Sentenza breve 27 luglio 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 27/07/2009, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02111/2009 REG.SEN.
N. 00768/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 768 del 2009, proposto da:
IE NG HI, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Griselli, Patrizia Polliotto, Marco Salina, Alessio Maria Costa, con domicilio eletto presso Patrizia Polliotto in Torino, via Roma, 366;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Questura di Novara;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto CAT. 6f/2009 – Div. P.A.S. prot. n. 99 in data 27.04.09.01/16B-6G, con cui il Questore della provincia di Novara ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente per il rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/07/2009 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Rilevato che con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il quale il Questore della provincia di Cuneo ha decretato il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia, presentata dall’interessato in data 10.03.2009.
Rilevato che il diniego è stato adottato sulla scorta di due considerazioni, la prima delle quali attinente all’esistenza di una condanna penale per “guida in stato di ebbrezza alcolica” pronunciata nei confronti del ricorrente con decreto del GIP del tribunale di Novara del 15.02.2005, divenuto esecutivo il 29.03.2005, e la seconda invece relativa all’assenza, in capo al ricorrente dei “requisiti psicofisici minimi” prescritti dall’art. 1 punto 5 del D.M. 28.04.1998 per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione in parola.
Rilevato che il decreto impugnato è stato preceduto da una nota in data 14.04.2009 con la quale la medesima Questura ha comunicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis. L. 241/90, la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con specifico riferimento all’accertata esistenza della condanna penale su menzionata.
Rilevato che, a fondamento del ricorso, sono stati dedotti tre motivi, con i quali il ricorrente ha dedotto, in particolare: 1) la violazione, sotto diversi profili, degli articoli 1 e 3 D.M. 28.04.1998 e dell’art. 43 del R.D. 773/1931 (TULPS); 2) il difetto di istruttoria e di motivazione; 3) la violazione dell’art. 10 bis L. 241/90.
Rilevato che si è costituito il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, contestando il fondamento del ricorso ed invocandone il rigetto.
Rilevato che, in esito alla camera di consiglio del 24.07.2009, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e sentite, sul punto, le parti costituite.
Considerato che il ricorso è palesemente fondato sotto tutti i profili dedotti e va, pertanto, accolto.
Considerato, infatti, quanto al primo motivo, che la valutazione operata dal Questore in merito alla insussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia appare palesemente viziata da incompetenza, posto che l’art. 3 del D.M. 28.04.1998 n. 744300 attribuisce espressamente tale valutazione, non al questore, ma all’autorità sanitaria (“uffici medico legali”, “distretti sanitari delle unità sanitarie locali”, “strutture sanitarie militari e della polizia di stato).
Considerato che tale specifica valutazione operata dal Questore risulta comunque contraddetta da quella espressa dall’autorità sanitaria competente, la quale ha rilasciato al ricorrente in data 24.02.2009 specifico “certificato medico di idoneità per il rilascio/rinnovo (del posto d’armi) - D.M. Sanità del 28 Aprile 1998”, avendo ritenuto l’interessato “in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale sopra citato” (doc. 6 fascicolo ricorrente).
Considerato, inoltre, che appare fondata la dedotta violazione dell’art. 43 TULPS, norma richiamata espressamente nella parte motiva del decreto impugnato, atteso che tale richiamo, se riferito all’esistenza di “condanne” a carico dell’istante, va giudicato erroneo, posto che tale norma prevede come ostative al rilascio della licenza di porto d’armi solo le condanne per “delitto”, mentre nel caso di specie il ricorrente ha riportato un’unica condanna per una “contravvenzione” (guida in stato di ebbrezza alcolica, art. 186, comma 2 D.Lgs. 285/1992); parimenti, se riferito alla formulazione di un giudizio di “non affidabilità” del soggetto circa il buon uso delle armi, esso appare del tutto immotivato e riconnesso apoditticamente alla condanna penale riportata dall’interessato, peraltro risalente nel tempo e rimasta isolata nella condotta di vita dell’interessato.
Ritenuto che, per analoghi motivi, sia fondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, posto che il richiamo all’art. 43 TULPS assume, nel contesto dell’atto impugnato, connotati davvero criptici, non essendo stato specificato, nè a quale dei diversi profili previsti dalla norma in esame (condanna penale, inaffidabilità del soggetto) tale richiamo debba intendersi riferito, né il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione per pervenire, sulla scorta dei riscontri istruttori, al rigetto dell’istanza presentata dall’interessato.
Ritenuto, infine, che sia fondato anche il terzo motivo proposto, dal momento che a fondamento del diniego sono state poste dall’Amministrazione ragioni ostative (in particolare, quelle attinenti all’assenza dei requisiti psicofisici di cui al D.M. 28.04.1998), in parte nuove ed ulteriori rispetto a quelle già comunicate all’interessato in sede procedimentale, ragioni esauritesi nella segnalazione della sola condanna penale, ritenuta dall’Amministrazione di per sé ostativa all’accoglimento dell’istanza proposta.
Considerato che la ratio della norma contenuta nell'art. 10 bis l. 7 agosto 1990 n. 241 é quella di consentire l'instaurazione di un contraddittorio con gli interessati finalizzato alla rappresentazione della posizione all'interno del procedimento e di evitare, quindi, un possibile contenzioso grazie alla rappresentazione delle eventuali illegittimità cui l'Amministrazione si appresta ad incorrere ove formalizzi l'atto preannunciato.
Ritenuto, in particolare, che qualora l’Amministrazione abbia comunicato all’istante il preavviso di diniego rappresentando la sussistenza di taluni motivi ostativi, non possa poi adottare il provvedimento conclusivo sul fondamento di motivi in tutto o in parte diversi, in relazione ai quali non abbia sollecitato nuovamente il contraddittorio procedimentale attraverso una nuova comunicazione ex art. 10-bis, vanificandosi altrimenti la garanzie partecipative riconosciute dalla legge ai soggetti interessati.
Ritenuto, in definitiva, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, che il ricorso sia fondato e vada accolto e che, peraltro, sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore della provincia di Novara Cat. 6F/2009 – Div. P.A.S. prot.n.99 del 27.04.2009 notificato il 4 maggio 2009. Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO