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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6489/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto di rilascio immobile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Rossella Donatelli, Parte_1
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Barbara Gargano,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 17.5.2023 ha chiesto – previa sospensione Parte_1
dell'efficacia esecutiva – di annullare il decreto di rilascio alloggio notificatole da
[...]
il 20.4.2023 relativamente all'immobile sito in Bari alla via Caduti Controparte_1
Partigiani n. 32 pal. A int. 12, nonché di ordinare in suo favore l'assegnazione di un alloggio in deroga, all'uopo deducendo che:
- il provvedimento impugnato è nullo per carenza di motivazione ed errata applicazione dell'art. 20 L.R. n. 10/2014;
- il provvedimento impugnato è nullo per carenza di legittimazione e competenza dell' CP_1
pagina 1 di 6 , con conseguente errata interpretazione ed applicazione dell'art. 20 L.R. n. 20/2014; CP_1 tale nullità si evince dalla errata e/o mancata applicazione dell'art. 20 c. 2 L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii., atteso che è compito del assegnare “al di fuori della Parte_2 graduatoria” alloggi occupati senza titolo solo che risultino i requisiti di legge previsti, i quali, nonostante l'istanza in sanatoria pur presentata dalla ricorrente, ad oggi non risultano esser stati né accertati né richiesti dal in espressa violazione della lett. c Parte_2
art. 2 c. 1 L.R. n. 50/2014;
- la stessa normativa prevede espressamente che sia l'ente gestore con proprio provvedimento a disporre il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo, ma nulla dice in merito alla possibilità dello stesso ente gestore di procedere a decretare l'esclusione in via permanente dalle assegnazioni ulteriori;
pertanto, l'emissione del decreto di esclusione dalle future assegnazioni resta in capo non all'ente gestore ma al che è il Parte_2
solo soggetto che può ritenere di assegnare in deroga gli alloggi;
- la ricorrente è stata ascoltata dalla Polizia municipale, tanto che ha provveduto a dichiarare e regolarizzare la propria posizione;
utilizzando i dati della CP_1
ricorrente, ha provveduto ad indicare intervenuta l'occupazione senza titolo dell'immobile senza effettuare alcun accertamento presso il Comune di Bari circa la sussistenza o meno del diritto dell'occupante alla eventuale deroga prevista dall'art. 20 c. 2 L.R. n. 10/2014 o allo stato di bisogno;
- la ricorrente ha attestato che fin dal 2014 per intervenuto contratto di collaborazione e rapporti interpersonali con la IG.ra ha abitato e posseduto le chiavi Parte_3 dell'immobile de quo per volontaria consegna delle stesse da parte della effettiva titolare dell'alloggio, come anche dimostrato dalla mancanza di effrazione da parte della ricorrente;
l'ente gestore non ha fatto svolgere alcun accertamento in seguito alla comunicazione rilasciata alla Polizia municipale, così come richiesto dall'art. 20 L.R. n.
10/2014 ss.mm.ii., ma si è attivato solo per emettere i bollettini di pagamento che la ricorrente sta diligentemente pagando.
Con decreto del 27.5.2023 è stata fissata l'udienza di comparizione del 28.2.2024 ed è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del decreto di rilascio.
si è costituita il 6.2.2024, instando per la revoca della sospensiva Controparte_1
e per il rigetto del ricorso in quanto la ricorrente non sarebbe in possesso dei requisiti di legge ai fini della regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio.
Con ordinanza del 28.2.2024, resa a scioglimento dell'udienza di pari data, è stata pagina 2 di 6 revocata la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 28.2.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito della questione, va osservato che l'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
L'opposizione si appunta contro il decreto di rilascio alloggio C.U. n. 215408, n. 376/2022 rep. int., emesso da nei confronti dell'odierna ricorrente per ottenere CP_1 Controparte_1 il rilascio dell'alloggio, occupato sine titulo, sito in Bari alla via Caduti Partigiani n. 32, pal. A, int. 12.
Diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, il potere di emettere il decreto di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo e di decadenza in via permanente da altre assegnazioni
è di competenza dell'ente gestore e non del (cfr. il combinato disposto di cui agli Pt_2
artt. 11, 18 D.P.R. 1035/1972 e 20 L. n. 10/2014 ss.mm.ii.) e, inoltre, il CP_2
decreto risulta adeguatamente motivato in fatto ed in diritto, con specifico riferimento alla situazione di fatto ed alle disposizioni di legge ivi indicate.
In virtù della documentazione allegata alla memoria di costituzione, la resistente ha consentito di accertare (e tanto non risulta specificamente contestato dalla ricorrente) che:
- a seguito del decesso della precedente assegnataria, il figlio della suddetta, Parte_3 previa dichiarazione di rilascio del 20.4.2022 restituiva l'alloggio alla Agenzia in data
3.5.2022; contestualmente l'ente procedeva alla consegna dell'immobile alla IG.ra Pt_4
in quanto la stessa era stata individuata dal di Bari quale avente diritto
[...] Pt_2 all'assegnazione, in quanto utilmente collocata in graduatoria;
il Comune procedeva definitivamente con determinazione dirigenziale del 9.5.2022 n. 2022/120/00518 ad assegnare alla IG.ra l'alloggio de quo; Pt_4
- la Polizia locale del con nota prot. n. 16478 /2022 informava l'Agenzia Parte_2 che, a seguito di intervento effettuato in data 10.5.2022, l'alloggio oggetto di causa era risultato occupato abusivamente dalla IG.ra e dal figlio minore;
in ragione di Parte_1 tanto, l'Agenzia ne dava comunicava con nota del 18.5.2022 al Comune di Bari ed Centro
Giustizia minorile presso la Corte di Appello di Bari per la presenza del minore nell'alloggio; poi, con raccomandata a.r. del 18.5.2022 prot. n. 17532, provvedeva ai sensi delle vigenti disposizioni di settore a diffidare formalmente la IG.ra , quale Parte_1
occupante abusiva;
successivamente informava di tale occupazione le varie società
pagina 3 di 6 eroganti i servizi di utenza affinché effettuassero gli opportuni accertamenti e adempimenti di competenza;
- non avendo avuto notizia del rilascio dell'immobile, in ragione di tanto veniva emesso il decreto di rilascio alloggio;
- l'odierna ricorrente inoltrava istanza di assegnazione in sanatoria (acclusa al protocollo dell' in data 9.5.2023), ma l' nel riscontrare con nota del 12.5.2023 prot. CP_3 CP_3
n. 16505, evidenziava al legale della IG.ra che l'istanza andava presentata al Parte_1
Comune, che non vi era nemmeno l'apposizione del timbro di ricezione della domanda al stesso, anticipando “la mancanza del requisito di cui alla lettera a) dell'art.20 Pt_2 della ridetta legge regionale”; il dal canto suo, a seguito dell'inoltro via Parte_2 pec dell'istanza di assegnazione in sanatoria comunicava l'improcedibilità della stessa per carenza di documentazione da allegarsi obbligatoriamente;
con successiva nota del
18.5.2023 prot. n. 169392 il contestava nuovamente l'incompletezza Parte_2 dell'istanza formulata e sulla base delle dichiarazioni rese dalla IG.ra (che Parte_1 aveva dichiarato di occupare l'immobile dal 2014, quindi in contrasto con quanto richiesto dall'art. 20 legge regionale n. 10/2014) e della carenza delle dichiarazioni di cui al mancante allegato n. 1, l'istanza veniva archiviata in quanto improcedibile;
- il legale della ricorrente contestava evidenziando il diritto all'assegnazione sulla base della “intervenuta cessione senza titolo dell'assegnataria dall'anno 2014, di Parte_3
fatto confermando la propria occupazione sine titulo ed illecita dell'immobile.
Per stessa ammissione della ricorrente, l'alloggio de quo è stato occupato senza un provvedimento legittimante a monte, ma sulla base dell'asserita consegna delle chiavi da parte dell'originaria assegnataria nel 2014.
Il decreto oggetto della presente opposizione è stato emesso in base all'art. 18 del D.P.R. n.
1035/1972 e costituisce “titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi abusivamente l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe”.
Nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, infatti, l'occupazione di un alloggio popolare è consentita solo ed esclusivamente in virtù di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio all'avente diritto.
Secondo le legislazioni nazionale e regionale, con particolare riferimento alla L.R. n.
10/2014 e ss.mm.ii., l'assegnazione è un provvedimento del Comune in cui si trova l'immobile da assegnare, sulla base di una graduatoria formatasi a seguito di una bando pubblico, che consente di attribuire agli aspiranti aventi titolo un punteggio determinato da pagina 4 di 6 una serie di circostanze;
la legge consente, altresì, la possibilità di subentro nell'assegnazione (art. 13) qualora si verifichi il decesso del precedente assegnatario e sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge, ma solo limitatamente ai componenti del nucleo familiare, così come definiti al comma 3 dell'art. 3 della citata legge;
inoltre, la legge regionale prevede l'assegnazione in sanatoria, purché sussistano alcune condizioni specificatamente indicate all'art. 20.
Nella specie, nessuno di questi provvedimenti è stato adottato nei confronti della ricorrente che, pertanto, è da considerarsi occupante abusiva, derivando che il decreto di rilascio impugnato è stato legittimamente adottato. A tal fine, va rimarcato che la ricorrente ha dichiarato di essere venuta in possesso delle chiavi dell'immobile sin dal 2014 in virtù di una cessione da parte dell'ex assegnataria: tale circostanza, illecita, non dà diritto ad alcunché, anche ove in ipotesi fosse vera, atteso che l'assegnazione degli alloggi CP_4
avviene secondo procedure ben determinate e da parte degli organi a ciò legittimati da parte della legge.
Con riguardo al profilo della richiesta di assegnazione dell'alloggio in deroga di cui all'art. 20 c. 2 L. n. 10/2014 ss.mm.ii., trattasi di atto a valle di istruttoria CP_2 amministrativa da svolgersi da parte del Comune e non dell'ente gestore odierno resistente, fermo restando, in ogni caso, che il Giudice ordinario non può ordinare alla P.A.
l'emissione di un provvedimento che presuppone l'espletamento di istruttoria amministrativa, le cui determinazioni e/o omissioni vanno delibate, ove contestate, in seno al giudizio amministrativo;
pertanto, la domanda sul punto deve ritenersi collegata a posizioni di interesse legittimo, in relazione a poteri discrezionali dell'amministrazione, e come tali, attribuiti alla giurisdizione del Giudice amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. n.
621/2021).
Pertanto, su tale domanda va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo.
In considerazione del rigetto del ricorso, le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 3 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate;
con riduzione delle voci di compenso ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e dell'assenza di istruttoria giudiziale).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella pagina 5 di 6 causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto di rilascio alloggio C.U. n. 215408, n. 376/2022 rep. int., emesso da;
Controparte_1
- in ordine alla domanda di assegnazione dell'alloggio in deroga, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, indicando, quale giudice munito di giurisdizione, il
Giudice amministrativo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6489/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto di rilascio immobile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Rossella Donatelli, Parte_1
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Barbara Gargano,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 17.5.2023 ha chiesto – previa sospensione Parte_1
dell'efficacia esecutiva – di annullare il decreto di rilascio alloggio notificatole da
[...]
il 20.4.2023 relativamente all'immobile sito in Bari alla via Caduti Controparte_1
Partigiani n. 32 pal. A int. 12, nonché di ordinare in suo favore l'assegnazione di un alloggio in deroga, all'uopo deducendo che:
- il provvedimento impugnato è nullo per carenza di motivazione ed errata applicazione dell'art. 20 L.R. n. 10/2014;
- il provvedimento impugnato è nullo per carenza di legittimazione e competenza dell' CP_1
pagina 1 di 6 , con conseguente errata interpretazione ed applicazione dell'art. 20 L.R. n. 20/2014; CP_1 tale nullità si evince dalla errata e/o mancata applicazione dell'art. 20 c. 2 L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii., atteso che è compito del assegnare “al di fuori della Parte_2 graduatoria” alloggi occupati senza titolo solo che risultino i requisiti di legge previsti, i quali, nonostante l'istanza in sanatoria pur presentata dalla ricorrente, ad oggi non risultano esser stati né accertati né richiesti dal in espressa violazione della lett. c Parte_2
art. 2 c. 1 L.R. n. 50/2014;
- la stessa normativa prevede espressamente che sia l'ente gestore con proprio provvedimento a disporre il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo, ma nulla dice in merito alla possibilità dello stesso ente gestore di procedere a decretare l'esclusione in via permanente dalle assegnazioni ulteriori;
pertanto, l'emissione del decreto di esclusione dalle future assegnazioni resta in capo non all'ente gestore ma al che è il Parte_2
solo soggetto che può ritenere di assegnare in deroga gli alloggi;
- la ricorrente è stata ascoltata dalla Polizia municipale, tanto che ha provveduto a dichiarare e regolarizzare la propria posizione;
utilizzando i dati della CP_1
ricorrente, ha provveduto ad indicare intervenuta l'occupazione senza titolo dell'immobile senza effettuare alcun accertamento presso il Comune di Bari circa la sussistenza o meno del diritto dell'occupante alla eventuale deroga prevista dall'art. 20 c. 2 L.R. n. 10/2014 o allo stato di bisogno;
- la ricorrente ha attestato che fin dal 2014 per intervenuto contratto di collaborazione e rapporti interpersonali con la IG.ra ha abitato e posseduto le chiavi Parte_3 dell'immobile de quo per volontaria consegna delle stesse da parte della effettiva titolare dell'alloggio, come anche dimostrato dalla mancanza di effrazione da parte della ricorrente;
l'ente gestore non ha fatto svolgere alcun accertamento in seguito alla comunicazione rilasciata alla Polizia municipale, così come richiesto dall'art. 20 L.R. n.
10/2014 ss.mm.ii., ma si è attivato solo per emettere i bollettini di pagamento che la ricorrente sta diligentemente pagando.
Con decreto del 27.5.2023 è stata fissata l'udienza di comparizione del 28.2.2024 ed è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del decreto di rilascio.
si è costituita il 6.2.2024, instando per la revoca della sospensiva Controparte_1
e per il rigetto del ricorso in quanto la ricorrente non sarebbe in possesso dei requisiti di legge ai fini della regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio.
Con ordinanza del 28.2.2024, resa a scioglimento dell'udienza di pari data, è stata pagina 2 di 6 revocata la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 28.2.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito della questione, va osservato che l'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
L'opposizione si appunta contro il decreto di rilascio alloggio C.U. n. 215408, n. 376/2022 rep. int., emesso da nei confronti dell'odierna ricorrente per ottenere CP_1 Controparte_1 il rilascio dell'alloggio, occupato sine titulo, sito in Bari alla via Caduti Partigiani n. 32, pal. A, int. 12.
Diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, il potere di emettere il decreto di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo e di decadenza in via permanente da altre assegnazioni
è di competenza dell'ente gestore e non del (cfr. il combinato disposto di cui agli Pt_2
artt. 11, 18 D.P.R. 1035/1972 e 20 L. n. 10/2014 ss.mm.ii.) e, inoltre, il CP_2
decreto risulta adeguatamente motivato in fatto ed in diritto, con specifico riferimento alla situazione di fatto ed alle disposizioni di legge ivi indicate.
In virtù della documentazione allegata alla memoria di costituzione, la resistente ha consentito di accertare (e tanto non risulta specificamente contestato dalla ricorrente) che:
- a seguito del decesso della precedente assegnataria, il figlio della suddetta, Parte_3 previa dichiarazione di rilascio del 20.4.2022 restituiva l'alloggio alla Agenzia in data
3.5.2022; contestualmente l'ente procedeva alla consegna dell'immobile alla IG.ra Pt_4
in quanto la stessa era stata individuata dal di Bari quale avente diritto
[...] Pt_2 all'assegnazione, in quanto utilmente collocata in graduatoria;
il Comune procedeva definitivamente con determinazione dirigenziale del 9.5.2022 n. 2022/120/00518 ad assegnare alla IG.ra l'alloggio de quo; Pt_4
- la Polizia locale del con nota prot. n. 16478 /2022 informava l'Agenzia Parte_2 che, a seguito di intervento effettuato in data 10.5.2022, l'alloggio oggetto di causa era risultato occupato abusivamente dalla IG.ra e dal figlio minore;
in ragione di Parte_1 tanto, l'Agenzia ne dava comunicava con nota del 18.5.2022 al Comune di Bari ed Centro
Giustizia minorile presso la Corte di Appello di Bari per la presenza del minore nell'alloggio; poi, con raccomandata a.r. del 18.5.2022 prot. n. 17532, provvedeva ai sensi delle vigenti disposizioni di settore a diffidare formalmente la IG.ra , quale Parte_1
occupante abusiva;
successivamente informava di tale occupazione le varie società
pagina 3 di 6 eroganti i servizi di utenza affinché effettuassero gli opportuni accertamenti e adempimenti di competenza;
- non avendo avuto notizia del rilascio dell'immobile, in ragione di tanto veniva emesso il decreto di rilascio alloggio;
- l'odierna ricorrente inoltrava istanza di assegnazione in sanatoria (acclusa al protocollo dell' in data 9.5.2023), ma l' nel riscontrare con nota del 12.5.2023 prot. CP_3 CP_3
n. 16505, evidenziava al legale della IG.ra che l'istanza andava presentata al Parte_1
Comune, che non vi era nemmeno l'apposizione del timbro di ricezione della domanda al stesso, anticipando “la mancanza del requisito di cui alla lettera a) dell'art.20 Pt_2 della ridetta legge regionale”; il dal canto suo, a seguito dell'inoltro via Parte_2 pec dell'istanza di assegnazione in sanatoria comunicava l'improcedibilità della stessa per carenza di documentazione da allegarsi obbligatoriamente;
con successiva nota del
18.5.2023 prot. n. 169392 il contestava nuovamente l'incompletezza Parte_2 dell'istanza formulata e sulla base delle dichiarazioni rese dalla IG.ra (che Parte_1 aveva dichiarato di occupare l'immobile dal 2014, quindi in contrasto con quanto richiesto dall'art. 20 legge regionale n. 10/2014) e della carenza delle dichiarazioni di cui al mancante allegato n. 1, l'istanza veniva archiviata in quanto improcedibile;
- il legale della ricorrente contestava evidenziando il diritto all'assegnazione sulla base della “intervenuta cessione senza titolo dell'assegnataria dall'anno 2014, di Parte_3
fatto confermando la propria occupazione sine titulo ed illecita dell'immobile.
Per stessa ammissione della ricorrente, l'alloggio de quo è stato occupato senza un provvedimento legittimante a monte, ma sulla base dell'asserita consegna delle chiavi da parte dell'originaria assegnataria nel 2014.
Il decreto oggetto della presente opposizione è stato emesso in base all'art. 18 del D.P.R. n.
1035/1972 e costituisce “titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi abusivamente l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe”.
Nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, infatti, l'occupazione di un alloggio popolare è consentita solo ed esclusivamente in virtù di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio all'avente diritto.
Secondo le legislazioni nazionale e regionale, con particolare riferimento alla L.R. n.
10/2014 e ss.mm.ii., l'assegnazione è un provvedimento del Comune in cui si trova l'immobile da assegnare, sulla base di una graduatoria formatasi a seguito di una bando pubblico, che consente di attribuire agli aspiranti aventi titolo un punteggio determinato da pagina 4 di 6 una serie di circostanze;
la legge consente, altresì, la possibilità di subentro nell'assegnazione (art. 13) qualora si verifichi il decesso del precedente assegnatario e sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge, ma solo limitatamente ai componenti del nucleo familiare, così come definiti al comma 3 dell'art. 3 della citata legge;
inoltre, la legge regionale prevede l'assegnazione in sanatoria, purché sussistano alcune condizioni specificatamente indicate all'art. 20.
Nella specie, nessuno di questi provvedimenti è stato adottato nei confronti della ricorrente che, pertanto, è da considerarsi occupante abusiva, derivando che il decreto di rilascio impugnato è stato legittimamente adottato. A tal fine, va rimarcato che la ricorrente ha dichiarato di essere venuta in possesso delle chiavi dell'immobile sin dal 2014 in virtù di una cessione da parte dell'ex assegnataria: tale circostanza, illecita, non dà diritto ad alcunché, anche ove in ipotesi fosse vera, atteso che l'assegnazione degli alloggi CP_4
avviene secondo procedure ben determinate e da parte degli organi a ciò legittimati da parte della legge.
Con riguardo al profilo della richiesta di assegnazione dell'alloggio in deroga di cui all'art. 20 c. 2 L. n. 10/2014 ss.mm.ii., trattasi di atto a valle di istruttoria CP_2 amministrativa da svolgersi da parte del Comune e non dell'ente gestore odierno resistente, fermo restando, in ogni caso, che il Giudice ordinario non può ordinare alla P.A.
l'emissione di un provvedimento che presuppone l'espletamento di istruttoria amministrativa, le cui determinazioni e/o omissioni vanno delibate, ove contestate, in seno al giudizio amministrativo;
pertanto, la domanda sul punto deve ritenersi collegata a posizioni di interesse legittimo, in relazione a poteri discrezionali dell'amministrazione, e come tali, attribuiti alla giurisdizione del Giudice amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. n.
621/2021).
Pertanto, su tale domanda va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo.
In considerazione del rigetto del ricorso, le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 3 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate;
con riduzione delle voci di compenso ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e dell'assenza di istruttoria giudiziale).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella pagina 5 di 6 causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto di rilascio alloggio C.U. n. 215408, n. 376/2022 rep. int., emesso da;
Controparte_1
- in ordine alla domanda di assegnazione dell'alloggio in deroga, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, indicando, quale giudice munito di giurisdizione, il
Giudice amministrativo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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