Ordinanza cautelare 14 aprile 2011
Ordinanza cautelare 12 maggio 2011
Sentenza breve 13 ottobre 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 13/10/2011, n. 4772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4772 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04772/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01489/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D'AT CI, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Balbi, domiciliato nella segreteria del T.A.R.
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato per legge in Napoli, via Diaz, n. 11; Usp;
nei confronti di
MA EL, rappresentato e difeso dagli avv. Clotilde MA e CI Palumbo, con domicilio eletto presso l’avv. CI Palumbo in Napoli, corso Garibaldi n.388, come da procura a margine della memoria di costituzione;
per l'annullamento del decreto del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Napoli n. 144\2 del 5.5.2011, dei decreti del medesimo Ufficio n. 198 del 12.1.2011 e n. 144 del 12.1.2011;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di EL MA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e rilevato che esse nulla hanno obiettato in ordine alla definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata;
Dato atto che le parti sono state rese edotte dal Collegio che la causa avrebbe potuto essere definita con riguardo a questione di difetto di giurisdizione sollevata d’ufficio, ai sensi dell’art.73 III comma c.p.a.;
Rilevato che, con ricorso notificato il primo marzo 2011 e depositato il successivo giorno 16, nonché con successivi motivi aggiunti il 28 giugno 2011 e depositati il successivo 3 luglio, il ricorrente contesta la decorrenza giuridica attribuita dall’Amministrazione, a far data dal 25 novembre 2009, al suo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati, disposta a seguito della sentenza del TAR Campania n. 14338\2010;
Considerato che tale sentenza ha disposto l’annullamento del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli prot. 198 del 25.01.2010 nella parte in cui differiva all’a.s. 2010/2011 l’efficacia dei benefici ex art. 1, comma 4 sexies, L. 167/2009, affermando che “ resta valida, senza alcuna limitazione temporale, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi indetti con il D.M. 21/05, purché abbiano maturato il requisito di trecentosessanta giorni di servizio al momento di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione ”;
Rilevato che il ricorrente, negli atti d’impugnazione del presente giudizio, assume che l’Amministrazione avrebbe dovuto fare decorrere la sua collocazione in graduatoria dal 17 giugno 2009;
Ritenuto che, a tenore dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia di collocazione dei docenti, difetta la giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo, invece, quella del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro;
- che il Collegio, al riguardo, aderisce all’orientamento recentemente espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 12 luglio 2011, secondo il quale “ Con riguardo alla natura della attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata - come ha ripetutamente affermato nel suo iter argomentativo la Cassazione a Sezioni Unite, quale giudice regolatore della giurisdizione: decisioni 10 novembre 2010, n.22805; 16 giugno 2010, n.14496; 3 aprile 2010, n.10510 - nella fattispecie della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2 d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione ”.
- che la medesima pronuncia evidenzia come, nei casi quale quello in esame, in cui parte ricorrente contesta la decorrenza giuridica del proprio inserimento in graduatoria, non possa farsi questione di procedure concorsuali –come tali appartenenti alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 165\2001- in quanto difettano gli elementi caratteristici di siffatte procedure, quali il bando la procedura di valutazione l’ approvazione finale della graduatoria de i vincitori; trattandosi, per converso, di un mero inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, per cui non vengono in considerazione valutazioni discrezionali.
- che, pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore della giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, davanti al quale il giudizio andrà riassunto, ai sensi dell’art. 11 comma II c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.
- che stanti le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione di giurisdizione precedenti alla citata pronunzia dell’Adunanza Plenaria, le spese di lite possono essere interamente compensate tra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore di quella del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, e per l’effetto dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Achille Sinatra, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2011
IL SEGRETARIO