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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1100/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to domiciliatario Michele Dell'Agnese, elettivamente domiciliato in Via N. Tommaseo n. 70, Padova
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Deborah Biasiolo e Sergio Pertile, con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. Email_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE con l'intervento della Procura Generale
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di cassazione, sez. I, 21.5.2024, n. 14178
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: nel merito: 1) ogni diversa e contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa e reietta, considerati i criteri stabiliti dall'art. 337-ter c.c., porre a carico di l'obbligo di versare a , con decorrenza Controparte_1 Parte_1 dalla domanda, un contributo nel mantenimento del figlio PE maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e della figlia Per_2 minorenne con esso conviventi di complessivi € 800,00 mensili (€
400,00 pro capite) da versare entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
2) porre a carico di le spese di soccombenza Controparte_1 di tutti i gradi del giudizio, incluso quello di Legittimità; in via istruttoria:- ordinarsi ad di esibire in giudizio ai sensi Controparte_1 dell'art. 210 c.p.c. ovvero in subordine acquisire dall'Agenzia delle
Entrate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: chiede che l'ecc.ma Corte
d'appello di Venezia, contrariis rejectis, accertato e dichiarato il miglioramento delle condizioni economiche di e Parte_1
l'assenza di prova in ordine alle effettive e attuali esigenze dei figli, voglia rigettare la domanda di riconoscimento del contributo al mantenimento di € 800,00, dichiarando altresì inammissibile la domanda di rifusione delle spese di lite così come formulata nel ricorso in riassunzione. Nell'ipotesi in cui la Corte d'appello adita ritenga di porre a carico della signora un contributo al mantenimento di CP_1
e , si chiede che lo stesso sia confermato nella misura di PE Per_2
€ 200,00 (€ 100,00 a figlio), disponendone il versamento mensile su due conti correnti rispettivamente intestati a e Parte_2
. Con spese del presente giudizio rifuse, anche ai sensi Controparte_2 dell'art. 96 c.p.c., e di cassazione compensate.
CONCLUSIONI DEL P.G.: apposizione del “visto” in data 13.11.2024 conclusioni non presentate alla data della decisione pag. 2/13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, sez. 1, 21 maggio 2024, n. 14178, ha riassunto un giudizio Parte_1 divorzile limitatamente alla disciplina del contributo economico che deve versare al per il mantenimento dei due Controparte_1 Parte_1 figli.
2. Dopo aver dichiarato il divorzio, il Tribunale di Padova con la sentenza definitiva 10.3.2021 n. 442 aveva affidato i figli, all'epoca minori, (n. il 26.4.2004) e (n. il 19.1.2007), a entrambi i PE Per_2 genitori, con residenza prevalente presso il padre e stabilito che la madre contribuisse al loro mantenimento in via diretta nei tempi di permanenza presso di sé e versando il 50% delle spese straordinarie.
Nel 2012 con le condizioni di separazione omologate, quando ancora i figli risiedevano in via prevalente con la madre, era stato stabilito un contributo di euro 550,00 mensile a carico del padre, ridotto dal giudice nel 2016 a euro 350,00. I figli si trasferirono nella casa paterna nel settembre 2018 ) e nel giugno 2019 ). Il Tribunale PE Per_2 aveva in precedenza evidenziato che il padre negli ultimi anni aveva dischiarato fiscalmente un reddito imponibile di euro 1 all'anno e un reddito d'impresa di circa euro 8.000,00 e che, fino a quando i figli avevano vissuto con la madre, aveva omesso di corrispondere sia il contributo concordato sia successivamente quello più contenuto stabilito giudice, costringendo la madre a provvedere pressoché esclusivamente al mantenimento ordinario e straordinario.
3. Il padre aveva proposto appello sui tempi di permanenza e sulle questioni economiche. La Corte d'appello aveva parzialmente accolto pag. 3/13 l'impugnazione, quantificando il contributo di mantenimento della madre in euro 200,00 mensili (euro 100,00 per figlio) a decorrere dalla domanda. La sentenza della Corte d'appello 18.11.2022, n. 2466 prevedeva che frequentasse la madre un fine settimana alternato Per_2
(era stato eliminato il turno di visita infrasettimanale alternato). Il padre gestiva un'impresa individuale come imbianchino e svolgeva l'attività di naturopata senza che vi fosse però prova di introiti derivanti da tale attività; disponeva di un reddito mensile “non contestato” di circa euro
1.000,00/mese, incassava un assegno unico universale per entrambi i figli di euro 350/400,00 e sosteneva mensilmente spese per canoni di locazione di euro 400,00. La madre, che lavora come educatrice presso un istituto per anziani con uno stipendio medio mensile di euro
1.100,00, conviveva con un nuovo compagno, senza più sostenere spese di locazione.
Considerato che
i figli trascorrevano il tempo in modo assolutamente prevalente con il padre e tenuto conto delle esigenze di entrambi in “età adolescenziale” (18 e 15 anni), la Corte
d'appello aveva ritenuto equo fissare il contributo nella misura già indicata, ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
4. Per la Corte di cassazione il giudice di merito ha richiamato il principio di proporzionalità, senza farne corretta applicazione, rendendo una motivazione carente e connotata da intrinseche contraddizioni.
4.1 Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., sez. 1, ord. n. 4145 del 10.2.2023 e Cass.,
pag. 4/13 sez. 1, ord., n. 32466 del 22.11.2023). È stato più volte rimarcato che il mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica e che deve tenersi in conto la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (v. Cass., sez. 1, sent. n. 3974 del 19.03.2002,
Cass., sez. 1, ord. n. 16739 del 06.08.2020; Cass., sez. 6, ord. n.
19299 del 16.09.2020 e Cass., sez. 1, ord. n. 10423 del 19.04.2023).
4.2 Pur evidenziando la sproporzione tra i redditi delle parti e le maggiori capacità contributive della madre, nonché la permanenza assolutamente prevalente dei due figli presso il padre, la Corte di merito aveva determinato il contributo in euro 100,00 mensili per ciascun figlio, senza nulla accertare in ordine alle loro effettive ed attuali esigenze, e senza tener conto che l'organizzazione domestica grava sul genitore meno abbiente, limitandosi, nella motivazione, a talune stereotipate affermazioni.
5. Nel riassumere il giudizio chiede di porre a Parte_1 carico di un contributo nel mantenimento per il figlio Controparte_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e per la PE figlia minorenne con lui conviventi pari complessivamente a euro Per_2
800,00 mensili (euro 400,00 + euro 400,00). Nel giudizio di appello aveva chiesto un contributo di euro 500,00 mensili sul Parte_1 presupposto che i figli trascorrevano con lui circa il 90% (la madre teneva con sé i figli un weekend corto ogni due settimane) e della disparità dei redditi (euro 15.000,00 in media la madre ed euro pag. 5/13 10.000,00 in media il padre), anche considerando che la madre ha un titolo di studio superiore e si avvantaggia della convivenza con un compagno benestante. I figli studiavano in località diversa da quella in cui risiedevano (Castello di Godego) ed avevano una vita relazionale esterna rispetto alla scuola e alla famiglia. Il ricorrente ha dedotto:
- che ha compiuto vent'anni e studia all'Istituto Tecnico PE
Tecnologico “Eugenio Barsanti” di ST TO, dove frequenta il quinto anno della scuola superiore. Ha le “normali esigenze” dei ragazzi della sua età, compreso lo sport (abbonamento in piscina di euro 70,00)
e usa uno scooter. ha diciassette anni e studia all'Istituto Statale Per_2
d'Istruzione Superiore “Florence Nightingale” di ST TO
(TV), dove frequenta il terzo anno del corso di “scienze umane”; è iscritta a una palestra (abbonamento di euro 50,00);
- che per il padre, di 58 anni e cardiopatico, i redditi si sono mantenuti sulla media di euro 1.000,00 fino allo “scorso anno” (fino all'anno 2023 ?) quando sono aumentati a euro 1.500,00, essendo divenuto un lavoratore dipendente;
- di essere stato sfrattato da un anno e mezzo dalla Casa di Loria e di essersi trasferito in una casa a Castello di Godego, concessagli temporaneamente in comodato, pagando tutte le utenze e spese di manutenzione. Per il figlio maggiorenne, l'assegno unico universale cesserà al compimento dei 21 anni. Il miglioramento della situazione economica del padre è “del tutto provvisorio” e bisognerà tener conto di una “media reddituale” oppure differenziare il contributo dovuto dalla data dal settembre 2018 (dalla domanda) sino al 2022 compreso, rispetto al periodo successivo (dal gennaio 2023 in poi);
- che i due ragazzi incontrano sporadicamente la madre e solo per la breve condivisione di un pasto. La madre si reca a ST
pag. 6/13 TO, prende i figli all'uscita di scuola e li porta a mangiare un hamburger. L'intero accudimento ricade sul padre.
6. La resistente ha chiesto che contributo di Controparte_1 mantenimento, qualora venisse riconosciuto, sia contenuto nella misura di euro 200,00 e che il versamento avvenga sui conti correnti intestati ai due figli. Ha replicato:
- che la propria retribuzione di euro 1.400,00 non può aumentare perché non le viene consentito di trasformare il contratto part time al
75% in contratto a tempo pieno. Ha dovuto contrarre tre finanziamenti per far fronte alle spese legali ed è reduce da due interventi di miringoplastica che la costringono a indossare costose protesi acustiche;
- che quando il padre aveva chiesto nel 2016 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affidamento congiunto dei figli e e collocamento presso di sé, aveva lui stesso PE Per_2 chiesto che ciascun genitore mantenesse i figli in via diretta. Il Tribunale aveva disposto il mantenimento in forma diretta anche alla luce dell'ingente credito maturato nel frattempo dalla nei confronti CP_1 del per il mancato versamento del contributo per oltre otto Parte_1 anni;
- che nel giudizio di appello il padre non aveva allegato di aver iniziato a lavorare con un contratto a tempo indeterminato nel giugno
2022 alle dipendenze della Binotto Decorazioni s.r.l. e che da allora percepisce una retribuzione di circa euro 1.700,00 al mese (compresa la tredicesima mensilità), che si aggiungono ai redditi non dichiarati come naturopata, e a euro 200,00 per l'assegno unico. Dal giugno 2024 il padre si è trasferito con i figli a Thiene (Vicenza) e risiede nell'appartamento sopra la sede della società datrice di lavoro, senza pag. 7/13 sostenere alcun onere economico. Anche prima non sosteneva spese per canoni di locazione, essendosi trasferito prima presso la compagna e poi in un immobile concessogli, a suo stesso dire, in comodato gratuito;
- che il padre non sostiene più neppure le spese di trasporto scolastico per i figli, dato che si è diplomato e s'iscriverà PE Per_2 ad un istituto professionale di Thiene, poco distante dall'abitazione. Né è affatto impegnato da anni nell'accudimento dei figli, che sono spesso a casa da soli e non ricevono denaro dal genitore per le loro esigenze.
7. Dalle buste paga che è stato chiesto alle parti di depositare (v. ordinanza 31 ottobre 2024) risulta una retribuzione netta dell'operaio di circa euro 1.500,00, retribuzione che può talora avvicinarsi Parte_1
a euro 1.700,00 (mese novembre 2024: doc. 13 ric.) e di
[...]
di circa 1.450,00 (mese ottobre 2014: doc. 14 res.). La CU CP_1
2024 del indica un reddito di lavoro dipendente di euro Parte_1
23.377,96 (doc. 5 ric.), mentre la CU 2024 della un reddito di CP_1 euro 20.254,36 (doc. 7 res.). Nessuno dei due genitori sostiene spese periodiche per canone di locazione. Nel novembre 2024 , per PE quanto documentato dal padre, risultava disoccupato. Se ne desume che il figlio non abbia continuato gli studi. Non sembra che e PE
continuino a frequentare la piscina e la palestra di ST Per_2
TO (cfr. pagamenti doc. 19 e 35 ric.), verosimilmente per il trasferimento a Thiene, portato a conoscenza del giudice dalla resistente. Non è contestato che i figli, oramai entrambi maggiorenni, trascorrano la massima parte del tempo nell'abitazione del padre, sui cui gravano quindi quasi tutte le spese collegate al loro ordinario mantenimento.
pag. 8/13 8. La sproporzione dei redditi dei genitori è sicuramente venuta meno da quando percepisce un reddito di lavoro Parte_1 dipendente. ha un reddito superiore, anche se di poco, a Parte_1 quello dell'altro genitore e nessuno dei due deve sostenere spese periodiche per canoni di locazione. Se si considerano gli accordi economici raggiunti in sede di separazione consensuale e che ancora nell'ottobre 2016 chiedendo di diventare genitore Parte_1 collocatario, riteneva sufficiente che entrambi i genitori mantenessero i figli in via diretta pur non dichiarando redditi (cfr. mod. Unico 2016 del
, la documentazione da lui esibita con riferimento al periodo Parte_1 in cui svolgeva l'attività d'imbianchino è palesemente non attendibile. A tale certa inattendibilità corrispondono ripetute modifiche delle richieste sul contributo economico da porsi a carico della madre per i figli. Appare anche chiaro che le precedenti decisioni di merito, tenuto conto della motivazione del giudice di primo grado richiamata nella sentenza di appello, siano state fortemente condizionate dal fatto che Parte_1 non consentiva di comprendere quali fossero le due effettive entrate.
9. La sentenza della Corte di merito è stata cassata per non aver correttamente applicato il principio di proporzionalità al caso concreto.
