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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/05/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 889/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA sempl. (p iva Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maria BUCCI del foro di Pescara ed P.IVA_1
ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Gianfranco SALUTARI del foro di Avezzano ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
➢ (p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
Gabriele ROCCHETTI del foro di ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio CP_1
giusta procura in atti;
APPELLATA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 71/23 del 1 febbraio 2023 in tema di risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Chieti ha definito, con un parziale accoglimento e nei termini che verranno nel prosieguo indicati, un articolato contenzioso introdotto dalla (di Parte_2
seguito, e per brevità ) nei confronti di ed avente ad oggetto il Parte_2 Controparte_1 risarcimento danni (stimati inizialmente nell'importo di € 121.773,54 o comunque nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa) conseguente all'inadempimento del contratto di mandato intercorso tra le parti.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, la convenuta ha provveduto a depositare in ritardo, rispetto al termine stabilito, le domande per la partecipazione a due distinti bandi classificati come Miura 10 e 13 e rispettivamente relativi al miglioramento dei pascoli e dei prati pascoli e per contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna.
Tale condotta ha comportato la mancata ammissione al contributo pubblico.
Contr
1.2. Si è costituita la di contestando nel merito la fondatezza della domanda e rilevando CP_1
innanzitutto che il ritardo nel deposito è stato conseguenza di un cattivo funzionamento del sistema gestito da
SIN spa di cui è stata chiesta la chiamata in causa.
La suddetta società ha declinato ogni ipotesi di responsabilità.
Contr
1.3. Nel frattempo, in un separato giudizio, questa volta di ha citato, svolgendo in buona sostanza CP_1 un'azione di accertamento negativo, la stessa azienda agricola nonché SIN spa e la compagnia di assicurazione assumendo, in caso di accoglimento della pretesa della società agricola, la sussistenza di una CP_2 polizza assicurativa e per essere quindi garantita nell'eventualità del riconoscimento di una propria responsabilità.
L'assicurazione in quella sede ha svolto una serie di questioni preliminari.
Ha, prioritariamente eccepito l'inammissibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo, l'incompetenza per territorio, l'inammissibilità della manleva e l'esistenza di una coassicurazione con e di una Parte_3
franchigia.
1.4. Con una prima sentenza non definitiva (n. 45/22) è stata dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa di nell'ambito del secondo, in ordine cronologico, giudizio, iscritto al n. Controparte_2
597/19.
Con la sentenza invece qui impugnata, emessa a seguito dell'espletamento di una CTU, il giudice di prime cure ha riconosciuto la fondatezza della domanda risarcitoria limitatamente al secondo bando, misura 13 condannando CAA al pagamento, in favore dell'azienda agricola della somma di € 331,11 Parte_1
2 corrispondente alla differenza tra l'importo a cui avrebbe avuto diritto ed a quello in effetti percepito (pari ad
€ 6.329,06). Contr E' stata invece rigettata la domanda di garanzia spiegata da nei confronti di SIN spa.
Queste in estrema sintesi, le principali ragioni poste a fondamento della decisione:
- con riferimento all'an è stato evidenziato che: a) il rapporto instauratosi tra la società agricola e
, avendo la prima incaricato quest'ultima di compiere, per suo conto, più atti giuridici consistiti Controparte_1
nella presentazione delle domande volte all'erogazione di contributi economici, deve essere qualificato in termini di mandato ex art. 1703 e segg. c.c.; b) essendo pacifico tra le parti che entrambe le domande di contributo sono state depositate da in ritardo rispetto ai termini stabiliti nei bandi, questa Controparte_1
avrebbe dovuto provare che il suo ritardo era dipeso da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lei non imputabile;
c) alla luce delle risultanze processuali tale prova, non è stata fornita dalla convenuta;
d) allo stesso modo deve ritenersi non provata, neanche all'esito della CTU, la riconducibilità dell'evento dannoso lamentato dalla società attrice a malfunzionamenti del sistema gestito dalla S.I.N. spa;
- per quanto attiene, invece, al diverso profilo del quantum debeatur, per la misura 13 vi è stata la riapertura del procedimento, effettuata in data 04.11.2019, dalla , per effetto della quale, alla Controparte_3
domanda della società attrice, è stata attribuita, in via amministrativa, una data di presentazione del 22.6.2016;
- è stato aggiunto che, poiché per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione della domanda era prevista la decurtazione dell'1% del premio, l'erogazione della somma si è rivelata inferiore a quella astrattamente possibile;
ed infatti, ove la domanda fosse stata presentata entro il termine del 15.6.2022, alla società agricola sarebbe stato riconosciuto, per la misura n. 13, l'importo di € 6.662,17, per cui il ritardo nel deposito della domanda ha comportato una perdita per la società attrice pari ad € 333,11 che deve esserle restituita;
- riguardo, invece, alla misura 13, il relativo bando prevedeva aiuti per n. 5 anni, tuttavia è emerso che la società attrice, in data 13.04.2022, durante lo svolgimento del giudizio, per la campagna 2017, aveva ottenuto l'importo di € 13.018,23 e, per la campagna 2018, l'importo di € 11.385,38;
- il CTU ha accertato che gli importi devono ritenersi sensibilmente inferiori rispetto a quelli richiesti dalla società attrice nell'atto introduttivo, tuttavia, non è possibile ricondurre a condotte inadempienti da parte della la differenza tra l'importo liquidato e quello che la società attrice auspicava di ottenere;
Controparte_1
- inoltre, lo stesso consulente ha verificato che la domanda per il contributo per la misura n. 10, per l'anno
2016, era stata istruita ma non liquidata, in quanto il “Carico di bestiame rilevato” era inferiore al valore minimo previsto dal bando;
- che, inoltre, per gli anni 2019 e 2020 la mancata liquidazione dei contributi è derivata dalla omessa presentazione di domande di pagamento, da parte della società attrice, per la misura 10, a differenza di quanto invece accaduto per gli anni 2017 e 2018, nei quali vi è stata presentazione della domanda per il tramite di e la Controparte_1 CP_4
3 - per i contributi del 2019 e del 2020, devono essere disattesi gli assunti di parte attrice secondo cui la mancata presentazione di domanda di erogazione era dipesa dalla consapevolezza della irricevibilità della domanda del
2016, poiché, in tal caso, la società non avrebbe presentato la domanda neanche per gli anni 2017 e 2018, come invece fatto;
- in definitiva, quindi, la mancata percezione dei contributi per gli anni 2019 e 2020 non può essere ricondotta causalmente all'inadempimento da parte della convenuta.
1.5. La pronunzia del giudice teatino è stata tempestivamente impugnata dalla Parte_2 mediante l'articolazione di un unico motivo con il quale, in definitiva, ha censurato il mancato riconoscimento nella misura di € 20.295,59 ( o comunque di quella maggiore o minore accertata in corso di causa) del contributo per gli anni 2019 e 2020 in forza di una serie di ragioni che verranno, nel prosieguo meglio esplicitate.
Contr Si è costituita che ha resistito al gravame deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo rigetto.
Ad ogni buon conto, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione in quanto, nelle more, il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 63/24, non impugnata e quindi passata CP_2
in giudicato) ha deciso il giudizio introdotto successivamente al deposito della pronunzia impugnata in questa sede da così condannando la predetta compagnia (tenendo conto dei vincoli di polizza e Parte_4 dell'esistenza della coassicurazione con al pagamento in favore della prima della somma di € Parte_3
4.113,93 oltre interessi, al tasso legale, dalla domanda al saldo.
si è costituita aderendo, quanto al merito, alle argomentazioni svolte dalla parte assicurata in CP_2 ordine all'infondatezza della domanda e richiamandosi, con riguardo alla chiamata in garanzia, alla sentenza intervenuta nel frattempo e comunque ed in generale alle condizioni di polizza.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 15 aprile 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
Il perimetro del thema decidendum del presente giudizio, anche alla luce del quadro fattuale descritto nelle pagine che precedono, è delimitato unicamente, essendo sugli altri aspetti della vicenda passata in giudicato la sentenza di primo grado, dall'accertamento della sussistenza dei requisiti (profilo strettamente afferente all'an) per il riconoscimento in favore della società ndennizzo per le annualità 2019 e 2010 Parte_5
e soltanto, in caso di vaglio positivo, sarà possibile passare alla quantificazione dell'importo dovuto.
4 3.1. Tanto premesso, l'appello è infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Secondo la prospettazione dell'appellante (ed a completamento di quanto esposto nelle pagine che precedono), le ragioni dell'impugnazione possono sintetizzarsi in :
a) Errata valutazione delle clausole del bando nel senso che i requisiti oggettivo (dimensioni della superficie a disposizione) e soggettivo (agricoltore professionale) devono persistere per l'intero periodo di durata dello stesso;
b) La domanda iniziale per accedere al contributo pubblico deve essere presentata al SIAN entro il 16 maggio 2016;
c) Per le annualità successive il presupposto della presentazione è dato dall'avvenuta ammissione al contributo sicchè in difetto di tale requisito deve ritenersi del tutto irrilevante la presentazione della domanda per gli anni 2017 e 2018;
d) La conoscenza dell'ammissione al contributo si è avuta soltanto a partire dal 1 giugno 2020 e dunque a tale momento già era trascorso il termine per l'inserimento della domanda per gli anni 2019 e 2020;
Tale prospettazione, però, non può essere condivisa.
3.2.1.Il Bando, individuato come Misura 10, ha inteso perseguire la finalità del miglioramento dei pascoli e dei prati pascoli nell'ambito del territorio abruzzese.
Le principali, perlomeno ai fini che ci occupano, previsioni inserite nell'ambito dello stesso possono essere di seguito così indicate:
a) La durata dell'intervento in cinque anni;
b) La persistenza dei requisiti (soggettivi ed oggettivi) per tutto il periodo di impegno (art 4.2.5);
c) Le modalità di inoltro della domanda mediante il portale SIAN previo inserimento attraverso un CAA
e la decorrenza (ai fini della verifica della tempestività) dal rilascio dell'avvenuto deposito;
d) La previsione del termine di inserimento delle domande e l'espressa indicazione che in caso di ritardo verrà applicata una decurtazione nella misura dell'1%;
e) L'obbligo per la parte ammessa (cfr art 13.7) di provvedere per ciascun anno all'inoltro della domanda di pagamento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 Regolamento UE n. 809/14 secondo cui “Gli
Stati membri fissano il termine ultimo entro il quale la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento sono presentate. Il termine ultimo non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno. ES, IN, NI, AN e VE possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.;”;
3.2.2. E' a questo punto possibile passare alla disamina delle risultanze della CTU e degli altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria.
5 A tal riguardo è emerso che:
- “Tutti gli anni si verifica che la data del 15 maggio, per una moltitudine di motivi, non è sufficiente per la conclusione delle pratiche, per cui, con consuetudine, viene concessa da la proroga al 15 di giugno CP_5
con possibilità di inviare in ritardo fino al 10 di luglio (11 nel caso che il 10 sia domenica) previa decurtazione dell'1% di premio per ogni giorno lavorativo di ritardo. Successivamente a tale data le domande non sono più ricevibili.” (cfr pag. 6 della CTU);
- “Il ha attivato la procedura per la gestione delle domande per cause Controparte_1 indipendenti dalla volontà dell'agricoltore (impedimenti di natura tecnica) il 15 giugno 2016 (nuova data di scadenza prevista per l'anno 2016) alle ore 23:43 mediante segnalazione all'indirizzo mail indicato da
tuttavia, la segnalazione non è stata ritenuta conforme a quanto richiesto dalla Procedura stessa in CP_5
quanto recava dei file allegati generici. ha considerato le domande presentate dal CAA per la CP_5 Pt_2
quali “domande non perfezionabili (tipologia 2). Successivamente il 4 novembre 2019 il CAA
[...]
Confagricoltura nazionale ha richiesto ad la revisione dell'esito istruttorio della Procedura di CP_5
perfezionamento sulla base di ulteriori evidenze che non erano state fornite all'epoca. ha accolto le richieste e ha autorizzato la riapertura del procedimento istruttorio di perfezionamento CP_5
della campagna 2016 già chiusa.
Sulla base dei requisiti previsti dalla procedura per il perfezionamento delle domande 2016, nel caso CP_5
di quelle in esame, al termine della stessa procedura di perfezionamento, è stata attribuita la data di presentazione amministrativa del 22 giugno 2016” (cfr pag. 6);
- “la domanda Mis 10.1.2 -Prati pascoli afferente all'annualità 2016, è stata istruita negativamente e non liquidata (anche dopo l'intervento di che ha lavorato la domanda secondo le procedure automatizzate), CP_5 poiché come si evidenzia nella nota inviata da all'Ufficio preposto per l'istruttoria, il Carico di CP_5
bestiame rilevato era di 0,059 UBA/ha, al di sotto del valore minimo richiesto negli impegni del bando.
Riguardo la Mis 10.1.2 -Prati pascoli le domande afferenti alle annualità 2017, 2018 SONO STATE
ISTRUITE E LIQUIDATE per la parte ammissibile secondo le regole del bando 2016.
Si rileva che nel 2019 e 2020 la ditta non ha presentato domande di pagamento per la Mis. 10.1.2 prati pascoli
e l'Ufficio preposto all'istruttoria ha applicato la regola prevista nel Manuale delle procedure del PSR che permette al massimo due buchi di presentazione” (cfr pag. 7);
-“ Qualora la domanda iniziale fosse stata ritenuta irricevibile, la Società attrice non sarebbe stata tenuta a presentare per cinque anni la domanda di pagamento;
tuttavia, nel 2017 la domanda è stata presentata dal
, nel 2018 è stato affidato il fascicolo aziendale al che ha presentato Controparte_1 CP_6
nuovamente la domanda di pagamento. Poiché nel 2018 è stato emanato un nuovo bando di misura 10.1.2,
Pa sicuramente la Società ha aderito al bando come prima annualità per un nuovo impegno quinquennale. avendo potuto riaprire l'istruttoria del vecchio impegno ha considerato l'annualità 2018 come CP_7 proseguimento del 2016 tant'è che tutte e tre le domande delle diverse annualità presentano lo stesso codice
a barre n. 64240921300 attribuito nel 2016. Si precisa che qualora, per qualche motivo non si riesce a
6 partecipare ad uno specifico bando, l'opportunità si ripresenta a distanza di qualche anno, in questo caso è successo nell'anno 2018. Pertanto, si esclude che la Società attrice non abbia partecipato alle annualità 2019
e 2020 perché ritenute inutili. Tali conclusioni derivano dall'analisi dei dati forniti con mail dall'
[...]
” (cfr pagg. 13-14); Controparte_8
- nella nota depositata a chiarimenti in data 2 ottobre 2022, il CTU ha specificato che”Qualora la Società attrice fosse stata convinta che la richiesta di perfezionamento presentata dal non era Controparte_1 andata a buon fine, non avrebbe avuto l'obbligo di presentare comunque la domanda di finanziamento almeno per l'annualità 2019, mentre per l'annualità 2020, poiché la conoscenza dell'accettazione del ricorso presso
l' è avvenuta a marzo, avrebbe potuto presentare la domanda di finanziamento perché la data ultima CP_5 di invio, tutti gli anni, è sempre il 15 di maggio.”;
- l'esperto è pervenuto a tale conclusione dopo aver precisato che “In questa risposta il CTU è incorso in un errore in quanto non è stato promulgato un nuovo bando di misura 10.1.2 nell'anno 2018, per cui i presupposti della risposta data sono errati”;
- è indubbio che in corso di causa l'odierna appellante ha avuto notizia della revisione dell'istruttoria debitamente autorizzata da (soggetto deputato all'erogazione del contributo) con l'individuazione della CP_5
data di presentazione della domanda iniziale per il giorno 22 giugno 2016;
3.2.3. Dal quadro così tratteggiato, possono trarsi infine le seguenti considerazioni conclusive:
- il bando per il miglioramento dei pascoli e dei prati pascoli individuato con la misura 13 ha una durata quinquennale e quindi è lecito ritenere che si è al cospetto di un programma rectius di una misura con durata pluriennale;
- in forza dell'art. 13.7 l'azienda agricola che intende usufruire del contributo previsto è tenuta per ciascuna annualità a depositare, attraverso il portale SIAN, la domanda di pagamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria di riferimento;
- tale normativa, scendendo ancor più nel dettaglio, è costituita sia del Regolamento UE 809/14 che, come anticipato, ha individuato un termine minimo entro cui prevedere il deposito delle domande di pagamento (15 giugno di ciascun anno);
- nel citato bando e sempre al punto 13.7 risulta espressamente richiamato anche il Regolamento UE n.
65/2001 che all'art. 3 comma 2°, prevede espressamente che “Per le misure che implicano impegni pluriennali, il beneficiario presenta domande annue”;
- dalle caratteristiche generali del bando nonché dalla stessa nomenclatura dell'art. 13.7 deve desumersi ragionevolmente che, a prescindere dall'esito della domanda iniziale, per ogni singola annualità sino al termine della misura, la parte che intende conseguire il pagamento del contributo è tenuta a presentare una specifica domanda;
- a confortare tale opzione interpretativa, vi è l'ulteriore rilievo (anch'esso direttamente desumibile dalla lettura dell'art. 13.7 del bando) secondo cui, oltre alla domanda di pagamento, il richiedente beneficiario è
7 altresì tenuto al presentare, sempre a scadenza annuale, una domanda di mantenimento;
essa, a voler sintetizzare può essere intesa alla stregua di una dichiarazione di scienza in ordine alla persistenza dei requisiti
(oggettivi e soggettivi individuati preventivamente nel bando) per l'ammissione al contributo;
- le argomentazioni svolte dall'appellante non si appalesano, a fronte di quanto sin qui esposto, decisive ai fini di un diverso inquadramento dei fatti;
ed infatti, si è rivelata sprovvista di riscontro probatorio la tesi che soltanto a partire dal 1 giugno 2020, è venuta a conoscenza della revisione dell'istruttoria in quanto, in forza del contenuto del bando, a prescindere da tale circostanza, per continuare ad usufruire nei cinque anni di validità dello stesso del contributo, è indispensabile la presentazione della domanda di pagamento da ritenersi pertanto del tutto svincolata dall'esito dell'istruttoria della medesima;
soltanto, allora, collocandosi all'interno di tale ambito interpretativo si comprende la ragione dell'avvenuta presentazione della domanda per gli anni
2017 e 2018;
- le considerazioni svolte dal CTU nell'elaborato prima ed anche in sede di chiarimenti richiesti, non possono valere a sostenere la tesi dell'appellante. Alla CTU non può essere attribuita la valenza di mezzo di prova né tanto meno è consentito demandare all'esperto il compimento di valutazioni in diritto spettanti esclusivamente al giudice;
Ed allora, sulla scorta delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
4.1. In conclusione, le spese di lite nel rapporto tra l'appellante e di seguono la soccombenza CP_1 CP_1
e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 4.862,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di Controparte_9 liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 26.001,00 ad € 52.000,00 con applicazione valori medi fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
8 4.2. Le spese nel rapporto tra l'appellante e la (la cui chiamata è stata avanzata Controparte_2
dalla unicamente alla luce della sentenza del Tribunale di Chieti n. 63/24) possono essere CP_1
integralmente compensate.
5.Vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma
1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 71/23 del Tribunale di Chieti così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello principale;
b) Condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore di delle spese del presente Controparte_9 grado che liquida in € 4.862,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Nulla sulle spese di lite del presente grado nel rapporto tra l'appellante e;
Controparte_2
d) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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