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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4393 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21399/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21399/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASTELLI CRISTINA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA PIETRO CELLA, 55 29121 PIACENZApresso il difensore avv. RASTELLI
CRISTINA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSETTI DAVIDE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. IANNACCONE CHRISTIAN ( elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
DELLA POSTA 7 20123 MILANOpresso il difensore avv. ROSSETTI DAVIDE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: nel merito: accertato e dichiarato che la pretesa fatta valere dalla ricorrente in via monitoria è priva di fondamento, non provata e pertanto illegittima, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto da a per le ragioni tutte indicate in narrativa e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
revocare, annullare, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n.
3895/2023 – R.G.45868/2022 - Repert.n.2716/2023 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Milano in data 20.02.2023, e notificato il 20.04.2023.
Con vittoria di competenze e spese di causa”.
Per Controparte_1
pagina 1 di 6 nel merito:
1) rigettare, per le ragioni esposte in atti e in quanto infondate, in fatto e in diritto, e perché in ogni caso sfornite di prova, tutte le domande formulate da nei confronti di e confermare Parte_1 Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 3895/2023 del Tribunale di Milano, ovvero condannare al pagamento Parte_1
della somma indicata nello stesso decreto ingiuntivo, oltre alle spese della fase monitoria, del precetto e della fase esecutiva nonché agli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 calcolati dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero ancora condannare al pagamento della somma Parte_1 maggiore o minore che risulterà dovuta a all'esito del giudizio Controparte_1
in ogni caso:
2) condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 3° c.p.c.; Parte_1
3) condannare a rifondere in favore di spese e competenze del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
in via istruttoria:
4) solo per l'ipotesi in cui il Giudice ritenesse opportuno avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio per la conferma che le somme indicate da nel mastrino dei rapporti di “dare” e “avere” tra Controparte_1 [...]
e (doc. 21) siano corrette, disporre CTU tecnico-contabile, affinché il consulente CP_1 Parte_1 tecnico d'ufficio risponda al seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti e documenti di causa, raccolta qualsiasi ulteriore documentazione che dovesse ritenere utile e/o necessaria per rispondere al
quesito: (i) quale era il saldo debitorio e, quindi, il debito di alla data del 31 dicembre 2021; (ii) Parte_1 quale è, alla data della consulenza tecnica d'ufficio, il saldo debitorio e, quindi, il debito di nei Parte_1 confronti di . Controparte_1
Motivazione proponeva opposizione nei confronti di avverso il decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo n. 3895/2023 immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano in data 20 febbraio 2023 (R.G. n. 45868/2022), con il quale quest'ultimo ingiungeva all'opponente il pagamento della somma di Euro 252.611,23, oltre a interessi e spese, per il saldo relativo alla fornitura di biciclette prodotte da e vendute a nel periodo intercorrente tra agosto 2019 Controparte_1 Parte_1
e dicembre 2021.
L'opponente assumeva l'avvenuto pagamento dell'intera fornitura di biciclette e l'impossibilità di configurare quale ricognizione di debito la conferma trasmessa a del 26 Controparte_1
gennaio 2022 (Doc. 4, fascicolo monitorio) e chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 6 La società si costituiva nel presente giudizio domandando il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e delle domande formulate dall'opponente, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa, veniva respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, non ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c..
All'udienza dell'11 aprile 2024, il Giudice, ritenuta non necessaria la c.t.u., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 19 febbraio 2025 e disponeva lo svolgimento dell'udienza in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 20 febbraio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Soltanto parte opponente depositava la comparsa conclusionale a cui l'opposta non replicava.
L'opposizione deve essere respinta in quanto è infondata, per i motivi di seguito indicati.
Risulta pacifica la sussistenza, tra le parti, di rapporti commerciali di fornitura di biciclette, prodotte da e acquistate da parte di a partire dall'anno 2015 e proseguiti Controparte_1 Parte_1 nell'arco temporale interessato dalla presente causa, ossia nel periodo intercorrente tra il mese di agosto
2019 e quello di dicembre 2021.
L'opponente contesta l'importo complessivo di tali forniture, identificandolo in Euro 558.784,00, somma che assume di aver interamente corrisposto a Controparte_1
Inoltre, contesta la qualificazione della conferma trasmessa a del Parte_1 Controparte_1
26 gennaio 2022 (Doc. 4, fascicolo monitorio) come ricognizione di debito. Ciò, in quanto: (i) sulla conferma non risulterebbe apposta la sottoscrizione del legale rappresentante della (ii) la Parte_1 conferma risulta priva dell'apposizione di un segno grafico di sbarramento sulla casella “a)” in corrispondenza della dicitura “i saldi sopra elencati sono esatti” e (iii) l'opposta avrebbe errato a quantificare la somma complessiva delle forniture intervenute tra le parti.
Con riferimento alla contestazione concernente la mancata sottoscrizione del legale rappresentante, è principio noto quello secondo cui una dichiarazione può essere qualificata come ricognizione di debito solo se la stessa sia proveniente da un soggetto legittimato a disporre del diritto interessato.
Nel caso di specie, è necessario dunque comprendere se la sottoscrizione presente nella conferma in questione – la cui trasmissione a non viene contestata dall'opponente – sia o Controparte_1
meno riconducibile a Parte_1
pagina 3 di 6 A tal proposito, si evidenzia che, pur avendo disconosciuto la sigla apposta sul timbro in Parte_1
calce alla conferma, contestando che la stessa non sia riferibile al proprio legale rappresentante, la riconducibilità della sottoscrizione all'opponente non può dirsi venuta meno, in virtù del principio dell'apparenza colpevole. ha, infatti, da un lato, munito la conferma del timbro sociale e dall'altro lato, trasmesso la Parte_1 comunicazione che la conteneva dall'indirizzo mail di un socio dell'opponente (il signor Pt_2
, mettendo in copia conoscenza un altro socio (il signor . Soggetti, questi ultimi, con
[...] Persona_1
i quali oleva interloquire nei rapporti con In altri termini, Controparte_1 Parte_1 [...] ha impiegato, nell'invio della conferma, strumenti e mezzi aziendali, utilizzati da parte di una Pt_1
risorsa della società.
Peraltro, si evidenza che la medesima sigla era già stata utilizzata nei rapporti intercorsi tra le parti. Si veda, infatti, il Doc. 14 (fascicolo dell'opposta), avente ad oggetto l'accettazione da parte dell'opponente di una proposta di dilazione formulata da nella quale Controparte_1 [...]
ha apposto sul timbro sociale lo stesso segno grafico presente sulla conferma. E' dunque Pt_1 evidente che l'opposta non possa pretendere di impegnare la società solo in alcune circostanze e non in altre, servendosi della medesima sottoscrizione.
Per i motivi esposti, ha ingenerato in un legittimo affidamento Parte_1 Controparte_1
rispetto alla riconducibilità della conferma in capo all'opposta.
In questo senso depone il consolidato orientamento giurisprudenziale, che si condivide ampiamente, secondo cui, l'apparenza giuridica, fuori dei casi espressamente previsti e disciplinati dal codice civile, deve essere tutelata allorquando la parte che se ne vuole avvalere sia in Controparte_1
buona fede e la parte che ha originato la discrasia tra apparenza e realtà ( abbia creato Parte_1 tale situazione, attraverso un comportamento colposo, idoneo ad ingenerare l'affidamento circa la genuinità del rapporto giuridico in essere (sul punto, in relazione ai principi regolatori dell'apparenza colposa, cfr. ex multis Cass. n. 3787 del 9.3.2012).
Alla luce di quanto rilevato, la conferma del 26 gennaio 2022 può dirsi riconducibile alla Parte_1
In relazione, invece, alla contestazione dell'opponente secondo cui la natura di ricognizione del debito verrebbe meno per non aver sbarrato la casella “a)” in corrispondenza della dicitura “i Parte_1 saldi sopra elencati sono esatti” (Doc. 4 – fascicolo monitorio), si rileva come tale circostanza non sia idonea a influire sulla qualificazione giuridica della dichiarazione rilasciata. Infatti, nel caso in cui l'opponente avesse ritenuto erronea la quantificazione effettuata dall'opposta, avrebbe Parte_1
“dettagliato”, come richiesto dalla lettera b) del medesimo Doc. 4, le ritenute discrepanze e certamente pagina 4 di 6 non avrebbe inviato una mail a dal seguente tenore: “si invia conferma saldo” (Doc. 6 – Parte_1
fascicolo dell'opposta).
Infine, la natura di ricognizione di debito della conferma non viene in alcun modo inficiata dal rilievo secondo cui la quantificazione oggetto della conferma non corrisponderebbe all'ammontare di fatture che vrebbe emesso nell'arco temporale interessato dalla presente causa. Controparte_1
Tale circostanza risulta infatti del tutto ininfluente rispetto alla qualificazione giuridica della conferma, che non muta la propria natura a seconda dell'importo in essa indicato.
Per i motivi così esposti, la conferma in questione è qualificabile come riconoscimento di debito.
Ai sensi dell'art. 1988 c.c., “la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale” e “l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Pertanto, ricade sul debitore ( l'onere di fornire prova dell'avvenuta estinzione del debito. Parte_1
Onere che, tuttavia, dalla documentazione prodotta non risulta soddisfatto.
Considerato, infatti, che è pacifica la sussistenza tra le parti di rapporti commerciali ben più ampi di quelli interessati in questa sede (come rilevato, infatti, le stesse intrattenevano rapporti professionali sin dal 2015) e che l'opponente ha prodotto bonifici con causali diverse e del tutto aspecifiche (si veda, a titolo esemplificativo, il Doc. 22, ove alla voce “descrizione bene” si indica “pagamento fattura”, nonché il richiamo assolutamente generico effettuato da ai “partitari”), non risulta Parte_1
provata la corrispondenza tra le somme versate dall'opponente e il pagamento delle fatture emesse da in relazione alle forniture di biciclette intervenute tra agosto 2019 e dicembre Controparte_1
2021, azionate in via monitoria.
L'opposizione deve pertanto essere respinta e per l'effetto deve essere confermato il decreto ingiuntivo, già esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano, come da dispositivo, ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa rientrante nello scaglione da Euro 52.001,00 e
260.000,00, con l'applicazione dei valori medi del compenso per la fase di studio e introduttiva e del valore minimo per quella istruttoria - stante la natura documentale della causa - e con l'esclusione della fase decisionale - stante il mancato deposito degli scritti conclusivi da parte dell'opposta -.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo;
pagina 5 di 6 2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in favore Parte_1
della le spese di lite, che liquida in € 7.015,00 per compenso, oltre Controparte_1
15% per spese forf., c.p.a. ed iva come per legge.
Milano, 29 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21399/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASTELLI CRISTINA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA PIETRO CELLA, 55 29121 PIACENZApresso il difensore avv. RASTELLI
CRISTINA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSETTI DAVIDE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. IANNACCONE CHRISTIAN ( elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
DELLA POSTA 7 20123 MILANOpresso il difensore avv. ROSSETTI DAVIDE
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: nel merito: accertato e dichiarato che la pretesa fatta valere dalla ricorrente in via monitoria è priva di fondamento, non provata e pertanto illegittima, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto da a per le ragioni tutte indicate in narrativa e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
revocare, annullare, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n.
3895/2023 – R.G.45868/2022 - Repert.n.2716/2023 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Milano in data 20.02.2023, e notificato il 20.04.2023.
Con vittoria di competenze e spese di causa”.
Per Controparte_1
pagina 1 di 6 nel merito:
1) rigettare, per le ragioni esposte in atti e in quanto infondate, in fatto e in diritto, e perché in ogni caso sfornite di prova, tutte le domande formulate da nei confronti di e confermare Parte_1 Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 3895/2023 del Tribunale di Milano, ovvero condannare al pagamento Parte_1
della somma indicata nello stesso decreto ingiuntivo, oltre alle spese della fase monitoria, del precetto e della fase esecutiva nonché agli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 calcolati dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero ancora condannare al pagamento della somma Parte_1 maggiore o minore che risulterà dovuta a all'esito del giudizio Controparte_1
in ogni caso:
2) condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 3° c.p.c.; Parte_1
3) condannare a rifondere in favore di spese e competenze del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
in via istruttoria:
4) solo per l'ipotesi in cui il Giudice ritenesse opportuno avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio per la conferma che le somme indicate da nel mastrino dei rapporti di “dare” e “avere” tra Controparte_1 [...]