Considerando i redditi finalmente documentabili anche del padre
(rimane ancora non chiarito se all'attività di naturopata si ricolleghino entrate non dichiarate) e il tempo assolutamente prevalente che i figli trascorrono con questo genitore, il contributo di mantenimento deve essere rideterminato, sempre con decorrenza dalla domanda, nella somma in moneta attuale di euro 200,00 per figlio e quindi nella somma complessiva di euro 400,00, ferma la suddivisione al 50% delle spese di straordinarie.
pag. 9/13 9.1 Non emergono circostanze di fatto sopravvenute alla sentenza della Corte di cassazione che possono indurre a confermare con una diversa motivazione il contributo in precedenza stabilito della Corte di appello pari a euro 200,00, come richiesto in via subordinata dalla madre. Un contributo di euro 100,00 per figlio può essere posto a carico solo in situazioni peculiari perché, tenuto conto dell'attuale costo della vita, non è idoneo a garantire il mantenimento di un figlio da parte di entrambi i genitori. Né possono rilevare i crediti accumulati nel passato dall' perché essi attengono unicamente ai rapporti economici CP_1 fra i genitori, ferma la necessità di garantire sempre da parte di entrambi il mantenimento dei figli.
9.2 Non è accoglibile la richiesta di ordinare il pagamento direttamente in favore dei figli. Essendo ancora molto giovani pur avendo raggiunto la maggiore età ha appena compiuto 18 anni e Per_2
deve ancora compiere 21 anni), il contributo di euro 200,00 è PE finalizzato a contribuire alle spese familiari, dovendo il padre far fronte alle spese quotidiane. Prevedendo la corresponsione dell'assegno direttamente ai figli conviventi, il rischio è quello di creare contrasti fra genitore convivente e figli, specie tenuto conto del fatto che la madre sostiene che e si lamentino per non ricevere sufficiente PE Per_2 denaro per i loro bisogni personali. A tali necessità devono contribuire entrambi i genitori, compresa la madre, nella forma del mantenimento diretto.
9.3 Il contributo di euro 800,00 chiesto dal padre appare eccessivo anche solo considerando le conclusioni formulate dal padre nel precedente giudizio di appello: nell'ottobre 2022 il padre aveva chiesto la somma di euro 500,00. Da allora, a suo stesso dire, la propria pag. 10/13 condizione economica sarebbe “provvisoriamente” migliorata (e non certo peggiorata) e sicuramente non è stato dimostrato che nel frattempo i costi per il mantenimento dei figli siano aumentati.
9.4 Non si ritiene, come richiesto dal padre, di differenziare il contributo in due periodi. Il contributo al mantenimento va fatto come regola risalire alla data della domanda per il noto principio per cui tempo occorrente per far valere il diritto in sede giudiziale non deve tornare a danno di chi agisce (Cass., sez. 1, ord. n. 17570 del 2023).
Nel caso in esame il ricorrente sostiene che vi è stato un sostanziale mutamento delle proprie condizioni economiche (v. ricorso in riassunzione, p. 43) salvo affermare, nello stesso tempo, che si tratti “di un miglioramento del tutto provvisorio che non ha alcuna certezza di conferma futura” (v. ricorso in riassunzione, p. 42) ed aver svolto nel corso del processo delle allegazioni non coerenti (rectius incompatibili) con i redditi documentati.
10. La precedente sentenza di appello è stata cassata unicamente con riferimento alle questioni relative al contributo al mantenimento dei figli da parte del genitore non convivente con la prole. Nel frattempo, inoltre, anche ha raggiunto la maggiore età. Non occorre Per_2 provvedere sui tempi di permanenza dei figli presso la madre.
11. Le spese processuali dell'intero processo vengono integralmente compensate. Mancano i presupposti per discostarsi dalle due precedenti decisioni di merito in punto di spese di lite. È vero che al termine del giudizio di rinvio viene riconosciuto a un contributo di Parte_1 euro 400,00. Il contributo è però ancora apprezzabilmente inferiore, essendo pari alla metà, a quello preteso dal genitore convivente e la pag. 11/13 complessità del processo – con le diverse conclusioni a cui sono pervenute le sentenze che si sono succedute nel tempo - è dipesa essenzialmente dalla scelta processuale del di celare le Parte_1 proprie effettive condizioni economiche.
12. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
a seguito della sentenza della Corte di cassazione, sez. I, 21.5.2024, n.
