R.G. n. 1689/2023;
g) che all'esito di tale accertamento tecnico preventivo, infatti, il collegio peritale nominato aveva non solo individuato nel processo trombo-embolico polmonare la causa più probabile dell'evento morte occorso alla sig.ra , ma anche Per_3
ritenuto tale sopravvenienza evitabile, attraverso la precoce attivazione del trattamento sanitario eseguito con ritardo dal personale medico soltanto il giorno stesso del decesso della paziente, oltre che prevedibile, sulla scorta della storia clinica della paziente e della permanenza di alcuni sintomi nonostante il miglioramento dell'infezione polmonare, motivo iniziale di accesso alle cure nosocomiali (quali dispnea, tachicardia, insorgenza di limitazione funzionale degli arti inferiori non giustificata dai videat specialistici eseguiti e progressivo aumento del D-Dimero a valori oltre 10 volte quelli normali).
In via principale e cumulativa, quindi, parte ricorrente reclamava, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniali patiti in ragione della lesione del rapporto parentale esistente con la sig.ra , nonché, iure hereditatis, i pregiudizi da Per_3
quest'ultima patiti nelle forme delle categorie descrittive giurisprudenziali del danno biologico terminale, del danno catastrofale nonché della perdita della c.d. chance di sopravvivenza.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 dicembre 2024, si costituiva quindi l , la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto Controparte_1
introduttivo di parte ricorrente per assoluta incertezza della causa petendi, ritenendo impossibile evincere con chiarezza, dall'esame dello stesso, la scorretta prestazione sanitaria contestata al personale medico e da cui far discendere, quindi, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria convenuta.
6 RG 3537/2024
Nel merito, inoltre, parte resistente chiedeva rigettarsi la domanda attorea, allegando in particolare:
a) il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente limitatamente alle pretese risarcitorie azionate iure hereditatis, non essendo la certificazione anagrafica prodotta in atti di per sé sola sufficiente a dar prova dell'effettiva sussistenza in capo ai ricorrenti della qualifica di eredi legittimi della sig.ra ; Per_3
b) l'inutilizzabilità in giudizio della consulenza tecnica d'ufficio formatasi all'esito dell'accertamento tecnico preventivo instaurato dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., dinnanzi a questo Tribunale con RG 1689/2023, costituendo questa mero strumento di conciliazione, privo di valenza istruttoria e dunque inidoneo ad assolvere alla funzione di integrazione della cognizione del giudice;
c) l'inattendibilità, ad ogni modo, delle conclusioni rassegnate dal collegio peritale in tale procedimento, rispondendo quest'ultime a valutazioni di carattere meramente soggettivo, prive di riscontri oggettivi tecnicamente rilevabili e adottate, peraltro, all'esito di un accertamento non rispettoso della natura deducente e non percipiente dell'incarico effettivamente conferito da questo Tribunale, che aveva chiesto – secondo quanto sostenuto dal resistente – soltanto di valutare sul piano tecnico-
scientifico i fatti già acquisiti dal materiale istruttorio in atti, e non anche di verificare la ricorrenza di fatti incerti e controversi da cui desumere la fondatezza o meno delle pretese risarcitorie azionate;
d) la riconducibilità della causa ultima più probabile dell'exitus della paziente alla
“atelettasia dei lobi polmonari di sinistra da verosimile ostruzione broncospastica e/o mucoide del bronco inferiore lobare sinistro”, non anche all'embolia polmonare ravvisata dai consulenti tecnici d'ufficio, la cui insorgenza – in assenza di esame autoptico (non praticato nel caso di specie) – sarebbe invece da escludersi o comunque da ritenersi poco probabile e comunque non prevedibile;
e) l'inevitabilità dell'evento nefasto occorso alla paziente e la correttezza dell'iter diagnostico e terapeutico seguito, che aveva comunque previsto la
7 RG 3537/2024 somministrazione – sin dall'inizio della degenza – di terapia anticoagulante di tipo farmacologico (Clexane 6000 UI), idonea dunque a prevenire casi d'insorgenza di eventuali embolie;
f) l'assenza di prova in atti sia dell'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso della pazienta e la condotta dei sanitari in servizio presso il P.O. Santa Maria delle
Grazie di LI, che dell'effettiva ricorrenza dei pregiudizi non patrimoniali lamentati genericamente dai ricorrenti, anche nella forma della perdita di chance di sopravvivenza.
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, parte convenuta domandava di essere manlevata dalla società in forza della Controparte_2
copertura assicurativa prevista dalla polizza n. RCH00010000040, di ogni somma eventualmente corrisposta all'attrice all'esito del presente giudizio a titolo di risarcimento del danno.
A tal fine, chiedeva e otteneva lo spostamento della prima udienza per provvedere alla chiamata in causa della già citata compagnia assicuratrice.
3. Giusta comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 gennaio 2025, si costituiva, infine, la società la quale – rilevata l'assenza dei Controparte_2
requisiti prescritti dal primo comma dell'art. 281 decies c.p.c., e in considerazione, comunque, della complessità della lite e dell'istruttoria probatoria necessaria ai fini della definizione della stessa – chiedeva, in via preliminare, disporsi il mutamento del rito semplificato scelto dai ricorrenti in quello ordinario di cognizione di cui agli artt. 183 e ss.
c.p.c., eccependo, peraltro, anche l'improcedibilità della domanda risarcitoria proposta dai soli sig.ri , per non aver questi preso parte al procedimento di istruzione Per_3
preventiva instaurato dagli altri ricorrenti dinnanzi a questo Tribunale con R.G. n.
1689/2023.
Inoltre, nel far propri gli argomenti difensivi proposti dall'azienda sanitaria convenuta, la terza chiamata contestava anche la fondatezza nel merito della domanda attorea,
8 RG 3537/2024 eccependo tuttavia in subordine, per l'ipotesi di sopravvenuto accertamento della responsabilità di parte convenuta:
a) l'illegittimità della duplicazione risarcitoria derivante dalla liquidazione cumulativa delle voci di danno riconducibili alle figure del danno biologico terminale e da c.d. perdita di chance di sopravvivenza (ritenute, a contrario, ontologicamente alternative, poiché destinate entrambe a ristorare il medesimo pregiudizio non patrimoniale costituito dalla perdita del bene vita, ma al ricorrere di circostanze reciprocamente escludenti, quali – rispettivamente – quelle della certezza o meno della riconducibilità causale all'errore medico della morte del paziente);
b) nonché la doverosità della riqualificazione giuridica della lesione del rapporto parentale lamentata iure proprio dai ricorrenti – ove ritenuta dimostrata – nei termini di danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, avendo i consulenti di ufficio, in ragione delle comorbidità preesistenti, ridotto le possibilità
di sopravvivenza della paziente – e con essa, anche della prosecuzione dei rapporti parentali intercorrenti con i propri familiari – nelle misura percentuale del 50%, imponendo così una corrispondente riduzione percentuale della somma necessaria al suo ristoro.
Infine, con riguardo specifico alla domanda di manleva esperita nei suoi confronti, la eccepiva comunque la previsione in contratto di una Controparte_2
clausola limitativa della propria responsabilità assicurativa alle sole somme, aventi titolo risarcitorio, eccedenti l'importo pattuito di euro 150.000,00, convenzionalmente denominata “Self Insurance Retention”.
4. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 04.02.2025, il Giudice istruttore rigettava l'istanza di mutamento del rito formulata dalla terza chiamata in causa, ammetteva la prova documentale e disponeva l'acquisizione a cura della cancelleria degli atti del procedimento di istruzione preventiva di cui allo R.G. n. 1689/2023, rinviando per la verifica all'udienza del 9 maggio 2025.
9 RG 3537/2024
Con ordinanza del 12 maggio 2025, emessa a scioglimento della riserva assunta a tale udienza, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
5 novembre 2025, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., al termine della quale veniva quindi trattenuta per la decisione.
5. Orbene, così riassunte le difese delle parti e lo svolgimento del processo, la domanda risarcitoria promossa dai ricorrenti deve, preliminarmente, dichiararsi procedibile,
Parte con riferimento anche alla posizione specifica dei ricorrenti , Pt_7 Parte_8
, e . Pt_9 Pt_11 Parte_5
Al riguardo, deve invero evidenziarsi che se, da un lato, quest'ultimi non hanno preso effettivamente parte al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis
c.p.c. instaurato dinnanzi a questo Tribunale con R.G. n. 1689/2023 dai ricorrenti , Pt_1
e , in proprio e nelle qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_2 Parte_4
genitoriale sui minori e (costituente, appunto, ex art. Per_1 Per_2 Parte_3
8 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, speciale condizione di procedibilità della domanda risarcitoria in ambito sanitario), dall'altro essi hanno comunque esperito – per le azioni promosse nel presente giudizio – la procedura alternativa di mediazione obbligatoria prevista dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013 (cfr. verbale negativo relativo al procedimento di mediazione n. 15/2024 allegato al ricorso introduttivo).
Sicché non può che ritenersi soddisfatta, per tutti gli odierni ricorrenti, la condizione di procedibilità prescritta.
6. Sempre in via preliminare, dev'essere inoltre rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata da parte resistente per l'asserita assoluta incertezza della causa petendi richiamata a fondamento della domanda risarcitoria promossa.
Ed invero, a mente dell'art. 164, commi 1 e 4, c.p.c. – cui l'art. 281 decies c.p.c. espressamente rinvia per la definizione del contenuto minimo obbligatorio del ricorso introduttivo del rito semplificato – ricorre un vizio di validità della citazione se risulta omesso o assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 10 RG 3537/2024
163 c.p.c., nonché l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo, in misura comunque tale da far ritener preclusa o comunque gravemente pregiudicata la possibilità
per la parte convenuta di articolare le proprie difese.
Orbene, quantunque non possa negarsi la carenza di una puntuale descrizione da parte dei ricorrenti delle condizioni di vita godute dalla paziente in epoca antecedente alla morte, della consistenza dei rapporti parentali vissuti dalla stessa nonché, quindi, dell'effettivo pregiudizio patito in termini di sofferenza interiore e di limitazione della sfera dinamico- relazionale propria e della loro prossima congiunta, deve comunque ritenersi che la lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio restituisca, con sufficiente chiarezza,
l'allegazione sia della condotta ingiusta imputata ai sanitari in servizio presso l'azienda sanitaria convenuta (ravvisata nell'omessa tempestiva diagnosi e conseguenziale trattamento terapeutico dell'embolia polmonare insorta durante la degenza ospedaliera), che dei beni giuridici della cui lesione si intende ottenere il ristoro (così come individuati,
iure hereditatis, nel diritto costituzionale alla salute della sig.ra , sancito Persona_3
dall'art. 32 Cost. e dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché, iure proprio, nel diritto di pari rango normativo alla famiglia, previsto dall'art. 29
Cost. e dall'art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
Sicché non può dirsi preclusa alle parti convenute la possibilità di articolare efficacemente le proprie difese, attesi anche i numerosi richiami giurisprudenziali operati da parte ricorrente per la definizione dei pregiudizi di cui ha inteso chiedere ristoro in questa sede.
7. Con riferimento specifico, poi, alla domanda di risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali patiti dalla sig.ra nelle forme descrittive del danno biologico Persona_3
terminale, del danno catastrofale e del danno da perdita di chance di sopravvivenza, promossa iure hereditatis dai sig.ri , e , quali figli ed eredi Pt_1 Parte_2 Parte_4
legittimi della predetta, il Tribunale ritiene doveroso soffermarsi, prima di procedere all'analisi nel merito delle domande, anche sull'ulteriore questione preliminare della ricorrenza in capo agli odierni attori della legittimazione attiva necessaria alla proposizione di detta azione.
11 RG 3537/2024
Dall'esame della certificazione anagrafica versata in atti, emerge in maniera incontrovertibile l'esistenza del dedotto rapporto di filiazione tra la sig.ra Persona_3
e i ricorrenti sopra indicati, nonché la premorienza alla medesima del coniuge Parte_3
, padre di detti attori (cfr. documento “cert comunali atp.pdf” allegato al ricorso
[...]
introduttivo).
In difetto di una differente volontà testamentaria della de cuius, non provata e neppure dedotta nel presente giudizio, deve dunque ritenersi che l'eredità della medesima sia stata effettivamente devoluta per l'intero ex lege ai figli , e e Pt_1 Parte_2 Parte_4
che gli stessi l'abbiano implicitamente accettata proprio con la proposizione del presente giudizio, trattandosi di attività gestoria dell'asse ereditario esulante da quella meramente conservativa consentita dall'art. 460 c.c. ai chiamati all'eredità e, quindi, presupponente necessariamente la tacita volontà di accettare l'eredità ai medesimi devoluta.
Nessuna ulteriore prova del possesso da parte degli attori della qualifica di eredi deve quindi ritenersi necessaria e l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta dev'essere, per l'effetto, rigettata.
8. Ciò detto, nel merito, la domanda attorea è fondata nei limiti della seguente motivazione.
8.1. Al riguardo, deve invero innanzitutto precisarsi – poiché argomento comune e preordinato alla trattazione di ciascuna delle domande risarcitorie proposte da parte ricorrente – che corretto e privo di censure risulta l'iter logico-deduttivo tramite il quale il collegio peritale è pervenuto a individuare la causa ultima e più probabile del decesso della sig. in un processo trombo-embolico insorto durante la degenza della Persona_3
medesima, ricollegando poi all'omesso adeguato trattamento terapeutico di tale patologia la perdita di una percentuale di sopravvivenza calcolata nella misura del 50%, in ragione anche del preesistente articolato complesso menomativo da cui la paziente era affetta.
Non ricorre, dunque, alcuna necessità di disporre l'integrazione o la rinnovazione anche solo parziale di tale consulenza, richiesta dalle parti ai sensi dell'art. 196 c.p.c., avendo il nominato collegio peritale dato puntuale riscontro alle osservazioni critiche sollevate dai
12 RG 3537/2024 consulenti tecnici di parte nel corso di quella procedura, e afferendo per il resto, alla decisione nel merito della controversia e alla competenza di questo giudice, le valutazioni da compiersi circa il grado di attendibilità da riferire a ciascuna delle contrapposte valutazioni medico-legali acquisite al presente giudizio.