e (doc. 21) siano corrette, disporre CTU tecnico-contabile, affinché il consulente CP_1 Parte_1 tecnico d'ufficio risponda al seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti e documenti di causa, raccolta qualsiasi ulteriore documentazione che dovesse ritenere utile e/o necessaria per rispondere al
quesito: (i) quale era il saldo debitorio e, quindi, il debito di alla data del 31 dicembre 2021; (ii) Parte_1 quale è, alla data della consulenza tecnica d'ufficio, il saldo debitorio e, quindi, il debito di nei Parte_1 confronti di . Controparte_1
Motivazione proponeva opposizione nei confronti di avverso il decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo n. 3895/2023 immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano in data 20 febbraio 2023 (R.G. n. 45868/2022), con il quale quest'ultimo ingiungeva all'opponente il pagamento della somma di Euro 252.611,23, oltre a interessi e spese, per il saldo relativo alla fornitura di biciclette prodotte da e vendute a nel periodo intercorrente tra agosto 2019 Controparte_1 Parte_1
e dicembre 2021.
L'opponente assumeva l'avvenuto pagamento dell'intera fornitura di biciclette e l'impossibilità di configurare quale ricognizione di debito la conferma trasmessa a del 26 Controparte_1
gennaio 2022 (Doc. 4, fascicolo monitorio) e chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 6 La società si costituiva nel presente giudizio domandando il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e delle domande formulate dall'opponente, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa, veniva respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, non ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c..
All'udienza dell'11 aprile 2024, il Giudice, ritenuta non necessaria la c.t.u., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 19 febbraio 2025 e disponeva lo svolgimento dell'udienza in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 20 febbraio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Soltanto parte opponente depositava la comparsa conclusionale a cui l'opposta non replicava.
L'opposizione deve essere respinta in quanto è infondata, per i motivi di seguito indicati.
Risulta pacifica la sussistenza, tra le parti, di rapporti commerciali di fornitura di biciclette, prodotte da e acquistate da parte di a partire dall'anno 2015 e proseguiti Controparte_1 Parte_1 nell'arco temporale interessato dalla presente causa, ossia nel periodo intercorrente tra il mese di agosto
2019 e quello di dicembre 2021.
L'opponente contesta l'importo complessivo di tali forniture, identificandolo in Euro 558.784,00, somma che assume di aver interamente corrisposto a Controparte_1
Inoltre, contesta la qualificazione della conferma trasmessa a del Parte_1 Controparte_1
26 gennaio 2022 (Doc. 4, fascicolo monitorio) come ricognizione di debito. Ciò, in quanto: (i) sulla conferma non risulterebbe apposta la sottoscrizione del legale rappresentante della (ii) la Parte_1 conferma risulta priva dell'apposizione di un segno grafico di sbarramento sulla casella “a)” in corrispondenza della dicitura “i saldi sopra elencati sono esatti” e (iii) l'opposta avrebbe errato a quantificare la somma complessiva delle forniture intervenute tra le parti.
Con riferimento alla contestazione concernente la mancata sottoscrizione del legale rappresentante, è principio noto quello secondo cui una dichiarazione può essere qualificata come ricognizione di debito solo se la stessa sia proveniente da un soggetto legittimato a disporre del diritto interessato.
Nel caso di specie, è necessario dunque comprendere se la sottoscrizione presente nella conferma in questione – la cui trasmissione a non viene contestata dall'opponente – sia o Controparte_1
meno riconducibile a Parte_1
pagina 3 di 6 A tal proposito, si evidenzia che, pur avendo disconosciuto la sigla apposta sul timbro in Parte_1
calce alla conferma, contestando che la stessa non sia riferibile al proprio legale rappresentante, la riconducibilità della sottoscrizione all'opponente non può dirsi venuta meno, in virtù del principio dell'apparenza colpevole. ha, infatti, da un lato, munito la conferma del timbro sociale e dall'altro lato, trasmesso la Parte_1 comunicazione che la conteneva dall'indirizzo mail di un socio dell'opponente (il signor Pt_2
, mettendo in copia conoscenza un altro socio (il signor . Soggetti, questi ultimi, con
[...] Persona_1
i quali oleva interloquire nei rapporti con In altri termini, Controparte_1 Parte_1 [...] ha impiegato, nell'invio della conferma, strumenti e mezzi aziendali, utilizzati da parte di una Pt_1
risorsa della società.
Peraltro, si evidenza che la medesima sigla era già stata utilizzata nei rapporti intercorsi tra le parti. Si veda, infatti, il Doc. 14 (fascicolo dell'opposta), avente ad oggetto l'accettazione da parte dell'opponente di una proposta di dilazione formulata da nella quale Controparte_1 [...]
ha apposto sul timbro sociale lo stesso segno grafico presente sulla conferma. E' dunque Pt_1 evidente che l'opposta non possa pretendere di impegnare la società solo in alcune circostanze e non in altre, servendosi della medesima sottoscrizione.
Per i motivi esposti, ha ingenerato in un legittimo affidamento Parte_1 Controparte_1
rispetto alla riconducibilità della conferma in capo all'opposta.
In questo senso depone il consolidato orientamento giurisprudenziale, che si condivide ampiamente, secondo cui, l'apparenza giuridica, fuori dei casi espressamente previsti e disciplinati dal codice civile, deve essere tutelata allorquando la parte che se ne vuole avvalere sia in Controparte_1
buona fede e la parte che ha originato la discrasia tra apparenza e realtà ( abbia creato Parte_1 tale situazione, attraverso un comportamento colposo, idoneo ad ingenerare l'affidamento circa la genuinità del rapporto giuridico in essere (sul punto, in relazione ai principi regolatori dell'apparenza colposa, cfr. ex multis Cass. n. 3787 del 9.3.2012).
Alla luce di quanto rilevato, la conferma del 26 gennaio 2022 può dirsi riconducibile alla Parte_1
In relazione, invece, alla contestazione dell'opponente secondo cui la natura di ricognizione del debito verrebbe meno per non aver sbarrato la casella “a)” in corrispondenza della dicitura “i Parte_1 saldi sopra elencati sono esatti” (Doc. 4 – fascicolo monitorio), si rileva come tale circostanza non sia idonea a influire sulla qualificazione giuridica della dichiarazione rilasciata. Infatti, nel caso in cui l'opponente avesse ritenuto erronea la quantificazione effettuata dall'opposta, avrebbe Parte_1
“dettagliato”, come richiesto dalla lettera b) del medesimo Doc. 4, le ritenute discrepanze e certamente pagina 4 di 6 non avrebbe inviato una mail a dal seguente tenore: “si invia conferma saldo” (Doc. 6 – Parte_1
fascicolo dell'opposta).
Infine, la natura di ricognizione di debito della conferma non viene in alcun modo inficiata dal rilievo secondo cui la quantificazione oggetto della conferma non corrisponderebbe all'ammontare di fatture che vrebbe emesso nell'arco temporale interessato dalla presente causa. Controparte_1
Tale circostanza risulta infatti del tutto ininfluente rispetto alla qualificazione giuridica della conferma, che non muta la propria natura a seconda dell'importo in essa indicato.
Per i motivi così esposti, la conferma in questione è qualificabile come riconoscimento di debito.
Ai sensi dell'art. 1988 c.c., “la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale” e “l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Pertanto, ricade sul debitore ( l'onere di fornire prova dell'avvenuta estinzione del debito. Parte_1
Onere che, tuttavia, dalla documentazione prodotta non risulta soddisfatto.
Considerato, infatti, che è pacifica la sussistenza tra le parti di rapporti commerciali ben più ampi di quelli interessati in questa sede (come rilevato, infatti, le stesse intrattenevano rapporti professionali sin dal 2015) e che l'opponente ha prodotto bonifici con causali diverse e del tutto aspecifiche (si veda, a titolo esemplificativo, il Doc. 22, ove alla voce “descrizione bene” si indica “pagamento fattura”, nonché il richiamo assolutamente generico effettuato da ai “partitari”), non risulta Parte_1
provata la corrispondenza tra le somme versate dall'opponente e il pagamento delle fatture emesse da in relazione alle forniture di biciclette intervenute tra agosto 2019 e dicembre Controparte_1
2021, azionate in via monitoria.
L'opposizione deve pertanto essere respinta e per l'effetto deve essere confermato il decreto ingiuntivo, già esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano, come da dispositivo, ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa rientrante nello scaglione da Euro 52.001,00 e
260.000,00, con l'applicazione dei valori medi del compenso per la fase di studio e introduttiva e del valore minimo per quella istruttoria - stante la natura documentale della causa - e con l'esclusione della fase decisionale - stante il mancato deposito degli scritti conclusivi da parte dell'opposta -.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo;
pagina 5 di 6 2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in favore Parte_1
della le spese di lite, che liquida in € 7.015,00 per compenso, oltre Controparte_1
15% per spese forf., c.p.a. ed iva come per legge.
Milano, 29 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 6 di 6