14178, così provvede:
1) pone a carico di , con decorrenza dalla data Controparte_1 della domanda giudiziale, l'obbligo di corrispondere mensilmente a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 complessiva di euro 400,00 in moneta attuale, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e (euro 200,00 per Persona_3 Parte_1 figlio), oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso nel Tribunale di Padova;
2) compensa tra le parti le spese di lite dell'intero processo;
3) dispone che in caso di diffusione della sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima, a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 12.3.2025
pag. 12/13 Il Consigliere estensore dott. Gianluca Bordon
pag. 13/13
Il Presidente dott. Guido Marzella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1100/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to domiciliatario Michele Dell'Agnese, elettivamente domiciliato in Via N. Tommaseo n. 70, Padova
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Deborah Biasiolo e Sergio Pertile, con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. Email_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE con l'intervento della Procura Generale
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di cassazione, sez. I, 21.5.2024, n. 14178
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: nel merito: 1) ogni diversa e contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa e reietta, considerati i criteri stabiliti dall'art. 337-ter c.c., porre a carico di l'obbligo di versare a , con decorrenza Controparte_1 Parte_1 dalla domanda, un contributo nel mantenimento del figlio PE maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e della figlia Per_2 minorenne con esso conviventi di complessivi € 800,00 mensili (€
400,00 pro capite) da versare entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
2) porre a carico di le spese di soccombenza Controparte_1 di tutti i gradi del giudizio, incluso quello di Legittimità; in via istruttoria:- ordinarsi ad di esibire in giudizio ai sensi Controparte_1 dell'art. 210 c.p.c. ovvero in subordine acquisire dall'Agenzia delle
Entrate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: chiede che l'ecc.ma Corte
d'appello di Venezia, contrariis rejectis, accertato e dichiarato il miglioramento delle condizioni economiche di e Parte_1
l'assenza di prova in ordine alle effettive e attuali esigenze dei figli, voglia rigettare la domanda di riconoscimento del contributo al mantenimento di € 800,00, dichiarando altresì inammissibile la domanda di rifusione delle spese di lite così come formulata nel ricorso in riassunzione. Nell'ipotesi in cui la Corte d'appello adita ritenga di porre a carico della signora un contributo al mantenimento di CP_1
e , si chiede che lo stesso sia confermato nella misura di PE Per_2
€ 200,00 (€ 100,00 a figlio), disponendone il versamento mensile su due conti correnti rispettivamente intestati a e Parte_2
. Con spese del presente giudizio rifuse, anche ai sensi Controparte_2 dell'art. 96 c.p.c., e di cassazione compensate.
CONCLUSIONI DEL P.G.: apposizione del “visto” in data 13.11.2024 conclusioni non presentate alla data della decisione pag. 2/13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, sez. 1, 21 maggio 2024, n. 14178, ha riassunto un giudizio Parte_1 divorzile limitatamente alla disciplina del contributo economico che deve versare al per il mantenimento dei due Controparte_1 Parte_1 figli.
2. Dopo aver dichiarato il divorzio, il Tribunale di Padova con la sentenza definitiva 10.3.2021 n. 442 aveva affidato i figli, all'epoca minori, (n. il 26.4.2004) e (n. il 19.1.2007), a entrambi i PE Per_2 genitori, con residenza prevalente presso il padre e stabilito che la madre contribuisse al loro mantenimento in via diretta nei tempi di permanenza presso di sé e versando il 50% delle spese straordinarie.
Nel 2012 con le condizioni di separazione omologate, quando ancora i figli risiedevano in via prevalente con la madre, era stato stabilito un contributo di euro 550,00 mensile a carico del padre, ridotto dal giudice nel 2016 a euro 350,00. I figli si trasferirono nella casa paterna nel settembre 2018 ) e nel giugno 2019 ). Il Tribunale PE Per_2 aveva in precedenza evidenziato che il padre negli ultimi anni aveva dischiarato fiscalmente un reddito imponibile di euro 1 all'anno e un reddito d'impresa di circa euro 8.000,00 e che, fino a quando i figli avevano vissuto con la madre, aveva omesso di corrispondere sia il contributo concordato sia successivamente quello più contenuto stabilito giudice, costringendo la madre a provvedere pressoché esclusivamente al mantenimento ordinario e straordinario.
3. Il padre aveva proposto appello sui tempi di permanenza e sulle questioni economiche. La Corte d'appello aveva parzialmente accolto pag. 3/13 l'impugnazione, quantificando il contributo di mantenimento della madre in euro 200,00 mensili (euro 100,00 per figlio) a decorrere dalla domanda. La sentenza della Corte d'appello 18.11.2022, n. 2466 prevedeva che frequentasse la madre un fine settimana alternato Per_2
(era stato eliminato il turno di visita infrasettimanale alternato). Il padre gestiva un'impresa individuale come imbianchino e svolgeva l'attività di naturopata senza che vi fosse però prova di introiti derivanti da tale attività; disponeva di un reddito mensile “non contestato” di circa euro
1.000,00/mese, incassava un assegno unico universale per entrambi i figli di euro 350/400,00 e sosteneva mensilmente spese per canoni di locazione di euro 400,00. La madre, che lavora come educatrice presso un istituto per anziani con uno stipendio medio mensile di euro
1.100,00, conviveva con un nuovo compagno, senza più sostenere spese di locazione.
