Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1688 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1688 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. DEL DEO AMBROGIO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DEL DEO AMBROGIO presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/01/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in FORIO il 7/03/1998 (atto n. 13, P. II, S. A, anno 1998).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati l'08/07/1999 e il 28/07/2005, Per_1 Per_2
maggiorenni economicamente indipendenti.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: in data 07/03/1998 i ricorrenti contraevano matrimonio civile in Forio;
(atto di matrimonio atto n. 13 P.II S.A ANNO 1998) dalla loro unione non sono nati due figli, nato a [...] il Persona_3
08/07/1999, e nato a [...] il [...]. Parte_2
Che la prole è tutta maggiorenne ed indipendente;
che la coppia vive già in due abitazioni divise tra loro;
I ricorrenti sono addivenuti alla piena e consapevole scelta di separarsi consensualmente.
I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, e ciò nelle loro attuali abitazioni
Che alcun figlio ha necessità di assistenza da parte dei genitori;
I ricorrenti rinunciano reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
I ricorrenti dichiarano di avere, inoltre, compiutamente definito tra loro ogni altro rapporto di carattere patrimoniale, di non aver effettuato alcun acquisto in comunione dei beni e che i beni mobili e registrati restano ciascuno ai rispettivi proprietari.
I sottoscritti presentano il consenso e/o il nulla osta per il rilascio del passaporto e/o di ogni documento di identità necessario per l'espatrio del minore e del coniuge
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti
2 e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FORIO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 13, P. II, S. A, anno
1998);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4/04/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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