Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
, nata a [...], il [...] (C.F. ) con l'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Massimino;
contro
, nato in [...] il [...], C.F. ontumace. Controparte_1 CodiceFiscale_2
conclusioni: come da nota scritta del 10 aprile 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
Nel presente giudizio liquidatorio, assunto a riferimento il giudicato interno sulla domanda civile formatosi in esito alla condanna generica contenuta nella sentenza del giudice penale che ha condannato il convenuto per maltrattamenti in famiglia e lesioni, tenuto conto di quanto rileva dalla sentenza in atti, compete a parte attrice la somma, equitativamente determinata, di Euro 15.000,00 quale cd. pecunia doloris da reato, nonché la somma di Euro 287,25 per il danno biologico di cui al
La liquidazione è operata ai valori attuali, donde non necessita di devalutazione e rivalutazione.
In difetto di prospettazione, non vanno applicati interessi compensativi: “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (così, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 10/03/2025, n.635).
Per il resto, la domanda risarcitoria contenuta nell'atto introduttivo di questo giudizio va disattesa.
A valle del fatto che da quanto adombrato nell'atto introduttivo di questo giudizio non pare venire in rilievo alcuna posta “risarcitoria” ma di rimborso ovvero da ingiustificato arricchimento, la prospettazione è comunque del tutto lacunosa e insufficiente.
Secondo soccombenza, il convenuto va condannato a rifondere parte attrice delle spese di lite, da liquidarsi in Euro 270,00 per spese vive e in Euro 3.715,00 per compensi al difensore (in base ai parametri previsti dal D. M. 55/2014, sì come aggiornati con D. M. 147/2022, per le quattro fasi espletate ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore immediatamente superiore a
Euro 5.200, secondo il criterio del decisum ex art. 5, co. 1, del D. M. 55 cit.; massimo abbattimento per la fase istruttoria, in difetto di raccoglimento di prova costituenda).
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di Euro 15.287,25, nonché a rifondere la detta delle
[...] Parte_1
spese di lite, che liquida in Euro 270,00 per spese vive e in Euro 3.715,00 per compensi al difensore, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit., rigetta per il resto. Catania, 16 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo