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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1802/2019 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Maione Parte_1 C.F._1
Vincenzo (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_1
Ceppaluni Giuseppe (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. );
[...] C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
06.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con l'atto d'appello in esame, impugnava la sentenza n. 4499/2018, Parte_1
pubblicata dal Giudice di Pace di Nola in data 25.09.2018, con la quale veniva rigettata la
1 domanda formulata nei confronti di e Controparte_2 Controparte_1
della Parte_2
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• è proprietario della autovettura Ford C-Max tg. DP705DJ;
• in data 20.03.2015, alle ore 12.30 circa, in Ottaviano, mentre percorreva Piazza Duca
D'Aosta, a causa della condotta di guida dell'autocarro Fiat Ducato tg. DB586GZ, perdeva il controllo del proprio veicolo e terminava la propria marcia contro dei paletti che delimitavano il margine destro della carreggiata;
• in particolare, l'autocarro Fiat Ducato, di proprietà di e Controparte_2 [...]
e assicurato per la RCA presso la nel Controparte_1 Parte_2
ripartire da una posizione di sosta dal margine sinistro della carreggiata, si immetteva nel flusso della circolazione senza dare la dovuta precedenza e tagliava la strada al veicolo Ford
C-Max, il quale, per evitare l'impatto, sterzava a destra e impattava contro i citati paletti, riportando danni alla parte laterale destra.
Pertanto, parte attrice chiedeva la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patiti.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda in questione. In particolare, affermava che, alla luce dell'istruttoria espletata, non risulta provata la dinamica prospettata in citazione, dovendosi ritenere inattendibile l'unico teste escusso, in quanto non menzionato nell'atto di messa in mora, né nell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, né nell'atto di citazione;
affermava, inoltre, che il modulo CAI depositato dall'attore è privo di valore probatorio, poiché smentito dalla documentazione prodotta dalla compagnia assicuratrice.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava tale decisione, evidenziando Parte_1
l'omessa, insufficiente, contraddittoria ed errata motivazione della sentenza, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., alla luce dell'errata valutazione delle prove acquisite in primo grado e, in particolare, della prova testimoniale e del modulo CAI depositato.
1.4 – Si costituiva in giudizio la rilevando inammissibilità Parte_2
dell'appello formulato dalla controparte ed evidenziando l'infondatezza dell'avversa domanda;
chiedeva, quindi, la conferma della sentenza di primo grado.
2 1.5 – Alla prima udienza, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti degli appellati, veniva dichiarata la contumacia di e Controparte_1 [...]
non costituiti nel giudizio di gravame;
la causa veniva ritenuta matura per la Controparte_2
decisione. All'udienza del 06.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127- ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c.: la sentenza appellata, infatti, veniva pubblicata il 25.09.2018 e il procedimento di notificazione dell'atto di citazione in appello veniva avviato in data 01.03.2019; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 11.03.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Con riferimento all'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., invece, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
16/11/2017, n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Ancora in via preliminare, deve essere rilevata l'infondatezza della doglianza di parte appellante relativa alla nullità della sentenza ex artt. 111 Cost. e 132 comma 2 n. 4 c.p.c..
3 3.1 – Al riguardo, si evidenzia che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, il vizio di motivazione sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il Giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. Ricorre, dunque, il vizio di motivazione apparente della sentenza, qualora essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cassazione civile sez. I, 06/08/2024, n. 22156).
3.2 – Alla luce di tali considerazioni, il motivo d'appello in esame è infondato, in quanto il
Giudice di prime cure ha esposto le ragioni poste a fondamento della sua decisione, valutando in maniera sintetica le risultanze dell'attività istruttoria espletata.
4 – Nel merito, il gravame è fondato, nella parte in cui l'appellante ha lamentato l'errata valutazione delle prove prodotte in primo grado.
4.1 – Al riguardo, è necessario osservare che la circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., ma non la presunzione di responsabilità prevista nel primo comma dello stesso articolo, poiché tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all'altro veicolo. La prova del nesso di causalità, che grava a carico dell'attore, si risolve nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda (Cassazione civile sez. III, 27/02/2020, n.
5433; Cassazione civile sez. III, 20/08/1998, n. 8249).
4.2 – Al fine di soddisfare tale onere probatorio, l'odierno appellante ha prodotto il modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, da cui si evince che il veicolo di proprietà dei convenuti, nel ripartire da una posizione di sosta, ostacolava il passaggio alla vettura di proprietà dell'attore, costringendola a sterzare verso destra, impattando contro i paletti ivi presenti. Il Giudice di pace ha erroneamente affermato che tale documento è privo di rilevanza probatoria.
4 Si osserva, infatti, che l'art. 143 comma 2 del d.lgs. 209/2005 afferma che la CAI sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo;
non si tratta di una novità legislativa, dal momento che tale disposizione costituisce la riproposizione dell'art. 5 comma 2 del decreto-legge n. 857/1976, convertito nella legge n.
39/1977.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10311/2006, ha chiarito che le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del sinistro, indipendentemente dalla circostanza che siano contenute nella constatazione amichevole di sinistro stradale (cd. modulo CID), non potendo comportare un diverso giudizio di responsabilità nei rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro, vanno liberamente apprezzate dal giudice anche nei confronti del confitente. Posto, dunque, che le dichiarazioni rese dal responsabile del sinistro non costituiscono piena prova dei fatti, ai sensi dell'art. 2735 c.c., la successiva giurisprudenza di legittimità ha precisato i limiti entro i quali deve essere esercitato il libero apprezzamento del Giudice, alla luce della presunzione legale posta dall'art. 143 comma 2 del d.lgs. 209/2005. Invero, è stato rilevato che siffatta presunzione persegue un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori, ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. In questa prospettiva, si è evidenziato, tuttavia, che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla;
ma ciò implica che l'onere della prova grava a carico dell'assicuratore e non del danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n. 15431;
Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n. 25468; Cassazione civile sez. VI, 06/12/2017, n.
29146).
Del resto, la Suprema Corte ha anche osservato che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/01/2024, n.
2438).
5 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il modulo CAI prodotto dall'odierno appellante è idoneo a fondare una presunzione semplice relativa alla dinamica del sinistro. Al fine di superare siffatta presunzione la compagnia assicuratrice appellata ha prodotto una raccomandata, con la quale ha chiesto il risarcimento danni subiti dal veicolo di sua proprietà, a Controparte_2
seguito di investimento da parte dell'odierno appellante. Tale documento, tuttavia, non è idoneo a fornire elementi istruttori in merito al sinistro per cui è causa, dal momento che esso contiene esclusivamente dichiarazioni stragiudiziali rese da una parte del presente giudizio e favorevoli alla medesima;
esso non consente, quindi, di ritenere superata la presunzione in parola.
4.3 – Occorre considerare, inoltre, che la dinamica del sinistro che emerge dal citato modulo CAI
è confermata, altresì, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado.
Infatti, il teste ha riferito che, mentre percorreva Via municipio, unitamente Testimone_1
all'appellante, un furgone Fiat Ducato gli tagliava la strada immettendosi improvvisamente nel flusso della circolazione, senza azionare gli indicatori di direzione;
per Parte_1
evitare l'impatto con il furgone, sterzava verso destra, impattando contro i paletti in ferro posti ivi presenti.
Tale testimonianza è stata erroneamente considerata inattendibile dal Giudice di primo grado, non sussistendo alcun indice oggettivo o soggettivo di inattendibilità del teste (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988), atteso che il medesimo non è legato alla parte da alcun rapporto di parentela e ha reso dichiarazioni lineari, precise e prive di contraddizioni;
del resto, non sussiste per il danneggiato alcun obbligo di menzionare il teste nell'atto di messa in mora, nell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita o nell'atto di citazione, per cui l'omessa indicazione dello stesso non costituisce un indice di inattendibilità, potendo scaturire da una mera scelta difensiva.