L'istanza in tal senso riproposta in sede di precisazione delle conclusioni dall CP_1
e dalla deve dunque ritenersi rigettata.
[...] Controparte_2
Come noto, infatti, l'accertamento del nesso di causalità, nel giudizio civile, risponde al principio informatore della “probabilità prevalente”, in forza del quale «qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, (…) il giudice di merito
è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili
(senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia
ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente» (così, da ultimo, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 17980/2025).
Ebbene, in omaggio a tale criterio valutativo, deve evidenziarsi che i consulenti d'ufficio hanno innanzitutto escluso la ricorrenza di un collegamento causale tra la morte della sig.ra e la polmonite comunitaria di tipo non severo che ne occasionò il Persona_3
ricovero d'urgenza, evidenziando come l'aggravamento delle complessive condizioni di salute della medesima fosse in controtendenza rispetto alla progressiva riduzione dei c.d.
indici di flogosi, ossia della conta dei globuli bianchi e dei valori di procalcitonina registrati durante la degenza: elemento di conoscenza, questo, deponente infatti per il decorso favorevole di detta infezione polmonare.
Essi, inoltre, hanno individuato, nella documentazione in atti, dati anamnestici (pregressa infezione da Sars-Cov.2, processo polmonitico in atto) ed elementi clinici (quali il miglioramento appunto del quadro infiammatorio polmonare attestato dall'andamento dei soprarichiamati indici di flogosi, la persistenza di dispnea e tachicardia, l'insorgenza di limitazione funzionale degli arti inferiori non giustificata dai videat specialistici eseguiti
13 RG 3537/2024
e il progressivo aumento del dosaggio del d-dimero a valori oltre 10 volte quelli di norma) più che idonei a fondare per la loro gravità e concordanza, nonostante l'assenza di un esame autoptico, l'affermazione della “causa più probabile” del decesso della paziente in un evento trombo-embolico verificatosi in corso di degenza.
La maggior attendibilità delle conclusioni formulate dal collegio peritale, del resto, rinviene conferma aliunde proprio nell'incompletezza, nella genericità e nella scarsa coerenza estrinseca del decorso causale alternativo sostenuto dalla , Controparte_1
oltre che delle osservazioni critiche sollevate rispetto all'operato dei consulenti nominati da questo Tribunale.
I consulenti di parte convenuta, infatti, sono pervenuti all'individuazione di una diversa causa di morte nella “atelettasia dei lobi polmonari di sinistra da verosimile ostruzione broncospastica e/o mucoide del bronco inferiore lobare sinistro”, indicando innanzitutto, quale unico elemento clinico a supporto, l'addensamento lobare rappresentato dall'esame radiologico della RX e Tc torace eseguito in data 22 febbraio 2022.
Nel far ciò, tuttavia, essi hanno omesso di confrontarsi criticamente sia con l'elevata possibilità di falsi positivi o negativi propria di questo esame, che con la potenziale riferibilità dei risultati di quest'ultimo anche a condizioni di embolia polmonare (ipotesi, queste, entrambe riportate nella letteratura medica citata dal collegio peritale), tralasciando peraltro di comparare la probabilità dell'alternativa causa di morte individuata con l'ulteriore dato clinico attestato in atti della progressiva riduzione dei c.d. indici di flogosi, deponenti a contrario – come detto – per un processo infiammatorio in via di risoluzione.
Nel tentativo poi di falsificare la validità delle conclusioni dei consulenti di questo ufficio,
i consulenti di parte convenuta hanno affermato, nell'ordine:
• che «la dispnea e la tachicardia sono due sintomi assolutamente aspecifici presenti in migliaia di patologia cardiache e respiratorie», omettendo tuttavia di specificare quali siano tali patologie e sulla scorta di quali elementi potessero ritenersi ricorrenti nel caso di specie, al punto da far ritenere detto dato clinico scarsamente indicativo per una diagnosi di evento trombo-embolico;
14 RG 3537/2024
• che «la trombosi venosa profonda, fattore di rischio per l'embolia polmonare, si manifesta in modo diverso ed in particolare con edema unilaterale dell'arto
interessato e dolore, tutti sintomi che la paziente non manifestava», trascurando comunque di valutare come la ricorrenza di una condizione dolorosa emergesse proprio dalla “rachialgia” lamentata dalla paziente e annotata in cartella clinica alla data del 18 febbraio 2022;
• che «l'embolia polmonare (…) è uno stop vascolare dell'arteria polmonare, caratterizzata da un rapporto ventilazione/perfusione bruscamente alterato con alterato equilibrio dell'ossigeno e dell'anidride carbonica, con ipossiemia e normo -ipocapnia, mai con ipercapnia come nel caso della IG », Per_3
mancando però di confrontarsi criticamente con quanto affermato dai consulenti d'ufficio circa la possibilità, avvalorata nella letteratura medica citata, che l'evento trombo-embolico si manifesti anche con quadri di iper-capnia, tipica delle forme acute;
• che «il d-dimero (…) pur essendo indubbiamente importante per la diagnosi di embolia polmonare, è un test con elevato valore predittivo negativo (VPN), cioè perfetto per escludere l'evento embolico venoso, ma non per confermalo»,
tralasciando tuttavia di considerare come, sul piano logico ancor prima che tecnico, un test del tipo di quello in esame possa dirsi privo di valenza indicativa nel solo caso in cui ricorra nel caso di specie la concreta possibilità di più patologie compatibili con i risultati da questo restituiti, potendo solo in tal caso la mancata esclusione della patologia indagata non coincidere anche con la sua affermazione;
• che il valore d-dimero «può essere particolarmente elevato in varie condizioni patologiche comprese le flogosi acute intercorrenti come per esempio una
polmonite», non considerando tuttavia che la ricorrenza di tale possibilità, nel caso di specie, doveva escludersi per l'esistenza in atti di documentazione clinica attestante la progressiva riduzione, in corso di degenza, proprio degli indici di flogosi.
15 RG 3537/2024
In conclusione, dunque, dall'esame del compendio probatorio in atti, deve ritenersi maggiormente avvalorata, secondo lo standard valutativo sopra richiamato, l'ipotesi che il decesso della sig.ra fu causato da un evento trombo-embolico insorto Persona_3
in corso di ricovero.
Quanto poi all'affermata possibilità di ricondurre all'omesso adeguato trattamento di tale patologia la perdita di una di possibilità di sopravvivenza pari al 50%, neppure convince la tesi, prospettata da parte resistente, dell'adeguatezza della terapia farmacologica anticoagulante eseguita dalla struttura sanitaria con la somministrazione di Clexane 6000
UI.
L'idoneità di tale percorso terapeutico, infatti, è stato apoditticamente affermata da parte convenuta senza alcun confronto critico con i rilievi critici sollevati sul punto dai consulenti tecnici d'ufficio, i quali hanno evidenziato come le condizioni della paziente richiedessero l'esecuzione di interventi terapeutici diversi da quello meramente farmacologico, quali la “trombolisi sistemica”, il “trattamento percutaneo con cateterismo” e la “embolectomia chirurgica”.
8.2. Alla luce dell'accertamento istruttorio condotto, quindi, deve innanzitutto ritenersi che la domanda di risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali patiti dalla sig.ra
, promossa iure hereditatis dai sig.ri , e , Persona_3 Pt_1 Parte_2 Parte_4
possa essere accolta limitatamente al solo danno conseguenza della perdita della c.d. chance di sopravvivenza, con esclusione dunque delle poste risarcitorie riconducibili alle categorie descrittive del danno biologico terminale e del danno catastrofale.
Costituisce, infatti, orientamento consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità che il risarcimento, da parte della struttura sanitaria, dei pregiudizi non patrimoniali ascrivibili alla categoria descrittiva del danno biologico terminale (inteso come limitazione della sfera dinamico-relazione del soggetto, insorta a seguito della malattia e protrattasi sino al decesso), così come quelli riconducibili al c.d. danno catastrofale (concepito, invece, come sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza dell'ineluttabile avvicinarsi della propria fine), presupponga necessariamente l'accertamento dell'esistenza di un nesso
16 RG 3537/2024 eziologico tra la condotta dolosa o colposa del sanitario e la morte del paziente, tale per cui la prima possa ritenersi causa “più probabile” della seconda.
Il riconoscimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, invece, rinviene il proprio ambito elettivo di operatività nella diversa ipotesi in cui vi sia incertezza circa le conseguenze quoad vitam dell'errore medico, ossia non sia possibile formulare, sulla scorta dei dati scientifici in possesso, alcuna attendibile predizione circa il ruolo causale che la terapia omessa o errata avrebbe potuto far registrare nell'esclusione dell'evento morte ove fosse stata tempestivamente somministrata o somministrata correttamente, per essere comunque l'exitus del paziente riconducibile al decorso naturale della malattia che il personale sanitario avrebbe dovuto fronteggiare o alle comorbidità preesistenti;
ma a condizione però che, a fronte di tale incertezza, risulti comunque causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari la perdita di una possibilità di sopravvivenza seria, apprezzabile e concreta: ossia statisticamente rilevante, significativa sul piano dell'utilità
conseguita nonché effettivamente ricorrente nel caso di specie (possedendo la paziente tutte le condizioni cui la scienza riconduce la percentuale statistica astrattamente ricondotta al trattamento sanitario omesso o mal eseguito).
In linea generale, dunque, le poste risarcitorie del danno biologico terminale e catastrofale, da un lato, e quella del danno da perdita di chance di sopravvivenza, dall'altro, possono dirsi alternative e inconciliabili tra loro, atteso che «una volta che sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte
stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future, salvo il caso, del tutto eccezionale, che esista, sulla scorta della acquisita prova scientifica e in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (in base dell'eziologica certezza della sua
riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo» (da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord. n. 2861/2025).
Ebbene, in considerazione delle coordinate ermeneutiche testé illustrate, deve innanzitutto ritenersi che, nel caso sottoposto al sindacato di questo giudice, la percentuale di sopravvivenza del solo 50%, ricollegata dal collegio peritale alle terapie omesse dal
17 RG 3537/2024 personale medico in servizio presso il P.O. Santa Maria della Grazie di LI per il trattamento del processo trombo-embolico insorto durante il ricovero della sig.ra
[...]
e ritenuto causa più probabile del decesso di quest'ultima, sia probabilità Per_3
inidonea – per la sua misura – a individuare nell'omissione stessa di tale terapia la causa esclusiva del decesso occorso alla sig.ra e ad elidere, quindi, la Persona_3
riconducibilità causale di tale evento nefasto al naturale decorso del processo patologico in atto.
Ne consegue, per l'effetto, che – per quanto detto sopra, in merito alla necessità di un nesso causale tra condotta sanitaria ed evento morte di tipo esclusivo – nessuna responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria convenuta possa affermarsi rispetto ai pregiudizi non patrimoniali patiti dalla paziente nelle forme descrittive del danno biologico terminale e del danno catastrofale;
la cui esclusione, peraltro, dev'essere ravvisata anche in ragione di quanto condivisibilmente affermato dai consulenti d'ufficio in ordine, rispettivamente: all'invalidità temporanea patita dalla medesima durante la degenza (forma tipica, questa, delle limitazioni dinamico-relazionali proprie del danno biologico terminale), ritenuta eziologicamente riconducibile al diverso processo infettivo
(polmonite comunitaria) che impose comunque l'accesso d'urgenza alla struttura nosocomiale;
e all'assenza in atti di evidenza scientifiche deponenti per la consapevolezza da parte della sig.ra dell'avvicinarsi del proprio exitus (si vedano, sul Persona_3
punto, le risposte formulate ai quesiti nn. 4 e 6 della consulenza).
E ciò, non senza evidenziare che alcuna contraddizione è ravvisabile nell'affermazione, da parte dei consulenti d'ufficio, della ricorrenza nel caso di specie “degli estremi per riconoscere il danno biologico terminale”, trattandosi di considerazione dai medesimi sviluppata limitatamente alla ricorrenza del solo prerequisito richiesto dell'esistenza di un apprezzabile lasso di tempo (superiore alle 24 ore), tra l'insorgenza della malattia e il sopraggiungere della morte.
Ciò nondimeno, però, la percentuale di sopravvivenza ricollegabile ai trattamenti tromboembolici indicati dai consulenti (e, segnatamente, della “trombolisi sistemica”, del
“trattamento percutaneo con cateterismo” e della “embolectomia chirurgica”) è sufficiente
18 RG 3537/2024
a formulare nei confronti dell' un addebito risarcitorio per perdita di Controparte_1
chance, essendo detta probabilità di sopravvivere seria, apprezzabile e concreta nonché comunque idonea, se non ad individuare nell'errore medico – come detto – la causa più probabile ed esclusiva dell'evento morte, quantomeno a far residuare – in ragione della sua misura – un ragionevole margine di incertezza circa il ruolo causale assolto dallo stesso nella determinazione dell'esito infausto della sig.ra , tale per cui il Per_3
risarcimento di tale pregiudizio è certamente ammissibile.
Ricorrono, del resto, anche gli ulteriori requisiti prescritti dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 c.c., richiamati dall'art. 7 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Per_4
), perché venga affermata la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per
[...]
tale voce di danno.
Incontestata, infatti, è l'esistenza del rapporto di spedalità instauratosi tra la sig.ra
[...]
e il P.O. Santa Maria delle Grazie all'atto del ricovero della prima, avutosi in Per_3
data 14 febbraio 2022.
Inoltre, l'omissione di detto trattamento terapeutico costituisce certamente inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità, di cui risulta peraltro accertata in atti anche l'imputabilità all'operato colposo del personale sanitario in servizio presso quel nosocomio.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno infatti coerentemente ritenuto che gli stessi elementi anamnestici e clinici, sulla scorta dei quali è stato possibile oggi individuare la causa più probabile del decesso della paziente in un evento trombo-embolico insorto nel corso della degenza, avrebbero dovuto già all'epoca – e più precisamente in data 18 febbraio 2022 – indurre il personale medico a una diagnosi differenziale per tale patologia, in applicazione delle due scale valutative più note, conosciute come “ score” e “ Score”, e Per_2 Per_5
quindi all'esecuzione in quella data di un esame di esclusione specifico, qual è l'angio
TAC polmonare.
Del resto, la prevedibilità in quella data dell'evento trombo-embolico risulta vieppiù confermata proprio dalla condotta tenuta dal medico rianimatore qualche giorno più tardi,
19 RG 3537/2024 in data 22 febbraio 2022, il quale infatti, in assenza di elementi clinici diversi da quelli già conosciuti nelle ore e giorni precedenti, diede immediata indicazione per l'esecuzione di un'angio TAC del torace, intendendo evidentemente valutare proprio la ricorrenza di un'embolia polmonare, da ritenersi – per l'effetto – certamente prevedibile all'epoca.
L deve quindi essere conclusivamente condannata nei confronti degli Controparte_1
eredi della sig.ra al risarcimento del danno da perdita di chance di Persona_3
sopravvivenza patito da quest'ultima, da liquidarsi secondo una “modalità di computo che parte dalla determinazione della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% suddividendola per il numero di anni che avrebbe potuto
ancora vivere secondo i parametri medi Istat, ottenendo così il valore da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata”, e, infine, applicata, all'importo così ottenuto l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta” (procedimento liquidatorio, questo, ritenuta esente da vizi di motivazione da Cass. civ., sez. III, ord. n. 2861/2025).
Nel caso di specie, tuttavia, non essendovi in atti l'allegazione e la prova di un'aspettativa di vita complessivamente “sperata” – riconducibile alle pregresse condizioni menomative della paziente – inferiore a quella media della popolazione nazionale attestata dai parametri ISTAT pari ad anni 85 (circostanza, questa, del cui onere allegatorio e probatorio non potrebbe che essere gravata parte convenuta, risolvendosi altrimenti per l'attore in un prova negativa avente a oggetto l'assenza di condizioni di salute negativamente incidenti sulla propria aspettativa di vita), il danno risarcibile dev'essere complessivamente liquidato in euro= 328.074,00=, tenendo conto quindi della sola somma che sarebbe spettata alla vittima – secondo le vigenti tabelle del tribunale di Milano – in ragione dell'età posseduta nel caso di invalidità permanente al 100% (pari a euro
656.148,00), parametrata all'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di effettiva verificazione della chance perduta (ammontante – come detto – al 50% e dunque a euro 328.074,00) e rivalutata al 31 ottobre 2025 (data ultimo indice ISTAT disponibile), senza alcuna ulteriore riduzione dovuta all'accertamento di un'aspettativa di vita inferiore a quella media nazionale.
20 RG 3537/2024
Su tale somma, in caso di ritardo nel pagamento saranno inoltre dovuto gli interessi moratori al saggio legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo.
Dell'importo così liquidato in moneta attuale, inoltre, non deve peraltro procedersi a svalutazione e progressiva rivalutazione monetaria annua ai fini del calcolo degli interessi compensativi, costituendo tali interessi una modalità liquidatoria di una specifica e diversa voce di danno – quella corrispondente alla mancata percezione dei frutti civili di cui il danneggiato avrebbe potuto godere se fosse stato nella possibilità di impiegare in maniera remunerativa, sin dall'epoca della verificazione del danno, la somma ricevuta per il suo ristoro – di cui parte ricorrente avrebbe dovuto operare una puntale allegazione, oltre che articolare prova, anche tramite presunzioni semplici.
Come condivisibilmente affermato da un più recente orientamento del giudice di legittimità, infatti, “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato
tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma
originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli
interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (cass. Civ., sez. III, ord. N. 6351 del
10/03/2025)
21 RG 3537/2024
In altre parole, attesa la possibilità che, in un dato lasso di tempo, il tasso di svalutazione monetaria sia maggiore di quello di remuneratività media e che quindi la liquidazione in moneta attuale riconosca al danneggiato una somma pari o anche maggiore a quella di cui questi avrebbe goduto se avesse avuto la possibilità di impiegare immediatamente (sin dall'epoca dell'evento dannoso) e in maniera remunerativa la sorta capitale liquidata per il ristoro del pregiudizio patito, è onere delle parti allegare e dar prova della necessità di impiegare una modalità di liquidazione differente dalla liquidazione in moneta attuale per l'integrare ristoro del danno patito.
Ove alcuna specifica doglianza sia formulata sul punto dalle parti, come nel caso de quo,
l'importo economico liquidato in moneta attuale e a cui parte convenuta dev'essere condannata può dirsi, dunque, sufficiente all'integrale ristoro del pregiudizio non patrimoniale allegato e provato dai ricorrenti.
8.3. Con riferimento poi al risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali patiti iure
proprio da tutti i ricorrenti per la lesione del rapporto parentale conseguita all'operato colposo del personale medico in servizio presso il P.O. Santa Maria delle
Grazie di LI, la domanda può essere accolta soltanto nei confronti dei figli e dei germani della sig.ra e, anche in tal caso, limitatamente ai soli danni Persona_3
conseguiti alla perdita della chance di godere più a lungo del rapporto parentale.
8.3.a. Quanto affermato al paragrafo precedente in ordine all'incertezza dell'incidenza causale avuta dalla condotta del personale sanitario del P.O. Santa Maria delle Grazie di
LI nella determinazione dell'evento morte della sig.ra , infatti, preclude Per_3
categoricamente la possibilità di ritenere tale struttura sanitaria responsabile dei pregiudizi non patrimoniali patiti dai familiari della paziente in conseguenza della perdita anticipata del rapporto parentale, consentendo piuttosto di sindacare – in ragione dell'elevata probabilità di sopravvivenza ricollegata all'omesso tempestivo trattamento terapeutico dell'evento trombo embolico occorso alla paziente – la riconoscibilità di una diversa posta risarcitoria riconducibile alla perdita della mera possibilità di godere di tale relazione affettiva per un periodo più lungo di quello effettivamente goduto.
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La domanda giudiziale che configuri un'ipotesi di danno da perdita della chance di godere del rapporto parentale, così come quella che richieda il ristoro della perdita di chance di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditatis), ripete, infatti, il suo autonomo fondamento (e la autonomia del conseguente petitum processuale) in ragione dell'incertezza della valenza causale assunta dalla condotta illecita sull'anticipazione dell'evento morte (già Cass. civ., sez. III, sente. n.
28993/2019).
8.3.b. Ai fini, però, dell'accertamento della risarcibilità di tale differente posta risarcitoria, deve brevemente premettersi che ricorre, nella giurisprudenza di legittimità,
l'affermazione secondo la quale «ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a
quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni
che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare».
La Corte di cassazione suole poi distinguere, a livello concettuale, la lesione dell'essenziale aspetto affettivo e di assistenza morale che caratterizza i rapporti parentali, dalle ulteriori conseguenze dannose declinate in termini di danno morale (sofferenza interiore o emotiva) o di danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del congiunto con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita ( cfr. Cass., 19/10/2016,
n. 21060; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 23/1/2014, n. 1361 ).
Con l'ulteriore precisazione, peraltro, che «nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle), la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto
23 RG 3537/2024 può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola,
nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25774 del 14/10/2019, non massimata;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018, Rv. 648035 - 02); prova contraria, che ben può essere fornita – anche in tal caso – sulla base di elementi presuntivi tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall'esistenza del mero legame coniugale o parentale (nel qual caso sarà onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del suddetto vincolo in concreto, sulla base di precisi elementi di fatto) ovvero, quanto meno,
da attenuarla considerevolmente (nel qual caso delle relative circostanze dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione dell'importo del risarcimento, che dovrà essere inferiore a quello riconosciuto nei casi "ordinari"; cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 9010/2022).
Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali nonni, nipoti, generi o nuore), necessaria è l'allegazione nonché la prova, da parte di chi si assuma danneggiato, dell'esistenza di un effettivo pregresso e intenso rapporto affettivo con la vittima, diverso dalla mera sporadica frequentazione ricorrente in occasioni di festività annuali e che ben può essere presunto – salva la prova contraria – dalla ricorrenza di una convivenza (cfr.
Cass. civ., sez. III, ord. n. 28281/2025).
Alla ricorrenza di tali presupposti, quindi, il danno da perdita del rapporto parentale potrà
dirsi ricorrente ed «essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione
del danno senza fare ricorso a tale tabella» (così, da ultimo, Cass. civ., sez. , sent. n.
28255/2025).
24 RG 3537/2024
Inoltre, con riguardo specifico al sistema a punti previsto dalle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che «dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva - e sono quindi dimostrabili - in guisa (…) di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria - anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti
dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore — entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della
responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa» (in tal senso, Cass. civ., SS.UU., sent. n. 33645/2022).
Infine, le pregresse condizioni di salute della vittima (beninteso, a condizione che non siano anch'esse conseguenza del fatto illecito) ben potranno giustificare un abbattimento della misura standard del risarcimento, ma sulla base di una valutazione ex post e non ex ante e senza alcun automatismo (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022).
8.3.c. Orbene, così ricostruite le coordinate ermeneutiche esistenti in materia di lesione del rapporto parentale, ritiene il Tribunale che, sebbene le stesse informino tendenzialmente l'accertamento e la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale (come detto, non configurabile nel caso di specie), la loro valenza ben possa essere preservata anche nell'analisi della risarcibilità della differente posta risarcitoria del danno da perdita della possibilità di godere del rapporto parentale, seppure sotto il diverso angolo prospettico dell'accertamento dei requisiti di serietà, apprezzabilità e concretezza che devono pur sempre connotare la chance della cui lesione è chiesto il ristoro.
Risulta invero evidente che l'effettiva ricorrenza di una seria e concreta possibilità di godere più a lungo del rapporto parentale leso possa e anzi debba essere valutata tenendo conto, comunque, del tipo di relazione affettiva realmente instaurata con la vittima in epoca antecedente alla sua morte, potendo ammettersi la risarcibilità della perdita della diversa chance di godere per la prima volta di una relazione affettiva non ancora instaurata solo in casi limite, riconducibili alla ridotta età posseduta del soggetto danneggiato al
25 RG 3537/2024 momento del decesso del proprio congiunto (tale da non permettere alcuna consapevole e autonoma autodeterminazione circa lo sviluppo della propria sfera dinamico-relazione)
ovvero alla ricorrenza di circostanza speciali parimenti limitative.
Circostanze, queste, la cui ricorrenza legittimerebbe poi una liquidazione del pregiudizio patito in misura ridotta rispetto a quella conseguente alla perdita dalla possibilità di godere più a lungo di un rapporto affettivo già instaurato, e ciò per via della minor consistenza empirica di ciò che è stato da ciò che avrebbe potuto essere e della minor sofferenza generalmente riconducibile alla perdita di affetti mai provati rispetto a quella di cui si è già avuto modo di avvertire l'utilità.
In conclusione, anche ai fini del risarcimento del danno conseguente alla perdita della possibilità di godere del rapporto parentale, il danneggiato deve ritenersi quindi onerato dell'allegazione e della prova dell'esistenza di un pregresso e intenso rapporto affettivo con la vittima, diverso dalla mera sporadica frequentazione ricorrente in occasioni di festività annuali (salve, ovviamente, le presunzioni semplici riconducibili – come detto – all'appartenenza alla c.d. famiglia nucleare o alla convivenza), affinché dallo stesso possa desumersi la serietà e la concretezza della chance della cui lesione è richiesto il ristoro.
8.3.d. Alla luce di tali considerazioni, deve dunque ritenersi innanzitutto infondata la
domanda risarcitoria promossa dai sig.ri e per conto, Pt_1 Parte_2
rispettivamente, delle minori nonché e . Persona_1 Per_2 Parte_3
Sebbene l'età posseduta da quest'ultime all'epoca della morte della sig.ra Per_3
(rispettivamente, 5, 7 e 4 anni) potesse, infatti, astrattamente consentire un sindacato sulla risarcibilità del danno da perdita della chance di godere per la prima volta di una relazione affettiva non ancora instaurata con la nonna deceduta, tale non è l'oggetto della domanda promossa in questa sede dalle ricorrenti.
Dall'esame del ricorso introduttivo e della memoria conclusionale autorizzata, depositata in data 19 settembre 2025, emerge infatti chiaramente come, per le medesime, sia stato richiesto dai rispettivi genitori la tutela risarcitoria della perdita di chance di godere più a
26 RG 3537/2024 lungo del rapporto affettivo già instaurato con la loro congiunta, della cui effettiva consistenza non risulta essere stata però fornita alcuna allegazione né principio di prova.
Pur prescindendo dal difetto di allegazione riscontrato, infatti, la documentazione fotografica in atti (consistente in un'unica foto priva di collocazione temporale) non risulta comunque idonea a dar prova dell'esistenza di un pregresso rapporto affettivo connotato da un'intensità maggiore e diversa da quella propria di una mera frequentazione sporadica riconducibile a ricorrenze annuali: come detto, inidonea ad assurgere a relazione parentale meritevole di tutela risarcitoria.
Inoltre, le ricorrenti neppure possono beneficiare della presunzione di ricorrenza di un rilevante rapporto affettivo dalla giurisprudenza di legittimità ricondotta ai soli appartenenti alla c.d. famiglia nucleare, sicché la domanda risarcitoria promossa da quest'ultime dev'essere conclusivamente rigettata.
8.3.e. A conclusioni differenti deve invece pervenirsi rispetto alla domanda risarcitoria promossa dai sig.ri , e , figli della sig.ra Pt_1 Pt_4 Parte_2 [...]
, e dai germani di quest'ultima, sig.ri , , , Per_3 Pt_7 Parte_8 Pt_9
e . Pt_11 Parte_5
L'appartenenza di tali categorie di ricorrenti alla famiglia nucleare della sig.ra
[...]
, infatti, consente di ritenere provata in via presuntiva la ricorrenza tra i medesimi, Per_3
all'epoca della morte di quest'ultima, di un rapporto di affezione sufficientemente intenso e dunque suscettibile di tutela risarcitoria, anche nelle forme della perdita di chance di goderne per un periodo di tempo più lungo di quello effettivamente goduto.
Quanto poi all'applicazione del sistema tabellare predisposto dall'Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano per la liquidazione del danno risarcibile in favore dei predetti ricorrenti, deve evidenziarsi che l'assenza di convivenza con la sig.ra
[...]
(desumibile dalla documentazione anagrafica in atti) e l'omessa allegazione di Per_3
specifici aspetti dinamico-relazionali idonei a rappresentare la peculiare qualità e intensità posseduta dalla relazione affettiva perduta (e a dar quindi puntuale rappresentazione dello specifico stravolgimento della vita subito nonché della sofferenza patita in ragione della
27 RG 3537/2024 perdita subita) rendono equitativamente adeguata una liquidazione del danno che non contempli il riconoscimento di alcun punto tabellare per i profili previsti ai paragrafi C ed
E di dette tabelle.
La somma determinatasi per l'effetto del riconoscimento dei valori punto previsti invece dalle citate tabelle milanesi con riferimento all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, nonché della sopravvivenza di altro congiunto, deve poi essere ridotta in misura parametrata alla percentuale di sopravvivenza della sig.ra , accertata dai Per_3
consulenti tecnici d'ufficio in misura pari – come detto – al 50%.
Ne consegue, per l'effetto, che assunto come valore punto l'importo di euro 1.990,7, per i figli della sig.ra , nonché di euro 864,28, per i fratelli di quest'ultima (pari Persona_3
a quelli tabellarmente previsti, rispettivamente, di euro 3.911,00 e di euro 1.698,00, ridotti in misura corrispondente alla percentuale di sopravvivenza del 50% nonché rivalutati alla data del 31 ottobre 2025, ultimo indice ISTAT disponibile), l' dovrà Controparte_1
essere condannata al pagamento in favore dei figli superstiti della sig.ra Persona_3
delle somme di seguito indicate:
• euro 95.553,6 per il sig. (corrispondente al riconoscimento di n. Parte_1
16 punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 20 punti per l'età di anni 45 posseduta dalla vittima secondaria, n. 12 punti per il numero di fratelli superstiti del danneggiato);
• euro 95.553,6 per il sig. (corrispondente al riconoscimento di n. 16 Parte_4
punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 20 punti per l'età di anni 43 posseduta dal danneggiato, n. 12 punti per il numero di fratelli superstiti del danneggiato),
• euro 99.535,00 per il sig. (corrispondente al riconoscimento di Parte_2
n. 16 punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 22 punti per l'età di anni
37 posseduta dal danneggiato, n. 12 punti per il numero di fratelli superstiti del danneggiato),
28 RG 3537/2024
• euro 19.014,16 per il sig. (corrispondente al riconoscimento di n. 10 Parte_6
punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 12 punti per l'età di anni 58 posseduta dal danneggiato e n. 0 punti per numero 6 fratelli superstiti del danneggiato);
• euro 19.014,16 per la sig.ra (corrispondente al riconoscimento di n. Parte_7
10 punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 12 punti per l'età di anni 60 posseduta dal danneggiato e n. 0 punti per numero 6 fratelli superstiti del danneggiato);
• euro 17.285,6 per la sig.ra (corrispondente al riconoscimento Parte_8
di n. 10 punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 10 punti per l'età di anni
63 posseduta dal danneggiato e n. 0 punti per numero 6 fratelli superstiti del danneggiato);
• euro 19.014,16 per la sig.ra (corrispondente al riconoscimento di Parte_9
n. 10 punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 12 punti per l'età di anni
57 posseduta dal danneggiato e n. 0 punti per numero 6 fratelli superstiti del danneggiato);
• euro 17.285,6 per il sig. (corrispondente al riconoscimento di n. Parte_10
10 punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 10 punti per l'età di anni 69 posseduta dal danneggiato e n. 0 punti per numero 6 fratelli superstiti del danneggiato);
• euro 19.014,16 per il sig. (corrispondente al riconoscimento di Parte_11
n. 10 punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 12 punti per l'età di anni
54 posseduta dal danneggiato e n. 0 punti per numero 6 fratelli superstiti del danneggiato);
• euro 19.014,16 per il sig. (corrispondente al riconoscimento di n. Parte_5
10 punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 12 punti per l'età di anni 59 posseduta dal danneggiato e n. 0 punti per numero 6 fratelli superstiti del danneggiato).
29 RG 3537/2024
Quanto evidenziato al paragrafo precedente in ordine alla necessità, ai fini del riconoscimento degli interessi compensativi, di specifiche allegazioni di parte circa la ricorrenza di un danno da disponibilità tardiva della sorta capitale quantificata per il ristoro del danno non patrimoniale patito impone – anche in tal caso – di ritenere che, non essendo stata formulata alcuna doglianza sul punto dalle parti, l'importo economico sopra liquidato in moneta attuale e a cui parte convenuta dev'essere condannata sia sufficiente all'integrale ristoro del pregiudizio non patrimoniale dedotto e provato dai ricorrenti.
Ad ogni modo, in caso di ritardo nel pagamento di tali somme, sulle stesse saranno dovuti gli interessi ex art. 1284 co 4 c.c. a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
9. L'accoglimento parziale della domanda attorea impone, infine, di vagliare la fondatezza delle domande di manleva promossa da parte convenuta nei confronti della società
Controparte_2
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti della seguente motivazione.
Ed invero, risulta incontestata tra le parti sia l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, che l'afferenza al rischio contrattualmente garantito dell'evento lesivo verificatosi in danno della paziente
[...]
, oltre che l'operatività di una clausola di scoperto per euro 150.000,00 Per_3
convenzionalmente denominata “Self Insurance Retention”.
Sicché la società terza chiamata in causa dev'essere condannata a tener indenne parte convenuta delle somme da questi dovute ai ricorrenti per il risarcimento del danno non patrimoniale patito, sottratto lo scoperto contrattuale previsto.
10. Per l'effetto, il riparto delle spese relative alla domanda principale segue la reciproca soccombenza delle parti, così come determinatasi per effetto del rigetto della domanda risarcitoria promossa dalle minori , e Per_1 Per_2 Parte_3
, e dev'essere compensato nella misura di 1/4 ciascuna, attesa la rilevanza
[...]
assunta dalla domanda rigettata rispetto agli interessi azionati in giudizio dalle parti, precisando altresì che il valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle
30 RG 3537/2024 spese di lite, deve quantificarsi, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014, secondo il criterio del decisum.
Ricorrono, inoltre, gli estremi per il riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014, che, in ragione dell'effettiva complessità delle difese articolate per conto dei soggetti assistiti (da considerarsi in numero pari a dieci in ragione del rigetto della domanda articolata dalle minori e ) Per_1 Per_2 Parte_3
dev'essere quantificata nella misura del 10% per ciascun assistito.
10.1. Quanto, invece, alle spese sostenute per la chiamata in causa del terzo, le stesse seguono la soccombenza della terza chiamata in causa e si liquidano con adozione dei parametri minimi, in ragione della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nella regolamentazione del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, precisando altresì che il valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle sole spese in argomento, deve anche in tal caso quantificarsi, ai sensi del combinato dell'artt. 5 del D.M. 55/2014, in euro 598.358,20, in applicazione del criterio del decisum.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, rigettata ogni altra istanza o eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda di risarcimento del danno promossa dalle minori Per_1
e , così come sopra rappresentate nel
[...] Persona_2 Parte_3
presente giudizio;
• in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna la , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore dei sig.ri Parte_1
, e , nelle qualità di eredi legittimi della
[...] Parte_4 Parte_2
sig.ra del danno da perdita di chance di sopravvivenza a Persona_3
quest'ultima arrecato dall'operato colposo del personale sanitario in servizio presso il P.O. Santa Maria della Grazie di LI, così come liquidato in complessivi euro=328.074,00=, da attribuirsi a ciascuno dei predetti ricorrenti in misura pari a un terzo ciascuno, ai sensi dell'art. 566 c.c., oltre interessi al saggio legale di cui al
31 RG 3537/2024 quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
• in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna la , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento – in favore dei sig.ri
, e nonché Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_6 [...]
, Pt_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
e – del danno da perdita della chance di godere più a lungo
[...] Parte_5
del rapporto parentale esistente con la sig.ra , da questi patito a Persona_3
causa dell'operato colposo del personale sanitario in servizio presso il P.O. Santa
Maria della Grazie di LI, così come di seguito liquidato:
o euro 95.553,6 per il sig. ; Parte_1
o euro 95.553,6 per il sig. ; Parte_4
o euro 99.535,00 per il sig. ; Parte_2
o euro 19.014,16 per il sig. Parte_6
o euro 19.014,16 per la sig.ra ; Parte_7
o euro 17.285,6 per la sig.ra ; Parte_8
o euro 19.014,16 per la sig.ra ; Parte_9
o euro 17.285,6 per il sig. ; Parte_10
o euro 19.014,16 per il sig. ; Parte_11
o euro 19.014,16 per il sig. ; Parte_5
oltre interessi al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
• condanna parte convenuta , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, in considerazione della disposta compensazione, in euro=43.789,50=per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, nonché al rimborso di ulteriori euro=545,00= a titolo di spese vive, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
• condanna parte convenuta , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite relative al
32 RG 3537/2024 procedimento di istruzione preventiva instaurato dinnanzi a questo Tribunale con
R.G. n. 1689/2023, che si liquidano, in considerazione della disposta compensazione, in euro=11.536,50=per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e
IVA se dovuta, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
• Pone definitivamente a carico della , in persona del Controparte_3
l.r.p.t., le spese di CTU, come liquidate con separato decreto nella fase di ATP;
• In accoglimento della domanda promossa da parte convenuta nei confronti della terza chiamata in causa, condanna la società in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., a manlevare la , nella Controparte_1
persona del l.r.p.t., di quanto dalla medesima corrisposto, a titolo di risarcimento del danno, incluse le spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio, con applicazione della clausola di scoperto indicata in parte motiva;
• condanna la società in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante p.t., alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa esperita nel presente giudizio, che si liquidano, in applicazione dei parametri minimi, in euro=3.846,00=per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, nonché al rimborso di ulteriori euro 259,00 a titolo di spese vive.
Così deciso in Aversa, il 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Antonio Caiazzo.
33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Maurizio Spezzaferri,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3537/2024, avente ad oggetto “Responsabilità professionale” assunta in decisione mediante ordinanza del 12-5-2025 resa all'esito di udienza a trattazione scritta del 25-11-2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
( ), in proprio e nella qualità di esercente Parte_1 C.F._1
la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1
( ), ), in C.F._2 Parte_2 C.F._3
proprio e nella qualità di esercente la reponsabilità genitoriale sulle minori Per_2
(nata a [...] il [...]) e (C.F.
[...] Parte_3
), ( ), CodiceFiscale_4 Parte_4 C.F._5
( , (C.F. Parte_5 C.F._6 Parte_6
), (C.F. , C.F._7 Parte_7 C.F._8
(C.F. ), Parte_8 C.F._9 Parte_9
(C.F. ), (C.F. ), C.F._10 Parte_10 C.F._11
(C.F. ), tutti in proprio ed i figli anche Parte_11 C.F._12
nella qualità di eredi della de cuius, sig.ra nata a [...] il [...] Persona_3
ed ivi deceduta il 22/02/2022, rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Fanelli, giusta mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Giugliano in Campania (NA), Via A. Palumbo n. 55 – Borgo Meridiano;
RICORRENTI
1 RG 3537/2024
E
), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Frattamaggiore alla via M. Lupoli n. 27, presso lo studio dell'avv. DULVI CORCIONE MARIA, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in lla via F. Fracanzano n. 20, presso CP_1
lo studio dell'avv. DI RIENZO GABRIELE, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 novembre 2025, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni che espressamente si richiamano.
Parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis :
A) Accertare e dichiarare la condotta negligente, imprudente e imperita dei sanitari della
struttura sanitaria resistente, – P.O. “Santa Maria delle Grazie” di Controparte_1
LI e, per l'effetto, accogliere la relativa domanda di risarcimento danni per il decesso della IG.ra ; Persona_3
B) In accoglimento della domanda, dichiarare che le gravissime lesioni, le sofferenze, i traumi patiti dalla IG.ra e il suo decesso si sono verificati per fatto, Persona_3
responsabilità e colpa dei sanitari dell' , ivi in servizio, per i fatti di Controparte_1
cui in narrativa;
C) Per l'effetto, condannare le parti resistenti in solido tra loro, in favore dei ricorrenti, figli, nella qualità di eredi legittimi della de cuius, IG.ra , al risarcimento Persona_3
dei danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze, dai traumi e dal decesso
cagionato alla paziente, quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, 2 RG 3537/2024 morale, esistenziale, da mancato guadagno e da perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi all'evento morte di cui è causa, anche quale danno biologico terminale da liquidarsi nella misura tabellare (Tabelle Milano) massima, da liquidarsi iure successionis in favore dei ricorrenti, figli, eredi legittimi, ovvero secondo diversi criteri in attuazione, il tutto oltre gli interessi, ex art. 1284 c. IV
c.p.c. e rivalutazione;
D) Condannare le resistenti in solido e in favore dei ricorrenti al risarcimento del danno iure proprio e di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze e dai traumi cagionati alla de cuius e per la perdita del congiunto, IG.ra , per i fatti di cui in Per_3
narrativa, quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo di cui è causa nella misura prevista dalle Tabelle di Milano per la perdita del congiunto, riconoscendo il massimo
valore delle Tabelle per ciascuno dei rapporti parentali, anche in ragione del vincolo familiare e della convivenza in essere, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ex art.
1284 c. IV c.p.c., sino al soddisfo;
E) Condannare le resistenti in solido al risarcimento del danno da perdita di chance patito dalla IG.ra , da riconoscersi in favore dei ricorrenti, eredi legittimi, nella Persona_3
misura stabilita dal Giudice;
F) Condannare le resistenti, in solido, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio di merito in ragione del decisum, con attribuzione alla scrivente procuratrice che si dichiara anticipataria;
G) Condannare le resistenti in solido altresì al pagamento delle spese ed onorari della
procedura ante causam ex art. 696 bis c.p.c., nonché al pagamento della C.T.U. (acconto
e saldo), con attribuzione alla scrivente procuratrice anticipataria;
H) Emettere ogni altro provvedimento del caso».
Parte resistente:
«In particolare, questa difesa si riporta a tutte le eccezioni formulate e reiterate nelle proprie memorie conclusionali, insistendo nella richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali con nomina di un nuovo collegio formato da specialisti da individuarsi al di fuori
3 RG 3537/2024 del distretto di Corte di Appello di napoli. In subordine chiede che l'On. Giudice adito voglia:
-dichiarare inammissibile e per l'effetto rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio, per tutte le motivazioni innanzi svolte in quanto assolutamente infondato, pretestuoso ed esplorativo;
-rigettare tutte le avverse richieste siccome infondate in fatto e diritto, ma soprattutto non
provate e non qualificate, con condanna alle spese di lite;
-nella denegata e mai creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate da
+ altri n.q. di eredi e prossimi congiunti di e di Parte_1 Persona_3
declaratoria di responsabilità della convenuta azienda sanitaria, condannare
[...]
, a manlevare e tenere indenne la dalle conseguenze Controparte_2 CP_1 CP_1
pregiudizievoli eventualmente derivanti dall'accoglimento, anche solo parziale, delle richieste risarcitorie formulate dai ricorrenti».
Terza chiamata in causa:
«IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede procedersi alla rinnovazione della CTU, con la nomina di un Collegio Peritale
formato da un medico-legale di chiara fama e soprattutto da uno specialista Pneumologo
e o Chirurgo Vascolare, anch'egli di chiara fama, da nominarsi, se del caso, anche al di fuori della Regione Campania, sì da evitare possibili incompatibilità e rapporti amicali con i consulenti delle parti in causa.
NEL MERITO
Rigettare, in ogni caso, le domande attoree risultando, sin dalla loro proposizione, illegittime, inammissibili ed improcedibili, nonché infondate, risultando assolutamente
insussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei richiesti provvedimenti, con conseguente reiezione totale della richiesta risarcitoria, anch'essa assolutamente infondata, oltre che non provata.
Condannare i ricorrenti alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA E GRADATA, e senza che ciò costituisca, in nessun modo, un riconoscimento di responsabilità a carico dei Sanitari della chiamante
in causa ASL NA2 NORD, nella sola denegata e mai creduta ipotesi in cui il Magistrato
4 RG 3537/2024 dovesse ritenere la causa sufficientemente istruita, limitare il risarcimento alle sole poste di danno effettivamente legittime e risarcibili.
Riconoscersi l'operatività della garanzia assicurativa nei limiti di quanto pattuito in polizza e dettagliatamente descritto in premessa»
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in 2 maggio 2024, i sig.ri , Pt_1
e – i primi due, in proprio e nella qualità anche di genitori esercenti Parte_2 Parte_4
la responsabilità genitoriale, rispettivamente, sui minori nonché Persona_1 Per_2
Parte e – e i sig.ri , , e Parte_3 Pt_7 Parte_8 Pt_9 Pt_11 Parte_5
convenivano in giudizio la per ottenere il risarcimento dei danni non Controparte_1
patrimoniali subiti a causa del decesso della sig.ra , avvenuto presso il – Persona_3
P.O. “S. Maria delle Grazie” di LI in data 22 febbraio 2022, per l'aggravamento delle condizioni di salute che ne avevano ivi occasionato il ricovero il precedente 13
febbraio.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda promossa, parte attrice deduceva, anche nelle successive note autorizzate, per quanto qui d'interesse:
a) che i sig.ri , e agivano in proprio e nella qualità di Pt_1 Parte_2 Parte_4
eredi legittimi della sig.ra , essendone figli;
Persona_3
b) che i minori nonché e erano le nipoti Persona_1 Per_2 Parte_3
ex filio della de cuius;
c) che i sig.ri , , e erano invece Pt_7 Parte_8 Pt_9 Pt_11 Parte_5
i germani della sig.ra ; Per_3
d) che la sig.ra , paziente affetta da broncopneumopatia cronica Persona_3
ostruttiva, fece accesso d'urgenza al P.O. Santa Maria della Grazie di LI per il progressivo aggravamento delle proprie condizioni di salute, dovuto alla contrazione in comunità di una polmonite di tipo non severo;
e) che il decesso di quest'ultima, tuttavia, doveva ascriversi eziologicamente al colposo ritardo con il quale il personale medico di detto nosocomio, in maniera
5 RG 3537/2024 imperita, pervenne alla diagnosi differenziale e quindi al trattamento terapeutico dell'evento trombo-embolico insorto durante la degenza, nonostante il miglioramento dell'infezione respiratoria che ne aveva occasionato il ricovero;
f) che tale inadempimento assistenziale era stato già accertato nel corso del procedimento d'istruzione preventiva instaurato dinnanzi a questo Tribunale, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., con R.G. n. 1689/2023;
g) che all'esito di tale accertamento tecnico preventivo, infatti, il collegio peritale nominato aveva non solo individuato nel processo trombo-embolico polmonare la causa più probabile dell'evento morte occorso alla sig.ra , ma anche Per_3
ritenuto tale sopravvenienza evitabile, attraverso la precoce attivazione del trattamento sanitario eseguito con ritardo dal personale medico soltanto il giorno stesso del decesso della paziente, oltre che prevedibile, sulla scorta della storia clinica della paziente e della permanenza di alcuni sintomi nonostante il miglioramento dell'infezione polmonare, motivo iniziale di accesso alle cure nosocomiali (quali dispnea, tachicardia, insorgenza di limitazione funzionale degli arti inferiori non giustificata dai videat specialistici eseguiti e progressivo aumento del D-Dimero a valori oltre 10 volte quelli normali).
In via principale e cumulativa, quindi, parte ricorrente reclamava, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniali patiti in ragione della lesione del rapporto parentale esistente con la sig.ra , nonché, iure hereditatis, i pregiudizi da Per_3
quest'ultima patiti nelle forme delle categorie descrittive giurisprudenziali del danno biologico terminale, del danno catastrofale nonché della perdita della c.d. chance di sopravvivenza.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 dicembre 2024, si costituiva quindi l , la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto Controparte_1
introduttivo di parte ricorrente per assoluta incertezza della causa petendi, ritenendo impossibile evincere con chiarezza, dall'esame dello stesso, la scorretta prestazione sanitaria contestata al personale medico e da cui far discendere, quindi, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria convenuta.
6 RG 3537/2024
Nel merito, inoltre, parte resistente chiedeva rigettarsi la domanda attorea, allegando in particolare:
a) il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente limitatamente alle pretese risarcitorie azionate iure hereditatis, non essendo la certificazione anagrafica prodotta in atti di per sé sola sufficiente a dar prova dell'effettiva sussistenza in capo ai ricorrenti della qualifica di eredi legittimi della sig.ra ; Per_3
b) l'inutilizzabilità in giudizio della consulenza tecnica d'ufficio formatasi all'esito dell'accertamento tecnico preventivo instaurato dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., dinnanzi a questo Tribunale con RG 1689/2023, costituendo questa mero strumento di conciliazione, privo di valenza istruttoria e dunque inidoneo ad assolvere alla funzione di integrazione della cognizione del giudice;
c) l'inattendibilità, ad ogni modo, delle conclusioni rassegnate dal collegio peritale in tale procedimento, rispondendo quest'ultime a valutazioni di carattere meramente soggettivo, prive di riscontri oggettivi tecnicamente rilevabili e adottate, peraltro, all'esito di un accertamento non rispettoso della natura deducente e non percipiente dell'incarico effettivamente conferito da questo Tribunale, che aveva chiesto – secondo quanto sostenuto dal resistente – soltanto di valutare sul piano tecnico-
scientifico i fatti già acquisiti dal materiale istruttorio in atti, e non anche di verificare la ricorrenza di fatti incerti e controversi da cui desumere la fondatezza o meno delle pretese risarcitorie azionate;
d) la riconducibilità della causa ultima più probabile dell'exitus della paziente alla
“atelettasia dei lobi polmonari di sinistra da verosimile ostruzione broncospastica e/o mucoide del bronco inferiore lobare sinistro”, non anche all'embolia polmonare ravvisata dai consulenti tecnici d'ufficio, la cui insorgenza – in assenza di esame autoptico (non praticato nel caso di specie) – sarebbe invece da escludersi o comunque da ritenersi poco probabile e comunque non prevedibile;
e) l'inevitabilità dell'evento nefasto occorso alla paziente e la correttezza dell'iter diagnostico e terapeutico seguito, che aveva comunque previsto la
7 RG 3537/2024 somministrazione – sin dall'inizio della degenza – di terapia anticoagulante di tipo farmacologico (Clexane 6000 UI), idonea dunque a prevenire casi d'insorgenza di eventuali embolie;
f) l'assenza di prova in atti sia dell'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso della pazienta e la condotta dei sanitari in servizio presso il P.O. Santa Maria delle
Grazie di LI, che dell'effettiva ricorrenza dei pregiudizi non patrimoniali lamentati genericamente dai ricorrenti, anche nella forma della perdita di chance di sopravvivenza.
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, parte convenuta domandava di essere manlevata dalla società in forza della Controparte_2
copertura assicurativa prevista dalla polizza n. RCH00010000040, di ogni somma eventualmente corrisposta all'attrice all'esito del presente giudizio a titolo di risarcimento del danno.
A tal fine, chiedeva e otteneva lo spostamento della prima udienza per provvedere alla chiamata in causa della già citata compagnia assicuratrice.
3. Giusta comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 gennaio 2025, si costituiva, infine, la società la quale – rilevata l'assenza dei Controparte_2
requisiti prescritti dal primo comma dell'art. 281 decies c.p.c., e in considerazione, comunque, della complessità della lite e dell'istruttoria probatoria necessaria ai fini della definizione della stessa – chiedeva, in via preliminare, disporsi il mutamento del rito semplificato scelto dai ricorrenti in quello ordinario di cognizione di cui agli artt. 183 e ss.
c.p.c., eccependo, peraltro, anche l'improcedibilità della domanda risarcitoria proposta dai soli sig.ri , per non aver questi preso parte al procedimento di istruzione Per_3
preventiva instaurato dagli altri ricorrenti dinnanzi a questo Tribunale con R.G. n.
1689/2023.
Inoltre, nel far propri gli argomenti difensivi proposti dall'azienda sanitaria convenuta, la terza chiamata contestava anche la fondatezza nel merito della domanda attorea,
8 RG 3537/2024 eccependo tuttavia in subordine, per l'ipotesi di sopravvenuto accertamento della responsabilità di parte convenuta:
a) l'illegittimità della duplicazione risarcitoria derivante dalla liquidazione cumulativa delle voci di danno riconducibili alle figure del danno biologico terminale e da c.d. perdita di chance di sopravvivenza (ritenute, a contrario, ontologicamente alternative, poiché destinate entrambe a ristorare il medesimo pregiudizio non patrimoniale costituito dalla perdita del bene vita, ma al ricorrere di circostanze reciprocamente escludenti, quali – rispettivamente – quelle della certezza o meno della riconducibilità causale all'errore medico della morte del paziente);
b) nonché la doverosità della riqualificazione giuridica della lesione del rapporto parentale lamentata iure proprio dai ricorrenti – ove ritenuta dimostrata – nei termini di danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, avendo i consulenti di ufficio, in ragione delle comorbidità preesistenti, ridotto le possibilità
di sopravvivenza della paziente – e con essa, anche della prosecuzione dei rapporti parentali intercorrenti con i propri familiari – nelle misura percentuale del 50%, imponendo così una corrispondente riduzione percentuale della somma necessaria al suo ristoro.
Infine, con riguardo specifico alla domanda di manleva esperita nei suoi confronti, la eccepiva comunque la previsione in contratto di una Controparte_2
clausola limitativa della propria responsabilità assicurativa alle sole somme, aventi titolo risarcitorio, eccedenti l'importo pattuito di euro 150.000,00, convenzionalmente denominata “Self Insurance Retention”.
4. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 04.02.2025, il Giudice istruttore rigettava l'istanza di mutamento del rito formulata dalla terza chiamata in causa, ammetteva la prova documentale e disponeva l'acquisizione a cura della cancelleria degli atti del procedimento di istruzione preventiva di cui allo R.G. n. 1689/2023, rinviando per la verifica all'udienza del 9 maggio 2025.
9 RG 3537/2024
Con ordinanza del 12 maggio 2025, emessa a scioglimento della riserva assunta a tale udienza, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
5 novembre 2025, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., al termine della quale veniva quindi trattenuta per la decisione.
5. Orbene, così riassunte le difese delle parti e lo svolgimento del processo, la domanda risarcitoria promossa dai ricorrenti deve, preliminarmente, dichiararsi procedibile,
Parte con riferimento anche alla posizione specifica dei ricorrenti , Pt_7 Parte_8
, e . Pt_9 Pt_11 Parte_5
Al riguardo, deve invero evidenziarsi che se, da un lato, quest'ultimi non hanno preso effettivamente parte al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis
c.p.c. instaurato dinnanzi a questo Tribunale con R.G. n. 1689/2023 dai ricorrenti , Pt_1
e , in proprio e nelle qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_2 Parte_4
genitoriale sui minori e (costituente, appunto, ex art. Per_1 Per_2 Parte_3
8 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, speciale condizione di procedibilità della domanda risarcitoria in ambito sanitario), dall'altro essi hanno comunque esperito – per le azioni promosse nel presente giudizio – la procedura alternativa di mediazione obbligatoria prevista dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013 (cfr. verbale negativo relativo al procedimento di mediazione n. 15/2024 allegato al ricorso introduttivo).
Sicché non può che ritenersi soddisfatta, per tutti gli odierni ricorrenti, la condizione di procedibilità prescritta.
6. Sempre in via preliminare, dev'essere inoltre rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata da parte resistente per l'asserita assoluta incertezza della causa petendi richiamata a fondamento della domanda risarcitoria promossa.
Ed invero, a mente dell'art. 164, commi 1 e 4, c.p.c. – cui l'art. 281 decies c.p.c. espressamente rinvia per la definizione del contenuto minimo obbligatorio del ricorso introduttivo del rito semplificato – ricorre un vizio di validità della citazione se risulta omesso o assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 10 RG 3537/2024
163 c.p.c., nonché l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo, in misura comunque tale da far ritener preclusa o comunque gravemente pregiudicata la possibilità
per la parte convenuta di articolare le proprie difese.