Considerato che
i figli trascorrevano il tempo in modo assolutamente prevalente con il padre e tenuto conto delle esigenze di entrambi in “età adolescenziale” (18 e 15 anni), la Corte
d'appello aveva ritenuto equo fissare il contributo nella misura già indicata, ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
4. Per la Corte di cassazione il giudice di merito ha richiamato il principio di proporzionalità, senza farne corretta applicazione, rendendo una motivazione carente e connotata da intrinseche contraddizioni.
4.1 Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., sez. 1, ord. n. 4145 del 10.2.2023 e Cass.,
pag. 4/13 sez. 1, ord., n. 32466 del 22.11.2023). È stato più volte rimarcato che il mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica e che deve tenersi in conto la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (v. Cass., sez. 1, sent. n. 3974 del 19.03.2002,
Cass., sez. 1, ord. n. 16739 del 06.08.2020; Cass., sez. 6, ord. n.
19299 del 16.09.2020 e Cass., sez. 1, ord. n. 10423 del 19.04.2023).
4.2 Pur evidenziando la sproporzione tra i redditi delle parti e le maggiori capacità contributive della madre, nonché la permanenza assolutamente prevalente dei due figli presso il padre, la Corte di merito aveva determinato il contributo in euro 100,00 mensili per ciascun figlio, senza nulla accertare in ordine alle loro effettive ed attuali esigenze, e senza tener conto che l'organizzazione domestica grava sul genitore meno abbiente, limitandosi, nella motivazione, a talune stereotipate affermazioni.
5. Nel riassumere il giudizio chiede di porre a Parte_1 carico di un contributo nel mantenimento per il figlio Controparte_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e per la PE figlia minorenne con lui conviventi pari complessivamente a euro Per_2
800,00 mensili (euro 400,00 + euro 400,00). Nel giudizio di appello aveva chiesto un contributo di euro 500,00 mensili sul Parte_1 presupposto che i figli trascorrevano con lui circa il 90% (la madre teneva con sé i figli un weekend corto ogni due settimane) e della disparità dei redditi (euro 15.000,00 in media la madre ed euro pag. 5/13 10.000,00 in media il padre), anche considerando che la madre ha un titolo di studio superiore e si avvantaggia della convivenza con un compagno benestante. I figli studiavano in località diversa da quella in cui risiedevano (Castello di Godego) ed avevano una vita relazionale esterna rispetto alla scuola e alla famiglia. Il ricorrente ha dedotto:
- che ha compiuto vent'anni e studia all'Istituto Tecnico PE
Tecnologico “Eugenio Barsanti” di ST TO, dove frequenta il quinto anno della scuola superiore. Ha le “normali esigenze” dei ragazzi della sua età, compreso lo sport (abbonamento in piscina di euro 70,00)
e usa uno scooter. ha diciassette anni e studia all'Istituto Statale Per_2
d'Istruzione Superiore “Florence Nightingale” di ST TO
(TV), dove frequenta il terzo anno del corso di “scienze umane”; è iscritta a una palestra (abbonamento di euro 50,00);
- che per il padre, di 58 anni e cardiopatico, i redditi si sono mantenuti sulla media di euro 1.000,00 fino allo “scorso anno” (fino all'anno 2023 ?) quando sono aumentati a euro 1.500,00, essendo divenuto un lavoratore dipendente;
- di essere stato sfrattato da un anno e mezzo dalla Casa di Loria e di essersi trasferito in una casa a Castello di Godego, concessagli temporaneamente in comodato, pagando tutte le utenze e spese di manutenzione. Per il figlio maggiorenne, l'assegno unico universale cesserà al compimento dei 21 anni. Il miglioramento della situazione economica del padre è “del tutto provvisorio” e bisognerà tener conto di una “media reddituale” oppure differenziare il contributo dovuto dalla data dal settembre 2018 (dalla domanda) sino al 2022 compreso, rispetto al periodo successivo (dal gennaio 2023 in poi);
- che i due ragazzi incontrano sporadicamente la madre e solo per la breve condivisione di un pasto. La madre si reca a ST
pag. 6/13 TO, prende i figli all'uscita di scuola e li porta a mangiare un hamburger. L'intero accudimento ricade sul padre.
6. La resistente ha chiesto che contributo di Controparte_1 mantenimento, qualora venisse riconosciuto, sia contenuto nella misura di euro 200,00 e che il versamento avvenga sui conti correnti intestati ai due figli. Ha replicato:
- che la propria retribuzione di euro 1.400,00 non può aumentare perché non le viene consentito di trasformare il contratto part time al
75% in contratto a tempo pieno. Ha dovuto contrarre tre finanziamenti per far fronte alle spese legali ed è reduce da due interventi di miringoplastica che la costringono a indossare costose protesi acustiche;
- che quando il padre aveva chiesto nel 2016 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affidamento congiunto dei figli e e collocamento presso di sé, aveva lui stesso PE Per_2 chiesto che ciascun genitore mantenesse i figli in via diretta. Il Tribunale aveva disposto il mantenimento in forma diretta anche alla luce dell'ingente credito maturato nel frattempo dalla nei confronti CP_1 del per il mancato versamento del contributo per oltre otto Parte_1 anni;
- che nel giudizio di appello il padre non aveva allegato di aver iniziato a lavorare con un contratto a tempo indeterminato nel giugno
2022 alle dipendenze della Binotto Decorazioni s.r.l. e che da allora percepisce una retribuzione di circa euro 1.700,00 al mese (compresa la tredicesima mensilità), che si aggiungono ai redditi non dichiarati come naturopata, e a euro 200,00 per l'assegno unico. Dal giugno 2024 il padre si è trasferito con i figli a Thiene (Vicenza) e risiede nell'appartamento sopra la sede della società datrice di lavoro, senza pag. 7/13 sostenere alcun onere economico. Anche prima non sosteneva spese per canoni di locazione, essendosi trasferito prima presso la compagna e poi in un immobile concessogli, a suo stesso dire, in comodato gratuito;
- che il padre non sostiene più neppure le spese di trasporto scolastico per i figli, dato che si è diplomato e s'iscriverà PE Per_2 ad un istituto professionale di Thiene, poco distante dall'abitazione. Né è affatto impegnato da anni nell'accudimento dei figli, che sono spesso a casa da soli e non ricevono denaro dal genitore per le loro esigenze.
7. Dalle buste paga che è stato chiesto alle parti di depositare (v. ordinanza 31 ottobre 2024) risulta una retribuzione netta dell'operaio di circa euro 1.500,00, retribuzione che può talora avvicinarsi Parte_1
a euro 1.700,00 (mese novembre 2024: doc. 13 ric.) e di
[...]
di circa 1.450,00 (mese ottobre 2014: doc. 14 res.). La CU CP_1
2024 del indica un reddito di lavoro dipendente di euro Parte_1
23.377,96 (doc. 5 ric.), mentre la CU 2024 della un reddito di CP_1 euro 20.254,36 (doc. 7 res.). Nessuno dei due genitori sostiene spese periodiche per canone di locazione. Nel novembre 2024 , per PE quanto documentato dal padre, risultava disoccupato. Se ne desume che il figlio non abbia continuato gli studi. Non sembra che e PE
continuino a frequentare la piscina e la palestra di ST Per_2
TO (cfr. pagamenti doc. 19 e 35 ric.), verosimilmente per il trasferimento a Thiene, portato a conoscenza del giudice dalla resistente. Non è contestato che i figli, oramai entrambi maggiorenni, trascorrano la massima parte del tempo nell'abitazione del padre, sui cui gravano quindi quasi tutte le spese collegate al loro ordinario mantenimento.
pag. 8/13 8. La sproporzione dei redditi dei genitori è sicuramente venuta meno da quando percepisce un reddito di lavoro Parte_1 dipendente. ha un reddito superiore, anche se di poco, a Parte_1 quello dell'altro genitore e nessuno dei due deve sostenere spese periodiche per canoni di locazione. Se si considerano gli accordi economici raggiunti in sede di separazione consensuale e che ancora nell'ottobre 2016 chiedendo di diventare genitore Parte_1 collocatario, riteneva sufficiente che entrambi i genitori mantenessero i figli in via diretta pur non dichiarando redditi (cfr. mod. Unico 2016 del
, la documentazione da lui esibita con riferimento al periodo Parte_1 in cui svolgeva l'attività d'imbianchino è palesemente non attendibile. A tale certa inattendibilità corrispondono ripetute modifiche delle richieste sul contributo economico da porsi a carico della madre per i figli. Appare anche chiaro che le precedenti decisioni di merito, tenuto conto della motivazione del giudice di primo grado richiamata nella sentenza di appello, siano state fortemente condizionate dal fatto che Parte_1 non consentiva di comprendere quali fossero le due effettive entrate.
9. La sentenza della Corte di merito è stata cassata per non aver correttamente applicato il principio di proporzionalità al caso concreto.
Considerando i redditi finalmente documentabili anche del padre
(rimane ancora non chiarito se all'attività di naturopata si ricolleghino entrate non dichiarate) e il tempo assolutamente prevalente che i figli trascorrono con questo genitore, il contributo di mantenimento deve essere rideterminato, sempre con decorrenza dalla domanda, nella somma in moneta attuale di euro 200,00 per figlio e quindi nella somma complessiva di euro 400,00, ferma la suddivisione al 50% delle spese di straordinarie.
pag. 9/13 9.1 Non emergono circostanze di fatto sopravvenute alla sentenza della Corte di cassazione che possono indurre a confermare con una diversa motivazione il contributo in precedenza stabilito della Corte di appello pari a euro 200,00, come richiesto in via subordinata dalla madre. Un contributo di euro 100,00 per figlio può essere posto a carico solo in situazioni peculiari perché, tenuto conto dell'attuale costo della vita, non è idoneo a garantire il mantenimento di un figlio da parte di entrambi i genitori. Né possono rilevare i crediti accumulati nel passato dall' perché essi attengono unicamente ai rapporti economici CP_1 fra i genitori, ferma la necessità di garantire sempre da parte di entrambi il mantenimento dei figli.
9.2 Non è accoglibile la richiesta di ordinare il pagamento direttamente in favore dei figli. Essendo ancora molto giovani pur avendo raggiunto la maggiore età ha appena compiuto 18 anni e Per_2
deve ancora compiere 21 anni), il contributo di euro 200,00 è PE finalizzato a contribuire alle spese familiari, dovendo il padre far fronte alle spese quotidiane. Prevedendo la corresponsione dell'assegno direttamente ai figli conviventi, il rischio è quello di creare contrasti fra genitore convivente e figli, specie tenuto conto del fatto che la madre sostiene che e si lamentino per non ricevere sufficiente PE Per_2 denaro per i loro bisogni personali. A tali necessità devono contribuire entrambi i genitori, compresa la madre, nella forma del mantenimento diretto.
9.3 Il contributo di euro 800,00 chiesto dal padre appare eccessivo anche solo considerando le conclusioni formulate dal padre nel precedente giudizio di appello: nell'ottobre 2022 il padre aveva chiesto la somma di euro 500,00. Da allora, a suo stesso dire, la propria pag. 10/13 condizione economica sarebbe “provvisoriamente” migliorata (e non certo peggiorata) e sicuramente non è stato dimostrato che nel frattempo i costi per il mantenimento dei figli siano aumentati.
9.4 Non si ritiene, come richiesto dal padre, di differenziare il contributo in due periodi. Il contributo al mantenimento va fatto come regola risalire alla data della domanda per il noto principio per cui tempo occorrente per far valere il diritto in sede giudiziale non deve tornare a danno di chi agisce (Cass., sez. 1, ord. n. 17570 del 2023).
Nel caso in esame il ricorrente sostiene che vi è stato un sostanziale mutamento delle proprie condizioni economiche (v. ricorso in riassunzione, p. 43) salvo affermare, nello stesso tempo, che si tratti “di un miglioramento del tutto provvisorio che non ha alcuna certezza di conferma futura” (v. ricorso in riassunzione, p. 42) ed aver svolto nel corso del processo delle allegazioni non coerenti (rectius incompatibili) con i redditi documentati.
10. La precedente sentenza di appello è stata cassata unicamente con riferimento alle questioni relative al contributo al mantenimento dei figli da parte del genitore non convivente con la prole. Nel frattempo, inoltre, anche ha raggiunto la maggiore età. Non occorre Per_2 provvedere sui tempi di permanenza dei figli presso la madre.
11. Le spese processuali dell'intero processo vengono integralmente compensate. Mancano i presupposti per discostarsi dalle due precedenti decisioni di merito in punto di spese di lite. È vero che al termine del giudizio di rinvio viene riconosciuto a un contributo di Parte_1 euro 400,00. Il contributo è però ancora apprezzabilmente inferiore, essendo pari alla metà, a quello preteso dal genitore convivente e la pag. 11/13 complessità del processo – con le diverse conclusioni a cui sono pervenute le sentenze che si sono succedute nel tempo - è dipesa essenzialmente dalla scelta processuale del di celare le Parte_1 proprie effettive condizioni economiche.
12. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
a seguito della sentenza della Corte di cassazione, sez. I, 21.5.2024, n.
14178, così provvede:
1) pone a carico di , con decorrenza dalla data Controparte_1 della domanda giudiziale, l'obbligo di corrispondere mensilmente a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 complessiva di euro 400,00 in moneta attuale, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e (euro 200,00 per Persona_3 Parte_1 figlio), oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso nel Tribunale di Padova;
2) compensa tra le parti le spese di lite dell'intero processo;
3) dispone che in caso di diffusione della sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima, a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 12.3.2025
pag. 12/13 Il Consigliere estensore dott. Gianluca Bordon
pag. 13/13
Il Presidente dott. Guido Marzella