In questa prospettiva, le dichiarazioni rese sono idonee a corroborare la ricostruzione del sinistro fornita all'interno del citato modulo CAI.
4.4 – In definitiva, alla luce del quadro probatorio esaminato, è necessario affermare che è stato dimostrato che la repentina manovra compiuta dal veicolo Fiat Ducato è stata effettuata in violazione delle regole di condotta poste dal Codice della Strada e, in particolare, dall'art. 154
C.d.S., secondo cui i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare
6 retromarcia, per svoltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Invero, è stato provato che il conducente del veicolo non ha azionato alcun indicatore di CP_3
direzione e si è immesso nel flusso di circolazione improvvisamente, proprio mentre stava sopraggiungendo la vettura condotta dall'odierno appellante. Tale manovra ha costretto il conducente della vettura Ford a sterzare a destra e, dunque, essa ha cagionato il danno per cui è causa.
Conseguentemente, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, gli appellati devono essere condannati a risarcire il danno patito da Parte_1
5 – Occorre procedere, a questo punto, all'individuazione e alla quantificazione dei danni subiti dal veicolo di proprietà dell'appellante.
5.1 – Sul punto, si osserva che il teste escusso in primo grado ha riconosciuto i danni riportati dal veicolo dalle foto prodotte da parte attrice, che gli sono state esibite;
ha specificato che, dopo l'evento, l'automobile riportava danni alla fiancata destra con interessamento del faro, del paraurti e portiere laterali. In effetti, i rilievi fotografici depositati da Parte_1
confermano il danneggiamento di tali parti della vettura.
Conseguentemente, i danni lamentati dall'odierno appellante devono considerarsi provati, con esclusivo riferimento alle parti del veicolo a cui ha fatto riferimento il teste (faro, paraurti e portiere laterali). Gli ulteriori danni indicati all'interno del preventivo (parafango, specchio), invece, non possono considerarsi dimostrati, in quanto gli stessi emergono esclusivamente da tale documento, prodotto unilateralmente dalla parte e privo di ulteriori riscontri;
essi, infatti, non sono stati confermati dal teste, né sono visibili con chiarezza dai rilievi fotografici in atti.
5.2 – Ai fini della quantificazione del danno, può essere utilizzato il preventivo di riparazione prodotto dall'attore in primo grado, non contestato in maniera specifica da
[...]
che si è limitata ad asserire che gli importi indicati sono “gonfiati”, ma non Parte_2
ha offerto una diversa quantificazione degli stessi (cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, n.
27624).
7 Alla luce di tale preventivo, il danno deve essere liquidato in complessivi € 2.449,00, di cui €
658,00 per il faro destro, € 465,00 per il paraurti anteriore, € 546,00 per la porta anteriore destra,
€ 530,00 per la porta posteriore destra, € 250,00 per costi di verniciatura;
non viene preso in considerazione l'ulteriore importo di € 1.000,00 indicato all'interno del preventivo, che fa riferimento ad attività già incluse nei punti precedenti e indicate in maniera del tutto generica.
5.1 – Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
6 – In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, gli appellati devono essere condannati, in solido, all'integrale risarcimento del danno patito da nella misura quantificata Parte_1
al paragrafo che precede.
7 – Alla riforma della sentenza impugnata consegue, altresì, la modifica delle statuizioni relative alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che devono essere poste integralmente a carico degli appellati e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 1 fascia II del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità, con
8 distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellante; oltre a € 125,00 per spese di iscrizione al ruolo ed € 20,00 per spese di notifica.
7.1 – Inoltre, alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico degli appellati e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 2 fascia II del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellante; oltre a € 174,00 per spese di iscrizione al ruolo ed €
32,80 per spese di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
e , in solido, al Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
pagamento, in favore dell'appellante, di € 2.449,00; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (28.03.2015) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- condanna e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
, in solido, a rimborsare al procuratore antistatario dell'appellante le spese del doppio
[...] grado di giudizio, che si liquidano in € 351,80,00 per spese vive, € 632,50 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado ed € 850,50 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 28/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1802/2019 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Maione Parte_1 C.F._1
Vincenzo (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_1
Ceppaluni Giuseppe (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. );
[...] C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
06.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con l'atto d'appello in esame, impugnava la sentenza n. 4499/2018, Parte_1
pubblicata dal Giudice di Pace di Nola in data 25.09.2018, con la quale veniva rigettata la
1 domanda formulata nei confronti di e Controparte_2 Controparte_1
della Parte_2
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• è proprietario della autovettura Ford C-Max tg. DP705DJ;
• in data 20.03.2015, alle ore 12.30 circa, in Ottaviano, mentre percorreva Piazza Duca
D'Aosta, a causa della condotta di guida dell'autocarro Fiat Ducato tg. DB586GZ, perdeva il controllo del proprio veicolo e terminava la propria marcia contro dei paletti che delimitavano il margine destro della carreggiata;
• in particolare, l'autocarro Fiat Ducato, di proprietà di e Controparte_2 [...]
e assicurato per la RCA presso la nel Controparte_1 Parte_2
ripartire da una posizione di sosta dal margine sinistro della carreggiata, si immetteva nel flusso della circolazione senza dare la dovuta precedenza e tagliava la strada al veicolo Ford
C-Max, il quale, per evitare l'impatto, sterzava a destra e impattava contro i citati paletti, riportando danni alla parte laterale destra.
Pertanto, parte attrice chiedeva la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patiti.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda in questione. In particolare, affermava che, alla luce dell'istruttoria espletata, non risulta provata la dinamica prospettata in citazione, dovendosi ritenere inattendibile l'unico teste escusso, in quanto non menzionato nell'atto di messa in mora, né nell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, né nell'atto di citazione;
affermava, inoltre, che il modulo CAI depositato dall'attore è privo di valore probatorio, poiché smentito dalla documentazione prodotta dalla compagnia assicuratrice.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava tale decisione, evidenziando Parte_1
l'omessa, insufficiente, contraddittoria ed errata motivazione della sentenza, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., alla luce dell'errata valutazione delle prove acquisite in primo grado e, in particolare, della prova testimoniale e del modulo CAI depositato.
1.4 – Si costituiva in giudizio la rilevando inammissibilità Parte_2
dell'appello formulato dalla controparte ed evidenziando l'infondatezza dell'avversa domanda;
chiedeva, quindi, la conferma della sentenza di primo grado.
2 1.5 – Alla prima udienza, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti degli appellati, veniva dichiarata la contumacia di e Controparte_1 [...]
non costituiti nel giudizio di gravame;
la causa veniva ritenuta matura per la Controparte_2
decisione. All'udienza del 06.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127- ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c.: la sentenza appellata, infatti, veniva pubblicata il 25.09.2018 e il procedimento di notificazione dell'atto di citazione in appello veniva avviato in data 01.03.2019; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 11.03.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Con riferimento all'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., invece, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
16/11/2017, n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Ancora in via preliminare, deve essere rilevata l'infondatezza della doglianza di parte appellante relativa alla nullità della sentenza ex artt. 111 Cost. e 132 comma 2 n. 4 c.p.c..
3 3.1 – Al riguardo, si evidenzia che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, il vizio di motivazione sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il Giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. Ricorre, dunque, il vizio di motivazione apparente della sentenza, qualora essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cassazione civile sez. I, 06/08/2024, n. 22156).
3.2 – Alla luce di tali considerazioni, il motivo d'appello in esame è infondato, in quanto il
Giudice di prime cure ha esposto le ragioni poste a fondamento della sua decisione, valutando in maniera sintetica le risultanze dell'attività istruttoria espletata.
4 – Nel merito, il gravame è fondato, nella parte in cui l'appellante ha lamentato l'errata valutazione delle prove prodotte in primo grado.
4.1 – Al riguardo, è necessario osservare che la circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., ma non la presunzione di responsabilità prevista nel primo comma dello stesso articolo, poiché tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all'altro veicolo. La prova del nesso di causalità, che grava a carico dell'attore, si risolve nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda (Cassazione civile sez. III, 27/02/2020, n.
5433; Cassazione civile sez. III, 20/08/1998, n. 8249).
4.2 – Al fine di soddisfare tale onere probatorio, l'odierno appellante ha prodotto il modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, da cui si evince che il veicolo di proprietà dei convenuti, nel ripartire da una posizione di sosta, ostacolava il passaggio alla vettura di proprietà dell'attore, costringendola a sterzare verso destra, impattando contro i paletti ivi presenti. Il Giudice di pace ha erroneamente affermato che tale documento è privo di rilevanza probatoria.
4 Si osserva, infatti, che l'art. 143 comma 2 del d.lgs. 209/2005 afferma che la CAI sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo;
non si tratta di una novità legislativa, dal momento che tale disposizione costituisce la riproposizione dell'art. 5 comma 2 del decreto-legge n. 857/1976, convertito nella legge n.
39/1977.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10311/2006, ha chiarito che le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del sinistro, indipendentemente dalla circostanza che siano contenute nella constatazione amichevole di sinistro stradale (cd. modulo CID), non potendo comportare un diverso giudizio di responsabilità nei rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro, vanno liberamente apprezzate dal giudice anche nei confronti del confitente. Posto, dunque, che le dichiarazioni rese dal responsabile del sinistro non costituiscono piena prova dei fatti, ai sensi dell'art. 2735 c.c., la successiva giurisprudenza di legittimità ha precisato i limiti entro i quali deve essere esercitato il libero apprezzamento del Giudice, alla luce della presunzione legale posta dall'art. 143 comma 2 del d.lgs. 209/2005. Invero, è stato rilevato che siffatta presunzione persegue un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori, ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. In questa prospettiva, si è evidenziato, tuttavia, che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla;
ma ciò implica che l'onere della prova grava a carico dell'assicuratore e non del danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n. 15431;
Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n. 25468; Cassazione civile sez. VI, 06/12/2017, n.
29146).
Del resto, la Suprema Corte ha anche osservato che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/01/2024, n.
2438).
5 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il modulo CAI prodotto dall'odierno appellante è idoneo a fondare una presunzione semplice relativa alla dinamica del sinistro. Al fine di superare siffatta presunzione la compagnia assicuratrice appellata ha prodotto una raccomandata, con la quale ha chiesto il risarcimento danni subiti dal veicolo di sua proprietà, a Controparte_2
seguito di investimento da parte dell'odierno appellante. Tale documento, tuttavia, non è idoneo a fornire elementi istruttori in merito al sinistro per cui è causa, dal momento che esso contiene esclusivamente dichiarazioni stragiudiziali rese da una parte del presente giudizio e favorevoli alla medesima;
esso non consente, quindi, di ritenere superata la presunzione in parola.
4.3 – Occorre considerare, inoltre, che la dinamica del sinistro che emerge dal citato modulo CAI
è confermata, altresì, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado.
Infatti, il teste ha riferito che, mentre percorreva Via municipio, unitamente Testimone_1
all'appellante, un furgone Fiat Ducato gli tagliava la strada immettendosi improvvisamente nel flusso della circolazione, senza azionare gli indicatori di direzione;
per Parte_1
evitare l'impatto con il furgone, sterzava verso destra, impattando contro i paletti in ferro posti ivi presenti.
Tale testimonianza è stata erroneamente considerata inattendibile dal Giudice di primo grado, non sussistendo alcun indice oggettivo o soggettivo di inattendibilità del teste (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988), atteso che il medesimo non è legato alla parte da alcun rapporto di parentela e ha reso dichiarazioni lineari, precise e prive di contraddizioni;
del resto, non sussiste per il danneggiato alcun obbligo di menzionare il teste nell'atto di messa in mora, nell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita o nell'atto di citazione, per cui l'omessa indicazione dello stesso non costituisce un indice di inattendibilità, potendo scaturire da una mera scelta difensiva.
In questa prospettiva, le dichiarazioni rese sono idonee a corroborare la ricostruzione del sinistro fornita all'interno del citato modulo CAI.
4.4 – In definitiva, alla luce del quadro probatorio esaminato, è necessario affermare che è stato dimostrato che la repentina manovra compiuta dal veicolo Fiat Ducato è stata effettuata in violazione delle regole di condotta poste dal Codice della Strada e, in particolare, dall'art. 154
C.d.S., secondo cui i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare
6 retromarcia, per svoltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Invero, è stato provato che il conducente del veicolo non ha azionato alcun indicatore di CP_3
direzione e si è immesso nel flusso di circolazione improvvisamente, proprio mentre stava sopraggiungendo la vettura condotta dall'odierno appellante. Tale manovra ha costretto il conducente della vettura Ford a sterzare a destra e, dunque, essa ha cagionato il danno per cui è causa.
Conseguentemente, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, gli appellati devono essere condannati a risarcire il danno patito da Parte_1
5 – Occorre procedere, a questo punto, all'individuazione e alla quantificazione dei danni subiti dal veicolo di proprietà dell'appellante.
5.1 – Sul punto, si osserva che il teste escusso in primo grado ha riconosciuto i danni riportati dal veicolo dalle foto prodotte da parte attrice, che gli sono state esibite;
ha specificato che, dopo l'evento, l'automobile riportava danni alla fiancata destra con interessamento del faro, del paraurti e portiere laterali. In effetti, i rilievi fotografici depositati da Parte_1
confermano il danneggiamento di tali parti della vettura.
Conseguentemente, i danni lamentati dall'odierno appellante devono considerarsi provati, con esclusivo riferimento alle parti del veicolo a cui ha fatto riferimento il teste (faro, paraurti e portiere laterali). Gli ulteriori danni indicati all'interno del preventivo (parafango, specchio), invece, non possono considerarsi dimostrati, in quanto gli stessi emergono esclusivamente da tale documento, prodotto unilateralmente dalla parte e privo di ulteriori riscontri;
essi, infatti, non sono stati confermati dal teste, né sono visibili con chiarezza dai rilievi fotografici in atti.
5.2 – Ai fini della quantificazione del danno, può essere utilizzato il preventivo di riparazione prodotto dall'attore in primo grado, non contestato in maniera specifica da
[...]
che si è limitata ad asserire che gli importi indicati sono “gonfiati”, ma non Parte_2
ha offerto una diversa quantificazione degli stessi (cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, n.
27624).
7 Alla luce di tale preventivo, il danno deve essere liquidato in complessivi € 2.449,00, di cui €
658,00 per il faro destro, € 465,00 per il paraurti anteriore, € 546,00 per la porta anteriore destra,
€ 530,00 per la porta posteriore destra, € 250,00 per costi di verniciatura;
non viene preso in considerazione l'ulteriore importo di € 1.000,00 indicato all'interno del preventivo, che fa riferimento ad attività già incluse nei punti precedenti e indicate in maniera del tutto generica.
5.1 – Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
6 – In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, gli appellati devono essere condannati, in solido, all'integrale risarcimento del danno patito da nella misura quantificata Parte_1
al paragrafo che precede.
7 – Alla riforma della sentenza impugnata consegue, altresì, la modifica delle statuizioni relative alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che devono essere poste integralmente a carico degli appellati e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 1 fascia II del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità, con
8 distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellante; oltre a € 125,00 per spese di iscrizione al ruolo ed € 20,00 per spese di notifica.
7.1 – Inoltre, alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico degli appellati e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 2 fascia II del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellante; oltre a € 174,00 per spese di iscrizione al ruolo ed €
32,80 per spese di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
e , in solido, al Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
pagamento, in favore dell'appellante, di € 2.449,00; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (28.03.2015) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- condanna e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
, in solido, a rimborsare al procuratore antistatario dell'appellante le spese del doppio
[...] grado di giudizio, che si liquidano in € 351,80,00 per spese vive, € 632,50 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado ed € 850,50 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 28/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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