Orbene, quantunque non possa negarsi la carenza di una puntuale descrizione da parte dei ricorrenti delle condizioni di vita godute dalla paziente in epoca antecedente alla morte, della consistenza dei rapporti parentali vissuti dalla stessa nonché, quindi, dell'effettivo pregiudizio patito in termini di sofferenza interiore e di limitazione della sfera dinamico- relazionale propria e della loro prossima congiunta, deve comunque ritenersi che la lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio restituisca, con sufficiente chiarezza,
l'allegazione sia della condotta ingiusta imputata ai sanitari in servizio presso l'azienda sanitaria convenuta (ravvisata nell'omessa tempestiva diagnosi e conseguenziale trattamento terapeutico dell'embolia polmonare insorta durante la degenza ospedaliera), che dei beni giuridici della cui lesione si intende ottenere il ristoro (così come individuati,
iure hereditatis, nel diritto costituzionale alla salute della sig.ra , sancito Persona_3
dall'art. 32 Cost. e dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché, iure proprio, nel diritto di pari rango normativo alla famiglia, previsto dall'art. 29
Cost. e dall'art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
Sicché non può dirsi preclusa alle parti convenute la possibilità di articolare efficacemente le proprie difese, attesi anche i numerosi richiami giurisprudenziali operati da parte ricorrente per la definizione dei pregiudizi di cui ha inteso chiedere ristoro in questa sede.
7. Con riferimento specifico, poi, alla domanda di risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali patiti dalla sig.ra nelle forme descrittive del danno biologico Persona_3
terminale, del danno catastrofale e del danno da perdita di chance di sopravvivenza, promossa iure hereditatis dai sig.ri , e , quali figli ed eredi Pt_1 Parte_2 Parte_4
legittimi della predetta, il Tribunale ritiene doveroso soffermarsi, prima di procedere all'analisi nel merito delle domande, anche sull'ulteriore questione preliminare della ricorrenza in capo agli odierni attori della legittimazione attiva necessaria alla proposizione di detta azione.
11 RG 3537/2024
Dall'esame della certificazione anagrafica versata in atti, emerge in maniera incontrovertibile l'esistenza del dedotto rapporto di filiazione tra la sig.ra Persona_3
e i ricorrenti sopra indicati, nonché la premorienza alla medesima del coniuge Parte_3
, padre di detti attori (cfr. documento “cert comunali atp.pdf” allegato al ricorso
[...]
introduttivo).
In difetto di una differente volontà testamentaria della de cuius, non provata e neppure dedotta nel presente giudizio, deve dunque ritenersi che l'eredità della medesima sia stata effettivamente devoluta per l'intero ex lege ai figli , e e Pt_1 Parte_2 Parte_4
che gli stessi l'abbiano implicitamente accettata proprio con la proposizione del presente giudizio, trattandosi di attività gestoria dell'asse ereditario esulante da quella meramente conservativa consentita dall'art. 460 c.c. ai chiamati all'eredità e, quindi, presupponente necessariamente la tacita volontà di accettare l'eredità ai medesimi devoluta.
Nessuna ulteriore prova del possesso da parte degli attori della qualifica di eredi deve quindi ritenersi necessaria e l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta dev'essere, per l'effetto, rigettata.
8. Ciò detto, nel merito, la domanda attorea è fondata nei limiti della seguente motivazione.
8.1. Al riguardo, deve invero innanzitutto precisarsi – poiché argomento comune e preordinato alla trattazione di ciascuna delle domande risarcitorie proposte da parte ricorrente – che corretto e privo di censure risulta l'iter logico-deduttivo tramite il quale il collegio peritale è pervenuto a individuare la causa ultima e più probabile del decesso della sig. in un processo trombo-embolico insorto durante la degenza della Persona_3
medesima, ricollegando poi all'omesso adeguato trattamento terapeutico di tale patologia la perdita di una percentuale di sopravvivenza calcolata nella misura del 50%, in ragione anche del preesistente articolato complesso menomativo da cui la paziente era affetta.
Non ricorre, dunque, alcuna necessità di disporre l'integrazione o la rinnovazione anche solo parziale di tale consulenza, richiesta dalle parti ai sensi dell'art. 196 c.p.c., avendo il nominato collegio peritale dato puntuale riscontro alle osservazioni critiche sollevate dai
12 RG 3537/2024 consulenti tecnici di parte nel corso di quella procedura, e afferendo per il resto, alla decisione nel merito della controversia e alla competenza di questo giudice, le valutazioni da compiersi circa il grado di attendibilità da riferire a ciascuna delle contrapposte valutazioni medico-legali acquisite al presente giudizio.
L'istanza in tal senso riproposta in sede di precisazione delle conclusioni dall CP_1
e dalla deve dunque ritenersi rigettata.
[...] Controparte_2
Come noto, infatti, l'accertamento del nesso di causalità, nel giudizio civile, risponde al principio informatore della “probabilità prevalente”, in forza del quale «qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, (…) il giudice di merito
è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili
(senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia
ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente» (così, da ultimo, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 17980/2025).
Ebbene, in omaggio a tale criterio valutativo, deve evidenziarsi che i consulenti d'ufficio hanno innanzitutto escluso la ricorrenza di un collegamento causale tra la morte della sig.ra e la polmonite comunitaria di tipo non severo che ne occasionò il Persona_3
ricovero d'urgenza, evidenziando come l'aggravamento delle complessive condizioni di salute della medesima fosse in controtendenza rispetto alla progressiva riduzione dei c.d.
indici di flogosi, ossia della conta dei globuli bianchi e dei valori di procalcitonina registrati durante la degenza: elemento di conoscenza, questo, deponente infatti per il decorso favorevole di detta infezione polmonare.
Essi, inoltre, hanno individuato, nella documentazione in atti, dati anamnestici (pregressa infezione da Sars-Cov.2, processo polmonitico in atto) ed elementi clinici (quali il miglioramento appunto del quadro infiammatorio polmonare attestato dall'andamento dei soprarichiamati indici di flogosi, la persistenza di dispnea e tachicardia, l'insorgenza di limitazione funzionale degli arti inferiori non giustificata dai videat specialistici eseguiti
13 RG 3537/2024
e il progressivo aumento del dosaggio del d-dimero a valori oltre 10 volte quelli di norma) più che idonei a fondare per la loro gravità e concordanza, nonostante l'assenza di un esame autoptico, l'affermazione della “causa più probabile” del decesso della paziente in un evento trombo-embolico verificatosi in corso di degenza.
La maggior attendibilità delle conclusioni formulate dal collegio peritale, del resto, rinviene conferma aliunde proprio nell'incompletezza, nella genericità e nella scarsa coerenza estrinseca del decorso causale alternativo sostenuto dalla , Controparte_1
oltre che delle osservazioni critiche sollevate rispetto all'operato dei consulenti nominati da questo Tribunale.
I consulenti di parte convenuta, infatti, sono pervenuti all'individuazione di una diversa causa di morte nella “atelettasia dei lobi polmonari di sinistra da verosimile ostruzione broncospastica e/o mucoide del bronco inferiore lobare sinistro”, indicando innanzitutto, quale unico elemento clinico a supporto, l'addensamento lobare rappresentato dall'esame radiologico della RX e Tc torace eseguito in data 22 febbraio 2022.
Nel far ciò, tuttavia, essi hanno omesso di confrontarsi criticamente sia con l'elevata possibilità di falsi positivi o negativi propria di questo esame, che con la potenziale riferibilità dei risultati di quest'ultimo anche a condizioni di embolia polmonare (ipotesi, queste, entrambe riportate nella letteratura medica citata dal collegio peritale), tralasciando peraltro di comparare la probabilità dell'alternativa causa di morte individuata con l'ulteriore dato clinico attestato in atti della progressiva riduzione dei c.d. indici di flogosi, deponenti a contrario – come detto – per un processo infiammatorio in via di risoluzione.
Nel tentativo poi di falsificare la validità delle conclusioni dei consulenti di questo ufficio,
i consulenti di parte convenuta hanno affermato, nell'ordine:
• che «la dispnea e la tachicardia sono due sintomi assolutamente aspecifici presenti in migliaia di patologia cardiache e respiratorie», omettendo tuttavia di specificare quali siano tali patologie e sulla scorta di quali elementi potessero ritenersi ricorrenti nel caso di specie, al punto da far ritenere detto dato clinico scarsamente indicativo per una diagnosi di evento trombo-embolico;
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• che «la trombosi venosa profonda, fattore di rischio per l'embolia polmonare, si manifesta in modo diverso ed in particolare con edema unilaterale dell'arto
interessato e dolore, tutti sintomi che la paziente non manifestava», trascurando comunque di valutare come la ricorrenza di una condizione dolorosa emergesse proprio dalla “rachialgia” lamentata dalla paziente e annotata in cartella clinica alla data del 18 febbraio 2022;
• che «l'embolia polmonare (…) è uno stop vascolare dell'arteria polmonare, caratterizzata da un rapporto ventilazione/perfusione bruscamente alterato con alterato equilibrio dell'ossigeno e dell'anidride carbonica, con ipossiemia e normo -ipocapnia, mai con ipercapnia come nel caso della IG », Per_3
mancando però di confrontarsi criticamente con quanto affermato dai consulenti d'ufficio circa la possibilità, avvalorata nella letteratura medica citata, che l'evento trombo-embolico si manifesti anche con quadri di iper-capnia, tipica delle forme acute;
• che «il d-dimero (…) pur essendo indubbiamente importante per la diagnosi di embolia polmonare, è un test con elevato valore predittivo negativo (VPN), cioè perfetto per escludere l'evento embolico venoso, ma non per confermalo»,
tralasciando tuttavia di considerare come, sul piano logico ancor prima che tecnico, un test del tipo di quello in esame possa dirsi privo di valenza indicativa nel solo caso in cui ricorra nel caso di specie la concreta possibilità di più patologie compatibili con i risultati da questo restituiti, potendo solo in tal caso la mancata esclusione della patologia indagata non coincidere anche con la sua affermazione;
• che il valore d-dimero «può essere particolarmente elevato in varie condizioni patologiche comprese le flogosi acute intercorrenti come per esempio una
polmonite», non considerando tuttavia che la ricorrenza di tale possibilità, nel caso di specie, doveva escludersi per l'esistenza in atti di documentazione clinica attestante la progressiva riduzione, in corso di degenza, proprio degli indici di flogosi.
15 RG 3537/2024
In conclusione, dunque, dall'esame del compendio probatorio in atti, deve ritenersi maggiormente avvalorata, secondo lo standard valutativo sopra richiamato, l'ipotesi che il decesso della sig.ra fu causato da un evento trombo-embolico insorto Persona_3
in corso di ricovero.
Quanto poi all'affermata possibilità di ricondurre all'omesso adeguato trattamento di tale patologia la perdita di una di possibilità di sopravvivenza pari al 50%, neppure convince la tesi, prospettata da parte resistente, dell'adeguatezza della terapia farmacologica anticoagulante eseguita dalla struttura sanitaria con la somministrazione di Clexane 6000
UI.
L'idoneità di tale percorso terapeutico, infatti, è stato apoditticamente affermata da parte convenuta senza alcun confronto critico con i rilievi critici sollevati sul punto dai consulenti tecnici d'ufficio, i quali hanno evidenziato come le condizioni della paziente richiedessero l'esecuzione di interventi terapeutici diversi da quello meramente farmacologico, quali la “trombolisi sistemica”, il “trattamento percutaneo con cateterismo” e la “embolectomia chirurgica”.
8.2. Alla luce dell'accertamento istruttorio condotto, quindi, deve innanzitutto ritenersi che la domanda di risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali patiti dalla sig.ra
, promossa iure hereditatis dai sig.ri , e , Persona_3 Pt_1 Parte_2 Parte_4
possa essere accolta limitatamente al solo danno conseguenza della perdita della c.d. chance di sopravvivenza, con esclusione dunque delle poste risarcitorie riconducibili alle categorie descrittive del danno biologico terminale e del danno catastrofale.
Costituisce, infatti, orientamento consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità che il risarcimento, da parte della struttura sanitaria, dei pregiudizi non patrimoniali ascrivibili alla categoria descrittiva del danno biologico terminale (inteso come limitazione della sfera dinamico-relazione del soggetto, insorta a seguito della malattia e protrattasi sino al decesso), così come quelli riconducibili al c.d. danno catastrofale (concepito, invece, come sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza dell'ineluttabile avvicinarsi della propria fine), presupponga necessariamente l'accertamento dell'esistenza di un nesso
16 RG 3537/2024 eziologico tra la condotta dolosa o colposa del sanitario e la morte del paziente, tale per cui la prima possa ritenersi causa “più probabile” della seconda.
Il riconoscimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza, invece, rinviene il proprio ambito elettivo di operatività nella diversa ipotesi in cui vi sia incertezza circa le conseguenze quoad vitam dell'errore medico, ossia non sia possibile formulare, sulla scorta dei dati scientifici in possesso, alcuna attendibile predizione circa il ruolo causale che la terapia omessa o errata avrebbe potuto far registrare nell'esclusione dell'evento morte ove fosse stata tempestivamente somministrata o somministrata correttamente, per essere comunque l'exitus del paziente riconducibile al decorso naturale della malattia che il personale sanitario avrebbe dovuto fronteggiare o alle comorbidità preesistenti;
ma a condizione però che, a fronte di tale incertezza, risulti comunque causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari la perdita di una possibilità di sopravvivenza seria, apprezzabile e concreta: ossia statisticamente rilevante, significativa sul piano dell'utilità
conseguita nonché effettivamente ricorrente nel caso di specie (possedendo la paziente tutte le condizioni cui la scienza riconduce la percentuale statistica astrattamente ricondotta al trattamento sanitario omesso o mal eseguito).
In linea generale, dunque, le poste risarcitorie del danno biologico terminale e catastrofale, da un lato, e quella del danno da perdita di chance di sopravvivenza, dall'altro, possono dirsi alternative e inconciliabili tra loro, atteso che «una volta che sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte
stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future, salvo il caso, del tutto eccezionale, che esista, sulla scorta della acquisita prova scientifica e in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità (in base dell'eziologica certezza della sua
riconducibilità all'errore medico) che, oltre quel tempo, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo» (da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord. n. 2861/2025).
Ebbene, in considerazione delle coordinate ermeneutiche testé illustrate, deve innanzitutto ritenersi che, nel caso sottoposto al sindacato di questo giudice, la percentuale di sopravvivenza del solo 50%, ricollegata dal collegio peritale alle terapie omesse dal
17 RG 3537/2024 personale medico in servizio presso il P.O. Santa Maria della Grazie di LI per il trattamento del processo trombo-embolico insorto durante il ricovero della sig.ra
[...]
e ritenuto causa più probabile del decesso di quest'ultima, sia probabilità Per_3
inidonea – per la sua misura – a individuare nell'omissione stessa di tale terapia la causa esclusiva del decesso occorso alla sig.ra e ad elidere, quindi, la Persona_3
riconducibilità causale di tale evento nefasto al naturale decorso del processo patologico in atto.
Ne consegue, per l'effetto, che – per quanto detto sopra, in merito alla necessità di un nesso causale tra condotta sanitaria ed evento morte di tipo esclusivo – nessuna responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria convenuta possa affermarsi rispetto ai pregiudizi non patrimoniali patiti dalla paziente nelle forme descrittive del danno biologico terminale e del danno catastrofale;
la cui esclusione, peraltro, dev'essere ravvisata anche in ragione di quanto condivisibilmente affermato dai consulenti d'ufficio in ordine, rispettivamente: all'invalidità temporanea patita dalla medesima durante la degenza (forma tipica, questa, delle limitazioni dinamico-relazionali proprie del danno biologico terminale), ritenuta eziologicamente riconducibile al diverso processo infettivo
(polmonite comunitaria) che impose comunque l'accesso d'urgenza alla struttura nosocomiale;
e all'assenza in atti di evidenza scientifiche deponenti per la consapevolezza da parte della sig.ra dell'avvicinarsi del proprio exitus (si vedano, sul Persona_3
punto, le risposte formulate ai quesiti nn. 4 e 6 della consulenza).
E ciò, non senza evidenziare che alcuna contraddizione è ravvisabile nell'affermazione, da parte dei consulenti d'ufficio, della ricorrenza nel caso di specie “degli estremi per riconoscere il danno biologico terminale”, trattandosi di considerazione dai medesimi sviluppata limitatamente alla ricorrenza del solo prerequisito richiesto dell'esistenza di un apprezzabile lasso di tempo (superiore alle 24 ore), tra l'insorgenza della malattia e il sopraggiungere della morte.
Ciò nondimeno, però, la percentuale di sopravvivenza ricollegabile ai trattamenti tromboembolici indicati dai consulenti (e, segnatamente, della “trombolisi sistemica”, del
“trattamento percutaneo con cateterismo” e della “embolectomia chirurgica”) è sufficiente
18 RG 3537/2024
a formulare nei confronti dell' un addebito risarcitorio per perdita di Controparte_1
chance, essendo detta probabilità di sopravvivere seria, apprezzabile e concreta nonché comunque idonea, se non ad individuare nell'errore medico – come detto – la causa più probabile ed esclusiva dell'evento morte, quantomeno a far residuare – in ragione della sua misura – un ragionevole margine di incertezza circa il ruolo causale assolto dallo stesso nella determinazione dell'esito infausto della sig.ra , tale per cui il Per_3
risarcimento di tale pregiudizio è certamente ammissibile.
Ricorrono, del resto, anche gli ulteriori requisiti prescritti dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 c.c., richiamati dall'art. 7 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Per_4
), perché venga affermata la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per
[...]
tale voce di danno.
Incontestata, infatti, è l'esistenza del rapporto di spedalità instauratosi tra la sig.ra
[...]
e il P.O. Santa Maria delle Grazie all'atto del ricovero della prima, avutosi in Per_3
data 14 febbraio 2022.
Inoltre, l'omissione di detto trattamento terapeutico costituisce certamente inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità, di cui risulta peraltro accertata in atti anche l'imputabilità all'operato colposo del personale sanitario in servizio presso quel nosocomio.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno infatti coerentemente ritenuto che gli stessi elementi anamnestici e clinici, sulla scorta dei quali è stato possibile oggi individuare la causa più probabile del decesso della paziente in un evento trombo-embolico insorto nel corso della degenza, avrebbero dovuto già all'epoca – e più precisamente in data 18 febbraio 2022 – indurre il personale medico a una diagnosi differenziale per tale patologia, in applicazione delle due scale valutative più note, conosciute come “ score” e “ Score”, e Per_2 Per_5
quindi all'esecuzione in quella data di un esame di esclusione specifico, qual è l'angio
TAC polmonare.
Del resto, la prevedibilità in quella data dell'evento trombo-embolico risulta vieppiù confermata proprio dalla condotta tenuta dal medico rianimatore qualche giorno più tardi,
19 RG 3537/2024 in data 22 febbraio 2022, il quale infatti, in assenza di elementi clinici diversi da quelli già conosciuti nelle ore e giorni precedenti, diede immediata indicazione per l'esecuzione di un'angio TAC del torace, intendendo evidentemente valutare proprio la ricorrenza di un'embolia polmonare, da ritenersi – per l'effetto – certamente prevedibile all'epoca.
L deve quindi essere conclusivamente condannata nei confronti degli Controparte_1
eredi della sig.ra al risarcimento del danno da perdita di chance di Persona_3
sopravvivenza patito da quest'ultima, da liquidarsi secondo una “modalità di computo che parte dalla determinazione della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% suddividendola per il numero di anni che avrebbe potuto
ancora vivere secondo i parametri medi Istat, ottenendo così il valore da moltiplicare per il numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente “sperata”, e, infine, applicata, all'importo così ottenuto l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta” (procedimento liquidatorio, questo, ritenuta esente da vizi di motivazione da Cass. civ., sez. III, ord. n. 2861/2025).
Nel caso di specie, tuttavia, non essendovi in atti l'allegazione e la prova di un'aspettativa di vita complessivamente “sperata” – riconducibile alle pregresse condizioni menomative della paziente – inferiore a quella media della popolazione nazionale attestata dai parametri ISTAT pari ad anni 85 (circostanza, questa, del cui onere allegatorio e probatorio non potrebbe che essere gravata parte convenuta, risolvendosi altrimenti per l'attore in un prova negativa avente a oggetto l'assenza di condizioni di salute negativamente incidenti sulla propria aspettativa di vita), il danno risarcibile dev'essere complessivamente liquidato in euro= 328.074,00=, tenendo conto quindi della sola somma che sarebbe spettata alla vittima – secondo le vigenti tabelle del tribunale di Milano – in ragione dell'età posseduta nel caso di invalidità permanente al 100% (pari a euro
656.148,00), parametrata all'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di effettiva verificazione della chance perduta (ammontante – come detto – al 50% e dunque a euro 328.074,00) e rivalutata al 31 ottobre 2025 (data ultimo indice ISTAT disponibile), senza alcuna ulteriore riduzione dovuta all'accertamento di un'aspettativa di vita inferiore a quella media nazionale.
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Su tale somma, in caso di ritardo nel pagamento saranno inoltre dovuto gli interessi moratori al saggio legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo.
Dell'importo così liquidato in moneta attuale, inoltre, non deve peraltro procedersi a svalutazione e progressiva rivalutazione monetaria annua ai fini del calcolo degli interessi compensativi, costituendo tali interessi una modalità liquidatoria di una specifica e diversa voce di danno – quella corrispondente alla mancata percezione dei frutti civili di cui il danneggiato avrebbe potuto godere se fosse stato nella possibilità di impiegare in maniera remunerativa, sin dall'epoca della verificazione del danno, la somma ricevuta per il suo ristoro – di cui parte ricorrente avrebbe dovuto operare una puntale allegazione, oltre che articolare prova, anche tramite presunzioni semplici.
Come condivisibilmente affermato da un più recente orientamento del giudice di legittimità, infatti, “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato
tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma
originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli
interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (cass. Civ., sez. III, ord. N. 6351 del
10/03/2025)
21 RG 3537/2024
In altre parole, attesa la possibilità che, in un dato lasso di tempo, il tasso di svalutazione monetaria sia maggiore di quello di remuneratività media e che quindi la liquidazione in moneta attuale riconosca al danneggiato una somma pari o anche maggiore a quella di cui questi avrebbe goduto se avesse avuto la possibilità di impiegare immediatamente (sin dall'epoca dell'evento dannoso) e in maniera remunerativa la sorta capitale liquidata per il ristoro del pregiudizio patito, è onere delle parti allegare e dar prova della necessità di impiegare una modalità di liquidazione differente dalla liquidazione in moneta attuale per l'integrare ristoro del danno patito.
Ove alcuna specifica doglianza sia formulata sul punto dalle parti, come nel caso de quo,
l'importo economico liquidato in moneta attuale e a cui parte convenuta dev'essere condannata può dirsi, dunque, sufficiente all'integrale ristoro del pregiudizio non patrimoniale allegato e provato dai ricorrenti.
8.3. Con riferimento poi al risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali patiti iure
proprio da tutti i ricorrenti per la lesione del rapporto parentale conseguita all'operato colposo del personale medico in servizio presso il P.O. Santa Maria delle
Grazie di LI, la domanda può essere accolta soltanto nei confronti dei figli e dei germani della sig.ra e, anche in tal caso, limitatamente ai soli danni Persona_3
conseguiti alla perdita della chance di godere più a lungo del rapporto parentale.
8.3.a. Quanto affermato al paragrafo precedente in ordine all'incertezza dell'incidenza causale avuta dalla condotta del personale sanitario del P.O. Santa Maria delle Grazie di
LI nella determinazione dell'evento morte della sig.ra , infatti, preclude Per_3
categoricamente la possibilità di ritenere tale struttura sanitaria responsabile dei pregiudizi non patrimoniali patiti dai familiari della paziente in conseguenza della perdita anticipata del rapporto parentale, consentendo piuttosto di sindacare – in ragione dell'elevata probabilità di sopravvivenza ricollegata all'omesso tempestivo trattamento terapeutico dell'evento trombo embolico occorso alla paziente – la riconoscibilità di una diversa posta risarcitoria riconducibile alla perdita della mera possibilità di godere di tale relazione affettiva per un periodo più lungo di quello effettivamente goduto.
22 RG 3537/2024
La domanda giudiziale che configuri un'ipotesi di danno da perdita della chance di godere del rapporto parentale, così come quella che richieda il ristoro della perdita di chance di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditatis), ripete, infatti, il suo autonomo fondamento (e la autonomia del conseguente petitum processuale) in ragione dell'incertezza della valenza causale assunta dalla condotta illecita sull'anticipazione dell'evento morte (già Cass. civ., sez. III, sente. n.
28993/2019).
8.3.b. Ai fini, però, dell'accertamento della risarcibilità di tale differente posta risarcitoria, deve brevemente premettersi che ricorre, nella giurisprudenza di legittimità,
l'affermazione secondo la quale «ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a
quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni
che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare».
La Corte di cassazione suole poi distinguere, a livello concettuale, la lesione dell'essenziale aspetto affettivo e di assistenza morale che caratterizza i rapporti parentali, dalle ulteriori conseguenze dannose declinate in termini di danno morale (sofferenza interiore o emotiva) o di danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del congiunto con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita ( cfr. Cass., 19/10/2016,
n. 21060; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 23/1/2014, n. 1361 ).
Con l'ulteriore precisazione, peraltro, che «nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle), la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto
23 RG 3537/2024 può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola,
nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25774 del 14/10/2019, non massimata;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018, Rv. 648035 - 02); prova contraria, che ben può essere fornita – anche in tal caso – sulla base di elementi presuntivi tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall'esistenza del mero legame coniugale o parentale (nel qual caso sarà onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del suddetto vincolo in concreto, sulla base di precisi elementi di fatto) ovvero, quanto meno,
da attenuarla considerevolmente (nel qual caso delle relative circostanze dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione dell'importo del risarcimento, che dovrà essere inferiore a quello riconosciuto nei casi "ordinari"; cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 9010/2022).
Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali nonni, nipoti, generi o nuore), necessaria è l'allegazione nonché la prova, da parte di chi si assuma danneggiato, dell'esistenza di un effettivo pregresso e intenso rapporto affettivo con la vittima, diverso dalla mera sporadica frequentazione ricorrente in occasioni di festività annuali e che ben può essere presunto – salva la prova contraria – dalla ricorrenza di una convivenza (cfr.
Cass. civ., sez. III, ord. n. 28281/2025).
Alla ricorrenza di tali presupposti, quindi, il danno da perdita del rapporto parentale potrà
dirsi ricorrente ed «essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che
l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione
del danno senza fare ricorso a tale tabella» (così, da ultimo, Cass. civ., sez. , sent. n.
28255/2025).
24 RG 3537/2024
Inoltre, con riguardo specifico al sistema a punti previsto dalle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che «dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva - e sono quindi dimostrabili - in guisa (…) di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria - anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti
dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore — entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della
responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa» (in tal senso, Cass. civ., SS.UU., sent. n. 33645/2022).
Infine, le pregresse condizioni di salute della vittima (beninteso, a condizione che non siano anch'esse conseguenza del fatto illecito) ben potranno giustificare un abbattimento della misura standard del risarcimento, ma sulla base di una valutazione ex post e non ex ante e senza alcun automatismo (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022).
8.3.c. Orbene, così ricostruite le coordinate ermeneutiche esistenti in materia di lesione del rapporto parentale, ritiene il Tribunale che, sebbene le stesse informino tendenzialmente l'accertamento e la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale (come detto, non configurabile nel caso di specie), la loro valenza ben possa essere preservata anche nell'analisi della risarcibilità della differente posta risarcitoria del danno da perdita della possibilità di godere del rapporto parentale, seppure sotto il diverso angolo prospettico dell'accertamento dei requisiti di serietà, apprezzabilità e concretezza che devono pur sempre connotare la chance della cui lesione è chiesto il ristoro.
Risulta invero evidente che l'effettiva ricorrenza di una seria e concreta possibilità di godere più a lungo del rapporto parentale leso possa e anzi debba essere valutata tenendo conto, comunque, del tipo di relazione affettiva realmente instaurata con la vittima in epoca antecedente alla sua morte, potendo ammettersi la risarcibilità della perdita della diversa chance di godere per la prima volta di una relazione affettiva non ancora instaurata solo in casi limite, riconducibili alla ridotta età posseduta del soggetto danneggiato al
25 RG 3537/2024 momento del decesso del proprio congiunto (tale da non permettere alcuna consapevole e autonoma autodeterminazione circa lo sviluppo della propria sfera dinamico-relazione)
ovvero alla ricorrenza di circostanza speciali parimenti limitative.
Circostanze, queste, la cui ricorrenza legittimerebbe poi una liquidazione del pregiudizio patito in misura ridotta rispetto a quella conseguente alla perdita dalla possibilità di godere più a lungo di un rapporto affettivo già instaurato, e ciò per via della minor consistenza empirica di ciò che è stato da ciò che avrebbe potuto essere e della minor sofferenza generalmente riconducibile alla perdita di affetti mai provati rispetto a quella di cui si è già avuto modo di avvertire l'utilità.
In conclusione, anche ai fini del risarcimento del danno conseguente alla perdita della possibilità di godere del rapporto parentale, il danneggiato deve ritenersi quindi onerato dell'allegazione e della prova dell'esistenza di un pregresso e intenso rapporto affettivo con la vittima, diverso dalla mera sporadica frequentazione ricorrente in occasioni di festività annuali (salve, ovviamente, le presunzioni semplici riconducibili – come detto – all'appartenenza alla c.d. famiglia nucleare o alla convivenza), affinché dallo stesso possa desumersi la serietà e la concretezza della chance della cui lesione è richiesto il ristoro.
8.3.d. Alla luce di tali considerazioni, deve dunque ritenersi innanzitutto infondata la
domanda risarcitoria promossa dai sig.ri e per conto, Pt_1 Parte_2
rispettivamente, delle minori nonché e . Persona_1 Per_2 Parte_3
Sebbene l'età posseduta da quest'ultime all'epoca della morte della sig.ra Per_3
(rispettivamente, 5, 7 e 4 anni) potesse, infatti, astrattamente consentire un sindacato sulla risarcibilità del danno da perdita della chance di godere per la prima volta di una relazione affettiva non ancora instaurata con la nonna deceduta, tale non è l'oggetto della domanda promossa in questa sede dalle ricorrenti.
Dall'esame del ricorso introduttivo e della memoria conclusionale autorizzata, depositata in data 19 settembre 2025, emerge infatti chiaramente come, per le medesime, sia stato richiesto dai rispettivi genitori la tutela risarcitoria della perdita di chance di godere più a
26 RG 3537/2024 lungo del rapporto affettivo già instaurato con la loro congiunta, della cui effettiva consistenza non risulta essere stata però fornita alcuna allegazione né principio di prova.
Pur prescindendo dal difetto di allegazione riscontrato, infatti, la documentazione fotografica in atti (consistente in un'unica foto priva di collocazione temporale) non risulta comunque idonea a dar prova dell'esistenza di un pregresso rapporto affettivo connotato da un'intensità maggiore e diversa da quella propria di una mera frequentazione sporadica riconducibile a ricorrenze annuali: come detto, inidonea ad assurgere a relazione parentale meritevole di tutela risarcitoria.
Inoltre, le ricorrenti neppure possono beneficiare della presunzione di ricorrenza di un rilevante rapporto affettivo dalla giurisprudenza di legittimità ricondotta ai soli appartenenti alla c.d. famiglia nucleare, sicché la domanda risarcitoria promossa da quest'ultime dev'essere conclusivamente rigettata.
8.3.e. A conclusioni differenti deve invece pervenirsi rispetto alla domanda risarcitoria promossa dai sig.ri , e , figli della sig.ra Pt_1 Pt_4 Parte_2 [...]
, e dai germani di quest'ultima, sig.ri , , , Per_3 Pt_7 Parte_8 Pt_9
e . Pt_11 Parte_5
L'appartenenza di tali categorie di ricorrenti alla famiglia nucleare della sig.ra
[...]
, infatti, consente di ritenere provata in via presuntiva la ricorrenza tra i medesimi, Per_3
all'epoca della morte di quest'ultima, di un rapporto di affezione sufficientemente intenso e dunque suscettibile di tutela risarcitoria, anche nelle forme della perdita di chance di goderne per un periodo di tempo più lungo di quello effettivamente goduto.
Quanto poi all'applicazione del sistema tabellare predisposto dall'Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano per la liquidazione del danno risarcibile in favore dei predetti ricorrenti, deve evidenziarsi che l'assenza di convivenza con la sig.ra
[...]
(desumibile dalla documentazione anagrafica in atti) e l'omessa allegazione di Per_3
specifici aspetti dinamico-relazionali idonei a rappresentare la peculiare qualità e intensità posseduta dalla relazione affettiva perduta (e a dar quindi puntuale rappresentazione dello specifico stravolgimento della vita subito nonché della sofferenza patita in ragione della
27 RG 3537/2024 perdita subita) rendono equitativamente adeguata una liquidazione del danno che non contempli il riconoscimento di alcun punto tabellare per i profili previsti ai paragrafi C ed
E di dette tabelle.
La somma determinatasi per l'effetto del riconoscimento dei valori punto previsti invece dalle citate tabelle milanesi con riferimento all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, nonché della sopravvivenza di altro congiunto, deve poi essere ridotta in misura parametrata alla percentuale di sopravvivenza della sig.ra , accertata dai Per_3
consulenti tecnici d'ufficio in misura pari – come detto – al 50%.
Ne consegue, per l'effetto, che assunto come valore punto l'importo di euro 1.990,7, per i figli della sig.ra , nonché di euro 864,28, per i fratelli di quest'ultima (pari Persona_3
a quelli tabellarmente previsti, rispettivamente, di euro 3.911,00 e di euro 1.698,00, ridotti in misura corrispondente alla percentuale di sopravvivenza del 50% nonché rivalutati alla data del 31 ottobre 2025, ultimo indice ISTAT disponibile), l' dovrà Controparte_1
essere condannata al pagamento in favore dei figli superstiti della sig.ra Persona_3
delle somme di seguito indicate:
• euro 95.553,6 per il sig. (corrispondente al riconoscimento di n. Parte_1
16 punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 20 punti per l'età di anni 45 posseduta dalla vittima secondaria, n. 12 punti per il numero di fratelli superstiti del danneggiato);
• euro 95.553,6 per il sig. (corrispondente al riconoscimento di n. 16 Parte_4
punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 20 punti per l'età di anni 43 posseduta dal danneggiato, n. 12 punti per il numero di fratelli superstiti del danneggiato),
• euro 99.535,00 per il sig. (corrispondente al riconoscimento di Parte_2
n. 16 punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 22 punti per l'età di anni
37 posseduta dal danneggiato, n. 12 punti per il numero di fratelli superstiti del danneggiato),
28 RG 3537/2024
• euro 19.014,16 per il sig. (corrispondente al riconoscimento di n. 10 Parte_6
punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 12 punti per l'età di anni 58 posseduta dal danneggiato e n. 0 punti per numero 6 fratelli superstiti del danneggiato);
• euro 19.014,16 per la sig.ra (corrispondente al riconoscimento di n. Parte_7
10 punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 12 punti per l'età di anni 60 posseduta dal danneggiato e n. 0 punti per numero 6 fratelli superstiti del danneggiato);
• euro 17.285,6 per la sig.ra (corrispondente al riconoscimento Parte_8
di n. 10 punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 10 punti per l'età di anni
63 posseduta dal danneggiato e n. 0 punti per numero 6 fratelli superstiti del danneggiato);
• euro 19.014,16 per la sig.ra (corrispondente al riconoscimento di Parte_9
n. 10 punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 12 punti per l'età di anni
57 posseduta dal danneggiato e n. 0 punti per numero 6 fratelli superstiti del danneggiato);
• euro 17.285,6 per il sig. (corrispondente al riconoscimento di n. Parte_10
10 punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 10 punti per l'età di anni 69 posseduta dal danneggiato e n. 0 punti per numero 6 fratelli superstiti del danneggiato);
• euro 19.014,16 per il sig. (corrispondente al riconoscimento di Parte_11
n. 10 punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 12 punti per l'età di anni
54 posseduta dal danneggiato e n. 0 punti per numero 6 fratelli superstiti del danneggiato);
• euro 19.014,16 per il sig. (corrispondente al riconoscimento di n. Parte_5
10 punti per l'età posseduta dalla vittima primaria, n. 12 punti per l'età di anni 59 posseduta dal danneggiato e n. 0 punti per numero 6 fratelli superstiti del danneggiato).
29 RG 3537/2024
Quanto evidenziato al paragrafo precedente in ordine alla necessità, ai fini del riconoscimento degli interessi compensativi, di specifiche allegazioni di parte circa la ricorrenza di un danno da disponibilità tardiva della sorta capitale quantificata per il ristoro del danno non patrimoniale patito impone – anche in tal caso – di ritenere che, non essendo stata formulata alcuna doglianza sul punto dalle parti, l'importo economico sopra liquidato in moneta attuale e a cui parte convenuta dev'essere condannata sia sufficiente all'integrale ristoro del pregiudizio non patrimoniale dedotto e provato dai ricorrenti.
Ad ogni modo, in caso di ritardo nel pagamento di tali somme, sulle stesse saranno dovuti gli interessi ex art. 1284 co 4 c.c. a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
9. L'accoglimento parziale della domanda attorea impone, infine, di vagliare la fondatezza delle domande di manleva promossa da parte convenuta nei confronti della società
Controparte_2
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti della seguente motivazione.
Ed invero, risulta incontestata tra le parti sia l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, che l'afferenza al rischio contrattualmente garantito dell'evento lesivo verificatosi in danno della paziente
[...]
, oltre che l'operatività di una clausola di scoperto per euro 150.000,00 Per_3
convenzionalmente denominata “Self Insurance Retention”.
Sicché la società terza chiamata in causa dev'essere condannata a tener indenne parte convenuta delle somme da questi dovute ai ricorrenti per il risarcimento del danno non patrimoniale patito, sottratto lo scoperto contrattuale previsto.
10. Per l'effetto, il riparto delle spese relative alla domanda principale segue la reciproca soccombenza delle parti, così come determinatasi per effetto del rigetto della domanda risarcitoria promossa dalle minori , e Per_1 Per_2 Parte_3
, e dev'essere compensato nella misura di 1/4 ciascuna, attesa la rilevanza
[...]
assunta dalla domanda rigettata rispetto agli interessi azionati in giudizio dalle parti, precisando altresì che il valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle
30 RG 3537/2024 spese di lite, deve quantificarsi, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 55/2014, secondo il criterio del decisum.
Ricorrono, inoltre, gli estremi per il riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014, che, in ragione dell'effettiva complessità delle difese articolate per conto dei soggetti assistiti (da considerarsi in numero pari a dieci in ragione del rigetto della domanda articolata dalle minori e ) Per_1 Per_2 Parte_3
dev'essere quantificata nella misura del 10% per ciascun assistito.
10.1. Quanto, invece, alle spese sostenute per la chiamata in causa del terzo, le stesse seguono la soccombenza della terza chiamata in causa e si liquidano con adozione dei parametri minimi, in ragione della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nella regolamentazione del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, precisando altresì che il valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle sole spese in argomento, deve anche in tal caso quantificarsi, ai sensi del combinato dell'artt. 5 del D.M. 55/2014, in euro 598.358,20, in applicazione del criterio del decisum.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, rigettata ogni altra istanza o eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda di risarcimento del danno promossa dalle minori Per_1
e , così come sopra rappresentate nel
[...] Persona_2 Parte_3
presente giudizio;
• in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna la , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore dei sig.ri Parte_1
, e , nelle qualità di eredi legittimi della
[...] Parte_4 Parte_2
sig.ra del danno da perdita di chance di sopravvivenza a Persona_3
quest'ultima arrecato dall'operato colposo del personale sanitario in servizio presso il P.O. Santa Maria della Grazie di LI, così come liquidato in complessivi euro=328.074,00=, da attribuirsi a ciascuno dei predetti ricorrenti in misura pari a un terzo ciascuno, ai sensi dell'art. 566 c.c., oltre interessi al saggio legale di cui al
31 RG 3537/2024 quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
• in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna la , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento – in favore dei sig.ri
, e nonché Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_6 [...]
, Pt_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
e – del danno da perdita della chance di godere più a lungo
[...] Parte_5
del rapporto parentale esistente con la sig.ra , da questi patito a Persona_3
causa dell'operato colposo del personale sanitario in servizio presso il P.O. Santa
Maria della Grazie di LI, così come di seguito liquidato:
o euro 95.553,6 per il sig. ; Parte_1
o euro 95.553,6 per il sig. ; Parte_4
o euro 99.535,00 per il sig. ; Parte_2
o euro 19.014,16 per il sig. Parte_6
o euro 19.014,16 per la sig.ra ; Parte_7
o euro 17.285,6 per la sig.ra ; Parte_8
o euro 19.014,16 per la sig.ra ; Parte_9
o euro 17.285,6 per il sig. ; Parte_10
o euro 19.014,16 per il sig. ; Parte_11
o euro 19.014,16 per il sig. ; Parte_5
oltre interessi al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
• condanna parte convenuta , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, in considerazione della disposta compensazione, in euro=43.789,50=per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, nonché al rimborso di ulteriori euro=545,00= a titolo di spese vive, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
• condanna parte convenuta , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite relative al
32 RG 3537/2024 procedimento di istruzione preventiva instaurato dinnanzi a questo Tribunale con
R.G. n. 1689/2023, che si liquidano, in considerazione della disposta compensazione, in euro=11.536,50=per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e
IVA se dovuta, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
• Pone definitivamente a carico della , in persona del Controparte_3
l.r.p.t., le spese di CTU, come liquidate con separato decreto nella fase di ATP;
• In accoglimento della domanda promossa da parte convenuta nei confronti della terza chiamata in causa, condanna la società in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., a manlevare la , nella Controparte_1
persona del l.r.p.t., di quanto dalla medesima corrisposto, a titolo di risarcimento del danno, incluse le spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio, con applicazione della clausola di scoperto indicata in parte motiva;
• condanna la società in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante p.t., alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa esperita nel presente giudizio, che si liquidano, in applicazione dei parametri minimi, in euro=3.846,00=per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, nonché al rimborso di ulteriori euro 259,00 a titolo di spese vive.
Così deciso in Aversa, il 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Antonio Caiazzo.
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