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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RG 11108/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 11108 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Vairano Patenora alla via Abbruzzi n. 56, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Maria Teresa De Bottis che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- DEBITORE OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla piazza Nicola Amore n. 6, presso
[...] lo studio dell'avv. Francesca Strazzera che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- CREDITORE OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
6.11.2023 atto di precetto di pagamento per € 180.759,81 da parte dell'odierna opposta, in virtù di sentenza del Tribunale di SMCV n. 1161/2016 del 18.03.2016, si opponeva a tale precetto eccependo: 2
1) il difetto di legittimazione attiva del creditore in quanto cessionaria del credito, oltre alla circostanza per la quale la cessionaria non risulterebbe iscritta negli elenchi di cui all'art. 106
TUB;
2) la non applicabilità nel caso de quo dell'art. 58 TUB, vertendosi in tema di contratto autonomo di garanzia;
3) la nullità delle clausole della garanzia per violazione della normativa antitrust.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare l'inefficacia del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.01.2024, si costituiva
[...] chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Con ordinanza del 13.03.2025, pronunciata a seguito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., scaduti altresì i termini ex art. 189 c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è parzialmente infondata e parzialmente va dichiarata inammissibile.
Con il primo motivo di opposizione eccepisce la carenza di legittimazione attiva Pt_1 della creditrice poiché dalla G.U. non si evincerebbe con certezza che tra le posizioni cedute vi sia anche la sua.
Ebbene, a tal proposito, va evidenziato che nel caso di specie trattasi di cessione in blocco in relazione alla quale l'art. 58 T.U.B. prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana” (comma 2) ed ancora che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile” (comma 4).
Nel caso di specie è provato e incontestato che la pubblicazione sulla G.U. ci sia stata. E tanto è sufficiente anche come comunicazione a tutti i ceduti (Cass., n. 5617 del 2020;
Cass., n. 10200 del 2021).
Ancora poi, “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass.,
n. 4277 del 2023).
E, nel caso specifico, i criteri ricavabili dall'avviso in GU, relativo alla operazione che ha portato alla cessione del credito in questione, sono tutt'altro che generici e, comunque, depongono nel senso della riconducibilità del medesimo tra quelli oggetto della cessione. 3
Nel caso di specie, viepiù, la creditrice opposta produce il contratto di cessione e la dichiarazione di cessione riferita proprio alla posizione di , soggetto Controparte_3 garantito dal Reccia con fideiussione, oltre a disporre del titolo esecutivo.
Pertanto, il motivo è infondato.
Sempre con il primo motivo di opposizione il debitore lamenta il difetto di rappresentanza della creditrice per non essere iscritta nell'albo ex art. 106 TUB.
Ma a tal proposito va evidenziato che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass., ord., n. 7243 del 2024).
Anche tale motivo è infondato.
Con il secondo e il terzo motivo lamenta l'intrasferibilità ex art. 58 TUB della fideiussione posta alla base del rapporto garantito e la natura abusiva di talune clausole in essa contenute.
Orbene, in relazione ai titoli giudiziali (come la sentenza nel caso di specie), per il principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame (Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si
è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
E nel caso di specie l'opponente eccepisce circostanze tutte precedenti all'emissione della sentenza, e – per quanto sopra argomentato – le stesse si sarebbero dovute far valere nell'opportuna sede di merito (e cioè nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e poi in quello di appello) e non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione.
Per tutti questi motivi l'opposizione va dichiarata inammissibile. 4
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi, tranne quella istruttoria per cui si sommano i minimi (non essendo stato ammesso alcun mezzo istruttorio) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta parzialmente l'opposizione e parzialmente la dichiara inammissibile;
- condanna parte opponente al pagamento, nei confronti della opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 2.04.2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 11108 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Vairano Patenora alla via Abbruzzi n. 56, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Maria Teresa De Bottis che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- DEBITORE OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., e per essa, quale mandataria, Controparte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla piazza Nicola Amore n. 6, presso
[...] lo studio dell'avv. Francesca Strazzera che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- CREDITORE OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
6.11.2023 atto di precetto di pagamento per € 180.759,81 da parte dell'odierna opposta, in virtù di sentenza del Tribunale di SMCV n. 1161/2016 del 18.03.2016, si opponeva a tale precetto eccependo: 2
1) il difetto di legittimazione attiva del creditore in quanto cessionaria del credito, oltre alla circostanza per la quale la cessionaria non risulterebbe iscritta negli elenchi di cui all'art. 106
TUB;
2) la non applicabilità nel caso de quo dell'art. 58 TUB, vertendosi in tema di contratto autonomo di garanzia;
3) la nullità delle clausole della garanzia per violazione della normativa antitrust.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare l'inefficacia del precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.01.2024, si costituiva
[...] chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Con ordinanza del 13.03.2025, pronunciata a seguito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., scaduti altresì i termini ex art. 189 c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione è parzialmente infondata e parzialmente va dichiarata inammissibile.
Con il primo motivo di opposizione eccepisce la carenza di legittimazione attiva Pt_1 della creditrice poiché dalla G.U. non si evincerebbe con certezza che tra le posizioni cedute vi sia anche la sua.
Ebbene, a tal proposito, va evidenziato che nel caso di specie trattasi di cessione in blocco in relazione alla quale l'art. 58 T.U.B. prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana” (comma 2) ed ancora che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile” (comma 4).
Nel caso di specie è provato e incontestato che la pubblicazione sulla G.U. ci sia stata. E tanto è sufficiente anche come comunicazione a tutti i ceduti (Cass., n. 5617 del 2020;
Cass., n. 10200 del 2021).
Ancora poi, “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass.,
n. 4277 del 2023).
E, nel caso specifico, i criteri ricavabili dall'avviso in GU, relativo alla operazione che ha portato alla cessione del credito in questione, sono tutt'altro che generici e, comunque, depongono nel senso della riconducibilità del medesimo tra quelli oggetto della cessione. 3
Nel caso di specie, viepiù, la creditrice opposta produce il contratto di cessione e la dichiarazione di cessione riferita proprio alla posizione di , soggetto Controparte_3 garantito dal Reccia con fideiussione, oltre a disporre del titolo esecutivo.
Pertanto, il motivo è infondato.
Sempre con il primo motivo di opposizione il debitore lamenta il difetto di rappresentanza della creditrice per non essere iscritta nell'albo ex art. 106 TUB.
Ma a tal proposito va evidenziato che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass., ord., n. 7243 del 2024).
Anche tale motivo è infondato.
Con il secondo e il terzo motivo lamenta l'intrasferibilità ex art. 58 TUB della fideiussione posta alla base del rapporto garantito e la natura abusiva di talune clausole in essa contenute.
Orbene, in relazione ai titoli giudiziali (come la sentenza nel caso di specie), per il principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame. Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame (Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si
è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
E nel caso di specie l'opponente eccepisce circostanze tutte precedenti all'emissione della sentenza, e – per quanto sopra argomentato – le stesse si sarebbero dovute far valere nell'opportuna sede di merito (e cioè nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e poi in quello di appello) e non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione.
Per tutti questi motivi l'opposizione va dichiarata inammissibile. 4
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi, tranne quella istruttoria per cui si sommano i minimi (non essendo stato ammesso alcun mezzo istruttorio) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta parzialmente l'opposizione e parzialmente la dichiara inammissibile;
- condanna parte opponente al pagamento, nei confronti della opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 2.04.2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione